Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l’esame di tutte le controversie di interpretazione per la corretta e autentica applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate: a) alla commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od altro mezzo idoneo ad attestare la data di riecevi- mento e l’identità del mittente, le Organizzazioni nazionali stipulanti il pre- sente contratto ovvero, le Organizzazioni locali ad esse facenti capo nonché, singoli datori di lavoro o lavoratori; b) all’atto della presentazione dell’istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi utili all’esame della controversia. In pendenza di procedure presso la commissione paritetica, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successive (pro- cedura di Raffreddamento?); c) la data di convocazione, per l’esame della controversia sarà fissata, d’accordo tra i componenti la commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (tren- ta) giorni successivi; d) la commissione paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in con- troversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa; e) la commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della commissione paritetica stessa; f) le deliberazioni della commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di conformarvisi. La commissione sarà composta in via paritetica dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente CCNL. La sede della Commissione Paritetica sarà in Roma.
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Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l’esame Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo pre- posto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiorna- mento del CCNL in materia di classificazione del personale, con- trattazione decentrata, composizione delle controversie. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per: - esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore Scuola non statale laica, con particolare riferimento a quella giovanile; - esaminare tutte le controversie di interpretazione per la corretta e autentica applicazione di applica- zione di interi istituti o di singole clausole contrattuali; - individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'at- tuale classificazione; - porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato; - concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della Scuola e/o degli esami di- sposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'ANIN- SEI o presso altra sede accettata dalle parti. L'ANINSEI provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle de- libera-zioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai compo- nenti della Commissione stessa. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presen- tata dall'Associazione ANINSEI o dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate:
a) alla commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od altro mezzo idoneo ad attestare la . La data di riecevi- mento e l’identità del mittente, le Organizzazioni nazionali stipulanti il pre- sente contratto ovvero, le Organizzazioni locali ad esse facenti capo nonché, singoli datori di lavoro o lavoratori;
b) all’atto della presentazione dell’istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi utili all’esame della controversia. In pendenza di procedure presso la commissione paritetica, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successive (pro- cedura di Raffreddamento?);
c) la data di convocazione, per l’esame della controversia convocazione sarà fissata, d’accordo tra i componenti la commissione pariteticad'accordo fra le parti, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza dell'istanza e l’intera l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (tren- ta) giorni successivi;
d) la commissione paritetica . La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in con- troversia controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame all'esame della controversia stessa;
e) la commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della commissione paritetica stessa;
f) le dell'argomento. Le deliberazioni della commissione paritetica Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo l'obbligo di conformarvisiunifor- marvisi. In pendenza di procedure presso la Commissione, le XX.XX. della scuola e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra ini- ziativa sindacale né legale. La commissione sarà composta in via paritetica dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente CCNL. La sede della Commissione Paritetica sarà Nazionale assume anche i compiti in Romamateria di igiene e sicurezza.
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Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l’esame l'esame di tutte le controversie di interpretazione per la corretta e autentica applicazione del presente CCNLc.c.n.l., con le procedure e le modalità sottoelencate:
a1) alla commissione Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od altro mezzo idoneo ad attestare la data di riecevi- mento e l’identità del mittenteritorno, le Organizzazioni nazionali stipulanti il pre- sente presente contratto ovvero, le Organizzazioni locali ad esse facenti capo nonchécapo, nonché singoli datori di lavoro o lavoratori;
b2) all’atto all'atto della presentazione dell’istanzadell'istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi utili all’esame all'esame della controversia. In pendenza di procedure presso la commissione Commissione paritetica, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successive (pro- cedura di Raffreddamento?)successivi;
c3) la data di convocazione, convocazione per l’esame l'esame della controversia sarà fissata, d’accordo d'accordo tra i componenti la commissione Commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza dell'istanza e l’intera l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (tren- tatrenta) giorni successivi;
d4) la commissione Commissione paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in con- troversia controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame all'esame della controversia stessa;
e5) la commissione Commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della commissione Commissione paritetica stessa;
f6) le deliberazioni della commissione Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo l'obbligo di conformarvisi. La commissione Commissione sarà composta in via paritetica dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori da tre rappresentanti della FIAIP e dei datori da tre rappresentanti di lavoro stipulanti il presente CCNLFILCAMS, FISASCAT e UILTUCS. La sede della Commissione Paritetica paritetica sarà presso la sede della FIAIP nazionale in RomaXxxxxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxx.
