Common use of Congedi parentali Clause in Contracts

Congedi parentali. 1. Al personale dipendente si applicano le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs. n. 151/2001 a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151. 2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 e nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso decreto legislativo, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti, nonché il salario di produttività. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. 4. Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto dall’art. 47, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre.

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Congedi parentali. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. LgsX.xx. n. 151/2001 a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151151/2001. 2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 e nell’ipotesi alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all’artall'art. 28 dello stesso decreto legislativodecreto, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera spetta l'intera retribuzione fissa mensile, mensile nonché le quote di trattamento economico salario accessorio fisse e ricorrentiricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, nonché secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8. Durante il salario medesimo periodo di produttivitàastensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del partoobbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, qualora parto non fruito, decorra possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001. 4. Nell’ambito Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’artdall'art. 3232 , comma 1, lett. a) del D.LgsD. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto dall’artnei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. LgsX.xx. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun annoanno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di cui al precedente comma 4astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’artall'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione l’indicazione della durata, all’ufficio all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 87, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre.

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Congedi parentali. Ai sensi della vigente normativa ciascun genitore, per ogni bambino e nei primi dodici anni di vita del minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente 10 mesi. Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: 1. Al personale dipendente si applicano le disposizioni in materia alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs. n. 151/2001 congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151.sei mesi; 2. Nel al padre lavoratore, dalla nascita del figlio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); 3. qualora vi sia un solo genitore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Il congedo parentale può essere fruito sia su base giornaliera che su base oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di astensione obbligatoriapaga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Ai fini dell'esercizio del diritto, ai il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro indicando la durata del periodo dì congedo richiesto ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Ai sensi degli articoli 16 e 17 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 151/2001 e nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso decreto legislativo, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti, nonché il salario di produttività. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. 4. Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto dall’art. 47, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di assenza retribuita secondo astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro nel limite di sette giorni lavorativi all'anno per le modalità malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Per fruire dei congedi di cui al precedente comma 4. 6presente punto il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno Tali congedi spettano al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizionegenitore richiedente, anche frazionataqualora l'altro genitore non ne abbia diritto, dei periodi e sono computati nell'anzianità di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità e della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensionequattordicesima mensilità. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre.

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Congedi parentali. 1. Al personale dipendente Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgsd.lgs. n. 151/2001 a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151integrazioni. 2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli artt. 16 e 17 17, commi 1 e 2 del D. Lgsd.lgs. n. 151/2001 e 151/2001, alla dirigente o al dirigente, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso del citato decreto legislativo, alla lavoratrice o al lavoratore spettano spetta l’intera retribuzione fissa mensile, le quote inclusa quella di trattamento economico accessorio fisse e ricorrentiposizione, nonché il salario quella di produttivitàrisultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice prematuro, alle dirigenti spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, qualora parto non fruito, decorra possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della dirigente consentono il rientro al lavoro. Alla dirigente rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 151/2001. 4. Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’artcongedo parentale di cui all’art. 32, comma 1, del D.Lgsd.lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici dirigenti madri o o, in alternativa alternativa, per i lavoratori dirigenti padri, i primi trenta giornigiorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per interoservizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione mensile, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per compresa la saluteretribuzione di posizione. 5. Successivamente al Dopo il periodo di astensione di cui al comma 2 e fino al compimento del terzo anno di vita vita, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. 151/2001, alle dirigenti madri ed, in alternativa, ai dirigenti padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, nel caso previsto dall’art. 47, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nel comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di cui al precedente comma 4astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore dirigente o della lavoratricedirigente. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1commi 1 e 2, del D. Lgsd.lgs. n. 151/2001, la lavoratrice dirigente madre o il lavoratore dirigente padre presentano la relativa domandacomunicazione, con la indicazione l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza all’Amministrazione di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda comunicazione può essere inviata anche a per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8comma, la domanda comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. In caso Ferma restando l’applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 151/2001, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di parto plurimo i periodi danno o di riposo sono raddoppiati pericolo per la gestazione o la salute della dirigente madre, l’Amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima e le ore aggiuntive rispetto con il suo consenso in altre attività, nell’ambito di quelle disponibili, che comportino minor aggravio psicofisico. 10. Al dirigente rientrato in servizio a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall’articolo 17 della legge n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre53/2000.

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Congedi parentali. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia ma- teria di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgsd.lgs. n. 151/2001 a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151151/2001. 2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgsd.lgs. n. 151/2001 e nell’ipotesi alla lavoratrice o al lavoratore, anche nel- l'ipotesi di cui all’artall'art. 28 dello stesso decreto legislativodecreto, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione spetta l'intera retribu- zione fissa mensile, mensile nonché le quote di trattamento economico salario accessorio fisse e ricorrentiricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo pe- riodo di convalescenza post-ricovero, nonché secondo la disciplina di cui al- l'art. 17, comma 8. Durante il salario medesimo periodo di produttivitàastensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche NORMA DEL CCNL 2007 APPLICABILE A TUTTO IL PERSONALE DELLA SEZIONE SCUOLA per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del partoobbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera ospe- daliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, qualora parto non fruito, decorra possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale ri- sulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 151/2001. 4. Nell’ambito Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’artdall'art. 32, comma 1, lett. a) del D.Lgsd.lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose pe- ricolose o dannose per la salute. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto dall’artnei casi pre- visti dall'art. 47, comma 1, del D. Lgsd.lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun annoanno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì di- ritto di cui al precedente comma 4astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi fe- stivi che ricadano all’interno all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi di- versi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’artall'art. 32, comma 1, del D. Lgsd.lgs. n. 151/2001, la lavoratrice lavo- ratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione l’indicazione della durata, all’ufficio all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensioneasten- sione. La domanda può essere inviata anche a per mezzo di raccomandata racco- mandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 87, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre.

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Samples: CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018, CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018

Congedi parentali. (Art. 19 del CCNL 01.03.02) 1. Al personale dipendente Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. LgsD.lgs. n. 151/2001 a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 151 del 2001 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151integrazioni. 2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli artt. 16 e 17 17, commi 1 e 2 del D. LgsD.lgs. n. 151/2001 e 151/2001, alla dirigente o al dirigente, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso del citato decreto legislativo, alla lavoratrice o al lavoratore spettano spetta l’intera retribuzione fissa mensile, le quote inclusa quella di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti, nonché il salario di produttivitàposizione. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice prematuro, alle dirigenti spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, qualora parto non fruito, decorra possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della dirigente consentono il rientro al lavoro. Alla dirigente rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D.lgs. n. 151/2001. 4. Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’artcongedo parentale di cui all’art. 32, comma 1, del D.LgsD.lgs. n. 151/2001151 del 2001, per le lavoratrici dirigenti madri o o, in alternativa alternativa, per i lavoratori dirigenti padri, i primi trenta giornigiorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per interoservizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione mensile, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per compresa la saluteretribuzione di posizione. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino al compimento del terzo anno di vita vita, nei casi previsti dall’art. 47 del D.lgs. 151 del 2001, alle dirigenti madri ed, in alternativa, ai dirigenti padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, nel caso previsto dall’art. 47, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nel comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di cui al precedente comma 4astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, non retribuiti, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore dirigente o della lavoratricedirigente. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1commi 1 e 2, del D. LgsD.lgs. n. 151/2001, la lavoratrice dirigente madre o il lavoratore dirigente padre presentano la relativa domandacomunicazione, con la indicazione l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza all’Ufficio scolastico regionale di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda comunicazione può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8comma, la domanda comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. In caso Ferma restando l’applicazione dell’art. 7 del D.lgs. 151/2001, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di parto plurimo i periodi danno o di riposo sono raddoppiati pericolo per la gestazione o la salute della dirigente madre, l’Amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima e le ore aggiuntive rispetto con il suo consenso in altre attività, nell’ambito di quelle disponibili, che comportino minor aggravio psicofisico. 10. Al dirigente rientrato in servizio a quelle previste dall’art. 39 seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall’articolo 17 della legge n. 53 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre2000.

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Congedi parentali. (art.11 del CCNL II° biennio 15-3-2001) 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. LgsX.xx. n. 151/2001 a norma dell’art(cfr. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151nota n.10). 2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 e nell’ipotesi 151/200110 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all’artall'art. 28 dello stesso decreto legislativodecreto, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera spetta l'intera retribuzione fissa mensile, mensile nonché le quote di trattamento economico salario accessorio fisse e ricorrentiricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, nonché il salario secondo la disciplina di produttivitàcui all'art. 17, comma 8. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del partoobbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, qualora parto non fruito, decorra possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 (cfr. nota n.10). 4. Nell’ambito Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’artdall'art. 3232 , comma 1, lett. a) del D.LgsD. Lgs. n. 151/2001151/2001(cfr. nota n.10), per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto dall’artnei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. LgsX.xx. n. 151/2001151/2001(cfr. nota n.10), alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun annoanno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di cui al precedente comma 4astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’artall'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001n.151/2001(cfr. nota n.10), la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 87, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre.

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Congedi parentali. 1. Al personale dipendente di cui all’art.1 del presente CCNL si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. LgsX.xx. n. 151/2001 a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151151/2001. 2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 e nell’ipotesi alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all’artall'art. 28 dello stesso decreto legislativodecreto, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera spetta l'intera retribuzione fissa mensile, mensile nonché le quote di trattamento economico salario accessorio fisse e ricorrentiricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, nonché il salario secondo la disciplina di produttivitàcui all'art. 11, comma 8. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del partoobbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, qualora parto non fruito, decorra possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. La richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001. 4. Nell’ambito Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’artdall'art. 3232 , comma 1, lett. a) del D.LgsD. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto dall’artnei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. LgsX.xx. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun annoanno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di cui al precedente comma 4astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’artall'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 87, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre.

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Congedi parentali. 1. Al personale dipendente di cui all'art.1 del presente CCNL si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. LgsX.xx. n. 151/2001 a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151151/2001. 2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 e nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso decreto legislativo, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stes- so decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile, mensile nonché le quote di trattamento economico accessorio salario accesso- rio fisse e ricorrentiricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecu- tivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post- ricovero, nonché il salario secondo la disciplina di produttivitàcui all'art. 11, comma 8. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del partoobbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere richiede- re che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, qualora ante- parto non fruito, decorra possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. La richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rien- tro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001. 4. Nell’ambito Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’artdall'art. 3232 , comma 1, lett. a) del D.LgsD. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto dall’artnei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. LgsX.xx. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun annoanno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun geni- tore, alternativamente, ha altresì diritto di cui al precedente comma 4astenersi dal lavoro, nel limite di cinque gior- ni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativacontinua- tiva, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’artall'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio all'ufficio di appartenenza apparte- nenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensioneastensio- ne. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento rice- vimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giornigior- ni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 87, la domanda può essere presentata presen- tata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre.

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Congedi parentali. 1Ai sensi dell'art. Al personale dipendente si applicano le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs32 del D.Lgs. n. 151/2001 a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 126 marzo 2001, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151. 2. Nel periodo , ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi otto anni di astensione obbligatoriavita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 e nell’ipotesi ha diritto di cui all’art. 28 dello stesso decreto legislativo, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti, nonché il salario di produttività. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di astenersi dal lavoro per un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privatamassimo non eccedente complessivamente dodici mesi. Nell'ambito del suddetto limite, la i relativi congedi parentali spettano: - alla madre ha la facoltà di richiedere che lavoratrice, trascorso il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo ante-partomassimo, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. 4. Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto dall’art. 47, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, è di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza per un periodo continuativo o frazionato non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7superiore a dieci mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della fruizionedurata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, anche frazionata, dei periodi lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di astensione lavoro dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D. LgsIl congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. n. 151/2001, la La lavoratrice madre o o, in alternativa, il lavoratore padre presentano la relativa domandadi minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, con la indicazione comma 1 della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche congedo parentale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché condizione che il bambino non sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 8ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui al precedente all'art. 42, comma 81 del D.Lgs. 26 marzo 2001, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoron. 151. 9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre.

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Congedi parentali. 1Ai sensi dell'art. Al personale dipendente si applicano le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs32 del D.Lgs. n. 151/2001 a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 126 marzo 2001, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151. 2. Nel periodo , ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi tredici anni di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 e nell’ipotesi vita ha diritto di cui all’art. 28 dello stesso decreto legislativo, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti, nonché il salario di produttività. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di astenersi dal lavoro per un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privatamassimo non eccedente complessivamente dodici mesi. Nell'ambito del suddetto limite, la i relativi congedi parentali spettano: - alla madre ha la facoltà di richiedere che lavoratrice, trascorso il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo ante-partomassimo, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. 4. Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto dall’art. 47, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, è di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza per un periodo continuativo o frazionato non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7superiore a dieci mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della fruizionedurata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, anche frazionata, dei periodi lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di astensione lavoro dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D. LgsIl congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. n. 151/2001, la La lavoratrice madre o o, in alternativa, il lavoratore padre presentano la relativa domandadi minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, con la indicazione comma 1 della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche congedo parentale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché condizione che il bambino non sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 8ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui al precedente all'articolo 42, comma 81 del D.Lgs. 26 marzo 2001, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoron. 151. 9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre.

