Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacali, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie): a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro; b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi; c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance; d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi; e) i criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità; f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001; g) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità. h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro; i) i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 98, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacalisindacali si incontrano se, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 9 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichiincarichi di funzione;
e) i criteri per la graduazione degli incarichiincarichi di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 97, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) 3, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente amministrazione e i soggetti sindacalisindacali si incontrano se, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 3 ed i soggetti sindacali di cui al comma 4 dell’art. 9 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associatividell'amministrazione;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) l’individuazione dei profili professionali;
e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichiincarichi di posizione organizzativa;
ef) i criteri per la graduazione degli incarichidelle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
fg) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgsd. lgs. n. 165/2001;
g) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.
h) linee generali 4. Sono oggetto di indirizzo per l’adozione confronto, a livello di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) sede di elezione di RSU, con i criteri generali soggetti sindacali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché cui all’art. 7, comma 4, i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;adeguamento in sede locale di quanto definito dall’amministrazione ai sensi del comma 3, lett. a).
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 7 (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente ente e i soggetti sindacalisindacali si incontrano se, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi; l’incontro, si incontrano se richiesto, deve comunque avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’ente contestualmente all’invio dell’informazione; dell’informazione e anche in tal caso tale ipotesi le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo incontrano, comunque, non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse, l’amministrazione può procedere all’adozione dei provvedimenti nelle materie oggetto del medesimo.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al all’art. 7, comma 3 dell’art. 9 2 (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, ivi compresa quella a seguito della riduzione dell’orario di lavoro nonché l’articolazione in turni;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
c) l’individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichiincarichi di Elevata Qualificazione;
e) i criteri per la graduazione degli incarichiincarichi di Elevata Qualificazione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennitàretribuzione;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.LgsD. Lgs. n. 165/2001165/2001 e la condizione di tutela del personale impiegato nei servizi e nelle attività oggetto di trasferimento o conferimento;
g) criteri generali la verifica delle facoltà di programmazione dei servizi implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall’art. 17, comma 6 (Retribuzione di pronta disponibilità.posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL;
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
i) la definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile formative e lavoro di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell’ente, tenendo conto dei principi di pari opportunità tra tutti i lavoratori e dell’obiettivo delle ore di formazione da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessierogare nel corso dell’anno;
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 97, comma 3 3, lett. a) e b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacalisindacali si incontrano se, se entro 5 10 giorni lavorativi dall'informazione dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 3, lett. a) e b) dell’art. 9 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):
a) i criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personaledei dirigenti, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichigenerali di graduazione delle posizioni dirigenziali;
e) i criteri per la graduazione il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi, ai fini dell’attribuzione della relativa indennitàincarichi dirigenziali;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.LgsD. Lgs. n. 165/2001;
g) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilitàle condizioni, i requisiti e i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti alle organizzazioni sindacali di cui all’art. 9firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l’amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio l’invio ai soggetti sindacali sindacali, del precedente comma, degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazionel’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente amministrazione e i soggetti sindacaliorganizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto si incontrano se, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l’amministrazione ha la possibilità di assumere le proprie autonome determinazioni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali in sede di cui al comma 3 dell’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):amministrazione centrale:
a) criteri generali relativi all’articolazione per l'ubicazione delle sedi di servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari;
b) criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto;
c) criteri generali per l'accesso tramite concorso interno alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
d) criteri generali per l’applicazione delle normative in materia di pari opportunità;
e) criteri generali per l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 244, decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
f) criteri attuativi dell'articolo 234 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di funzioni).
g) criteri generali inerenti l’articolazione dell’orario di lavoro;
bh) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca annuale del personale appartenente ai ruoli degli incarichi;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoroispettori;
i) i criteri generali per l’individuazione del personale partecipante ai corsi di individuazione formazione in qualità di discente o di formatore, su base volontaria o d’ufficio;
j) criteri generali per la valutazione dell'adeguatezza delle attività che possono essere effettuate strutture logistiche dell’amministrazione utilizzabili dal personale in missione;
k) criteri generali per la disciplina del telelavoro e del lavoro agile ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti ministeriali;
l) codici di comportamento;
m) regolamento di disciplina di cui all'articolo 239 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (sanzioni disciplinari);
n) regolamento di servizio di cui all'articolo 240 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. Per le materie di cui alle lettere a), d) e lavoro da remoto nonché i g) il confronto si effettua anche a livello locale sulla base dei criteri di priorità per l’accesso agli stessi;definiti a livello nazionale.
