DECRETO DEL DIRIGENTE
DECRETO DEL DIRIGENTE
G014_2022 PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DEL C. 2 LETT. B) L.
N. 120/2020 COSI’ COME MODIFICATA DALL'ART. 51, C. 1, LETT. A), SUB. 2.2), L. N.
108 DEL 2021, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO E ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE E DI PLACEMENT. CIG 9121109143 - DECRETO DI INDIZIONE
Il Dirigente,
VISTO il d.lgs. 50/2016 “codice dei contratti” e ss.mm.ii.; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Xxxxx Xxxxx, trasmessa con prot.n. 59364 del 16/03/2022 (All. n. 1), e considerate le indicazioni dalla stessa espresse nella fase di predisposizione degli atti di gara, finalizzate all’indizione di una gara d’appalto per l’affidamento, mediante Accordo Quadro, di durata annuale con possibilità di proroga di mesi 6 (sei), del servizio di orientamento in ingresso e attivita’ di collaborazione con le scuole e di placement;
PRESO ATTO che l’importo totale stimato presunto da porre a base dell’Accordo Quadro è di € 213.000,00 iva esclusa e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00;
VALUTATA, in ragione dell’importo, l’opportunità di indire l’appalto nella forma di procedura negoziata ex c. 2 lett. b) L. n. 120/2020 cosi’ come modificata dall'art. 51, c. 1, lett. a), sub. 2.2), L.
n. 108 del 2021, invitando a presentare offerta n. 5 (cinque) operatori, individuati dal RUP mediante una indagine di mercato a fini conoscitivi senza alcun vincolo reciproco, tra operatori economici di comprovata esperienza;
CONSIDERATO che i servizi in oggetto non sono acquisibili mediante accesso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore;
PRESO ATTO della necessità di procedere all’indizione della suddetta procedura negoziata mediante utilizzo della piattaforma START, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016, mediante applicazione delle regole meglio specificate negli atti di gara, senza previa pubblicazione del Bando di gara;
DATO ATTO che la Centrale Acquisti preposta all’espletamento della procedura di gara e contratto ha proceduto alla redazione della documentazione di gara, allegati al presente decreto, di seguito riepilogati:
• Lettera d’invito
• Capitolato speciale d’appalto
DATO ATTO che gli importi per l’affidamento del servizio di cui in decreto sono finanziati, in via presuntiva, sul Bilancio di esercizio annualità 2022 progetto DM_752_2021 dell’Area Didattica, oltre che su eventuali singoli diversi conti di spesa che saranno individuati dalla struttura ordinante nell’esecuzione dell’Accordo Quadro;
PRESO ATTO che l’importo del contributo dovuto ad Anac da parte della Stazione Appaltante, è pari a Euro 225,00 come previsto nella Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero 1197 del 18 dicembre 2019 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
CONSIDERATO che la presente procedura non è presente in programmazione biennale ex art. 21 codice;
VALUTATO non efficace ai fini dell’esperimento della procedura la suddivisione in lotti della stessa; tutto ciò premesso:
DECRETA
a) l’indizione di procedura negoziata senza bando ex art. 1 c. 2 lett. b) L. n. 120/2020, mediante piattaforma telematica START, per appalto a mezzo Accordo Quadro del servizio di orientamento in ingresso e attivita’ di collaborazione con le scuole e di placement, della durata di un anno, con possibilità di proroga di mesi 6 (sei) - CIG 9121109143, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 d.lgs. 50/2016, invitando a presentare offerta n. 5 (cinque) operatori, individuati dal RUP mediante una indagine di mercato a fini conoscitivi senza alcun vincolo reciproco, tra operatori economici di comprovata esperienza;
b) che l’importo totale stimato da porre come limite massimo di corrispettivo per l’intera durata dell’Accordo Quadro è pari a € 213.000,00 iva esclusa – oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00, imputati in via presuntiva sul Bilancio di esercizio annualità 2022 progetto DM_752_2021 dell’Area Didattica, oltre che su eventuali singoli diversi conti di spesa che saranno individuati dalla struttura ordinante nell’esecuzione dell’Accordo Quadro; COAN 23341;
c) che l’importo del contributo dovuto ad Anac da parte della Stazione Appaltante, richiamato nella parte narrativa del presente atto, è pari a Euro 225,00, come previsto nella Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero 1197 del 18 dicembre 2019 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021, e troverà copertura sul progetto DM_752_2021 dell’Area Didattica; COAN 23346;
d) la pubblicazione del presente atto sull’Albo Ufficiale d’Ateneo, sul profilo web dell’Amministrazione xxx.xxxxx.xx, sezione Bandi di Gara, e sulla Piattaforma SITAT SA Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016.
Visto
Il Responsabile dell'Unità di Processo "Servizi di Ragioneria e Contabilità” Dott. Xxxxxxxxx Xxxxxx
XXXXXX
XXXXXXXXX
Allegati:
1. relazione RUP
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXXXXX Data: 2022.04.12 09:36:47
+02'00'
Il Dirigente
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente da
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Data: 2022.04.12
'09:11:07 +02'00
2. Lettera d’invito
3. Capitolato speciale d’appalto
Prot. n. 0059364 del 16/03/2022 - [UOR: EUC - Classif. X/4]
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
G014_2022 PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DEL C. 2 Lett. B)
L. n. 120/2020 COSI’ COME MODIFICATA DALL'ART. 51, C. 1, Lett. A), Sub. 2ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO E ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE E DI PLACEMENT. CIG 9121109143
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Xxxxx Xxxxx
TRA
L’Università degli Studi di Firenze (codice fiscale 01279680480) con sede legale in Firenze p.zza San Marco n. 4 in persona del Dirigente……………. nato a ……… il ,
C.F………… domiciliato per la carica in Firenze, ………………..
E
la società ……….. - PI ……….., con sede legale in , in persona del Legale
Rappresentante ………… nato a ……. il ………C.F……………
ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
L’Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli servizi detti anche “contratti attuativi” che l’Area Servizi alla Didattica dell’Università di Firenze avrà l’esigenza, di volta in volta, di eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi applicando le regole definite con il presente Accordo Quadro.
Il valore economico complessivo previsto per l’intera durata dell’Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di affidamento e individuare il quadro economico dell’Accordo Quadro.
La stipula dell’Accordo Quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Appaltatore e non è impegnativa in ordine all’affidamento, a quest’ultimo, dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.
L’Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che
l’Amministrazione, in attuazione dell’Accordo Quadro, deciderà di affidargli.
Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dello stesso e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.
ART. 2 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 2022, ha necessità di potenziare le attività di tutorato svolte al proprio interno.
