Common use of Commento Clause in Contracts

Commento. La sentenza in esame offre spunti di riflessione sull’opponibilità del credito ceduto al debitore ceduto nel caso in cui questo ultimo sia una società in house providing. Il percorso argomentativo seguito dal giudice prende le mosse proprio dalla indagine sulla natura pubblicistica (o non) del debitore e dalla normativa di riferimento, ossia il D.l. n. 95 del 6 luglio 2012 (convertito in l. 135/2012). L’art. 4, comma 13 del D.l. 95/2012 precisa che “Le disposizioni del presente articolo e delle altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina dettata dal codice civile in materia di società di capitali”. Tale norma, più volte considerata nei lavori preparatori1 e nella giurisprudenza come norma di interpretazione autentica nonché “norma di chiusura del sistema”2, elimina i dubbi circa l’inquadramento privatistico – e la contestuale applicazione delle norme in tema di società di capitali – alle società con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici. Tali società sono quindi (come anche sottolineato dal Tribunale nella sentenza in esame) soggetti di diritto privato che non perdono la propria natura a causa della partecipazione in esse di uno o più enti pubblici. Il rapporto tra ente pubblico e società è quindi di assoluta autonomia3. Pertanto la cessione del credito è stata correttamente notificata al debitore ceduto ai sensi dell’art. 1264 c.c. giacché tale articolo non impone alcuna formalità della notifica a pena di inefficacia7 e, come correttamente riportato in sentenza, può avvenire sia ad iniziativa del cedente che del cessionario e può essere effettuata anche con la citazione in giudizio o notifica del ricorso del decreto ingiuntivo. Xxxxxx, la cessione asseritamente inopponibile al debitore del caso di esame - in realtà - era stata notificata al debitore ceduto in più occasioni, ossia: con lettera raccomandata 23 settembre 2011, con notifica del riscorso per decreto ingiuntivo e con la notifica del decreto ingiuntivo stesso. Il Tribunale di Bologna, quindi, rigetta le pretese attoree, condannando il debitore ceduto al pagamento del credito residuo, oltre spese legali.

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Commento. La sentenza Le modifiche apportate sono in esame offre spunti parte formali, in parte conseguenti alle necessità di riflessione sull’opponibilità del credito ceduto al debitore ceduto nel caso in cui questo ultimo sia una società in house providing. Il percorso argomentativo seguito dal giudice prende le mosse proprio dalla indagine sulla natura pubblicistica (o non) del debitore e dalla normativa di riferimento, ossia il D.l. n. 95 del 6 luglio 2012 (convertito in l. 135/2012). L’art. 4, comma 13 del D.l. 95/2012 precisa che “Le disposizioni del presente articolo e delle altre disposizioni, anche di carattere speciale, armonizzazione con i cambiamenti apportati in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, ammortizzatori sociali e con le modifiche dell’art. 18. Le disposizioni di “tutela urgente” del rito speciale per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina dettata dal codice civile in materia di società di capitali”. Tale norma, più volte considerata nei lavori preparatori1 e nella giurisprudenza come norma di interpretazione autentica nonché “norma di chiusura del sistema”2, elimina i dubbi circa l’inquadramento privatistico – e la contestuale applicazione delle norme le controversie in tema di società licenziamenti si applicano alle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di capitali – alle società con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici. Tali società sono quindi (come anche sottolineato dal Tribunale nella sentenza in esame) soggetti di diritto privato che non perdono la propria natura a causa della partecipazione in esse di uno o più enti pubblicilavoro. Il rapporto tra ente pubblico rito urgente per il processo del lavoro viene delineato con significative novità volte a velocizzare il corso del giudizio. L’udienza di comparizione deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e società è quindi del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza, ed un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione della parte resistente. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di assoluta autonomia3. Pertanto la cessione del credito è stata correttamente notificata al debitore ceduto istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, ai sensi dell’art. 1264 c.c421 del codice di procedura civile (relativo ai poteri istruttori del giudice), e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda. giacché tale articolo Inoltre l’efficacia esecutiva del provvedimento non impone alcuna formalità della notifica a pena di inefficacia7 e, come correttamente riportato in sentenza, può avvenire sia ad iniziativa del cedente che del cessionario e può essere effettuata sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi del presente ddl. Nel caso sia presentata opposizione si apre una seconda parte del procedimento, che si svolge davanti ad un giudice unico e non davanti ad un collegio. Entro trenta giorno l’atto di opposizione deve essere depositato presso il tribunale che ha emesso il provvedimento mentre il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando alla parte che si oppone termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell’udienza e depositare note difensive. Sono trenta invece i giorni minimi di preavviso per quel che riguarda la notifica all’altra parte in causa. Una volta decisa con sentenza la controversia, il giudice deve depositare entro dieci giorni le relative motivazioni. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Viene poi regolato il reclamo d’avanti alla Corte d’appello e il ricorso per Cassazione. Rispetto agli attuali sei mesi previsti nel rito “ordinario” il termine per la Corte d’appello è di trenta giorni mentre quello per la Corte di Cassazione di sessanta. Non sono poi ammessi nuovi mezzi di prova o documenti salvo che il collegio, anche con d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione o che la citazione parte dimostri di non aver potuto proporli in giudizio o notifica del ricorso del decreto ingiuntivoprimo grado per causa ad essa non imputabile. Xxxxxx, la cessione asseritamente inopponibile al debitore del Nel caso di esame - in realtà - era stata notificata verdetto di appello il deposito delle motivazioni della sentenza deve avvenire entro dieci giorni mentre l’udienza di discussione deve essere fissata al debitore ceduto in più occasioni, ossia: con lettera raccomandata 23 settembre 2011, con notifica massimo entro sei mesi dal momento della proposizione del riscorso per decreto ingiuntivo e con la notifica ricorso. Viene inoltre stabilito che alle udienze del decreto ingiuntivo stessoprocesso del lavoro (di qualsiasi grado) sono riservati particolari giorni nel calendario generale delle udienze. Il Tribunale nuovo rito speciale per le controversie in tema di Bologna, quindi, rigetta le pretese attoree, condannando il debitore ceduto al pagamento licenziamenti si applica alle controversie instaurate successivamente all’entrata in vigore del credito residuo, oltre spese legaliddl.

