CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA Clausole campione

CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA. Emittente Banca Nazionale del Lavoro SpA Denominazione Obbligazioni BNL 2,25% 2009/2012 Codice BNL 1040190 ISIN IT0004530827 Valuta di emissione Euro Ammontare Massimo Totale Euro 170.000.000 L’Emittente si riserva la facoltà di incrementare l’Ammontare Massimo Totale di ciascun prestito nel corso del Periodo di Offerta N° massimo delle obbligazioni 170.000 Importo definitivo dell’emissione Verrà comunicato con apposito avviso sul sito internet dell’Emittente entro cinque giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta e contestualmente comunicato a CONSOB Numero definitivo di Obbligazioni Verrà comunicato con apposito avviso sul sito dell’emittente entro cinque giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta e contestualmente comunicato a CONSOB Valore Nominale di ogni Obbligazione Euro 1.000 Lotto Minimo n. 1 Obbligazione Periodo di Offerta Dal 04/09/2009 al 15/09/2009 L’Emittente si riserva la facoltà di chiusura anticipata del Periodo di Offerta Prezzo di Emissione Pari al 100% del Valore Nominale, cioè Euro 1.000 Data di Emissione 18/09/2009 Data di Regolamento 18/09/2009 Data di Godimento del Prestito 18/09/2009 Date di pagamento delle cedole 18/09/2010 – 18/09/2011 – 18/09/2012 Data di Scadenza 18/09/2012 Prezzo di rimborso Alla pari (100% del valore nominale) Modalità di rimborso In un’unica soluzione alla scadenza Rimborso anticipato Non previsto Tasso di Interesse Xxxxx nominale annuo: 2,25% lordo; 1,969% netto considerando la vigente aliquota fiscale del 12,50% Convenzione di calcolo Le Cedole saranno pagate secondo la convenzione di calcolo 30/360 Convenzioni di calcolo e calendario Le Cedole saranno calcolate e pagate con riferimento alla convenzione “Unadjusted Following Business Day” ed al calendario TARGET Frequenza pagamento Cedole Le Cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza annuale Rendimento Effettivo Lordo 2,25% su base annua Rendimento Effettivo Netto 1,969% su base annua Nome e indirizzo del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori Responsabile del collocamento è: BNL S.p.A. – Xxx X. Xxxxxx, 000 – 00000 Xxxx. Il Collocatore è: BNL S.p.A. – Xxx X. Xxxxxx, 000 – 00000 Xxxx. Accordi di sottoscrizione relativi alle Obbligazioni e data accordi Non vi sono accordi di sottoscrizione relativamente alle Obbligazioni
CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA. Emittente Rating Emittente
CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA. Emittente Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Denominazione Obbligazioni BNL SpA 4,02% 2007/2010 Codice BNL 1023950 dell’Emittente entro cinque giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta entro cinque giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta Euro 1.000 Agente per il calcolo Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Frequenza pagamento Cedole Semestrale, posticipata Rendimento effettivo lordo 4,060% su base annua delibera Consob n. 14035 del 17/04/2003 Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Le presenti Obbligazioni in sottoscrizione sono riservate ai Dipendenti BNL
CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA. Emittente Banca Nazionale del Lavoro SpA Standard & Poor's Moody's Fitch Rating dell’Emittente
CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA. Emittente Banca Nazionale del Lavoro SpA Denominazione Obbligazioni [•] Codice BNL [•] ISIN [•] Valuta di emissione Euro Ammontare Massimo Totale [•] N° massimo delle obbligazioni [•] Importo definitivo dell’emissione Verrà comunicato con apposito avviso sul sito internet dell’Emittente entro cinque giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta e contestualmente comunicato a CONSOB Numero definitivo di Obbligazioni Verrà comunicato con apposito avviso sul sito dell’emittente entro cinque giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta e contestualmente comunicato a CONSOB Valore Nominale di ogni Obbligazione Euro 1.000 Lotto Minimo n. [•] Obbligazione/i Periodo di Offerta Dal [•] al [•]. Prezzo di Emissione Pari al 100% del Valore Nominale, cioè Euro1.000 Data di Emissione [•], Data di Godimento del Prestito [•] Data di Regolamento [•], Data di scadenza [•] Prezzo di rimborso 100% del Valore Nominale Modalità di rimborso In un’unica soluzione alla Data di Scadenza Rimborso anticipato Non previsto Tasso di interesse annuo Fisso [•]% lordo; [•]% netto considerando la vigente aliquota fiscale del [•]%) Date di pagamento della Cedola a Tasso [•] la Cedola Eventuale - che potrà essere pari a zero ma in ogni caso che non potrà mai essere negativa - - sarà determinata in funzione dal verificarsi di un evento (“Evento”) relativo agli Indici. Il pagamento è calcolato applicando al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione una percentuale (“Percentuale”). L’Evento si verifica se il rendimento di tutti gli indici a ciascuna Data di Rilevazione (di seguito riportata), soddisfa una delle seguenti condizioni, tra loro alternative: Rendimento Indice <= [•]% Rendimento Indice > [•]% Rendimento Indice > [•]% Per Rendimento Indici si intende il valore espresso in percentuale dato dal rapporto tra il prezzo di chiusura dell’Indice i-esimo alle Date di Rilevazione e il prezzo di dell’Indice i-esimo alle Date di Rilevazione iniziale, come riportato nella formula successiva: ⎛ Indice(i, t) ⎞Rendimento Indice = Indice(i,0) ⎝ ⎠ dove Indice(i, t) = Prezzo di Chiusura dell’Indice i-esimo alle Indice(i,0) = Prezzo di Chiusura Iniziale dell’Indice i-esimo alla Data di Rilevazione Iniziale

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: