Commento. Le modifiche apportate sono in parte formali, in parte conseguenti alle necessità di armonizzazione con i cambiamenti apportati in materia di ammortizzatori sociali e con le modifiche dell’art. 18. Le disposizioni di “tutela urgente” del rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti si applicano alle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Il rito urgente per il processo del lavoro viene delineato con significative novità volte a velocizzare il corso del giudizio. L’udienza di comparizione deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza, ed un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione della parte resistente. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, ai sensi dell’art. 421 del codice di procedura civile (relativo ai poteri istruttori del giudice), e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda. Inoltre l’efficacia esecutiva del provvedimento non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi del presente ddl. Nel caso sia presentata opposizione si apre una seconda parte del procedimento, che si svolge davanti ad un giudice unico e non davanti ad un collegio. Entro trenta giorno l’atto di opposizione deve essere depositato presso il tribunale che ha emesso il provvedimento mentre il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando alla parte che si oppone termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell’udienza e depositare note difensive. Sono trenta invece i giorni minimi di preavviso per quel che riguarda la notifica all’altra parte in causa. Una volta decisa con sentenza la controversia, il giudice deve depositare entro dieci giorni le relative motivazioni. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Viene poi regolato il reclamo d’avanti alla Corte d’appello e il ricorso per Cassazione. Rispetto agli attuali sei mesi previsti nel rito “ordinario” il termine per la Corte d’appello è di trenta giorni mentre quello per la Corte di Cassazione di sessanta. Non sono poi ammessi nuovi mezzi di prova o documenti salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione o che la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di verdetto di appello il deposito delle motivazioni della sentenza deve avvenire entro dieci giorni mentre l’udienza di discussione deve essere fissata al massimo entro sei mesi dal momento della proposizione del ricorso. Viene inoltre stabilito che alle udienze del processo del lavoro (di qualsiasi grado) sono Il nuovo rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti si applica alle controversie instaurate successivamente all’entrata in vigore del ddl.
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Samples: Legislative Proposal
Commento. Le modifiche apportate sono La pronuncia in parte formalicommento, a prescindere dalla articolata fattispecie in parte conseguenti fatto sulla determinazione dei crediti di natura sanitaria, si occupa sotto il profilo giuridico di due temi fondamentali e interessanti anche dal punto di vista pratico: la prevalenza delle condizioni speciali di contratto su quelle generali e la necessarietà della richiesta degli interessi con riferimento alle necessità di armonizzazione con i cambiamenti apportati in materia di ammortizzatori sociali e con le modifiche dell’artobbligazioni pecuniarie. 18. Le disposizioni di “tutela urgente” del rito speciale per le controversie in In tema di licenziamenti contratti conclusi mediante moduli o formulari, la previsione – accanto alle condizioni generali predisposte che si applicano assumono conosciute dal contraente - di condizioni speciali frutto di una specifica scrittura privata tra le medesime parti contraenti, senza che si faccia riferimento né espresso richiamo alle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970condizioni generali di contratto, n. 300 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Il rito urgente per il processo del lavoro viene delineato con significative novità volte a velocizzare il corso del giudizio. L’udienza di comparizione deve essere fissata fa sì che le previsioni sul modulo o formulario non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza, ed un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione della parte resistente. Il giudice, sentite prevalgano sulle condizioni speciali successivamente intervenute tra le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittoriomedesime. Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari, procede la presenza nel modo che ritiene più opportuno agli atti modulo dell’approvazione specifica di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, ai sensi dell’art. 421 del codice di procedura civile una clausola (relativo ai poteri istruttori del giudiceanche vessatoria), regolarmente sottoscritta, e provvedenel contempo di una scrittura privata successiva che contempli una clausola derogatoria di quanto contemplato nella previsione compresa fra le condizioni generali, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda. Inoltre l’efficacia esecutiva del provvedimento determina una situazione di contrasto fra due clausole che dà luogo ad una questione interpretativa che non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia risolta affermando che la volontà contrattuale effettiva delle parti è stata quella di volere l’operatività della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi del presente ddl. Nel caso sia presentata opposizione si apre una seconda parte del procedimento, che si svolge davanti ad un giudice unico clausola “generale” e non davanti di quella derogatoria di esclusione della sua operatività, per il fatto che la specifica approvazione dalla prima evidenza una maggiore attenzione del contraente debole all’atto di prestare il consenso, atteso che siffatto criterio interpretativo non risponde ad un collegioalcuno dei principi dettati per l’interpretazione dei contratti. Entro trenta giorno l’atto di opposizione L’indagine in ordine agli elementi essenziali del contratto deve essere depositato presso il tribunale che ha emesso il provvedimento mentre il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando alla parte che si oppone termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell’udienza e depositare note difensive. Sono trenta invece i giorni minimi di preavviso per quel che riguarda la notifica all’altra parte in causa. Una volta decisa con sentenza la controversia, il giudice deve depositare entro dieci giorni le relative motivazioni. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Viene poi regolato il reclamo d’avanti alla Corte d’appello e il ricorso per Cassazione. Rispetto agli attuali sei mesi previsti nel rito “ordinario” il termine per la Corte d’appello è di trenta giorni mentre quello per la Corte di Cassazione di sessanta. Non sono poi ammessi nuovi mezzi di prova o documenti salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione o che la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di verdetto di appello il deposito svolta sulla base delle motivazioni della sentenza deve avvenire entro dieci giorni mentre l’udienza di discussione deve essere fissata al massimo entro sei mesi dal momento della proposizione del ricorso. Viene inoltre stabilito che alle udienze del processo del lavoro (di qualsiasi grado) sono Il nuovo rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti si applica alle controversie instaurate successivamente all’entrata in vigore del ddl.generali regole sull’ermeneutica
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Samples: Contratto Di Factoring
Commento. Le modifiche apportate sono 1. Rapporto tra l’istituto della rappresentazione e la successione legittima nell’individuazione dei chiamati all’eredità.