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Samples: Contratto Di Inserimento

Commento. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione qui in esame offre spunti di riflessione sull’opponibilità commento è volta a dirimere un contrasto giurisprudenziale – ormai più che ventennale – concernente l’impatto della normativa anti-usura del credito ceduto al debitore ceduto nel caso 1996 in cui questo ultimo sia una società campo civilistico e, più in house providing. Il percorso argomentativo seguito dal giudice prende le mosse proprio dalla indagine sulla natura pubblicistica dettaglio, la configurabilità e la rilevanza (o nonmeno) del debitore e dalla normativa di riferimentodella così detta usura sopravvenuta. “Art. 644 - (Usura) - Chiunque, ossia il D.l. n. 95 del 6 luglio 2012 (convertito in l. 135/2012). L’art. 4fuori dei casi previsti dall’articolo 643, comma 13 del D.l. 95/2012 precisa che “Le disposizioni del presente articolo e delle altre disposizionisi fa dare o promettere, anche di carattere specialesotto qualsiasi forma, per se o per altri, in materia corrispettivo di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina dettata dal codice civile in materia una prestazione di società di capitali”. Tale norma, più volte considerata nei lavori preparatori1 e nella giurisprudenza come norma di interpretazione autentica nonché “norma di chiusura del sistema”2, elimina i dubbi circa l’inquadramento privatistico – e la contestuale applicazione delle norme in tema di società di capitali – alle società con partecipazione dello Stato denaro o di altra utilità, interessi o altri enti pubblici. Tali società sono quindi (come anche sottolineato dal Tribunale nella sentenza in esame) soggetti di diritto privato che non perdono la propria natura a causa della partecipazione in esse di uno o più enti pubblici. Il rapporto tra ente pubblico e società vantaggi usurari, è quindi di assoluta autonomia3. Pertanto la cessione del credito è stata correttamente notificata al debitore ceduto ai sensi dell’art. 1264 c.c. giacché tale articolo non impone alcuna formalità della notifica a pena di inefficacia7 e, come correttamente riportato in sentenza, può avvenire sia ad iniziativa del cedente che del cessionario e può essere effettuata anche punito con la citazione in giudizio o notifica del ricorso del decreto ingiuntivoreclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni. XxxxxxAlla stessa pena soggiace chi, la cessione asseritamente inopponibile al debitore fuori del caso di esame - concorso nel delitto previsto dal primo comma procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in realtà - era stata notificata condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al debitore ceduto primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 2) se il colpevole ha richiesto in più occasioni, ossiagaranzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari: con lettera raccomandata 23 settembre 2011, con notifica del riscorso per decreto ingiuntivo e con la notifica del decreto ingiuntivo stesso. Il Tribunale 3) se il reato è commesso in danno di Bologna, quindi, rigetta le pretese attoree, condannando il debitore ceduto al pagamento del credito residuo, oltre spese legali.chi si trova in stato di bisogno;

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Commento. La sentenza in esame offre spunti questione particolarmente interessante sollevata dalla suprema Corte, seppure non oggetto di riflessione sull’opponibilità approfondimento, riguarda il patto di incedibilità del credito ceduto e la opponibilità al cessionario. Pare utile un sintetico inquadramento della disciplina della cedibilità dei crediti. Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale: esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma al perfezionamento del contratto non consegue sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, come accade ad esempio quando il contratto di cessione ha per oggetto un credito futuro. In Ai fini del perfezionamento della cessione del credito non è necessario il consenso del debitore: quest’ultimo è infatti sempre tenuto a pagare e, quindi, è indifferente la persona del creditore. L’opponibilità della cessione nei confronti del debitore ceduto nel caso in cui questo ultimo sia una società in house providingè subordinata all’accettazione, alla notifica o alla avvenuta conoscenza della cessione stessa (art. 1264 c.c.). Il percorso argomentativo seguito dal giudice prende le mosse proprio dalla indagine sulla natura pubblicistica (o non) codice civile esclude tuttavia che possano essere oggetto di cessione i crediti personali, cioè quei crediti che sono strettamente inerenti alla persona del debitore e dalla normativa creditore. A titolo di riferimentoesempio, ossia il D.l. n. 95 del 6 luglio 2012 (convertito in l. 135/2012). L’art. 4, comma 13 del D.l. 95/2012 precisa che “Le disposizioni del presente articolo e delle altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso sono tali i crediti per alimenti che, per quanto legge, sono dovuti a chi versa in stato di bisogno; inoltre la cessione è preclusa nelle fattispecie contemplate agli artt. 323 e 378 c.c. con riferimento ai diritti dei minori e dei soggetti sottoposti a tutela o curatela, nonché nelle ipotesi previste dall’art. 1261 c.c., aventi ad oggetto le situazioni giuridiche patrimoniali, anche diverse dai crediti, oggetto di contestazione giudiziale per i titolari di funzioni inerenti l’amministrazione della giustizia, ivi compresi gli avvocati, procuratori e patrocinatori. Il patto con il quale il creditore ed il debitore prevedono che il credito non diversamente stabilito e salvo deroghe espressepossa essere ceduto è perfettamente valido, si applica