CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DIBAF.
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Samples: Project Approval and Operational Agreement, Convenzione Operativa
CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, la il presente convenzione accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 condizione di cui al comma 1, lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto della del presente convenzione Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate affidate, dal legislatore Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto della del presente convenzione Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento dei predetti di obiettivi comuni e di pubblico interesse; interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla dal presente convenzioneAccordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DIBAF.da IZSLT;
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CONSIDERATO CHE. l’artla vision dell’Istituto Comprensivo “via Tedeschi” - pienamente espressa nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 e in perfetta sintonia con la legge 107, art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 2411 commi 1-4 - si fonda sul concetto di scuola intesa come polo educativo aperto al territorio, “Nuove norme …con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”; - l’Istituto intende, nella piena valorizzazione dell’autonomia scolastica, porsi come punto di riferimento educativo, culturale e formativo in materia un territorio carente di procedimento amministrativo infrastrutture e di diritto servizi, coinvolgendo nella propria proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli enti locali per la realizzazione di accesso ai documenti amministrativiuna realtà accogliente ed inclusiva nell’ottica della diversità; - l’Istituto Comprensivo “via Tedeschi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione al fine di garantire la completa ed efficace attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025, nell’ambito dell’elaborazione di attività di interesse comune e finalizzate a realizzare ed arricchire l’offerta formativa, ha definito una progettualità riconducibile agli ambiti culturale, musicale, sportivo, teatrale, artistico ed ambientale con particolare attenzione a quei progetti che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima leggesostengono la continuità del percorso formativo; - l’art. 5la progettualità legata al PTOF e al suo ampliamento si realizza in orario curricolare ed extracurricolare e nasce dall’azione sinergica di diverse figure di formatori: insegnanti, comma 6operatori educativi, esperti delle associazioni partner della scuola, volontari, per offrire servizi a sostegno del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazioneterritorio; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale nell’ottica di intervento per garantire, come la tutela delle risorse genetiche autoctone normativa più recente ha inteso ribadire, l’educazione permanente di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone tutti gli attori del processo formativo, tramite intese sinergiche e sfruttando tutti gli spazi scolastici disponibili (punti 1a e 1b; punto 2palestre, biblioteche, laboratori, aule, spazi esterni, teatro), ovvero il perseguimento questo Istituto rimane aperto al territorio offrendo quotidianamente anche in orario extrascolastico un ampio ventaglio di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, servizi di assistenza sociale di promozione culturale e del benessere psico-fisico della persona; - l’IC via Tedeschi ha come obiettivo l’apertura al territorio attraverso l’utilizzo e la presente convenzione stabilisce messa a disposizione di spazi per l’apprendimento e la socializzazione; - le associazioni sportive e culturali dovranno condividere sia la vision che i risultati la mission della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attivitàscuola; - il progetto periodo emergenziale per rischio epidemiologico da COVID-19 ha imposto la messa in atto di ricercaalcune misure precauzionali così come stabilito dalla normativa di riferimento, oggetto dal Ministero della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate Sanità e dal legislatore statale Ministero dell’Istruzione che continueranno ad essere rispettate e regionaleterranno conto dell’andamento dell’epidemia anche per l’anno scolastico 2022/’23, alle predette parti quali ad esempio il distanziamento, l’areazione degli ambienti, l’utilizzo eventuale della mascherina, la pulizia e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia l’igienizzazione degli ambienti, l’utilizzo del gel igienizzante, l’eventuale sospensione delle attività culturali, sociali e sportive nel caso di tutela e valorizzazione aggravamento della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interessesituazione epidemiologica; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante verranno prese in considerazione e quindi escluse dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DIBAF.partecipazione all’avviso pubblico le associazioni che non rispetteranno le indicazioni sanitarie previste;
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Samples: Avviso Pubblico, Public Notice