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Congedi parentali. (art.11 del CCNL II° biennio 15-3-2001) 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. LgsX.xx. n. 151/2001 a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151151/2001. 2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 e nell’ipotesi alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all’artall'art. 28 dello stesso decreto legislativodecreto, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera spetta l'intera retribuzione fissa mensile, mensile nonché le quote di trattamento economico salario accessorio fisse e ricorrentiricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, nonché il salario secondo la disciplina di produttivitàcui all'art. 17, comma 8. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del partoobbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-post- parto ed il restante periodo ante-parto, qualora parto non fruito, decorra possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 . 4. Nell’ambito Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’artdall'art. 3232 , comma 1, lett. a) del D.LgsD. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto dall’artnei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. LgsX.xx. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun annoanno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di cui al precedente comma 4astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’artall'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 87, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre.

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Congedi parentali. 1Ai sensi dell'art. Al personale dipendente si applicano le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs32 del D.Lgs. n. 151/2001 a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. 26.3.2001 n. 151. 2. Nel periodo , ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi tredici anni di astensione obbligatoriavita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 e nell’ipotesi ha diritto di cui all’art. 28 dello stesso decreto legislativo, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti, nonché il salario di produttività. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di astenersi dal lavoro per un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privatamassimo non 1_ n eccedente complessivamente dodici mesi. 'i(·\ Nell'ambito del suddetto limite, la i relativi congedi parentali spettano: 'y alla madre ha la facoltà di richiedere che lavoratrice, trascorso il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo ante-partomassimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non fruitosuperiore a dieci mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto, decorra dalla data il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di effettivo rientro a casa del figlio. 4. Nell’ambito lavoro, indicando la durata del periodo di astensione facoltativa congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dal lavoro previsto dall’artlavoro. 32Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui ali'articolo 42, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al Il recepimento del comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto dall’art. 47, comma 1, 1 ter dell'articolo 32 del D. Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed il congedo parentale potrà essere fruito da parte di ciascun genitore anche su base oraria in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche paga mensile immediatamente precedente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque quello nel corso del quale ha inizio il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 8congedo parentale. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto questi casi è esclusa la cumulabilità della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio fruizione oraria del periodo di astensione congedo parentale con permessi o riposi previsti dal lavorodecreto legislativo 151 del 2001. 9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre.

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Congedi parentali. 1. Al personale dipendente Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. LgsD.Lgs. n. 151/2001 a norma dell’art(T.U. di cui all'art. 15 della legge n. 53/2000 53/2000) che riunisce e coordina le disposizioni previste dalla legge n.1204/1971, come modificata ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. integrata dalle leggi n. 151903/1977 e n. 53/2000. 2. Nel periodo di Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria, obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli dell'art. 16 e 17 del D. LgsD.Lgs. n. 151/2001 e nell’ipotesi anche nell'ipotesi di cui all’artall'art. 28 dello stesso decreto legislativo, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera del D.Lgs. n. 151/2001 spetta l'intera retribuzione compresa la retribuzione di posizione fissa mensile, le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti, nonché il salario di produttivitàvariabile. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del partoobbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, qualora parto non fruito, decorra possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001. 4. Nell’ambito Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’artdall'art. 32, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o o, in alternativa alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e giorni di assenza fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per secondo la salutedisciplina del comma 2. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto dall’artnei casi previsti dall'art. 47, comma 1, 47 del D. LgsD.Lgs. n. 151/2001, 151/2001 alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente indicate nello stesso comma 42. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’artall'art. 32, comma 1, del D. LgsD.Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 87, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ventiquattro ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’artdal comma 1 dello stesso art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre.

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Samples: CCNL

Congedi parentali. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. LgsX.xx. n. 151/2001 a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151151/2001. 2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 e nell’ipotesi alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all’artall'art. 28 dello stesso decreto legislativodecreto, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera spetta l'intera retribuzione fissa mensile, mensile nonché le quote di trattamento economico salario accessorio fisse e ricorrentiricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post- ricovero, nonché secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8. Durante il salario medesimo periodo di produttivitàastensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del partoobbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, qualora ante- parto non fruito, decorra possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001. 4. Nell’ambito Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’artdall'art. 3232 , comma 1, lett. a) del D.LgsD. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto dall’artnei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. LgsX.xx. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun annoanno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di cui al precedente comma 4astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’artall'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione l’indicazione della durata, all’ufficio all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 87, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre.

