Condizioni di operatività della garanzia Clausole campione

Condizioni di operatività della garanzia. L’operatività dell’Assicurazione è condizionata alla sussistenza dei seguenti presupposti: a) che l’efficacia dei controlli interni e esterni e delle misure di sicurezza fisica e logica sia verificata almeno trimestralmente e che di tale attività sia tenuta registrazione; b) che l’Assicurato predisponga e conservi Copie di sicurezza degli Archivi; c) che vengano effettuati controlli periodici per verificare l’eventuale presenza di Programmi non autorizzati, che siano adottati Programmi antivirus e antimalware aggiornati con cadenza almeno semestrale, che sia operante un firewall a protezione dei Sistemi informatici raggiungibili da Terzi tramite internet o tramite altre reti esterne; d) che sia installato e operante un Programma per il controllo degli accessi che limiti il numero di possibili tentativi di accesso e registri i tentativi di effrazione e che l’attività dei collegamenti in rete, i collegamenti stessi e il traffico in rete siano controllati e registrati centralmente; e) che l’Assicurato abbia provveduto tempestivamente all’installazione delle “patch” o degli aggiornamenti più recenti dei Programmi al fine di prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e corregerne i difetti; f) che per gli impianti elettronici, elettrici e meccanici sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell’Assicurazione un contratto di manutenzione e che per i Programmi in licenza d’uso sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutto il Periodo di Assicurazione un contratto di assistenza tecnica per il software; g) che il trasporto delle Copie di sicurezza sia effettuato da Dipendenti dell’Assicurato all’uopo designati o da ditte specializzate al trasporto di materiale informatico assicurate con adeguata copertura trasporti e che il trasporto stesso sia eseguito mantenendo nel locale di partenza almeno una Copia di sicurezza precedente; h) che l’Assicurato che utilizzi servizi di cloud computing si avvalga di Fornitori certificati.
Condizioni di operatività della garanzia. E’ ammessa anche l’assicurazione di prodotti coperti da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente: impianti antigrandine ( reti); sono compresi in garanzia anche: • i danni provocati al prodotto assicurato nei 5 (cinque) giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa; • i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.
Condizioni di operatività della garanzia. La garanzia vento forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco. Il limite massimo di indennizzo previsto per la grandine e il vento forte è applicato al valore assicurato presente sull’appezzamento al momento dell’evento. In deroga all’ultimo comma dell’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia: — la garanzia vento forte dalla formazione della quinta foglia basale per il prodotto Bright e dalla sesta foglia basale per il prodotto Kentucky e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 15 ottobre; — la garanzia eccesso di pioggia decorre dalle dalla formazione della quinta foglia basale per il prodotto Bright e dalla sesta foglia basale per il prodotto Kentucky e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 31 agosto.
Condizioni di operatività della garanzia. In ogni caso ai fini dell’operatività della garanzia devono essere rispettate le seguenti condizioni: a) gli eventuali accessori e i materiali di consumo installati sul macchinario devono essere ben installati ed adeguati; b) la manutenzione preventiva della macchina deve essere stata effettuata alle scadenze indicate dal manuale tecnico fornito da Transmatic e da personale qualificato; c) il cliente sia in regola con il pagamento del prezzo di acquisto Resta inteso che non si procederà al riconoscimento della garanzia in caso di urti e danneggiamenti provocati da uso improprio del macchinario fornito. Stipulando il contratto di compravendita, l'Acquirente dichiara di essere a conoscenza di ogni eventuale limitazione legale o normativa di sicurezza relativa all'impiego dei beni ordinati, ivi comprese le eventuali difformità dalle norme CE vigenti derogabili. A pena di decadenza dal diritto alla garanzia come sopra definita, l'Acquirente dovrà effettuare denuncia scritta dei vizi e/o difetti entro 8 (otto) giorni dalla loro scoperta in caso di vizi occulti ed entro 8 (otto) giorni dalla consegna in caso di vizi apparenti. Le sostituzioni e le riparazioni saranno eseguite da TRANSMATIC o da società terza indicata da TRANSMATIC nel tempo compatibilmente necessario, restando inteso con ciò che la medesima sarà esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi titolo e l’Acquirente rinuncerà preventivamente a richiedere danni diretti o indiretti e spese, compresi quelli derivanti dal temporaneo non uso della cosa acquistata per tutto il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Gli accertamenti del caso saranno eseguiti da personale di fiducia di TRANSMATIC, personale che l’Acquirente dovrà facilitare nell’esercizio del proprio compito.
