Common use of CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Clause in Contracts

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Gran parte dell’attività contrattuale in Germania si svolge sulla base di condizioni standardizzate, predisposte da una delle Parti, le cosiddette condizioni generali di contratto (Allgemeine Geschäftsbedingungen). Nel settore della fornitura o dell’acquisto commerciale di merci, raramente l’acquirente o il venditore rinunciano a determinare, in un capitolato contrattuale standardizzato, delle disposizione a loro favorevoli. Le condizioni generali di contratto, qualunque sia il relativo contenuto, diventeranno parte integrante del contratto, qualora si faccia riferimento ad esse in un accordo firmato o nella corrispondenza anteriore all’esecuzione della prestazione. Le condizioni generali sono solitamente stampate sul retro dell’ordine o della conferma d’ordine oppure allegate a questi documenti. Diversamente da quella italiana, la legge e la prassi tedesche non richiedono che l’accettazione delle clausole venga confermata separatamente con la seconda sottoscrizione. La validità di ogni singola clausola deve però essere esaminata dettagliatamente. Il codice civile tedesco, in materia di condizioni generali di contratto, pone dei limiti a clausole che risultano essere svantaggiose per il contraente, anche se quest’ultimo è un imprenditore commerciale. Tali limiti risultano molto più ristretti rispetto a quelli relativi ai contratti individuali: una clausola svantaggiosa per una Parte potrebbe essere ritenuta valida nell’ambito di un accordo individuale, mentre non sarebbe considerata valida se contenuta in condizioni standardizzate. A tale proposito, è necessario considerare una ricca giurisprudenza, spesso elaborata limitatamente a specifici settori commerciali. Questo aspetto, che rappresenta sicuramente un problema in sede di elaborazione delle condizioni di contratto, potrebbe trasformarsi per altro in un notevole vantaggio al momento della stipulazione di un contratto sulla base delle condizioni predisposte dal proponente: una disposizione particolarmente svantaggiosa non verrebbe considerata valida ed al suo posto troverebbe applicazione la rispettiva norma di legge in cui si è inteso derogare contrattualmente. Bisogna però prestare attenzione: in nessun caso tali condizioni dovranno essere discusse nel corso della trattativa, in quanto potrebbero perdere il loro carattere di generalità e diventare valide quali accordo individuale. Tale controllo “sostanziale” non esiste in Italia. Il sistema legislativo conosce infatti solamente il controllo “formale” dell’approvazione separata delle clausole vessatorie, mediante una seconda sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 del codice civile. Se il vostro partner ha approvato espressamente l’applicabilità di una clausola da voi predisposta, essa sarà valida. Così potrà essere concordata validamente, secondo il diritto italiano, una clausola contrattuale svantaggiosa per la controparte che, dal punto di vista del controllo sostanziale della legge tedesca, verrebbe considerata troppo vessatoria e pertanto non valida. Per le imprese italiane che agiscono sul mercato tedesco risulta, pertanto, strategico scegliere se agire in base alle condizioni contrattuali di diritto tedesco o di diritto italiano. Ciò dipende dalla legge applicabile del contratto stesso: qualora al contratto sia applicabile la legge tedesca anche le condizioni generali di contratto delle Parti saranno valutate secondo le norme della legge tedesca. Per un acquirente di prodotti o di prestazioni con sede in Italia e che disponga di una notevole forza contrattuale, sarebbe consigliabile la stipulazione dei propri contratti sulla base delle condizioni del diritto italiano, nei quali si potrà inserire una vasta gamma di clausole favorevoli. Un fornitore o un venditore con una posizione più debole non riuscirà invece a far accettare tali clausole al suo partner tedesco, quanto meno a causa della necessità della seconda firma, che è affatto inusuale in Germania. Sarebbe per lui più conveniente utilizzare le clausole del diritto tedesco anche perché, in tal caso, sarà competente il giudice tedesco, risultando vantaggioso al fornitore/venditore, in quanto i processi sono generalmente molto più veloci in Germania che in Italia. Anche il commerciante che agisce sulla base delle condizioni del diritto italiano dovrebbe riservarsi