Common use of CONSIDERATO CHE Clause in Contracts

CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;

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Samples: Accordo Di Collaborazione, Accordo Di Collaborazione

CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il la presente accordo convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il la presente accordo convenzione non soddisfa la condizione di cui al comma 1, rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblicie b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del della presente Accordo convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, affidate dal Legislatore legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del della presente Accordo convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento di dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal dalla presente Accordoconvenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;dal DIBAF.

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Samples: Convenzione Operativa, Convenzione Operativa

CONSIDERATO CHE. l’artla vision dell’Istituto Comprensivo “via Tedeschi” - pienamente espressa nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 e in perfetta sintonia con la legge 107, art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 2411 commi 1-4 - si fonda sul concetto di scuola intesa come polo educativo aperto al territorio, “Nuove norme …con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”; - l’Istituto intende, nella piena valorizzazione dell’autonomia scolastica, porsi come punto di riferimento educativo, culturale e formativo in materia un territorio carente di procedimento amministrativo infrastrutture e di diritto servizi, coinvolgendo nella propria proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli enti locali per la realizzazione di accesso ai documenti amministrativiuna realtà accogliente ed inclusiva nell’ottica della diversità; - l’Istituto Comprensivo “via Tedeschi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione al fine di garantire la completa ed efficace attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025, nell’ambito dell’elaborazione di attività di interesse comune e finalizzate a realizzare ed arricchire l’offerta formativa, ha definito una progettualità riconducibile agli ambiti culturale, musicale, sportivo, teatrale, artistico ed ambientale con particolare attenzione a quei progetti che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima leggesostengono la continuità del percorso formativo; - l’art. 5la progettualità legata al PTOF e al suo ampliamento si realizza in orario curricolare ed extracurricolare e nasce dall’azione sinergica di diverse figure di formatori: insegnanti, comma 6operatori educativi, esperti delle associazioni partner della scuola, volontari, per offrire servizi a sostegno del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazioneterritorio; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale nell’ottica di intervento per garantire, come la tutela delle risorse genetiche autoctone normativa più recente ha inteso ribadire, l’educazione permanente di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone tutti gli attori del processo formativo, tramite intese sinergiche e sfruttando tutti gli spazi scolastici disponibili (punti 1a e 1b; punto 2palestre, biblioteche, laboratori, aule, spazi esterni, teatro), ovvero il perseguimento questo Istituto rimane aperto al territorio offrendo quotidianamente anche in orario extrascolastico un ampio ventaglio di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce servizi di assistenza sociale di promozione culturale e del benessere psico-fisico della persona; - l’IC via Tedeschi ha come obiettivo l’apertura al territorio attraverso l’utilizzo e la messa a disposizione di spazi per l’apprendimento e la socializzazione; - le associazioni sportive e culturali dovranno condividere sia la vision che i risultati la mission della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguitoscuola; - il progetto periodo emergenziale per rischio epidemiologico da COVID-19 ha imposto la messa in atto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidatealcune misure precauzionali così come stabilito dalla normativa di riferimento, dal Legislatore statale Ministero della Sanità e regionaledal Ministero dell’Istruzione che continueranno ad essere rispettate e terranno conto dell’andamento dell’epidemia anche per l’anno scolastico 2022/’23, alle predette parti quali ad esempio il distanziamento, l’areazione degli ambienti, l’utilizzo eventuale della mascherina, la pulizia e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia l’igienizzazione degli ambienti, l’utilizzo del gel igienizzante, l’eventuale sospensione delle attività culturali, sociali e sportive nel caso di tutela e valorizzazione aggravamento della biodiversità di interesse agrario del Laziosituazione epidemiologica; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni non verranno prese in considerazione e di quindi escluse dalla partecipazione all’avviso pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche le associazioni che condividendone non rispetteranno le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLTindicazioni sanitarie previste;

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Samples: www.istitutocomprensivoviatedeschi.edu.it, www.istitutocomprensivoviatedeschi.edu.it

CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 24190 e nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento della SNA e dell'adozione del DPCM che individua e trasferisce le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite è necessario assicurare il funzionamento e la gestione dell’attività di ordinaria amministrazione dell'organismo soppresso, “Nuove norme anche con riferimento alle attività formative in materia di procedimento amministrativo corso e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”procedimenti ad esse connessi e funzionali; - per garantire il soddisfacimento delle suddette esigenze, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservanoParti intendono stabilire, in quanto applicabilivia transitoria e fino all'adozione del DPCM sopra menzionato nonché degli atti di adeguamento dell'ordinamento della SNA, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 una collaborazione che assicuri l'assolvimento dei compiti e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Laziofunzioni sopra richiamate; - la collaborazione oggetto Corte dei Conti, con deliberazione n. SCCLEG/2/2014/PREV, ha ritenuto conformi a legge, nelle more dell'adozione di atti organizzativi di rango adeguato, i provvedimenti finalizzati a dare pronta attuazione alle disposizioni normative che prevedono il trasferimento di funzioni tra amministrazioni; - le parti concordano sulla necessità e sull'urgenza di definire congiuntamente la disciplina transitoria sorta a seguito dell’entrata in vigore del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;Decreto legge n. 90/2014; Tutto ciò premesso LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

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Samples: Accordo

CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990Il citato Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 241n.9: • disciplina puntualmente destinatari, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo termini, limiti, competenze e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”modalità operative e procedurali, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi qui si osservanointendono recepite; • prevede, in quanto applicabilirelazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni previste dall’art. 11un sostegno ad imprese e lavoratori, commi 2 e 3reintroducendo, a favore delle imprese, lo strumento della medesima legge; - l’art. 5Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD) e, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice a favore dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunitàlavoratori autonomi, il riconoscimento di un’indennità, come delineati nel presente accordo stabilisce Accordo; • Considerato che attualmente i risultati della ricerca residui a valere sulle risorse assegnate al Veneto e non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione utilizzate di cui al D.lgs. n. 148/2015, art. 44, comma 6 bis, ammontano complessivamente a 58 milioni di euro, risultanti dalla scheda ufficiale di monitoraggio messa disposizione della Regione dal Sistema Informativo INPS. • Considerato che il DL n. 9/2020 all’art. 17 ha stanziato risorse pari a 40 milioni di euro per il Veneto; • Considerato che all’art. 15 il DL n. 9/2020 ha stanziato risorse pari a 7,3 milioni di euro per i Comuni compresi nell’Allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020; • Considerato che all’art. 16 il DL n. 9/2020 ha stanziato risorse pari a 5,8 milioni di euro per i Comuni compresi nell’Allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020; • Considerato altresì che si può stimare un fabbisogno, lettera a) dell’articolo 158 del Codice anche alla luce di quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020, tenuto conto delle prime stime acquisite dalle parti datoriali e sindacali, molto più ampio rispetto alle risorse attualmente previste e destinate; • Considerato che, pertanto, le risorse non sono adeguate a dare copertura alle richieste sia dei Contratti Pubblicidatori di lavoro privati sia dei lavoratori autonomi che potranno pervenire nel 2020 a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria “Covid – 19” e che pertanto, poiché i risultati successivi provvedimenti dovranno recepire in maniera più puntuale le esigenze dei territori colpiti dall’emergenza; • Viste le richieste di modifica normativa al DL n. 9/2020 già avanzate in sede di Conferenza delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attivitàRegioni, né la condizione che riguardano:  estensione a tutto il Veneto delle previsioni di cui alla lettera bagli artt. 13, 14, 15 e 16 del DL n. 9/2020  estensione a tre mesi in tutto il Veneto nei casi di cui all’art. 17  possibilità di utilizzo di tutte le risorse residue del Veneto risultanti dalla scheda ufficiale di monitoraggio messa a disposizione della Regione dal Sistema Informativo INPS  il prolungamento di ulteriori tre mesi della NASPI per i lavoratori del settore stagionale, in considerazione della sospensione o riduzione delle attività nei settori in cui operano. • Visto altresì l’accordo interconfederale nazionale del 26 Febbraio 2020 sul Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiani (FSBA) per attuato in Veneto con accordo interconfederale del 4 marzo 2020, che ha previsto di erogare le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto prestazioni del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e Fondo a tutte le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata imprese artigiane con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivocausale “Covid – 19”; • Ritenuto che sia, comprensivo di un margine di guadagnocomunque, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti necessario ed urgente assicurare la CIG in deroga e responsabilità, rappresenta un contributo l’indennità lavoratori autonomi per l’anno 2020 alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;condizioni attuali per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria “Covid – 19”.