Condizioni di operatività della garanzia. L’operatività della garanzia è subordinata al congiunto ricorrere di tutte le seguenti circostanze e requisiti: 1. i Professionisti devono avere rilasciato idonea certificazione in ordine alla corretta esecuzione degli interventi da loro asseverati, alla congruità dei costi e al soddisfacimento di detti interventi dei requisiti previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal Decreto MISE del 6 agosto 2020 (c.d. Decreto requisiti) e dai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate datati 8 agosto 2020, nonché di tutte le norme vigenti relativamente alle specifiche detrazioni fiscali fruite; 2. la presente garanzia opererà unicamente in relazione agli importi che risulteranno legittimamente ricompresi nelle fattispecie previste ai punti 1 e 2 dell’art. 12; 3. per tali importi s’intenderanno quelli per i quali l’Assicurato avrà esperito tutte le opposizioni e tutti i rimedi previsti dal vigente ordinamento (compresi tutti i gradi di giudizio possibili innanzi la Commissione Tributaria competente), per i quali sussiste dunque pronuncia giudiziaria passata in giudicato; 4. tutti i professionisti che hanno concorso attraverso la loro attività professionale alla realizzazione dell’Opera e alla maturazione dei requisiti per la fruibilità della detrazione fiscale, devono aver stipulato al momento dell’avvio dei lavori idonea polizza di R.C. Professionale con Compagnia assicuratrice italiana o, previo assenso scritto dell’Impresa, con diversa Compagnia; 5. le coperture assicurative di cui al precedente punto 4) devono essere comprensive della garanzia c.d. “postuma” con validità decennale e ciò tanto nel caso in cui la copertura R.C. sia quella professionale generica quanto nel caso in cui la stessa sia stipulata appositamente per la copertura delle attività connesse all’Opera.
Condizioni di operatività della garanzia. Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:  impianti antibrina;  impianti antigrandine (reti). Sono compresi in garanzia anche:  i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee, 25 maggio per pomacee ed il 31 maggio l’actinidia, nei 10 giorni antecedenti l’inizio della raccolta e fino al termine della stessa;  i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell’Assicurato.
Condizioni di operatività della garanzia. Le garanzie colpo di sole, venti sciroccali, per le colture orticole indicate agli art. 44 - 45 - 46 e per il mais possono essere prestate solo per le colture irrigue, ossia per quelle colture che prevedono l’irrigazione come pratica indispensabile per l’ottenimento della produzione dichiarata, la cui condizione deve venire espressamente dichiarata sulla polizza di assicurazione.
Condizioni di operatività della garanzia. Nel caso di danni precoci dovuti all’avversità eccesso di pioggia che si sia verificato entro il 30/5 e che abbiano avuto per effetto:
Condizioni di operatività della garanzia. La garanzia vento forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco. Il limite di indennizzo previsto è applicato al valore assicurato presente sull’appezzamento al momento dell’evento. In deroga all’ultimo comma dell’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia gelo e brina inizia alle ore 12,00 del 15 settembre e si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.
Condizioni di operatività della garanzia. La garanzia è operante a condizione che: a) alla Perdita di Occupazione faccia seguito uno “Stato di Disoccupazione” dell’Assicurato non inferiore a mesi continuativi; b) l’Assicurato non abbia rinunciato alla reintegrazione in servizio disposta da decisione giudiziale o arbitrale avverso il recesso esercitato dal Datore di Lavoro.