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Congedi parentali. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs. decreto legislativo n. 151/2001 a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151151/2001. 2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. decreto legislativo n. 151/2001 e nell’ipotesi alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all’artall'art. 28 dello stesso decreto legislativodecreto, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera spetta l'intera retribuzione fissa mensile, mensile nonché le quote di trattamento economico salario accessorio fisse e ricorrentiricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, nonché secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8. Durante il salario medesimo periodo di produttivitàastensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del partoobbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, qualora parto non fruito, decorra possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 151/2001. 4. Nell’ambito Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’artdall'art. 3232 , comma 1, lett. a) del D.Lgs. decreto legislativo n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto dall’artnei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. Lgs. decreto legislativo n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun annoanno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di cui al precedente comma 4astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’artall'art. 32, comma 1, del D. Lgs. decreto legislativo n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione l’indicazione della durata, all’ufficio all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 87, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Congedi parentali. 1. Al personale dipendente si applicano Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs. n. 151/2001 a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151paternità. 2. Nel periodo di Ai funzionari diplomatici in astensione obbligatoria, obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 16 e 17 17, commi 1 e 2, del D. Lgs. decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151/2001 151, e nell’ipotesi anche nei casi di cui all’art. all' articolo 28 dello stesso del citato decreto legislativo, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrentiposizione funzionale, nonché il salario la retribuzione di produttivitàrisultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. 4. Nell’ambito Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. prevista dall'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151/2001151, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per servizio. Per tale assenza spetta la saluteretribuzione di cui al precedente comma. 54. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 3 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto dall’art. 47nei casi e con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001151, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni giorni, per ciascun anno, anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità quanto previsto al comma 2. 5. Alle madri, in caso di cui al precedente comma 4parto prematuro, spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 dal comma 1 dello stesso articolo 10 possono essere utilizzate anche dal padre. 7. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto. 8. Al funzionario diplomatico, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

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Samples: Accordo Relativo Al Personale Della Carriera Diplomatica

Congedi parentali. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. LgsX.xx. n. 151/2001 a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151151/2001. 2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 e alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso decreto legislativodecreto, alla lavoratrice o al lavoratore spettano spetta l’intera retribuzione fissa mensile, mensile nonché le quote di trattamento economico salario accessorio fisse e ricorrentiricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, nonché secondo la disciplina di cui all’art. 17, comma 8. Durante il salario medesimo periodo di produttivitàastensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del partoobbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, qualora parto non fruito, decorra possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001. 4. Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) del D.LgsD. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del D. LgsX.xx. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun annoanno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di cui al precedente comma 4astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 87, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi parentali. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. LgsX.xx. n. 151/2001 a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151151/ 2001. 2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 e alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso decreto legislativodecreto, alla lavoratrice o al lavoratore spettano spetta l’intera retribuzione fissa mensile, mensile nonché le quote di trattamento economico salario accessorio fisse e ricorrentiricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, nonché secondo la disciplina di cui all’art. 17, comma 8. Durante il salario medesimo periodo di produttivitàastensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del partoobbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, qualora parto non fruito, decorra possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001. 4. Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. 3232 , comma 1, lett. a) del D.LgsD. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del D. LgsX.xx. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun annoanno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di cui al precedente comma 4astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 87, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre.

