Common use of CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Clause in Contracts

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. È ammessa la partecipazione alla procedura dei soggetti di cui agli artt. 45 e 48, comma 8, del Codice, con il rispetto delle condizioni di cui al Codice stesso e in particolare delle prescrizioni di cui agli artt. 47 e 48, comma 7, del Codice nonché quelle del presente disciplinare. L’indicazione della forma di partecipazione non individuale dovrà essere riportata nella domanda di partecipazione, indicando le eventuali quote di possesso dei requisiti per i singoli soggetti componenti l’operatore economico. Ai sensi dell’art. 48, comma 14, del Codice, in caso di partecipazione di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applica quanto previsto dall’art. 48 del Codice, secondo le indicazioni contenute nella Determinazione A.V.C.P. (ora X.X.XX) n. 3/2013. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio, ovvero di partecipare in forma individuale qualora l’Impresa abbia partecipato alla gara medesima in qualsiasi forma. In caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica per quale/i impresa/e il consorzio concorre. In tali casi è fatto divieto ai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. In tal caso il consorzio dovrà possedere per intero i requisiti di partecipazione alla procedura. Alle imprese aderenti a un contratto di rete che non prevede un organo comune con poteri di rappresentanza, si applicano le regole previste per i RTI. Alle reti di imprese provviste di un organo comune con poteri di rappresentanza e dotate di personalità giuridica si applicano le regole previste per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e lettera c) del Codice, fatto salvo l’obbligo per tali soggetti di includere nella “Busta amministrativa” copia conforme all’originale del contratto di rete. Si rammenta che in caso di R.T.I./Consorzi di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta dovranno essere effettuati dal Consorzio, nel caso di Xxxxxxxx, o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./G.E.I.E.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Prequalifica

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. È Non è ammessa la partecipazione alla procedura dei soggetti gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui agli arttall’art. 45 e 4880 del Codice o altre cause di esclusione dalla contrattazione, comma 8dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, del Codiceresidenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, con il rispetto delle condizioni di cui al Codice stesso decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in particolare possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle prescrizioni finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla gara su autorizzazione del giudice delegato; se ciò è disposto dal Giudice delegato o dall’ANAC devono avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui agli arttquesta nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. 47 In caso di necessità di ricorso all’avvalimento a causa di procedura concorsuale il concorrente può ricorrere ad una sola impresa ausiliaria, che non può partecipare in altra forma alla gara, salvo che partecipi al medesimo raggruppamento dell’ausiliata e 48, comma 7, del Codice nonché quelle del presente disciplinare. L’indicazione della forma di partecipazione non individuale dovrà essere riportata nella domanda di partecipazione, indicando le eventuali quote di che sia in possesso dei requisiti per i singoli soggetti componenti l’operatore economicosvolgere il ruolo di concorrente e di ausiliaria. Ai L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 14, 7 del Codice, in caso di partecipazione di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applica quanto previsto dall’art. 48 del Codice, secondo le indicazioni contenute nella Determinazione A.V.C.P. (ora X.X.XX) n. 3/2013. È fatto divieto ai concorrenti di è vietato partecipare alla gara in più di un Raggruppamento raggruppamento temporaneo o Consorzioconsorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale individuale, qualora l’Impresa abbia gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in qualsiasi formaraggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). In caso di partecipazione avvalimento, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei soggetti requisiti, salvo il caso in cui l’impresa ausiliaria e l’impresa concorrente partecipino nell’ambito di un medesimo operatore economico. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica per quale/i impresa/e il consorzio concorre. In tali casi è fatto divieto ai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. In tal caso il consorzio dovrà possedere per intero i requisiti di partecipazione alla procedura. Alle imprese aderenti a un contratto di rete che non prevede un organo comune con poteri di rappresentanza, si applicano le regole previste per i RTI. Alle reti di imprese provviste di un organo comune con poteri di rappresentanza e dotate di personalità giuridica si applicano le regole previste per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e lettera o c) del Codice, fatto salvo l’obbligo per tali soggetti di includere nella “Busta amministrativa” copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del contratto di rete. Si rammenta che Codice è vietato partecipare in caso di R.T.I./Consorzi di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta dovranno essere effettuati dal Consorzio, nel caso di Xxxxxxxx, o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./G.E.I.E.qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Appears in 1 contract