CONSIDERATO CHE. l’art. 15 ● con Del. X.X. x. xxx /00/0000, xx Xxxxxxx Xxxxxx ha approvato la attivazione di un percorso sperimentale per la coprogettazione, la selezione e il finanziamento, il monitoraggio e la valutazione di interventi di grande rilievo culturale e metodologico da realizzare nei luoghi di cultura già oggetto di interventi di recupero e valorizzazione denominato “Iniziative regionali per il welfare culturale e la valorizzazione dei luoghi di cultura”; ● le suddette attività sono definite nella scheda “Percorso sperimentale per la coprogettazione, la selezione e il finanziamento, il monitoraggio e la valutazione di interventi di WELFARE CULTURALE promossi da Comuni, organizzazioni culturali e imprese culturali e creative con il partenariato di agenzie sociali ed educative, da realizzare nei luoghi di cultura già oggetto di interventi di recupero e valorizzazione”, approvata con la medesima Deliberazione e allegata al presente testo di Accordo (Allegato 1); ● con la stessa Del. X.X. x. xxx /00/0000, xx Xxxxxxx Xxxxxx ha individuato il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, quale soggetto con cui procedere alla stipula di un Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione ed implementazione della legge scheda stessa ed ha deliberato di procedere con proprio e successivo atto per stanziare le risorse per l’attuazione della scheda; ● si rende necessario procedere ad assegnare all’attuazione del presente Accordo di cooperazione il budget di € 700.000,00 (settecentomila/00), come da scheda; ● la Legge 7 agosto 1990, n. 241, 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, prevede che le Amministrazioni amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune comune”; ● la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e che per tali accordi si osservanoForniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del n. D.Lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in quanto applicabiliprecedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le disposizioni previste finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; ● i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 1112, commi 2 par. 4 della direttiva 24/2014/UE e 3recepiti nell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché’ per il riordino della medesima legge; - l’art. 5disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede servizi e forniture) che gli accordi conclusi dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientrano rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DIBAF.:
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CONSIDERATO CHE. l’artl’Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale; - L’Università di Trieste è impegnata a intraprendere o a continuare un percorso che la conduca ad essere un Ateneo sostenibile, ossia un’istituzione che trasforma una precisa scelta politica in un processo che persegue “in modo integrato” la tutela ambientale, il benessere della comunità, l’equità sociale e lo sviluppo economico; - Nell’ambito delle iniziative di terza missione l’Università realizza attività di divulgazione, disseminazione all’ampio pubblico nonché supporta attività di formazione ed educazione per i giovani; - L’Università, per perseguire i propri obiettivi istituzionali, può collaborare con altri soggetti, sia pubblici che privati; - Marevivo è un’associazione senza scopo di lucro, che ha come scopo esclusivo la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente in Italia e all’estero, con particolare riferimento all’ambiente marino; - Marevivo si prefigge la finalità di stimolare, promuovere, collaborare e concorrere alla diffusione del rispetto per l’ambiente in particolare modo quello marino, attraverso il coinvolgimento dei cittadini in un percorso di consapevolezza e responsabilizzazione; - Marevivo elabora, promuove e realizza iniziative e progetti nel campo dell’educazione ambientale con l’obiettivo di creare una generazione consapevole e cosciente dei rischi in cui incorre il sistema “ambiente” e un background di nozioni capaci di fronteggiare le richieste derivanti dai cambiamenti e dalle problematiche ambientali. 15 della legge 7 agosto 1990- In data 30 gennaio 2019 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra CRUI – Marevivo – CoNISMa, n. 241, “Nuove norme al fine di instaurare un rapporto di reciproca collaborazione in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”sensibilizzazione ed educazione alla tutela dell’ambiente, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, con particolare riferimento alla realizzazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DIBAF.#StopSingleUsePlastic negli Atenei;
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Samples: Collaboration Agreement
CONSIDERATO CHE. l’artl'intervento è pienamente coerente con l'Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” dell'Asse 12 del Programma Operativo Regionale della Calabria FESR FSE 2014/2020 e la relativa Azione 10.1.1. 15 della legge 7 agosto 1990“lnterventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, n. 241, “Nuove norme in materia tra cui anche persone con disabilità”; - l'obiettivo è quello di procedimento amministrativo dotare le scuole primarie e secondarie di l e di ll grado statali, beneficiarie dell'azione 10.1.1 del POR FSE CALABRlA 2014/2020, delle necessarie risorse finanziarie per provvedere all'acquisto/noleggio di attrezzature informatiche e servizi di connettività da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. - l'attivazione di questa specifica misura è destinata a supportare gli studenti appartenenti a nuclei familiari disagiati, in linea con i destinatari target della priorità di investimento e dell'Azione 10.1.1, finalizzata altresì alla riduzione e alla prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e alla promozione della parità di accesso all'istruzione. - l'intervento concorre al raggiungimento del target fissato al 2023 per l'indicatore di risultato “Tasso di abbandono scolastico nell'anno scolastico successivo all'intervento; - l'intervento è pienamente coerente con le tipologie di misure ritenute attivabili per fronteggiare l'emergenza COVlD-19 dalla Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e lnclusione della Commissione Europea con particolare riferimento alla priorità di investimento 10.i. del FSE “Sostegno ai documenti amministrativiservizi di istruzione a distanza”; - occorre individuare le modalità più celeri ed efficaci per attuare tale intervento garantendo trasparenza, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere pubblicità e uniformità di trattamento tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservanogli studenti, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che linea con i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento principi guida per la tutela selezione delle risorse genetiche autoctone operazioni della priorità di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario investimento 10.i del LazioPOR; - la collaborazione oggetto procedura amministrativa individuata è in linea con i “Principi guida per la selezione delle operazioni” della presente convenzione consente priorità di creare sinergie per il raggiungimento investimento 10.i, con particolare riguardo all'applicazione dei predetti obiettivi comuni principi di imparzialità, pubblicità e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DIBAF.trasparenza;
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Samples: Accordo Quadro
CONSIDERATO CHE. l’art✓ L’Università Telematica Pegaso svolge in forma telematica corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Master Universitari di 1° e 2° livello, Dottorati di Ricerca nonché ulteriori attività formative sia di livello post secondario sia post laurea; ✓ l’Università Telematica Pegaso ha attivato dall’A.A. 2013/2014 i Corsi di Laurea in: - Ingegneria Civile (L-7); - Scienze Turistiche (L-15); - Economia Aziendale (L-18); - Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19); - Scienze Motorie (L-22); - Management dello sport e delle attività motorie (LM-47); - Scienze Economiche (LM-56); - Scienze Pedagogiche (LM-85); - Ingegneria della sicurezza (LM-26); - Giurisprudenza (LMG-01). 15 ✓ l’Università Telematica Pegaso e hanno obiettivi comuni nell’ambito della legge 7 agosto 1990ricerca, n. 241della formazione e della promozione culturale in genere, “Nuove norme in materia attuazione della responsabilità sociale del sapere, cui partecipano con elevato ruolo; ✓ l’Università Telematica Pegaso e l’Istituto Nazionale Revisori Legali INRL intendono trovare sintesi e traduzione alle molteplici istanze di procedimento amministrativo e di diritto formazione - che a più livelli vengono rappresentate - creando le migliori condizioni possibili di accesso ai documenti amministrativi”e fruizione, prevede nella consapevolezza che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro la cultura costituisce l’humus della società ed il volano per l’accesso al mondo delle professioni; ✓ è interesse dell’Università Telematica Pegaso avviare rapporti con enti accreditati al fine di sviluppare collaborazioni nella ricerca, nella didattica, nell’aggiornamento e formazione professionale, anche attraverso la sigla di appositi accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima leggeconvenzioni; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento ✓ l’Istituto Nazionale Revisori Legali INRL intende collaborare con l’Università Telematica Pegaso per la tutela realizzazione e la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di finalità istituzionali, didattiche e scientifiche della categoria; ✓ è altresì interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di dell’Istituto Nazionale Revisori Legali INRL sviluppare collaborazioni nella ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale attività didattiche, nell’aggiornamento e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DIBAFformazione professionale con l’Università.
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Samples: Convenzione Quadro
CONSIDERATO CHE. l’art. 15 ✓ L’Università Telematica “Universitas Mercatorum” svolge in forma telematica corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Master Universitari di 1° e 2° livello, Dottorati di Ricerca, Dottorati Industriali, nonché ulteriori attività formative sia di livello post secondario sia post laurea; ✓ l’Università Telematica “Universitas Mercatorum” attiverà per A.A. 2018/2019 i Corsi di Laurea in: - Economia Aziendale (L‐18); - Scienze Turistiche (L‐15); - Management (LM‐77); - Scienze Giuridiche (L‐14); - Scienze e Tecniche Psicologiche (L‐24); - Ingegneria Informatica (L‐8); - Ingegneria Gestionale (L‐9); - Psicologia (LM‐51) ✓ l’Università Telematica “Universitas Mercatorum” e Camera di Commercio di Brescia hanno obiettivi comuni nell’ambito della legge 7 agosto 1990ricerca, n. 241della formazione e della promozione culturale in genere, in attuazione della responsabilità sociale del sapere, cui partecipano con elevato ruolo; ✓ l’Università Telematica “Nuove norme in materia Universitas Mercatorum” e Camera di procedimento amministrativo Commercio di Brescia intendono trovare sintesi e traduzione alle molteplici istanze di diritto formazione ‐ che a più livelli vengono rappresentate ‐ creando le migliori condizioni possibili di accesso ai documenti amministrativi”e fruizione, prevede nella consapevolezza che la cultura costituisce l’humus della società ed il volano per l’accesso al mondo delle professioni; ✓ è interesse dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum” avviare rapporti con le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro Camere di Commercio e relative articolazioni funzionali, enti accreditati e attivi nella formazione al fine di sviluppare collaborazioni nella ricerca, nella didattica, nell’aggiornamento e formazione professionale, anche attraverso la sigla di appositi accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione e convenzioni; ✓ Camera di attività Commercio di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che Brescia intende collaborare con l’Università Telematica “il Piano Settoriale di intervento Universitas Mercatorum” per la tutela realizzazione e la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati istituzionali delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua proprie attività; - il progetto ✓ è altresì interesse di Camera di Commercio di Brescia sviluppare collaborazioni nella ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale attività didattiche, nell’aggiornamento e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DIBAFformazione professionale con l’Università.
