Congedi parentali. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151, ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi tredici anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi. Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001.
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Samples: Collective Labor Agreement, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedi parentali. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151della vigente normativa, ciascun genitore, per ogni bambino bambino, nei primi suoi tredici dodici anni di vitavita del minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici 10 mesi. Nell’ambito Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - :
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - ;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora c)qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Il congedo parentale può essere fruito sia su base giornaliera che su base oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Ai fini dell’esercizio dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di dì congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dall'inizio dell'assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro l'altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni dell'art. 47 del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 del D.LgsD. Lgs. n. 151/2001, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di sette giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Per fruire dei congedi di cui al presente punto il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo certificato rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, e sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità e della quattordicesima mensilità.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedi parentali. 1) Ai sensi dell’art. dell’Articolo 32 del D.LgsD. Lgs. 26.3.2001 n. 151151/2001, ciascun genitore, per ogni bambino bambino, nei primi suoi tredici otto anni di vitavita del minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici 10 mesi. .
2) Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - :
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - ;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - ;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. .
3) Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. .
4) Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro. .
5) Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai .
6) Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni dell’Articolo 47 del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 del D.LgsD. Lgs. n. 151/2001, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
7) I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
8) Per fruire dei congedi di cui al presente punto il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo certificato rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
9) Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto, e sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale
Congedi parentali. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151della vigente normativa, ciascun genitore, per ogni bambino bambino, nei primi suoi tredici dodici anni di vitavita del minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici 10 mesi. Nell’ambito Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - :
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - ;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - ;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Il diritto al congedo parentale spetta, oltre che in caso di nascita, anche in caso di adozione o affidamento. In tal caso il congedo può essere fruito entro i primi 12 mesi dall’ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dall’età del minore e fino al compimento della sua maggiore età. Il congedo parentale può essere fruito sia su base giornaliera che su base oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Ai fini dell’esercizio dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di dì congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dall'inizio dell'assenza dal lavoro. Il Ai genitori lavoratori dipendenti spetta: – Un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera in caso di fruizione del congedo parentale spetta entro i primi sei anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia) e per un periodo massimo complessivo di sei mesi; – Un’indennità pari al genitore 30% della retribuzione media giornaliera in caso di fruizione del congedo dai sei mesi e un giorno agli otto anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia) solo se il reddito del richiedente anche qualora l’altro genitore è inferiore a 2,5 volte l’importo minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, abbiano fruito nei primi sei anni ; – Nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001famiglia).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedi parentali. Ai sensi dell’artArt. 32 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151, ciascun 77 Ciascun genitore, per ogni bambino bambino, nei primi suoi tredici dodici anni di vita, via del minore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo massimo, continuativo o frazionato, non eccedente complessivamente dodici i 10 mesi. Nell’ambito Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - a. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - b. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Ai fini dell’esercizio del dirittoEntrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni. I medesimi genitori hanno altresì il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore diritto di astenersi dal lavoro, indicando la durata del periodo nel limite massimo di congedo richiesto (sette giorni lavorativi all'anno, per le malattie di normaogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. I medesimi genitori, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato alternativamente, hanno altresì diritto di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza astenersi dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativanel limite di sette giorni lavorativi all'anno, il lavoratore padre per le malattie di minore con handicap in situazione ogni figlio di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a età compresa fra i tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001e gli otto anni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedi parentali. Ai sensi dell’artfini e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ciascun genitore"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi suoi tredici otto anni di vitaetà, ha hanno diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo continuativo o frazionato non eccedente complessivamente dodici inferiore a tre mesi. Nell’ambito Nell'ambito del suddetto predetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - ;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figliofiglio compreso il giorno del parto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - ;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Ai fini dell’esercizio del dell'esercizio di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare, presentare almeno 10 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, lavoro indicando la durata del periodo di congedo richiesto (richiesto, di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed stesso e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale terminetali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dall'inizio dell'assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001.