espressamente, in ogni caso, il diritto di agire legalmente nei confronti della parte contrattuale, anche avanti il foro competente dove esse ha sede. Generalmente, per un commerciante italiano deve essere stabilito nelle proprie clausole generali un foro competente in Italia, ma allo stesso tempo il commerciante italiano (e solo lui) si riserva il diritto di agire legalmente nei confronti della parte contrattuale anche dove ha sede, come sopra menzionato. Tale clausola tutela il commerciante italiano, in quanto la sua parte contrattuale potrà intraprendere azioni legali nei propri confronti solo in Italia, con lo svantaggio di tempi lunghi; invece qualora decidesse di agire contro il partner tedesco avrà sempre la possibilità di usufruire del sistema legale tedesco con termini più brevi, in tal caso vantaggiosi. Nel caso in cui un’impresa decidesse di operare in base alle condizioni generali di diritto tedesco qui si possono dare alcuni consigli generali per le clausole più frequenti. Tutte le condizioni contrattuali devono contenere necessariamente delle clausole difensive contro eventuali condizioni svantaggiose stabilite dalla controparte. Le condizioni di acquisto contengono solitamente le disposizioni sulla modalità, sui termini di pagamento e consegna, sulla conservazione dei diritti di garanzia che vengono sempre limitati dal venditore, sul risarcimento per la responsabilità del produttore e sui diritti dell’acquirente in caso di patto di riservato dominio a favore del venditore. Le condizioni di vendita prevedono termini e modalitá di pagamento e consegna favorevoli al venditore. Tuttavia, le disposizioni più importanti riguardano la limitazione degli obblighi di garanzia per i vizi del prodotto ed il patto di riservato dominio.

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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Gran parte dell’attività contrattuale in Germania si svolge sulla base di condizioni standardizzate, predisposte da una delle Parti, le cosiddette Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (Allgemeine Geschäftsbedingungen1370, 2211). Nel settore della fornitura In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto(1373) o dell’acquisto commerciale di mercisospenderne l’esecuzione, raramente l’acquirente ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o il venditore rinunciano a determinare, in un capitolato contrattuale standardizzato, delle disposizione a loro favorevoli. Le condizioni generali di contratto, qualunque sia il relativo contenuto, diventeranno parte integrante rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell’autorità giudiziaria. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari [1370], predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (1), le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora si faccia riferimento ad siano incompatibili con esse in un accordo firmato anche se queste ultime non sono state cancellate. Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o nella corrispondenza anteriore all’esecuzione della prestazione. Le condizioni generali sono solitamente stampate sul retro dell’ordine o della conferma d’ordine oppure allegate a questi documenti. Diversamente da quella italianaper conto di chi spetta, la legge e la prassi tedesche non richiedono che l’accettazione delle clausole venga confermata separatamente con la seconda sottoscrizione. La validità di ogni singola clausola il contraente deve però essere esaminata dettagliatamente. Il codice civile tedesco, in materia di condizioni generali di adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, pone dei limiti a clausole salvi quelli che risultano per loro natura non possono essere svantaggiose per adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se quest’ultimo è un imprenditore commercialein possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. Tali limiti risultano molto più ristretti rispetto a quelli relativi ai contratti individuali: una clausola svantaggiosa per una Parte potrebbe essere ritenuta valida nell’ambito di un accordo individuale, mentre non sarebbe considerata valida se contenuta All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in condizioni standardizzatedipendenza del contratto. A tale proposito, è necessario considerare una ricca giurisprudenza, spesso elaborata limitatamente a specifici settori commerciali. Questo aspetto, che rappresenta sicuramente un problema in sede di elaborazione Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle condizioni di spese del contratto, potrebbe trasformarsi il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per altro in un notevole vantaggio al momento della stipulazione spese di un contratto sulla base delle condizioni predisposte dal proponente: una disposizione particolarmente svantaggiosa non verrebbe considerata valida ed al suo posto troverebbe applicazione la rispettiva norma di legge in cui si è inteso derogare contrattualmente. Bisogna però prestare attenzione: in nessun caso tali condizioni dovranno essere discusse nel corso della trattativa, in quanto potrebbero perdere il loro carattere di generalità e diventare valide quali accordo individuale. Tale controllo “sostanziale” non esiste in Italia. Il sistema legislativo conosce infatti solamente il controllo “formale” dell’approvazione separata delle clausole vessatorie, mediante una seconda sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 del codice civile. Se il vostro partner ha approvato espressamente l’applicabilità di una clausola da voi predisposta, essa sarà valida. Così potrà essere concordata validamente, secondo il diritto italiano, una clausola contrattuale svantaggiosa per la controparte che, dal punto di vista del controllo sostanziale della legge tedesca, verrebbe considerata troppo vessatoria e pertanto non valida. Per le imprese italiane che agiscono sul mercato tedesco risulta, pertanto, strategico scegliere se agire in base alle condizioni contrattuali di diritto tedesco o di diritto italiano. Ciò dipende dalla legge applicabile del contratto stesso: qualora al contratto sia applicabile la legge tedesca anche le condizioni generali di contratto delle Parti saranno valutate secondo le norme della legge tedesca. Per un acquirente di prodotti o di prestazioni con sede in Italia e che disponga di una notevole forza contrattuale, sarebbe consigliabile la stipulazione dei propri contratti sulla base delle condizioni del diritto italiano, nei quali si potrà inserire una vasta gamma di clausole favorevoli. Un fornitore o un venditore con una posizione più debole non riuscirà invece a far accettare tali clausole al suo partner tedesco, quanto meno a causa della necessità della seconda firma, che è affatto inusuale in Germania. Sarebbe per lui più conveniente utilizzare le clausole del diritto tedesco anche perché, in tal caso, sarà competente il giudice tedesco, risultando vantaggioso al fornitore/venditore, in quanto i processi sono generalmente molto più veloci in Germania che in Italia. Anche il commerciante che agisce sulla base delle condizioni del diritto italiano dovrebbe riservarsi espressamente, in ogni caso, il diritto di agire legalmente nei confronti della parte contrattuale, anche avanti il foro competente dove esse ha sede. Generalmente, per un commerciante italiano deve essere stabilito nelle proprie clausole generali un foro competente in Italia, ma allo stesso tempo il commerciante italiano (e solo lui) si riserva il diritto di agire legalmente nei confronti della parte contrattuale anche dove ha sede, come sopra menzionato. Tale clausola tutela il commerciante italiano, in quanto la sua parte contrattuale potrà intraprendere azioni legali nei propri confronti solo in Italia, con lo svantaggio di tempi lunghi; invece qualora decidesse di agire contro il partner tedesco avrà sempre la possibilità di usufruire del sistema legale tedesco con termini più brevi, in tal caso vantaggiosi. Nel caso in cui un’impresa decidesse di operare in base alle condizioni generali di diritto tedesco qui si possono dare alcuni consigli generali per le clausole più frequenti. Tutte le condizioni contrattuali devono contenere necessariamente delle clausole difensive contro eventuali condizioni svantaggiose stabilite dalla controparte. Le condizioni di acquisto contengono solitamente le disposizioni sulla modalità, sui termini di pagamento e consegna, sulla conservazione dei diritti di garanzia che vengono sempre limitati dal venditore, sul risarcimento per la responsabilità del produttore e sui diritti dell’acquirente in caso di patto di riservato dominio a favore del venditore. Le condizioni di vendita prevedono termini e modalitá di pagamento e consegna favorevoli al venditore. Tuttavia, le disposizioni più importanti riguardano la limitazione degli obblighi di garanzia per i vizi del prodotto ed il patto di riservato dominioconservazione.

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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Gran parte dell’attività contrattuale in Germania si svolge sulla base 4.2 Il Cliente ha diritto di condizioni standardizzaterecedere dal Contratto qualora la vendita sia stata conclusa tramite un incaricato alla vendita di Hera Comm o con modalità di vendita a distanza, predisposte da una delle Partiinviandone comunicazione scritta tramite raccomandata A/R a “Gruppo Hera Servizio Clienti c/o CMP Bologna”, le cosiddette condizioni generali xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), oppure tramite invio di contratto (Allgemeine Geschäftsbedingungen)e-mail all’indirizzo contratti@gruppohera.i, entro e non oltre 14 giorni dalla consegna del Prodotto. Nel settore della fornitura o dell’acquisto commerciale di merci, raramente l’acquirente o il venditore rinunciano a determinare, in un capitolato contrattuale standardizzato, delle disposizione a loro favorevoli. Le condizioni generali di contratto, qualunque sia il relativo contenuto, diventeranno parte integrante del contratto, qualora si faccia riferimento ad esse in un accordo firmato o nella corrispondenza anteriore all’esecuzione della prestazione. Le condizioni generali sono solitamente stampate sul retro dell’ordine o della conferma d’ordine oppure allegate a questi documenti. Diversamente da quella italiana, la legge e la prassi tedesche non richiedono che l’accettazione delle clausole venga confermata separatamente con la seconda sottoscrizione. La validità di ogni singola clausola deve però essere esaminata dettagliatamente. Il codice civile tedesco, in materia di condizioni generali di contratto, pone dei limiti a clausole che risultano essere svantaggiose per il contraente, anche se quest’ultimo è un imprenditore commerciale. Tali limiti risultano molto più ristretti rispetto a quelli relativi ai contratti individuali: una clausola svantaggiosa per una Parte potrebbe essere ritenuta valida nell’ambito di un accordo individuale, mentre non sarebbe considerata valida se contenuta in condizioni standardizzate. A tale proposito, è necessario considerare una ricca giurisprudenza, spesso elaborata limitatamente a specifici settori commerciali. Questo aspetto, che rappresenta sicuramente un problema in sede di elaborazione delle condizioni di contratto, potrebbe trasformarsi per altro in un notevole vantaggio al momento della stipulazione di un contratto sulla base delle condizioni predisposte dal proponente: una disposizione particolarmente svantaggiosa non verrebbe considerata valida ed al suo posto troverebbe applicazione la rispettiva norma di legge in cui si è inteso derogare contrattualmente. Bisogna però prestare attenzione: in nessun caso tali condizioni dovranno essere discusse nel corso della trattativa, in quanto potrebbero perdere il loro carattere di generalità e diventare valide quali accordo individuale. Tale controllo “sostanziale” non esiste in Italia. Il sistema legislativo conosce infatti solamente il controllo “formale” dell’approvazione separata delle clausole vessatorie, mediante una seconda sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 del codice civile. Se il vostro partner ha approvato espressamente l’applicabilità di una clausola da voi predisposta, essa sarà valida. Così potrà essere concordata validamente, secondo il diritto italiano, una clausola contrattuale svantaggiosa per la controparte che, dal punto di vista del controllo sostanziale della legge tedesca, verrebbe considerata troppo vessatoria e pertanto non valida. Per le imprese italiane che agiscono sul mercato tedesco risulta, pertanto, strategico scegliere se agire in base alle condizioni contrattuali di diritto tedesco o di diritto italiano. Ciò dipende dalla legge applicabile del contratto stesso: qualora al contratto sia applicabile la legge tedesca anche le condizioni generali di contratto delle Parti saranno valutate secondo le norme della legge tedesca. Per un acquirente di prodotti o di prestazioni con sede in Italia e che disponga di una notevole forza contrattuale, sarebbe consigliabile la stipulazione dei propri contratti sulla base delle condizioni del diritto italiano, nei quali si potrà inserire una vasta gamma di clausole favorevoli. Un fornitore o un venditore con una posizione più debole non riuscirà invece a far accettare tali clausole al suo partner tedesco, quanto meno a causa della necessità della seconda firma, che è affatto inusuale in Germania. Sarebbe per lui più conveniente utilizzare le clausole del diritto tedesco anche perché, in In tal caso, il Cliente è tenuto alla restituzione del Prodotto in stato integro insieme ad una copia della fattura di acquisto da inserire all’interno dell’imballo originale o di un altro imballo integro, nel rispetto delle modalità indicate nel documento “Istruzioni per resi e recessi” contenuto all’interno del pacco ricevuto. Il Cliente dovrà organizzare autonomamente a proprie spese la spedizione del Prodotto, la quale dovrà avvenire entro e non oltre 14 giorni dalla comunicazione del recesso. In ogni caso non sarà competente possibile la restituzione del Prodotto mediante consegna presso gli Hera Comm Point, gli sportelli di Hera Comm o qualsiasi altra sede, struttura o postazione, fissa o mobile, del Gruppo Hera, diversa da quella indicata nelle “Istruzioni per resi e recessi”. Decorsi i termini sopraindicati senza che il giudice tedescoCliente abbia spedito il Prodotto con le modalità indicate nelle “Istruzioni per resi e recessi”, risultando vantaggioso al fornitore/venditore, in quanto i processi sono generalmente molto Xxxx Xxxx procederà all’addebito del prezzo secondo la modalità di pagamento richiesta dal Cliente nella SdA e come previsto nelle presenti CGC. Qualora il Cliente abbia acquistato con il medesimo contratto più veloci in Germania che in Italia. Anche il commerciante che agisce sulla base delle condizioni del diritto italiano dovrebbe riservarsi espressamente, in ogni casodi un Prodotto, il diritto recesso è esercitabile in relazione a tutti i Prodotti e non può essere fatto valere solamente per uno di agire legalmente nei confronti della parte contrattuale, anche avanti il foro competente dove esse ha sede. Generalmente, per un commerciante italiano deve essere stabilito nelle proprie clausole generali un foro competente in Italia, ma allo stesso tempo il commerciante italiano (e solo lui) si riserva il diritto di agire legalmente nei confronti della parte contrattuale anche dove ha sede, come sopra menzionato. Tale clausola tutela il commerciante italiano, in quanto la sua parte contrattuale potrà intraprendere azioni legali nei propri confronti solo in Italia, con lo svantaggio di tempi lunghi; invece qualora decidesse di agire contro il partner tedesco avrà sempre la possibilità di usufruire del sistema legale tedesco con termini più brevi, in tal caso vantaggiosiessi. Nel caso in cui un’impresa decidesse il Prodotto restituito non risulti integro, al Cliente sarà addebitato un importo pari alla diminuzione di operare valore del Prodotto, nel caso in base alle condizioni generali cui tale diminuzione di diritto tedesco qui si possono dare alcuni consigli generali valore sia conseguente ad una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per le clausole più frequenti. Tutte le condizioni contrattuali devono contenere necessariamente delle clausole difensive contro eventuali condizioni svantaggiose stabilite dalla controparte. Le condizioni di acquisto contengono solitamente le disposizioni sulla modalità, sui termini di pagamento e consegna, sulla conservazione dei diritti di garanzia che vengono sempre limitati dal venditore, sul risarcimento per stabilire la responsabilità del produttore e sui diritti dell’acquirente in caso di patto di riservato dominio a favore del venditore. Le condizioni di vendita prevedono termini e modalitá di pagamento e consegna favorevoli al venditore. Tuttavianatura, le disposizioni più importanti riguardano la limitazione degli obblighi di garanzia per i vizi del prodotto ed caratteristiche e il patto di riservato dominiofunzionamento dei beni acquistati.

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Samples: Contratto Per Il Servizio “Analisi Dei Consumi”

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Gran parte dell’attività contrattuale in Germania si svolge sulla base di condizioni standardizzate, predisposte da una delle Parti, le cosiddette Le presenti condizioni generali di contratto (Allgemeine Geschäftsbedingungenle “Condizioni Generali di Contratto”) disciplinano l’accesso al Sito Internet di Citibank (il “Sito Internet”) e l’utilizzo di alcuni servizi telematici (i “Servizi”) da parte del Cliente, ivi compresi i servizi telematici che consentono l’interrogazione dei rapporti intrattenuti dal Cliente con la Banca. Prima di poter accedere al Sito Internet e utilizzare i Servizi, il Cliente dovrà compilare e sottoscrivere il Modulo di Sottoscrizione ed eventualmente la Richiesta per l’Accesso al Sito Internet da parte di Terzi Utilizzatori. Il Cliente non dovrà in alcun modo modificare o alterare la suddetta documentazione. Eventuali modificazioni o alterazioni non saranno vincolanti per Citibank e, qualora introdotte, saranno considerate come non apposte dallo stesso Cliente. Il presente contratto sarà soggetto alle leggi della Repubblica Italiana e dovrà essere interpretato in conformità con le stesse (v. Legge e giurisdizione applicabili di cui di seguito). Nel settore della fornitura o dell’acquisto commerciale Le Condizioni Generali di merciContratto, raramente l’acquirente o il venditore rinunciano a determinareModulo di Sottoscrizione e l’eventuale Richiesta per l’Accesso al Sito Internet da parte di Terzi Utilizzatori (di seguito collettivamente indicati come il “Contratto”), in un capitolato contrattuale standardizzato, delle disposizione a loro favorevoli. Le condizioni generali di contratto, qualunque sia rappresentano l’intero accordo tra il relativo contenuto, diventeranno parte integrante del contratto, qualora si faccia riferimento ad esse in un accordo firmato o nella corrispondenza anteriore all’esecuzione della prestazione. Le condizioni generali sono solitamente stampate sul retro dell’ordine o della conferma d’ordine oppure allegate a questi documenti. Diversamente da quella italiana, la legge Cliente e la prassi tedesche non richiedono che l’accettazione delle clausole venga confermata separatamente con la seconda sottoscrizione. La validità di ogni singola clausola deve però essere esaminata dettagliatamenteBanca in merito ai Servizi ed all’accesso e all’utilizzo del Sito Internet. Il codice civile tedescopresente Xxxxxxxxx deve considerarsi in aggiunta agli eventuali altri accordi già in essere tra il Cliente e Citibank, in materia di condizioni generali di contratto, pone dei limiti a clausole che risultano essere svantaggiose per il contraente, anche se quest’ultimo è un imprenditore commercialedisciplinanti i diversi rapporti intercorrenti tra le parti. Tali limiti risultano molto più ristretti rispetto a quelli relativi accordi, così come le eventuali successive modifiche degli stessi, non subiranno alcuna modifica per effetto del presente Contratto. Gli ulteriori servizi eventualmente resi disponibili attraverso il Sito Internet, così come i rapporti contrattuali in relazione ai contratti individuali: una clausola svantaggiosa per una Parte potrebbe essere ritenuta valida nell’ambito di un accordo individuale, mentre non sarebbe considerata valida se contenuta in condizioni standardizzatequali il Cliente potrà ottenere informazioni attraverso il Sito Internet medesimo sono disciplinati da specifici accordi tra il Cliente e la Banca. A tale proposito, è necessario considerare una ricca giurisprudenza, spesso elaborata limitatamente a specifici settori commerciali. Questo aspetto, che rappresenta sicuramente un problema in sede di elaborazione delle condizioni di contratto, potrebbe trasformarsi per altro in un notevole vantaggio al momento della stipulazione di un contratto sulla base delle condizioni predisposte dal proponente: una disposizione particolarmente svantaggiosa non verrebbe considerata valida ed al suo posto troverebbe applicazione la rispettiva norma di legge in cui si è inteso derogare contrattualmente. Bisogna però prestare attenzione: in nessun caso tali condizioni dovranno essere discusse nel corso della trattativa, in quanto potrebbero perdere il loro carattere di generalità e diventare valide quali accordo individuale. Tale controllo “sostanziale” non esiste in Italia. Il sistema legislativo conosce infatti solamente il controllo “formale” dell’approvazione separata delle clausole vessatorie, mediante una seconda sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 del codice civile. Se il vostro partner ha approvato espressamente l’applicabilità di una clausola da voi predisposta, essa sarà valida. Così potrà essere concordata validamente, secondo il diritto italiano, una clausola contrattuale svantaggiosa per la controparte che, dal punto di vista del controllo sostanziale della legge tedesca, verrebbe considerata troppo vessatoria e pertanto non valida. Per le imprese italiane che agiscono sul mercato tedesco risulta, pertanto, strategico scegliere se agire in base alle condizioni contrattuali di diritto tedesco o di diritto italiano. Ciò dipende dalla legge applicabile del contratto stesso: qualora al contratto sia applicabile la legge tedesca anche le condizioni generali di contratto delle Parti saranno valutate secondo le norme della legge tedesca. Per un acquirente di prodotti o di prestazioni con sede in Italia e che disponga di una notevole forza contrattuale, sarebbe consigliabile la stipulazione dei propri contratti sulla base delle condizioni del diritto italiano, nei quali si potrà inserire una vasta gamma di clausole favorevoli. Un fornitore o un venditore con una posizione più debole non riuscirà invece a far accettare tali clausole al suo partner tedesco, quanto meno a causa della necessità della seconda firma, che è affatto inusuale in Germania. Sarebbe per lui più conveniente utilizzare le clausole del diritto tedesco anche perché, in tal caso, sarà competente il giudice tedesco, risultando vantaggioso al fornitore/venditore, in quanto i processi sono generalmente molto più veloci in Germania che in Italia. Anche il commerciante che agisce sulla base delle condizioni del diritto italiano dovrebbe riservarsi espressamente, in In ogni caso, tali accordi si