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Samples: Accordo Quadro Per La Cassa Integrazione in Deroga (Artt. 15 E 17 Del Decreto Legge 2 Marzo 2020, N. 9) E Per La Concessione Dell’indennità Di Lavoro Autonomo

CONSIDERATO CHE. l’artChe l’importo complessivo assegnato dall’Accordo Quadro al Municipio Roma XII per l’anno 2022 è pari ad € 19.700,00; il Municipio Roma XII, in ottemperanza a quanto indicato con circolare SU5038 del 4 marzo 2022, ha già impegnato un importo pari ad € 4.999,98 con determinazione dirigenziale CQ760 del 3 giugno 2022 - IMPEGNI NN.2022/21906 – 21907- CIG derivato 92465530ED ed un importo pari ad € 1623,33 con determinazione dirigenziale CQ 1233 del 16 settembre 2022 IMPEGNI NN. 15 2022/26693 – 2022/26694 CIG derivato ZAA37BD4C0; è emersa la necessità di effettuare una ulteriore fornitura di articoli previsti nell’Accordo Quadro stavolta consistente in guanti e sovrascarpe per esigenze di sicurezza presso le Strutture Educative; sono disponibili i fondi assegnati dall’Accordo Quadro in importo sufficiente all’acquisto; il Municipio Roma XII, in ottemperanza a quanto indicato con circolare SU5038 del 4 marzo 2022, deve impegnare i fondi assegnati alla Struttura dall'Accordo Quadro per l'anno 2022, nonchè nominare un R.U.P. e provvedere a chiedere l'emissione del CIG derivato Z9837E5316 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx; Il predetto Responsabile ha dichiarato ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990241/1990 di aver posto in essere, n. 241per quanto rilevante nella fattispecie, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che tutti gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: adempimenti ivi previsti alle lettere a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire b) c) d) ed e); La Centrale Unica Appalti di Roma Capitale ha provveduto ai controlli in merito al possesso dei requisiti dei prescritti (art.80/83 Dlgs 50/2016) che hanno avuto esito favorevole. Il Durc relativo alla suddetta impresa, allegato al presente provvedimento, risulta regolare; dal controllo della visura della CCIAA non sono emerse anomalie; che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento controlli effettuati in sede di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento Accordo Quadro per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione verifica dei requisiti di cui al comma 1agli art 80, lettera a) dell’articolo 158 83 e 86 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici D.lgs. n. 50/2016 e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio ss.mm.ii. hanno dato esito favorevole; la ditta ha indicato il seguente conto corrente dedicato ai sensi della sua attività, né legge 136/10: IBAN XX00X0000000000000000000000; attestata la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto regolarità tecnica e la correttezza del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale atto ai sensi e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia per gli effetti di tutela e valorizzazione quanto dispone l'art. 147bis del D.lgs. 267/2000 nonché il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione della biodiversità Giunta Capitolina n. 10 del 31/1/2017; Vista la legge 241/90; Visto il DPR 5/10/2010 n. 207; Visto il Decreto legislativo 267/00; Visto lo Statuto di interesse agrario Roma Capitale; Vista la Deliberazione del LazioConsiglio Comunale 10/99; - Visto la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLTDeliberazione della Giunta Comunale n. 26/01;

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Samples: www.comune.roma.it

CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento Intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” prorogato, con Deliberazione del Consiglio Regionale del 21 dicembre 2020 - n. 12, al 8 agosto 2022, si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il la presente accordo convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il la presente accordo convenzione non soddisfa la condizione di cui al comma 1, rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblicie b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del della presente Accordo convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del della presente Accordo convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal dalla presente Accordoconvenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;dal CREA-CI

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Samples: Convenzione Operativa

