ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI Clausole campione

ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI. Gli interventi relativi al progetto presentato dal Concessionario di sistemazione dei locali e di adeguamento alle normative vigenti (tecnico edilizie, impiantistiche, acustiche, igienico sanitarie, di abbattimento delle barriere architettoniche, di somministrazione pasti) di allestimento e do- vranno essere eseguiti entro massimo 90 giorni dalla loro approvazione da parte del Concedente e dall’ottenimento del relativo parere da parte degli organi preposti alla tutela del bene architet- tonico e al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio della attività. Qualora il Con- cessionario prevedesse per lo svolgimento della propria attività l’utilizzo di attrezzature con po- tenzialità superiori a 116kW dovrà osservare le prescrizioni del DPR 151/2011 sulle normative antincendio. Qualora il Concessionario fosse inadempiente rispetto ai termini previsti dovrà avvisare tempe- stivamente il Concedente. La proroga al termine di ultimazione degli interventi è concessa su precisa richiesta dello stesso da presentarsi prima della scadenza del termine di ultimazione fissato ed in relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dal Concessionario. Rimane l'obbligo al Concessionario di portare a termine tutte le opere iniziate anche se ciò dovesse avvenire oltre il termine sopra indicato. La supervisione della realizzazione degli interventi, anche in relazione al rispetto dei requisiti previste dalle norme sulla sicurezza dei cantieri e dei luoghi di lavoro, verrà realizzata dalla Con- cedente, avvalendosi del supporto tecnico degli uffici comunali dediti a tale attività.
ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI. L'aggiudicatario avrà facoltà di sviluppare gli interventi nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del Committente. Qualora fosse necessario effettuare i lavori in orario notturno vige l’obbligo di attrezzare il compressore delle macchine demarcatrici di particolari silenziatori, onde eliminare i rumori molesti e collocare, in prossimità di ogni cantiere, dispositivi luminosi non inquinanti (lanterne lampeggianti o simili) onde evidenziare la zona di lavoro. Per i lavori eseguiti di notte non sarà corrisposto alla ditta alcun sovrapprezzo. L’affidatario non è autorizzato ad eseguire alcun intervento senza la preventiva autorizzazione da parte del D.L. e nulla potrà richiedere come compenso per opere eseguite in assenza di ordine/autorizzazione. Prima dell’inizio di ogni intervento l’Appaltatore dovrà: • Produrre i piani della sicurezza richiesti dalle normative in materia di sicurezza e igiene sul lavoro relativi allo specifico intervento; • Prendere contatto col Comando della Polizia Municipale in modo da pianificare l’esecuzione dell’intervento e predisporre eventuali ordinanze per modifiche al transito veicolare; • Richiedere a propria cura e spese al Comando della Polizia Municipale eventuali permessi necessari per accedere nelle aree del centro cittadino; • Organizzare gli interventi in modo tale da assicurare la transitabilità delle strade, degli spazi pubblici e degli accessi alle proprietà private. Modifiche ed interruzioni del traffico potranno avvenire solo a seguito di specifica ordinanza della Polizia Municipale. Sarà cura dell’Appaltatore il posizionamento scrupoloso di tutta la cartellonistica e segnaletica come indicato nella relativa ordinanza e la successiva rimozione al termine degli interventi; Eventuali divieti di sosta dovranno essere collocati, sempre a cura dell’Appaltatore, con anticipo di almeno 24 h prima dell’inizio delle attività; • Provvedere, per ogni intervento, alla recinzione del cantiere e all’installazione dei cartelli di cantiere contenenti le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. • Apporre tutta la segnaletica temporanea, verticale ed orizzontale, diurna e notturna, prescritta dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione per la segnalazione dei cantieri stradali. Durante l’esecuzione degli interventi dovrà: • Apportare ogni fornitu...
ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI. Tutti gli interventi sugli impianti oggetto dell’appalto saranno eseguiti nella totale osservanza delle disposizioni impartite dall’Istituto tramite i suoi incaricati, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.
ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI. Il Contraente si impegna all’esecuzione dei lavori con la massima diligenza, nel rispetto della normativa vigente in materia e con garanzia della pubblica incolumità. Le operazioni, dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, da Ditta in possesso di idonee certificazioni TUV o equipollente, secondo le direttive impartite dalla D.E. Unitamente alla contabilità dei lavori dovrà essere presentata apposita certificazione attestante l’esecuzione degli interventi a regola d’arte e nel rispetto della Norma Italiana UNI EN 1176, 11177 e 11123.
ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI. L’Appaltatore provvederà, a proprie spese e cura, alla consegna di tutti gli Impianti necessari alla esecuzione degli Interventi presso l’Edificio. Il trasporto e lo scarico dei materiali e di tutti i componenti facenti parte degli Impianti oggetto di fornitura (es. moduli, inverter, quadri elettrici, materiale isolante, serramenti ecc.; successivamente, i “Componenti”) avverranno a cura dell’Appaltatore e con costi a proprio carico. Gli Interventi saranno eseguiti secondo un cronoprogramma indicativo che sarà trasmesso da Appaltatore al Committente a seguito della progettazione ed autorizzazione degli Interventi. L’Appaltatore dovrà dotarsi di tutte le attrezzature e materiali per la corretta esecuzione degli Interventi e la gestione del cantiere, nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, provvedendo alla nomina di un capocantiere responsabile dell’esecuzione dei lavori, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Committente prima dell’inizio della esecuzione dei lavori. Nel caso di condominio, qualora gli Interventi oggetto di Contratto riguardino non solo le parti e gli impianti tecnologici comuni dell’Edificio, ma anche una o più delle singole unità immobiliari interne all’Edificio, i condòmini, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegnano ad affidare in via esclusiva la realizzazione degli Interventi da attuare nelle proprie unità immobiliari all’Appaltatore. Gli Interventi riguardanti le unità immobiliari dei singoli condòmini, laddove previsti, con i relativi costi e la ripartizione del Prezzo fra la Società e l’Impresa, sono specificati in Allegato 5. I lavori potranno essere sospesi durante i periodi di avversità atmosferiche, al verificarsi di qualsiasi altra causa di forza maggiore, o in caso di perdita di efficacia/validità, per qualsiasi motivo, di qualunque permesso, autorizzazione, nulla osta, segnalazione certificata di inizio attività o simili, ove necessari per la conduzione degli Interventi. Il Committente non potrà in alcun caso richiedere indennizzi per la sospensione od il prolungarsi della durata dei lavori ai sensi del comma precedente, fatto salvo il caso in cui gli Interventi siano conclusi in una data incompatibile con la percezione dei benefici del Superbonus e dello sconto in fattura. Qualsiasi data di conclusione degli Interventi compatibile con l’ottenimento dei benefici del Superbonus o, comunque, delle agevolazioni fiscali richieste dal Cliente, sarà considerata tempest...
ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI. Si riassume brevemente l’elenco delle categorie di prestazioni di pulizia con le relative descrizioni in merito alla metodologia da seguire nell’esecuzione degli interventi riportati nel Capitolato Tecnico per i singoli ambienti.
ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI. Nell’ipotesi di prestazioni/operazioni non accettate dal Responsabile Unico del Procedimento su segnalazione della D.C., a causa di errori o variazioni arbitrarie commesse dall'Appaltatore, resta a carico di quest’ultimo la modifica, il rifacimento delle prestazioni/operazioni o il ripristino della situazione precedente. E’ onere dell’Appaltatore provvedere all'allontanamento dei materiali di risulta (compreso onere di discarica), alla rimozione dei residui di lavorazioni e alla pulizia finale dei luoghi oggetto dell’intervento. Nel caso di sospensione, per una qualsiasi causa, degli interventi, è onere dell’Appaltatore mettere in atto tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare danni a persone e/o cose. Restano a carico esclusivo dell’Appaltatore gli oneri derivanti da interruzioni del lavoro richieste e/o ordinate dal Committente per esigenze particolari o da Enti o Autorità esterne. L’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, a tutte le segnalazioni, recinzioni e accorgimenti tesi a tutelare la pubblica incolumità.

