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Conservazione delle registrazioni Clausole campione

Conservazione delle registrazioni. 1. Gli intermediari tengono, per tutti i servizi prestati e per tutte le attività e operazioni effettuate, registrazioni sufficienti a consentire alla Consob di verificare il rispetto delle norme in materia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, e in particolare l’adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti. 2. Le registrazioni conservate a norma della presente Parte sono fornite ai clienti interessati su richiesta e sono conservate per un periodo di cinque anni o, se richiesto dalla Consob, per un periodo fino a sette anni. 3. Gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano gli articoli 72, 73, 74, 75 e 76 del regolamento (UE) 2017/565. 4. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche alle succursali in Italia di imprese di investimento UE e banche UE.
Conservazione delle registrazioni. La Banca deve essere in grado di dimostrare ai propri clienti, su loro richiesta, di aver eseguito gli ordini ricevuti dai clienti medesimi nel rispetto della presente Policy.
Conservazione delle registrazioni. (Obblighi in materia di conservazione delle registrazioni)
Conservazione delle registrazioni. La Banca deve essere in grado di dimostrare ai propri clienti, su loro richiesta, di aver eseguito gli ordini ricevuti dai clienti medesimi nel rispetto della presente Policy pertanto nel caso di Ricezione, Trasmissione Ordini (RTO) ottiene dagli intermediari negoziatori le prove della applicazione della propria politica di esecuzione. In caso di Negoziazione in conto proprio conserva i modelli di pricing applicati e tutti i dati di contesto che sono stati utilizzati dallo stesso per determinare il Fair value. Tale obbligo può essere assolto anche da soggetti terzi che si impegnano a fornire in tempi ragionevoli i dati necessari. Per gli ordini eseguiti su MTF Bloomberg la Banca verifica ed esegue la miglior proposta presente sul mercato che possa soddisfare la richiesta del cliente valutando tutti i fattori così come riportati al paragrafo 3.
Conservazione delle registrazioni. Laser Lab, in accordo con le normative vigenti e con le prescrizioni dell’Ente di accreditamento, ha stabilito i tempi minimi di conservazione delle registrazioni secondo quanto riportato nella specifica Procedura Interna. Ove non diversamente stabilito si intendono: - Registrazioni relative a campioni per i quali sono stati utilizzate prove accreditate e non: 5 anni dalla data di emissione del Rapporto di Prova. Tutta la documentazione sarà a disposizione del Cliente e delle autorità competenti per verifiche e controlli. Al termine del periodo di conservazione la documentazione verrà distrutta, salvo richieste differenti inviate dal Cliente e concordate preventivamente.
Conservazione delle registrazioni. LabAnalysis in accordo con le normative vigenti e con le prescrizioni dell’ente di accreditamento ha stabilito i tempi minimi di conservazione delle registrazioni secondo quanto riportato nella specifica procedura interna. Ove non diversamente stabilito si intendono: − Registrazioni relative a campioni in ambito GMP: 6 anni dalla data di emissione del Rapporto di prova; − Registrazioni relative a campioni in ambito BPL: 10 anni dalla data di emissione del Rapporto di studio; − Registrazioni relative a campioni per i quali sono stati utilizzati metodi di prove accreditate e per i restanti campioni: 5 anni dalla data di emissione del Rapporto di prova. Tutta la documentazione sarà a disposizione del cliente e delle autorità competenti per verifiche e controlli. Al termine del periodo di conservazione la documentazione verrà distrutta, salvo richieste differenti inviate dal cliente e concordate preventivamente.
Conservazione delle registrazioni. LabAnalysis in accordo con le normative vigenti e con le prescrizioni dell’ente di accreditamento ha stabilito i tempi minimi di conservazione delle registrazioni secondo quanto riportato nella specifica procedura interna. Ove non diversamente stabilito si intendono: - Registrazioni relative a campioni in ambito GMP: 6 anni dalla data di emissione del Rapporto di prova; - Registrazioni relative a campioni in ambito BPL(D.Lgs50/07): 10 anni dalla data di emissione del Rapporto di studio; Tutta la documentazione sarà a disposizione del cliente e delle autorità competenti per verifiche e controlli. Al termine del periodo di conservazione la documentazione verrà distrutta, salvo richieste differenti inviate dal cliente e concordate preventivamente. Se un Cliente chiede la restituzione della documentazione, la stessa dovrà essere pagata dal cliente.
Conservazione delle registrazioni. Il Terzista deve archiviare per una durata di almeno 5 anni tutte le registrazioni inerenti ai materiali forniti da GECA S.r.l. e dei materiali consegnati a GECA S.r.l. (registrazioni input/output).
Conservazione delle registrazioniIl Fornitore dovrà conservare tutti i registri indicati ad Art. 36.1 per un periodo di almeno cinque (5) anni a decorrere dalla data dell’ultimo pagamento come stabilito nell’Ordine di Acquisto. Il Fornitore dovrà garantire all’Acquirente un adeguato accesso ai propri stabilimenti e altrimenti fornire un’adeguata assistenza a supporto dei controlli.
Conservazione delle registrazioni. 2. Le registrazioni conservate a norma della presente Parte sono fornite ai clienti interessati su richiesta e sono conservate per un periodo di cinque anni. Si segnala che si è proceduto ad integrare il comma 2 con il riferimento alla possibilitàper la Consob di richiedere la conservazione delle registrazioni per un periodo superiore a cinque anni, e fino a sette anni, al fine di assicurare pieno allineamento con la corrispondente disposizione europea (cfr. art. 16, par. 7, ultimo comma della XxXXX XX). Ai fini di una migliore comprensione della portata applicativa della disposizione in esame, si rinvia a quanto specificamente osservato dall’ESMA nell’ambito del documento di Q&A pubblicato il 2 giugno 2017 (cfr., in particolare, Q&A “Under Article 16(7) of XxXXX XX, competent authorities may request that a firm keeps the records for up to a period of seven years, rather than five years. In such cases, what are the expectations by competent authorities on the retention of records?”). In particolare, viene chiarito che tale facoltà potrà essere esercitata dalle Autorità nazionali secondo una logica di valutazione caso per caso, dal momento che, “for example, extensions may occur when a competent authority undertakes complicated regulatory investigations in the course of exercising its supervisory powers. This can also occur, for instance, when the competent authority is conducting an investigation on an issue dating several years prior to the start of the inquiry. If a competent authority has not made a request to a – 694 – XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LXXXIII N. 2 3. Gli articoli 72, 73, 74, 75 e 76 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari di cui all’articolo 63-bis, comma 1, lettera a). 4. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche alle succursali in Italia di imprese di investimento UE e banche UE. firm to put aside recordings within five years from the beginning of the retention period, the firm does not have to keep those recordings for longer than five years from when the record was created. However, if within five years from when the record was created, a competent authority asks firms to retain the recordings, recordings should stop being deleted and should be retained until the competent authority needs them or the competent authority indicates that the recordings are no longer of interest”. Osservazioni sul comma 3 ABI chiede che venga chiarita l’applicabilità o meno dell’art....