comunque senza che vi sia necessità di verificare la disciplina dettata dal codice civile in materia sussistenza di società uno specifico interesse del debitore o del creditore a tale pattuizione. Il patto di capitali”. Tale norma, più volte considerata nei lavori preparatori1 e nella giurisprudenza come norma di interpretazione autentica nonché “norma di chiusura del sistema”2, elimina i dubbi circa l’inquadramento privatistico incedibilità è opponibile ai terzi che siano venuti a conoscenza della sua esistenza – quantomeno al momento della cessione – e la contestuale applicazione delle norme in tema prova di società di capitali – alle società con partecipazione dello Stato tale conoscenza deve essere fornita da chi intende contestare il trasferimento del credito, sia esso il debitore o di altri enti pubblici. Tali società sono quindi (come anche sottolineato dal Tribunale nella sentenza in esame) soggetti di diritto privato che non perdono la propria natura a causa della partecipazione in esse di uno o più enti pubbliciil creditore. Il rapporto quesito iniziale trova dunque risposta nelle tre regole fondamentali concernenti le norme sulla cessione. La prima deriva dall’art. 1260, comma 1, c.c. che pone come principio generale, fatti salvi i limiti suddetti, quello della libera cedibilità dei crediti; si tratta di un principio idoneo ad ingenerare nel cessionario l’affidamento di normale cedibilità del credito e, pertanto, di legittimità e regolarità della cessione operata a suo favore. La seconda è desumibile dall’art. 1372 c.c. in base al quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge. E’ assolutamente fisiologico che il cessionario sia estraneo all’accordo di incedibilità intercorso - per un interesse che è soltanto di costoro - tra ente pubblico cedente e società è quindi ceduto. La terza deriva dall’art. 1260, comma 2, c.c. secondo cui solo eccezionalmente il divieto di assoluta autonomia3cessione può essere opposto al cessionario, allorquando si provi (ad onere del cedente o del ceduto) che questi ne era a conoscenza. Pertanto la E’ onere del debitore ceduto provare che il cessionario si trovi nella condizione, non già di mera conoscibilità, ma di sua effettiva conoscenza del divieto di cessione del credito è stata correttamente notificata al debitore ceduto ai sensi dell’art. 1264 c.c. giacché tale articolo non impone alcuna formalità della notifica a pena di inefficacia7 e, come correttamente riportato in sentenza, può avvenire sia ad iniziativa del cedente che del cessionario e può essere effettuata anche con la citazione in giudizio o notifica del ricorso del decreto ingiuntivo. Xxxxxx, la cessione asseritamente inopponibile al debitore del caso di esame - in realtà - era stata notificata al debitore ceduto in più occasioni, ossia: con lettera raccomandata 23 settembre 2011, con notifica del riscorso per decreto ingiuntivo e con la notifica del decreto ingiuntivo stesso. Il Tribunale di Bologna, quindi, rigetta le pretese attoree, condannando il debitore ceduto al pagamento del credito residuo, oltre spese legalicredito.

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Commento. Il decreto tende a scoraggiare l’utilizzo prolungato dei contratti a termine (principale tipologia contrattuale a cui si è fatto ricorso nell’ultimo anno per assumere), nella prospettiva di favorire il lavoro stabile. Se è condivisibile la logica che individua il reale problema del nostro mercato del lavoro nella lunga durata delle transizioni da contratto a termine a tempo indeterminato, nel decreto individuiamo tuttavia diverse criticità: ‐ la reintroduzione di causali individuate per legge, già oggetto in passato di notevoli controversie, stante la loro ambiguità (ad esempio su cosa debba intendersi per incrementi di attività “significativi” e “non programmabili”), rischia, più che di limitare l’utilizzo del contratto a termine, di alimentare nuovamente il contenzioso giudiziario. La sentenza scelta migliore, a nostro avviso, sarebbe stata quella di affidare alla contrattazione collettiva, specie aziendale, l’individuazione delle causali, soluzione che sarebbe andata maggiormente incontro alle esigenze di lavoratori ed imprese. Prevedere esclusivamente causali di legge ci fa peraltro tornare alla legislazione di oltre trent’anni fa, ben prima degli interventi di liberalizzazione della legge Fornero e del decreto Xxxxxxx; ‐ l’estensione alle assunzioni a tempo determinato in esame offre spunti ambito di riflessione sull’opponibilità somministrazione di una parte significativa della disciplina del credito ceduto contratto a termine, benchè attenuata nella versione finale, non è condivisibile; si sarebbe dovuto salvaguardare la specificità di questa tipologia contrattuale che è ben tutelata sia dal punto di vista legislativo che contrattuale. Le nostre forti perplessità hanno ricevuto solo parziale risposta mettendo in capo all’utilizzatore, e non al debitore ceduto somministratore, l’indicazione delle causali e non estendendo alla somministrazione l’obbligo di intervallo tra un contratto e l’altro, il cosiddetto “stop and go”, come da noi chiesto. E’ stata peraltro eliminata, nella versione finale del decreto, anche grazie a nostre pressioni, l’abrogazione della somministrazione a tempo indeterminato; ‐ la fase transitoria individuata, anche su nostra richiesta, per la applicabilità della nuova normativa è troppo breve, non tenendo sufficientemente conto di strategie aziendali già programmate con ricadute negative sui lavoratori coinvolti. Si pone inoltre il problema che la fase transitoria è stata inserita solo in sede di conversione in legge; quindi per i contratti cessati durante il periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del