Samples: Centrale Unica Di Committenza

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. È ammessa la partecipazione alla procedura dei Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti indicati dall’art. 45 del codice, oltre agli operatori economici di cui agli arttall’art. 45 e 48, comma 8, 2 del Codice, con il rispetto delle condizioni di cui al Codice stesso e in particolare delle prescrizioni di cui agli artt. 47 e 48, comma 7, del Codice nonché quelle del presente disciplinare. L’indicazione della forma di partecipazione non individuale dovrà essere riportata nella domanda di partecipazione, indicando le eventuali quote di possesso dei requisiti per i singoli soggetti componenti l’operatore economicoDPCM 30 marzo 2001. Ai sensi dell’art. 4880 comma 5 del codice è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, comma 14ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, del Codiceo in una qualsiasi relazione, in anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. In caso di partecipazione esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto disposto all’art. 110 commi 3,4,5 e 6 del codice. Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di rete carattere generale di cui all'artall’art. 380 del codice meglio dettagliati nell’ apposito FACSIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al presente disciplinare. In caso di ricorso al subappalto, le dichiarazioni di cui al predetto FACSIMILE per le parti riguardanti le lettere A.1), A.2), A.3), B), C), F), G), H) nonché punti 4), 5), 6), 7) e da 10) a 18 dovranno essere rese anche da ogni subappaltatore costituente la terna. Si rammenta inoltre che ai sensi dell’art. 105 comma 4-ter, 4 lett. a) del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applica quanto previsto dall’artcodice l’affidatario del subappalto non dovrà aver partecipato alla presente procedura di gara. Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, secondo le indicazioni contenute nella Determinazione A.V.C.P. (ora X.X.XX) n. 3/2013. È codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento raggruppamento temporaneo o Consorzioconsorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l’Impresa abbia partecipato alla gara medesima in qualsiasi forma. In caso raggruppamento o consorzio ordinario di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica per quale/i impresa/e il consorzio concorre. In tali casi è fatto divieto ai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. In tal caso il consorzio dovrà possedere per intero i requisiti di partecipazione alla procedura. Alle imprese aderenti a un contratto di rete che non prevede un organo comune con poteri di rappresentanza, si applicano le regole previste per i RTI. Alle reti di imprese provviste di un organo comune con poteri di rappresentanza e dotate di personalità giuridica si applicano le regole previste per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e lettera c) del Codice, fatto salvo l’obbligo per tali soggetti di includere nella “Busta amministrativa” copia conforme all’originale del contratto di rete. Si rammenta che in caso di R.T.I./Consorzi di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta dovranno essere effettuati dal Consorzio, nel caso di Xxxxxxxx, o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./G.E.I.E.concorrenti.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara a Procedura Aperta Per La Conclusione Di Un Accordo Quadro Per La Realizzazione Di Progetti Di Accoglienza Integrata in Favore Di Adulti E Famiglie Richiedenti E Titolari Di Protezione Internazionale E Umanitaria (Sprar)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. È ammessa la partecipazione Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla procedura dei soggetti di cui agli arttpresente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 e 48, comma 8, del Codice, con il rispetto delle condizioni di cui al Codice stesso e purché in particolare delle prescrizioni possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 4848 del Codice. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 72, del Codice nonché quelle del presente disciplinare. L’indicazione della forma di partecipazione non individuale dovrà essere riportata nella domanda di partecipazione, indicando le eventuali quote di possesso dei requisiti per i singoli soggetti componenti l’operatore economico. Ai sensi dell’art. 48, comma 14, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in caso raggruppamento temporaneo di partecipazione imprese, purché non rivestano la qualità di aggregazioni tra mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al contratto raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applica quanto previsto dall’art. 48 del Codice, secondo le indicazioni contenute nella Determinazione A.V.C.P. (ora X.X.XX) n. 3/2013. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio, ovvero di partecipare in forma individuale qualora l’Impresa abbia partecipato alla gara medesima in qualsiasi forma. In caso di partecipazione dei imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e clettere e), Qualora, ai sensi dell’art. 89 del Codice, il consorzio indica per quale/i impresa/soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito in relazione al presente appalto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino al presente appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89 del Codice il concorrente e il consorzio concorre. In tali casi è fatto divieto ai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre di parteciparel’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in qualsiasi altra forma, alla gara. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. In tal caso il consorzio dovrà possedere per intero i requisiti di partecipazione alla procedura. Alle imprese aderenti a un contratto di rete che non prevede un organo comune con poteri di rappresentanza, si applicano le regole previste per i RTI. Alle reti di imprese provviste di un organo comune con poteri di rappresentanza e dotate di personalità giuridica si applicano le regole previste per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e lettera c) del Codice, fatto salvo l’obbligo per tali soggetti di includere nella “Busta amministrativa” copia conforme all’originale del contratto di rete. Si rammenta che in caso di R.T.I./Consorzi di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta dovranno essere effettuati dal Consorzio, nel caso di Xxxxxxxx, o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./G.E.I.E.relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.

Appears in 1 contract

Samples: new.comune.grosseto.it

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. È ammessa la partecipazione alla procedura dei soggetti Nell’ipotesi di cui agli artt. 45 e 48, comma 8, del Codice, con il rispetto servizi o forniture rientranti in una delle condizioni attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al Codice stesso comma 53, dell’art. 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, (tra cui rientrano a titolo esemplificativo: a) trasporto di materiali in discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti) è previsto che i concorrenti devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in particolare delle prescrizioni cui l’operatore economico ha la propria sede, oppure, limitatamente al periodo transitorio di cui agli artt. 47 e 48, al comma 7, del Codice nonché quelle del presente disciplinare. L’indicazione della forma di partecipazione non individuale dovrà essere riportata nella domanda di partecipazione, indicando le eventuali quote di possesso dei requisiti per i singoli soggetti componenti l’operatore economico. Ai sensi 2 dell’art. 48, comma 14, del Codice, in caso di partecipazione di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter29, del D.L. 10 febbraio 200990/2014, devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. In merito la stessa ANAC con l’Atto di segnalazione al Governo ed al Parlamento del 21 gennaio 2015 n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 9 ha inteso formulare alcune osservazioni in merito alla disciplina delle verifiche antimafia da effettuarsi obbligatoriamente mediante la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, (art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, come sostituito dall’art. 29, comma 1, D.L. 90/2014). L’ANAC ha rilevato la necessità di un chiarimento del quadro normativo di riferimento che, da una parte, impone come obbligatorio l’utilizzo del citato elenco (istituito presso ogni prefettura) da parte degli enti appaltanti, ma, dall’altro, non prevede in modo chiaro ed esplicito un corrispondente obbligo per le imprese e gli operatori economici di iscriversi nel medesimo elenco (art. 2, comma 2 del DPCM 18 aprile 20092013). Le criticità attengono al fatto che in mancanza di un intervento normativo chiarificatore rimane un’incertezza interpretativa sulla “sussistenza di una regola generale che attribuisce all’iscrizione delle imprese nei medesimi elenchi la natura di condizione necessaria per ottenere l’affidamento di contratti nei settori di cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge anticorruzione (ciò che rende l’iscrizione, n. 33di fatto, obbligatoria).” Ad oggi, si applica quanto previsto dall’artlegge nella segnalazione, “l’iscrizione in tali elenchi, che attestano l’insussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose (…) rimane totalmente affidata alla discrezionalità dell’operatore.” “Ciò rischia di determinare, come sembra testimoniare la prima esperienza maturata, un popolamento alquanto parziale di tali elenchi, che finirebbero, pertanto, per essere poco rappresentativi della platea degli operatori economici che svolgono attività maggiormente esposte al pericolo di infiltrazione criminale”. 48 Pertanto, tenuto conto della novella normativa intervenuta in materia, dell’intenzione del Codice, secondo le indicazioni contenute nella Determinazione A.V.C.P. (ora X.X.XX) n. 3/2013. È fatto divieto ai concorrenti Legislatore e della necessità di partecipare alla gara in più rendere il quadro di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio, ovvero sistema coerente con l’obiettivo di partecipare in forma individuale qualora l’Impresa abbia partecipato alla gara medesima in qualsiasi forma. In caso introdurre l’obbligo di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica per quale/i impresa/e il consorzio concorre. In tali casi è fatto divieto ai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorreiscrizione negli elenchi detenuti dalle prefetture, si intende propone di escludere al momento attuale l’integrazione dell’obbligo nel bando tipo, e di attendere, per una maggiore chiarezza che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. In tal caso il consorzio dovrà possedere per intero i requisiti di partecipazione alla procedura. Alle imprese aderenti l’obbligo sia previsto a un contratto di rete che non prevede un organo comune con poteri di rappresentanza, si applicano le regole previste per i RTI. Alle reti di imprese provviste di un organo comune con poteri di rappresentanza e dotate di personalità giuridica si applicano le regole previste per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e lettera c) del Codice, fatto salvo l’obbligo per tali soggetti di includere nella “Busta amministrativa” copia conforme all’originale del contratto di rete. Si rammenta che in caso di R.T.I./Consorzi di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta dovranno essere effettuati dal Consorzio, nel caso di Xxxxxxxx, o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./G.E.I.E.livello normativo.

Appears in 1 contract

Samples: www.anticorruzione.it

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. È ammessa INFORMAZIONI PRELIMINARI Per l’espletamento della presente Gara, la partecipazione alla procedura dei soggetti di cui agli artt. 45 e 48stazione appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx-Romagna (in seguito: SATER), comma 8raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx (in seguito: sito), del Codice, con il rispetto delle condizioni di cui al Codice stesso e in particolare delle conforme alle prescrizioni di cui agli arttall’art. 47 e 48, comma 7, del Codice nonché quelle del presente disciplinare. L’indicazione della forma di partecipazione non individuale dovrà essere riportata nella domanda di partecipazione, indicando le eventuali quote di possesso dei requisiti per i singoli soggetti componenti l’operatore economico. Ai sensi dell’art. 48, comma 14, 58 del Codice. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara ed a tutti gli elaborati necessari alla formulazione dell’offerta. Al fine della partecipazione alla presente procedura, in caso è indispensabile:  un Personal Computer collegato ad internet e dotato di partecipazione un browser;  la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto una firma sicura, ai sensi di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applica quanto previsto dall’art. 48 38, comma 2, del Codiced.p.r. 28 dicembre 2000, secondo n. 445;  la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni contenute nella Determinazione A.V.C.P. (ora X.X.XX) n. 3/2013di cui al successivo paragrafo . È La presentazione dell’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto divieto ai concorrenti salvo i casi in cui è prevista la facoltà di partecipare invio con modalità alternative. Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul SATER e si intende compiuta nel giorno e nell’ora risultanti dalle registrazioni stesse. Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla gara presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio, ovvero di partecipare in forma individuale qualora l’Impresa abbia partecipato alla gara medesima in qualsiasi forma. In caso di partecipazione dei soggetti conformità alle disposizioni tecnichee normative di cui all’art. 45, comma 2, lett43 del D.Lgs. b) n. 82/2005 e c), del Codice, il consorzio indica per quale/i impresa/e il consorzio concorrexx.xx. In tali casi è fatto divieto ai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. In tal caso il consorzio dovrà possedere per intero i requisiti di partecipazione alla procedura. Alle imprese aderenti a un contratto di rete che non prevede un organo comune con poteri di rappresentanza, si applicano le regole previste per i RTI. Alle reti di imprese provviste di un organo comune con poteri di rappresentanza e dotate di personalità giuridica si applicano le regole previste per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e lettera c) del Codice, fatto salvo l’obbligo per tali soggetti di includere nella “Busta amministrativa” copia conforme all’originale del contratto di rete. Si rammenta che in caso di R.T.I./Consorzi di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta dovranno essere effettuati dal Consorzio, nel caso di Xxxxxxxx, o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./G.E.I.E.ii.

Appears in 1 contract

Samples: www.ausl.pr.it

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. È ammessa (artista o gruppo di artisti) Alla selezione possono partecipare artisti maggiorenni, singoli o in gruppo, residenti in Italia o all’estero che godano dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza e c h e n o n s i t ro v i n o in nessuna situazione o condizione che, ai sensi delle norme vigenti, impedisca di contrarre con la partecipazione alla procedura dei soggetti di cui agli arttpubblica amministrazione. 45 e 48, comma 8, del Codice, con il rispetto delle condizioni di cui al Codice stesso e in particolare delle prescrizioni di cui agli artt. 47 e 48, comma 7, del Codice nonché quelle del presente disciplinare. L’indicazione della forma di partecipazione non individuale dovrà essere riportata nella domanda di partecipazione, indicando le eventuali quote di possesso dei requisiti per i singoli soggetti componenti l’operatore economico. Ai sensi dell’art. 48, comma 14, del Codice, in caso di partecipazione di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applica quanto previsto dall’art. 48 del Codice, secondo le indicazioni contenute nella Determinazione A.V.C.P. (ora X.X.XX) n. 3/2013. È E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara selezione in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorziogruppo, a pena di esclusione, di tutte le domande di partecipazione, ovvero di partecipare alla selezione anche in forma individuale qualora l’Impresa abbia partecipato partecipino alla gara medesima stessa in qualsiasi formagruppo. I concorrenti dovranno dichiarare l’assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla selezione utilizzando la modulistica allegata (Modulo A). In caso di partecipazione dei soggetti in gruppo l'autocertificazione (di cui all’artmodulo A) dovrà essere compilata da ogni partecipante del gruppo e accompagnata dalla carta d'identità del soggetto. 45Inoltre i componenti dovranno indicare e sottoscrivere la designazione del capogruppo (Modulo B) che a tutti gli effetti li rappresenti, comma 2anche contrattualmente, lettpresso la stazione appaltante e al cui indirizzo e-mail saranno trasmesse tutte le comunicazioni riguardanti la selezione . b) e c), Dovranno essere inoltre specificati nel portfolio di candidatura i nomi dei componenti del Codice, il consorzio indica per quale/i impresa/e il consorzio concorregruppo. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti da tutti gli appartenenti al gruppo. In tali casi caso di gruppo di artisti, gli esecutori sono solidalmente responsabili verso l’Amministrazione per l’esecuzione dell’opera e delle prestazioni effettuate senza poter invocare l’eventuale distribuzione del lavoro che fosse concordata. Il Comune rimane estraneo da ogni tipo di regolamentazione dei rapporti tra i componenti del gruppo e dalle eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli stessi. L’Amministrazione conserva il potere di agire singolarmente verso ciascuno degli esecutori. La lingua ammessa per la corrispondenza e gli elaborati della selezione è fatto divieto ai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla garaquella italiana. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. In tal caso il consorzio dovrà possedere per intero i requisiti di La partecipazione alla procedura. Alle imprese aderenti a un contratto selezione impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di rete che non prevede un organo comune con poteri di rappresentanza, si applicano tutte le regole previste per i RTI. Alle reti di imprese provviste di un organo comune con poteri di rappresentanza e dotate di personalità giuridica si applicano le regole previste per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e lettera c) del Codice, fatto salvo l’obbligo per tali soggetti di includere nella “Busta amministrativa” copia conforme all’originale del contratto di rete. Si rammenta che in caso di R.T.I./Consorzi di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta dovranno essere effettuati dal Consorzio, condizioni stabilite nel caso di Xxxxxxxx, o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./G.E.I.E.presente bando.

Appears in 1 contract

Samples: Bando Di Selezione Per Artisti Visivi Finalizzato Ad Una Residenza E Alla Produzione Di Un'opera d'Arte Pubblica Per Il Parco Eternot, Ex Fabbrica Eternit

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. È ammessa la partecipazione alla procedura dei soggetti Gli operatori economici invitati possono presentare offerta come concorrenti singoli o come capogruppo (mandataria) di cui agli arttun costituendo RTI Raggruppamento Temporaneo di Imprese art. 45, c. 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016 o Consorzio ordinario di concorrenti art. 45 c. 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016, costituiti o costituendi con le modalità e 48, comma 8ai sensi dell’art. 48 c. 11, del Codice, con il rispetto delle condizioni di cui al Codice stesso e in particolare delle prescrizioni di cui agli arttmedesimo D.lgs. 47 e 48, comma 7, del Codice nonché quelle del presente disciplinare. L’indicazione della forma di partecipazione non individuale dovrà essere riportata nella domanda di partecipazione, indicando le eventuali quote di possesso dei requisiti per i singoli soggetti componenti l’operatore economico50/2016. Ai sensi dell’art. 48, comma 14, del Codice, 48 c. 4 d.lgs. 50/2016 in caso di partecipazione in RTI nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento. Ai sensi dell’art. 83 c. 8 d.lgs. 50/2016 in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto RTI / consorzio ordinario di concorrenti/rete d’impresa/GEIE la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In caso di consorzi di cui all'artall’art. 3, comma 4-ter, 45 c. 2 lett. b) e c) del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applica quanto previsto dall’artD.lgs. 48 50/2016 la soglia minima per i requisiti speciali deve essere posseduta dal consorzio stesso. I requisiti generali e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del Codice, secondo le indicazioni contenute nella Determinazione A.V.C.P. (ora X.X.XX) n. 3/2013raggruppamento. È E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento raggruppamento temporaneo o Consorzioconsorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l’Impresa abbia partecipato alla gara medesima in qualsiasi formaraggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In caso di partecipazione dei soggetti I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 45 c. 2 lett. b) e c)) del D.lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, del Codicein sede di offerta, il consorzio indica per quale/i impresa/e quali consorziati il consorzio concorre. In tali casi ; a questi ultimi è fatto divieto ai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. In tal caso il consorzio dovrà possedere per intero i requisiti di partecipazione alla procedura. Alle imprese aderenti a un contratto che hanno depositato domanda di rete che non prevede un organo comune con poteri di rappresentanzacui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applicano le regole previste applica l'articolo 000-xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (Xxx. 110, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016). Pertanto: Ai sensi dell’art. 110, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per i RTI. Alle reti la partecipazione alle procedure di imprese provviste affidamento di un organo comune con poteri di rappresentanza e dotate di personalità giuridica si applicano le regole previste per i soggetti contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui all’art. 45161, comma 26, del R.D. n. 267/1942 ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 della medesima Legge Fallimentare, è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 4, del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. Ai sensi del co. 5 dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016 l’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, salvo che nelle ipotesi indicate al comma 6 del medesimo art. 110. Ai sensi dell’art. 186 bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara: una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera b) e lettera c) d), del CodiceR.D. n. 267/1942, fatto salvo l’obbligo per tali soggetti di includere nella “Busta amministrativa” copia conforme all’originale del contratto di rete. Si rammenta che in caso di R.T.I./Consorzi di Imprese/G.E.I.E. attesta la registrazione conformità al Portale, l’inserimento piano e la trasmissione telematica della documentazione richiesta dovranno essere effettuati dal Consorzioragionevole capacità di adempimento del contratto. Ai sensi del co. 6 dell’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, nel caso gli operatori economici ammessi a procedura di Xxxxxxxxconcordato possono concorrere anche riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, o dall’Impresa mandataria, nel caso purché non rivestano la qualità di R.T.I./G.E.I.E.mandatari e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Appears in 1 contract