A tal fine viene pubblicato il presente capitolato che ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico al quale affidare un servizio di supporto all’orientamento in ingresso, in itinere e al servizio di placement dell’Università degli Studi di Firenze.
ART. 3 DURATA
Per “durata” dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà affidare i singoli servizi.
Durata dell'Accordo Quadro: l'Accordo si esaurirà automaticamente con il raggiungimento del corrispettivo massimo stabilito, e comunque, non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di stipula dell’Accordo o dell'avvio dell'esecuzione dello stesso, con facoltà della stazione appaltante di prorogare l'Accordo per un massimo di mesi 6 (sei), dopo la scadenza finale.
Tale proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stesi prezzi previsti in sede di gara iniziale e l’operatore economico affidatario è obbligato ad accettare la proroga.
L’Università potrà avvalersi delle opzioni sottoindicate, che daranno origine a fasi eventuali dei contratti attuativi:
⮚ proporre modifiche e/o integrazioni al servizio entro il limite massimo del valore dell’affidamento;
⮚ proporre l’affidamento di servizi supplementari ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
⮚ proporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni entro il limite massimo stabilito dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. quinto d’obbligo).
La durata dei singoli contratti attuativi sarà definita nei contratti attuativi stessi.
ART. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio è finalizzato a:
1) L’orientamento in ingresso al sistema della formazione superiore in favore degli studenti delle scuole secondarie superiori in relazione al sistema della formazione universitaria prevedendo, ove necessario, il coinvolgimento delle famiglie e attività di consulenza specifica per l’autovalutazione e lo sviluppo delle competenze dello studente, al fine di favorire una scelta consapevole del percorso di studi basata sulle proprie attitudini personali e sulle successive possibilità occupazionali.
2) Potenziamento di ciascuna delle fasi dell’orientamento in ingresso, durante e in uscita dal ciclo di studi mediante azioni di consulenza specifica anche psicologica per lo sviluppo delle risorse personali e per favorire l’accesso al mondo del lavoro prevedendo laddove possibile il coinvolgimento della rete territoriale delle università e del sistema di partenariato pubblico privato, a beneficio degli studenti con disabilità con disturbi specifici dell’apprendimento, al fine di evitare la dispersione o l’abbandono del corso di studi.
3) Orientamento e tutorato in uscita per la preparazione al mondo del lavoro.
Il servizio richiesto riguarda le seguenti attività il cui elevato livello di conoscenza dovrà essere documentato in sede di presentazione dell’offerta:
a) orientamento in ingresso: i professionisti dedicati a questo servizio devono possedere competenze psicologiche per gestire incontri di orientamento con le scuole, colloqui di consulenza individuali o di gruppo, attività di orientamento mediante piattaforma online supportando gli studenti nell’analisi delle loro attitudini, capacità e aspettative rendendoli consapevoli nella formulazione delle loro scelte formative e professionali. Dovranno inoltre avere competenze per progettare, coordinare e gestire percorsi di formazione sui temi dell’orientamento universitario con i docenti delle scuole superiori e con le famiglie, avvalendosi della collaborazione di professori e ricercatori dei diversi ambiti disciplinari. Dovranno supportare le azioni in atto presso UNIFI, quali:
• Azioni informative e di sportello in presenza e a distanza
• Incontri tra le scuole e i Corsi di Studio
• Azione di formazione rivolti ai docenti e agli studenti delle singole scuole
• Azioni di sostegno per la preparazione all’accesso dei corsi di UNIFI
• Percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento (PCTO)
b) coordinamento dell’area dell’orientamento in itinere che si propone di xxxxxxxxxxx, formare e supervisionare i tutor coinvolti nelle azioni di supporto alla didattica e agli studenti. Particolare attenzione verrà posta nei confronti degli studenti che non sostengono esami, con azioni di contatto individuale, implementazione di servizi disciplinari e/o di orientamento specifici loro dedicati e attività di tutoring volte a favorire percorsi di responsabilizzazione degli studenti e di supporto peer to peer.
I professionisti dedicati a questo servizio dovranno occuparsi dei progetti di tutoring in atto nell’ateneo, della messa a punto di un piano per il potenziamento delle competenze trasversali e delle soft skills che includa competenze di crescita personale e relazionale e competenze specifiche del dominio formativo e professionale.
Dovranno coadiuvare il servizio di orientamento nella selezione /formazione e supervisione dei tutor destinati scuole e ai corsi di studio dell’ateneo e adoperarsi:
• per la valutazione degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) e per il supporto/recupero OFA
• Tutoring didattico per recupero insegnamenti
• Potenziamento delle soft skills, della comunicazione, della conoscenza di sé e dell’autoefficacia (tutorato formativo)
• Attività di coaching per lo studio e l’università.
c) orientamento in uscita – il cui scopo è quello di accompagnare i laureati nella scelta di un percorso per l’accesso al mondo del lavoro. Questi professionisti dovranno attivare interventi volti a:
- sostenere lo studente in uscita con esperienze anticipatorie rispetto alla professione intrapresa, mediante la realizzazione di appositi laboratori tematici di avvicinamento al mondo del lavoro per laureandi/neolaureati da realizzare con il coinvolgimento delle aziende presenti sul territorio;
- favorire il tirocinio formativo e di orientamento previsti nei corsi di studio,
In particolare si intende rafforzare e mettere a sistema le azioni che già sono presenti nel servizio di placement tra cui:
• Career education
• Strumenti per la ricerca attiva del lavoro
• Incontri con le imprese (L’Impresa si presenta; Career Day; Digital Career Lab; Vetrina delle offerte di lavoro;
• Sviluppo dell’intraprendenza (Palestra di intraprendenza; Impresa campus)
Art. 5 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Per assicurare l’impegno e il coordinamento con l’area didattica l’aggiudicatario dovrà assicurare l’impegno di un team di professionisti di riferimento che dovranno garantire la presenza in sede per un numero di ore che saranno stabilite negli eventuali contratti attuativi e che saranno responsabili di tutte le attività connesse al servizio.
La Società aggiudicataria è responsabile della gestione, dell’organizzazione e dell’erogazione del sevizio descritto al punto precedente e dovrà affiancare l’ufficio nell’ implementazione delle azioni relative. Si riportano di seguito le attività necessarie ad una corretta gestione dello stesso e precisamente:
1) orientamento in ingresso mediante attività di collaborazione con le scuole rivolte agli studenti e alla formazione dei docenti; sostegno alle scelte consapevoli dello studente, alle lauree scientifiche e potenziamento dell’attrattività delle discipline STEM puntando ad un maggiore equilibrio di genere;
2) tutorato in itinere per migliorare le carriere e raggiungere obiettivi di efficacia del percorso formativo e della crescita personale;
3) orientamento in uscita e job placement per migliorare l’occupazione dei laureati.
ART. 6 IMPORTO DELL’APPALTO
La capienza massima dell'Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso, è pari a € 213.000,00 + IVA. Tale importo è comprensivo del periodo di estensione non superiore a mesi 6 (sei).
Si prevede un corrispettivo orario di € 50 (cinquanta), oltre iva, per ciascuna ora effettivamente svolta dall’appaltatore.
Le ore contabilizzate dall’amministrazione si articoleranno, in base alle esigenze valutate in corso di esecuzione, sui seguenti sottosettori:
Attività | Stima ore |
Orientamento in ingresso, attività di collaborazione con le scuole e formazione | 1.420 |
Supervisione e coordinamento dei progetti di tutorato, Soft skills, coaching e orientamento individuale | 1.420 |
Orientamento in uscita e servizi di placement | 1.420 |
Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI.
Il corrispettivo effettivamente applicabile ai singoli contratti attuativi sarà determinato a misura sulla base del costo orario decurtato dalla percentuale di ribasso offerta, e dei servizi effettivamente richiesti dall’Università ed effettivamente erogati dall’aggiudicatario.
Il prezzo offerto dall’operatore economico si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza e comprensivo di ogni onere.
La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad affidare il servizio nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso.
ART. 7 RESPONSABILE DEL SERVIZIO, OBBLIGHI ED ONERI DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
La società aggiudicataria è responsabile della gestione e dell’organizzazione del servizio.
Essa individuerà un Responsabile del servizio ai fini dell’esecuzione di ciascun contratto attuativo, con il quale concordare le modalità di esecuzione di tutte le prestazioni previste dalla procedura. Il Responsabile dovrà essere reperibile e dovrà: garantire, nell’esecuzione di tutte le fasi contrattuali per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali relativi ai candidati, il rispetto delle previsioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016 – GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
Nello specifico, nelle attività di trattamento, la società aggiudicataria dovrà garantire, nel rispetto dei principi di cui all’ art. 5 del GDPR, che i trattamenti non risultino eccedenti rispetto alla finalità per i quali sono posti in essere.
La Società aggiudicataria, inoltre, s’impegna a garantire che i server sui quali saranno salvati i dati sono ubicati all’interno dell’Unione Europea o comunque rientranti nell’ambito di applicazione territoriale del GDPR. Qualora si renda necessario il trasferimento verso Paesi terzi questo avverrà nel rispetto delle disposizioni e alle condizioni di cui al Capo V della normativa europea e in ogni caso, la Società è tenuta a mettere in atto idonee misure per la salvaguardia dei diritti degli interessati come la criptografia dei dati o un'altra delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR.
L’Università degli Studi di Firenze provvederà a disciplinare i rapporti in materia di protezione dei dati con l’aggiudicatario, con separato atto (si veda il facsimile allegato) nel rispetto delle previsioni del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016).
L’operatore economico aggiudicatario, nonché i suoi collaboratori, si impegnano ad agire nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, pari opportunità e trasparenza.
L’operatore economico aggiudicatario si assume qualunque responsabilità per danni che derivino al personale del suddetto gruppo di lavoro o causato da questo a cose o persone.
L’Aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice
etico e nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Firenze, reperibili sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx-0000-xxxx-xxxxxxxx.xxxx.
ART. 8 PERSONALE
Per l’adempimento di tutte le obbligazioni, l’operatore economico aggiudicatario impiegherà personale di propria nomina, la cui spesa sarà a totale suo carico. Il personale impiegato dovrà risultare assunto e assicurato a norma di legge.
Il personale, nell’espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un comportamento corretto e di rispetto nei confronti dei fruitori dei servizi.
L’Università si riserva il diritto di richiedere l’allontanamento e la sostituzione di quei soggetti, ivi compreso il responsabile del servizio, che dovessero risultare non idonei e comunque non graditi dall’Università.
ART. 9 OBBLIGHI A CARICO DELL’UNIVERSITA’
L’Università si impegna a fornire all’aggiudicatario la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.
ART. 10 REGOLARE ESECUZIONE E PENALI
Per l’accertamento della regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nei contratti attuativi, si darà luogo ad un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Responsabile del procedimento.
Ove si verifichino inadempienze da parte dell’operatore economico aggiudicatario nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante penali in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato.
Le penali che la stazione appaltante si riserva di applicare sono le seguenti:
a) ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’esecutore del contratto: la misura della penale è pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo;
b) mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia riconducibile alla
precedente lett. a): si applicherà una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta della violazione o inadempienza a mezzo Posta Elettronica Certificata, avverso la quale l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
Per l'applicazione delle penali, la Stazione appaltante può attingere alla cauzione definitiva, la quale dovrà essere immediatamente ricostituita nella sua interezza dall'Aggiudicatario, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione, da parte della Stazione appaltante, dell'applicazione della penale a valere sulla stessa.
Con l’accettazione del presente Capitolato, l'Impresa autorizza l’Università ad operare la compensazione tra le somme dovute a titolo di penalità/risarcimento danni ed il corrispettivo dovuto, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile; pertanto tutte le penali la cui applicazione è prevista e disciplinata dal presente capitolato, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione.
L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure in materia di risoluzione del contratto.
ART. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo, subordinato all’emissione di regolare fattura nonché all’accertamento da parte del RUP della regolare esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato sarà erogato al termine dell’esecuzione del singolo contratto attuativo previa predisposizione di tutti gli atti contabili di cui alla normativa vigente e acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anti corruzione e regolarità amministrativa e contributiva.
La stazione appaltante procederà, previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC).
Le fatture sono soggette al regime dello “split payment” ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett.b).
Le fatture elettroniche, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati quale condizione di regolarità:
- il Codice Univoco Ufficio IPA riferito all’unità organizzativa alla quale deve essere inviata la fattura: 5F1SMO;
- il CIG;
- l’annotazione “Scissione dei pagamenti”
I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
In caso di ritardo sui pagamenti all’aggiudicatario saranno dovuti gli interessi legali al tasso vigente.
Nel caso di contestazione da parte dell’Università, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto all’Accordo Quadro o al contratto attuativo, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
Infine, nel caso in cui dal riscontro ordine/fattura emergessero delle divergenze, l’Area Servizi Economici e Finanziario provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine concordato per il pagamento delle fatture, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti secondo le indicazioni fornite.
ART. 12 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Accordo Quadro è soggetto alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in merito ai quali l’Aggiudicatario assume su di sé ogni obbligo di adempimento.
In ottemperanza alle disposizioni di cui alla medesima legge n. 136/2010 l’Aggiudicatario procederà, quale condizione per consentire all’Università il pagamento dei corrispettivi, a comunicare in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai fini del transito dei movimenti finanziari relativi alla gestione dell’affidamento oggetto del presente Accordo Quadro, nonché ad indicare le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.