(5) Questo tipo di designazione ha fatto dubitare a parte della dottrina che il contratto di assicurazione possa, in questo caso, es- sere annoverato tra i contratti inter vivos: v. infra nt. 28.
(6) Esula dal presente lavoro la questione riguardante i criteri di riparto dell’indennizzo qualora il contraente ometta di indicarli poiché, nel caso di specie, la stipulante aveva espressamente stabi- lito che la prestazione assicurativa dovesse essere divisa «in parti uguali». Su tale profilo, per evidenti ragioni di spazio, non si sof- fermerà quindi il discorso. la giurisprudenza di legittimità, risultano perciò cen- trali, per l’identificazione dei creditori della prestazio- ne assicurativa, gli istituti della successione legittima e della rappresentazione, onde verificarne i reciproci rapporti e procedere alla individuazione dei soggetti chiamati all’eredità nel caso in cui concorrano parenti di grado diverso e siano tutti discendenti di fratelli o sorelle del de cuius. Solo tale previa verifica consente, infatti, di individuare i delati e, come si esaminerà a breve, di identificare già in essi i destinatari del cre- dito assicurativo, senza bisogno di alcun altro atto o fatto successivi. Così impostata e giustificata l’indagine, il discorso non può che prendere le mosse dall’art. 467 c.c., in virtù del quale, quando la delazione a favore del sog- getto «designato a succedere» dalla legge o dal testa- mento – che sia figlio o fratello o sorella del de cuius – non abbia luogo oppure venga meno, opera ex lege una nuova delazione a favore dei discendenti dello stesso. La figura si distingue nettamente da quella della tra- smissione della delazione contemplata dall’art. 479 c.c.: quest’ultima presuppone che una delazione si sia effettivamente verificata, sia perdurante e abbia attri- buito al chiamato a succedere il diritto potestativo di accettare l’eredità, ma che la sopraggiunta morte di costui ne abbia impedito l’esercizio. In questo caso, in deroga al principio di indisponibilità della delazione, il diritto di accettare si trasmette agli eredi del defun- to delato, che divengono chiamati iure trasmissionis al posto del primo. La trasmissione implica dunque che una delazione sussista nel patrimonio del trasmit- tente e che, in quanto situazione giuridica soggettiva facente parte dello stesso, venga acquisita dagli eredi di quest’ultimo (7). Viceversa, nella rappresentazione, benché talvolta se ne discorra in termini (in parte formalifuorvianti) di «dela- zione indiretta»(8), il rappresentato non è chiamato e, se lo diviene, come in ipotesi di rinunzia, egli perde con effetti retroattivi la delazione a suo favore ex art. 521 c.c., la quale non può così trasmettersi proprio perché venuta meno ex tunc. Il rappresentante è dun- que destinatario diretto di una nuova chiamata a suc- cedere: si tratta di una situazione giuridica soggettiva che si costituisce in modo autonomo nella sua sfera
(7) CICU, Successioni per causa di morte, in parte conseguenti alle necessità Tratt. dir. civ. comm. Cicu e Xxxxxxxx, Xxxxxxx, 1961, 123.
(8) Così, ad esempio, CICU, op. cit., 109-110, secondo cui si tratte- rebb di armonizzazione con un’ipotesi di vocazione diretta (in quanto il rappresentante è il solo soggetto direttamente vocato), ma di delazione indiretta (sotto il profilo oggettivo). giuridica, senza alcun trasferimento dal soggetto che non può o non vuole accettare l’eredità (o il legato). Ciò non implica, però, che la vocazione del rappre- sentato divenga del tutto marginale nella vicenda successoria, in quanto il contenuto della delazione del rappresentante risulta formato dagli elementi che avrebbero dovuto inerire alla vocazione precedente, a cui la legge riconosce una, seppur limitata, effica- cia (9). L’affermazione va però correttamente intesa nei suoi limiti: l’ambito di rilevanza della figura del rappresentato si esaurisce nel profilo oggettivo ed egli non ha altra funzione specifica se non quella di essere di riferimento per determinare quanto devo- luto al rappresentante (10), essendo la sua vocazione considerata solo in modo ipotetico. In questo senso si giustifica la locuzione, pur imprecisa, impiegata dal legislatore nell’art. 467 c.c., secondo cui la rappresen- tazione «fa subentrare i cambiamenti apportati discendenti nel luogo … del loro ascendente» (11): il termine «subentrare» assu- me un significato unicamente metaforico, alludendo al fatto che un soggetto acquista un’eredità che, se non si fossero verificati certi eventi, sarebbe stata de- voluta a un altro (12). In ogni caso, sotto il profilo sog- gettivo, la delazione si realizza pur sempre in materia di ammortizzatori sociali modo autonomo in capo al solo rappresentante e con le modifiche il rappre- sentato è escluso dal fenomeno successorio, non ser- vendo neppure da tramite dell’eredità dal defunto al rappresentante (13), ben potendo quest’ultimo essere premorto al de cuius. D’altra parte, l’autonomia della chiamata dei rappresentanti discende anche dalla let- tura dell’art. 18. Le disposizioni di “tutela urgente” del rito speciale 468, comma 2, c.c., in cui si ammette che i discendenti possano succedere per le controversie in tema di licenziamenti si applicano alle ipotesi regolate dall’articolo 18 rappresentazione anche se abbiano rinunciato all’eredità della legge 20 maggio 1970persona
(9) NICOLÒ, n. 300 La vocazione ereditaria diretta e successive modificazioniindiretta, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Il rito urgente per il processo del lavoro viene delineato con significative novità volte a velocizzare il corso del giudizio. L’udienza di comparizione deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienzaPrincipa- to, ed un termine1934, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione della parte resistente. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, ai sensi dell’art. 421 del codice di procedura civile (relativo ai poteri istruttori del giudice), e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda. Inoltre l’efficacia esecutiva del provvedimento non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi del presente ddl. Nel caso sia presentata opposizione si apre una seconda parte del procedimento, che si svolge davanti ad un giudice unico e non davanti ad un collegio. Entro trenta giorno l’atto di opposizione deve essere depositato presso il tribunale che ha emesso il provvedimento mentre il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando alla parte che si oppone termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell’udienza e depositare note difensive. Sono trenta invece i giorni minimi di preavviso per quel che riguarda la notifica all’altra parte in causa. Una volta decisa con sentenza la controversia, il giudice deve depositare entro dieci giorni le relative motivazioni. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Viene poi regolato il reclamo d’avanti alla Corte d’appello e il ricorso per Cassazione. Rispetto agli attuali sei mesi previsti nel rito “ordinario” il termine per la Corte d’appello è di trenta giorni mentre quello per la Corte di Cassazione di sessanta. Non sono poi ammessi nuovi mezzi di prova o documenti salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione o che la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di verdetto di appello il deposito delle motivazioni della sentenza deve avvenire entro dieci giorni mentre l’udienza di discussione deve essere fissata al massimo entro sei mesi dal momento della proposizione del ricorso. Viene inoltre stabilito che alle udienze del processo del lavoro (di qualsiasi grado) sono Il nuovo rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti si applica alle controversie instaurate successivamente all’entrata in vigore del ddl176.
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Samples: Contratto in Generale
Commento. Le modifiche apportate sono 1. La simulazione: “apparenza e realtà”?
1.1. Una prima debolezza logica è l’approccio in parte formaliter- mini di contrasto tra volontà e dichiarazione. Come detto, in parte conseguenti alle necessità l’assunto basilare della sentenza è che la simu- lazione «individua un’ipotesi di armonizzazione con i cambiamenti apportati in materia dissociazione con- cordata tra volontà e dichiarazione». È questa la tesi della più classica dottrina di ammortizzatori sociali e con le modifiche dell’artindirizzo volontaristico (10). 18. Le disposizioni Ma anche prescindendo dalla pre- sa di “tutela urgente” del rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti si applicano alle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Il rito urgente per il processo del lavoro viene delineato con significative novità volte a velocizzare il corso del giudizio. L’udienza di comparizione deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza, ed un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione della parte resistente. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo distanza che ritiene dottrine più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, ai sensi dell’art. 421 del codice di procedura civile recenti hanno compiu- to rispetto all’approccio volontaristico (relativo ai poteri istruttori del giudice11), e provvedestando – ma solo per ragionarlo – ad esso, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domandal’assunto non tiene. Inoltre l’efficacia esecutiva del provvedimento non può Esso nel suo approccio tipicamente ontico (essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi del presente ddl. Nel caso sia presentata opposizione si apre una seconda parte del procedimento, che si svolge davanti ad un giudice unico e non davanti ad un collegioessere, essere e apparire, realtà e finzione) pre- suppone che nella simulazione ci sia una verità (il rapporto reale tra le parti, invariato nella simulazione assoluta e diversamente conformato nella relativa) e una finzione (il rapporto fittizio tra le parti come ap- pare sulla base del contratto simulato). Entro trenta giorno l’atto di opposizione deve essere depositato presso E che il tribunale primo sia voluto e il secondo dichiarato. Ma ci vuole poco a vedere che ha emesso il provvedimento mentre il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando alla parte che si oppone termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell’udienza e depositare note difensive. Sono trenta invece i giorni minimi di preavviso per quel che riguarda la notifica all’altra parte in causa. Una volta decisa con sentenza la controversia, il giudice deve depositare entro dieci giorni le relative motivazioniè così. La sentenza “verità” (vedremo più avanti che tale approccio ontico in termini di verità e finzione è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo incongruo, ma qui lo uso per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Viene poi regolato il reclamo d’avanti alla Corte d’appello e il ricorso per Cassazione. Rispetto agli attuali sei mesi previsti nel rito “ordinario” il termine per la Corte d’appello mostrare che non tiene): a) è di trenta giorni mentre quello per la Corte di Cassazione di sessanta. Non sono poi ammessi nuovi mezzi di prova o documenti salvo necessa- riamente sempre dichiarata: senza una controdichia- razione non si potrebbe mai stabilire che il collegionegozio simulato è finto (12) (altro è, poi, la forma di tale con- trodichiarazione: l’accordo simulatorio che in essa si rivela può manifestarsi in varie forme, ma è elemento essenziale del concetto, e non esiste giuridicamente se non si manifesta in qualche modo); e senza la mani- festazione esteriore di quelle regole del rapporto che debbono valere tra le parti non si avrebbe mai dissi- mulazione; b) non è propriamente voluta nella simu- lazione assoluta, in cui le parti simulanti lasciano le cose come stavano, mentre è voluta nella relativa, in cui è prodotto del negozio dissimulato. Per contro, la finzione dichiarata: a) è certamente vo- luta: i simulanti agli effetti esterni (cioè per i terzi) vogliono davvero che sussistano i diritti e gli obblighi che appaiono costituiti dal negozio simulato (p. es.: in una cessione patrimoniale fatta per sfuggire ai cre- ditori i simulanti vogliono poter opporre l’avvenuta cessione), altrimenti fallirebbero lo scopo; è solo nei rapporti interni che non li vogliono; b) è sì dichiarata ma anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione o negata: la controdichiarazione dice il con- trario del negozio simulato. Ne segue che non è vero che la parte dimostri simulazione «indivi- dua un’ipotesi di non aver potuto proporli dissociazione concordata tra volon- tà e dichiarazione». Tanto poco è vero che la Suprema Corte nella stessa sentenza in primo grado per causa ad essa non imputabilecommento, poche righe più avanti, smen- tisce. Nel caso di verdetto di appello il deposito delle motivazioni della sentenza deve avvenire entro dieci giorni mentre l’udienza di discussione deve essere fissata al massimo entro sei mesi dal momento della proposizione del ricorso. Viene inoltre stabilito che alle udienze del processo del lavoro (di qualsiasi grado) sono Il nuovo rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti si applica alle controversie instaurate successivamente all’entrata in vigore del ddl.E infatti dice – questa volta più giustamente