decreto legge (14 luglio) e l’entrata in vigore della legge (che si verifica con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) servirebbe una norma di raccordo ; ‐ la preoccupazione maggiore è relativa all’allargamento dell’ambito di utilizzo del contratto per prestazione occasionale senza tenere in alcun conto delle problematiche specifiche dei settori coinvolti. Da una parte, in agricoltura, nel caso turismo e negli enti locali, nella comunicazione preventiva non va più indicata la data di fine della prestazione, bensì solo la data di inizio, con un arco temporale di dieci giorni per poter utilizzare il voucher. Dall’altra si specifica che per l’agricoltura le quattro ore continuative minime di prestazione non sono più giornaliere, come in cui questo ultimo sia precedenza previsto, bensì riferite all’intero arco temporale di 10 giorni, generando così un forte rischio di diffusione di lavoro nero, in quanto si dà la possibilità all’imprenditore agricolo di acquistare un solo voucher di 4 ore da spendere nei 10 giorni successivi, con una società tracciabilità del voucher quasi inutile. Per il settore del turismo l’innalzamento del limite dimensionale da 5 a 8 dipendenti a tempo indeterminato consente anche ad aziende ben strutturate, senza una motivazione valida, di sostituire efficaci strumenti contrattuali introdotti dalla contrattazione nazionale per tenere conto della forte stagionalità (lavoro extra e di surroga, che consente di poter assumere lavoratori con contratti della durata massima di 3 giorni; apprendistato in house providing. Il percorso argomentativo seguito dal giudice prende le mosse proprio dalla indagine sulla natura pubblicistica (o non) del debitore e dalla normativa cicli stagionali; dispositivi di riferimentoflessibilità sull’orario, ossia il D.l. n. 95 del 6 luglio 2012 (convertito in l. 135/2012etc). L’artNegli enti locali è già consentito, senza alcun vincolo dimensionale, l’utilizzo del lavoro occasionale per coprire tutte le principali esigenze e la volontà di allargamento è in totale controtendenza con gli sforzi recenti, legislativi e contrattuali, volti a ridurre la precarietà nei settori pubblici. 4Sia per il contratto a termine che per la somministrazione, comma 13 sarebbe stato più opportuno affidare la regolazione del D.lloro utilizzo alla contrattazione collettiva, cosa che per alcuni aspetti è già prevista. 95/2012 precisa che “Le disposizioni del presente articolo e delle altre disposizioniSe si vuole, anche di carattere specialegiustamente, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espressefavorire il lavoro stabile, si applica comunque deve tenere presente che scelte rigide operate per legge e uguali per tutti rischiano di non distinguere tra flessibilità fisiologica e abusi, di scoraggiare l’occupazione in generale anziché il precariato, di creare turn over tra i lavoratori anziché incentivare i contratti stabili, di sostituire contratti a termine e di somministrazione con maggiore utilizzo dell’orario straordinario o, peggio, con lavoro nero. D’altro lato giudichiamo positivo l’aggravio di costo per i rinnovi dei contratti a termine; da sempre la disciplina dettata dal codice civile posizione della Cisl è che la flessibilità vada pagata di più. Così come è positivo l’aumento dell’indennizzo in materia di società di capitali”. Tale norma, più volte considerata nei lavori preparatori1 e nella giurisprudenza come norma di interpretazione autentica nonché “norma di chiusura del sistema”2, elimina i dubbi circa l’inquadramento privatistico – e la contestuale applicazione delle norme in tema di società di capitali – alle società con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici. Tali società sono quindi (come anche sottolineato dal Tribunale nella sentenza in esame) soggetti di diritto privato che non perdono la propria natura a causa della partecipazione in esse di uno o più enti pubblici. Il rapporto tra ente pubblico e società è quindi di assoluta autonomia3. Pertanto la cessione del credito è stata correttamente notificata al debitore ceduto ai sensi dell’art. 1264 c.c. giacché tale articolo non impone alcuna formalità della notifica a pena di inefficacia7 e, come correttamente riportato in sentenza, può avvenire sia ad iniziativa del cedente che del cessionario e può essere effettuata anche con la citazione in giudizio o notifica del ricorso del decreto ingiuntivo. Xxxxxx, la cessione asseritamente inopponibile al debitore del caso di esame - licenziamento illegittimo, a cui si è opportunamente affiancato l’aumento dell’importo offerto in realtà - era stata notificata via conciliativa dall’impresa; si tratta di richieste che la Cisl ha posto fin dal momento dell’introduzione del contratto a tutele crescenti, al debitore ceduto in più occasionifine di meglio tutelare il lavoratore nel periodo di ricerca di un nuovo lavoro. E’ positivo, ossiama insufficiente, avere prorogato fino al 2020 l’incentivo all’assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a 35 anni: con lettera raccomandata 23 settembre 2011si sarebbe dovuto aumentare dal 50 al 100% l’entità della decontribuzione per avere un effetto di qualche consistenza sulla crescita delle assunzioni stabili . In generale siamo convinti che il contrasto alla precarietà, con notifica obiettivo dichiarato del riscorso decreto, non si ottiene soltanto riducendo le possibilità per decreto ingiuntivo e con la notifica del decreto ingiuntivo stesso. Il Tribunale le imprese di Bologna, quindi, rigetta le pretese attoree, condannando il debitore ceduto al pagamento del credito residuo, oltre spese legali.assumere a

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Samples: Contratto Di Prestazione Occasionale