Samples: www.unifi.it

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. È ammessa INFORMAZIONI PRELIMINARI Per l’espletamento della presente Gara, la partecipazione alla procedura dei soggetti di cui agli artt. 45 e 48stazione appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx-Romagna (in seguito: SATER), comma 8raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx (in seguito: sito), del Codice, con il rispetto delle condizioni di cui al Codice stesso e in particolare delle conforme alle prescrizioni di cui agli arttall’art. 47 e 48, comma 7, del Codice nonché quelle del presente disciplinare. L’indicazione della forma di partecipazione non individuale dovrà essere riportata nella domanda di partecipazione, indicando le eventuali quote di possesso dei requisiti per i singoli soggetti componenti l’operatore economico. Ai sensi dell’art. 48, comma 14, 58 del Codice. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara ed a tutti gli elaborati necessari alla formulazione dell’offerta. Al fine della partecipazione alla presente procedura, in caso è indispensabile:  un Personal Computer collegato ad internet e dotato di partecipazione un browser;  la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto una firma sicura, ai sensi di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applica quanto previsto dall’art. 48 38, comma 2, del Codiced.p.r. 28 dicembre 2000, secondo n. 445;  la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni contenute nella Determinazione A.V.C.P. (ora X.X.XX) n. 3/2013di cui al successivo paragrafo . È La presentazione dell’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto divieto ai concorrenti salvo i casi in cui è prevista la facoltà di partecipare invio con modalità alternative. Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul SATER e si intende compiuta nel giorno e nell’ora risultanti dalle registrazioni stesse. Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla gara presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio, ovvero di partecipare in forma individuale qualora l’Impresa abbia partecipato alla gara medesima in qualsiasi forma. In caso di partecipazione dei soggetti conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all’art. 45, comma 2, lett43 del D.Lgs. b) n. 82/2005 e c), del Codice, il consorzio indica per quale/i impresa/e il consorzio concorrexx.xx. In tali casi è fatto divieto ai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. In tal caso il consorzio dovrà possedere per intero i requisiti di partecipazione alla procedura. Alle imprese aderenti a un contratto di rete che non prevede un organo comune con poteri di rappresentanza, si applicano le regole previste per i RTI. Alle reti di imprese provviste di un organo comune con poteri di rappresentanza e dotate di personalità giuridica si applicano le regole previste per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e lettera c) del Codice, fatto salvo l’obbligo per tali soggetti di includere nella “Busta amministrativa” copia conforme all’originale del contratto di rete. Si rammenta che in caso di R.T.I./Consorzi di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta dovranno essere effettuati dal Consorzio, nel caso di Xxxxxxxx, o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./G.E.I.E.ii.