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Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l’esame di tutte le controversie di interpretazione per la corretta e autentica applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate:
a) alla commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od altro mezzo idoneo ad attestare la data di riecevi- mento ricevimento e l’identità del mittente, le Organizzazioni nazionali stipulanti il pre- sente presente contratto ovvero, le Organizzazioni locali ad esse facenti capo nonché, singoli datori di lavoro o lavoratori;
b) all’atto della presentazione dell’istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi utili all’esame della controversia. In pendenza di procedure presso la commissione paritetica, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 40 (trentaquaranta) giorni successive (pro- cedura procedura di Raffreddamento?);
c) la data di convocazione, per l’esame della controversia sarà fissata, d’accordo tra i componenti la commissione paritetica, entro 15 20 (quindiciventi) giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 40 (tren- taquaranta) giorni successivi;
d) la commissione paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in con- troversia controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa;
e) la commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della commissione paritetica stessa;
f) le deliberazioni della commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di conformarvisi. ;
g) La commissione sarà composta in via paritetica dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente CCNL. La sede della Commissione Paritetica sarà in Roma.;
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Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l’esame di tutte le controversie di interpretazione per la corretta e autentica applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencateParitetica Nazionale ha il compito di:
a) verificare il rispetto delle regole di funzionamento delle Relazioni Sindacali cosi come definite e riportate ai suc- cessivo art. 12;
b) esaminare le controversie collettive relative alla commissione paritetica autentica e corretta interpretazione ed integrale applicazione del presente ccnl.
1. per lo svolgimento dei compiti di cui al punto a, la Commissione si riunirà periodicamente secondo quanto defini- to da apposito regolamento;
2. per quanto previsto dal punto b:
I. alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta avviso di ritorno od altro mezzo idoneo ad attestare la data di riecevi- mento e l’identità del mittentericevimento, le Or- ganizzazioni Nazionali stipulanti il presente Contratto ovvero tramite le stesse, le Organizzazioni nazionali stipulanti il pre- sente contratto ovvero, le Organizzazioni locali Territoriali ad esse facenti capo nonchécapo, singoli datori di lavoro o lavoratorinonché gli Organismi delle strutture paritetiche/bilaterali costituite dalle parti firmatarie del presente ccnl (Enti - Fondi - Casse);
b) II. all’atto della presentazione dell’istanza, la parte richiedente deve presentare produce tutti gli elementi utili all’esame della controversiacontro- versia;
III. In in pendenza di procedure presso la commissione pariteticaCommissione Paritetica, le rispettive Organizzazioni sindacali interessate e gli Organi- smi di cui al precedente punto 1) non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successive (pro- cedura di Raffreddamento?)iniziativa;
c) IV. la data di convocazione, per l’esame della controversia controversia, sarà fissata, d’accordo tra i componenti la commissione pariteticaCommissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (tren- ta) giorni successivi;
d) V. la commissione paritetica Commissione Paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in con- troversia controversia per acquisire ogni informazione informa- zione e osservazione utile all’esame della controversia stessa;
e) VI. la commissione paritetica Commissione Paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno do- vranno essere sottoscritte dai componenti della commissione paritetica Commissione Paritetica stessa;
f) VII. le deliberazioni della commissione paritetica Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di conformarvisiconformarvisi e di adottare le misure necessarie. La commissione sarà composta in via paritetica dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenterà alle parti stipulanti il ccnl un rappor- to conclusivo del lavoro svolto;
3. per esercitare la sua attività la Commissione Paritetica potrà dotarsi di gruppi di lavoro stipulanti il presente CCNL. La sede della Commissione Paritetica sarà in Romacon esclusiva competenza tecnica.