Commento. La sentenza cessione della partecipazione in esame offre spunti di riflessione sull’opponibilità del credito ceduto al debitore ceduto nel caso in cui questo ultimo sia una società a responsabilità limitata costituisce una prestazione negoziale che può essere contenuta in house providingqualunque schema contrattuale tipico o non tipico, purché meritevole di tutela, secondo quanto consentito dall’art. Il percorso argomentativo seguito dal giudice prende le mosse proprio dalla indagine sulla natura pubblicistica 1322 c.c. Sotto il profilo causale, dunque, il trasferimento di una quota sociale potrà essere oggetto di una vendita, una donazione, una permuta, una datio in solutum, etc. ed il problema della forma da adottare, per questa tipologia di atto si pone, esclusivamente per quei contratti che non richiedono un obbligo di forma solenne ad substantiam in funzione della loro causa. Come è noto, fino all’entrata in vigore della legge 12 agosto 1993 n.310 (cd.”legge Mancino”) i trasferimenti delle quote di s.r.l. erano disciplinati dall’art. 2479 c.c. il quale nel III comma disponeva: “L’iscrizione del trasferimento può aver luogo su richiesta dell’alienante o non) dell’acquirente verso esibizione del debitore titolo da cui risulta il trasferimento, ovvero mediante dichiarazione nel libro soci sottoscritta dall’alienante e dalla normativa dall’acquirente e controfirmata da un amministratore.” La lettera della norma ed il principio generale della libertà di riferimentoforma, ossia espresso nell’art. 1325 n.4 c.c., rendevano pacifico il D.lfatto che il negozio di trasferimento della quota non fosse soggetto ad alcun onere di forma, non essendo tale l’iscrizione nel libro soci, salvo i casi di obblighi formali determinati da particolari profili causali presenti nel trasferimento della partecipazione sociale. n. 95 Con l’entrata in vigore della legge 310 del 6 luglio 2012 (convertito in l. 135/2012)1993 il Legislatore, per motivi di ordine pubblico, prescrisse che i trasferimenti delle quote dovessero rivestire la forma della scrittura privata autenticata ed essere depositati entro trenta giorni per l’iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese. L’art. 4La nuova legge, comma 13 del D.l. 95/2012 precisa che “Le disposizioni del presente articolo nell’imporre l’onere formale della scrittura privata autenticata intendeva perseguire soprattutto finalità di trasparenza, allo scopo di far emergere e delle altre disposizionirendere visibili ricchezze, anche di carattere specialenotevole rilevanza, che altrimenti sarebbero rimaste confinate nei libri sociali delle società a responsabilità limitata. Lo ratio legis era, pertanto, da individuare in motivi di ordine pubblico, in materia una difesa ulteriore contro il riciclaggio di danaro di provenienza illecita e quindi in un mezzo aggiuntivo di lotta alla criminalità o secondo le parole della relazione che l'accompagnò, allo stadio di progetto, a “prevenire e reprimere ogni possibile forma di utilizzazione strumentale dei circuiti finanziari ed economici per finalità illecite”. L’attenzione del Legislatore verso i trasferimenti delle partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso cheresponsabilità limitata era dovuta alla particolare natura della quota di s.r.l. come bene sostanzialmente di “secondo grado”, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina dettata dal codice civile in materia ossia di bene il cui valore reale derivava indirettamente dalla ricchezza patrimoniale della società di capitali”cui la quota rappresenta una frazione di patrimonio. Tale normaSotto questo profilo, una circolazione incontrollata delle partecipazioni di s.r.l., consentiva una altrettanto incontrollata circolazione dei beni, anche di notevole importanza economica, che facevano parte del patrimonio della società. Le più volte considerata nei lavori preparatori1 consistenti ricchezze del Paese si trasferiscono infatti proprio attraverso l'alienazione di partecipazioni societarie e nella giurisprudenza come norma di interpretazione autentica nonché “norma ciò è ben consapevole il Legislatore, laddove equipara il trasferimento delle ricchezze imprenditoriali al trasferimento di chiusura del sistema”2partecipazioni sociali. L’ultimo degli esempi è dato proprio dalla recentissima approvazione della normativa sul patto di famiglia (1). (1) Cfr. legge 14 febbraio 2006 n.55. (G.U. 1° marzo 2006, elimina i dubbi circa l’inquadramento privatistico – e la contestuale applicazione delle norme in tema di società di capitali – alle società con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici. Tali società sono quindi (come anche sottolineato dal Tribunale nella sentenza in esame) soggetti di diritto privato che non perdono la propria natura a causa della partecipazione in esse di uno o più enti pubblici. Il rapporto tra ente pubblico e società è quindi di assoluta autonomia3. Pertanto la cessione del credito è stata correttamente notificata al debitore ceduto ai sensi dell’art. 1264 c.c. giacché tale articolo non impone alcuna formalità della notifica a pena di inefficacia7 e, come correttamente riportato in sentenza, può avvenire sia ad iniziativa del cedente che del cessionario e può essere effettuata anche con la citazione in giudizio o notifica del ricorso del decreto ingiuntivo. Xxxxxx, la cessione asseritamente inopponibile al debitore del caso di esame - in realtà - era stata notificata al debitore ceduto in più occasioni, ossia: con lettera raccomandata 23 settembre 2011, con notifica del riscorso per decreto ingiuntivo e con la notifica del decreto ingiuntivo stesso. Il Tribunale di Bologna, quindi, rigetta le pretese attoree, condannando il debitore ceduto al pagamento del credito residuo, oltre spese legalin. 50).