L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi, esonerando l’Università da qualsiasi responsabilità derivante da pagamenti
eseguiti sulla base dei riferimenti non aggiornati.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione dell’Accordo Quadro.
ART. 13 SUBAPPALTO E CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO
Data la peculiarità del servizio non è ammesso il subappalto per le seguenti ragioni:
il servizio richiede una professionalità ben specificata sulla base della quale è selezionata la ditta vincitrice;
la procedura comporta un trattamento di dati riferibili a dati personali e informazioni relative allo stato di salute dei candidati, per cui si ritiene opportuno non estendere la platea di operatori coinvolti in tale trattamento.
È assolutamente vietato, pena l’immediata risoluzione dell’Accordo Quadro, la cessione totale o parziale, sotto qualsiasi forma, dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi.
ART. 14 CAUSE DI RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO.
Le cause di risoluzione dell’Accordo Quadro, risarcimento del danno ed incameramento della cauzione sono quelle previste dall’art. 108 d.lgs. 50/2016 e in aggiunta le seguenti:
a) clausola risolutiva espressa: qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione contrattuale. E’ comunque fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo;
b) in ogni caso l’Amministrazione, in caso di ritardo nell’ultimazione, anche parziale, si riserva la facoltà di risolvere L’Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c;
c) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
d) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
e) la violazione dell'obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell’Accordo Quadro con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
f) in caso di mancato adeguamento del corrispettivo ove sia intervenuta una convenzione CONSIP che preveda condizioni di maggior favore, come meglio specificato all’art. 1, co. 3 del D.L. 95/2012 c.d “spending review 2” convertito in L. 135/2012
ART 15 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI
Oltre ai casi di risoluzione previsti dalla legge, l'Università ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
- frode nella esecuzione del contratto;
- mancato avvio dell’esecuzione delle prestazioni nei termini stabiliti contrattualmente;
- manifesta incapacità/inidoneità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione o sospensione delle prestazioni senza giustificato motivo;
- gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dei servizi e delle prestazioni tanto da recare all’Ateneo pregiudizio;
- applicazione, nell’arco di un anno, di un numero di penali superiore a 10 (dieci);
-grave inadempimento delle disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento riguardanti tempi e modalità di esecuzione delle prestazioni affidate;
- mancato adempimento, o mancato adempimento nei termini previsti, delle prestazioni offerte dall’Affidatario in sede di gara;
- interruzione dell’efficacia o mancato tempestivo reintegro, in ipotesi di escussione, della cauzio0ne definitiva per l’esecuzione del contratto;
- perdita, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara;
- cessione anche parziale del contratto;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- violazione degli obblighi di comportamento e mancato rispetto del codice etico o gravi comportamenti posti in essere dagli incaricati dell’Aggiudicatario;
- in caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui l’aggiudicatario sia venuto a conoscenza nell’esercizio dei compiti affidati, in particolare per quanto attiene al rispetto della privacy così come disposto dal D.lgs 196/2003;
- ogni altra ipotesi prevista dalla legge quale causa di risoluzione del contratto;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
Prima della determinazione di risoluzione, ove possibile in relazione alla causa giustificativa, l’Università instaurerà un contraddittorio con l’Aggiudicatario mediante trasmissione di comunicazione di Posta Elettronica Certificata, concedendo un breve termine per la presentazione di eventuali osservazioni/controdeduzioni e/o per consentire l’adempimento delle prestazioni non correttamente eseguite. Decorso il suddetto termine, l’Università, in ipotesi di inesatto adempimento o qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, potrà procedere con la risoluzione del contratto in danno dell’Aggiudicatario.
Ove si verifichino inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio mediante affidamento ad altro operatore economico.
Qualora si addivenga alla risoluzione dell’Accordo Quadro, per le motivazioni sopra riportate, l’Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
ART. 16 RECESSO
L’Università si riserva la facoltà, di recedere in ogni momento dall’Accordo Quadro, nei casi previsti dall’0art. 109 del d.lgs. 50/2016, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite Posta Elettronica Certificata.
In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo Quadro.
ART. 17 CONTROVERSIE
Le controversie aventi ad oggetto la validità, l’efficacia, l’interpretazione e l’esecuzione del presente Accordo Quadro sono attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.
E’ esclusa la devoluzione ad arbitri.
ART. 18 STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO E RELATIVE SPESE
Il presente Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, sottoscritto dalle parti con firma digitale.
Tutte le spese, imposte, oneri fiscali e tributari (es. imposta di bollo, imposta di registro, spese copie, ecc.) da sostenersi per la stipulazione e l’eventuale registrazione del contratto e relativi allegati sono a carico dell’Aggiudicatario.
ART. 19 CAUZIONE DEFINITIVA
Al momento della stipula dell’Accordo Quadro, l’operatore economico è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità previste all’art. 103 del D.lgs n. 50/2016.
Tale cauzione definitiva è fornita a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell’Accordo Quadro, salva la risarcibilità del maggiore danno.
La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto la cauzione definitiva sia stata parzialmente o totalmente escussa dall’Università, la stessa dovrà essere reintegrata dall’Aggiudicatario entro il termine di quindici giorni dalla richiesta dell’Ateneo. La mancata reintegrazione entro detto termine determinerà la risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
ART. 20 - GARANZIE, DANNI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
L’aggiudicatario dovrà fare in modo di mantenere indenne l’Università da tutti i rischi di esecuzione dell’Accordo Quadro, nonché dai rischi di responsabilità civile per danni a terzi.
ART. 21 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI
I costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 26, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, non soggetti a ribasso in fase di gara, sono pari a 0 (zero), in quanto in relazione all’oggetto e alle modalità di esecuzione delle prestazioni non si ravvisano rischi da interferenze.
Non è pertanto necessaria la redazione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza” (DUVRI).
ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 i dati forniti dagli operatori economici vengono raccolti e trattati dall’Università degli Studi di Firenze per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell’Accordo medesimo.
Gli operatori economici sono tenuti a fornire i dati all’Università degli Studi di Firenze, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere l’operatore economico alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare l’Accordo Quadro.
I dati oggetto di trattamento sono dati personali comuni e dati relativi a condanne penali e a reati (cd.“giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del servizio. Le attività di trattamento dati collegate ai servizi oggetto della procedura di appalto comporteranno il trattamento di dati personali e categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR.
L’Università degli Studi di Firenze provvederà a disciplinare i rapporti in materia di protezione dei dati con l'aggiudicatario, con separato atto nel rispetto delle previsioni del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016).
Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
Le informazioni sulla politica dell’Ateneo relativa al trattamento dei dati sono reperibili sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/x00000.xxxx
ART. 23 PATTO INTEGRITA’
L’Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a segnalare all’ente appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento di gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
Ciascun soggetto concorrente, con la sottoscrizione del Patto d’integrità (allegato alla documentazione di gara), dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
Il soggetto concorrente si impegna inoltre a rendere noti, su richiesta dell’ente appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della gara in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
Il soggetto concorrente accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall’Università degli Studi di Firenze per
cinque anni;
- risarcimento del danno arrecato all’Università degli Studi di Firenze.
L’anno duemilaventidue nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta.
PER L’IMPRESA PER UNIFI
………………………… Il Dott.. …………
in qualità di Legale Rappresentante in qualità di Dirigente
…………………………………….. ……..
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
LETTERA D’INVITO
G014_2022 PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DEL C. 2 LETT. B) L.
N. 120/2020 COSI’ COME MODIFICATA DALL'ART. 51, C. 1, LETT. A), SUB. 2.2), L. N.
108 DEL 2021, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO E ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE E DI PLACEMENT. CIG 9121109143
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Xxxxx Xxxxx
Codesto operatore economico è invitato a partecipare alla procedura in oggetto presentando offerta mediante la piattaforma informatica START, intendendosi con l’avvenuta partecipazione riconosciuto ed accettato quanto previsto negli atti di gara.
ART.1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’oggetto dell’Accoro Quadro è il servizio di supporto all’orientamento in ingresso, in itinere e al servizio di placement dell’Università degli Studi di Firenze.
L’elencazione dettagliata e le caratteristiche di tutti i servizi richiesti è contenuta nel capitolato speciale d’appalto.
ART 2 - DURATA E VALORE DELL’APPALTO
Durata dell'Accordo Quadro: l'accordo si esaurirà automaticamente con il raggiungimento del corrispettivo massimo stabilito, e comunque, non oltre 12 mesi dalla data di stipula del contratto o dell'avvio dell'esecuzione del contratto, con facoltà della stazione appaltante di prorogare l'Accordo per un massimo di mesi 6 (sei), dopo la scadenza finale. L’Università potrà avvalersi delle opzioni sottoindicate, che daranno origine a fasi eventuali del contratto:
□ proporre modifiche e/o integrazioni al servizio entro il limite massimo del valore dell’Accordo Quadro;
□ proporre l’affidamento di servizi supplementari ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
□ proporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni entro il limite massimo stabilito dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
La capienza massima dell'Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso, è pari a € 213.000,00
+ IVA. Tale importo è comprensivo del periodo di estensione non superiore a mesi 6 (sei).
Si prevede un corrispettivo orario di € 50 (cinquanta), oltre iva, per ciascuna ora effettivamente svolta dall’appaltatore.
Non sono stati stimati oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi del d.lgs. 81/2008.
Il corrispettivo effettivamente riconosciuto all’affidatario sarà determinato a misura, sulla base del costo orario decurtato dalla percentuale di ribasso offerta e dei servizi effettivamente richiesti dall’Università ed effettivamente erogati dall’aggiudicatario.
La stipula dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad affidare il servizio nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso.
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
3.1. Requisiti generali di partecipazione
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, per i quali non sussistano le seguenti cause di esclusione:
● di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
● di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226);
● di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
● Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (G.U. n. 265 del 13 novembre
2012) ed in particolare art. 42 ove applicabile.
I suddetti requisiti devono essere dichiarati compilando le autocertificazioni secondo il D.G.U.E. La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avverrà esclusivamente sull'aggiudicatario.
3.2. Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-professionali
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso, alla data fissata quale termine per la presentazione dell’offerta, dei seguenti requisiti:
a) Idoneità professionale: iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), o all’apposito registro, se cooperativa, per l’attività oggetto del presente appalto.
b) Requisiti speciali:
• titolo di studio richiesto per l’espletamento del servizio di cui all’art. 2 lett. a) e b) del Capitolato speciale d’appalto: laurea in psicologia;
• titolo di studio richiesto per l’espletamento del servizio di cui all’art. 2 lett. c) del Capitolato speciale d’appalto: laurea di livello magistrale.
I suddetti requisiti devono essere dichiarati compilando le autocertificazioni secondo il D.G.U.E., in particolare la “Parte IV: Criteri di selezione” sezione A: IDONEITA’ e sezione C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI, punto 6).
ART. 4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici invitati possono presentare offerta come concorrenti singoli o come capogruppo (mandataria) di un costituendo RTI Raggruppamento Temporaneo di Imprese art. 45, c. 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016 o Consorzio ordinario di concorrenti art. 45 c. 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016, costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell’art. 48 c. 11, del medesimo D.lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 48 c. 4 d.lgs. 50/2016 in caso di partecipazione in RTI nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 83 c. 8 d.lgs. 50/2016 in caso di RTI / consorzio ordinario di concorrenti/rete d’impresa/GEIE la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
In caso di consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 la soglia minima per i requisiti speciali deve essere posseduta dal consorzio stesso.
I requisiti generali e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
Qualora, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito in relazione al presente appalto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino al presente appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Possono essere oggetto di avvalimento i soli requisiti speciali richiesti al punto 3.2 lettera b): l’Amministrazione accerterà in corso di esecuzione che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.
Partecipazione soggetti ammessi a procedura concordato preventivo con continuità aziendale
Alle imprese che hanno depositato domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 000-xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (Xxx. 110, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016). Pertanto:
Ai sensi dell’art. 110, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui all’art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/1942 ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 della medesima Legge Fallimentare, è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 4, del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.
Ai sensi del co. 5 dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016 l’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, salvo che nelle ipotesi indicate al comma 6 del medesimo art. 110.
Ai sensi dell’art. 186 bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara: una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
Ai sensi del co. 6 dell’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, gli operatori economici ammessi a procedura di concordato possono concorrere anche riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandatari e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
ART. 5 - AVVALIMENTO
Secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:
- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito;
- è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate.
ART. 6 - SUBAPPALTO
Data la peculiarità del servizio non è ammesso il subappalto per le seguenti ragioni:
il servizio richiede una professionalità ben specificata sulla base della quale è selezionata la ditta vincitrice;
la procedura comporta un trattamento di dati riferibili a dati personali e informazioni relative allo stato di salute dei candidati, per cui si ritiene opportuno non estendere la platea di operatori coinvolti in tale trattamento.
ART. 7 - SISTEMA TELEMATICO
La procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica della procedura di gara è contenuta nella presente Lettera d’invito, oltreché nei termini indicati nella documentazione fornita dal gestore della piattaforma di negoziazione Start.
Non è ammesso il recapito delle offerte direttamente agli uffici della Stazione appaltante o di alcun atto o documento in modalità diverse da quelle indicate nella presente Lettera d’invito.
Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx utilizzando username e password scelti al momento della registrazione sul portale. Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica Customer Support per Operatori Economici: xxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxx.
La “documentazione amministrativa” richiesta per l’ammissione alla gara, deve essere separata dalla documentazione costituente offerta tecnica o offerta economica.
La mancata separazione dell’Offerta dalla documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell’offerta economica, costituirà causa di esclusione ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell’art. 59 del Codice e le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell’art. 59 del Codice.
Comunicazioni dell’Amministrazione
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici, ad eccezione di quelle previste dall’art. 76 del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso l’utilizzo, da parte della Stazione Appaltante, della piattaforma elettronica START, area “Comunicazioni”, accessibile dall’operatore economico previa identificazione sul sistema stesso. Potranno essere altresì utilizzati i riferimenti al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati dagli operatori economici, riferimenti il cui utilizzo è da ritenersi espressamente autorizzato dall’offerente con la partecipazione alla gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale recapito elettronico dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al soggetto indicato quale mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sulla piattaforma nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l’apposita funzione “chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente gara sul sistema telematico Start, entro giorni 5 antecedenti alla scadenza gara. Non è garantita risposta ai quesiti formulati successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte aventi interesse generale alle richieste di chiarimenti formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno pubblicate in forma anonima nella sezione “Comunicazioni” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara su Start.
ART. 8 - GARANZIE RICHIESTE
Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 D.lgs 50/2016.
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Ai sensi dell’art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica, in formato elettronico ed essere sottoscritti ove richiesto con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005.
Per partecipare alla procedura concorrenziale dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio indicato sul telematico START pena l’irricevibilità, l’offerta composta da:
A - Documentazione Amministrativa
B – Offerta tecnica
C – Offerta economica Si precisa che:
- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un’offerta scaduto tale termine perentorio;
- l’offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, nonché le dichiarazioni aventi efficacia di vincolo negoziale (offerta) devono essere sottoscritte digitalmente dal/i rappresentante/i legale/i del concorrente o da un suo/loro procuratore/i.
In ipotesi di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32 co. 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32 co 4 del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
ART. 10 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. contributo ANAC) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie/parti di lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
ART. 11 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - A
La documentazione amministrativa dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.
Il concorrente deve presentare ed inserire nel sistema telematico la seguente documentazione:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (generata dal sistema)
La Domanda di partecipazione, è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
- Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di invio della presente Lettera d’invito le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che i soci con identica partecipazione maggioritaria dovranno essere indicati tutti.
Gli operatori economici devono verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.
L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.
Nel caso di consorzio di cooperative e o tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, inoltre il consorzio deve:
1. compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice) e indicando le consorziate per le quali concorre alla gara;
2. firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
3. qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal componente stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun componente dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.
La mandataria deve verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.
- per ciascun componente dell’operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta:
1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i componenti dell’operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i componenti dell’operatore riunito;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a tutti i componenti del medesimo operatore riunito;
- ciascuno dei componenti dell’operatore riunito dovrà:
□ firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad essi riferiti;
Pertanto la domanda è prodotta e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore come segue:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o Geie non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
La suddetta documentazione deve essere inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio in caso di forma associata a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.
Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore il concorrente inserisce a sistema:
a) originale della procura ovvero copia della stessa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale.
b) nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
A1 - “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE” di cui all’art. 85 del D.Lgs 50/2016
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla Stazione Appaltante sulla piattaforma telematica (All. 1). Il DGUE deve essere firmato digitalmente. Il DGUE deve essere compilato nelle parti I^, II^, III^, IV^ e VI^, in particolare:
Parte I^ – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Parte II^ – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, inserisce a sistema nell’apposito spazio il DGUE dell’ausiliaria, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II^, sezioni A e B, alla parte III^, alla parte IV^, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI^;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D:
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III^ – Motivi di esclusione
Il legale rappresentante o procuratore del concorrente dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale attestando l’assenza dei motivi di esclusione di cui alle sezioni A-B-C-D rendendo, in particolare le dichiarazioni di cui alle sezioni A e D (per il requisito di cui all’art. 80 co. 2 del Codice) in riferimento anche ai soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del Codice e le dichiarazioni di cui alla sezione A anche con riferimento ai cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Parte IV^ – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando le specifiche sezioni al fine di dichiarare di possedere i requisiti di qualificazione richiesti.
Parte VI^ – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dalle imprese ausiliarie, in caso di avvalimento.
L’inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.
Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l’inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
A2 – PATTO D’INTEGRITA’ firmato digitalmente.
A3 - PASSOE
PASSOE sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente, al fine di consentire le verifiche tramite sistema AvcPass, rilasciato dall’ANAC tramite sistema AVCPASS. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, avviene, ai sensi dell’art. 36, c. 5 del D.Lvo
n. 50/16 e smi, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.
In ipotesi di avvalimento o di indicazione di imprese consorziate esecutrici dovrà essere consentito lo svolgimento delle verifiche tramite sistema AvcPass anche sulle ulteriori imprese coinvolte.
A4 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a Euro 20,00 secondo le modalità di cui alla Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 recante "Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020” meglio specificata al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxx uti, ” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancato pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
DOCUMENTAZIONE ULTERIORE
In caso di concorrente in forma plurisoggettiva dovranno inoltre essere presentate: In caso di R.T.I. o Consorzio ordinari
Dichiarazione in cui dovranno essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese (articolo 48, comma 4, D.lgs 50/2016), espressa anche in misura percentuale, fermo restando che la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario già costituito
Copia autentica rilasciata dal notaio dell’atto costitutivo del Raggruppamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, comprensivo del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’Atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio.
In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario non ancora costituiti
Dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata dal Legale Rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestanti:
- a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l’impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016.
In caso del Consorzio fra società cooperative di riproduzione e lavoro e Consorzio stabile (articolo 45 comma 2 lett. B) e C) del D. lgs n. 50 del 2016):
1. Dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre.
In caso di Avvalimento, l’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare:
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, inserisce a sistema:
- dichiarazione integrativa, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale la stessa: 1. si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 89, comma 1, del Codice); 2. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata (art. 89, comma 7 del Codice);
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
- PASSOE dell’ausiliaria;
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente.
In caso di Avvalimento ex art. 110 comma 5 D.lgs 50/2016
Nel caso in cui l’operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale, oltre ad indicare nel DGUE nella sezione C – parte III gli estremi dell’autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell’art. 110, comma 3, lettera a) del Codice, e dovrà inserire negli spazi previsti sul sistema telematico: ai sensi del comma 5 dell’art.186-bis X.X. 000/0000, la RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo X.X. 000/0000, xxxxxxx i dati identificativi dello stesso e che attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art.161 del X.X. 000/0000 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista medesimo.
Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.
Sono tenute a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, anche le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l’impresa ausiliaria che si trovino nella situazione di cui all’art. 110, comma 3, lett. a), del Codice.
ART.12 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016 e della Linea Guida n.2 approvata dal Consiglio dell’ANAC, sulla base dei criteri e punteggi di seguito specificati:
Valutazione delle offerte
Le offerte tecniche ed economiche verranno valutate separatamente ed a ciascuna verrà associata una valutazione derivante da quanto di seguito esposto, sulla base dei punti esposti in tabella 1.
Tabella 1. Componenti e punti riservati alla valutazione delle offerte, per ciascun Lotto:
Componenti dell’offerta | Punti | |
T | Offerta tecnica | 90 |
E | Offerta economica | 10 |
Totale | 100 |
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto (fino ad un massimo di 100 punti).
L’offerta verrà valutata esclusivamente sulla base dei seguenti criteri:
Tabella 2. Criteri di valutazione delle offerte tecniche e punti riservati alla valutazione
Requisito A | Descrizione sub - requisito | Punti 50/90 | |
Suddivisi in: | |||
A) ESPERIENZA DALL’IMPRESA | MATURATA | A1) Attività di collaborazione con Università | A1) 30/90 A2) 20/90 |
A2) capacità di innovazione | |||
Criteri motivazionali A1) sarà positivamente considerata l’offerta che documenti la partecipazione a progetti di orientamento in ambito universitario A2) Sarà positivamente considerata l’offerta che dimostri la partecipazione e gestione di progetti nei quali siano sperimentati strumenti innovativi di orientamento, dettagliando il ricorso a strumenti innovativi | |||
Requisito B | Descrizione sub - requisito | Punti 40/90 | |
B) QUALIFICHE STAFF | DELLO | B1) Qualificazione professionale del personale coinvolto nel team di progetto | B1) 40/90 |
Criteri motivazionali B1) Sarà positivamente considerata l’offerta che assicuri personale professionalmente qualificato anche mediante presentazione dei relativi curricula, nei seguenti ambiti: orientamento scolastico e universitario, supervisione di interventi di comunità e di potenziamento delle soft skills, orientamento in uscita e del placement. |
La commissione, nella valutazione delle offerte tecniche, terrà conto dell’aderenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione, della rispondenza, completezza e chiarezza espositiva di quanto proposto dai concorrenti rispetto ai parametri di valutazione, nonché ai più complessivi requisiti del servizio, in base a quanto emerge dagli atti di gara.
Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto alla piena realizzazione, nell’espletamento dell’appalto, di quanto dichiarato nella relazione presentata.
Valutazione dell’offerta tecnica
La valutazione dell’offerta tecnica viene effettuata come sintesi delle valutazioni effettuate per ciascuno dei requisiti qualitativi esposti in tabella 2.
Una Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, valuterà le offerte presentate dai concorrenti con impiego del metodo aggregativo compensatore che utilizza la seguente formula generale:
P = Σn [W * V]
dove:
P = punteggio attribuito ad ogni offerta valutata; n = numero totale degli elementi di valutazione;
Σn = sommatoria dei punteggi determinati per gli elementi di valutazione;
W = peso o punteggio massimo stabilito per il singolo elemento di valutazione;
V = coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito all’offerta per il singolo elemento di valutazione.
Coefficienti di valutazione:
Per ciascuno dei subparametri indicati in tabella 2, relativi ad elementi qualitativi di valutazione dell’offerta, ogni commissario attribuirà all’offerta un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1.
A tale riguardo è definita la seguente griglia di riferimento per la valutazione del giudizio dei commissari:
Tabella n. 3
0,9 – 1,0 | Ottimo – eccellente |
0,7 – 0,8 | Buono – molto buono |
0,5 – 0,6 | Più che sufficiente – discreto |
0,3 – 0,4 | Limitatamente sufficiente – sufficiente |
0,0 – 0,2 | Ingiudicabile - Gravemente insufficiente – insufficiente |
Quindi la Commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai componenti per ogni parametro; terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi.
Per ciascun requisito viene individuata la media più alta per ciascun requisito la quale viene posta uguale a 1 (uno), proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Il punteggio per ciascun parametro sarà ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente valore massimo.
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica relativa ai parametri sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei parametri relativi alla singola offerta.
Infine, relativamente all’offerta tecnica, qualora non vi sia alcun concorrente che ha ottenuto il punteggio massimo previsto pari a 90 punti secondo la precedente tabella 1, sarà effettuata la normalizzazione a tale valore massimo, secondo la seguente formula:
PT(a)=[Pt(a)/Ptmax] *90 Dove:
PT (a) = la valutazione normalizzata per l’offerta tecnica del concorrente (a);
Pt(a) = punteggio complessivo di valutazione dell'offerta tecnica qualitativa ottenuto dal concorrente
(a) prima della normalizzazione;
Ptmax = la maggiore valutazione complessiva conseguita fra tutte le offerte tecniche qualitative prima della normalizzazione.
Tutti i coefficienti ed i calcoli per l’attribuzione dei punteggi relativi all’Offerta Tecnica verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della seconda cifra decimale, portata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Clausola di sbarramento. Al fine di garantire che il servizio sia eseguito con alto livello qualitativo, considerato il contesto nel quale l’aggiudicatario del servizio andrà a operare, qualora la qualità complessiva del servizio offerto non totalizzi almeno 54 (cinquantaquattro) punti su 90 la stessa sarà ritenuta insufficiente con esclusione del concorrente dalla gara e non si procederà all’apertura dell’offerta economica.
ART. 13 - DOCUMENTAZIONE TECNICA - B
Ogni concorrente deve presentare offerta tecnica telematica contenente:
a) una relazione che descriva dettagliatamente e con chiarezza tutti i temi corrispondenti agli elementi (criteri e sub-criteri) e ai parametri di valutazione delle offerte di cui alla Tabella 2, tenuto conto delle informazioni e prescrizioni riportate nel Capitolato e nella documentazione di gara. Si richiede ai concorrenti di seguire un ordine espositivo coerente con il succedersi degli elementi (criteri e sub- criteri) di valutazione delle offerte di cui alla Tabella 2 dell’art.12, in modo da facilitare l’analisi delle offerte da parte della Commissione e renderne più efficace l’apprezzamento. Tutte le proposte presentate dovranno essere adeguatamente motivate dai concorrenti;
Le valutazioni dei parametri qualitativi sono effettuate sulla base della relazione tecnica.
La relazione di cui al punto a) costituente l’offerta tecnica deve essere in massimo 20 facciate, pena la non valutazione delle facciate eccedenti.
Il soggetto concorrente potrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell’ambito delle offerte che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lettera a) del Codice: le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del codice, il diritto di accesso su queste informazioni è consentito al concorrente che chieda per la difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
In caso di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, di G.E.I.E. l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritto, con firma digitale, anche dall’operatore economico indicato quale mandatario.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il suddetto modello potrà essere sottoscritto con firma digitale anche dall’operatore economico indicato quale mandatario o da chi riveste le funzioni di organo comune.
ART. 14 - DOCUMENTAZIONE ECONOMICA - OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è determinata dal ribasso unico percentuale, espresso con 2 cifre decimali. Il ribasso offerto sarà applicato al costo orario di € 50,00.
PER PRESENTARE L’OFFERTA ECONOMICA IL FORNITORE DOVRÀ:
□ Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
□ Compilare il form on line della procedura;
□ Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
□ Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
□ Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.
Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, l’offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.
Valutazione dell’Offerta Economica (Max 10 punti)
L’attribuzione del punteggio economico sarà effettuata con la seguente formula PE = PEmax x R/Rmax
dove:
PE: punteggio economico
PEmax: massimo punteggio attribuibile
R: ribasso rispetto al base d’asta offerto dal concorrente Rmax: ribasso più elevato tra quelli offerti in gara
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata dalla somma del punteggio complessivo attribuito alle offerte tecniche a seguito della normalizzazione (PT) e di quello attribuito alle offerte economiche (PE).
In caso di parità di punteggio delle offerte sarà privilegiata l’offerta che ha acquisito il maggior punteggio tecnico.
In caso di ulteriore parità l’Università si riserva la facoltà di negoziare un miglioramento dell'offerta presentata da tali concorrenti, salvo che ritenga inopportuno rinviare i tempi dell’aggiudicazione in
funzione delle necessità di avvio del contratto, dunque proceda direttamente in seduta pubblica mediante sorteggio.
ART. 15 - AVVERTENZE
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.lgs. 50/2016, comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente Lettera d’invito, e negli atti di gara.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
La Stazione appaltante ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d’interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’aggiudicazione dell’appalto è approvata dalla Stazione appaltante entro 120 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione o dalla conclusione del procedimento di verifica dell’anomalia. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione aggiudicatrice.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG).
ART. 16 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Prima fase
Nel giorno e all’orario indicato quale termine perentorio per la ricezione delle offerte sul telematico START in seduta telematica si provvederà alla verifica amministrativa delle offerte pervenute.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Comunicato sul portale telematico.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo comunicato sul portale telematico.
L’amministrazione, in seduta pubblica:
a) apre le buste virtuali amministrative e verifica innanzitutto la completezza e la regolare sottoscrizione digitale di tutta la documentazione ivi inclusa, procedendo anche ad un primo sommario esame della stessa, riservandosi la facoltà di compiere in separata sede un ulteriore esame di dettaglio di tutte le dichiarazioni rese ai fini della qualificazione, rilevando che i concorrenti non incorrano in cause di esclusione, ovvero individuando eventuali motivi di regolarizzazione;
b) rinvia a successiva seduta pubblica a data da destinarsi, da tenersi dopo aver provveduto agli eventuali adempimenti di regolarizzazione tramite soccorso istruttorio, al termine della fase di verifica.
Seconda fase
Conclusa la prima fase di gara (verifica e valutazione della documentazione amministrativa) la Commissione giudicatrice nominata i sensi dell’art. 77 d.lgs. 50/2016, in seduta pubblica:
a) procede all’apertura delle offerte tecniche, ne verifica la regolarità e la consistenza;
b) esclude le eventuali offerte tecniche irregolari, comunica le esclusioni.
Successivamente la Commissione di gara in una o più sedute riservate, procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati e attribuisce i punteggi alle singole offerte tecniche secondo i criteri e le modalità descritti nella presente Lettera d’invito.
Terza fase
Terminato l’esame delle offerte tecniche, la Commissione, in una nuova seduta pubblica previamente comunicata ai concorrenti mediante il sistema telematico:
a) dà lettura del punteggio di qualità attribuito relativamente alle offerte tecniche esaminate e lo trascrive sulla piattaforma;
b) apre le buste elettroniche contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi a questa fase e verifica la corretta presentazione e sottoscrizione;
c) effettua la valutazione delle offerte economiche in base alla formula indicata nella presente Lettera d’invito;
d) procede alla somma dei punteggi complessivamente attribuiti, individuando la graduatoria di merito dei concorrenti;
e) procede alla valutazione delle “offerte anomale” ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, relativamente ai concorrenti che abbiano presentato un’offerta “anomala” ai sensi dello stesso articolo e cioè qualora il punteggio relativo al prezzo e il punteggio relativo all’offerta tecnica siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla presente Lettera d’invito. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
In tal caso il Responsabile del procedimento procederà alla valutazione della congruità delle offerte attivando il procedimento di verifica di cui ai commi 4,5,6,7 dell’art. 97 dello stesso Xxxxxx.
Adempimenti successivi
L’aggiudicazione diventerà efficace a seguito dell’esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall’art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.
Qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C. ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’Amministrazione procederà ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 entro il termine previsto dal citato articolo, tramite posta elettronica certificata (PEC).
ART. 17 - STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
In seguito alla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla Stazione appaltante entro il termine assegnato la seguente documentazione:
a) dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010;
b) idoneo documento comprovante la prestazione delle garanzie richieste in favore della Stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali.
c) imposta di xxxxx, per il contratto.
In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:
- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l’atto costitutivo del Consorzio.
Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP - ora X.X.XX. - n. 4 del 7 luglio 2011).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 120 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
L’Accordo Quadro sarà sottoscritto nella forma di scrittura privata ai sensi art. 32 c. 14 d.lgs. 50/2016 soggetta a imposta di bollo ai sensi di legge. La scrittura sarà soggetta a registrazione in caso d’uso.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo, e le ulteriori polizze assicurative, come previsto negli atti di gara.
ART. 18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Gli atti relativi alla presente procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, commi 5 e 6, del D. Lgs 50/2016
ART. 19 - INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L’Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679) e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali rappresentanti, all’indirizzo web xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx-00000-xxxxxxxxxx-xxxx.xxxx), informa l’Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze. Responsabile del trattamento: xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito si rinvia alle disposizioni del d.lgs. 50/2016 e alla normativa vigente in materia.
Il Dirigente
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
MODELLI ALLEGATI: All.A1 DGUE
All. A2 PATTO D’INTEGRITA’