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Samples: Accordo Sindacale, Rinnovo Contratto Di Lavoro
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9…., comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacali, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 9 … (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9all’art.7, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) 2 di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente ente e i soggetti sindacalisindacali si incontrano se, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’ente, contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al all’articolo 7, comma 3 dell’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):2:
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
c) l’individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichiincarichi di posizione organizzativa;
e) i criteri per la graduazione degli incarichidelle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.LgsD. Lgs. n. 165/2001;
g) criteri generali la verifica delle facoltà di programmazione dei servizi di pronta disponibilitàimplementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 7.
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 96, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente amministrazione e i soggetti sindacalisindacali si incontrano se, se entro 5 cinque giorni lavorativi dall'informazione dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiestaanche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)::
a) i criteri generali relativi all’articolazione dell’orario per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità delle Università, delle Aziende ospedaliero universitarie e degli Enti di lavororicerca, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 48 (Retribuzione di posizione dei dirigenti e graduazione degli uffici), comma 5;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi graduazione delle posizioni dirigenziali di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende dirigenti scolastici ed EntiAfam, nei casi nel rispetto di utilizzazione quanto previsto dall’art. 12 commi 3 e 4 del personale, nell’ambito di processi associativiCCNL 11/4/2006 come sostituiti dall’art. 6 del CCNL 15/7/2010;
c) i criteri generali dei sistemi delle procedure di valutazione della performanceperformance dei dirigenti;
d) le linee di indirizzo e i criteri generali per il conferimento l’individuazione delle misure concernenti la salute e la revoca degli incarichisicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle concernenti lo stress lavoro correlato;
e) le condizioni, i criteri requisiti ed i limiti per la graduazione degli incarichi, ai fini dell’attribuzione della relativa indennitàil ricorso alla risoluzione consensuale;
f) il trasferimento o il conferimento le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001formative e di aggiornamento;
g) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali.
4. Il confronto di individuazione cui al comma 3 si svolge:
a) in sede MIUR, a livello nazionale, per i dirigenti delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile Istituzioni scolastiche ed educative e lavoro da remoto nonché delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
b) presso ciascuna amministrazione, per i dirigenti delle altre amministrazioni destinatarie del presente CCNL.
5. Con riferimento ai soli dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative, il confronto si svolge a livello di Direzione scolastica regionale sui criteri generali per il conferimento degli incarichi di priorità per l’accesso agli stessi;reggenza.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Confronto. 1Il confronto è finalizzato a migliorare la gestione ed a favorire lo sviluppo di rapporti costruttivi; pertanto, rappresentanti aziendali e sindacali dovranno improntare le loro relazioni al rispetto reciproco delle persone e dei ruoli. Il confronto dovrà avvenire con modalità e tempi tali da non creare difficoltà nella gestione, particolarmente quando è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello richiesta l’attuazione di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente intende adottare.