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Samples: c.c.n.l. 29 Novembre 2011 Personale Dipendente Degli Studi Professionali
Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l’esame di tutte le controversie di interpretazione per la corretta e autentica applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencateha il compito di:
a) verificare il rispetto delle regole di funzionamento delle relazioni sindacali così come definite e riportate al successivo art. 12;
b) esaminare le controversie collettive relative alla commissione autentica e corretta interpretazione ed integrale applicazione del presente c.c.n.l. La Commissione paritetica è composta di 12 (dodici) membri di cui 6 (sei) in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro (quattro Confprofessioni, uno Confedertecnica e uno CIPA) e 6 (sei) in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori (due FILCAMS-CGIL, due FISASCAT-CISL e due UILTUCS-UIL), che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente accordo. Ciascuna rappresentanza potrà revocare e sostituire in qualsiasi momento il proprio membro nella Commissione dandone comunicazione alle altre parti. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'Ente bilaterale nazionale di settore. La Commissione paritetica è costituita presso l'Ente bilaterale nazionale di settore. La Commissione opererà con le seguenti procedure e modalità:
1) per lo svolgimento dei compiti di cui al punto a), la Commissione si riunirà periodicamente secondo quanto definito da apposito regolamento;
2) per quanto previsto dal punto b):
I) alla Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta avviso di ritorno od altro mezzo idoneo ad attestare la data di riecevi- mento e l’identità del mittentericevimento, le Organizzazioni nazionali stipulanti il pre- sente presente contratto ovveroovvero tramite le stesse, le Organizzazioni locali territoriali ad esse facenti capo nonchécapo, singoli datori di lavoro o lavoratorinonché gli Organismi delle strutture paritetiche/bilaterali costituite dalle parti firmatarie del presente c.c.n.l. (enti - fondi - casse);
bII) all’atto all'atto della presentazione dell’istanzadell'istanza, la parte richiedente deve presentare produce tutti gli elementi utili all’esame all'esame della controversia. In ;
III) in pendenza di procedure presso la commissione Commissione paritetica, le rispettive Organizzazioni sindacali interessate e gli Organismi di cui al precedente punto 1 non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successive (pro- cedura di Raffreddamento?)iniziativa;
cIV) la data di convocazione, per l’esame l'esame della controversia controversia, sarà fissata, d’accordo d'accordo tra i componenti la commissione Commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza dell'istanza e l’intera l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (tren- tatrenta) giorni successivi;
dV) la commissione Commissione paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in con- troversia controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame all'esame della controversia stessa;
eVI) la commissione Commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della commissione Commissione paritetica stessa;
fVII) le deliberazioni della commissione Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo l'obbligo di conformarvisiconformarvisi e di adottare le misure necessarie. La commissione sarà composta in via Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenterà alle parti stipulanti il c.c.n.l. un rapporto conclusivo del lavoro svolto;
3) per esercitare la sua attività la Commissione paritetica dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori potrà dotarsi di gruppi di lavoro stipulanti il presente CCNL. La sede della Commissione Paritetica sarà in Romacon esclusiva competenza tecnica.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Studi Professionali
Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l’esame l'esame di tutte le controversie di collettive relative alla autentica e corretta interpretazione per la corretta e autentica integrale applicazione del presente CCNLc.c.n.l. La Commissione paritetica è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla presidenza dell'Ente bilaterale nazionale di settore. La sede di lavoro della "Commissione paritetica" sarà presso la sede dell'Ente bilaterale nazionale di settore ed opererà con le seguenti procedure e le modalità sottoelencatemodalità:
a1) alla commissione Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta avviso di ritorno od altro mezzo idoneo ad attestare la data di riecevi- mento e l’identità del mittentericevimento, le Organizzazioni nazionali stipulanti il pre- sente presente contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni locali territoriali ad esse facenti capo nonché, singoli datori di lavoro o lavoratoricapo;
b2) all’atto all'atto della presentazione dell’istanzadell'istanza, la parte richiedente deve presentare produce tutti gli elementi utili all’esame della all'esame delle controversia. In ;
3) in pendenza di procedure presso la commissione Commissione paritetica, le rispettive Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successive (pro- cedura di Raffreddamento?)iniziativa;
c4) la data di convocazione, per l’esame l'esame della controversia controversia, sarà fissata, d’accordo d'accordo tra i componenti la commissione Commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza dell'istanza e l’intera l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (tren- tatrenta) giorni successivi;
d5) la commissione paritetica Commissione paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in con- troversia controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame all'esame della controversia stessa;
e6) la commissione paritetica Commissione paritetica, provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della commissione Commissione paritetica stessa;
f7) le deliberazioni della commissione Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo l'obbligo di conformarvisi. La commissione sarà composta in via paritetica dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ;
8) per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica, potrà provvedere la Commissione Paritetica stessa, con proprie deliberazioni;
9) i componenti della Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il presente CCNL. La sede della Commissione Paritetica sarà in Romac.c.n.l., un rapporto conclusivo del lavoro svolto.