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  • Dichiarazioni integrative Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali: 1. [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;‌ 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; 5. accetta i seguenti Protocolli impegnandosi a rispettarne i contenuti: 5.1. il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale; 5.2. il “Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” - approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020 che allega, sottoscritto, in ogni pagina, - e dichiara essere a conoscenza che Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 xxxxxx c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.”; 6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale” approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016 reperibile sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione “Deliberazioni, atti e regolamenti” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 7. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 9. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Relazione finale, titolarità e utilizzazione dei risultati 9.1 Il Promotore si impegna a divulgare tutti i risultati dello studio anche qualora negativi. 9.2 Il Promotore assume la responsabilità della preparazione del rapporto clinico finale e dell’invio entro i termini previsti dalla normativa allo Sperimentatore principale e al Comitato Etico del riassunto dei risultati della Sperimentazione stessa. 9.3 Tutti i dati derivanti dall'esecuzione della Sperimentazione e nel perseguimento degli obiettivi della stessa, trattati ai sensi dell’art. 11, e i risultati di questa, sono di proprietà esclusiva del Promotore. A fronte di una procedura attivata dal Promotore per il deposito di una domanda di brevetto avente a oggetto invenzioni ricavate nel corso della Sperimentazione, l’Ente e lo Sperimentatore principale si impegnano a fornire tutto il supporto, anche documentale, utile a tal fine. 9.4 Le Parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso della Sperimentazione, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione e dai suoi obiettivi (sideground knowledge). 9.5 Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente Contratto.

  • Limitazioni, esclusioni e rivalse Sono esclusi i danni:a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente; b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;g) subiti dall'autoveicolo in occasione di traino (attivo o passivo);h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;i) conseguenti a furto, rapina e incendio; j) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danno da collisione con veicoli a motore identificati e targati; k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato; l) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il veicolo sia assicurato con XXXX per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva “Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti”;m) da Collisione, in caso di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente;n) conseguenti a manovre di spinta a mano o a circolazione “fuoristrada”.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.