Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 15, lett. a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria della Commissione paritetica nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 4° comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° comma, e 412 cod. proc. civ. e 2113, 4° comma, cod. civ., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 15, lett. a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria della Commissione paritetica nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 4° 4º comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° 3º comma, e 412 cod. proc. civ. e 2113, 4° 4º comma, cod. civ., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Samples: Contratto Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Di Lavoro
Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento l’espletamento di quanto previsto dall'artdall’art. 15, lett. lettere a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria Segreteria della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r.A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto All’atto della presentazione dell'istanza, dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame all’esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza dell’istanza di cui al precedente 4° quarto comma e l'intera l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame all’esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° terzo comma, e 412 cod. proc. civc.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civquarto comma c.c., come modificati dal decreto Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né ne legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. articoli da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione pariteticaParitetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 15, lett. a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria Segreteria della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r.A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto della presentazione dell'istanza, dell'istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 4° quarto comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° terzo comma, e 412 cod. proc. civc.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civquarto comma c.c., come modificati dal decreto legislativo X.Xxx. 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, le XX.XX. e le parti Parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né ne legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione pariteticaParitetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL 18.7.2008, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento l’espletamento di quanto previsto dall'artdall’art. 15, lett. lettere a) e b), si applicano le procedure proce- dure di seguito indicate. La segreteria Segreteria della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio Confesercenti e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r.rac- comandata A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente auto- nomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio Confesercenti tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto All’atto della presentazione dell'istanza, dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame all’esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della ConfcommercioConfesercenti. La data della convocazione sarà fissata d'accordo d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza dell’istanza di cui al precedente 4° quarto comma e l'intera l’in- tera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire acqui- sire ogni informazione e osservazione utile all'esame all’esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessateinte- ressate, alle quali incombe l'obbligo l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° terzo comma, e 412 cod. proc. civc.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civquarto comma c.c., come modificati dal decreto Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre otto- bre 1998, n. 387. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, le XX.XXOO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né ne legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema siste- ma di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. articoli da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione pariteticaParitetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 15, lett. a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria Segreteria della Commissione paritetica nazionale ha sede presso la Confcommercio e Paritetica Nazionale provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r.A.R. o PEC, dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni alle Organizzazioni locali o nazionali di categoriacategoria firmatarie del presente CCNL. All'atto All’atto della presentazione dell'istanza, dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame all’esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della ConfcommercioFEDERDAT. La data della convocazione sarà fissata d'accordo d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza dell’istanza di cui al precedente 4° quarto comma e l'intera l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame all’esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° terzo comma, e 412 cod. proc. civc.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civquarto comma c.c., come modificati dal decreto legislativo D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né ne legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento l’espletamento di quanto previsto dall'artdall’art. 1517, lett. lettere a) e b), si applicano le procedure pro- cedure di seguito indicate. La segreteria Segreteria della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio Confcom- mercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r.A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali Sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto All’atto della presentazione dell'istanza, dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessata interes- sata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame all’esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo d’accordo tra le parti Parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza dell’istanza di cui al precedente 4° quarto comma e l'intera l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti Parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame all’esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessatein- teressate, alle quali incombe l'obbligo l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° terzo comma, e 412 cod. proc. civc.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civ., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387quarto comma c.c. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, le XX.XXOO.SS. e le parti Parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale. CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a articoli 5, 6, 9), 10 ed 11, la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione pariteticaParite- tica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento l’espletamento di quanto previsto dall'artdall’art. 15, lett. lettere a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria Segreteria della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r.A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto All’atto della presentazione dell'istanza, dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame all’esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza dell’istanza di cui al precedente 4° quarto comma e l'intera l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame all’esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° terzo comma, e 412 cod. proc. civc.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civquarto comma c.c., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998D.Lgs. 31/3/1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998D.Lgs. 29/10/1998, n. 387. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né ne legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. articoli da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione pariteticaParitetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento l’espletamento di quanto previsto dall'artdall’art. 1517, lett. lettere a) e b), si applicano le procedure proce- dure di seguito indicate. La segreteria Segreteria della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno dovran- no essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r.rac- comandata A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali Sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio Confesercenti tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto All’atto della presentazione dell'istanza, dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessata interessa- ta rimetterà alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame all’esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della ConfcommercioConfesercenti. La data della convocazione sarà fissata d'accordo d’accordo tra le parti Parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza dell’istanza di cui al precedente 4° quarto comma e l'intera l’in- tera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti Parti in controversia per acquisire acqui- sire ogni informazione e osservazione utile all'esame all’esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessateinte- ressate, alle quali incombe l'obbligo l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° terzo comma, e 412 cod. proc. civc.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civ., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387quarto comma c.c. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, le XX.XXOO.SS. e le parti Parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema siste- ma di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a articoli 5, 6, 9), 10 ed 11, la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto pre- visto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione pariteticaParitetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento l’espletamento di quanto previsto dall'artdall’art. 15, lett. lettere a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria Segreteria della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni delibe- razioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r.A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto con- tratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto All’atto della presentazione dell'istanza, dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame all’esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso pres- so la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo d’accor- do tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza dell’istanza di cui al precedente 4° quarto comma e l'intera l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame all’esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano ricor- rano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° terzo comma, e 412 cod. proc. civc.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civquarto comma c.c., come modificati dal decreto Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né ne legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti attinen- ti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. arti- coli da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione pariteticaParitetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento l’espletamento di quanto previsto dall'artdall’art. 15, lett. a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria Segreteria della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r.A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto All’atto della presentazione dell'istanza, dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame all’esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza dell’istanza di cui al precedente 4° quarto comma e l'intera l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame all’esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° terzo comma, e 412 cod. proc. civc.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civquarto comma c.c., come modificati dal decreto legislativo X.Xxx. 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né ne legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. articoli da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione pariteticaParitetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Samples: Copyright Agreement
Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 15, lett. a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria Segreteria della Commissione paritetica nazionale ha sede presso la Confcommercio e Paritetica Nazionale provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r.A.R. o PEC, dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni alle Organizzazioni locali o nazionali di categoriacategoria firmatarie del presente CCNL. All'atto All’atto della presentazione dell'istanza, dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame all’esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della ConfcommercioFEDERDAT. La data della convocazione sarà fissata d'accordo d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza dell’istanza di cui al precedente 4° quarto comma e l'intera l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame all’esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° terzo comma, e 412 cod. proc. civc.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civquarto comma c.c., come modificati dal decreto legislativo D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 1517, lett. a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria della Commissione paritetica nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 4° comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° comma, e 412 cod. proc. civ. e 2113, 4° comma, cod. civ., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. .. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a 5, 6, 9, 10 e 11), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 15, lett. lettere a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria Segreteria della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio Confesercenti e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r.rac-comandata A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio Confesercenti tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto della presentazione dell'istanza, dell'istanza di cui al comma precedente, la parte interessata interes-sata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della ConfcommercioConfesercenti. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 4° quarto comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessateinte-ressate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° terzo comma, e 412 cod. proc. civc.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civquarto comma c.c., come modificati dal decreto Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né ne legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema siste-ma di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. articoli da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia mate-ria previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione pariteticaParitetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decideredeci-dere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento l’espletamento di quanto previsto dall'artdall’art. 15, lett. lettere a) e b), si applicano le procedure pro- cedure di seguito indicate. La segreteria Segreteria della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r.A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto All’atto della presentazione dell'istanza, dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessata interes- sata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame all’esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza dell’istanza di cui al precedente 4° quarto comma e l'intera l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ac- quisire ogni informazione e osservazione utile all'esame all’esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessatein- teressate, alle quali incombe l'obbligo l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremiestre- mi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° terzo comma, e 412 cod. proc. civc.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civquarto comma c.c., come modificati dal decreto Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo legi- slativo 29 ottobre 1998, n. 387. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. articoli da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione pariteticaParitetica, ovveroov- vero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decideredecide- re, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento l’espletamento di quanto previsto dall'artdall’art. 15, lett. lettere a) e b), si applicano le procedure pro- cedure di seguito indicate. La segreteria Segreteria della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r.A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto All’atto della presentazione dell'istanza, dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessata interes- sata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame all’esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza dell’istanza di cui al precedente 4° quarto comma e l'intera l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ac- quisire ogni informazione e osservazione utile all'esame all’esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessatein- teressate, alle quali incombe l'obbligo l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremiestre- mi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° terzo comma, e 412 cod. proc. civc.