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Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l’esame Paritetica Nazionale ha il compito di:
a. verificare il rispetto delle regole di tutte funzionamento delle Relazioni Sindacali così come definite e riportate al successivo art. 12.
b. esaminare le controversie di collettive relative alla autentica e corretta interpretazione per la corretta e autentica ed integrale applicazione del presente CCNL. La Commissione Paritetica è composta di 12 (dodici) membri di cui 6 (sei) in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro (quattro Confprofessioni, uno Confedertecnica e uno CIPA) e 6 (sei) in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori (due Filcams - CGIL, due Fisascat -CISL e due Uiltucs - UIL), che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente accordo. Ciascuna rappresentanza potrà revocare e sostituire in qualsiasi momento il proprio membro nella Commissione dandone comunicazione alle altre parti. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore. La Commissione Paritetica è costituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale di Settore. La Commissione opererà con le seguenti procedure e le modalità sottoelencatemodalità:
1. per lo svolgimento dei compiti di cui al punto a) , la Commissione si riunirà periodicamente secondo quanto definito da apposito regolamento;
2. per quanto previsto dal punto b:
I. alla commissione paritetica Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta avviso di ritorno od altro mezzo idoneo ad attestare la data di riecevi- mento e l’identità del mittentericevimento, le Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti il pre- sente contratto ovveropresente Contratto ovvero tramite le stesse, le Organizzazioni locali Territoriali ad esse facenti capo nonchécapo, singoli datori di lavoro o lavoratorinonché gli Organismi delle strutture paritetiche/bilaterali costituite dalle parti firmatarie del presente CCNL (Enti - Fondi - Casse);
b) all’atto II. all'atto della presentazione dell’istanzadell'istanza, la parte richiedente deve presentare produce tutti gli elementi utili all’esame all'esame della controversia;
III. In in pendenza di procedure presso la commissione pariteticaCommissione Paritetica, le rispettive Organizzazioni sindacali interessate e gli Organismi di cui al precedente punto 1) non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successive (pro- cedura di Raffreddamento?)iniziativa;
c) IV. la data di convocazione, per l’esame l'esame della controversia controversia, sarà fissata, d’accordo d'accordo tra i componenti la commissione pariteticaCommissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza dell'istanza e l’intera l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (tren- tatrenta) giorni successivi;
d) V. la commissione paritetica Commissione Paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in con- troversia controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame all'esame della controversia stessa;
e) VI. la commissione paritetica Commissione Paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della commissione paritetica Commissione Paritetica stessa;
f) VII. le deliberazioni della commissione paritetica Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo l'obbligo di conformarvisiconformarvisi e di adottare le misure necessarie. La commissione sarà composta in via paritetica dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenterà alle parti stipulanti il CCNL un rapporto conclusivo del lavoro svolto;
3. per esercitare la sua attività la Commissione Paritetica potrà dotarsi di gruppi di lavoro stipulanti il presente CCNL. La sede della Commissione Paritetica sarà in Romacon esclusiva competenza tecnica.
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Samples: CCNL 29/11/2011
Commissione Paritetica Nazionale. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
a) verificare il rispetto delle regole di funzionamento delle relazioni sindacali così come definite e riportate al successivo art. 12;
b) esaminare le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione ed integrale applicazione del presente c.c.n.l. La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l’esame è composta di tutte le controversie 12 (dodici) membri di interpretazione per la corretta cui 6 (sei) in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro (quattro Confprofessioni, uno Confedertecnica e autentica applicazione uno CIPA) e 6 (sei) in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori (due FILCAMS-CGIL, due FISASCAT-CISL e due UILTUCS-UIL), che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente CCNL, accordo. Ciascuna rappresentanza potrà revocare e sostituire in qualsiasi momento il proprio membro nella Commissione dandone comunicazione alle altre parti. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'Ente bilaterale nazionale di settore. La Commissione paritetica è costituita presso l'Ente bilaterale nazionale di settore. La Commissione opererà con le seguenti procedure e le modalità sottoelencatemodalità:
1) per lo svolgimento dei compiti di cui al punto a), la Commissione si riunirà periodicamente secondo quanto definito da apposito regolamento;
2) per quanto previsto dal punto b):
I) alla commissione Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta avviso di ritorno od altro mezzo idoneo ad attestare la data di riecevi- mento e l’identità del mittentericevimento, le Organizzazioni nazionali stipulanti il pre- sente presente contratto ovveroovvero tramite le stesse, le Organizzazioni locali territoriali ad esse facenti capo nonchécapo, singoli datori di lavoro o lavoratorinonché gli Organismi delle strutture paritetiche/bilaterali costituite dalle parti firmatarie del presente c.c.n.l. (enti - fondi - casse);
bII) all’atto all'atto della presentazione dell’istanzadell'istanza, la parte richiedente deve presentare produce tutti gli elementi utili all’esame all'esame della controversia. In ;
III) in pendenza di procedure presso la commissione Commissione paritetica, le rispettive Organizzazioni sindacali interessate e gli Organismi di cui al precedente punto 1 non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successive (pro- cedura di Raffreddamento?)iniziativa;
cIV) la data di convocazione, per l’esame l'esame della controversia controversia, sarà fissata, d’accordo d'accordo tra i componenti la commissione Commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza dell'istanza e l’intera l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (tren- tatrenta) giorni successivi;