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Samples: Contract Simulation
Commento. Le modifiche apportate La sentenza in esame affronta due distinte tematiche: la revocabilità – a norma dell’art. 67, comma 1 n. 2) – di pagamenti posti in essere da un soggetto terzo che, al momento della corresponsione, non risulta obbligato in proprio ad estinguere i debiti del debitore ceduto; nonché, l’applicabilità dell’esenzione della revocatoria ex 67 L.F. sancita dall’art. 6 Legge 52/1991 per i pagamenti posti in essere nell’ambito di un contratto di factoring dal debitore ceduto dichiarato fallito. Con riferimento alla prima questione, deve preliminarmente osservarsi che i pagamenti posti in essere da un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio (quale è nel caso di specie la società controllante) e indirizzati ad estinguere i debiti dell’imprenditore fallito non sono in parte formalilinea di principio idonei ad intaccare i diritti del ceto creditorio, avente unicamente ad oggetto il patrimonio del fallito. Fintantoché i pagamenti compiuti sono riconducibili alla sfera patrimoniale di soggetti altri rispetto al fallito, l’azione revocatoria fallimentare – strumento volto alla dichiarazione di inefficacia dei soli atti compiuti dall’imprenditore a ridosso della dichiarazione di fallimento in parte conseguenti pregiudizio della par condicio creditorum8 – non sarebbe esperibile in quanto si sarebbe in presenza di pagamenti che non interessano la massa fallimentare. La revocabilità dei pagamenti posti in essere dal terzo sarebbe limitata alle necessità sole ipotesi in cui ricorressero – anche in via alternativa – le seguenti condizioni: che i pagamenti siano stati direttamente compiuti con denaro del fallito, ovvero, che il terzo, a seguito del pagamento dei debiti con denaro proprio, abbia esercitato nei confronti del fallito azione di armonizzazione con rivalsa prima della apertura della procedura concorsuale9. Nella pronuncia in commento la Corte ritiene che sussista la seconda delle ipotesi: prima della dichiarazione di fallimento, la controllante avrebbe effettuato pagamenti per conto del fallito, rivalendosi poi nei confronti dello stesso mediante decurtazione dal prezzo per la cessione del ramo d’azienda. Rilievo marginale viene invece attribuito alla non corrispondenza tra l’autore materiale dei pagamenti (la società controllante del debitore ceduto) e il soggetto titolare dei debiti alla cui estinzione i cambiamenti apportati pagamenti erano volti. La Corte invece esclude che le rate siano state versate dal terzo in materia ragione di ammortizzatori sociali e con le modifiche dell’artun proprio specifico interesse (quale, per esempio, l’adempimento di un proprio obbligo di garanzia10), o in ragione della responsabilità solidale che l’art. 182560 c.c. Le disposizioni stabilisce in capo al cessionario per i debiti dell’azienda ceduta, entrambe circostanze che avrebbero giustificato l’esenzione dalla revocatoria ex art. 67 L.F.11 Con riferimento invece alla questione concernente l’assoggettabilità dei pagamenti oggetto di “tutela urgente” del rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti si applicano alle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970giudizio alla revocatoria fallimentare, n. 300 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione la Corte ritiene non possa trovare applicazione l’art. 6 Legge 52/1991. L’accordo transattivo concluso tra il factor ed il debitore ceduto ha prodotto un effetto novativo del rapporto di lavorocreditorio originario. Il rito urgente per il processo del lavoro viene delineato con significative novità volte a velocizzare il corso del giudizio. L’udienza di comparizione deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza, ed un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione della parte resistente. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, ai sensi dell’art. 421 del codice di procedura civile (relativo ai poteri istruttori del giudice), e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda. Inoltre l’efficacia esecutiva del provvedimento non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi del presente ddl. Nel caso sia presentata opposizione si apre una seconda parte del procedimento, che si svolge davanti ad un giudice unico e non davanti ad un collegio. Entro trenta giorno l’atto di opposizione deve essere depositato presso il tribunale che ha emesso il provvedimento mentre il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando alla parte che si oppone termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell’udienza e depositare note difensive. Sono trenta invece i giorni minimi di preavviso per quel che riguarda la notifica all’altra parte in causa. Una volta decisa con sentenza la controversia, il giudice deve depositare entro dieci giorni le relative motivazioni. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Viene poi regolato il reclamo d’avanti alla Corte d’appello e il ricorso per Cassazione. Rispetto agli attuali sei mesi previsti nel rito “ordinario” il termine per la Corte d’appello è di trenta giorni mentre quello per la Corte di Cassazione di sessanta. Non sono poi ammessi nuovi mezzi di prova o documenti salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione o che la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di verdetto di appello il deposito delle motivazioni della sentenza deve avvenire entro dieci giorni mentre l’udienza di discussione deve essere fissata al massimo entro sei mesi dal momento della proposizione del ricorso. Viene inoltre stabilito che alle udienze del processo del lavoro (di qualsiasi grado) sono Il nuovo rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti si applica alle controversie instaurate successivamente all’entrata in vigore del ddl.Xxxxx
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Samples: Factoring Agreement
Commento. Le modifiche apportate sono 1. Previsione contrattuale di un diritto potestativo e clausola di buona fede.
