Compensazione. 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente. 3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 9, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
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Compensazione. 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o e natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della la Banca medesima, ha luogo in ogni caso opera la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'artdall’art. 1186 cod. civ.. (Decadenza dal termine), la Banca ha altresì il diritto di valersi può inoltre avvalersi della compensazione ancorché anche se i crediti, seppure in monete differenti, crediti non siano liquidi ed sono determinati nel loro ammontare né esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità; in tal caso, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al ClienteCliente dell’intervenuta compensazione.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi può avvalersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'arte al precedente art. 97, sino a concorrenza dell'intero dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di intestati ad alcuni soltanto dei cointestatari.
4. La compensazione prevista nel comma 2, è esclusa nei rap- porti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a, del D. Lgs. 206/2005 (di segui- to, “Codice al Consumo”), salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
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Samples: Conto Arancio Agreement, Conto Arancio E Di Deposito Arancio
Compensazione. 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o e natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della la Banca medesima, ha luogo in ogni caso opera la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'artdall’art. 1186 cod. civ.. (Decadenza dal termine), la Banca ha altresì il diritto di valersi può inoltre avvalersi della compensazione ancorché anche se i crediti, seppure in monete differenti, crediti non siano liquidi ed sono determinati nel loro ammontare né esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità; in tal caso, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al ClienteCliente dell’intervenuta compensazione.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi può avvalersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'arte al precedente art. 97, sino a concorrenza dell'intero dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conti xxxxx e di rapporti di pertinenza di intestati ad alcuni soltanto dei cointestatari.
4. La compensazione prevista nel comma 2, è esclusa nei rap- porti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a, del D. Lgs. 206/2005 (di segui- to, “Codice al Consumo”), salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
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