Appears in 1 contract

Samples: www.ausl.pr.it

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. È ammessa (artista o gruppo di artisti) Al concorso possono partecipare artisti maggiorenni singoli o in gruppo residenti in Italia o all’estero che godano dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza e di non trovarsi in nessuna situazione o condizione che ai sensi delle norme vigenti impedisca di contrarre con la partecipazione alla procedura dei soggetti di cui agli arttpubblica amministrazione. 45 e 48Gli artisti che intendono partecipare al presente concorso devono obbligatoriamente eleggere domicilio in Italia. Ogni artista, comma 8singolarmente o in gruppo, del Codicepartecipa con una sola opera in concorso, con il rispetto delle condizioni di cui al Codice stesso e in particolare delle prescrizioni di cui agli arttpena l'esclusione. 47 e 48, comma 7, del Codice nonché quelle del presente disciplinare. L’indicazione della forma di partecipazione non individuale dovrà essere riportata nella domanda di partecipazione, indicando le eventuali quote di possesso dei requisiti per i singoli soggetti componenti l’operatore economico. Ai sensi dell’art. 48, comma 14, del Codice, in caso di partecipazione di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applica quanto previsto dall’art. 48 del Codice, secondo le indicazioni contenute nella Determinazione A.V.C.P. (ora X.X.XX) n. 3/2013. È E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara al concorso in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorziogruppo, a pena di esclusione, di tutte le domande di partecipazione, ovvero di partecipare al concorso anche in forma individuale qualora l’Impresa abbia partecipato alla gara medesima partecipino al concorso medesimo in qualsiasi formagruppo. In caso di partecipazione dei soggetti in gruppo, i componenti dovranno indicare e sottoscrivere la designazione del capogruppo che a tutti gli effetti li rappresenti anche contrattualmente presso la stazione appaltante e al cui indirizzo saranno trasmesse tutte le comunicazioni riguardanti il concorso. Dovrà essere inoltre allegata copia del documento di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e criconoscimento di tutti gli artisti appartenenti al gruppo (Xxxxxx X), del Codice, il consorzio indica per quale/; i impresa/e il consorzio concorrerequisiti devono essere posseduti da tutti gli appartenenti al gruppo. In tali casi è fatto divieto ai consorziati caso di gruppo di artisti, gli esecutori sono solidalmente responsabili verso l’Amministrazione per conto l’esecuzione dell’opera e delle prestazioni effettuate senza poter invocare l’eventuale distribuzione del lavoro che fosse concordata. Il Comune rimane estraneo da ogni tipo di regolamentazione dei quali rapporti tra i componenti del gruppo e dalle eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli stessi. L’Amministrazione conserva il consorzio concorre potere di partecipare, in qualsiasi altra formaagire singolarmente verso ciascuno degli esecutori. In caso di gruppo di artisti, alla garastipula della convenzione d’incarico, dovrà essere presentato all’Amministrazione, l’atto notarile di costituzione del raggruppamento in cui si conferisce al capogruppo il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza presso l’Amministrazione. Qualora il consorzio non indichi La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando. I concorrenti dovranno dichiarare l’assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione al concorso utilizzando la modulistica allegata (Modulo A). La lingua ammessa per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome la corrispondenza e per conto proprio. In tal caso il consorzio dovrà possedere per intero i requisiti di partecipazione alla procedura. Alle imprese aderenti a un contratto di rete che non prevede un organo comune con poteri di rappresentanza, si applicano le regole previste per i RTI. Alle reti di imprese provviste di un organo comune con poteri di rappresentanza e dotate di personalità giuridica si applicano le regole previste per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e lettera c) gli elaborati del Codice, fatto salvo l’obbligo per tali soggetti di includere nella “Busta amministrativa” copia conforme all’originale del contratto di rete. Si rammenta che in caso di R.T.I./Consorzi di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta dovranno essere effettuati dal Consorzio, nel caso di Xxxxxxxx, o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./G.E.I.E.concorso è quella italiana.

Appears in 1 contract

Samples: www1.comune.fi.it

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. È ammessa la partecipazione Sono ammesse alla procedura dei soggetti di cui agli arttmanifestazione le aziende italiane ed estere operanti nei settori merceologici della mostra. 45 Per l’ammissione alla mostra occorre: A) sottoscrivere e 48, comma 8, del Codice, con il rispetto delle condizioni di cui al Codice stesso e in particolare delle prescrizioni di cui agli artt. 47 e 48, comma 7, del Codice nonché quelle del presente disciplinare. L’indicazione della forma di partecipazione non individuale dovrà essere riportata nella presentare domanda di partecipazioneadesione su apposito modulo indirizzandola a Piacenza Expo SpA – Xxx Xxxxxxx, indicando 00 Xxxxxxxx Xx Mose – 29122 Piacenza. B) Versare l’importo dovuto a titolo di acconto all’atto di presentazione della domanda di adesione e fornire i giustificativi dell’avvenuto pagamento. C) Versare il saldo di quanto dovuto entro i termini stabiliti da Piacenza Expo. D) A richiesta di Piacenza Expo, presentare il certificato aggiornato d’iscrizione alla Camera di Commercio. La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata da parte del richiedente di tutte le eventuali quote di possesso dei requisiti per i singoli soggetti componenti l’operatore economico. Ai sensi dell’art. 48, comma 14, del Codice, in caso di partecipazione di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applica quanto previsto dall’art. 48 del Codice, secondo norme e le indicazioni contenute nella Determinazione A.V.C.P. riportate sul regolamento generale, sul regolamento tecnico (ora X.X.XX) n. 3/2013disponibile nel sito della manifestazione specifica), sulla scheda informativa della mostra e sul DUVRI (disponibile nel sito della manifestazione specifica). È fatto divieto ai concorrenti L’ammissione quale Xxxxxxxxxx è subordinata all’accettazione della domanda di partecipare adesione, debitamente compilata. Piacenza Expo si riserva di accettare o meno, a proprio insindacabile giudizio, la domanda di adesione alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio, ovvero di partecipare in forma individuale qualora l’Impresa abbia partecipato alla gara medesima in qualsiasi formamanifestazione. In caso di partecipazione dei soggetti non accettazione della domanda di cui all’art. 45adesione, comma 2Piacenza Expo non è tenuta a rendere noti i motivi né a corrispondere alcun indennizzo, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica per quale/i impresa/e il consorzio concorre. In tali casi è fatto divieto ai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. In tal caso il consorzio dovrà possedere per intero i requisiti di partecipazione alla procedura. Alle imprese aderenti a un contratto di rete che non prevede un organo comune con poteri di rappresentanza, si applicano le regole previste per i RTI. Alle reti di imprese provviste di un organo comune con poteri di rappresentanza e dotate di personalità giuridica si applicano le regole previste per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e lettera c) del Codice, fatto salvo l’obbligo per tali soggetti di includere nella “Busta amministrativa” copia conforme all’originale del contratto di rete. Si rammenta che in caso di R.T.I./Consorzi di Imprese/G.E.I.E. fatta salva la registrazione al Portale, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta dovranno essere effettuati dal Consorzio, nel caso di Xxxxxxxx, o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./G.E.I.E.restituzione dell’acconto eventualmente versato.