2decisioni tempestive. Il confronto a livello aziendale generale è regolamentato dal CCNL vigente. Tale confronto potrà riguardare, su proposta delle parti, anche argomenti non esplicitamente previsti dal CCNL, in tale eventualità il confronto, essendo finalizzato ad una maggiore comprensione reciproca e allo sviluppo di rapporti costruttivi, si avvia svolgerà in forma libera, su base consensuale e senza alcun vincolo, né per i tempi né per le procedure. Il confronto potrà essere sviluppato anche mediante l'invio ai soggetti l’istituzione di comitati misti paritetici su materie da individuare concordemente tra le parti. Il confronto a livello di punto vendita potrà avvenire solo sulle materie del precedente articolo 3, lettere a), b), c), d), e) e f), e secondo la seguente procedura: - la richiesta di confronto dovrà essere presentata al responsabile del punto vendita entro 3 giorni dal ricevimento dell’informazione; la richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e dettagliata, in modo da consentire l’esaurimento del confronto nei tempi di seguito fissati: - il responsabile del punto vendita, o suo incaricato, aprirà il confronto entro 3 giorni dalla richiesta; - il confronto sarà concluso entro i 4 giorni successivi alla sua apertura. Qualora la RSU/RSA ritenesse insoddisfacenti le risposte ricevute, potrà investirne le istanze sindacali degli elementi conoscitivi superiori, le quali potranno richiedere la prosecuzione del confronto a livello aziendale generale, la cui durata sarà ridotta del tempo già impiegato a livello di punto vendita. In assenza di RSU/RSA a livello di singolo punto vendita, il confronto sulle misure da adottarematerie oggetto di confronto in quella sede, con le modalità previste per la informazione. A potrà avvenire a livello aziendale generale anche a seguito della trasmissione richiesta di una delle informazioni, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacali, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione parti firmatarie il presente Contratto Integrativo Aziendale. Fatta eccezione per il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali forma libera di cui al comma 3 dell’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti precedente 3°comma, fino all’esaurimento di tutte le fasi del confronto la cooperativa si impegna a non dare attuazione ai progetti in esame e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario le Organizzazioni Sindacali a non dar luogo a manifestazioni di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilitàconflittualità.
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Confronto. 1. 1 Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'ente intende adottare.
2. 2 Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente ente e i soggetti sindacalisindacali si incontrano se, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi ultimi o anche dalla richiestaRSU. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’ente, contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. 3 Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):sindacali:
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
c) l’individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichiincarichi di posizione organizzativa;
e) i criteri per la graduazione degli incarichidelle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) criteri generali la verifica delle facoltà di programmazione dei servizi implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione alla riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di pronta disponibilità.posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
i) le linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessiformative;
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 97, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) 2, del CCNL 21.05.2018, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente ente e i soggetti sindacalisindacali si incontrano se, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’ente, contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)::
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
c) l’individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichiincarichi di posizione organizzativa;
e) i criteri per la graduazione degli incarichidelle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.LgsD. Lgs. n. 165/2001;
g) criteri generali la verifica delle facoltà di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 7, del CCNL 21.05.2018;
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
i) linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;formative.
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie mate- rie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 98, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda l’Azienda o Ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio l’invio ai soggetti sog- getti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione trasmissio- ne delle informazioni, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacalisog- getti sindacali si incontrano se, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confrontocon- fronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 9 8 (Contrattazione Con- Comparto Sanità Pubblica | Periodo 2016-2018 trattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda dell’Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichiincarichi di funzione;
e) i criteri per la graduazione degli incarichiincarichi di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) criteri generali di programmazione dei servizi ser- vizi di pronta disponibilità.
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente Formez PA intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazionel’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente Formez PA e i soggetti sindacalisindacali si incontrano, entro 5 (cinque) giorni dall'informazione, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente da Xxxxxx PA contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta 30 (trenta) giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, confronto a livello nazionale con i soggetti sindacali dell’XX.XX di cui al successivo art. 8 comma 3 dell’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):2:
a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi del Formez PA;
b) ripercussioni organizzative e professionali dell’attuazione del programma di utilizzazione attività del personale, nell’ambito di processi associativiFormez PA deliberato dagli organismi statutari dell’Istituto;
c) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione di servizi;
d) piani di formazione;
e) criteri per le assunzioni a tempo indeterminato;
f) criteri generali dei sistemi del sistema di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) criteri generali l’orario di programmazione dei servizi lavoro e sue articolazioni e le fasce temporali di pronta disponibilitàflessibilità.
