COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO. Il verificarsi di un’incapacità al guadagno che comporta presumibilmente un obbligo di prestazione da parte di ÖKK deve essere notificato immedia- tamente. Un eventuale decesso deve essere notificato immediatamente, al più tardi entro 10 giorni. Inoltre, per la verifica e la valutazione del diritto a prestazioni occorre inol- trare immediatamente la documentazione necessaria. Nel quadro del suo obbligo di collaborazione e di contenimento dei danni, la persona assicurata è tenuta a rilasciare a ÖKK l’autorizzazione per ri- chiedere informazioni e atti a ospedali, medici, uffici, società assicurative, istituzioni delle assicurazioni sociali e terzi, nonché a esonerarli dall’obbligo del segreto. La persona assicurata è tenuta a fornire immediatamente a ÖKK ogni in- formazione richiesta in merito a condizioni di salute precedenti e attuali, nonché in merito al decorso della malattia. ÖKK si riserva il diritto di far visitare la persona assicurata da medici desi- gnati da lei. La persona assicurata deve sottoporsi alle visite e alle prescri- zioni dei medici incaricati da ÖKK a sue spese. Se le persone aventi diritto non adempiono a uno di questi obblighi, l’esigibi- lità del diritto alle prestazioni non subentra e ÖKK è autorizzata a negare le prestazioni. In questo caso l’obbligo di pagare i premi perdura.
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COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO. Il verificarsi di un’incapacità al guadagno Un infortunio che comporta provocherà presumibilmente un obbligo di prestazione da parte di ÖKK deve essere dell’assicuratore va notificato immedia- tamenteimmediatamente a ÖKK. Un eventuale decesso deve essere notificato immediatamentesubito, al più tardi entro 10 dieci giorni. Inoltre, per la verifica e la valutazione del diritto a prestazioni occorre inol- trare immediatamente la documentazione necessaria. Nel quadro del suo obbligo di collaborazione e di contenimento dei danni, la persona assicurata è tenuta a rilasciare a ÖKK l’autorizzazione per ri- chiedere informazioni e atti a ospedali, medici, uffici, società assicurative, istituzioni delle assicurazioni sociali e terzi, nonché a esonerarli dall’obbligo del segreto. La persona assicurata è tenuta a fornire immediatamente a ÖKK ogni in- formazione richiesta in merito a condizioni di salute precedenti e attuali, nonché in merito al decorso della malattia. ÖKK si riserva il diritto di far visitare la persona assicurata da medici desi- gnati da lei. La persona assicurata deve sottoporsi alle visite e alle prescri- zioni prescrizioni dei medici medi- ci incaricati da ÖKK dall’assicuratore a sue spese. Se In caso di omissione, la persona assicurata perde tutti i diritti ed è tenuta a fornire all’assicuratore entro 30 giorni dal corrispondente sollecito scrit- to ogni informazione richiesta concernente lo stato di salute precedente e attuale, il decorso dell’infortunio e la guarigione. La persona assicurata e le persone aventi diritto devono motivare a proprie spese con attestati medici i loro diritti. Gli attestati medici possono essere raccolti anche dall’assicu- ratore. La persona assicurata è tenuta a esonerare dal segreto professionale tutti i medici presso i quali è stata curata in seguito a infortunio o malattia, affin- ché possano fornire all’assicuratore ogni informazione richiesta. Se la persona assicurata o gli aventi diritto non adempiono per colpa propria a uno di questi obblighidoveri, l’esigibi- lità l’assicuratore può dedurre dalle prestazioni la som- ma che sarebbe stata risparmiata in caso di notifica tempestiva, a meno che la persona assicurata o gli aventi diritto provino che la violazione del diritto alle prestazioni contratto non subentra ha influito sulle conseguenze dell’infortunio e ÖKK è autorizzata a negare le prestazioni. In questo caso l’obbligo di pagare i premi perdurasulle relative constatazioni.
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