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Samples: Not Applicable

Congedi parentali. 1(Vedi accordo di rinnovo in nota) a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Al personale dipendente si applicano diritto. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia Ai fini dell'esercizio di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare almeno 15 giorni prima richiesta scritta al datore di lavoro indicando la durata del periodo di congedo richiesto, di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dal lavoro. Le parti preso atto delle modifiche legislative intervenute sulla materia del sostegno alla maternità e alla paternità concordano di definire, previe le necessarie verifiche presso l'INPS, le modalità di fruizione anche ad ore del congedo di cui all'art. 32, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 apportando le necessarie modifiche e integrazioni alla disciplina del presente c.c.n.l. "Ai fini e per gli effetti dell'art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs. n. 151/2001 a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’artpaternità, come modificato dall'art. 1, comma 2339, dello stesso D. Lgsdella legge n. 228/2012 riguardante l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva 2010/18/UE e dall'art. 7 del decreto legislativo n. 15180 del 15 giugno 2015, Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi dodici anni di età hanno diritto al congedo parentale che può essere utilizzato su base oraria, giornaliera o continuativa per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi, elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. 2. Nel periodo a) le ore residue saranno anticipate nel mese di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 e nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso decreto legislativo, utilizzo alla lavoratrice e/o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote e conguagliate dall'azienda all'INPS nel mese successivo al mese di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti, nonché il salario di produttività.fruizione; 3. In b) in caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi risoluzione del rapporto di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. 4. Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto dall’art. 47, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padreresidue non conguagliabili all'INPS, perché frazioni di giornata equivalente, saranno coperte con l'utilizzo delle ore residue di ferie o PAR.".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi parentali. (art.11 del CCNL II° biennio 15-3-2001) 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. LgsX.xx. n. 151/2001 a norma dell’art(cfr. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151nota n.10). 2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 e nell’ipotesi alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all’artall'art. 28 dello stesso decreto legislativodecreto, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera spetta l'intera retribuzione fissa mensile, mensile nonché le quote di trattamento economico salario accessorio fisse e ricorrentiricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, nonché il salario secondo la disciplina di produttivitàcui all'art. 17, comma 8. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del partoobbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, qualora parto non fruito, decorra possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 (cfr. nota n.10). 4. Nell’ambito Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’artdall'art. 3232 , comma 1, lett. a) del D.LgsD. Lgs. n. 151/2001151/2001(cfr. nota n.10), per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto dall’artnei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. LgsX.xx. n. 151/2001151/2001(cfr. nota n.10), alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun annoanno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di cui al precedente comma 4astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’artall'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001n.151/2001(cfr. nota n.10), la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 87, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Congedi parentali. (Art. 7 CCNL 13.05.2003 e art. 10 ,lett. C CCNL 28.03.2006) 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgsd.lgs. n. 151/2001 a norma dell’art. 15 della 151/2001, e le norme di cui alla legge 8.3.2000, n. 53/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs53 per la parte di miglior favore ivi prevista e non richiamata nel d.lgs. n. 151151/2001. 2. Nel periodo di astensione obbligatoriacongedo per maternità, ai sensi degli articoli previsto dagli artt. 16 e 17 del D. Lgsd.lgs. n. 151/2001 e 151/200135, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso decreto legislativodecreto, alla lavoratrice o al lavoratore spettano spetta l’intera retribuzione fissa mensile, nonché le quote di trattamento economico salario accessorio fisse e ricorrentipensionabile che competono per il disposto di cui all’art. 35, nonché il salario di produttivitàcomma 8, lett. a)(PAG. 43) del presente CCNL (Assenze per malattia). 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque spettano, comunque, i mesi di astensione obbligatoria congedo per maternità non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, qualora non fruitofruiti, decorra possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice ne consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 151/2001. 4. Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa congedo parentale dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) e 34, comma 1, del D.Lgsd.lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri madri, o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto dall’art. 47, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi parentali. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità con- tenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e della paternità contenute nel D. Lgsn. 53/2000. 2. n. 151/2001 a norma dell’art. 15 Nel presente articolo tutti i richiami alle di- sposizioni della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151.1204/1971 e della legge 23. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi sen- si degli articoli 16 4 e 17 del D. Lgs. 5 della legge n. 151/2001 e 1204/1971, al- la lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso decreto legislativo6 bis della legge n. 903/1977, alla lavoratrice o al lavoratore spettano spetta l’intera retribuzione fissa mensile, mensile nonché le quote quo- te di trattamento economico salario accessorio fisse e ricorrentiricorrenti che com- petono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-rico- vero, nonché il salario secondo la disciplina di produttivitàcui all’art. 23 del CCNL 4.8.1995. 34. In caso di parto prematuro alla lavoratrice prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del partoobbliga- toria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità ne- cessità di un periodo di degenza presso una struttura strut- tura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, qualora parto non fruito, decorra possano decorre- re in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.rien- 45. Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro la- voro previsto dall’art. 327, comma 1, del D.Lgslett. a) della legge n. 151/20011204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o in alternativa alterna- tiva per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori ge- nitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono ri- ducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione esclu- sione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 56. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 3 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto nei casi previsti dall’art. 477, comma 1, del D. Lgs. 4 della legge n. 151/20011204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ma- dri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta tren- ta giorni per ciascun annoanno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitorige- nitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente indicate nello stesso comma 43. 67. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 com- mi 5 e 56, nel caso di fruizione continuativa, comprendono com- prendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano ri- cadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frui- zione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore la- voratore o della lavoratrice. 78. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi pe- riodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 7,comma 1, del D. Lgs. della legge n. 151/20011204/1971 e successi- ve modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre ma- dre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio all’uf- ficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ricevi- mento purché sia assicurato comunque il rispetto rispet- to del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina di- sciplina trova applicazione anche nel caso di proroga pro- roga dell’originario periodo di astensione. 89. In presenza di particolari e comprovate situazioni situa- zioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto rispet- to della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto qua- rantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 910. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 10 della legge n. 1204/1971 sono raddoppiati rad- doppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’artpre- viste dal comma 1 dello stesso art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 10 possono essere es- sere utilizzate anche dal padre. 11. Sono fatte salve le eventuali disposizioni pié favorevoli contenute in norme legislative o con- trattuali.