(1) A fronte, chiaramente, della esattezza dell’adempimento. di un fondamento e di una giustificazione nell’abito di una vicenda contrattuale complessa come è quella dell’appalto d’opera (2). La soluzione della questione non in parte formalichiave di difetto (o eventualmente di anomalia) della causa contrattuale, ma sulla base della clausola generale di buona fede, sposta l’asse della decisione dal giudizio di validità al giudizio di adempimento; dovendosi risolvere il que- sito non se quella determinata clausola contrattuale fosse o meno conforme alla legge, ma come quella de- terminata clausola dovesse – e potesse – essere legit- timamente applicata, nella (doverosa) prospettiva di realizzazione del programma contrattuale e del con- seguimento degli interessi delle parti contraenti, così come dedotti nel contratto. Con riferimento al caso concreto, il punto consiste nel verificare non se il committente fosse o meno titolare del diritto potestativo di cui si è detto, ma come potes- se, tale diritto, essere legittimamente esercitato. Il tutto si risolve, in buona sostanza, nell’accertamen- to della condotta abusiva (3), là dove l’esercizio del diritto non sia teso a realizzare il programma contrat- tuale, pur in una dimensione di fisiologica conflittua- lità tra contraenti, ma a impedirne la realizzazione. Questa finalità, che per l’appunto diviene oggetto di accertamento giudiziale, rappresenta il criterio rile- vatore che l’interesse che la parte conseguenti alle necessità contraente (nella specie il committente) intende realizzare non è quello contrattualmente dedotto, ma è quello, al contrario, di armonizzazione con i cambiamenti apportati in materia di ammortizzatori sociali liberarsi del vincolo che si era autonomamente e con le modifiche dell’art. 18. Le disposizioni di “tutela urgente” del rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti si applicano alle ipotesi regolate dall’articolo 18 convenzionalmente dato (4).
(2) Senza considerare, poi, l’ulteriore problema della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Il rito urgente per il processo del lavoro viene delineato con significative novità volte a velocizzare il corso del giudizio. L’udienza di comparizione deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza, ed un termine, non inferiore a cinque giorni prima estensione della stessa udienza, per la costituzione nullità della parte resistente. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, clausola all’intero contratto ai sensi dell’art. 421 del codice 1419 c.c.
(3) Xxxxx figura dell’abuso di procedura civile (relativo ai poteri istruttori del giudice)diritto e sul rapporto tra questa e la buona fede nelle sue diverse esplicazioni vi è ampia e variegata dot- In questa prospettiva, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda. Inoltre l’efficacia esecutiva del provvedimento non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui esattamente il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi del presente ddl. Nel caso sia presentata opposizione si apre una seconda parte del procedimento, che si svolge davanti ad un giudice unico e non davanti ad un collegio. Entro trenta giorno l’atto di opposizione deve essere depositato presso il tribunale che ha emesso il provvedimento mentre legitti- mità (come già prima il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione non oltre merito) ha richiamato la clausola generale di buona fede tramite la quale è pos- sibile individuare i successivi sessanta giornicaratteri dell’esercizio abusivo del di- ritto, assegnando alla parte che si oppone termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell’udienza e depositare note difensive. Sono trenta invece i giorni minimi di preavviso per quel che riguarda benché – è opportuno precisare – la notifica all’altra parte in causa. Una volta decisa con sentenza la controversia, il giudice deve depositare entro dieci giorni le relative motivazioni. La sentenza funzione delle buona fede oggettiva è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Viene poi regolato il reclamo d’avanti alla Corte d’appello e il ricorso per Cassazione. Rispetto agli attuali sei mesi previsti nel rito “ordinario” il termine per la Corte d’appello è di trenta giorni mentre quello per la Corte di Cassazione di sessanta. Non sono poi ammessi nuovi mezzi di prova o documenti salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione o che la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di verdetto di appello il deposito delle motivazioni della sentenza deve avvenire entro dieci giorni mentre l’udienza di discussione deve essere fissata al massimo entro sei mesi dal momento della proposizione del ricorso. Viene inoltre stabilito che alle udienze del processo del lavoro certamente più ampia (di qualsiasi grado) sono Il nuovo rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti si applica alle controversie instaurate successivamente all’entrata in vigore del ddl5).