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civquarto comma c.c., come modificati dal decreto Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo legi- slativo 29 ottobre 1998, n. 387. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, le XX.XXOO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. articoli da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione pariteticaParitetica, ovveroov- vero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decideredecide- re, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento l’espletamento di quanto previsto dall'artdall’art. 1517, lett. lettere a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria Segreteria della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r.A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali Sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto All’atto della presentazione dell'istanza, dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame all’esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo d’accordo tra le parti Parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza dell’istanza di cui al precedente 4° quarto comma e l'intera l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti Parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame all’esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° terzo comma, e 412 cod. proc. civc.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civ., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387quarto comma c.c. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, le XX.XX. e le parti Parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a articoli 5, 6, 9), 10 ed 11, la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione pariteticaParitetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 157, lett. Prima Parte, lettere a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria Segreteria della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r.A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto della presentazione dell'istanza, dell'istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 4° quarto comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° terzo comma, e 412 cod. proc. civc.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civquarto comma c.c., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998dalla legge 11 agosto 1973, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387533. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli arttall'art. da 5 a 911, Prima Parte), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia mate- ria previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione pariteticaParitetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decideredeci- dere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 15, lett. a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria della Commissione paritetica nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 4° comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° comma, e 412 cod. proc. civ. e 2113, 4° comma, cod. civ., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le XX.XXOO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 15, lett. a) e b), degli obiettivi previsti dal precedente articolo si applicano le procedure di seguito indicateelencate. La segreteria della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio Federazione Italiana Panificatori e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r., dalle delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali Sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionaliNazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle delle aziende tramite le organizzazioni locali di categoria aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoriaFederazione Italiana Panificatori. All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione delle convocazioni sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 4° comma e l'intera procedura deve dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La CommissioneCommissione Paritetica Nazionale, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica Nazionale sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. articoli 411, 3° terzo comma, e 412 cod. proc. civc.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civquarto comma c.c., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998dalla legge 11 agosto 1973, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387533. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, le XX.XX. Organizzazioni Sindacali e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a 9I° e II° livello), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base in assenza della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontriParitetica Nazionale, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 156, lett. Parte prima, lettere a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria Segreteria della Commissione paritetica nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r.R.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoriacontratto. All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 4° 4º comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° 3º comma, e 412 cod. proc. civ. e 2113, 4° comma, 4º comma cod. civ., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998dalla legge 11 agosto 1973, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387533. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al a riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento di quanto previsto dall'artdal 'art. 15, lett. a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria della del a Commissione paritetica nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla al a verbalizzazione delle del e riunioni e delle del e deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della del a Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r., dalle dal e Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle dal e Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle al e predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle dal e aziende aderenti alla al a Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto della Al 'atto del a presentazione dell'istanzadel 'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla al a Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della al 'esame del a controversia. Le riunioni della del a Commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede della del a Confcommercio. La data della del a convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla dal a presentazione dell'istanza del 'istanza di cui al precedente 4° comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della al 'esame del a controversia stessa. Le deliberazioni della del a Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle al e parti interessate, alle al e quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti ef etti degli artt. 411, 3° comma, e 412 cod. proc. civ. e 2113, 4° comma, cod. civ., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello livel o di cui agli artt. da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla sul a base della del a deliberazione della del a Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla sul a base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle al e procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della del a Commissione paritetica nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento l’espletamento di quanto previsto dall'artdall’art. 15, lett. lettere a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria Segreteria della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r.A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto All’atto della presentazione dell'istanza, dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame all’esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza dell’istanza di cui al precedente 4° quarto comma e l'intera l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame all’esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° terzo comma, e 412 cod. proc. civc.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civquarto comma c.c., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998D.Lgs. 31/3/1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998D.Lgs. 29/10/1998, n. 387. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né ne legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. articoli da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione pariteticaParitetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.. [29] TITOLO IV - Bilateralità e welfare contrattuale
