Common use of Congedi parentali Clause in Contracts

Congedi parentali. Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi otto anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi. Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi parentali. Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001 2001, n. 151, ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi otto tredici anni di vita, vita ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi. Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001 2001, n. 151.

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Congedi parentali. Ai sensi dell'artdell’art. 32 del D.LgsD. Lgs. 26 marzo 2001 26.3.2001 n. 151, ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi otto anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi. Nell'ambito Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato fraziona- to non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Ai fini dell'esercizio dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavorola- voro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dall’inizio dell’assenza dal lavorola- voro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo dell’articolo 4, comma 1 della legge Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo all’articolo 42, comma 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001 della Legge n. 15153/2000.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi parentali. Ai sensi dell'art. 32 dell’art.32 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151D.Lgs.n.151/2001, ciascun genitore, per ogni bambino bambino, nei primi suoi otto dodici anni di vitavita del minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici 10 mesi. Nell'ambito Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. In riferimento alle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, Le parti decidono di applicare quanto previsto dall’art.32 c.1ter del D.Lgs.n.151/2001. Ai fini dell'esercizio dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dall’inizio dell’assenza dal lavoro. lavoro Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre oAi sensi dell’art.47 del D.Lgs.n.151/2001, in alternativaentrambi i genitori, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4alternativamente, comma 1 della legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzatianni. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i riposi tre e gli otto anni. Per fruire dei congedi di cui all'articolo 42al presente punto il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo certificato rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto, comma 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151e sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

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Samples: www.confederazionecnl.it

Congedi parentali. Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001 2001, n. 151, ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi otto anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi. Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo dell'art. 4, comma 1 della legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo all'art. 42, comma 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001 2001, n. 151.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi parentali. Ai sensi dell'artfini e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 n. 1512001, ciascun genitoreTesto unico delle disposizioni legislative in materia di tutele e sostegno della maternità e della paternità, il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi suoi otto anni di vitaetà, ha hanno diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo continuativo o frazionato non eccedente complessivamente dodici inferiore a tre mesi. Nell'ambito Nell’ambito del suddetto predetto limite, i relativi congedi parentali spettanoil diritto di astenersi dal lavoro comprende: - alla • Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al , • Al padre lavoratore, dalla nascita del figliofiglio compreso il giorno del parto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesimesi , elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo massimomesi, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora • Qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci 10 mesi. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Ai fini dell'esercizio del dell’esercizio di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 15 giorni prima, richiesta scritta al datore dal dottore di lavoro, lavoro indicando la durata del periodo di del congedo richiesto (richiesto, di norma, con la precisazione prescrizione della durata minima dello stesso) ed stesso e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale terminetali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dall’inizio dell’assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta Nel caso di adozione o affidamento di un minore: In base all' art. 3 comma 5 della legge 53/2000 la madre adottiva o affidataria (o in alternativa il padre adottivo o affidatario, qualora la madre non voglia o non possa fruirne - Corte costituzionale sentenza 341/91 e 385/05) aveva diritto alla astensione obbligatoria per i primi tre mesi successivi all'ingresso in famiglia del bambino di età non superiore ai sei anni al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativamomento della adozione o dell'affidamento; se all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il lavoratore padre minore aveva un'età compresa fra sei e dodici anni (art.3 comma 5 DPR 53/2000), il diritto di astenersi dal lavoro poteva essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, per l'elevazione a sei anni del limite dei tre anni. Per la Finanziaria 2008 (vedi anche A) p.14 Nota operativa n.3/2008 dell'INPDAP e circolare n.16/2008 dell'INPS) il congedo di maternità in caso di adozione di minore spetta ora per un periodo massimo di cinque mesi: in caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice; in caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con handicap il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva e, ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151Italia.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti Al Settore Edile Ed Affini

Congedi parentali. Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, ciascun Ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi otto anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi. Nell'ambito Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo e o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo questo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, massimo usufruibile dalla madre è di undici ridotto a 5 mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Ai fini dell'esercizio dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dall’inizio dell’assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro l’altro genitore non ne abbia diritto. Sulla base di apposita documentazione, al lavoratore padre è concesso un giorno di permesso retribuito in occasione della nascita del figlio. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo dell’articolo 4, comma 1 co. 1, della legge L. n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo all’articolo 42, comma 1 c. 1, della legge n. 53 del D.Lgs2000. 26 marzo 2001 n. 151Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di nove giorni lavorativi all’anno fruibili anche in modo frazionato in gruppi di 4 ore giornaliere, compatibilmente con le esigenze organizzative per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli nove anni. Per fruire dei congedi di cui ai precedenti commi il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo certificato rilasciato da un medico specialista del servizio nazionale o con esso convenzionato. Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto, e sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi parentali. Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, ciascun Ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi otto anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente complessiva- mente dodici mesi. Nell'ambito .. Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo con- gedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo con- tinuativo e o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Ai fini dell'esercizio dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato cer- tificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a sa preavvertire il datore di lavoro dell'assenza dell’assen- za e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dall’inizio dell’assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo dell’articolo 4, comma 1 co. 1, della legge L. n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino bam- bino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo all’arti- colo 42, comma 1 co. 1, della legge n. 53 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 1512000.