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 … (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie) ), commi 3 e 4, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente amministrazione e i soggetti sindacalisindacali si incontrano se, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 3 ed i soggetti sindacali di cui al comma 4 dell’art. 9 …. (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associatividell'amministrazione;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
; d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichil’individuazione dei profili professionali;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 97, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) comma3, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente amministrazione e i soggetti sindacalisindacali si incontrano se, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 3 ed i soggetti sindacali di cui al comma 4 dell’art. 9 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associatividell'amministrazione;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) l’individuazione dei profili professionali;
e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichiincarichi di posizione organizzativa;
ef) i criteri per la graduazione degli incarichidelle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
fg) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgsd. lgs. n. 165/2001;
g) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.
h) linee generali 4. Sono oggetto di indirizzo per l’adozione confronto, a livello di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) sede di elezione di RSU, con i criteri generali soggetti sindacali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché cui all’art. 7, comma 4, i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;adeguamento in sede locale di quanto definito dall’amministrazione ai sensi del comma 3, lett. a).
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Confronto. 1. Il confronto è è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9all’art.7 comma 2 ccnl 21/05/2018, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente ente e i soggetti sindacalisindacali si incontrano se, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione dall'informazione, il confronto è è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’ente, contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)::
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
c) l’individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichiincarichi di posizione organizzativa;
e) i criteri per la graduazione degli incarichidelle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.LgsD. Lgs. n. 165/2001;
g) criteri generali la verifica delle facoltà di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 7 del Ccnl 21.05.2018;
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
i) linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessiformative;
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 97, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) 3, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacalisindacali si incontrano se, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 9 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativie Ente;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichiincarichi di funzione;
e) i criteri per la graduazione degli incarichiincarichi di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgsd. lgs. n. 165/2001;
g) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di le misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
ih) i criteri generali per l’individuazione di individuazione fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
i) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di priorità per l’accesso agli stessi;servizi.
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 .… (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente ente e i soggetti sindacalisindacali si incontrano se, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi; l’incontro, si incontrano se richiesto, deve comunque avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’ente contestualmente all’invio dell’informazione; dell’informazione e anche in tal caso tale ipotesi le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo incontrano, comunque, non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiestarichiesta6. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al all’art… comma 3 dell’art. 9 2 … (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti): 4 Accoglimento richiesta sindacale, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilitàmateria spostata in Confronto.
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9all’art.7, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) 2 di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l’ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente ente e i soggetti sindacalisindacali si incontrano se, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’ente, contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al all’articolo 7, comma 3 dell’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):2:
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
c) l’individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichiincarichi di posizione organizzativa;
e) i criteri per la graduazione degli incarichidelle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.LgsD. Lgs. n. 165/2001165/20016;
g) criteri generali la verifica delle facoltà di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 7;
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell’amministrazione;
i) negli enti con meno di 300 dipendenti, linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;formative.
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Confronto. 1. Il confronto è e' la modalità modalita' attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’artall'art. 97, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) 3, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità modalita' previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente amministrazione e i soggetti sindacalisindacali si incontrano se, se entro 5 cinque giorni lavorativi dall'informazione dall'informazione, il confronto è e' richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può L'incontro puo' anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall'amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiestaall'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può puo' essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è e' redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’arted i soggetti sindacali di cui al comma 4 dell'art. 9 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità priorita' per la mobilità mobilita' tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associatividell'amministrazione;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) l'individuazione dei profili professionali;
e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichiincarichi di posizione organizzativa;
ef) i criteri per la graduazione degli incarichidelle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione dell'attribuzione della relativa indennitàindennita';
fg) il trasferimento o il conferimento di attività attivita' ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’artdell'art. 31 del D.Lgs. decreto legislativo n. 165/2001;
g) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.
h) linee generali 4. Sono oggetto di indirizzo per l’adozione confronto, a livello di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) sede di elezione di RSU, con i criteri generali soggetti sindacali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché cui all'art. 7, comma 4, i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;adeguamento in sede locale di quanto definito dall'amministrazione ai sensi del comma 3, lettera a).