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Congedi parentali. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151della vigente normativa, ciascun genitore, per ogni bambino bambino, nei primi suoi tredici dodici anni di vitavita del minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici 10 mesi. Nell’ambito Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - :
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - ;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - ;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Il diritto al congedo parentale spetta, oltre che in caso di nascita, anche in caso di adozione o affidamento. In tal caso il congedo può essere fruito entro i primi 12 mesi dall’ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dall’età del minore e fino al compimento della sua maggiore età. Il congedo parentale può essere fruito sia su base giornaliera che su base oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla meta dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Ai fini dell’esercizio dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di dì congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dall'inizio dell'assenza dal lavoro. Il Ai genitori lavoratori dipendenti spetta: – Un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera in caso di fruizione del congedo parentale spetta entro i primi sei anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia) e per un periodo massimo complessivo di sei mesi; – Un’indennità pari al genitore 30% della retribuzione media giornaliera in caso di fruizione del congedo dai sei mesi e un giorno agli otto anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia) solo se il reddito del richiedente anche qualora l’altro genitore è inferiore a 2,5 volte l’importo minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, abbiano fruito nei primi sei anni; – Nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001famiglia).
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Congedi parentali. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151, ciascun Ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi tredici otto anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi. .. Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo e o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a sa preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 co. 1, della Legge L. n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 co. 1, della legge n. 53 del D.Lgs. n. 151/20012000.
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Congedi parentali. Ai sensi fini e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001 26/3/2001, n. 151, ciascun genitore“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi suoi tredici otto anni di vitaetà, ha hanno diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo continuativo o frazionato non eccedente complessivamente dodici inferiore a tre mesi. Nell’ambito del suddetto predetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - ;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figliofiglio compreso il giorno del parto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - ;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Ai fini dell’esercizio del di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare, presentare almeno 10 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, lavoro indicando la durata del periodo di congedo richiesto (richiesto, di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed stesso e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale terminetali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001.
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Congedi parentali. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151, ciascun Ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi tredici otto anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente complessiva- mente dodici mesi. .. Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo con- gedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo con- tinuativo e o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato cer- tificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a sa preavvertire il datore di lavoro dell’assenza dell’assen- za e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 co. 1, della Legge L. n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino bam- bino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo all’arti- colo 42, comma 1 co. 1, della legge n. 53 del D.Lgs. n. 151/20012000.
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Samples: CCNL Rinnovo
Congedi parentali. Ai sensi fini e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001 d. lgs 26 marzo 2001, n. 151, ciascun genitore“Testo unico delle disposi- zioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, il padre lavo- ratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi suoi tredici otto anni di vitaetà, ha hanno diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a undi- ci mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo conti- nuativo o frazionato non eccedente complessivamente dodici inferiore a tre mesi. Nell’ambito del suddetto predetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - ;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figliofiglio compreso il giorno del parto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - ;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Ai fini dell’esercizio del di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare, presentare almeno 10 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, lavoro indicando la durata del periodo di congedo richiesto (richiesto, di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed stesso e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato impossibilita- to a rispettare tale terminetali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001.
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Congedi parentali. Ai sensi dell’art. 32 del D.LgsD. Lgs. 26.3.2001 n. 151, ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi tredici otto anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi. Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 del D.LgsD. Lgs. 26.3.2001 n. 151/2001151.