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Samples: digilander.libero.it

Congedi parentali. Ai sensi dell'artdell’art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001 26.3.2001 n. 151, ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi otto tredici anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi. Nell'ambito Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Ai fini dell'esercizio dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dall’inizio dell’assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo dell’articolo 4, comma 1 della legge Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo all’articolo 42, comma 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151151/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi parentali. Ai sensi dell'artdell’art. 32 del D.LgsD. Lgs. 26 marzo 2001 26.3.2001 n. 151, ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi otto anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi. Nell'ambito Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Ai fini dell'esercizio dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dall’inizio dell’assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo dell’articolo 4, comma 1 della legge Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo all’articolo 42, comma 1 della Legge n. 53/2000. Ai sensi dell’art. 47 del D.LgsD. Lgs. 26 marzo 2001 26.3.2001 n. 151, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di sette giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Per fruire dei congedi di cui ai precedenti commi il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo certificato rilasciato da un medico specialista del servizio nazionale o con esso convenzionato. Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto, e sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

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Samples: Costituzione Delle Parti

Congedi parentali. Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001 26.3.2001 n. 151, ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi otto tredici anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non 1_ n eccedente complessivamente dodici mesi. 'i(·\ Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - 'y alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo ali'articolo 42, comma 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151151/2001. Il recepimento del comma 1 ter dell'articolo 32 del D. Lgs. n. 151/2001, il congedo parentale potrà essere fruito da parte di ciascun genitore anche su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In questi casi è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi previsti dal decreto legislativo 151 del 2001. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 53/2000 la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno per ogni singolo evento di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi parentali. Ai sensi dell'artdell’art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001 26.3.2001 n. 151, ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi otto tredici anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi. Nell'ambito Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Ai fini dell'esercizio dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dall’inizio dell’assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo dell’articolo 4, comma 1 della legge Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo all’articolo 42, comma 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151151/2001. Il recepimento del comma 1 ter dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 151/2001, il congedo parentale potrà essere fruito da parte di ciascun genitore anche su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In detto caso la fruizione su base oraria potrà essere ammessa per periodi pari a un minimo di 4 ore giornaliere, previa comunicazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di 15 giorni e previo accordo fra le Parti in relazione alla fungibilità del lavoratore e all’organizzazione aziendale, ovvero dei turni di lavoro. In questi casi è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi previsti dal decreto legislativo 151 del 2001. Ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della legge 53/2000 la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno per ogni singolo evento di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa. Al lavoratore padre è concesso un giorno di permesso retribuito per la giornata in cui gli nasce un figlio, come risultante da apposita documentazione. Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di nove giorni lavorativi all’anno, fruibili anche in modo frazionato a gruppi minimi di 4 ore giornaliere, compatibilmente con le esigenze produttive-organizzative, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre ed i dieci anni. Per fruire dei congedi di cui ai precedenti commi il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo certificato rilasciato da un medico specialista del servizio nazionale o con esso convenzionato. Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto, e sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

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Congedi parentali. Ai sensi dell'artfini e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 n. 1512001, ciascun genitoreTesto unico delle disposizioni legislative in materia di tutele e sostegno della maternità e della paternità, il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi suoi otto anni di vitaetà, ha hanno diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo continuativo o frazionato non eccedente complessivamente dodici inferiore a tre mesi. Nell'ambito Nell’ambito del suddetto predetto limite, i relativi congedi parentali spettanoil diritto di astenersi dal lavoro comprende: - alla • Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al , • Al padre lavoratore, dalla nascita del figliofiglio compreso il giorno del parto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesimesi , elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo massimomesi, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora • Qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci 10 mesi. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Ai fini dell'esercizio del dell’esercizio di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 15 giorni prima, richiesta scritta al datore dal dottore di lavoro, lavoro indicando la durata del periodo di del congedo richiesto (richiesto, di norma, con la precisazione prescrizione della durata minima dello stesso) ed stesso e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale terminetali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dall’inizio dell’assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

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Congedi parentali. Ai sensi dell'artdell’art. 32 del D.LgsD. Lgs. 26 marzo 2001 26.3.2001 n. 151, ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi otto anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi. Nell'ambito Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Ai fini dell'esercizio dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dall’inizio dell’assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo dell’articolo 4, comma 1 della legge Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo all’articolo 42, comma 1 del D.LgsD. Lgs. 26 marzo 2001 26.3.2001 n. 151. Al lavoratore padre è concesso un giorno di permesso retribuito per la giornata in cui gli nasce un figlio, come risultante da apposita documentazione. Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 26.3.2001 n. 151, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di otto giorni lavorativi all’anno, fruibili anche in modo frazionato a gruppi minimi di 4 ore giornaliere, compatibilmente con le esigenze produttive‐ organizzative, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Per fruire dei congedi di cui ai precedenti commi il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo certificato rila‐sciato da un medico specialista del servizio nazionale o con esso convenzionato. Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto, e sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

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