Appears in 1 contract

Samples: www.apimell.it

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. È ammessa la partecipazione alla procedura dei soggetti Gli operatori economici invitati possono presentare offerta come concorrenti singoli o come capogruppo (mandataria) di cui agli arttun costituendo RTI Raggruppamento Temporaneo di Imprese art. 45, c. 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016 o Consorzio ordinario di concorrenti art. 45 c. 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016, costituiti o costituendi con le modalità e 48, comma 8ai sensi dell’art. 48 c. 11, del Codice, con il rispetto delle condizioni di cui al Codice stesso e in particolare delle prescrizioni di cui agli arttmedesimo D.lgs. 47 e 48, comma 7, del Codice nonché quelle del presente disciplinare. L’indicazione della forma di partecipazione non individuale dovrà essere riportata nella domanda di partecipazione, indicando le eventuali quote di possesso dei requisiti per i singoli soggetti componenti l’operatore economico50/2016. Ai sensi dell’art. 48, comma 14, del Codice, 48 c. 4 d.lgs. 50/2016 in caso di partecipazione in RTI nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento. Ai sensi dell’art. 83 c. 8 d.lgs. 50/2016 in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto RTI / consorzio ordinario di concorrenti/rete d’impresa/GEIE la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In caso di consorzi di cui all'artall’art. 3, comma 4-ter, 45 c. 2 lett. b) e c) del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applica quanto previsto dall’artD.lgs. 48 50/2016 la soglia minima per i requisiti speciali deve essere posseduta dal consorzio stesso. I requisiti generali e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del Codice, secondo le indicazioni contenute nella Determinazione A.V.C.P. (ora X.X.XX) n. 3/2013raggruppamento. È E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento raggruppamento temporaneo o Consorzioconsorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l’Impresa abbia partecipato alla gara medesima in qualsiasi formaraggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In caso di partecipazione dei soggetti I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 45 c. 2 lett. b) e c)) del D.lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, del Codicein sede di offerta, il consorzio indica per quale/i impresa/e quali consorziati il consorzio concorre. In tali casi ; a questi ultimi è fatto divieto ai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. Qualora Qualora, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, soggetto partecipante alla gara si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. In tal caso il consorzio dovrà possedere per intero i avvalga dei requisiti di partecipazione alla proceduraaltro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito in relazione al presente appalto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino al presente appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. Possono essere oggetto di avvalimento i soli requisiti speciali richiesti al punto 3.2 lettera b): l’Amministrazione accerterà in corso di esecuzione che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Alle imprese aderenti a un contratto che hanno depositato domanda di rete che non prevede un organo comune con poteri di rappresentanzacui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applicano le regole previste applica l'articolo 000-xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (Xxx. 110, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016). Pertanto: Ai sensi dell’art. 110, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per i RTI. Alle reti la partecipazione alle procedure di imprese provviste affidamento di un organo comune con poteri di rappresentanza e dotate di personalità giuridica si applicano le regole previste per i soggetti contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui all’art. 45161, comma 26, del R.D. n. 267/1942 ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 della medesima Legge Fallimentare, è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 4, del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. Ai sensi del co. 5 dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016 l’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, salvo che nelle ipotesi indicate al comma 6 del medesimo art. 110. Ai sensi dell’art. 186 bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara: una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera b) e lettera c) d), del CodiceR.D. n. 267/1942, fatto salvo l’obbligo per tali soggetti di includere nella “Busta amministrativa” copia conforme all’originale del contratto di rete. Si rammenta che in caso di R.T.I./Consorzi di Imprese/G.E.I.E. attesta la registrazione conformità al Portale, l’inserimento piano e la trasmissione telematica della documentazione richiesta dovranno essere effettuati dal Consorzioragionevole capacità di adempimento del contratto. Ai sensi del co. 6 dell’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, nel caso gli operatori economici ammessi a procedura di Xxxxxxxxconcordato possono concorrere anche riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, o dall’Impresa mandataria, nel caso purché non rivestano la qualità di R.T.I./G.E.I.E.mandatari e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Appears in 1 contract

Samples: www.unifi.it