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Commento. Nel caso di specie, la Cassazione ha respinto il ricorso del dirigente che impugnava la sentenza della Corte territoriale la quale aveva ritenuto legittimo il suo licenziamento per giusta causa. In particolare, il dirigente avrebbe tollerato una prassi già preesistente in azienda di istituire fondi neri fuori bilancio per “regalie” ai clienti, senza intervenire per farla cessare ed, anzi, contribuendo ad alimentarla. La sentenza Corte territoriale ha ritenuto che una tale pratica, che si concretizzava in esame offre spunti di riflessione sull’opponibilità del credito ceduto al debitore ceduto nel caso in cui questo ultimo sia una società in house providing. Il percorso argomentativo seguito dal giudice prende le mosse proprio dalla indagine sulla natura pubblicistica (o non) del debitore e dalla normativa di riferimentoemissione delle fatture false, ossia il D.l. n. 95 del 6 luglio 2012 (convertito in l. 135/2012). L’art. 4, comma 13 del D.l. 95/2012 precisa che “Le disposizioni del presente articolo e delle altre disposizioni, anche era di carattere specialeillegale e non giustificabile in nome dell’interesse dell’impresa. Infatti, le dette attività, rappresentavano una violazione delle regole di contabilità, di buona amministrazione, di trasparenza, di rispetto della legalità e di etica che, in materia definitiva, hanno legittimato il licenziamento per giusta causa del dirigente. La Suprema Corte, nel ritenere corretta la motivazione della corte territoriale, ha precisato che le attività che contrastano con l’ordinamento giuridico devono ritenersi illegittime, a prescindere dal valore penale del singolo comportamento e che il lavoratore ben può essere licenziato anche per condotte manifestamente contrarie all’etica comune o ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro. Nel caso specifico è stata ritenuta irrilevante sia la mancata adozione da parte della società a totale di codici etici o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque disciplinari sia la disciplina dettata delle liberalità d’uso contenuta nell’art. 770 c.c. richiamata dal codice civile in materia di ricorrente per legittimare i comportamenti antigiuridici finalizzati alle erogazioni extra-bilancio. Dunque, la creazione dei fondi extra- bilancio è indubbiamente contraria agli impegni derivanti alle aziende dalle regole rigorose nella amministrazione delle società di capitali”. Tale norma, più volte considerata nei lavori preparatori1 e nella giurisprudenza come norma tenuta della contabilità. La Cassazione ha altresì ribadito che sono irrilevanti le allegazioni del dirigente di interpretazione autentica nonché “norma di chiusura del sistema”2aver agito in conformità coi voleri dei suoi vertici proprietari, elimina i dubbi circa l’inquadramento privatistico – perché la condotta sarebbe comunque in contrasto con l’ordinamento e la contestuale applicazione delle norme in tema di società di capitali – alle società con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblicii cui interessi non possono essere considerati identici ai voleri dei suoi vertici proprietari. Tali società sono quindi (come anche sottolineato dal Tribunale nella sentenza in esame) soggetti di diritto privato che non perdono Considerando tutto quanto sopra, la propria natura a causa della partecipazione in esse di uno o più enti pubblici. Il rapporto tra ente pubblico e società è quindi di assoluta autonomia3. Pertanto la cessione del credito è stata correttamente notificata al debitore ceduto ai sensi dell’art. 1264 c.c. giacché tale articolo non impone alcuna formalità della notifica a pena di inefficacia7 e, come correttamente riportato in sentenza, può avvenire sia ad iniziativa del cedente che del cessionario e può essere effettuata anche con la citazione in giudizio o notifica del Cassazione ha respinto il ricorso del decreto ingiuntivo. Xxxxxx, dirigente ed ha confermato la cessione asseritamente inopponibile al debitore del caso di esame - in realtà - era stata notificata al debitore ceduto in più occasioni, ossia: con lettera raccomandata 23 settembre 2011, con notifica del riscorso per decreto ingiuntivo e con la notifica del decreto ingiuntivo stesso. Il Tribunale di Bologna, quindi, rigetta le pretese attoree, condannando il debitore ceduto al pagamento del credito residuo, oltre spese legalisentenza della Corte territoriale.

