Modalità e termini per l’adesione all’Offerta Clausole campione

Modalità e termini per l’adesione all’Offerta. Oltre a quanto previsto al punto C.2 che precede, l’efficacia dell’Offerta è subordina- ta al verificarsi della seguente condizione ossia, che le adesioni all’Offerta abbiano ad ogget- to un numero complessivo di azioni ordinarie di Negri Bossi tale da consentire all’Offerente di detenere almeno il 50% più una azione del capitale sociale di Negri Bossi deliberato alla data di chiusura dell’Offerta, fermo restando che l’Offerente si riserva la facoltà di rinunciare alla pre- sente condizione entro il giorno precedente la data di pubblicazione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “MF-Milano Finanza” dell’avviso concernente i risultati definitivi dell’Offerta, qualora le adesioni all’Offerta, ancorché inferiori al 50% più una azione del capitale sociale di Negri Bossi deliberato alla data di chiusura dell’Offerta, siano tali da consentire all’Offerente di detenere al- meno il 35% del capitale sociale di Negri Bossi deliberato a detta data. L’Offerente valuterà se esercitare tale facoltà tenendo in particolare considerazione il fatto che la percentuale di capi- tale sociale Negri Bossi detenuta gli consenta di esercitare un’influenza dominante sul- l’Emittente. Qualora, per qualunque motivo, l’Offerta dovesse avere esito negativo ovvero non do- vessero avverarsi le condizioni di cui al punto C.2 che precede e/o del presente punto C.3 nei ter- mini negli stessi specificati, l’Offerta decadrà e sarà priva di efficacia. A partire da detta data, le Azioni Ordinarie portate all’Offerta o sottostanti all’approvazione verranno pertanto liberate da qua- lunque vincolo di indisponibilità correlato all’Offerta stessa. Le azioni portate in adesione saranno restituite agli aderenti per il tramite degli Intermediari Incaricati, rispettivamente entro il 2° (secon- do) giorno di Borsa aperta successivo alla pubblicazione dei risultati dell’Offerta ovvero entro il 2° (secondo) giorno di Borsa aperta successivo all’ultimo giorno utile per l’avveramento di tutte le condizioni. Il periodo di adesione all’Offerta avrà inizio il giorno 21 dicembre 2001 ed avrà termi- ne il giorno 1° febbraio 2002, che rappresenta l’ultimo giorno valido per far pervenire le appro- vazioni e/o le adesioni, fatte salve le proroghe e le modifiche dell’Offerta pubblicate secondo la normativa vigente. Il periodo di adesione è stato concordato con Borsa Italiana S.p.A. Anche gli Azionisti Manager potranno aderire all’Offerta. L’adesione all’Offerta è irrevocabile – salva la possibilità di aderire ad una o p...
Modalità e termini per l’adesione all’Offerta. F.1.1 Periodo di Adesione
Modalità e termini per l’adesione all’Offerta. Adesioni relative alle Azioni Godimento 1.1.2002 e alle Obbligazioni Interbanca (le “Adesioni Telematiche”) Adesioni relative alle Azioni Godimento 1.1.2003 e alle Obbligazioni BAPV (le “Adesioni non Telematiche”)
Modalità e termini per l’adesione all’Offerta. L’accettazione dell’Offerta da parte dei titolari delle Azioni (o del rappresentante che ne ab- bia i poteri) è irrevocabile (salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti ai sensi dell’art. 44, comma 6, del Regolamento CONSOB n. 11971/99) e dovrà avvenire tramite la sottoscrizione della apposita Scheda di Adesione debitamente compilata e il contestuale deposito delle Azioni presso gli Intermediari Incaricati. Stante il regime di dematerializzazione dei titoli previsto dal combinato disposto di cui al- l’art. 81 del Testo Unico, dell’art. 36 del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e del regolamento adot- tato con delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, in vigore dal 1 gennaio 1999, ai fini del presente paragrafo, per deposito dovranno anche intendersi idonee istruzioni, da ciascun ade- rente date all’intermediario presso il quale i titoli di proprietà dello stesso sono depositati, a tra- sferire in deposito i titoli stessi presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., intermediario in- caricato del coordinamento della raccolta delle adesioni ai fini dell’Offerta. La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, varrà anche, in considerazione del pre- detto regime di dematerializzazione, quale istruzione conferita dal singolo titolare di Azioni all’In- termediario Incaricato o Intermediario Depositario (come di seguito definito), presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati ai fini del- l’Offerta e irrevocabili in quanto anche nell’interesse dei titolari di Azioni, presso gli intermediari, a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. Nella Scheda di Adesione dovrà essere tra l’altro indicato, nell’apposito spazio dedicato al- le Azioni, il numero delle Azioni per il quale si intende aderire all’Offerta. Gli azionisti che hanno la disponibilità delle Azioni e che intendono aderire all’Offerta po- tranno consegnare la Scheda di Adesione e depositare i relativi titoli presso ogni altro intermedia- rio autorizzato ai sensi della normativa vigente (banche, Sim, società d’investimento, agenti di cam- bio - gli “Intermediari Depositari”), a condizione che la consegna sia effettuata in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni entro e non oltre il ter- mine di durata dell’Offerta presso un Intermediario Incaricato. Gli Intermediari Depositari, in qua- lità di mandatari, dovranno controfirmare le Schede di Adesione. Resta ad...
Modalità e termini per l’adesione all’Offerta 

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  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

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  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

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