COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ANDAMENTO E AI RISULTATI DELL’OFFERTA Clausole campione

COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ANDAMENTO E AI RISULTATI DELL’OFFERTA. Durante il Periodo di Adesione, l’Offerente, su indicazione dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. d), del Regolamento Emittenti, comunicherà su base settimanale i dati sulle adesioni pervenute e le Azioni complessivamente portate in adesione all’Offerta, nonché la percentuale che tali quantitativi rappresentano rispetto all’ammontare globale delle Azioni oggetto dell’Offerta. In aggiunta, qualora l’Offerente acquisti, anche indirettamente o per interposta persona, azioni dell’Emittente al di fuori dell’Offerta, l’Offerente ne darà comunicazione ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti entro la medesima giornata in cui è avvenuto il relativo acquisto. Entro la sera dell’ultimo giorno del Periodo di Adesione o, comunque, entro le ore 7.59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, l’Offerente diffonderà il comunicato sui risultati provvisori dell’Offerta. Ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, l’Offerente comunicherà i risultati definitivi dell’Offerta entro le ore 7:59 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento mediante pubblicazione del Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta. In occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, l’Offerente renderà noto il verificarsi delle condizioni previste dalla legge per il sorgere del Diritto di Acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF nonché le informazioni relative al Delisting.
COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ANDAMENTO E AI RISULTATI DELL’OFFERTA. Durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato o riaperto ad esito dell’eventuale Riapertura dei Termini), l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni comunicherà a Borsa Italiana su base giornaliera, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera d), del Regolamento Emittenti, i dati relativi alle adesioni pervenute nella giornata ed alle Azioni portate in adesione all’Offerta, nonché la percentuale che tali quantitativi rappresentano rispetto alle Azioni Oggetto dell’Offerta. Borsa Italiana provvederà, entro il giorno successivo a tale comunicato, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso. Inoltre, qualora l’Offerente o le Persone che Agiscono di Concerto, acquistino, direttamente e/o indirettamente, ulteriori Azioni al di fuori dell’Offerta, l’Offerente ne darà comunicazione (anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto) entro la giornata a Consob e al mercato ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti. I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti dall’Offerente, ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, prima della Data di Pagamento (ovvero del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini) mediante la pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell’Offerta. Inoltre, in occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell’Offerta, l’Offerente renderà noto, inter alia, il verificarsi delle condizioni previste per il sorgere dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, ovvero dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF, nonché le informazioni relative al Delisting. * * *

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