Compensazione. 16.1 Quando tra il Cliente e la Banca esistono più rapporti di conto, di deposito o di altro genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge, che viene comunque pattuita anche in relazione agli interessi creditori e debitori esigibili dovuti in forza del rapporto di conto e di qualsiasi altro rapporto in essere tra le parti; dette compensazioni sono evidenziate nell’estratto conto di cui all’art. 19. 16.2 Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., la Banca, senza necessità di pronunzia giudiziale di insolvenza, ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca dà tempestiva comunicazione scritta al Cliente. 16.3 Se il conto è cointestato a più persone e presenta un saldo creditore, la Banca può effettuare su tale conto la compensazione di cui ai commi 1 e 2, sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche se il debito nei suoi confronti è di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari. 16.4 Se il conto è cointestato a più persone e presenta un saldo debitore, la Banca può effettuare la compensazione di cui ai commi 1 e 2, sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche su conti, depositi o altri rapporti intestati solo ad alcuni dei cointestatari. 16.5 La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa se il Cliente è consumatore.
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Samples: Conto Corrente in Divisa Estera, Conto Corrente in Divisa Estera
Compensazione. 16.1 18.1 Quando tra il Cliente e la Banca esistono più rapporti di conto, di deposito o di altro genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge, che viene comunque pattuita anche in relazione agli interessi creditori e debitori esigibili dovuti in forza del rapporto di conto e di qualsiasi altro rapporto in essere tra le parti; dette compensazioni sono evidenziate nell’estratto conto di cui all’art. 1921.
16.2 18.2 Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., la Banca, senza necessità di pronunzia giudiziale di insolvenza, ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca dà tempestiva comunicazione scritta al Cliente.
16.3 18.3 Se il conto è cointestato a più persone e presenta un saldo creditore, la Banca può effettuare su tale conto la compensazione di cui ai commi 1 e 2, sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche se il debito nei suoi confronti è di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari.
16.4 18.4 Se il conto è cointestato a più persone e presenta un saldo debitore, la Banca può effettuare la compensazione di cui ai commi 1 e 2, sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche su conti, depositi o altri rapporti intestati solo ad alcuni dei cointestatari.
16.5 18.5 La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa se il Cliente è consumatore.
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Samples: Conto Corrente Ordinario, Informativa Precontrattuale
Compensazione. 16.1 1. Quando tra il Cliente e la Banca esistono più rapporti di conto, di deposito o di altro genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge, che viene comunque pattuita anche in relazione agli interessi creditori e debitori esigibili dovuti in forza del rapporto di conto e di qualsiasi altro rapporto in essere tra le parti; dette compensazioni sono evidenziate nell’estratto conto di cui all’art. 19.21
16.2 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., la Banca, senza necessità di pronunzia giudiziale di insolvenza, ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca dà tempestiva comunicazione scritta al Cliente.
16.3 3. Se il conto è cointestato a più persone e presenta un saldo creditore, la Banca può effettuare su tale conto la compensazione di cui ai commi 1 e 2, sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche se il debito nei suoi confronti è di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari.
16.4 4. Se il conto è cointestato a più persone e presenta un saldo debitore, la Banca può effettuare la compensazione di cui ai commi 1 e 2, sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche su conti, depositi o altri rapporti intestati solo ad alcuni dei cointestatari.
16.5 5. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa se il Cliente è consumatore.
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Compensazione. 16.1 1. Quando tra il Cliente e la Banca esistono più rapporti di conto, di deposito o di altro genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge, che viene comunque pattuita anche in relazione agli interessi creditori e debitori esigibili dovuti in forza del rapporto di conto e di qualsiasi altro rapporto in essere tra le parti; dette compensazioni sono evidenziate nell’estratto conto di cui all’art. 19.
16.2 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., la Banca, senza necessità di pronunzia giudiziale di insolvenza, ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca dà tempestiva comunicazione scritta al Cliente.
16.3 3. Se il conto è cointestato a più persone e presenta un saldo creditore, la Banca può effettuare su tale conto la compensazione di cui ai commi 1 e 2, sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche se il debito nei suoi confronti è di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari.
16.4 4. Se il conto è cointestato a più persone e presenta un saldo debitore, la Banca può effettuare la compensazione di cui ai commi 1 e 2, sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche su conti, depositi o altri rapporti intestati solo ad alcuni dei cointestatari.
16.5 5. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa se il Cliente è consumatore.
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Samples: Conto Corrente in Divisa