dV) la commissione Commissione paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in con- troversia controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame all'esame della controversia stessa;
eVI) la commissione Commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della commissione Commissione paritetica stessa;
fVII) le deliberazioni della commissione Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo l'obbligo di conformarvisiconformarvisi e di adottare le misure necessarie. La commissione sarà composta in via Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenterà alle parti stipulanti il c.c.n.l. un rapporto conclusivo del lavoro svolto;
3) per esercitare la sua attività la Commissione paritetica dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori potrà dotarsi di gruppi di lavoro stipulanti il presente CCNLcon esclusiva competenza tecnica. La sede della Commissione Paritetica sarà in Roma.N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
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Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l’esame l'esame di tutte le controversie di collettive relative alla autentica e corretta interpretazione per la corretta e autentica integrale applicazione del presente CCNLCCNL La Commissione paritetica è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del CCNL Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla presidenza dell'Ente bilaterale nazionale di settore. La sede di lavoro della "Commissione paritetica" sarà presso la sede dell'Ente bilaterale nazionale di settore ed opererà con le seguenti procedure e le modalità sottoelencatemodalità:
a1) alla commissione Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta avviso di ritorno od altro mezzo idoneo ad attestare la data di riecevi- mento e l’identità del mittentericevimento, le Organizzazioni nazionali stipulanti il pre- sente presente contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni locali territoriali ad esse facenti capo nonché, singoli datori di lavoro o lavoratoricapo;
b2) all’atto all'atto della presentazione dell’istanzadell'istanza, la parte richiedente deve presentare produce tutti gli elementi utili all’esame della all'esame delle controversia. In ;
3) in pendenza di procedure presso la commissione Commissione paritetica, le rispettive Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successive (pro- cedura di Raffreddamento?)iniziativa;
c4) la data di convocazione, per l’esame l'esame della controversia controversia, sarà fissata, d’accordo d'accordo tra i componenti la commissione Commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza dell'istanza e l’intera l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (tren- tatrenta) giorni successivi;
d5) la commissione paritetica Commissione paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in con- troversia controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame all'esame della controversia stessa;
e6) la commissione paritetica Commissione paritetica, provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della commissione Commissione paritetica stessa;
f7) le deliberazioni della commissione Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo l'obbligo di conformarvisi. La commissione sarà composta in via paritetica dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ;
8) per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica, potrà provvedere la Commissione Paritetica stessa, con proprie deliberazioni;
9) i componenti della Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il presente CCNL. La sede della Commissione Paritetica sarà in Roma, un rapporto conclusivo del lavoro svolto.
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Commissione Paritetica Nazionale. La Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l’esame di tutte le controversie di collettive relative alla autentica e corretta interpretazione per la corretta e autentica integrale applicazione del presente CCNL. La Commissione Paritetica è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del CCNL. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell’Ente Bilaterale Nazionale di Settore. La Sede di lavoro della “Commissione Paritetica” sarà presso la Sede dell’Ente Bilaterale Nazionale di Settore ed opererà con le seguenti procedure e le modalità sottoelencate:
a) alla commissione paritetica modalità: Alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta avviso di ritorno od altro mezzo idoneo ad attestare la data di riecevi- mento e l’identità del mittentericevimento, le Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti il pre- sente contratto presente Contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni locali Territoriali ad esse facenti capo nonché, singoli datori di lavoro o lavoratori;
b) all’atto All’atto della presentazione dell’istanza, la parte richiedente deve presentare produce tutti gli elementi utili all’esame della delle controversia. In pendenza di procedure presso la commissione pariteticaCommissione Paritetica, le rispettive Organizzazioni sindacali Sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successive (pro- cedura di Raffreddamento?);
c) la iniziativa. La data di convocazione, per l’esame della controversia controversia, sarà fissata, d’accordo tra i componenti la commissione pariteticaCommissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (tren- tatrenta) giorni successivi;
d) la commissione paritetica . La Commissione Paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in con- troversia controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa;
e) la commissione paritetica . La Commissione Paritetica, provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della commissione paritetica Commissione Paritetica stessa;
f) le . Le deliberazioni della commissione paritetica Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di conformarvisi. La commissione sarà composta in via paritetica dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica, potrà provvedere la Commissione Paritetica stessa, con proprie deliberazioni I componenti della Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il presente CCNL. La sede della Commissione Paritetica sarà in Roma, un rapporto conclusivo del lavoro svolto.
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