Forme di collaborazione. Le parti si impegnano a promuovere, valorizzare e realizzare la più ampia attuazione della presente intesa mediante la sottoscrizione di accordi attuativi secondo le esigenze politico-amministrative via via riscontrate. L’attuazione del PNRR avviene o mediante la costituzione di un ufficio o di più uffici comuni con sede presso la Città Metropolitana, eventualmente articolati per Zone omogenee, ovvero mediante l’avvalimento degli uffici della Città Metropolitana da parte degli enti sottoscrittori. Dette strutture curano l’organizzazione ed il reclutamento del personale necessario, la progettazione degli interventi, la partecipazione a bandi, l’appalto per l’esecuzione degli interventi, la rendicontazione degli stessi e le relazioni con le Istituzioni funzionali a quanto in oggetto, ed operano attuando la massima semplificazione delle procedure per l’acquisizione di beni, servizi e lavori e per la celere conclusione dei procedimenti amministrativi. Le parti in ogni caso si impegnano: - a riconoscere gli uffici comuni appositamente costituiti, ovvero agli uffici di cui si avvalgono, come uniche strutture tecnico-amministrative di riferimento per quanto loro assegnato in relazione agli obiettivi di cui alla presente Intesa; - ad assicurare agli uffici comuni, e/o a quelli di cui si avvalgono, la trasmissione della documentazione e dei dati richiesti nonché il loro successivo aggiornamento; - a garantire la piena collaborazione e cooperazione dei rispettivi apparati amministrativi agli uffici comuni e/o a quelli di cui si avvalgono. Nell’ambito degli accordi attuativi, da approvarsi con deliberazione dei rispettivi consigli, può essere prevista la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore della Città Metropolitana, che quindi opera in luogo e per conto degli enti deleganti. Gli enti sottoscrittori del presente accordo possono altresì reciprocamente avvalersi, ratione materiae, dell’opera dei soggetti da ciascuno controllati, in qualunque forma costituiti, al fine di perseguire gli obiettivi della presente Intesa. Agli uffici comuni vengono forniti dagli enti sottoscrittori le dotazioni strumentali e di personale e tutto quanto necessario al miglior espletamento dei compiti attribuiti. Gli uffici comuni operano con personale della Città Metropolitana, con personale distaccato dagli enti partecipanti, e con personale appositamente reclutato a tempo determinato a mente dell’art.1 D.L. 80/2021, e del personale di cui all’art.9 del me...
Forme di collaborazione. Il Tavolo IAS/IFRS persegue l’obiettivo indicato attraverso le seguenti forme di collaborazione.
Forme di collaborazione. L'Appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente all’Ufficio Ambiente del Comune tutte quelle circostanze ed evenienze che, rilevate nell'espletamento delle operazioni oggetto dell'Appalto, possano impedirne il loro corretto svolgimento. È fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente al Comando locale di Polizia Urbana e al medesimo Servizio Ambiente qualsiasi irregolarità riscontrata (getto abusivo di materiali, deposito di immondizie sulla strada o fuori dei contenitori prescritti, in modo da ingombrare il marciapiede), coadiuvando l'opera degli agenti di Polizia Municipale e fornendo le indicazioni di cui disporre per l'individuazione del contravventore. La Ditta dovrà altresì predisporre un sistema di controllo e sanzionatorio volto alla repressione di fatti illeciti contrari alle regole previste dalle leggi e dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, anche prevedendo forme di convenzionamento tra il soggetto appaltante e soggetti privati nonché la predisposizione di un progetto che favorisca l’emersione dei casi di evasione ovvero elusione tributaria finalizzato alla precisa applicazione del principio comunitario “chi inquina paga”, mediante la più corretta ed equa distribuzione degli oneri derivanti dal gettito TARI. Infine la Ditta dovrà predisporre un’applicazione informatica dedicata ai dispositivi di tipo mobile (app) finalizzata alla gestione dei reclami e delle segnalazioni da parte dell’utenza, oltreché atta a fornire ogni necessaria e immediata informazione alla stessa
Forme di collaborazione. 1. Gli accordi attuativi individuano la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili; sono possibili le seguenti modalità: • ufficio comune metropolitano • avvalimento di uffici metropolitani • altre forme di collaborazione e cooperazione.