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Congedi parentali. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151, ciascun genitoreAd entrambi i genitori è riconosciuto, per ogni bambino nei primi suoi tredici 12 anni di vita, ha il diritto al congedo parentale, la cui fruizione può avvenire su base oraria, giornaliera o continuativa. L’utilizzo su base oraria dei periodi di astenersi dal lavoro congedo parentale è frazionabile per gruppi di 2 o 4 ore giornaliere riproporzionati, rispettivamente, ad 1 ora e a 2 ore, per i part-time pari o inferiori a 20 ore settimanali. La fruizione oraria non potrà essere programmata per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesiinferiore ad 1 giornata lavorativa nel mese di utilizzo. Nell’ambito L’esercizio del suddetto limite, i relativi diritto ai congedi parentali spettano: - è subordinato alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, presentazione della richiesta scritta al datore di lavorolavoro con un preavviso non inferiore a 15 giorni e con indicazione dell’inizio e della fine del periodo, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la della dichiarazione sostitutiva. Nel caso Nell’ipotesi di utilizzo del congedo su base oraria o giornaliera, va presentato al datore un piano di programmazione mensile con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla fine del mese precedente a quello della fruizione, indicando il numero di giornate equivalenti alle ore complessivamente richieste nel periodo e il calendario dei giorni in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale terminesono collocati i permessi. In caso di oggettiva impossibilità del rispetto di tali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore va tempestivamente preavvertito dell’assenza e, comunque, entro 2 ore dall’inizio del turno di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente va presentata entro 2 giorni lavorativi dall’inizio dell’assenza; nell’ipotesi di utilizzo del congedo su base oraria il permesso, in questo caso, non potrà essere inferiore a 4 ore. Le Parti hanno definito i seguenti criteri di calcolo per la determinazione della base oraria e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dell’equiparazione del monte ore utilizzabile relativo al normale orario settimanale di 40 ore: Di conseguenza, il periodo di: 6 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.044 ore; 7 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.218 ore; 10 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.740 ore. Le ore di congedo fruite dalla madre lavoratrice e/o dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente padre lavoratore verranno detratte dal monte ore come sopra determinato che costituisce parametro di riferimento anche qualora l’altro genitore non ne abbia dirittonei casi di fruizione dei permessi a giornate o periodi continuativi. La base di calcolo della singola ora di congedo equivale ad 1/173 della retribuzione media globale mensile. Qualora per ragioni imprevedibili ed indipendenti dalla volontà della madre lavoratrice madre oe/o del padre lavoratore e dell’azienda, la fruizione delle ore programmate e preventivamente comunicate all’INPS, subisca modifiche tali da non consentire, nel mese di utilizzo, l’intero conguaglio delle ore in alternativagiornate equivalenti: le ore residue saranno anticipate nel mese di utilizzo e conguagliate dall’azienda all’INPS nel mese successivo al mese di fruizione; in caso di risoluzione del rapporto le ore residue non conguagliabili all’INPS, il lavoratore padre perché frazioni di minore giornata equivalente, saranno coperte con handicap in situazione l’utilizzo delle ore residue di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001ferie o PAR.
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Samples: Rinnovo Contrattuale
Congedi parentali. 1. Ai sensi dell’artfini e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001 Decreto legislativo n. 151151 del 26 marzo 2001, ciascun genitoreTesto unico delle disposizioni legislative in materia di tutele e sostegno della maternità e della paternità, il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi suoi tredici otto anni di vitaetà, ha hanno diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo continuativo o frazionato non eccedente complessivamente dodici inferiore a tre mesi.
2. Nell’ambito Nell'ambito del suddetto predetto limite, i relativi congedi parentali spettanoil diritto di astenersi dal lavoro comprende: - alla • Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al , • Al padre lavoratore, dalla nascita del figliofiglio compreso il giorno del parto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora ,
3. Qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci 10 mesi.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
5. Ai fini dell’esercizio del dell'esercizio di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 15 giorni prima, richiesta scritta al datore dal dottore di lavoro, lavoro indicando la durata del periodo di del congedo richiesto (richiesto, di norma, con la precisazione prescrizione della durata minima dello stesso) ed stesso e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale terminetali termini, lo Io stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dall'inizio dell'assenza dal lavoro.
6. Il congedo parentale spetta Nel caso di adozione o affidamento di un minore:
7. In base all' art. 3 comma 5 della legge 53/2000 la madre adottiva o affidataria (o in alternativa il padre adottivo o affidatario, qualora la madre non voglia o non possa fruirne - Corte costituzionale sentenza 341/91 e 385/05) aveva diritto alla astensione obbligatoria per i primi tre mesi successivi all'ingresso in famiglia del bambino di età non superiore ai sei anni al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativamomento della adozione o dell'affidamento; se all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il lavoratore padre minore aveva un'età compresa fra sei e dodici anni (art.3 comma 5 DPR 53/2000), il diritto di xxxxxxxsi dal lavoro poteva essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, per l'elevazione a sei anni del limite dei tre anni.
8. Per la Finanziaria 2008 (vedi anche A) p.14 Nota operativa n.3/2008 dell'INPDAP e circolare n.16/2008 dell‘INPS) il congedo di maternità in caso di adozione di minore spetta ora per un periodo massimo di cinque mesi:
9. in caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice;
10. in caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con handicap il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva e, ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001Italia.
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Samples: Employment Agreement
Congedi parentali. 1) Ai sensi dell’art. dell’Articolo 32 del D.LgsD. Lgs. 26.3.2001 n. 151151/2001, ciascun genitore, per ogni bambino bambino, nei primi suoi tredici dodici anni di vitavita del minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici 10 mesi. .
2) Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - :
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - ;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - ;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. In riferimento alle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, Le parti decidono di applicare quanto previsto dall’art. 32 c. 1 ter del D. Lgs. 151/2001.
3) Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. .
4) Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro. .
5) Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai .
6) Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni dell’Articolo 47 del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 del D.LgsD. Lgs. n. 151/2001, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
7) I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
8) Per fruire dei congedi di cui al presente punto il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo certificato rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
9) Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto, e sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Congedi parentali. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151della vigente normativa, ciascun genitore, per ogni bambino bambino, nei primi suoi tredici dodici anni di vitavita del minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici 10 mesi. Nell’ambito Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - :
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - ;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - ;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Il congedo parentale può essere fruito sia su base giornaliera che su base oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Ai fini dell’esercizio dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di dì congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dall'inizio dell'assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro l'altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni dell'art. 47 del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 del D.LgsD. Lgs. n. 151/2001, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di sette giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Per fruire dei congedi di cui al presente punto il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo certificato rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, e sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità e della quattordicesima mensilità.
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Congedi parentali. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151, ciascun Ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi tredici otto anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi. Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo e o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a sa preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 co. 1, della Legge L. n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 co. 1, della legge n. 53 del D.Lgs. n. 151/20012000.
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Congedi parentali. 1. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151della vigente normativa, ciascun genitore, per ogni bambino bambino, nei primi suoi tredici dodici anni di vitavita del minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici 10 mesi.
2. Nell’ambito Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - :
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - ;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - ;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
3. Ai fini dell’esercizio dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di dì congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva.
4. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dall'inizio dell'assenza dal lavoro.
5. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro l'altro genitore non ne abbia diritto.
6. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni dell'art. 47 del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 del D.LgsD. Lgs. n. 151/2001, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
7. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di sette giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
8. Per fruire dei congedi di cui al presente punto il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo certificato rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
9. Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, e sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità e della quattordicesima mensilità.
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Samples: CCNL
Congedi parentali. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151, ciascun Ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi tredici otto anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi. Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - • alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - • al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo e o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo questo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, massimo usufruibile dalla madre è di undici ridotto a 5 mesi); - • qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Sulla base di apposita documentazione, al lavoratore padre è concesso un giorno di permesso retribuito in occasione della nascita del figlio. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 co. 1, della Legge L. n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 c. 1, della legge n. 53 del D.Lgs. n. 151/20012000.
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Congedi parentali. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151della vigente normativa, ciascun genitore, per ogni bambino bambino, nei primi suoi tredici dodici anni di vitavita del minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici 10 mesi. Nell’ambito Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Il diritto al congedo parentale spetta, oltre che in caso di nascita, anche in caso di adozione o affidamento. In tal caso il congedo può essere fruito entro i primi 12 mesi dall’ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dall’età del minore e fino al compimento della sua maggiore età. Il congedo parentale può essere fruito sia su base giornaliera che su base oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio ilcongedo. Ai fini dell’esercizio dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al scrittaal datore di lavoro, indicando la durata del periodo di dì congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dall'inizio dell'assenza dal lavoro. Il Ai genitori lavoratori dipendenti spetta: Un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera in caso di fruizione del congedo parentale spetta entro i primi sei anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia) e per un periodo massimo complessivo di sei mesi; Un’indennità pari al genitore 30% della retribuzione media giornaliera in caso di fruizione del congedo dai sei mesi eun giorno agli otto anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia) solo se il reddito del richiedente anche qualora l’altro genitore è inferiore a 2,5 volte l’importo minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, abbiano fruito nei primi sei anni; Nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001famiglia).
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Congedi parentali. Ai sensi dell’art. 32 del D.LgsD. Lgs. 26.3.2001 n. 151, ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi tredici otto anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi. Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato fraziona- to non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavorola- voro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavorola- voro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 del D.Lgs. della Legge n. 151/200153/2000.
