Commorienza. Se a causa di infortunio determinato dal medesimo evento consegue la morte dell’Assicurato e del coniuge, non separato, l’indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni – se conviventi ed in quanto beneficiari – sarà aumentata del 50%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 66% della totale. Resta in ogni caso convenuto che il massimo esborso a carico della Società, per tale titolo, non potrà superare l’importo di € 50.000,00 e che l’applicazione della presente condizione rende inoperante, a tutti gli effetti, ogni altra pattuizione eventualmente esistente in polizza che, a qualsivoglia titolo, preveda una maggiorazione del capitale assicurato per il caso di morte.
Commorienza. Qualora lo stesso evento provochi la morte, oltre che dell’Assicurato, anche del coniuge e risultino beneficiari dell’Assicurazione figli di minore età o comunque studenti in regolare corso del piano di studi, l’indennizzo ad essi spettante si intende raddoppiato. Il maggiore esborso a carico della Società per effetto della presente estensione di garanzia non potrà comunque superare € 500.000,00.
Commorienza. Qualora tra i Beneficiari designati o aventi diritto figurino figli minori ovvero maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, la quota parte dell’Indennizzo a loro spettante verrà raddoppiata nel caso in cui, in conseguenza diretta ed esclusiva dello stesso Infortunio, si verifichi il decesso dell’Assicurato e del co- niuge con lo stesso convivente o del convivente more uxorio. Resta inteso che l’importo del maggior Indennizzo, qualunque sia il numero degli aventi diritto, non potrà mai superare la somma complessiva di € 400.000,00. In caso di commorienza in assenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, vale quanto indicato all’Art. 33.
Commorienza. Fermo quanto stabilito dal precedente punto 3.1 "Morte", in caso di morte, anche se non contemporanea, di entrambi i genitori assicurati in Polizza per il caso morte e se questa è avvenuta in conseguenza di un medesimo evento indennizzabile a termini di contratto, le quote di Indennità spettanti ai figli minorenni o a figli portatori di handicap conviventi, anche non assicurati, per la morte dei genitori stessi verranno corrisposte con maggiorazione al 100%. Resta però inteso che il maggiore esborso della Società per il raddoppio delle quote di Indennità non potrà superare l’importo complessivo di € 200.000, qualunque sia il numero dei beneficiari minorenni.
Commorienza. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza determinato da un medesimo evento consegua la morte di entrambi i genitori almeno uno dei quali assicurato, la Società corrisponde ai loro figli minori, ovvero a quelli maggiorenni portatori di handicap superiore al 66%, l'indennizzo spettante per il caso morte aumentato del 50% (fino ad un importo massimo - per l’indennizzo aggiuntivo - di € 100.000).
Commorienza. Se a causa di Infortunio determinato dal medesimo evento consegue la morte dell'Assicurato e del coniuge, non separato, l'indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni — se conviventi ed in quanto beneficiari — sarà aumentata del 50%(cinquanta per cento). Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 66%(sessantasei per cento) della totale. Resta in ogni caso convenuto che il massimo esborso a carico della Società, per tale titolo, non potrà superare !'importo di € 50.000,00 (cinquantamila) e che l'applicazione della presente Condizione Aggiuntiva rende inoperante, a tutti gli effetti, ogni altra pattuizione eventualmente esistente in polizza che, a qualsivoglia titolo, preveda una maggiorazione del capitale assicurato per il caso di morte. Tale garanzia non opera in caso di infortuni occorsi durante la pratica di Attività Temerarie, Rischi Sportivi e Guida di Mezzi Speciali. RISCHIO GUERRA L'assicurazione vale anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca in conseguenza di atti di guerra al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Citta del Vaticano, della Repubblica di San Marino o del Paese di Residenza Principale dell'Assicurato.
Commorienza. Qualora il coniuge convivente dell'Assicurato muoia a seguito dello stesso infortunio nel quale è deceduto l’Assicurato, la Società corrisponderà il doppio del capitale assicurato per il caso Morte con il massimo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila).
Commorienza. Se il medesimo infortunio provoca la morte dell’assicurato e del suo coniuge non separato e se i loro figli minorenni conviventi, risultano unici beneficiari dell’assicurazione, la Società paga la somma convenuta per il caso di morte, aumentata del 100% ma entro il limite di ulteriori €100.000,00. La presente estensione di garanzia non è valida per il rischio volo.
Commorienza. Qualora lo stesso evento provochi la morte, oltre che dell’Assicurato, anche del coniuge e risultino beneficiari dell’Assicurazione figli di minore età o comunque studenti in regolare corso del piano di studi, l’indennizzo ad essi spettante si intende raddoppiato. Il maggiore esborso a carico della Società per effetto della presente estensione di garanzia non potrà comunque superare € 500.000,00. Commentato [MB1]: Verificarne la necessità di caso in caso Relativamente alla categoria dei Dirigenti, si conviene quanto segue: • l’assicurazione viene estese anche alle malattie professionali che si manifestino nel corso della validità del presente contratto e che producano la morte o riducano l’attitudine al lavoro; • per i casi di invalidità permanente, conseguenti ad infortunio o malattia professionale, di grado non inferiore al 50%, verrà corrisposto un indennizzo del 100%; • qualora, in conseguenza di una malattia professionale o di infortunio, l’attitudine al lavoro dell’assicurato risulti permanentemente ridotta in modo tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di impiego con analoghe mansioni, la somma assicurata per il caso dell’invalidità permanente, verrà liquidata al 100%; A specificazione di quanto disposto a tale proposito all'Art 1 (Oggetto della copertura), si conviene che l'assicurazione comprende, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente e di Inabilità Temporanea, ove prevista, le ernie da causa violenta, con l'intesa che: • nel caso di ernia addominale operata o operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% della somma assicurata; Polizza di assicurazione Infortuni • nel caso di ernia addominale operata o operabile viene riconosciuto l'indennizzo per il solo caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni; • nel caso di ernia addominale non operabile secondo parere medico, viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della somma assicurata; • nel caso di ernia del disco intervertebrale viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% della somma assicurata; Qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico, di cui all'Art. 4 - Controversie – della Sezione 4.
Commorienza. Qualora tra i beneficiari designati o aventi altrimenti diritto figurino figli minori o permanentemente inabili al lavoro, la quota parte dell’indennizzo spettante a questi ultimi viene raddoppiata quando, in conseguenza diretta ed esclusiva dello stesso infortunio subito dall’Assicurato, sia deceduto anche il coniuge con lui convivente o il convivente more uxorio. Resta inteso che l’importo del maggior indennizzo, qualunque sia il numero degli aventi diritto, non potrà superare la somma complessiva di € 250.000.