2. L'ufficio comune metropolitano è una nuova struttura organizzativa senza personalità giuridica, costituita con risorse dei partecipanti all'accordo ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000 e dell'articolo 20 comma 3 dello Statuto della Città metropolitana.
3. L'avvalimento è lo strumento mediante il quale le unioni o i singoli comuni assegnano attività di carattere istruttorio, preparatorio ovvero consultivo e/o di controllo agli uffici della Città metropolitana mantenendo la titolarità della funzione o del servizio interessato, ai sensi dell'articolo 20 comma 2 dello Statuto della Città metropolitana.
4. Gli accordi possono contenere altre forme di collaborazione e cooperazione, indicando specificamente gli obiettivi perseguiti, le modalità organizzative e le risorse da impiegare.
Forme di collaborazione. Le finalità indicate nell’articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:
a) la promozione di interessi comuni nell’ambito della didattica dei corsi di studio, in particolare di quelli della SSIBAP;
b) lo sviluppo di progetti finalizzati a tesi di specializzazione, mediante elaborati progettuali che riguardino beni archeologici, architettonici, urbani o di interesse paesaggistico;
c) l’attivazione di laboratori didattici e workshop, dedicati alle tematiche oggetto del presente protocollo, previa valutazione della disponibilità delle parti;
d) lo sviluppo degli aspetti teorico-scientifici delle metodologie e delle tecniche proprie delle discipline concernenti il patrimonio culturale;
e) la conduzione di ricerche e studi progettuali nel settore della conoscenza, della conservazione, della gestione, restauro, riabilitazione del patrimonio culturale, valorizzandone gli esiti sui temi di comune interesse;
f) la promozione di seminari di formazione, convegni, incontri e mostre, previa valutazione della disponibilità delle parti;
g) la realizzazione di attività comuni di documentazione e la pubblicazione dei risultati delle attività svolte;
h) la partecipazione, per le rispettive competenze, a progetti di cooperazione e ricerca nazionali e internazionali;
i) l’avvio di tirocini, utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, previa valutazione della disponibilità delle parti.
Forme di collaborazione. 1. I corpi e servizi di Polizia Locale dipendenti dalle Amministrazioni convenzionate, fatte salve le specifiche priorità nei singoli territori che restano sotto la piena discrezionalità dei Responsabili di servizio, possono intervenire in supporto reciproco, senza necessità di ulteriori autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza per le seguenti tipologie, così come previsto dall’art. 4 della presente convenzione:
a. MISSIONI ESTERNE
b. SERVIZI IN PROGETTO
2. Il supporto, di norma, è concordato tra i Responsabili del servizio di Polizia Locale. In caso di intervento urgente, in assenza del Responsabile del servizio della struttura coinvolta dall’esigenza, il personale operante potrà intervenire direttamente, mettendosi a disposizione degli operatori del Comune interessato, previa autorizzazione orale del proprio Responsabile. In caso di irreperibilità del Responsabile del servizio territorialmente competente, sarà data notizia al Sindaco o all’Assessore da lui delegato, competente per territorio.
3. La medesima procedura potrà essere impiegata nel caso in cui si manifestasse l’esigenza d’intervento di un UPG ed il comando coinvolto dovesse risultarne sprovvisto. In tal caso l’UPG prestante supporto provvederà ad informare il Responsabile del servizio competente per territorio circa la situazione riscontrata ed i provvedimenti da assumersi. In caso di irreperibilità del Responsabile del servizio territorialmente competente, sarà data notizia al Sindaco o all’Assessore da lui delegato, competente per territorio.