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Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento l’espletamento di quanto previsto dall'artdall’art. 1517, lett. a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria della Commissione paritetica nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto All’atto della presentazione dell'istanzadell’istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame all’esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza dell’istanza di cui al precedente 4° comma e l'intera l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame all’esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° comma, e 412 cod. proc. civ. e 2113, 4° comma, cod. civ., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. .. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a 5, 6, 9, 10 e 11), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento l’espletamento di quanto previsto dall'artdall’art. 1517, lett. lettere a) e b), si applicano le procedure pro- cedure di seguito indicate. La segreteria Segreteria della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio Confcom- mercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r.A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali Sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto All’atto della presentazione dell'istanza, dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessata interes- sata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame all’esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo d’accordo tra le parti Parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza dell’istanza di cui al precedente 4° quarto comma e l'intera l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti Parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame all’esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessatein- teressate, alle quali incombe l'obbligo l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° terzo comma, e 412 cod. proc. civc.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civ., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387quarto comma c.c. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, le XX.XXOO.SS. e le parti Parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a articoli 5, 6, 9), 10 ed 11, la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione pariteticaParite- tica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 15, lett. a) e b), degli obiettivi previsti dal precedente articolo si applicano le procedure di seguito indicateelencate. La segreteria della Commissione paritetica nazionale ha sede presso la Confcommercio Federazione italiana panificatori e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle delle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle delle aziende tramite le Organizzazioni locali di categoria aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoriaFederazione italiana panificatori. All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione delle convocazioni sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 4° comma e l'intera procedura deve dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La CommissioneCommissione paritetica nazionale, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica nazionale sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° comma, e 412 cod. proc. civ. e 2113, 4° comma, cod. civ., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998dalla legge 11 agosto 1973, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387533. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le XX.XX. Organizzazioni sindacali e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né nè legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di primo e secondo livello di cui agli artt. da 5 a 9livello), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base in assenza della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontriparitetica nazionale, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 15, lett. lettere a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria Segreteria della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r.rac- comandata A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto della presentazione dell'istanza, dell'istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 4° quarto comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessateinte- ressate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° terzo comma, e 412 cod. proc. civc.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civquarto comma c.c., come modificati dal decreto Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né ne legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. articoli da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione pariteticaParitetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 1517, lett. lettere a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria Segreteria della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r.A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali Sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto della presentazione dell'istanza, dell'istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti Parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 4° quarto comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti Parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, comma 3° comma, e 412 cod. proc. civc.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civ., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387comma 4 c.c. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, le XX.XX. e le parti Parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a 5, 6, 9), 10 ed 11, la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione pariteticaParitetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento l’espletamento di quanto previsto dall'artdall’art. 1532, lett. lettere a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria Segreteria della Commissione paritetica nazionale ha sede presso la Confcommercio e Paritetica Nazionale provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r.A.R. o PEC, dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni alle Organizzazioni locali o nazionali di categoria. All'atto categoria firmatarie del presente C.C.N.L. All’atto della presentazione dell'istanza, dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame all’esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della ConfcommercioFEDERDAT. La data della convocazione sarà fissata d'accordo d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza dell’istanza di cui al precedente 4° quarto comma e l'intera l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame all’esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° terzo comma, e 412 cod. proc. civc.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civquarto comma c.c., come modificati dal decreto legislativo X.Xxx. 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né ne legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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Commissione paritetica nazionale - Procedure. Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 15, lett. lettere a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La segreteria Segreteria della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio Confesercenti e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r.rac- comandata A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio Confesercenti tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto della presentazione dell'istanza, dell'istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della ConfcommercioConfesercenti. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 4° quarto comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° terzo comma, e 412 cod. proc. civc.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civquarto comma c.c., come modificati dal decreto Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, le XX.XXOO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né ne legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. articoli da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione pariteticaParitetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
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