considerano integrati dalle norme contenute nel presente Contratto qualora l’accesso a tali servizi ed informazioni avvenga attraverso il diritto Sito Internet. Con la sottoscrizione del Contratto, l’accesso al Sito Internet e l’utilizzo dei Servizi, il Cliente accetta e si obbliga a rispettare integralmente tutte le norme e le limitazioni contenute nelle Condizioni Generali di agire legalmente nei confronti della parte contrattuale, anche avanti il foro competente dove esse ha sede. Generalmente, per un commerciante italiano deve essere stabilito nelle proprie clausole generali un foro competente in Italia, ma allo stesso tempo il commerciante italiano (e solo lui) si riserva il diritto di agire legalmente nei confronti della parte contrattuale anche dove ha sedeContratto, come sopra menzionatodi volta in volta modificate, nonché le eventuali ulteriori disposizioni che verranno rese note direttamente attraverso il Sito Internet. Tale clausola tutela il commerciante italianoIl Contratto si intende concluso alla data del ricevimento da parte della Banca del Modulo di Sottoscrizione, in quanto la sua unitamente all’eventuale Richiesta per l’Accesso al Sito Internet da parte contrattuale potrà intraprendere azioni legali nei propri confronti solo in Italiadi Terzi Utilizzatori, con lo svantaggio di tempi lunghi; invece qualora decidesse di agire contro il partner tedesco avrà sempre la possibilità di usufruire del sistema legale tedesco con termini più brevi, in tal caso vantaggiosi. Nel caso in cui un’impresa decidesse di operare in base alle condizioni generali di diritto tedesco qui si possono dare alcuni consigli generali per le clausole più frequenti. Tutte le condizioni contrattuali devono contenere necessariamente delle clausole difensive contro eventuali condizioni svantaggiose stabilite dalla controparte. Le condizioni di acquisto contengono solitamente le disposizioni sulla modalità, sui termini di pagamento debitamente compilati e consegna, sulla conservazione dei diritti di garanzia che vengono sempre limitati dal venditore, sul risarcimento per la responsabilità del produttore e sui diritti dell’acquirente in caso di patto di riservato dominio a favore del venditore. Le condizioni di vendita prevedono termini e modalitá di pagamento e consegna favorevoli al venditore. Tuttavia, le disposizioni più importanti riguardano la limitazione degli obblighi di garanzia per i vizi del prodotto ed il patto di riservato dominiosottoscritti.

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Samples: www.privatebank.citibank.com

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Gran parte dell’attività contrattuale in Germania si svolge sulla base di condizioni standardizzate, predisposte da una delle Parti, le cosiddette Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (Allgemeine Geschäftsbedingungen1370, 2211). Nel settore della fornitura In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto(1373) o dell’acquisto commerciale di mercisospenderne l’esecuzione, raramente l’acquirente ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o il venditore rinunciano a determinare, in un capitolato contrattuale standardizzato, delle disposizione a loro favorevoli. Le condizioni generali di contratto, qualunque sia il relativo contenuto, diventeranno parte integrante rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell’autorità giudiziaria Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari [1370], predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (1), le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora si faccia riferimento ad siano incompatibili con esse in un accordo firmato anche se queste ultime non sono state cancellate. Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o nella corrispondenza anteriore all’esecuzione della prestazione. Le condizioni generali sono solitamente stampate sul retro dell’ordine o della conferma d’ordine oppure allegate a questi documenti. Diversamente da quella italianaper conto di chi spetta, la legge e la prassi tedesche non richiedono che l’accettazione delle clausole venga confermata separatamente con la seconda sottoscrizione. La validità di ogni singola clausola il contraente deve però essere esaminata dettagliatamente. Il codice civile tedesco, in materia di condizioni generali di adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, pone dei limiti a clausole salvi quelli che risultano per loro natura non possono essere svantaggiose per adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se quest’ultimo è un imprenditore commercialein possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. Tali limiti risultano molto più ristretti rispetto a quelli relativi ai contratti individuali: una clausola svantaggiosa per una Parte potrebbe essere ritenuta valida nell’ambito di un accordo individuale, mentre non