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Commento. E’ problematico che le forme di incentivazione previste siano inferiori a quelle che sostituiscono. Per rendere questo sostenibile sarebbe necessario un notevole impegno, che auspichiamo in ogni caso, affinchè le misure previste per rafforzare le politiche attive siano realizzate in tempi brevi. Attraverso una modifica dell’art.55 del dlgs 151/2001 viene stabilito che: La sentenza risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dalla Direzione Provinciale del Lavoro. Negli altri casi l’efficacia delle dimissioni di lavoratori sono sospensivamente condizionate alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In alternativa alla procedura precedente la validità delle dimissioni è condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione dei lavoratori in esame offre spunti calce alla ricevuta di riflessione sull’opponibilità trasmissione della comunicazione di cessazione del credito ceduto al debitore ceduto nel caso in cui questo ultimo sia una società in house providingrapporto di lavoro (con successivo decreto sarà possibile ampliare le modalità di questa procedura). Il percorso argomentativo seguito dal giudice prende le mosse proprio dalla indagine sulla natura pubblicistica I lavoratore o la lavoratrice ricevono un invito a presentarsi entro sette giorni presso la Direzione Provinciale del Lavoro (o nonaltre sedi individuate) per convalidare le dimissioni. In caso di mancata convalida il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del debitore e dalla normativa di riferimentorecesso, ossia torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il D.l. n. 95 del 6 luglio 2012 (convertito in l. 135/2012). L’art. 4, comma 13 del D.l. 95/2012 precisa che “Le disposizioni del presente articolo e delle altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina dettata dal codice civile in materia di società di capitali”. Tale norma, più volte considerata nei lavori preparatori1 e nella giurisprudenza come norma di interpretazione autentica nonché “norma di chiusura del sistema”2, elimina i dubbi circa l’inquadramento privatistico – periodo intercorso tra il recesso e la contestuale applicazione revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il lavoratore non matura alcun diritto retributivo. Salvo che il fatto non costituisca reato il datore di lavoro che abusi delle norme “dimissioni in tema di società di capitali – alle società con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici. Tali società sono quindi (come anche sottolineato dal Tribunale nella sentenza in esame) soggetti di diritto privato che non perdono la propria natura a causa della partecipazione in esse di uno o più enti pubblici. Il rapporto tra ente pubblico e società bianco” è quindi di assoluta autonomia3. Pertanto la cessione del credito è stata correttamente notificata al debitore ceduto ai sensi dell’art. 1264 c.c. giacché tale articolo non impone alcuna formalità della notifica a pena di inefficacia7 e, come correttamente riportato in sentenza, può avvenire sia ad iniziativa del cedente che del cessionario e può essere effettuata anche punito con la citazione in giudizio o notifica del ricorso del decreto ingiuntivo. Xxxxxx, la cessione asseritamente inopponibile al debitore del caso di esame - in realtà - era stata notificata al debitore ceduto in più occasioni, ossia: con lettera raccomandata 23 settembre 2011, con notifica del riscorso per decreto ingiuntivo e con la notifica del decreto ingiuntivo stesso. Il Tribunale di Bologna, quindi, rigetta le pretese attoree, condannando il debitore ceduto al pagamento del credito residuo, oltre spese legalisanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro.

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Commento. La sentenza traccia verte fondamentalmente sulla soluzione di due problematiche. La prima riguarda la possibilità del conduttore di un immobile di agire direttamente a tutela di danni patiti dal bene oggetto del contratto di locazione. Nel nostro caso, infatti, Xxxxx, oltre a subire danni al mobilio di sua proprietà lamenta anche il danno causato dal crollo della parete dell’appartamento di cui è conduttore. Per i danni al mobilio quindi Xxxxx sembrerebbe indubitabilmente titolare di una azione extracontrattuale di cui agli artt. 2043 c.c. e seguenti. Lo stesso sembrerebbe potersi dire con riferimento poi ai danni subiti dalla cosa locata in esame offre spunti quanto, con l’art. 1585 c.c. secondo xxxxx, il legislatore prevede che il conduttore a fronte di riflessione sull’opponibilità molestie di fatto abbia la facoltà di agire direttamente nei confronti dei terzi per la tutela del credito ceduto proprio diritto quando il comportamento di questi diminuisca l’uso o il godimento della cosa. Tale principio autorizzerebbe il conduttore nel nostro caso ad agire direttamente, chiedendo il ristoro anche dei danni patiti in conseguenza del crollo della parete. In questo senso si segnalano tra le altre Cass. 12220/03, Cass. Sez. Un. 3567/97 e Cass. 939/95. Quanto al debitore ceduto nel secondo dei problemi proposti dal quesito, il candidato doveva spiegare se il conduttore poteva agire direttamente nei confronti del committente, naturalmente individuando il titolo su cui si poteva fondare l’azione. Sul punto si segnala che la genericità della fattispecie proposta determina la possibilità di affrontare la soluzione del caso tramite l’applicazione di diversi orientamenti. Un primo orientamento ritiene configurabile in cui questo ultimo sia capo al proprietario-committente una società responsabilità per attività pericolosa ex art. 2050 c.c. in house providing. Il percorso argomentativo seguito dal giudice prende le mosse proprio conseguenza del fatto che si possono definire attività pericolose non solo quelle così qualificate dalla indagine sulla natura pubblicistica (legge di pubblica sicurezza o non) da altre leggi speciali, ma anche quelle “che comportano la rilevante possibilità del debitore e dalla normativa di riferimento, ossia il D.l. n. 95 verificarsi del 6 luglio 2012 (convertito in l. 135/2012). L’art. 4, comma 13 del D.l. 95/2012 precisa che “Le disposizioni del presente articolo e delle altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso chedanno, per quanto non diversamente stabilito la loro stessa natura e salvo deroghe espresseper la caratteristica dei mezzi usati” quando si verifichino omissioni di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell’attività esercitata. Questa responsabilità viene fatta ricadere sul proprietario del fondo confinante anche se di fatto l’attività è stata data in appalto. (Cass. 1954/03) Alla stregua di un secondo orientamento, affermato da Xxxx. 5809/90, si applica comunque la disciplina dettata dal codice civile in materia potrebbe individuare una responsabilità diretta di società Xxxx nella sua qualità di capitali”proprietario del fondo confinante ex art. Tale norma, più volte considerata nei lavori preparatori1 e nella giurisprudenza come norma di interpretazione autentica nonché “norma di chiusura del sistema”2, elimina i dubbi circa l’inquadramento privatistico – e la contestuale applicazione delle norme in tema di società di capitali – alle società con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici. Tali società sono quindi (come anche sottolineato dal Tribunale nella sentenza in esame) soggetti di diritto privato che non perdono la propria natura a causa della partecipazione in esse di uno o più enti pubblici. Il rapporto tra ente pubblico e società è quindi di assoluta autonomia3. Pertanto la cessione del credito è stata correttamente notificata al debitore ceduto ai sensi dell’art. 1264 840 c.c. giacché tale articolo non impone alcuna formalità della notifica a pena di inefficacia7 e, come correttamente riportato in sentenza, può avvenire sia ad iniziativa del cedente che del cessionario e può essere effettuata anche con se la citazione in giudizio o notifica del ricorso del decreto ingiuntivo. Xxxxxx, la cessione asseritamente inopponibile al debitore del caso di esame - in realtà - esecuzione dei lavori era stata notificata data in appalto. La responsabilità infatti grava in tal caso sul proprietario in quanto tale, non in quanto committente e l’esistenza del rapporto di appalto può consentirgli al debitore ceduto più una eventuale rivalsa nei confronti dell’appaltatore. Un ulteriore orientamento sembra aver ispirato un’altra pronuncia che fonda la responsabilità del proprietario-committente sull’art. 2051 c.c. in più occasioniquanto custode del bene, ossia: con lettera raccomandata 23 settembre 2011avendo egli l’obbligo, con notifica del riscorso per decreto ingiuntivo al fine di evitare la verificazione di danni, di controllare e con la notifica del decreto ingiuntivo stessovigilare l’esecuzione dei relativi lavori (Cass. Il Tribunale di Bologna, quindi, rigetta le pretese attoree, condannando il debitore ceduto al pagamento del credito residuo, oltre spese legali3041/99).