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Samples: Contratto in Generale
Commento. Le modifiche apportate sono in parte formali, in parte conseguenti alle necessità di armonizzazione con i cambiamenti apportati in materia di ammortizzatori sociali e con le modifiche dell’art. 18. Le disposizioni di “tutela urgente” del rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti si applicano alle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Il rito urgente per il processo del lavoro viene delineato con significative novità volte a velocizzare il corso del giudizio. L’udienza di comparizione deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza, ed un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione della parte resistente. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, ai sensi dell’art. 421 del codice di procedura civile (relativo ai poteri istruttori del giudice), e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda. Inoltre l’efficacia esecutiva del provvedimento non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi del presente ddl. Nel caso sia presentata opposizione si apre una seconda parte del procedimento, che si svolge davanti ad un giudice unico e non davanti ad un collegio. Entro trenta giorno l’atto di opposizione deve essere depositato presso il tribunale che ha emesso il provvedimento mentre il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando alla parte che si oppone termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell’udienza e depositare note difensive. Sono trenta invece i giorni minimi di preavviso per quel che riguarda la notifica all’altra parte in causa. Una volta decisa con sentenza la controversia, il giudice deve depositare entro dieci giorni le relative motivazioni. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Viene poi regolato il reclamo d’avanti alla Corte d’appello e il ricorso per Cassazione. Rispetto agli attuali sei mesi previsti nel rito “ordinario” il termine per la Corte d’appello è di trenta giorni mentre quello per la Corte di Cassazione di sessanta. Non sono poi ammessi nuovi mezzi di prova o documenti salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione o che la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di verdetto di appello il deposito delle motivazioni della sentenza deve avvenire entro dieci giorni mentre l’udienza di discussione deve essere fissata al massimo entro sei mesi dal momento della proposizione del ricorso. Viene inoltre stabilito che alle udienze del processo del lavoro (di qualsiasi grado) sono riservati particolari giorni nel calendario generale delle udienze. Il nuovo rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti si applica alle controversie instaurate successivamente all’entrata in vigore del ddl.
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Samples: Legislative Proposal
Commento. Le modifiche apportate sono Nel caso de quo, la Cassazione ha accolto il ricorso di un ex-lavoratore con contratto di collaborazione a progetto avverso la sentenza della Corte territoriale: egli chiedeva in parte formaliprimo luogo la trasformazione del precedente contratto di lavoro a progetto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, conseguentemente, la reintegrazione nel proprio luogo di lavoro. Secondo la Corte d’Xxxxxxx, le disposizioni del decreto legislativo 276/03 avrebbero consentito al committente di dimostrare che, nonostante l’assenza di un progetto o programma di lavoro, tra le parti sarebbe intercorso un rapporto caratterizzato da autonomia. Ciononostante, nel caso di specie, l’istruttoria svolta avrebbe escluso la natura subordinata del rapporto e, in parte conseguenti alle necessità assenza di armonizzazione con i cambiamenti apportati progetto, la Corte di Xxxxxxx aveva ricondotto il rapporto stesso nel contratto d’opera professionale ex art. 2222/2230 c.c. A differenza di quanto statuito dai Giudici del merito, pur confermando che il rapporto di lavoro in materia esame fosse da considerarsi di ammortizzatori sociali e con le modifiche dell’art. 18. Le disposizioni di “tutela urgente” del rito speciale per le controversie natura subordinata, la Cassazione ha precisato che in tema di licenziamenti lavoro a progetto, l’art. 69, comma 1, del d.lgs. 276/03, rationae temporis applicabile, deve interpretarsi nel senso che, nel caso di mancata individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si applicano alle ipotesi regolate dall’articolo 18 fa luogo ad accertamenti sull’autonomia o sulla subordinazione della legge 20 maggio 1970prestazione, n. 300 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del ma ad automatica conversione in rapporto di lavorolavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso. Il rito urgente per il processo del lavoro viene delineato con significative novità volte a velocizzare il corso del giudizioNel regime sanzionatorio di cui all’art. L’udienza di comparizione deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per 69 comma 1 ammettere la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienzaprova dell’insussistenza della subordinazione presunta finirebbe, ed un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienzasecondo la Cassazione, per legittimare la costituzione della parte resistente. Il giudiceperpetuazione delle collaborazioni coordinate e continuative anche in assenza di uno specifico progetto e programma, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, ai sensi dell’art. 421 del codice di procedura civile (relativo ai poteri istruttori del giudice), e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda. Inoltre l’efficacia esecutiva del provvedimento non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui qualvolta il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi del presente ddl. Nel caso sia presentata opposizione si apre una seconda parte del procedimento, che si svolge davanti ad un giudice unico e non davanti ad un collegio. Entro trenta giorno l’atto di opposizione deve essere depositato presso il tribunale che ha emesso il provvedimento mentre il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando alla parte che si oppone termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell’udienza e depositare note difensive. Sono trenta invece i giorni minimi di preavviso per quel che riguarda la notifica all’altra parte in causa. Una volta decisa con sentenza la controversia, il giudice deve depositare entro dieci giorni le relative motivazioni. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Viene poi regolato il reclamo d’avanti alla Corte d’appello e il ricorso per Cassazione. Rispetto agli attuali sei mesi previsti nel rito “ordinario” il termine per la Corte d’appello è di trenta giorni mentre quello per la Corte di Cassazione di sessanta. Non sono poi ammessi nuovi mezzi di prova o documenti salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione o che la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di verdetto di appello il deposito delle motivazioni della sentenza deve avvenire entro dieci giorni mentre l’udienza di discussione deve essere fissata al massimo entro sei mesi dal momento della proposizione del ricorso. Viene inoltre stabilito che alle udienze del processo del lavoro (di qualsiasi grado) sono Il nuovo rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti si applica alle controversie instaurate successivamente all’entrata in vigore del ddl.committente
