Commissione del personale. La partecipazione è esercitata dalla CoPe eletta. Essa rappresenta tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori sottoposti al CCL. La CoPe sorveglia il rispetto e l’applicazione delle disposizioni normative del CCL.
Commissione del personale. 1 Per promuovere un proficuo dialogo e una fruttuosa collaborazio- ne interna, nelle aziende con più di 50 dipendenti viene costituita una commissione del personale. Nelle aziende con meno di 50 dipenden- ti può essere costituita una rappresentanza del personale in accordo con la direzione. La nomina, il funzionamento e le competenze della commissione sono retti da un apposito Regolamento allegato al CCL.
2 Nelle aziende che dispongono già di una commissione del personale, occorre integrare il personale amministrativo.
3 Le parti riconoscono e sostengono l’importanza e il ruolo dei rappresen- tanti del personale, i quali godono di una posizione di fiducia particolare e devono essere messi nelle condizioni di poter svolgere il loro mandato.
Commissione del personale. (CPeSUPSI) (vedi allegato 2)
Commissione del personale. 1. Nei suoi rapporti con la TPL, in particolare per l’esercizio del diritto all’informazione e il diritto alla partecipazione previsti dagli articoli 9 e 10 della Legge federale sull’informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione) del 17.12.1993, i dipendenti saranno rappresentati da una Commissione del personale (CP), che ha carattere consultivo.
2. Essa si compone di un numero di membri da 5 a 7, ripartiti in modo da rappresentare proporzionalmente i settori aziendali (Servizi di trasporto e Servizi tecnici). Per la discussione di problemi di carattere generale o a sua richiesta, la CP è affiancata dai rappresentanti dei sindacati firmatari del CCL.
3. La CP rimane in carica per il periodo di validità del CCL e può essere riconfermata tacitamente, se entro 3 mesi dal rinnovo contrattuale non vengono presentate candidature alternative.
4. Le candidature possono essere presentate sia dai sindacati firmatari del CCL, sia direttamente dai dipendenti. In tal caso, esse devono essere corredate dalla firma di almeno 20 proponenti.
5. Se il numero delle candidature presentate corrisponde con i seggi da occupare, l’elezione avviene in modo tacito. In caso contrario, la Direzione organizzerà la votazione e risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, proporzionalmente per ogni settore aziendale.
6. Per gli incontri con la Direzione, i membri e gli eventuali supplenti beneficiano del necessario congedo, se necessario durante il tempo di lavoro.
Commissione del personale. 1 Per promuovere un proficuo dialogo e una fruttuosa collaborazione interna, nelle aziende con più di 50 dipendenti viene costituita una commissione del personale. La nomina e il funzionamento della commissione sono retti da un apposito Regolamento allegato al CCL.
2 Nelle aziende che dispongono già di una commissione del personale, occorre inte- grare il personale amministrativo.
Commissione del personale. Art. 5 Contributo di solidarietà Art. 6 Quote sindacali Art. 7
Commissione del personale. 1 La Commissione del personale ha il diritto legittimo di tutelare, nei confronti dell’impresa, gli interessi comuni di tutte le collaboratrici e di tutti i collaboratori che rappresenta e salvaguarda i loro diritti di partecipazione.
2 A dipendenza delle dimensioni e della struttura dell’impresa, la Commis- sione del personale si compone di un minimo di 3 e di un massimo di 20 membri ordinari e, di regola, di almeno lo stesso numero di membri supplenti. Essa si costituisce da sé ed elegge tra i propri membri una o un presidente nonché una o un vicepresidente, purché essi non vengano eletti direttamente dalle collaboratrici e dai collaboratori. I membri della Commissione del personale vengono nominati per una durata di 4 anni; il mandato inizia ogni volta il 1° luglio. La rielezione è possibile.
3 Mediante la costituzione di circondari elettorali, si garantisce che le colla- boratrici e i collaboratori di tutti i settori dell’impresa siano rappresentati adeguatamente in seno alla Commissione del personale.
4 I membri della Commissione del personale sono eletti dalle collaboratrici e dai collaboratori dell’impresa.
Commissione del personale. L’incarico ha una durata di 2 anni e inizia il 1° giugno. - La CoPe è composta da tre membri. Essi si costituiscono da sé ed eleggono un presidente al loro interno.
Commissione del personale. 29.1 Se il personale ne fa richiesta, l’azienda riconosce una Commissione del personale composta da tre membri nominati dall’assemblea del personale. Questa collabora con la direzione in merito all’applicazione ed alla interpretazione del CCL ed esamina e risolve con la direzione eventuali divergenze che dovessero insorgere.
29.2 La commissione del personale potrà essere assistita dai propri rappresentanti sindacali in materia di applicazione e interpretazione del CCL.
29.3 La funzione della Commissione del personale verrà descritta da un regolamento speciale allestito dalla CPC sulla base della Legge federale sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese.
Commissione del personale. Nelle aziende con più di 50 lavoratori è data facoltà di istituire una Commissione del personale.