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Commento. La sentenza Le modifiche apportate sono in esame offre spunti parte formali, in parte conseguenti alle necessità di riflessione sull’opponibilità del credito ceduto al debitore ceduto nel caso in cui questo ultimo sia una società in house providing. Il percorso argomentativo seguito dal giudice prende le mosse proprio dalla indagine sulla natura pubblicistica (o non) del debitore e dalla normativa di riferimento, ossia il D.l. n. 95 del 6 luglio 2012 (convertito in l. 135/2012). L’art. 4, comma 13 del D.l. 95/2012 precisa che “Le disposizioni del presente articolo e delle altre disposizioni, anche di carattere speciale, armonizzazione con i cambiamenti apportati in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, ammortizzatori sociali e con le modifiche dell’art. 18. Le disposizioni di “tutela urgente” del rito speciale per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina dettata dal codice civile in materia di società di capitali”. Tale norma, più volte considerata nei lavori preparatori1 e nella giurisprudenza come norma di interpretazione autentica nonché “norma di chiusura del sistema”2, elimina i dubbi circa l’inquadramento privatistico – e la contestuale applicazione delle norme le controversie in tema di società licenziamenti si applicano alle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di capitali – alle società con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici. Tali società sono quindi (come anche sottolineato dal Tribunale nella sentenza in esame) soggetti di diritto privato che non perdono la propria natura a causa della partecipazione in esse di uno o più enti pubblicilavoro. Il rapporto tra ente pubblico rito urgente per il processo del lavoro viene delineato con significative novità volte a velocizzare il corso del giudizio. L’udienza di comparizione deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e società è quindi del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza, ed un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione della parte resistente. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di assoluta autonomia3. Pertanto la cessione del credito è stata correttamente notificata al debitore ceduto istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, ai sensi dell’art. 1264 c.c421 del codice di procedura civile (relativo ai poteri istruttori del giudice), e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda. giacché tale articolo Inoltre l’efficacia esecutiva del provvedimento non impone alcuna formalità della notifica a pena di inefficacia7 e, come correttamente riportato in sentenza, può avvenire sia ad iniziativa del cedente che del cessionario e può essere effettuata sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi del presente ddl. Nel caso sia presentata opposizione si apre una seconda parte del procedimento, che si svolge davanti ad un giudice unico e non davanti ad un collegio. Entro trenta giorno l’atto di opposizione deve essere depositato presso il tribunale che ha emesso il provvedimento mentre il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando alla parte che si oppone termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell’udienza e depositare note difensive. Sono trenta invece i giorni minimi di preavviso per quel che riguarda la notifica all’altra parte in causa. Una volta decisa con sentenza la controversia, il giudice deve depositare entro dieci giorni le relative motivazioni. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Viene poi regolato il reclamo d’avanti alla Corte d’appello e il ricorso per Cassazione. Rispetto agli attuali sei mesi previsti nel rito “ordinario” il termine per la Corte d’appello è di trenta giorni mentre quello per la Corte di Cassazione di sessanta. Non sono poi ammessi nuovi mezzi di prova o documenti salvo che il collegio, anche con d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione o che la citazione parte dimostri di non aver potuto proporli in giudizio o notifica del ricorso del decreto ingiuntivoprimo grado per causa ad essa non imputabile. Xxxxxx, la cessione asseritamente inopponibile al debitore del Nel caso di esame - verdetto di appello il deposito delle motivazioni della sentenza deve avvenire entro dieci giorni mentre l’udienza di discussione deve essere fissata al massimo entro sei mesi dal momento della proposizione del ricorso. Viene inoltre stabilito che alle udienze del processo del lavoro (di qualsiasi grado) sono Il nuovo rito speciale per le controversie in realtà - era stata notificata al debitore ceduto tema di licenziamenti si applica alle controversie instaurate successivamente all’entrata in più occasioni, ossia: con lettera raccomandata 23 settembre 2011, con notifica vigore del riscorso per decreto ingiuntivo e con la notifica del decreto ingiuntivo stesso. Il Tribunale di Bologna, quindi, rigetta le pretese attoree, condannando il debitore ceduto al pagamento del credito residuo, oltre spese legaliddl.

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