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Commento. Le modifiche apportate La questione particolarmente interessante sollevata dalla suprema Corte, seppure non oggetto di approfondimento, riguarda il patto di incedibilità del credito e la opponibilità al cessionario. Pare utile un sintetico inquadramento della disciplina della cedibilità dei crediti. Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale: esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma al perfezionamento del contratto non consegue sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, come accade ad esempio quando il contratto di cessione ha per oggetto un credito futuro. In Ai fini del perfezionamento della cessione del credito non è necessario il consenso del debitore: quest’ultimo è infatti sempre tenuto a pagare e, quindi, è indifferente la persona del creditore. L’opponibilità della cessione nei confronti del debitore ceduto è subordinata all’accettazione, alla notifica o alla avvenuta conoscenza della cessione stessa (art. 1264 c.c.). Il codice civile esclude tuttavia che possano essere oggetto di cessione i crediti personali, cioè quei crediti che sono strettamente inerenti alla persona del creditore. A titolo di esempio, sono tali i crediti per alimenti che, per legge, sono dovuti a chi versa in parte formalistato di bisogno; inoltre la cessione è preclusa nelle fattispecie contemplate agli artt. 323 e 378 c.c. con riferimento ai diritti dei minori e dei soggetti sottoposti a tutela o curatela, in parte conseguenti alle nonché nelle ipotesi previste dall’art. 1261 c.c., aventi ad oggetto le situazioni giuridiche patrimoniali, anche diverse dai crediti, oggetto di contestazione giudiziale per i titolari di funzioni inerenti l’amministrazione della giustizia, ivi compresi gli avvocati, procuratori e patrocinatori. Il patto con il quale il creditore ed il debitore prevedono che il credito non possa essere ceduto è perfettamente valido, senza che vi sia necessità di armonizzazione con i cambiamenti apportati in materia verificare la sussistenza di ammortizzatori sociali e con le modifiche dell’art. 18. Le disposizioni di “tutela urgente” uno specifico interesse del rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti si applicano alle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione debitore o del rapporto di lavorocreditore a tale pattuizione. Il rito urgente per il processo del lavoro viene delineato con significative novità volte patto di incedibilità è opponibile ai terzi che siano venuti a velocizzare il corso del giudizio. L’udienza conoscenza della sua esistenza – quantomeno al momento della cessione – e la prova di comparizione tale conoscenza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito fornita da chi intende contestare il trasferimento del ricorsocredito, sia esso il debitore o il creditore. Il giudice assegna quesito iniziale trova dunque risposta nelle tre regole fondamentali concernenti le norme sulla cessione. La prima deriva dall’art. 1260, comma 1, c.c. che pone come principio generale, fatti salvi i limiti suddetti, quello della libera cedibilità dei crediti; si tratta di un termine principio idoneo ad ingenerare nel cessionario l’affidamento di normale cedibilità del credito e, pertanto, di legittimità e regolarità della cessione operata a suo favore. La seconda è desumibile dall’art. 1372 c.c. in base al quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge. E’ assolutamente fisiologico che il cessionario sia estraneo all’accordo di incedibilità intercorso - per la notifica un interesse che è soltanto di costoro - tra cedente e ceduto. La terza deriva dall’art. 1260, comma 2, c.c. secondo cui solo eccezionalmente il divieto di cessione può essere opposto al cessionario, allorquando si provi (ad onere del ricorso e cedente o del decreto non inferiore ceduto) che questi ne era a venticinque giorni prima dell’udienza, ed un termineconoscenza. E’ onere del debitore ceduto provare che il cessionario si trovi nella condizione, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienzagià di mera conoscibilità, per la costituzione della parte resistente. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti ma di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, ai sensi dell’art. 421 sua effettiva conoscenza del codice divieto di procedura civile (relativo ai poteri istruttori cessione del giudice), e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda. Inoltre l’efficacia esecutiva del provvedimento non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi del presente ddl. Nel caso sia presentata opposizione si apre una seconda parte del procedimento, che si svolge davanti ad un giudice unico e non davanti ad un collegio. Entro trenta giorno l’atto di opposizione deve essere depositato presso il tribunale che ha emesso il provvedimento mentre il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando alla parte che si oppone termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell’udienza e depositare note difensive. Sono trenta invece i giorni minimi di preavviso per quel che riguarda la notifica all’altra parte in causa. Una volta decisa con sentenza la controversia, il giudice deve depositare entro dieci giorni le relative motivazioni. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Viene poi regolato il reclamo d’avanti alla Corte d’appello e il ricorso per Cassazione. Rispetto agli attuali sei mesi previsti nel rito “ordinario” il termine per la Corte d’appello è di trenta giorni mentre quello per la Corte di Cassazione di sessanta. Non sono poi ammessi nuovi mezzi di prova o documenti salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione o che la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di verdetto di appello il deposito delle motivazioni della sentenza deve avvenire entro dieci giorni mentre l’udienza di discussione deve essere fissata al massimo entro sei mesi dal momento della proposizione del ricorso. Viene inoltre stabilito che alle udienze del processo del lavoro (di qualsiasi grado) sono Il nuovo rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti si applica alle controversie instaurate successivamente all’entrata in vigore del ddlcredito.