4. In caso di completa assenza del personale in servizio su un territorio, potrà intervenire personale appartenente ad altri Corpi e Servizi convenzionati autonomamente, informando il Responsabile del servizio competente per territorio senza ritardo. Il personale intervenuto, fatti salvi gli atti d’Ufficio previsti per la tipologia di intervento, produrrà dettagliata relazione di servizio al proprio comando di appartenenza, che ne curerà la trasmissione al Responsabile del servizio beneficiario.
5. Il supporto tra comandi non dovrà comportare costi e spese a carico dell’Ente cui appartiene il personale che eroga il supporto. In caso di interventi l’Ente beneficiario provvederà al rimborso del costo della prestazione resa dal personale impiegato. Il compenso derivante dalle prestazioni rese al di fuori dei turni di servizio sarà erogato al personale che ha reso le prestazioni, equiparate a incarichi extra ufficium come da tabella straordinar...
Forme di collaborazione. Le finalità indicate all’articolo precedente potranno essere perseguite attraverso le seguenti attività, da svolgere in sinergia:
1. definizione dei flussi comunicativi, requisiti e Service Level Agreement (nel seguito “SLA”) della soluzione da implementare e fornire;
2. sviluppo delle diverse fasi previste dalla proposta operativa trasmessa dalla DG PC ad AREUS con nota prot. n. 10913 del 08/06/2021 e successive revisioni della stessa;
3. espletamento dell'iter amministrativo previsto.
Forme di collaborazione. 0.Xx collaborazione di cittadinanza attiva disciplinata dal presente regolamento può assumere una delle seguenti forme:
Forme di collaborazione. 1.Le finalità indicate all’articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali: - progetti di ricerca congiunti; - organizzazione di conferenze, simposi, incontri internazionali, seminari e mostre; - utilizzo di attrezzature di ricerca e accesso alle strutture di ciascuna istituzione nelle forme e nei modi stabiliti dalle parti; - altre attività concordate congiuntamente.
Forme di collaborazione. Le forme di collaborazione, che saranno definite negli appositi atti specifici, ai sensi del presente Accordo possono includere, ma senza limitazioni, quanto segue:
(1) L’esecuzione di programmi comuni e progetti di ricerca in collaborazione, come quelli che comportano la suddivisione delle attività fra le Parti, incluso l’uso d'impianti di prova e/o programmi informatici finanziati da una delle Parti. L’uso ad opera di una delle Parti di impianti che sono di proprietà dell’altra Parte o in cui le attività vengono finanziate dall’altra Parte.
(2) Visite da parte di scienziati, funzionari e tecnici, team di specialisti, personale professionale, personale universitario e post dottorato e altro personale tecnico per periodi di tempo concordati allo scopo di partecipare a esperimenti, analisi, progettazioni e altre attività di ricerca e sviluppo presso centri di ricerca, laboratori, uffici di progettazione e altre strutture e imprese, esistenti o nuovi, di ciascuna delle Parti o di sue organizzazioni collegate o di eventuali appaltatori.
(3) L’eventuale cessione temporanea di personale di una Parte, o di suoi appaltatori, ai laboratori o alle strutture che sono di proprietà dell’altra Parte o in cui quest’ultima finanzia delle ricerche e delle attività.
(4) Riunioni sotto varie forme per discutere e scambiarsi informazioni su aspetti scientifici e tecnologici d'argomento generale o specifico nelle predette aree, nonché per individuare ulteriori azioni di collaborazione che possa essere utile intraprendere. In particolare si potranno prevedere workshop tematici e convegni tecnico scientifici da promuovere a scala europea ed internazionale.
(5) Nell’ambito delle predette aree lo scambio e la fornitura di informazioni e dati su attività, sviluppi, pratiche e risultati scientifici e tecnici, nonché su piani e politiche di programma, incluso lo scambio di informazioni di proprietà riservata in base ai termini e alle condizioni in conformità con l’Articolo 4 .
(6) Lo scambio e la fornitura di software, materiali e apparecchiature per esperimenti, prove e valutazioni .
(7) Altre forme specifiche di collaborazione potranno essere aggiunte mediante un accordo reciproco scritto fra le Parti.