Common use of Compensazione Clause in Contracts

Compensazione. 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente. 3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 11 sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. 4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

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Samples: Investment Services Agreement, Investment Services Agreement, Investment Services Agreement

Compensazione. 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso diverse Agenzie o dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'artdall’art. 1186 cod. civ., . (senza necessità di pronunzia giudiziale sulla crisi o sull’insolvenza) o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente. Questa pattuizione non si applica se il Cliente è un Cliente consumatore ai sensi delle previsioni di legge tempo per tempo vigenti e delle relative classificazioni della Banca, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso. 3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha la facoltà – fino alla concorrenza dell’intero credito vantato - di valersi avvalersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'artall’art. 11 sino a concorrenza dell'intero credito risultante10, anche nei confronti di conti quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore e di rapporti ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatariciascuno. 4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto

Compensazione. 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso più dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'artdi cui all’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o od economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione compensazione, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta dà prontamente comunicazione scritta al Cliente. 3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'artall’art. 11 8, sino a concorrenza dell'intero dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. 4. La Per specifico accordo, qui formalizzato con il Cliente, viene espressamente riconosciuta la facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei del presente articolo, anche ai rapporti in cui il Cliente riveste la qualità qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis3, comma 2, codlett. civa) del Codice del consumo., salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

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Samples: Conto Corrente E Amministrazione Di Strumenti Finanziari

Compensazione. 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima . la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente. 3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 11 9, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. 4. La Banca, quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non é tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto. 5. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui se il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, cod. civ.del Codice del Consumo n. 206/2005, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

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Samples: Conto Corrente

Compensazione. 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'artdall’art. 1186 cod. civ., . (senza necessità di pronunzia giudiziale sulla crisi o sull’insolvenza) o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente. Questa pattuizione non si applica se il Cliente è un Cliente consumatore ai sensi delle previsioni di legge tempo per tempo vigenti e delle relative classificazioni della Banca, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso. 3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha la facoltà di valersi avvalersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'artall’art. 11 10, sino a alla concorrenza dell'intero dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conti conto e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. 4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Compensazione. 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. Al La Banca ha il diritto di valersi della compensazione in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità ancorché i crediti (seppure in monete differenti) non siano liquidi ed esigibili: (i) al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'artdall’art. 1186 cod. civ., o ovvero (ii) al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta . La Banca darà pronta comunicazione al Cliente dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta anche solo mediante tecniche di comunicazione scritta al Clientea distanza. 3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'artall’art. 11 9, sino a concorrenza dell'intero dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. 4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, cod. civ.del Codice del Consumo, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stessostesso e i casi previsti dalla legge.

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Samples: General Conditions for Opening Relationships With Webank

Compensazione. 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'artSe il Cliente è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse (Art. 1186 codCod. civCiv.), o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione dell’intervenuta compensazio- ne - contro la cui attuazione rispetto all’esecuzione della quale non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente. 3. Per consentire l’esercizio dei diritti di cui all’Art. 18 ed al presente Art. 19, nonché per poter procedere alla compen- sazione la Banca è, altresì, autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquida- zione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo, titoli, quote di fondi comuni d’investimento, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative che siano depositate o co- munque in essere presso la Banca e/o presso altre società del Gruppo Mediolanum. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'artai commi 1 e 2 e all’Art. 11 18 che precedono, sino a concorrenza dell'intero dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conti xxxxx e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestataricointestatari del Contratto. 4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore Consumatore ai sensi dell’artdell’Art. 1469-bis, comma 2, cod. civ.3 del Codice del Consumo, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

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Samples: Norme Di Banca Mediolanum