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Congedi parentali. (Art.7 CCNL 13.05.03 e art.10 ,lett.C CCNL 28.03.2006) 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgsd.lgs. n.151/2001, e le norme di cui alla legge 8.3.2000, n. 151/2001 a norma dell’art53 per la parte di miglior favore ivi prevista e non richiamata nel d.lgs. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151151/2001. 2. Nel periodo di astensione obbligatoriacongedo per maternità, ai sensi degli previsto dagli articoli 16 e 17 del D. Lgsd.lgs. n. 151/2001 e 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso decreto legislativodecreto, alla lavoratrice o al lavoratore spettano spetta l’intera retribuzione fissa mensile, nonché le quote di trattamento economico salario accessorio fisse e ricorrentipensionabile che competono per il disposto di cui all’art. 35, nonché il salario di produttivitàcomma 0, xxxx. x), xxx xxxxxxxx XXXX (xxxxxxx per malattia). 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque spettano, comunque, i mesi di astensione obbligatoria congedo per maternità non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-ante- parto, qualora non fruitofruiti, decorra possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice ne consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del d.lgs.151/2001. 4. Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa congedo parentale dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) e 34, comma 1, del D.Lgsd.lgs. n. 151/2001n.151/2001, per le lavoratrici madri madri, o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del D. Lgsd.lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa e ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente alternativamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso art. 47, comma 3, del x.x.xx. n. 151/2001. I periodi eccedenti i trenta giorni si rappresentano come congedi non retribuiti ma computabili nell’anzianità di servizio. Per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i tre egli otto anni, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro alternativamente per cinque giorni lavorativi, per ciascun anno di vita del figlio, fruibili anche in frazione di giorni. 6. La lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche nel caso che uno dei due sia un lavoratore autonomo, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età, anche in caso di affidamento o di adozione di un minore, usufruiscono di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro da disciplinarsi attraverso la contrattazione integrativa. 7. Ai lavoratori di cui al comma precedente comma 4è garantita una particolare flessibilità dell’orario in entrata, in uscita e sui turni, volta a conciliare le esigenze di lavoro con quelle relative agli orari delle strutture di accoglienza dei figli. In caso di adozione e affidamenti si applica la disciplina prevista dalla legge 244/07, art. 2 commi da 452 a 456. 68. Alla contrattazione integrativa sono demandati gli accordi relativi al part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, nonché programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza, con riferimento, per quanto disciplinato in materia, dal CCNQ e dal presente CCNL. 9. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi settimanali che ricadano all’interno degli dei periodi stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove quando i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro dalla ripresa del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 910. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del d.lgs. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive aggiuntive, rispetto a quelle previste dall’artdal comma 1 dello stesso art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 39, possono essere utilizzate anche dal padre.

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Congedi parentali. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. LgsX.xx. n. 151/2001 a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151151/2001. 2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 e nell’ipotesi alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all’artall'art. 28 dello stesso decreto legislativodecreto, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera spetta l'intera retribuzione fissa mensile, mensile nonché le quote di trattamento economico salario accessorio fisse e ricorrentiricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, nonché secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8. Durante il salario medesimo periodo di produttivitàastensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del partoobbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, qualora parto non fruito, decorra possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001. 4. Nell’ambito Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’artdall'art. 32, comma 1, lett. a) del D.LgsD. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto dall’artnei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. LgsX.xx. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun annoanno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di cui al precedente comma 4astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’artall'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione l’indicazione della durata, all’ufficio all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 87, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 91. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo. 1-ter. In caso di parto plurimo mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico. 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i periodi criteri definiti dai contratti xxxxxxxxxx e, comunque, con un termine di riposo sono raddoppiati preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e le ore aggiuntive rispetto la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a quelle previste dall’art2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria. 4. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche dal padrequalora l'altro genitore non ne abbia diritto.

