Common use of Conservazione del posto Clause in Contracts

Conservazione del posto. Durante l'assenza dal lavoro causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto: 1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; 2) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore. Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale o per infortunio sul lavoro, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti 1 e 2 non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo t.f.r. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del t.f.r. e del preavviso. L'assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi fissati dal presente articolo per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (gratifica natalizia, ferie, t.f.r., ecc.).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Conservazione del posto. Durante l'assenza dal lavoro causata da infortunio sul lavoro L'operaio a tempo indeterminato, nel caso di malattia o malattia professionaledi infortunio, il lavoratore non in prova avrà ha diritto alla conservazione del posto: 1) in posto per un periodo di 180 giorni. In caso di infortunio sul lavoro la conservazione del posto all'operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica. In caso di malattia professionaleprofessionale riconosciuta dall'INAIL la conservazione del posto all'operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica e, in ogni caso non potrà superare il periodo di 12 mesi dal verificarsi dell'evento. PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CCNL Lavoro temporaneo. Ai sensi dell'art. 1, comma 3), legge n. 196/97, il ricorso ai contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo è esteso, in via sperimentale, alle cooperative e ai consorzi forestali e alle aziende speciali consorziali che applicano il presente CCNL per tutto il periodo di validità del CCNL medesimo, limitatamente ai territori nei quali le imprese di tale tipologia operano. Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltreché nei casi previsti dall'art. 1, comma 2), lett. b) e c), legge n. 196/97, anche nei seguenti: -attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi non ordinari e non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l'organico in servizio; -sostituzione di operai a tempo indeterminato, nonché di impiegati anche se assunti con contratto a termine dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate; -sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA; -sostituzione di lavoratori assenti per l'aspettativa senza assegni di cui all'art. 11 del presente CCNL; -sostituzione di lavoratori assenti, anche soltanto per parte dell'orario di lavoro, per aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o a provvedimenti amministrativi quali ad esempio: legge n. 104/92 (Portatori di gravi handicap), Ordinanza n. 1675/89 (Volontariato di protezione civile), DPR n. 309/90 (Lavoratori tossicodipendenti), legge n. 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico); -sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per allattamento, limitatamente alle ore non lavorate per tali riposi; -necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità persistenti, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico entro i tempi stabiliti per l'ultimazione dei lavori. La fornitura di lavoro temporaneo non può avvenire per le qualifiche comprese nei livelli 1 Impiegati e 1 Operai comuni. Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola volta per un periodo pari non superiore al primo, perdurando le cause che lo hanno giustificato. I lavoratori temporanei occupati contemporaneamente dal datore di lavoro utilizzatore non possono superare il 15% dei lavoratori a quello per tempo indeterminato occupati presso lo stesso su base annua. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 2 resta la possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di 2 lavoratori temporanei. Del ricorso al lavoro temporaneo deve essere data preventiva comunicazione alle RSU, RSA o, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali territoriali stipulanti il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; 2) in caso di infortuniopresente CCNL, fino alla guarigione clinica comprovata con indicando il rilascio numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni. L'effettivo andamento del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratorericorso a tale strumento è sottoposto a verifica annuale tra le Parti previa raccolta dei dati a livello territoriale. Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale o per infortunio sul lavoro, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo Per quanto non previsto dal presente contratto per il caso articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge n. 196/97. Le Parti si danno atto di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti 1 e 2 non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto avere in questo modo previsto una sperimentazione coerente con quanto disposto dalla legge n. 196/97 in materia di lavoro con diritto temporaneo nel settore agricolo. TABELLA MINIMI RETRIBUTIVI NAZIONALI CONGLOBATI MENSILI (valori in euro) liv. dal 1.8.06 dal 1.1.07 impiegati 6 1.524,16 1.558,35 5 1.327,37 1.357,15 4 1.221,24 1.248,64 3 1.147,41 1.173,15 2 1.082,19 1.106,46 1 1.000,60 1.023,05 operai a tempo indeterminato super 1.233,20 1.260,86 spec. 1.160,77 1.186,80 qual. super 1.110,67 1.135,59 qualificato 1.084,66 1.108,99 comune 1.000,60 1.023,05 OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO Tabella delle retribuzioni (in vigore dal 1° agosto 2006) livello paga base aumenti salario totale al solo t.f.r31.7.06 1.8.06 integrativo nazionale regionale conglobato 5 spec. Ove ciò non avvenga super 1.199,61 33,59 1.233,20 4 specializz. 1.129,15 31,62 1.160,77 3 qual. super 1.080,42 30,25 1.110,67 2 qualificato 1.055,12 29,54 1.084,66 1 comune 973,35 27,25 1.000,60 OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO Tabella delle retribuzioni (in vigore dal 1° agosto 2006) PAGA ORARIA livello minimo 3° elemento totale TFR retributivo 31,36% salario sul nazionale nazionale minimo naz.le conglobato conglobato 9,15% 5 spec. super 7,30 2,29 9,59 0,67 4 specializz. 6,87 2,15 9,02 0,63 3 qual. super 6,57 2,06 8,63 0,60 2 qualificato 6,42 2,01 8,43 0,59 1 comune 5,92 1,86 7,78 0,54 N.B. Il 3° elemento e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti TFR vanno calcolati sulla somma del t.f.r. minimo nazionale conglobato e del preavviso. L'assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi fissati dal presente articolo per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (gratifica natalizia, ferie, t.f.rsalario integrativo regionale., ecc.).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Conservazione del posto. Durante l'assenza dal lavoro causata da In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro o malattia professionalelavoro, il lavoratore líoperaio non in prova avrà avr‡ diritto alla conservazione del posto: 1) , in caso periodo di malattia professionale30 mesi consecutivi, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; 2) in caso massimo di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio 13 mesi. Ove líoperaio si ammali pi˘ volte nel corso di 30 mesi consecutivi i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore. Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale o per infortunio sul lavoro, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i raggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto di cui ai punti 1 e 2 al precedente comma. Líoperaio posto in preavviso di licenziamento usufruir‡ del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine massimo di conservazione del posto risultante dalle norme precedenti, qualora líoperaio non consenta al lavoratore di possa riprendere servizioil lavoro per il perdurare della malattia o dellíinfortunio non sul lavoro o dei suoi postumi, il lavoratore stesso può datore di lavoro potr‡ risolvere il rapporto corrispondendo allíoperaio stesso la liquidazione delle indennit‡ relative, come in caso di licenziamento. Analogamente nel caso in cui la malattia o líinfortunio non sul lavoro perduri oltre il termine di cui sopra, líoperaio che non sia in condizioni di riprendere il lavoro potr‡ richiedere la risoluzione del rapporto con diritto allíindennit‡ come in caso di licenziamento. Líoperaio che entro 3 giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al solo t.f.rlavoro, sar‡ considerato dimissionario. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamentoPer quanto riguarda la maturazione dellíanzianit‡ a tutti gli effetti contrattuali, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del t.f.r. e del preavviso. L'assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi fissati quanto previsto dal presente articolo per la art., fino a concorrenza del periodo massimo di conservazione del posto, si applica anche in caso di assenza per TBC. - Dichiarazione a verbale - Le parti stipulanti, in relazione alla particolare condizione dei lavoratori affetti da nefropatie, che devono sottoporsi a trattamenti emodialitici, raccomandano alle aziende di corrispondere ai lavoratori interessati la retribuzione per le ore di mancata prestazione coincidenti con le cure suddette. Il trattamento economico predetto non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (gratifica nataliziaË cumulabile con altri trattamenti in atto o futuri, ferie, t.f.rconvenzionalmente o legalmente dovuti., ecc.).

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Samples: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro)

Conservazione del posto. Durante l'assenza dal lavoro causata da infortunio sul lavoro L'operaio a tempo indeterminato, nel caso di malattia o malattia professionaledi infortunio, il lavoratore non in prova avrà ha diritto alla conservazione del posto: 1) in caso di malattia professionale, posto per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; 2) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore180 giorni. Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale o per infortunio Ove trattasi d'infortunio sul lavoro, entro 48 ore dal rilascio o malattia professionale riconosciuti dall'INAIL, la conservazione del certificato posto all'operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica e, in ogni caso non potrà superare il periodo di guarigione12 mesi dall'infortunio. PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CCNL LAVORO TEMPORANEO Ai sensi dell'art. 1, salvo casi di giustificato impedimentocomma 3, legge n. 196/97, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento ricorso ai contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo è esteso, in via sperimentale, alle cooperative e ai consorzi forestali e alle aziende speciali consorziali che applicano il presente CCNL per la ripresa tutto il periodo di validità del lavoroCCNL medesimo, limitatamente ai territori nei quali le imprese di tale tipologia operano. Superato il Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltreché nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c), legge n. 196/97 anche nei seguenti: - attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi non ordinari e non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l'organico in servizio; - sostituzione di operai a tempo indeterminato, nonché di impiegati anche se assunti con contratto a termine dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate; - sostituzione di conservazione lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA; - sostituzione di lavoratori assenti per l'aspettativa senza assegni di cui all'art. 11 del postopresente CCNL; - sostituzione di lavoratori assenti, ove l'azienda risolva il rapporto anche soltanto per parte dell'orario di lavoro, corrisponderà per aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o a provvedimenti amministrativi quali ad esempio: legge n. 104/92 (Portatori di gravi handicap), Ordinanza n. 1675/89 (Volontariato di protezione civile), DPR n. 309/90 (Lavoratori tossicodipendenti), legge n. 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico); - sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per allattamento, limitatamente alle ore non lavorate per tali riposi; - necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità persistenti, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico entro i tempi stabiliti per l'ultimazione dei lavori. La fornitura di lavoro temporaneo non può avvenire per le qualifiche comprese nei livelli 1 impiegati e 1 operai comuni. Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore al lavoratore primo, perdurando le cause che lo hanno giustificato. I lavoratori temporanei occupati contemporaneamente dal datore di lavoro utilizzatore non possono superare il trattamento completo 15% dei lavoratori a tempo indeterminato occupati presso lo stesso su base annua. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 2 resta la possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di 2 lavoratori temporanei. Del ricorso al lavoro temporaneo deve essere data preventiva comunicazione alle RSU, RSA o, in mancanza, alle OOSS territoriali stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni. L'effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica annuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale. Per quanto non previsto dal presente contratto articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge n. 196/97. Le parti si danno atto di avere in questo modo previsto una sperimentazione coerente con quanto disposto dalla legge n. 196/97 in materia di lavoro temporaneo nel settore agricolo. ALLEGATI Allegato A MINIMI RETRIBUTIVI NAZIONALI CONGLOBATI MENSILI liv. dal dal 1.8.02 1.1.03 impiegati 6 1.374,27 1.400,41 5 1.196,85 1.219,61 4 1.101,15 1.122,09 3 1.034,57 1.054,25 2 975,78 994,33 1 902,22 919,37 operai a tempo indeterminato 5 spec. super 1.111,93 1.133,08 4 specializzato 1.046,62 1.066,52 3 qualif. super 1.001,46 1.020,50 2 qualificato 978,00 996,60 1 comune 902,22 Allegato B 919,37 OPERAI FORESTALI A TEMPO DETERMINATO MINIMO RETRIBUTIVO NAZIONALE CONGLOBATO ORARIO liv. minimo 3° elemento totale TFR naz. retrib. 31,36% naz. sal. naz. 9,15% su min. ret. naz. dall'1.8.02 5 spec. sup. 6,58 2,06 8,64 0,60 4 spec. 6,19 1,94 8,13 0,57 3 qual. sup. 5,93 1,86 7,79 0,54 2 qual. 5,79 1,82 7,61 0,53 1 com. 5,34 1,67 7,01 0,49 dall'1.1.03 5 spec. sup. 6,70 2,10 8,80 0,61 4 spec. 6,31 1,98 8,29 0,58 3 qual. sup. 6,04 1,89 7,93 0,55 2 qual. 5,90 1,85 7,75 0,54 1 com. 5,44 1,71 7,15 0,50 N.B. Il 3° elemento e il TFR vanno calcolati sulla somma del minimo nazionale conglobato e del salario integrativo regionale. ACCORDO INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE (IVC) Le parti stipulanti il CCNL per il caso gli addetti ad attività di licenziamentosistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, compresa l'indennità sostitutiva viste le norme in materia di procedure di rinnovo del preavviso. Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini CCNL e di conservazione del posto IVC di cui ai punti 1 e 2 non consenta all'art. 28, CCNL 6.3.95, con le quali si è data concreta attuazione a quanto al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo t.f.r. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo riguardo previsto dall'Accordo interconfederale 23.7.93 concordano la decorrenza dell'anzianità agli effetti della IVC dall'1.4.98 nella misura dello 0,54% (30% del t.f.rtasso annuo d'inflazione 1998) e, qualora il CCNL non sia rinnovato dopo ulteriori mesi 3 da tale data, una IVC decorrente dall'1.7.98 commisurata allo 0,90% (50% del tasso programmato d'inflazione 1998) sulla paga conglobata nazionale (minimi retributivi ed ex indennità di contingenza). La predetta indennità sarà operante fino all'entrata in vigore dell'accordo di rinnovo del CCNL. La predetta IVC sarà computata sugli istituti di legge (13a mensilità, TFR, festività godute, ferie godute, indennità di preavviso). Xxxxx, approvato e del preavvisosottoscritto. L'assenza per malattia professionale od infortunioRoma, nei limiti dei periodi fissati 7 aprile 1998 Allegato C1 INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE dal presente articolo per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (gratifica natalizia, ferie, t.f.r., ecc.).1° aprile 1998 mensile

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Conservazione del posto. Durante l'assenza dal lavoro causata da infortunio sul lavoro L'operaio a tempo indeterminato, nel caso di malattia o malattia professionaledi infortunio, il lavoratore non in prova avrà ha diritto alla conservazione del posto: 1) in caso di malattia professionale, posto per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; 2) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore180 giorni. Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale o per infortunio Xxx trattasi d'infortunio sul lavoro, entro 48 ore dal rilascio o malattia professionale riconosciuti dall'INAIL, la conservazione del certificato posto all'operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica e, in ogni caso non potrà superare il periodo di guarigione12 mesi dall'infortunio. PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CCNL LAVORO TEMPORANEO Ai sensi dell'art. 1, salvo casi di giustificato impedimentocomma 3, legge n. 196/97, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento ricorso ai contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo è esteso, in via sperimentale, alle cooperative e ai consorzi forestali e alle aziende speciali consorziali che applicano il presente CCNL per la ripresa tutto il periodo di validità del lavoroCCNL medesimo, limitatamente ai territori nei quali le imprese di tale tipologia operano. Superato il Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltreché nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c), legge n. 196/97 anche nei seguenti: - attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi non ordinari e non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l'organico in servizio; - sostituzione di operai a tempo indeterminato, nonché di impiegati anche se assunti con contratto a termine dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate; - sostituzione di conservazione lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA; - sostituzione di lavoratori assenti per l'aspettativa senza assegni di cui all'art. 11 del postopresente CCNL; - sostituzione di lavoratori assenti, ove l'azienda risolva il rapporto anche soltanto per parte dell'orario di lavoro, corrisponderà per aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o a provvedimenti amministrativi quali ad esempio: legge n. 104/92 (Portatori di gravi handicap), Ordinanza n. 1675/89 (Volontariato di protezione civile), DPR n. 309/90 (Lavoratori tossicodipendenti), legge n. 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico); - sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per allattamento, limitatamente alle ore non lavorate per tali riposi; - necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità persistenti, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico entro i tempi stabiliti per l'ultimazione dei lavori. La fornitura di lavoro temporaneo non può avvenire per le qualifiche comprese nei livelli 1 impiegati e 1 operai comuni. Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore al lavoratore primo, perdurando le cause che lo hanno giustificato. I lavoratori temporanei occupati contemporaneamente dal datore di lavoro utilizzatore non possono superare il trattamento completo 15% dei lavoratori a tempo indeterminato occupati presso lo stesso su base annua. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 2 resta la possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di 2 lavoratori temporanei. Del ricorso al lavoro temporaneo deve essere data preventiva comunicazione alle RSU, RSA o, in mancanza, alle OOSS territoriali stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni. L'effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica annuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale. Per quanto non previsto dal presente contratto articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge n. 196/97. Le parti si danno atto di avere in questo modo previsto una sperimentazione coerente con quanto disposto dalla legge n. 196/97 in materia di lavoro temporaneo nel settore agricolo. ALLEGATI Allegato A MINIMI RETRIBUTIVI NAZIONALI CONGLOBATI MENSILI liv. dal dal 1.8.02 1.1.03 impiegati 6 1.374,27 1.400,41 5 1.196,85 1.219,61 4 1.101,15 1.122,09 3 1.034,57 1.054,25 2 975,78 994,33 1 902,22 919,37 operai a tempo indeterminato 5 spec. super 1.111,93 1.133,08 4 specializzato 1.046,62 1.066,52 3 qualif. super 1.001,46 1.020,50 2 qualificato 978,00 996,60 1 comune Allegato B 902,22 919,37 OPERAI FORESTALI A TEMPO DETERMINATO MINIMO RETRIBUTIVO NAZIONALE CONGLOBATO ORARIO liv. minimo retrib. naz. 3° elemento 31,36% totale sal. naz. TFR naz. 9,15% su min. ret. naz. dall'1.8.02 5 spec. sup. 6,58 2,06 8,64 0,60 4 spec. 6,19 1,94 8,13 0,57 3 qual. sup. 5,93 1,86 7,79 0,54 2 qual. 5,79 1,82 7,61 0,53 1 com. 5,34 1,67 7,01 0,49 dall'1.1.03 5 spec. sup. 6,70 2,10 8,80 0,61 4 spec. 6,31 1,98 8,29 0,58 3 qual. sup. 6,04 1,89 7,93 0,55 2 qual. 5,90 1,85 7,75 0,54 1 com. N.B. 5,44 1,71 7,15 0,50 Il 3° elemento e il TFR vanno calcolati sulla somma del minimo nazionale conglobato e del salario integrativo regionale. ACCORDO INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE (IVC) Le parti stipulanti il CCNL per il caso gli addetti ad attività di licenziamentosistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, compresa l'indennità sostitutiva viste le norme in materia di procedure di rinnovo del preavviso. Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini CCNL e di conservazione del posto IVC di cui ai punti 1 e 2 non consenta all'art. 28, CCNL 6.3.95, con le quali si è data concreta attuazione a quanto al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo t.f.r. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo riguardo previsto dall'Accordo interconfederale 23.7.93 concordano la decorrenza dell'anzianità agli effetti della IVC dall'1.4.98 nella misura dello 0,54% (30% del t.f.rtasso annuo d'inflazione 1998) e, qualora il CCNL non sia rinnovato dopo ulteriori mesi 3 da tale data, una IVC decorrente dall'1.7.98 commisurata allo 0,90% (50% del tasso programmato d'inflazione 1998) sulla paga conglobata nazionale (minimi retributivi ed ex indennità di contingenza). La predetta indennità sarà operante fino all'entrata in vigore dell'accordo di rinnovo del CCNL. La predetta IVC sarà computata sugli istituti di legge (13a mensilità, TFR, festività godute, ferie godute, indennità di preavviso). Xxxxx, approvato e del preavvisosottoscritto. L'assenza per malattia professionale od infortunioRoma, nei limiti dei periodi fissati 7 aprile 1998 Allegato C1 INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE dal presente articolo per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (gratifica natalizia, ferie, t.f.r., ecc.).1° aprile 1998 mensile

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Conservazione del posto. Durante l'assenza dal lavoro causata da infortunio sul lavoro o malattia professionaleAl lavoratore ammalato sarà conservato il posto con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali per 13 mesi. Con decorrenza 1o settembre 2010, il lavoratore non in prova avrà diritto alla limite di cui al comma precedente è elevato a 15 mesi per le seguenti gravi patologie debitamente documentate e accertate che richiedano terapie salvavita: uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie maligne. L'obbligo di conservazione del posto: 1) in posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie. In caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; 2) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore. Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale o per infortunio sul lavoro, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimentosuperamento dei limiti predetti, il datore di lavoro potrà effettuare, e il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per richiedere, la ripresa risoluzione del lavororapporto, restando in ogni caso al lavoratore il diritto al trattamento di fine rapporto e all'indennità sostitutiva del preavviso. Superato il termine Il lavoratore ammalato non può essere considerato in ferie, nò in preavviso di licenziamento, nò in congedo matrimoniale durante i previsti periodi di conservazione del posto. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 - In questo momento di particolare difficoltà economica e produttiva nel quale le aziende sono sottoposte a situazioni di rilevante stress organizzativo, ove l'azienda risolva le parti riconoscono la gravità del problema dell'"assenteismo anomalo". Pertanto, al fine di condividere gli elementi essenziali di conoscenza di tale fenomeno e di individuarne ogni possibile iniziativa comune di contrasto, le parti si impegnano a costituire tempestivamente un apposito gruppo di lavoro sull'argomento che svolgerà le seguenti attività: - definizione e analisi quantitativa e qualitativa del fenomeno, anche tramite il rapporto coinvolgimento delle rispettive basi associative; - individuazione e definizione di lavoroiniziative comuni che, corrisponderà al lavoratore in relazione agli esiti del lavoro di approfondimento, potranno riguardare sia la disciplina normativa dell'istituto della malattia contenuta nel contratto nazionale, che il relativo trattamento completo previsto dal presente contratto per il economico. Il gruppo di lavoro sottoporrà le proprie conclusioni alle parti stipulanti entro 12 mesi dalla sua costituzione. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 - Nel caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva superamento del preavviso. Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini periodo di conservazione del posto di cui ai punti 1 e 2 non consenta al lavoratore di riprendere serviziopresente articolo, il lavoratore stesso può risolvere che abbia avuto un lungo periodo o ripetuti periodi di ricovero ospedaliero o di ricovero in day hospital, ovvero sia stato sottoposto a terapia salvavita (intesa come ciclo terapeutico determinato nel tempo, sotto il rapporto controllo e la direzione del medico specialista, di assunzione di farmaci o di sottoposizione ad altre cure definite "salvavita") ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino ad un massimo di quattro mesi oltre i limiti di conservazione del posto. Le parti stipulanti raccomandano alle aziende di accogliere la domanda dì aspettativa fino ad un massimo del tempo sopra indicato anche per altre situazioni di gravi malattie ed alle medesime condizioni. L'aspettativa per malattia non è retribuita e non deve comportare alcun onere per l'azienda, incluso il trattamento di fine rapporto. Nel caso di mancato rientro al lavoro con rimane salvo il diritto al solo t.f.r. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del t.f.r. e lavoratore alla indennità sostitutiva del preavviso. L'assenza Previo accordo con la direzione aziendale il lavoratore potrà ridurre la durata dell'aspettativa già richiesto, riprendendo il lavoro prima della scadenza prevista e l'azienda potrà far accertare l'idoneità fisica del lavoratore, ai sensi della legge 300/70. e aspettativa per malattia professionale od infortunio, nei limiti è considerata come periodo neutro per il calcolo dei periodi fissati dal presente articolo per la di tredici e di trenta mesi agli effetti della conservazione del posto. CHIARIMENTO A VERBALE - Le disposizioni di cui al terzo comma del paragrafo B), non interrompe la maturazione dell'anzianità si interpretano nei senso che in caso di servizio più assenze il periodo di conservazione del posto si considera nell'ambito di un periodo mobile da determinare con riferimento ai 909 giorni di calendario immediatamente Precedenti. Il periodo di conservazione del posto di 13 mesi è pari a tutti gli effetti (gratifica natalizia, ferie, t.f.r394 giorni di calendario., ecc.).

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