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Samples: Convenzione Quadro
CONSIDERATO CHE. l’artFondazione Cariplo sostiene il presente Accordo di collaborazione “Giardino delle Rimembranze” attraverso il programma “Lacittàintorno”. 15 della legge 7 agosto 1990Tale sostegno consiste nel mettere a disposizione dei proponenti dell’Accordo e del Comune, n. 241fino a dicembre 2021, l’azione “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiLuoghicomuni”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione particolare attraverso: L’accompagnamento di LABSUS verso la stipula dell’Accordo e il supporto nelle successive attività di interesse comune promozione, intermediazione e che monitoraggio dell’Accordo; L’accompagnamento nelle azioni di attivazione e presa in cura, grazie a diverse risorse e strumenti per tali accordi si osservanola comunicazione e l’ingaggio dei cittadini; Il supporto tecnico e operativo nella gestione della comunicazione, online e offline, anche tramite la creazione, produzione e affissione di cartelli identificativi dell’Accordo di collaborazione e dei suoi sottoscrittori in quanto applicabilipunti visibili; Il supporto tecnico e formativo per la realizzazione degli interventi da parte di Italia Nostra Onlus, le disposizioni previste dall’art. 11con la messa a disposizione di: ore di operatori, commi 2 attrezzi e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati mezzi per il conseguimento trasporto, tutto il materiale vegetale necessario per una cifra orientativa compresa tra i 1000 e i 1500 euro totali; Il progetto si articola come segue: • Coinvolgimento degli attori interessati dall'intervento di obiettivi comunicura (supporto nei passaggi conclusivi dell'iter del patto di collaborazione a cura di LABSUS); b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico• Ricerca di un nome alternativo per il parchetto, oltre a Giardino delle Rimembranze, con l’aiuto di bambine e bambini; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno • Realizzazione di cartelli che comunichino il progetto e pongano l’attenzione sull’interazione con lo spazio del 20% delle attività oggetto giardino; • Organizzazione della cooperazione; - conformemente comunicazione dedicata alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale azioni di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare cura oggetto di alcun diritto questo Accordo di uso esclusivo o prioritariocollaborazione, né tra cui volantini da posizionare nelle cassette delle lettere degli abitanti del Borgo; • Con il supporto di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DIBAF.Italia Nostra:
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Samples: Collaborative Agreement
CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990i mutamenti in atto sul piano istituzionale influenzano anche la situazione dei musei non solo in relazione alla sorte dei musei provinciali e degli istituti museali al cui finanziamento provvedevano le Province, n. 241, “Nuove norme ma anche delle competenze attribuite agli altri Enti locali in materia di procedimento amministrativo cultura e patrimonio culturale; - con DPCM 29 agosto 2014, recante “Regolamento di diritto di accesso ai documenti amministrativiorganizzazione del MIBACT”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento sono stati istituiti nell’ambito della creazione del Sistema museale nazionale, i Poli museali regionali cui è prevista l'adesione, tramite apposite convenzioni stipulate con il Direttore del Polo museale regionalmente competente, di ogni altro museo di appartenenza pubblica o privata, ivi compresi i musei scientifici, i musei universitari e i musei demoetnoantropologici; - l'attuazione di tale prospettiva in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, linea con le disposizioni previste dall’art. 11del DM 23 dicembre 2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, commi 2 con il DM 10 maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e 3sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei” suggerisce l’adozione di linee guida a carattere nazionale e la stipulazione di accordi fra Stato, della medesima leggeRegioni ed Enti locali, affinché la creazione del Sistema museale nazionale presenti caratteri di omogeneità sul territorio nazionale pur nel rispetto delle differenze territoriali e dell'autonomia di tutte le amministrazioni coinvolte; - l’artICOM è impegnata a livello internazionale a combattere il traffico illecito dei beni culturali e dal 2003 ha pubblicato 13 Red list che classificano categorie di beni archeologici e storico artistici presenti in paesi colpiti da conflitti e disastri naturali al fine di impedirne l’illegale vendita e/o esportazione. 5ICOM promuove, comma 6inoltre, l'International Observatory on Illicit Traffic of Cultural Goods e l’uso dell’Object Identification, uno standard internazionale che fornisce informazioni inventariali essenziali dei beni culturali in modo da facilitarne l’identificazione in caso di furto. ICOM promuove il Museums Emergency Programme ed è uno dei membri fondatori dell’International Committee of the Blue Shield ICBS, impegnato dal 1996 in ogni parte del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata mondo a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per proteggere il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi patrimonio culturale in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DIBAFpericolo.
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Samples: Collaboration Agreement
CONSIDERATO CHE. l’artla Convenzione Quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR), il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito CNDCEC), ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 199043, n. 241co. 2, “Nuove norme D.lgs. 139/2005, siglata nel mese di ottobre 2014, ha fissato le condizioni minime che consentono: ● lo svolgimento del tirocinio professionale necessario per l'accesso alla sezione B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in materia concomitanza con l'ultimo anno del corso di procedimento amministrativo laurea; ● l'esonero dalla prima prova dell'Esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; ● lo svolgimento del tirocinio professionale per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in concomitanza con l'ultimo anno del corso di diritto laurea magistrale; ● l'esonero dalla prima prova dell'Esame di accesso ai documenti amministrativi”Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; - la predetta Convenzione Quadro ha, altresì, fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile; - la Convenzione Quadro tra il MIUR e il CNDCEC prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi al tirocinante si applica l'accordo siglato dall'Università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale accordo sia stato sottoscritto con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante chiede l'iscrizione per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attivitàtirocinio; - il progetto Dipartimento di ricercaEconomia e Management di UniTrento, oggetto della presente convenzione rientra appieno ha attivato corsi di laurea nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale classi L18 e regionaleL33 e corsi di laurea magistrale nelle classi LM56 e LM77; Tutto ciò premesso e considerato, alle predette parti le Parti come in epigrafe indicate e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DIBAF.domiciliate
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Samples: Convenzione
CONSIDERATO CHE. l’artLe Parti Sociali: - ritengono utile che la politica del Governo sui temi del lavoro tenga conto del sistema delle relazioni sindacali maturate nell'artigianato e nella bilateralità. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme A tale proposito è importante in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubbliciparticolare, che le stesse misure di sostegno ai reddito siano distinte per settore economico e tipologie di impresa e collegate a più efficaci percorsi di ricollocamento professionale sostenuti da agevolazioni contributive ed accompagnate da formazione continua. La riforma del complesso ed articolato sistema degli ammortizzatori sociali dovrà consolidare e valorizzare il sistema della bilateralità, con particolare attenzione alle peculiarità del comparto artigiano; - intendono rilanciare e valorizzare il settore e la qualità dell'occupazione, i cui presupposti sono tenute contenuti negli accordi interconfederali regionali; - confermano la centralità della bilateralità quale un importante strumento della contrattazione; - riconoscono che il settore artigiano rappresenta infatti una parte rilevante dell'economia lombarda, una realtà significativa, anche nel contesto dell'Unione Europea; - prendono atto che la situazione economica, caratterizzata da una crisi profonda e strutturale, sta mettendo a svolgeredura prova le capacità di tenuta delle imprese. Auspicano, siano prestati pertanto, un ruolo della politica teso a recuperare i livelli di attività perduti, con azioni mirate a favorire lo sviluppo sostenendo efficacemente le imprese, la domanda aggregata, la crescita dei consumi e degli investimenti; - confermano che l'esperienza della contrattazione collettiva e della bilateralità nell'artigianato della Lombardia ha consentito di sviluppare un evoluto modello bilaterale e paritetico che gestisce strumenti concordati dalle Parti Sociali, finalizzati all'erogazione di prestazioni ai lavoratori non rientranti nel sistema ordinario di tutele. Nell'artigianato, infatti, la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori trova nella bilateralità lo strumento primario per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese in un comparto caratterizzato da una rilevante quantità di realtà con dimensioni contenute; - richiamano integralmente gli Accordi Interconfederali nazionali sottoscritti e la delibera del comitato esecutivo EBNA del 12 maggio 2010; - confermano che la contrattazione regionale si attua sulla base delle reciproche convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro; - ribadiscono che il modello contrattuale dell'artigianato è articolato su due livelli di contrattazione nazionale e regionale di pari cogenza e sono regolati dai principio di inscindibilità. Ne consegue che l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comporta l'obbligo, per il conseguimento datore di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazionelavoro, di applicare anche il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro di riferimento; - conformemente alle finalità ritengono indispensabili per il sistema dell'artigianato la gestione delle relazioni sindacali anche attraverso un rafforzamento e lo sviluppo del metodo partecipativo e della prevenzione dei conflitti, oltre al reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed agli obiettivi il rispetto delle prerogative che “competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi. - rilevano che da tempo il Piano Settoriale settore benessere registra un aumento dei numero di intervento operatori che svolgono l'attività di acconciatura ed estetica in maniera abusiva ed irregolare. A questo si aggiunge la peculiarità dei settore, soprattutto per quanto concerne le tipologie di servizi più diffusi e tradizionali, che sono attività che possono essere svolte anche ai di fuori dei luoghi di lavoro e senza la necessità di specifici investimenti tecnologici. Conseguentemente, il settore dei benessere è di fatto uno dei più esposti alla concorrenza irregolare da parte di operatori abusivi, pur essendo uno dei più sensibili a rischi di natura igienica e sanitaria. L'attuale congiuntura economica, inoltre, riducendo la capacità di spesa della famiglie, ha contribuito ad aumentare ulteriormente la tendenza a rivolgersi a tali operatori abusivi presso il proprio o il loro domicilio. Questa forma di abusivismo e l'impiego di lavoro irregolare rappresentano per l'intero settore la forma più rilevante di evasione, trattandosi di evasione totale. Alla luce di questo le Parti Sociali concordano sulla necessità di affrontare adeguatamente tale particolare situazione promuovendo specifici interventi di contrasto e la diffusione di una cultura della legalità. Nei contesto delineato, le Parti considerano la contrattazione collettiva, esercitata nel rispetto delle regole condivise, un valore nelle relazioni sindacali, nei comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione nazionale e regionale di pari cogenza, introdotto dai vigenti Accordi Interconfederali e dai CCNL. Le Parti Sociali firmatarie la presente intesa condividono le soluzioni adottate dalle "Linee guida per la tutela delle risorse genetiche autoctone realizzazione della contrattazione collettiva regionale di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a lavoro" sottoscritte da Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e 1b; punto 2)CGIL, ovvero Cisl Uil il perseguimento 2 aprile 2012. Tali linee guida indicano soluzioni che impegnano le Parti Sociali e costituiscono uno strumento utile al fine di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunitàrealizzare i rinnovi dei singoli CCRL, la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia non sono esaustive di tutela argomenti specifici, che potranno trovare soluzione e valorizzazione della biodiversità sintesi nel presente CCRL unitamente ad altre materie non di interesse agrario competenza esclusiva dei CCNL Una volta recepiti e disciplinati dal CCRL gli istituti contrattuali convenuti saranno esigibili a livello territoriale senza la necessità di ulteriori accordi. Tutto ciò premesso e considerato, compresi gli allegati, che costituiscono parte integrante del Lazio; - la collaborazione oggetto della presente convenzione consente Contratto Collettivo Regionale di creare sinergie per il raggiungimento dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivoLavoro, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DIBAFsi conviene quanto segue.
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Samples: Ipotesi Di Accordo
CONSIDERATO CHE. l’artLa Sezione Programmazione Unitaria ha avviato nel mese di gennaio 2021 una ricognizione sullo stato di avanzamento dei progetti a valere sulle risorse del POC Puglia 2007-2013 all’esito della quale con successive note n. 3933 e n. 04250/2021 la sezione Economia della Cultura d’intesa con la e della Sezione Valorizzazione del Territorio ha rilevato la sussistenza nell’ambito dell’azione “Tutela del patrimonio culturale” inserita nel Pilastro Salvaguardia del POC Puglia 2007-2013 di economie per € 1.324.572,80 da potere da riprogrammare nell’ambito del POC Puglia 2007-2013. 15 • Le richiamate disponibilità, come da richiesta della legge 7 sezione Economia della Cultura, risultano necessarie e idonee ad attivare una specifica linea di azione rivolta a implementare politiche di valorizzazione del patrimonio culturale regionale e di sviluppo del sistema regionale della cultura e della creatività, consolidando la coesione e l’identità culturale al fine di creare sviluppo sociale ed economico. • Le ampie potenzialità espresse dall’elevato valore storico-artistico e culturale del patrimonio materiale e immateriale pugliese non costituiscono infatti condizione sufficiente per generare economia della cultura e sviluppo territoriale, rendendo necessario il contestuale avvio di iniziative di promozione e di potenziamento del sistema di offerta culturale e formazione del pubblico, attraverso interventi di programmazione, fruizione e messa in rete dei settori della filiera creativa e culturale a più alto valore aggiunto, tra i quali spiccano l’audiovisivo e la musica. • In questa delicata fase di ripartenza del comparto a seguito degli effetti della crisi pandemica, appare necessario intervenire attraverso un programma di interventi, in coerenza con il Piano Strategico della Cultura PIIIL – prodotto - identità-innovazione- impresa-lavoro – e con il Piano Strategico del Turismo Puglia365, finalizzato anche alla valorizzazione e fruizione degli attrattori culturali identificati quali "Miglio dei Teatri” baresi, compreso il “Kursaal Santalucia”, di proprietà regionale, recentemente restaurato e pronto ad essere restituito alla fruizione pubblica, attraverso interventi di promozione dei prodotti cinematografici all’interno di rassegne e festival anche di carattere internazionale (Apulia Cinefestival Network); • Con deliberazione della Giunta Regionale del 4 agosto 19902021, n. 241, 1329 si è provveduto a modificare il piano finanziario del POC Puglia 2007-2013 aggiungendo una nuova azione nell’ambito del Pilastro Nuove azioni denominata “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo” la cui responsabilità è assegnata al dirigente pro-tempore della Sezione Economia della cultura, la cui dotazione ammonta a € 1.324.572,80; • Con deliberazione della Giunta Regionale del , n si è provveduto dell’operazione da attuare mediante Accordi di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’artcui all’art. 5, comma co. 6, del D. LgsD.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a 50/2016 ss.mm.ii. e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere ha determinato lo stanziamento finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DIBAFnecessario alla loro attuazione.
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Samples: Financing Agreement
CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990le Parti ritengono di primaria importanza definire le attività scientifiche, n. 241, “Nuove norme in materia tecnologiche di procedimento amministrativo formazione e di diritto trasferimento tecnologi- co di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che comune interesse in varie aree tematiche; - le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo Parti hanno già avviato proficue forme di collaborazione fi- nalizzate allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ricerca congiunta; - in particolare l'Università e che l'IIT hanno sottoscritto sin dal 2007 accordi volti allo svolgimento di attività nell’ambito della didat- tica, ricerca e innovazione tecnologica, l’ultimo dei quali è stato rin- novato per tali accordi si osservanocinque anni in data 6.12.2016; - le Parti, collaborando già proficuamente alle attività di ricerca congiunta perseguite da NSYN@UNIGE, intendono in questa sede ampliare l’ambito della collaborazione estendendola altresì alle op- portunità di finanziamento offerte dai sistemi della ricerca del Mini- stero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università e di quello del Ministero della Salute; - attraverso questa collaborazione, IIT potrà avere accesso, in quanto applicabilipartnership con il Policlinico e l’Università, le disposizioni previste dall’art. 11a programmi di ricerca finalizzata del Ministero della Salute; - attraverso questa collaborazione il Policlinico, commi 2 in partnership con IIT e 3l’Università, potrà sviluppare programmi di ricerca finan- ziati dal Ministero dell’Istruzione, della medesima leggeRicerca e dell’Università; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede le Parti intendono pertanto realizzare programmi scientifici comuni che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito siano in grado di applicazione del Codice dei Contratti dialogare e integrarsi con diverse realtà pubbliche e private e diventare un punto di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati riferimento per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazionemondo accademico ed imprenditoriale; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “pertanto in data 27.9.2017 l’IIT, il Piano Settoriale Policlinico e l’Università hanno sottoscritto una dichiarazione di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” intenti con cui si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, sono impe- gnati a stipulare la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto operativa (di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza seguito la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) e b“Convenzione”), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DIBAF.
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Samples: Operational Agreement
CONSIDERATO CHE. l’art. 15 l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 ha rimarcato come uomo, animale ed ambiente siano fortemente connessi in una relazione di interdipendenza (One Health) e che, pertanto, la salute umana non può prescindere dalla salute animale e da tutti i fattori che rendono possibile la vita nel nostro pianeta; • la scuola rappresenta il luogo privilegiato per fare acquisire ai giovani la consapevolezza di tale strettissima interconnessione, dei problemi che abbiamo di fronte e della legge 7 agosto 1990necessità di nuovi approcci e stili di vita; • detti obiettivi risultano già esplicitati nella Legge 92/2019 che, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservanointroducendo l’insegnamento dell'educazione civica, in quanto applicabilitutti gli ordini e gradi di scuola, le disposizioni previste dall’artpersegue il fine di contribuire “a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità” (art. 111) ed il fine di “alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, commi 2 degli animali e della natura” (art. 3); • il tema dell’educazione civica assume, pertanto, una rilevanza strategica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, nella consapevolezza che lo sviluppo di atteggiamenti autonomi e responsabili può essere perseguito attraverso tutti gli insegnamenti del curricolo, in modo quotidiano, diffuso ed ordinario: tutti i saperi costruiscono cittadinanza; • l'Ufficio Scolastico Regionale della medesima legge; - l’art. 5Sicilia si articola, comma 6per funzioni e sul territorio, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: acon sedi a livello provinciale (Ambiti territoriali) l’accordo stabilisce una cooperazione e annovera tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubbliciproprie funzioni quelle di: ⮚ vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, che le stesse sono tenute a svolgeresull'attuazione degli ordinamenti scolastici, siano prestati sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; ⮚ cura dell'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per il conseguimento gli studenti; cura dei rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali per l’ambito di obiettivi comunicompetenza; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno ⮚ verifica dell'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche e valutazione del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale grado di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario realizzazione del Lazio; - la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DIBAFpiano triennale dell’offerta formativa.
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Samples: Accordo Di Collaborazione
CONSIDERATO CHE. l’artnel Forum di APE, tenutosi all' Aquila nel dicembre 1995, promosso dalla regione Abruzzo, Legambiente e dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell' Ambiente cui , hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni nonché delle associazioni di categoria e gli imprenditori, si è stabilito che la regione Abruzzo diveniva capofila del progetto; - nel marzo 1996 è stato firmato un protocollo d'intesa tra CGIL - CISL - UIL e Legambiente nazionale per il lavoro, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile ove si ribadisce la necessità di concordare un programma di lavoro comune per rendere concrete le indicazioni del V Programma Ambientale della U.E. ed essenzialmente nella collaborazione sulla tematica del progetto APE; - nel maggio 1996 il Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale ed il Presidente di Legambiente haru1o sottoscritto un protocollo d 'intesa "IL LAVORO NELLE ATTIVITA’, DI VALORJZZAZIONE E SVILUPPO DEI BENI AMBIENTALI E CULTURALI" nel quale viene concordato, tra l'altro, di avviare azioni per il progetto APE; - nel dicembre 1996 è stato firmato un Protocollo di intesa tra il Ministero dell' Ambiente e le Centrali cooperative per interventi all'interno delle aree naturali protette di rilievo nazionale, nel quale, all'art. 15 6 queste "si impegnano a partecipare e sostenere la realizzazione di APE, Appennino Parco d'Europa, quale progetto strategico dello sviluppo sostenibile dell'Appennino": - nell'aprile 1997 è stato firmato il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e le Confederazioni dell'artigianato per interventi all'interno delle aree naturali protette di rilievo nazionali, nel quale viene riconfermato l'impegno a sostenere il progetto APE; - nel maggio 1997 viene stipulato ad Orvieto un Protocollo d'intesa tra le Regioni ABRUZZO, MARCHE, LAZIO, TOSCANA e UMBRIA con il quale le Regioni si sono impegnate a rendere operativi gli strumenti di APE quale la CONVENZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL' APPENNINO ed il PROGRAMMA DI AZIONE COMUNE. - nel settembre 1997, durante la I^ CONFERENZA NAZIONALE SULLE AREE PROTETTE; promossa dal Ministero dell' Ambiente, APE viene individuato come un progetto strategico da avviare rapidamente; - nell'ottobre 1997, durante la xxv sessione plenaria della legge 7 agosto 1990Conferenza delle Regioni Periferiche d'Europa (CRPM), tenutasi. a La Rochelle in .Francia, è stata approvata Una risoluzione che impegna tale organismo a sostenere nelle sedi comunitarie il sistema territoriale appenninico ed il relativo progetto APE; - nel giugno 1998, la Conferenza sulla montagna, tenutasi a Roma, riconosce APE come uno dei 5 progetti strategici prioritari per Io sviluppo dell' Appennino; - nella seduta del 29 luglio 1998, n. 241401, “Nuove norme in materia la Camera dei Deputati ha votato il seguente o.d.g. "..., visti i progetti Itaca sulle isole minori, e Appennino Parco d 'Europa, impegna il Governo. sentita la Conferenza unificata allargata agli Enti parco e agli Organismi di procedimento amministrativo gestione di aree protette nazionali, territorialmente interessati e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”a predisporre entro il 31,12,1998 .le azioni e le misure finalizzate alla realizzazione dei suddetti progetti, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi da attuarsi con apposita deliberazione del Comitato Interministeriale per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima leggela Programmazione Economica"; - l’art. 5con il Convegno di Catania del 2 dicembre 1998, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione il progetto APE è stato riconosciuto tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici"100 idee per lo sviluppo - strategie per la programmazione dei fondi strutturali 20002006", che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione quale parte integrante della "Rete ecologica nazionale" in cui è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% inserito lo stesso sistema delle attività oggetto della cooperazionearee protette; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per CIPE, con delibera 22 dicembre 1998, disciplinando la programmazione dei fondi strutturali 2000.2006 ha riconosciuto tra i settori prioritari la "Rete ecologica nazionale ", individuata nella relazione della Commissione "Valorizzazione e tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunitàambientali nel Mezzogiorno", la presente convenzione stabilisce che i risultati cui attuazione è stata affidata al Ministero dell' Ambiente - Servizio Conservazione della ricerca non possono formare oggetto Natura; - con il progetto APE si intende estendere a tutto il sistema appenninico il complesso delle potenzialità e della capacità di alcun diritto sviluppo, di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza attrazione e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) e b)proiezione a scala nazionale ed internazionale proprie della politica delle aree protette; . - con Decreto del 6 novembre 1998 il Ministro dell' Ambiente ha delegato al Sottosegretario di Stato, D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il On.le Xxxxxxx Xxxxxxxxx le attribuzioni relative al progetto di ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DIBAF.APE;
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Samples: Accordo Di Programma