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Congedi parentali. Ai sensi dell’art. 32 dell’art.32 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151D.Lgs.n.151/2001, ciascun genitore, per ogni bambino bambino, nei primi suoi tredici dodici anni di vitavita del minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici 10 mesi. Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. In riferimento alle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, Le parti decidono di applicare quanto previsto dall’art.32 c.1ter del D.Lgs.n.151/2001. Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro. lavoro Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre oAi sensi dell’art.47 del D.Lgs.n.151/2001, in alternativaentrambi i genitori, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4alternativamente, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzatianni. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i riposi tre e gli otto anni. Per fruire dei congedi di cui all’articolo 42al presente punto il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo certificato rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001e sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
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Congedi parentali. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151della vigente normativa, ciascun genitore, per ogni bambino bambino, nei primi suoi tredici dodici anni di vitavita del minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici 10 mesi. Nell’ambito Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - :
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternitàmaternita, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - ;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - ;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Il diritto al congedo parentale spetta, oltre che in caso di nascita, anche in caso di adozione o affidamento. In tal caso il congedo può essere fruito entro i primi 12 mesi dall’ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dall’eta del minore e fino al compimento della sua maggiore eta. Il congedo parentale può essere fruito sia su base giornaliera che su base oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla meta dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Ai fini dell’esercizio dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di dì congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dall'inizio dell'assenza dal lavoro. Il Ai genitori lavoratori dipendenti spetta: – Un’indennita pari al 30% della retribuzione media giornaliera in caso di fruizione del congedo parentale spetta entro i primi sei anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia) e per un periodo massimo complessivo di sei mesi; – Un’indennita pari al genitore 30% della retribuzione media giornaliera in caso di fruizione del congedo dai sei mesi e un giorno agli otto anni di eta del bambino (o dall’ingresso in famiglia) solo se il reddito del richiedente anche qualora l’altro genitore è inferiore a 2,5 volte l’importo minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, abbiano fruito nei primi sei anni ; – Nessuna indennita dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001famiglia).
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Congedi parentali. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151della vigente normativa, ciascun genitore, per ogni bambino bambino, nei primi suoi tredici dodici anni di vitavita del minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici 10 mesi. Nell’ambito Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - :
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - ;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - ;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Il diritto al congedo parentale spetta, oltre che in caso di nascita, anche in caso di adozione o affidamento. In tal caso il congedo può essere fruito entro i primi 12 mesi dall’ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dall’età del minore e fino al compimento della sua maggiore età. Il congedo parentale può essere fruito sia su base giornaliera che su base oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Ai fini dell’esercizio dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di dì congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dall'inizio dell'assenza dal lavoro. Il Ai genitori lavoratori dipendenti spetta: - Un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera in caso di fruizione del congedo parentale spetta entro i primi sei anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia) e per un periodo massimo complessivo di sei mesi; - Un’indennità pari al genitore 30% della retribuzione media giornaliera in caso di fruizione del congedo dai sei mesi e un giorno agli otto anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia) solo se il reddito del richiedente anche qualora l’altro genitore è inferiore a 2,5 volte l’importo minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, abbiano fruito nei primi sei anni; - Nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001famiglia).
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Congedi parentali. 1. Ai sensi dell’art. 32 dell’art.32 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151D.Lgs.n.151/2001, ciascun genitore, per ogni bambino bambino, nei primi suoi tredici dodici anni di vitavita del minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici 10 mesi.
2. Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - :
a. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - ;
b. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - ;
c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
d. In riferimento alle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, Le parti decidono di applicare quanto previsto dall’art.32 c.1ter del D.Lgs.n.151/2001.
3. Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva.
4. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro
5. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
6. La lavoratrice madre oAi sensi dell’art.47 del D.Lgs.n.151/2001, in alternativaentrambi i genitori, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4alternativamente, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzatianni.
7. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i riposi tre e gli otto anni.