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9all’art.7, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) 2 di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente ente e i soggetti sindacalisindacali si incontrano se, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’ente, contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al all’articolo 7, comma 3 dell’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):2:
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
c) l’individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichiincarichi di posizione organizzativa;
e) i criteri per la graduazione degli incarichidelle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.LgsD. Lgs. n. 165/2001;
g) criteri generali la verifica delle facoltà di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 7;
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
i) negli enti con meno di 300 dipendenti, linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;formative.
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 98, comma 3 (Contrattazione contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacali, se sindacali si incontrano entro 5 giorni lavorativi dall'informazione se il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 9 8 (Contrattazione contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie):
a) 1. I criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro;
b) i 2. I criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o e Ente o tra Aziende ed Entiaziende, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i 3. I criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i 4. I criteri per il conferimento e la revoca degli incarichiincarichi di funzione;
e) i 5. I criteri per la graduazione degli incarichiincarichi di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il 6. Il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) 7. Le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
8. I criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.;
h) 9. La modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa di cui all’art. 39, comma 4 del CCNL 7/4/1999;
10. Le linee generali di indirizzo per l’adozione in materia di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;prestazioni aggiuntive del personale.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 97 comma 2 del CCNL F.L. 2016- 2018, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l’amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi di cui al comma 1 l’informazione sulle misure da adottare. Entro cinque giorni dall’informazione, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioniorganizzazioni sindacali destinatarie possono chiedere, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacalianche singolarmente, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiestacon l’amministrazione. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta..
3. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
34. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’artconfronto le materie indicate all’ art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti 44 del CCNL F.L. 2016-2018 e materie):precisamente:
a) i criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoroper la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità, tenendo conto della specificità della funzione svolta dai dirigenti della Polizia locale, nonché della complessità dell’attività svolta dall’Avvocatura Capitolina;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performanceperformance dei dirigenti;
c) le linee di indirizzo e criteri generali per l’individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
e) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, dell’obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell’anno;
f) le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle vigenti previsioni di legge, con riferimento, per quanto concerne la procedura, alla preventiva conoscibilità delle posizioni dirigenziali disponibili ed alla preventiva acquisizione delle disponibilità dei dirigenti interessati e, per quanto attiene ai criteri, alle attitudini e la revoca degli incarichi;
e) i criteri per la graduazione degli incarichicapacità professionali, ai fini dell’attribuzione della risultati conseguiti in precedenza ed alla relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento valutazione di attività ad altri soggettiperformance individuale, pubblici o privatialle specifiche competenze organizzative possedute, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) criteri generali alle esperienze di programmazione dei servizi di pronta disponibilitàdirezione attinenti all’incarico.
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 7 (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente ente e i soggetti sindacalisindacali si incontrano se, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi; l’incontro, si incontrano se richiesto, deve comunque avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’ente contestualmente all’invio dell’informazione; dell’informazione e anche in tal caso tale ipotesi le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo incontrano, comunque, non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi l’amministrazione può procedere all’adozione dei lavori e delle posizioni emerseprovvedimenti nelle materie oggetto del medesimo.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al all’art- 7 comma 3 dell’art. 9 2 (Contrattazione collettiva integrativa: integrativa soggetti e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, ivi compresa quella a seguito della riduzione dell’orario di lavoro nonché l’articolazione in turni;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
c) l’individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichiincarichi di posizione organizzativa;
e) i criteri per la graduazione degli incarichidelle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.LgsD. Lgs. n. 165/2001165/2001 e la condizione di tutela del personale impiegato nei servizi e nelle attività oggetto di trasferimento o conferimento;
g) criteri generali la verifica delle facoltà di programmazione dei servizi implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall’art. 17, comma 6 (Retribuzione di pronta disponibilità.posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL;
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
i) la definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile formative e lavoro di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell’ente, tenendo conto dei principi di pari opportunità tra tutti i lavoratori e dell’obiettivo delle ore di formazione da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessierogare nel corso dell’anno;
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Confronto. 1. ) Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 97 comma 2 CCNL 21/05/2018, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'ente intende adottare.
2. ) Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente ente e i soggetti sindacalisindacali si incontrano se, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’ente, contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. ) Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)::
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
c) l’individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichiincarichi di posizione organizzativa;
e) i criteri per la graduazione degli incarichidelle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) criteri generali la verifica delle facoltà di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 7 del CCNL 21.05.2018;
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
i) linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessiformative;
j) gli andamenti occupazionali;
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Samples: Decentrato Integrativo
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9all’art.7, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) 2 di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente ente e i soggetti sindacalisindacali si incontrano se, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’ente, contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al all’articolo 7, comma 3 dell’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa2: soggetti e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
; b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
; c) l’individuazione dei profili professionali; d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi;
incarichi di posizione organizzativa; e) i criteri per la graduazione degli incarichidelle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
; f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.LgsD. Lgs. n. 165/2001;
; g) criteri generali la verifica delle facoltà di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.
implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 7; h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione; i) negli enti con meno di 300 dipendenti, linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;formative.
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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale
Confronto. (Artt. 5 e 44 del CCNL 17.12.2020)
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’artall'art. 94, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l’Amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio l’invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazionel’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente amministrazione e i soggetti sindacalisindacali si incontrano se, se entro 5 cinque giorni lavorativi dall'informazione dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiestaanche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)::
a) i criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoroper la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performanceperformance dei dirigenti;
c) le linee di indirizzo e criteri generali per l’individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
e) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, dell’obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell’anno;
f) le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle vigenti previsioni di legge, con riferimento, per quanto concerne la procedura, alla preventiva conoscibilità delle posizioni dirigenziali disponibili e la revoca degli incarichi;
alla preventiva acquisizione delle disponibilità dei dirigenti interessati e) i criteri , per la graduazione degli incarichiquanto attiene ai criteri, alle attitudini e capacità professionali, ai fini dell’attribuzione della risultati conseguiti in precedenza ed alla relativa indennitàvalutazione di performance individuale, alle specifiche competenze organizzative possedute, alle esperienze di direzione attinenti all’incarico;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;
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Confronto. (ART. 6 DEL CCNL 2016/2018)
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente l'amministrazione intende adottare.
21. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente amministrazione e i soggetti sindacalisindacali si incontrano se, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiestaanche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3durante. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’artconfronto ai sensi dei commi precedenti (Art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie22 c. 8 lettera b CCNL 2016/2018):
a) criteri generali relativi all’articolazione l’articolazione dell’orario di lavorolavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra riguardanti le assegnazioni alle sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativiATA;
c) i criteri generali per la fruizione dei sistemi di valutazione della performance;permessi per l’aggiornamento.
d) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out. Premesso quanto specificato nel presente articolo le parti, nel rispetto delle reciproche autonomie, definiscono quanto segue:
a) articolazione dell’orario di lavoro del personale, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il conferimento fondo d’istituto: Il Dirigente Scolastico predispone l’orario delle lezioni in base alle esigenze didattiche e ai vincoli organizzativi (trasporti pubblici, docenti con cattedra su più scuole, ecc.), fermo restando che l’orario di servizio dei docenti, salvo casi eccezionali, deve essere articolato su cinque giorni. Le richieste dei Docenti, in tema di giorno libero o distribuzione delle ore nella giornata (in caso di rinuncia al giorno libero), saranno tenute in considerazione, purché non impediscano la revoca formulazione dell’orario stesso. Ogni docente può esprimere i desiderata rispetto al giorno settimanale libero. Qualora vi fosse impossibilità di stendere l’orario per una eccessiva richiesta del medesimo giorno libero da parte dei docenti, salvo gravi e documentati motivi, si adotteranno i seguenti criteri: si cercherà un accordo consensuale tra i docenti interessati; in mancanza di accordo, si procederà alla rotazione tra i docenti interessati tenendo conto degli incarichi;
