Common use of Collaudo e manutenzione Clause in Contracts

Collaudo e manutenzione. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, interne ed esterne al PA, nonché delle opere di cui all’art. 8 bis, dovrà avvenire in conformità ai progetti esecutivi assentiti, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati agli art. 8 e 8 bis. Dell’avvenuta ultimazione di dette opere gli Attuatori daranno immediata notizia, in modo formale e per iscritto, al Comune, il quale disporrà la sollecita effettuazione delle operazioni di collaudo tecnico- contabile dell’opera dichiarata ultimata. Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro 60 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori; trascorso detto termine senza che il collaudatore abbia emesso certificato, previa successiva messa in mora da parte dell’Attuatore per un ulteriore periodo di 30 giorni, l’obbligazione relativa all’opera ultimata - salvo che il ritardo dipenda da esigenze connesse ad interventi prescritti per rendere le opere collaudabili, perfettamente conformi ai progetti ed utilizzabili- s’intenderà adempiuta ed i titoli delle relative garanzie saranno restituiti agli Attuatori. Il costo delle operazioni ritenute necessarie all’emissione del regolare certificato di collaudo è posto a carico degli Attuatori che si impegnano, sin d’ora, ad eseguire gli interventi prescritti dal collaudatore al fine di rendere le opere realizzate conformi agli elaborati di cui sopra e - in ogni modo - perfettamente utilizzabili. Gli oneri professionali connessi sono da intendersi già compresi tra i compensi dovuti per il collaudo in corso d’opera. Non appena positivamente concluso il collaudo, gli Attuatori si impegnano a riconsegnare al Comune le aree e le opere sulle stesse eseguite; di detta consegna sarà redatto verbale dal quale dovrà risultare il perfetto stato manutentivo delle opere realizzate.

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Collaudo e manutenzione. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, interne ed esterne al PA, nonché delle opere di cui all’art. 8 bis, Piano dovrà avvenire in conformità ai progetti esecutivi assentiti, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati agli art. 8 e 8 bisall’articolo 5. Dell’avvenuta ultimazione di dette opere gli Attuatori daranno immediata notizia, in modo formale e per iscritto, al Comune, il quale disporrà la sollecita effettuazione delle operazioni di collaudo tecnico- tecnico - contabile dell’opera dichiarata ultimata. Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro 60 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori; trascorso detto termine senza che il collaudatore abbia emesso il certificato, previa successiva messa in mora da parte dell’Attuatore degli Attuatori per un ulteriore periodo di 30 (trenta) giorni, l’obbligazione relativa all’opera ultimata - salvo che il ritardo dipenda da esigenze connesse ad interventi prescritti per rendere le opere collaudabili, perfettamente conformi ai progetti ed utilizzabili- s’intenderà si intenderà adempiuta ed i titoli delle relative garanzie saranno restituiti agli Attuatori. Il costo delle operazioni ritenute necessarie all’emissione del regolare certificato di collaudo è posto a carico degli Attuatori che si impegnano, sin d’ora, ad eseguire gli interventi prescritti dal collaudatore al fine di rendere le opere realizzate conformi agli elaborati di cui sopra e - e, in ogni modo - modo, perfettamente utilizzabili. Gli oneri professionali connessi sono da intendersi già compresi tra i compensi dovuti per il collaudo in corso d’opera. Non appena concluso positivamente concluso il collaudo, gli Attuatori si impegnano a riconsegnare trasferire al Comune le di Saronno il possesso delle aree e le delle opere sulle stesse eseguiterealizzate facendosi carico degli atti di identificazione catastale necessari; di detta consegna detto trasferimento sarà redatto verbale dal quale dovrà risultare il perfetto stato manutentivo delle opere realizzate.

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Collaudo e manutenzione. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, interne ed esterne al PA, nonché delle opere di cui all’art. 8 bis, dovrà avvenire in conformità ai progetti esecutivi assentitiprogetto esecutivo assentito, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati agli art. 8 e 8 bis4. Dell’avvenuta ultimazione di dette opere gli Attuatori daranno immediata notizia, in modo formale e per iscritto, al Comune, il quale disporrà la sollecita effettuazione delle operazioni di collaudo tecnico- contabile dell’opera dichiarata ultimata. Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro 60 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori; trascorso detto termine senza che il collaudatore abbia emesso certificato, previa successiva messa in mora da parte dell’Attuatore per un ulteriore periodo di 30 giorni, l’obbligazione relativa all’opera ultimata - salvo che il ritardo dipenda da esigenze connesse ad interventi prescritti per rendere le opere collaudabili, perfettamente conformi ai progetti ed utilizzabili- s’intenderà adempiuta ed i titoli delle relative garanzie saranno restituiti agli Attuatori. Il costo delle operazioni ritenute necessarie all’emissione del regolare certificato di collaudo è posto a carico degli Attuatori che si impegnano, sin d’ora, ad eseguire gli interventi prescritti dal collaudatore al fine di rendere le opere realizzate conformi agli elaborati di cui sopra e - in ogni modo - perfettamente utilizzabili. Gli oneri professionali connessi sono da intendersi già compresi tra i compensi dovuti per il collaudo in corso d’opera. Non appena positivamente concluso il collaudo, gli Attuatori si impegnano a riconsegnare trasferire al Comune le il possesso delle aree e le delle opere sulle stesse eseguite; di detta consegna detto trasferimento sarà redatto verbale dal quale dovrà risultare il perfetto stato manutentivo delle opere realizzate.

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Collaudo e manutenzione. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, interne ed esterne al PA, nonché delle opere di cui all’art. 8 bisprimaria, dovrà avvenire in conformità ai progetti esecutivi assentiti, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati agli artall’art. 8 e 8 bis4. Dell’avvenuta ultimazione di dette opere gli Attuatori daranno l’Attuatore darà immediata notizia, in modo formale e per iscritto, al Comune, il quale disporrà la sollecita effettuazione delle operazioni di collaudo tecnico- contabile dell’opera dichiarata ultimata. Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro 60 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori; trascorso detto termine senza che il collaudatore abbia emesso certificato, previa successiva messa in mora da parte dell’Attuatore per un ulteriore periodo di 30 giorni, l’obbligazione relativa all’opera ultimata - salvo che il ritardo dipenda da esigenze connesse ad interventi prescritti per rendere le opere collaudabili, perfettamente conformi ai progetti ed utilizzabili- s’intenderà adempiuta ed i titoli delle relative garanzie saranno restituiti agli Attuatoriall’Attuatore. Il costo delle operazioni ritenute necessarie all’emissione del regolare certificato di collaudo è posto a carico degli Attuatori dell’Attuatore che si impegnanoimpegna, sin d’ora, ad eseguire gli interventi prescritti dal collaudatore al fine di rendere le opere realizzate conformi agli elaborati di cui sopra e - in ogni modo - perfettamente utilizzabili. Gli oneri professionali connessi sono da intendersi già compresi tra i compensi dovuti per il collaudo in corso d’opera. Non appena positivamente concluso il collaudo, gli Attuatori l’Attuatore si impegnano impegna a riconsegnare trasferire al Comune le il possesso delle aree e le delle opere sulle stesse eseguite; di detta consegna detto trasferimento sarà redatto verbale dal quale dovrà risultare il perfetto stato manutentivo delle opere realizzate. La mancata identificazione delle aree previste all’ultimo comma dell’art.4 per inadempimento dell’Attuatore comporterà l’impossibilità al trasferimento delle opere e relativi oneri al Comune di Uboldo.

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