8. Per fruire dei congedi di cui all’articolo 42al presente punto il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo certificato rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
9. Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001e sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
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Congedi parentali. Ai sensi dell’artIn applicazione delle previsioni di cui all'articolo 54 del CCNL del 27.9.2005 verranno concessi giorni 5 lavorativi di permessi retribuiti in caso di nascita di figli. 32 A norma dell'articolo 4 della Legge 53 dell'8.03.2000, verrà concesso un permesso retribuito:
1 Cinque giorni lavorativi all'anno in caso di decesso del D.Lgsconiuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di affine entro il primo grado (suocero/suocera); 2 fino a cinque giorni in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. 26.3.2001 n. 151, ciascun genitoreIn caso di assistenza a familiari ed affini fino al secondo grado incluso, per ogni bambino nei primi suoi tredici anni operazioni chirurgiche, verranno concessi fino a giorni cinque di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi. Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore permesso retribuito.Tale permesso potrà essere aumentato fino a dieci mesigiorni qualora la gravità dell'intervento lo giustifichi. Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto La durata della degenza dovrà essere comprovata da idonea certificazione. Inoltre saranno accordati: permessi retribuiti fino a presentare, almeno 25 ore all’anno per i lavoratori che debbano sottoporsi a terapie ripetitive e cicli di cure riferiti a patologie debitamente certificate; permessi retribuiti fino a 10 giorni prima, richiesta scritta al datore ore all’anno e permessi non retribuiti fino a 10 ore all’anno per l’inserimento di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita figli nella scuola materna ovvero la dichiarazione sostitutivanella scuola elementare. Nel caso in Sono inoltre da considerare retribuiti i permessi richiesti per visite specialistiche cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale terminedebba sottoporsi che saranno comprovati da idonea certificazione; al riguardo, lo stesso è tenuto a preavvertire nella durata dei permessi dovranno essere ricompresi anche i giorni di viaggio per l’eventuale trasferimento fuori sede o in località che non consenta l’effettuazione della visita ed il datore rientro nell’arco della stessa giornata. Per donazione di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro sangue al lavoratore spetta un permesso retribuito di due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavorocompreso quello del prelievo. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore Le aziende potranno accordare permessi non ne abbia dirittoretribuiti per gravi motivi personali documentati, fino a quindici giorni lavorativi all’anno. La lavoratrice madre oVerranno altresì accordati fino a 15 giorni di permessi non retribuiti per azioni sociali, in alternativa, di volontariato e di solidarietà per cui il lavoratore padre dovesse essere coinvolto; in caso di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento adozioni e/o affido verranno invece concessi fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi 10 giorni di cui all’articolo 42, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001permessi retribuiti.
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Samples: Contratto Integrativo Regionale
Congedi parentali. Ai sensi fini e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001 Decreto legislativo n. 151151 del 26 marzo 2001, ciascun genitoreTesto unico delle disposizioni legislative in materia di tutele e sostegno della maternità e della paternità, il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi suoi tredici otto anni di vitaetà, ha hanno diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo continuativo o frazionato non eccedente complessivamente dodici inferiore a tre mesi. Nell’ambito del suddetto predetto limite, i relativi congedi parentali spettanoil diritto di astenersi dal lavoro comprende: - alla • Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al , • Al padre lavoratore, dalla nascita del figliofiglio compreso il giorno del parto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesimesi , elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimomesi, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora • Qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci 10 mesi. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Ai fini dell’esercizio del di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 15 giorni prima, richiesta scritta al datore dal dottore di lavoro, lavoro indicando la durata del periodo di del congedo richiesto (richiesto, di norma, con la precisazione prescrizione della durata minima dello stesso) ed stesso e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale terminetali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta Nel caso di adozione o affidamento di un minore: In base all' art. 3 comma 5 della legge 53/2000 la madre adottiva o affidataria (o in alternativa il padre adottivo o affidatario, qualora la madre non voglia o non possa fruirne - Corte costituzionale sentenza 341/91 e 385/05) aveva diritto alla astensione obbligatoria per i primi tre mesi successivi all'ingresso in famiglia del bambino di età non superiore ai sei anni al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativamomento della adozione o dell'affidamento; se all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il lavoratore padre minore aveva un'età compresa fra sei e dodici anni (art.3 comma 5 DPR 53/2000), il diritto di astenersi dal lavoro poteva essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, per l'elevazione a sei anni del limite dei tre anni. Per la Finanziaria 2008 (vedi anche A) p.14 Nota operativa n.3/2008 dell'INPDAP e circolare n.16/2008 dell'INPS) il congedo di maternità in caso di adozione di minore spetta ora per un periodo massimo di cinque mesi: in caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice; in caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con handicap il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva e, ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001Italia.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Congedi parentali. Ai sensi dell’art. 32 del D.LgsD. Lgs. 26.3.2001 n. 151, ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi tredici otto anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi. Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 del D.Lgs. della Legge n. 151/200153/2000.
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Samples: Partnership Agreement