Collaborazione familiare. 1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.
Collaborazione familiare. 1. I titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari in conformità a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice Civile, sempre ché detti familiari risultino in possesso dei requisiti di cui all'art.7 del presente regolamento.
Collaborazione familiare. 1. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall’art.230-bis del Codice Civile.
Collaborazione familiare. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:
Collaborazione familiare. 1.I titolari di licenza di taxi, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l’impresa familiare sia costituita ai sensi dell’art. 230- bis del codice civile. 0.Xx familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente. 3.Per poter esercitare il servizio avvalendosi di un collaboratore familiare in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del presente regolamento, il titolare della licenza deve presentare all’ufficio comunale competente apposita richiesta, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica (a pena d’irricevibilità); tale richiesta deve contenere quanto segue:
Collaborazione familiare. 1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.
Collaborazione familiare. 1. - I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.
Collaborazione familiare. 1. I titolari di licenza di esercizio taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, in un numero non superiore a due quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile e successive modificazioni.
Collaborazione familiare. Art. 24 - Interruzione del trasporto
Collaborazione familiare. 1. In conformità della vigente normativa, i titolari di autorizzazione all’esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, quali il coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti all’art. 8 comma 1, lettere a), e), f), g), h) e i) - del presente Regolamento e purché non abbiano un rapporto subordinato con altro datore di lavoro.