Conservazione delle registrazioni Clausole campione

Conservazione delle registrazioni. ChemService in accordo con le normative vigenti e con le prescrizioni dell’ente di accreditamento ha stabilito i tempi minimi di conservazione delle registrazioni secondo quanto riportato nella specifica procedura interna. Ove non diversamente stabilito si intendono: − Registrazioni relative a campioni in ambito BPL: 4 anni dalla data di emissione della Relazione di studio; − Registrazioni relative a campioni per i quali sono stati utilizzati metodi di prove accreditate e per i restanti campioni: 5 anni dalla data di emissione del Rapporto di prova. Tutta la documentazione sarà a disposizione del cliente e delle autorità competenti per verifiche e controlli. Al termine del periodo di conservazione la documentazione verrà distrutta, salvo richieste differenti inviate dal cliente e concordate preventivamente.
Conservazione delle registrazioni. La Banca deve essere in grado di dimostrare ai propri clienti, su loro richiesta, di aver eseguito gli ordini ricevuti dai clienti medesimi nel rispetto della presente Policy.
Conservazione delle registrazioni. 1. Gli intermediari tengono, per tutti i servizi prestati e per tutte le attività e operazioni effettuate, registrazioni sufficienti a consentire alla Consob di verificare il rispetto delle norme in materia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, e in particolare l’adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti. 2. Le registrazioni conservate a norma della presente Parte sono fornite ai clienti interessati su richiesta e sono conservate per un periodo di cinque anni o, se richiesto dalla Consob, per un periodo fino a sette anni. 3. Gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano gli articoli 72, 73, 74, 75 e 76 del regolamento (UE) 2017/565. 4. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche alle succursali in Italia di imprese di investimento UE e banche UE.
Conservazione delle registrazioni. Laser Lab, in accordo con le normative vigenti e con le prescrizioni dell’Ente di accreditamento, ha stabilito i tempi minimi di conservazione delle registrazioni secondo quanto riportato nella specifica Procedura Interna. Ove non diversamente stabilito si intendono: - Registrazioni relative a campioni per i quali sono stati utilizzate prove accreditate e non: 5 anni dalla data di emissione del Rapporto di Prova. Tutta la documentazione sarà a disposizione del Cliente e delle autorità competenti per verifiche e controlli. Al termine del periodo di conservazione la documentazione verrà distrutta, salvo richieste differenti inviate dal Cliente e concordate preventivamente.
Conservazione delle registrazioni. (Obblighi in materia di conservazione delle registrazioni)
Conservazione delle registrazioni. La Banca deve essere in grado di dimostrare ai propri clienti, su loro richiesta, di aver eseguito gli ordini ricevuti dai clienti medesimi nel rispetto della presente Policy pertanto nel caso di Ricezione, Trasmissione Ordini (RTO) ottiene dagli intermediari negoziatori le prove della applicazione della propria politica di esecuzione. In caso di Negoziazione in conto proprio conserva i modelli di pricing applicati e tutti i dati di contesto che sono stati utilizzati dallo stesso per determinare il Fair value. Tale obbligo può essere assolto anche da soggetti terzi che si impegnano a fornire in tempi ragionevoli i dati necessari. Per gli ordini eseguiti su MTF Bloomberg la Banca verifica ed esegue la miglior proposta presente sul mercato che possa soddisfare la richiesta del cliente valutando tutti i fattori così come riportati al paragrafo 3.
Conservazione delle registrazioni. Art. 120 (Obblighi in materia di conservazione delle registrazioni) 1. Gli obblighi in materia di conservazione delle registrazioni sono disciplinati dall’articolo 66 del regolamento (UE) n. 231/2013.
Conservazione delle registrazioni. Il Fornitore dovrà conservare tutti i registri indicati ad Art. 36.1 per un periodo di almeno cinque (5) anni a decorrere dalla data dell’ultimo pagamento come stabilito nell’Ordine di Acquisto. Il Fornitore dovrà garantire all’Acquirente un adeguato accesso ai propri stabilimenti e altrimenti fornire un’adeguata assistenza a supporto dei controlli.
Conservazione delle registrazioni. Ambiente Analisi S.r.l in accordo con le normative vigenti e con le prescrizioni dell’ente di accreditamento ha stabilito i tempi minimi di conservazione delle registrazioni secondo le modalità descritte nei documenti del SGQ aziendale. Ove non diversamente stabilito si intendono: ▪ Registrazioni relative al SGQ: 4 anni ▪ Registrazioni commerciali: un anno oltre la scadenza del contratto ▪ Registrazioni amministrative e legali: 10 anni. Al termine del periodo di conservazione la documentazione verrà distrutta, salvo richieste differenti inviate dal cliente e concordate preventivamente. Tutta la documentazione è a disposizione del cliente e delle autorità competenti per verifiche e controlli.
Conservazione delle registrazioni. (nuovo art. 94) (Conservazione delle registrazioni) (…)