Commissione permanente. (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Commissione permanente. 1 Le parti contraenti hanno un diritto reciproco di esigere l'osservanza delle disposizioni del contratto collettivo da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori vincolati ai sensi dell'art. 357b CO. Per l’applicazione del CCL, sussiste una commissione permanente costituita in modo paritetico da un massimo di 6 membri. I rappresentanti sia delle organizzazioni dei datori di lavoro sia delle organizzazioni dei lavoratori possono essere al massimo tre per parte.
Commissione permanente. 1) Per l'attuazione dei controlli di cui all'art. 8, l'Amministrazione Comunale, si potrebbe avvalere di una apposita commissione che opererà nei termini previsti da un apposito regolamento.
Commissione permanente. 1. Non appena entrata in vigore la presente Convenzione, sarà costituita una com- missione permanente. Essa comprenderà 3 delegati francesi e 3 delegati svizzeri, e sceglierà il suo presi- dente alternativamente tra i delegati francesi e i delegati svizzeri. Essa stabilirà il proprio regolamento.
Commissione permanente. (X) Attività produttive, commercio e turismo, giovedì 30 Giugno 2016. “Indagine conoscitiva su «Industria 4.0»: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.” xxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx00/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxx/00/xxxxx/x00_xxx ustria/2016/06/30/leg.17.stencomm.data20160630.U1.com10.indag.c10_industria.0018.pd f Xxxxxxxx, X., Xxxxxxxxxxx, X., & Xxx Xxxxxxxxx, X., 2017. “Boosting servitization through digitization: Pathways and dynamic resource configurations for manufacturers”. Industrial Marketing Management, 60, 42-53. xxxxx://xxx.xxx/00.0000/x.xxxxxxxxx.0000.00.000
Commissione permanente. 1 Per l’applicazione del CCL, esiste una commissione paritetica permanente, composta da un massimo di 6 membri. I rappresentanti (sia per le organizzazioni dei datori di lavoro sia per quelle dei lavoratori) possono arrivare ad un massimo di tre.