eultimi tre anni scolastici; l’impegno settimanale di ogni docente, con orario cattedra di 18 ore ,non supererà le 3 ore oltre il suo orario, salvo il consenso dell’interessato; vale a dire che nell’orario, si cercherà di ridurre al minimo le “ore-buche”, le quali non potranno comunque essere più di 3, esclusa l’ora di ricevimento, se non espressamente richiesto dal docente per motivi personali o familiari. salvo documentate esigenze personali, si effettuerà un’equa distribuzione, tra i docenti, delle entrate alla prima ora e delle uscite all’ultima. I docenti, durante il giorno libero dall’insegnamento, dovranno comunque svolgere tutte le attività non di insegnamento programmate. I docenti possono avanzare al D.S. proposte di variazione dell’orario, dopo l’entrata in vigore dello stesso, a condizione che dalla variazione non derivi alcun aggravio di spese per l’amministrazione, che tutti i docenti coinvolti esprimano al D.S. il loro consenso, e che le esigenze didattiche non vengano compromesse. I docenti in servizio alla prima ora devono essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; i docenti in servizio sono tenuti alla vigilanza durante l’intervallo secondo un piano predisposto dalla Presidenza; Sostituzioni alla prima ora Per sopperire alle di difficoltà sulla sostituzione dei docenti assenti alla prima ora, il DS può individuare un docente per ogni giorno della settimana per l’intero anno scolastico (dal lunedì al venerdì) i criteri sempre presente per le sostituzioni. L’onere di essere presente per tutto l’anno in un giorno della settimana viene compensato con un forfet di 200 €. La cifra non sostituisce il regolare compenso per la graduazione degli incarichi, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’artsostituzione del collega assente. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i Le ore eccedenti saranno assegnate con questi criteri di priorità per l’accesso agli stessipriorità: o Docenti della stessa disciplina con cattedra inferiore a 18 ore;
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 98, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacalisindacali si incontrano se, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 9 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o e Ente o tra Aziende ed Entiaziende, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichiincarichi di funzione;
e) i criteri per la graduazione degli incarichiincarichi di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;
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Confronto. 1Il confronto è finalizzato a migliorare la gestione e a favorire lo sviluppo di rapporti costruttivi; pertanto, rappresentanti aziendali e sindacali dovranno improntare le loro relazioni a rispetto reciproco delle persone e dei ruoli. Il confronto dovrà avvenire con modalità e tempi tali da non creare difficoltà nella gestione, particolarmente quando è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello richiesta l'attuazione di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente intende adottare.
2decisioni tempestive. Il confronto al livello aziendale nazionale e divisionale è regolato dall'art. 5 del CCNL, salvo quanto previsto dal regolamento attuativo perla retribuzione variabile di cui all'art. 63. Il confronto al livello aziendale e divisionale potrà riguardare, su proposta delle parti, anche argomenti non esplicitamente previsti dal CCNL; in tale eventualità, il confronto, essendo finalizzato ad una maggiore comprensione reciproca e allo sviluppo di rapporti costruttivi, si avvia svolgerà in forma libera, su base consensuale e senza alcun vincolo, né per i tempi né per le procedure. Il confronto potrà essere sviluppato anche mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi l'istituzione di comitati misti paritetici su materie da individuare concordemente tra le parti. Il confronto a livello di unità produttiva potrà avvenire solo sulle misure materie del precedente art. 3, punto III (livello di unità produttiva), lettere b), c), d) ed e) e secondo la seguente procedura: - la richiesta di confronto dovrà essere presentata al responsabile dell'unità produttiva entro 3 giorni dal ricevimento dell'informazione; la richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e dettagliata, in modo da adottareconsentire l'esaurimento del confronto nei tempi di seguito fissati; - il responsabile dell'unità produttiva, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazionio un suo incaricato, l’Azienda o Ente e i soggetti sindacali, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione aprirà il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta; - il confronto sarà concluso entro i 4 giorni successivi alla sua apertura. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione; Fatta eccezione per il confronto in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali forma libera di cui al comma 3 dell’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti precedente 3° comma, fino all'esaurimento di tutte le fasi del confronto la cooperativa si impegna a non dare attuazione ai progetti in esame e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario le Organizzazioni sindacali a non dar luogo a manifestazioni di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilitàconflittualità.
h) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i) i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale