Common use of COLLAUDO DEI LAVORI Clause in Contracts

COLLAUDO DEI LAVORI. La collaudazione dei lavori e l’emissione del certificato di collaudo avverrà entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso che il certificato di collaudo venga sostituito dal certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori, questo sarà emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Esso consisterà principalmente nella verifica e certificazione che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in particolare secondo quanto indicato dall’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, e dall’art. 37 del D.M. 145/2000. Entro 90 giorni dall’emissione del collaudo provvisorio e dalla firma di accettazione del relativo certificato da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione Appaltante disporrà per il versamento a saldo della trattenuta di garanzia e per la restituzione della cauzione definitiva. Il collaudo consisterà principalmente nell'accertamento qualitativo e quantitativo dei materiali impiegati e nelle verifiche principali di esecuzione delle opere, seguendo le indicazioni sopra richiamate. Nel caso che durante le visite di collaudo venissero riscontrati difetti o mancanze nell’esecuzione dei lavori si procederà secondo le indicazioni dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. L'Amministrazione Appaltante potrà occupare, in tutto o in parte, i nuovi ambienti oggetto del presente appalto, anche prima del rilascio del Certificato di collaudo, con le modalità di cui all’art. 230 del D.P.R 207/2010 e s.m.i., senza che ciò implichi l'accettazione delle opere da parte sua. Il rilascio del Certificato di collaudo non esonererà l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge; inoltre come previsto dal comma 3 dall’art. 207 del D.Lgs. 50/2016, il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data del rilascio. Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

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COLLAUDO DEI LAVORI. La collaudazione dei Il collaudo dell’opera sarà eseguito da una commissione di tre tecnici, nominati dall’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’Articolo- 141 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’Articolo- 187 e seguenti del D.P.R. 554/99, e comunque nel rispetto di tutte le disposizioni che dovessero intervenire nel corso della procedura, se ed in quanto applicabili. I compensi spettanti ai collaudatori saranno sostenuti completamente dal concessionario E’ previsto il collaudo in corso d’opera, ai sensi dell’Articolo- 141, comma 7, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’Articolo- 187, comma 3, lett. C del D.P.R. 554/99. Le prestazioni professionali, prove e saggi sui materiali, acquisizione di pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc... sono tutte a carico del Concessionario. Ultimati i lavori oggetto della concessione ed eseguite, con esito favorevole, le prove di carico sui componenti strutturali, tutti gli impianti tecnologici verranno sottoposti per un congruo periodo a prove generali di funzionalità. Nel corso di detto periodo, durante il quale si provvederà ad eseguire gli opportuni controlli ed accertamenti, il Concessionario dovrà assicurare la presenza di idoneo personale delle ditte che hanno costruito gli impianti medesimi. Il Concessionario provvederà, a propria cura e l’emissione del certificato spese, a tutti i lavori ed a tutti gli interventi che si renderanno necessari per la messa a punto delle opere ed impianti, in modo da assicurarne la perfetta funzionalità. Nelle more dell’espletamento delle procedure di collaudo avverrà entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso il Concessionario dovrà eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti che il certificato di collaudo venga sostituito dal certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori, questo sarà emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Esso consisterà principalmente nella verifica si rilevassero nelle opere e certificazione che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in particolare secondo quanto indicato dall’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, e dall’art. 37 del D.M. 145/2000. Entro 90 giorni dall’emissione del collaudo provvisorio e dalla firma di accettazione del relativo certificato da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione Appaltante disporrà per il versamento a saldo della trattenuta di garanzia e per la restituzione della cauzione definitiva. Il collaudo consisterà principalmente nell'accertamento qualitativo e quantitativo dei materiali impiegati e nelle verifiche principali di esecuzione delle opere, seguendo le indicazioni sopra richiamate. Nel caso che durante le visite di collaudo venissero riscontrati difetti o mancanze nell’esecuzione dei lavori si procederà secondo le indicazioni dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. L'Amministrazione Appaltante potrà occupare, in tutto o in parte, i nuovi ambienti oggetto del presente appalto, anche prima del rilascio del Certificato di collaudo, con le modalità di cui all’art. 230 del D.P.R 207/2010 e s.m.inegli impianti., senza che ciò implichi l'accettazione delle opere da parte sua. Il rilascio del Certificato di collaudo non esonererà l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge; inoltre come previsto dal comma 3 dall’art. 207 del D.Lgs. 50/2016, il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data del rilascio. Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

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COLLAUDO DEI LAVORI. La collaudazione dei lavori e l’emissione del certificato di collaudo avverrà entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso che il certificato di collaudo venga sostituito dal certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori, questo sarà emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Esso consisterà principalmente nella verifica e certificazione che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in particolare secondo quanto indicato dall’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, 50/16 e dall’art. 37 del D.M. 145/2000. Entro 90 giorni dall’emissione del collaudo provvisorio e dalla firma di accettazione del relativo certificato da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione Appaltante disporrà per il versamento a saldo della trattenuta di garanzia e per la restituzione della cauzione definitiva. Il collaudo consisterà principalmente nell'accertamento qualitativo e quantitativo dei materiali impiegati e nelle verifiche principali di esecuzione delle opere, seguendo le indicazioni sopra richiamate. Nel caso che durante le visite di collaudo venissero riscontrati difetti o mancanze nell’esecuzione dei lavori si procederà secondo le indicazioni dell’art. 102 del D.Lgs. D.P.R. 50/2016. L'Amministrazione Appaltante potrà occupare, in tutto o in parte, i nuovi ambienti oggetto del presente appalto, anche prima del rilascio del Certificato di collaudo, con le modalità di cui all’art. 230 del D.P.R 207/2010 e s.m.i., senza che ciò implichi l'accettazione delle opere da parte sua. Il rilascio del Certificato di collaudo non esonererà l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge; inoltre come previsto dal comma 3 dall’art. 207 del D.Lgs. D.P.R. 50/2016, il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data del rilascio. Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

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COLLAUDO DEI LAVORI. La collaudazione dei Il collaudo dell’opera sarà eseguito da una commissione di tre tecnici, nominati dall’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 141 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 187 e seguenti del D.P.R. 554/99, e comunque nel rispetto di tutte le disposizioni che dovessero intervenire nel corso della procedura, se ed in quanto applicabili. I compensi spettanti ai collaudatori saranno sostenuti completamente dal concessionario E’ previsto il collaudo in corso d’opera, ai sensi dell’art. 141, comma 7, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 187, comma 3, lett. C del D.P.R. 554/99. Le prestazioni professionali, prove e saggi sui materiali, acquisizione di pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc... sono tutte a carico del Concessionario. Ultimati i lavori oggetto della concessione ed eseguite, con esito favorevole, le prove di carico sui componenti strutturali, tutti gli impianti tecnologici verranno sottoposti per un congruo periodo a prove generali di funzionalità. Nel corso di detto periodo, durante il quale si provvederà ad eseguire gli opportuni controlli ed accertamenti, il Concessionario dovrà assicurare la presenza di idoneo personale delle ditte che hanno costruito gli impianti medesimi. Il Concessionario provvederà, a propria cura e l’emissione del certificato spese, a tutti i lavori ed a tutti gli interventi che si renderanno necessari per la messa a punto delle opere ed impianti, in modo da assicurarne la perfetta funzionalità. Nelle more dell’espletamento delle procedure di collaudo avverrà entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso il Concessionario dovrà eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti che il certificato di collaudo venga sostituito dal certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori, questo sarà emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Esso consisterà principalmente nella verifica si rilevassero nelle opere e certificazione che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in particolare secondo quanto indicato dall’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, e dall’art. 37 del D.M. 145/2000. Entro 90 giorni dall’emissione del collaudo provvisorio e dalla firma di accettazione del relativo certificato da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione Appaltante disporrà per il versamento a saldo della trattenuta di garanzia e per la restituzione della cauzione definitiva. Il collaudo consisterà principalmente nell'accertamento qualitativo e quantitativo dei materiali impiegati e nelle verifiche principali di esecuzione delle opere, seguendo le indicazioni sopra richiamate. Nel caso che durante le visite di collaudo venissero riscontrati difetti o mancanze nell’esecuzione dei lavori si procederà secondo le indicazioni dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. L'Amministrazione Appaltante potrà occupare, in tutto o in parte, i nuovi ambienti oggetto del presente appalto, anche prima del rilascio del Certificato di collaudo, con le modalità di cui all’art. 230 del D.P.R 207/2010 e s.m.inegli impianti., senza che ciò implichi l'accettazione delle opere da parte sua. Il rilascio del Certificato di collaudo non esonererà l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge; inoltre come previsto dal comma 3 dall’art. 207 del D.Lgs. 50/2016, il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data del rilascio. Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

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COLLAUDO DEI LAVORI. La collaudazione dei Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e atti di sottomissione conseguentemente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento. Secondo quanto stabilito dall’art. 150 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 è obbligatorio il collaudo in corso d’opera nel caso di opere e lavori e l’emissione relativi a beni del patrimonio culturale, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione. L’organo di collaudo avverrà sarà nominato dalla Stazione Appaltante entro 6 (sei) trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero entro la data di consegna dei lavori. L’Impresa appaltatrice dovrà a suo carico mettere a disposizione un sufficiente numero di persone, di strumenti di misurazione ed eseguire gli assaggi necessari per il collaudo e per i successivi ripristini che si rendessero necessari, così come previsto dall’art. 219 del D.P.R. n. 207/2010. Tutti i collaudi tecnici dovranno essere effettuati in modo tale da consentire l'avvio e la conclusione del collaudo nei tempi di legge. Ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso In assenza di collaudo finale resta facoltà dell’Amministrazione appaltante disporre per il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite, senza che l'Assuntore possa opporsi o vantare diritti o pretese di sorta. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 comma 8 e 216 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, per i lavori di importo sino a € 500.000 il certificato di collaudo venga è sostituito dal certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavoriesecuzione, questo sarà emesso non oltre 3 (tre) tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Esso consisterà principalmente nella verifica Il certificato di regolare esecuzione è emesso, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, dal Direttore dei lavori e certificazione che confermato dal Responsabile del procedimento. Per i lavori siano eseguiti di importo superiore al predetto limite di € 500.000, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procederà, con le dovute cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice Civile, alla svincolo della cauzione presentata dall'appaltatore a regola d’artegaranzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Emesso il certificato di collaudo provvisorio ovvero il certificato di regolare esecuzione, in particolare secondo quanto indicato dall’artconsiderata la complessità delle procedure e delle verifiche da espletare, entro sessanta giorni si procederà al pagamento della rata di saldo, previa avvenuta costituzione da parte dell’Appaltatore di adeguata garanzia fideiussoria ai sensi degli artt. 102 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, n. 50/2016 e dall’art235 del D.P.R. n. 207/2010 e favorevole verifica dei versamenti contributivi (DURC). 37 del D.M. 145/2000. Entro 90 giorni dall’emissione del collaudo provvisorio e dalla firma Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione del relativo certificato da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione Appaltante disporrà per il versamento a saldo della trattenuta di garanzia e per la restituzione della cauzione definitiva. Il collaudo consisterà principalmente nell'accertamento qualitativo e quantitativo dei materiali impiegati e nelle verifiche principali di esecuzione delle opere, seguendo le indicazioni sopra richiamate. Nel caso che durante le visite di collaudo venissero riscontrati difetti o mancanze nell’esecuzione dei lavori si procederà secondo le indicazioni dell’opera ai sensi dell’art. 102 1666, secondo comma, del D.Lgs. 50/2016. L'Amministrazione Appaltante potrà occupare, in tutto o in parte, i nuovi ambienti oggetto del presente appalto, anche prima del rilascio del Certificato di collaudo, con le modalità di cui all’art. 230 del D.P.R 207/2010 e s.m.iCodice Civile., senza che ciò implichi l'accettazione delle opere da parte sua. Il rilascio del Certificato di collaudo non esonererà l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge; inoltre come previsto dal comma 3 dall’art. 207 del D.Lgs. 50/2016, il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data del rilascio. Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

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