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Congedi parentali. (Art. 19 del CCNL 01.03.02) 1. Al personale dipendente Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. LgsD.lgs. n. 151/2001 a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 151 del 2001 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151integrazioni. 2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli artt. 16 e 17 17, commi 1 e 2 del D. LgsD.lgs. n. 151/2001 e 151/2001, alla dirigente o al dirigente, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso del citato decreto legislativo, alla lavoratrice o al lavoratore spettano spetta l’intera retribuzione fissa mensile, le quote inclusa quella di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti, nonché il salario di produttivitàposizione. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice prematuro, alle dirigenti spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, qualora parto non fruito, decorra possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della dirigente consentono il rientro al lavoro. Alla dirigente rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D.lgs. n. 151/2001. 4. Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’artcongedo parentale di cui all’art. 32, comma 1, del D.LgsD.lgs. n. 151/2001151 del 2001, per le lavoratrici dirigenti madri o o, in alternativa alternativa, per i lavoratori dirigenti padri, i primi trenta giornigiorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per interoservizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione mensile, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per compresa la saluteretribuzione di posizione. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino al terzo Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al compimento del terzo anno di vita, nei casi previsti dall’art. 47 del D.lgs. 151 del 2001, alle dirigenti madri ed, in alternativa, ai dirigenti padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, nel caso previsto dall’art. 47, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nel comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di cui al precedente comma 4astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore dirigente o della lavoratricedirigente. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1commi 1 e 2, del D. LgsD.lgs. n. 151/2001, la lavoratrice dirigente madre o il lavoratore dirigente padre presentano la relativa domandacomunicazione, con la indicazione l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza all’Ufficio scolastico regionale di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda comunicazione può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8comma, la domanda comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. In caso Ferma restando l’applicazione dell’art. 7 del D.lgs. 151/2001, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di parto plurimo i periodi danno o di riposo sono raddoppiati pericolo per la gestazione o la salute della dirigente madre, l’Amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima e le ore aggiuntive rispetto con il suo consenso in altre attività, nell’ambito di quelle disponibili, che comportino minor aggravio psicofisico. 10. Al dirigente rientrato in servizio a quelle previste dall’art. 39 seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall’articolo 17 della legge n. 53 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre2000.

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Congedi parentali. 1Ai sensi dell'art. Al personale dipendente si applicano le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs32 del D.Lgs. n. 151/2001 a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151. 2. Nel periodo , ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi otto anni di astensione obbligatoriavita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 e nell’ipotesi ha diritto di cui all’art. 28 dello stesso decreto legislativo, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti, nonché il salario di produttività. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di astenersi dal lavoro per un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privatamassimo non eccedente complessivamente dodici mesi. Nell'ambito del suddetto limite, la i relativi congedi parentali spettano: - alla madre ha la facoltà di richiedere che lavoratrice, trascorso il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo ante-partomassimo, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. 4. Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto dall’art. 47, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, è di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza per un periodo continuativo o frazionato non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7superiore a dieci mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della fruizionedurata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, anche frazionata, dei periodi lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di astensione lavoro dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D. LgsIl congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. n. 151/2001, la La lavoratrice madre o o, in alternativa, il lavoratore padre presentano la relativa domandadi minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, con la indicazione comma 1 della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche congedo parentale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché condizione che il bambino non sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 8ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui al precedente all'articolo 42, comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio 1 del periodo di astensione dal lavoroD.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151. 9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre.

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Congedi parentali. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. LgsX.xx. n. 151/2001 a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 151151/2001. 2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 e nell’ipotesi alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all’artall'art. 28 dello stesso decreto legislativodecreto, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera spetta l'intera retribuzione fissa mensile, mensile nonché le quote di trattamento economico salario accessorio fisse e ricorrentiricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, nonché secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8. Durante il salario medesimo periodo di produttivitàastensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del partoobbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il Il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlioastensione obbligatoria vale anche ai fini della retribuzione estiva dei supplenti annuali. 4. Nell’ambito Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’artdall'art. 3232 , comma 1, lett. a) del D.LgsD. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nel caso previsto dall’artnei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. LgsX.xx. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun annoanno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di cui al precedente comma 4astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’artall'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione l’indicazione della durata, all’ufficio all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 87, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre.

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