Common use of Compensazione Clause in Contracts

Compensazione. 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rap- porti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipen- denze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al ve- rificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 del cod. civ., o al prodursi di eventi che incidanonegativamen- te sulla situazione patrimoniale, finanziaria o econo- mica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ulti- ma ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo re- stando che dell’intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca dà prontamente comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell’intero credito risul- tante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei coin- testatari.

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Compensazione. 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rap- porti rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di depositode- posito, ancorché intrattenuti presso altre dipen- denze dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione compensa- zione di legge ad ogni suo effetto. Al ve- rificarsi verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 del cod. civ., o al prodursi pro- dursi di eventi che incidanonegativamen- te incidanonegativamente sulla situazione situa- zione patrimoniale, finanziaria o econo- mica economica del ClienteClien- te, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ulti- ma quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediticre- diti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo re- stando restando che dell’intervenuta dell’in- tervenuta compensazione – contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca dà prontamente comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell’intero credito risul- tante risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza per- tinenza di alcuni soltanto dei coin- testataricointestatari.

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Compensazione. 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rap- porti rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipen- denze dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al ve- rificarsi verificarsi di una delle ipotesi ipo- tesi di cui all’art. 1186 del cod. civ., o al prodursi di eventi che incidanonegativamen- te incidanonegativamente sulla situazione patrimonialepatrimo- niale, finanziaria o econo- mica economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla dal- la Banca, quest’ulti- ma quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque qualun- que momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo re- stando restando che dell’intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca dà prontamente comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell’intero credito risul- tante risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei coin- testataricointestatari.

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Compensazione. 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rap- porti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipen- denze di- pendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al ve- rificarsi verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 del cod. civ., o al prodursi di eventi che incidanonegativamen- te incidanonega- tivamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o econo- mica economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla BancaBan- ca, quest’ulti- ma quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete mo- nete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo re- stando restando che dell’intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca dà prontamente comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza concorren- za dell’intero credito risul- tante risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza pertinen- za di alcuni soltanto dei coin- testataricointestatari.

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