sarebbe considerata valida se contenuta All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in condizioni standardizzatedipendenza del contratto. A tale proposito, è necessario considerare una ricca giurisprudenza, spesso elaborata limitatamente a specifici settori commerciali. Questo aspetto, che rappresenta sicuramente un problema in sede di elaborazione Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle condizioni di spese del contratto, potrebbe trasformarsi il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per altro in un notevole vantaggio al momento della stipulazione spese di un contratto sulla base delle condizioni predisposte dal proponente: una disposizione particolarmente svantaggiosa non verrebbe considerata valida ed al suo posto troverebbe applicazione la rispettiva norma di legge in cui si è inteso derogare contrattualmente. Bisogna però prestare attenzione: in nessun caso tali condizioni dovranno essere discusse nel corso della trattativa, in quanto potrebbero perdere il loro carattere di generalità e diventare valide quali accordo individuale. Tale controllo “sostanziale” non esiste in Italia. Il sistema legislativo conosce infatti solamente il controllo “formale” dell’approvazione separata delle clausole vessatorie, mediante una seconda sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 del codice civile. Se il vostro partner ha approvato espressamente l’applicabilità di una clausola da voi predisposta, essa sarà valida. Così potrà essere concordata validamente, secondo il diritto italiano, una clausola contrattuale svantaggiosa per la controparte che, dal punto di vista del controllo sostanziale della legge tedesca, verrebbe considerata troppo vessatoria e pertanto non valida. Per le imprese italiane che agiscono sul mercato tedesco risulta, pertanto, strategico scegliere se agire in base alle condizioni contrattuali di diritto tedesco o di diritto italiano. Ciò dipende dalla legge applicabile del contratto stesso: qualora al contratto sia applicabile la legge tedesca anche le condizioni generali di contratto delle Parti saranno valutate secondo le norme della legge tedesca. Per un acquirente di prodotti o di prestazioni con sede in Italia e che disponga di una notevole forza contrattuale, sarebbe consigliabile la stipulazione dei propri contratti sulla base delle condizioni del diritto italiano, nei quali si potrà inserire una vasta gamma di clausole favorevoli. Un fornitore o un venditore con una posizione più debole non riuscirà invece a far accettare tali clausole al suo partner tedesco, quanto meno a causa della necessità della seconda firma, che è affatto inusuale in Germania. Sarebbe per lui più conveniente utilizzare le clausole del diritto tedesco anche perché, in tal caso, sarà competente il giudice tedesco, risultando vantaggioso al fornitore/venditore, in quanto i processi sono generalmente molto più veloci in Germania che in Italia. Anche il commerciante che agisce sulla base delle condizioni del diritto italiano dovrebbe riservarsi espressamente, in ogni caso, il diritto di agire legalmente nei confronti della parte contrattuale, anche avanti il foro competente dove esse ha sede. Generalmente, per un commerciante italiano deve essere stabilito nelle proprie clausole generali un foro competente in Italia, ma allo stesso tempo il commerciante italiano (e solo lui) si riserva il diritto di agire legalmente nei confronti della parte contrattuale anche dove ha sede, come sopra menzionato. Tale clausola tutela il commerciante italiano, in quanto la sua parte contrattuale potrà intraprendere azioni legali nei propri confronti solo in Italia, con lo svantaggio di tempi lunghi; invece qualora decidesse di agire contro il partner tedesco avrà sempre la possibilità di usufruire del sistema legale tedesco con termini più brevi, in tal caso vantaggiosi. Nel caso in cui un’impresa decidesse di operare in base alle condizioni generali di diritto tedesco qui si possono dare alcuni consigli generali per le clausole più frequenti. Tutte le condizioni contrattuali devono contenere necessariamente delle clausole difensive contro eventuali condizioni svantaggiose stabilite dalla controparte. Le condizioni di acquisto contengono solitamente le disposizioni sulla modalità, sui termini di pagamento e consegna, sulla conservazione dei diritti di garanzia che vengono sempre limitati dal venditore, sul risarcimento per la responsabilità del produttore e sui diritti dell’acquirente in caso di patto di riservato dominio a favore del venditore. Le condizioni di vendita prevedono termini e modalitá di pagamento e consegna favorevoli al venditore. Tuttavia, le disposizioni più importanti riguardano la limitazione degli obblighi di garanzia per i vizi del prodotto ed il patto di riservato dominioconservazione.

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