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Commento. Le modifiche apportate sono La cessione della partecipazione in parte formaliuna società a responsabilità limitata costituisce una prestazione negoziale che può essere contenuta in qualunque schema contrattuale tipico o non tipico, purché meritevole di tutela, secondo quanto consentito dall’art. 1322 c.c. Sotto il profilo causale, dunque, il trasferimento di una quota sociale potrà essere oggetto di una vendita, una donazione, una permuta, una datio in parte conseguenti alle necessità di armonizzazione con i cambiamenti apportati in materia di ammortizzatori sociali e con le modifiche dell’artsolutum, etc. 18. Le disposizioni di “tutela urgente” del rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti si applicano alle ipotesi regolate dall’articolo 18 ed il problema della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Il rito urgente per il processo del lavoro viene delineato con significative novità volte a velocizzare il corso del giudizio. L’udienza di comparizione deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza, ed un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienzaforma da adottare, per la costituzione questa tipologia di atto si pone, esclusivamente per quei contratti che non richiedono un obbligo di forma solenne ad substantiam in funzione della parte resistente. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, ai sensi dell’art. 421 del codice di procedura civile (relativo ai poteri istruttori del giudice), e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda. Inoltre l’efficacia esecutiva del provvedimento non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi del presente ddl. Nel caso sia presentata opposizione si apre una seconda parte del procedimento, che si svolge davanti ad un giudice unico e non davanti ad un collegio. Entro trenta giorno l’atto di opposizione deve essere depositato presso il tribunale che ha emesso il provvedimento mentre il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando alla parte che si oppone termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell’udienza e depositare note difensive. Sono trenta invece i giorni minimi di preavviso per quel che riguarda la notifica all’altra parte in loro causa. Una volta decisa con sentenza la controversiaCome è noto, il giudice deve depositare entro dieci giorni le relative motivazioni. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Viene poi regolato il reclamo d’avanti alla Corte d’appello e il ricorso per Cassazione. Rispetto agli attuali sei mesi previsti nel rito “ordinario” il termine per la Corte d’appello è di trenta giorni mentre quello per la Corte di Cassazione di sessanta. Non sono poi ammessi nuovi mezzi di prova o documenti salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione o che la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di verdetto di appello il deposito delle motivazioni della sentenza deve avvenire entro dieci giorni mentre l’udienza di discussione deve essere fissata al massimo entro sei mesi dal momento della proposizione del ricorso. Viene inoltre stabilito che alle udienze del processo del lavoro (di qualsiasi grado) sono Il nuovo rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti si applica alle controversie instaurate successivamente fino all’entrata in vigore della legge 12 agosto 1993 n.310 (cd.”legge Mancino”) i trasferimenti delle quote di s.r.l. erano disciplinati dall’art. 2479 c.c. il quale nel III comma disponeva: “L’iscrizione del ddltrasferimento può aver luogo su richiesta dell’alienante o dell’acquirente verso esibizione del titolo da cui risulta il trasferimento, ovvero mediante dichiarazione nel libro soci sottoscritta dall’alienante e dall’acquirente e controfirmata da un amministratore.” La lettera della norma ed il principio generale della libertà di forma, espresso nell’art. 1325 n.4 c.c., rendevano pacifico il fatto che il negozio di trasferimento della quota non fosse soggetto ad alcun onere di forma, non essendo tale l’iscrizione nel libro soci, salvo i casi di obblighi formali determinati da particolari profili causali presenti nel trasferimento della partecipazione sociale. Con l’entrata in vigore della legge 310 del 1993 il Legislatore, per motivi di ordine pubblico, prescrisse che i trasferimenti delle quote dovessero rivestire la forma della scrittura privata autenticata ed essere depositati entro trenta giorni per l’iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese. La nuova legge, nell’imporre l’onere formale della scrittura privata autenticata intendeva perseguire soprattutto finalità di trasparenza, allo scopo di far emergere e rendere visibili ricchezze, anche di notevole rilevanza, che altrimenti sarebbero rimaste confinate nei libri sociali delle società a responsabilità limitata. Lo ratio legis era, pertanto, da individuare in motivi di ordine pubblico, in una difesa ulteriore contro il riciclaggio di danaro di provenienza illecita e quindi in un mezzo aggiuntivo di lotta alla criminalità o secondo le parole della relazione che l'accompagnò, allo stadio di progetto, a “prevenire e reprimere ogni possibile forma di utilizzazione strumentale dei circuiti finanziari ed economici per finalità illecite”. L’attenzione del Legislatore verso i trasferimenti delle partecipazioni in società a responsabilità limitata era dovuta alla particolare natura della quota di s.r.l. come bene sostanzialmente di “secondo grado”, ossia di bene il cui valore reale derivava indirettamente dalla ricchezza patrimoniale della società di cui la quota rappresenta una frazione di patrimonio. Sotto questo profilo, una circolazione incontrollata delle partecipazioni di s.r.l., consentiva una altrettanto incontrollata circolazione dei beni, anche di notevole importanza economica, che facevano parte del patrimonio della società. Le più consistenti ricchezze del Paese si trasferiscono infatti proprio attraverso l'alienazione di partecipazioni societarie e di ciò è ben consapevole il Legislatore, laddove equipara il trasferimento delle ricchezze imprenditoriali al trasferimento di partecipazioni sociali. L’ultimo degli esempi è dato proprio dalla recentissima approvazione della normativa sul patto di famiglia (1). (1) Cfr. legge 14 febbraio 2006 n.55. (G.U. 1° marzo 2006, n. 50).
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Samples: Regola Della Circolazione Di Partecipazioni Sociali