CONSIDERATO CHE. l’art− L’AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato), l’ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) e l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), in data 25.10.2017 hanno emanato una segnalazione congiunta riguardante le procedure per l’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico ferroviario. 15 della legge 7 agosto 1990Tale segnalazione, n. 241pur non avendo portata e valore vincolante, fornisce indicazioni di orientamento ed auspicio nei confronti degli enti affidanti, quali: • ribadisce che l’affidamento diretto costituisce una Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede modalità organizzativa” che le Amministrazioni pubbliche autorità competenti possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservanoscegliere liberamente, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’artai sensi dell’art. 5, comma par. 6, del D. LgsRegolamento (CE) 1370/2007 in deroga alla procedura di gara prevista dall’art. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - 5, prevede par. 3, dello stesso Regolamento; • specifica che gli accordi conclusi adempimenti di pubblicazione previsti dall’art. 7, par. 2 e 3 del Regolamento non esauriscono gli obblighi gravanti in capo agli enti affidanti, che hanno altresì l’obbligo di operare un confronto competitivo tra le offerte giunte da altri operatori interessati e quella del soggetto individuato come affidatario diretto, al fine di rispettare i principi generali di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento posti a fondamento del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; • sottolinea che, in caso di affidamento diretto, le autorità competenti hanno obblighi motivazionali più stringenti rispetto al caso di procedura di gara pubblica, sia riguardo alla scelta della procedura che alla scelta dell’affidatario, in particolare quando, a seguito della pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 7, par. 2, del Regolamento (CE) 1370/2007, siano pervenute due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito manifestazioni di applicazione del Codice interesse; − la procedura di affidamento diretto per l’aggiudicazione dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: acontratti di servizio pubblico di trasporto ferroviario, come attualmente disciplinata dal citato Regolamento (CE) l’accordo stabilisce 1370/2007, costituisce quindi una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici modalità espressamente contemplata e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio vietata dalla vigente legislazione nazionale in favore della sua attivitàalternativa procedura di gara (L. 99/2009, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirviart. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;61).

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Samples: Contratto Di Servizio

CONSIDERATO CHE. l’artsi ricorre alla procedura di A.Q. in quanto la quantità precisa di fotocamere da noleggiare con la presente procedura non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuate dalla stazione appaltante nel corso dello svolgimento del servizio in base alle necessità dell’Amministrazione; l’ Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione consiliare AG/62/15/AP 29/7/2015 ha rilevato in merito all’utilizzo del sistema di affidamento mediante Accordo Quadro quanto segue: “Con l’Accordo Quadro, l’Amministrazione effettua una gara unica accorpando per un periodo determinato prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, rispetto alle quali non vi è certezza ex ante in ordine alla quantità di servizi o prodotti che nel tempo dovranno essere acquisiti ed ai relativi prezzi, perciò l’affidamento dei singoli appalti viene disposto man mano che l’esatta misura e consistenza delle attività viene definita, sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite mediante procedura di evidenza pubblica; Considerato inoltre che, secondo quanto riportato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania (Del/Par n.77/2018), l’Accordo Quadro realizza un pactum de modo contrahendi, cioè un contratto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà delle stesse parti e, nel caso in cui l’Amministrazione si determini a contrarre, è obbligata unicamente ad applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni predefinite nello stesso Accordo Quadro; non è la stipulazione dell’Accordo Quadro a far sorgere l’obbligo di adempimenti contabili, bensì i correlati contratti applicativi che saranno posti in essere in base alle necessità e alla disponibilità dell’ente (sulla base di congrue previsioni di Bilancio) e formeranno altresì oggetto di futuri provvedimenti di impegno; . 15 della legge 7 agosto 1990Sono state individuate le condizioni relative alla gara e gli elementi essenziali del contratto di cui all’art. 32, n. 241comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., “Nuove norme di seguito indicati: • Ai sensi dell’art. 54, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii , l’accordo quadro avrà durata di un anno dalla data di consegna del servizio e, comunque, nei limiti delle effettive risorse finanziarie disponibili. • Tutti i lavori e le attività saranno affidati e specificati di volta in materia volta all’esecutore con la sottoscrizione di procedimento amministrativo e appositi contratti applicativi/ordini di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservanoservizio, in quanto applicabilimodalità elettronica, le disposizioni previste registrata ai sensi della normativa vigente. Si precisa che, il valore massimo stimato dal presente A.Q., non vincola Roma Capitale alla formalizzazione dei relativi contratti applicativi/ordini di servizio nei confronti dell’aggiudicatario, essendo la stipula di questi ultimi subordinata al concretizzarsi del loro totale finanziamento. L’aggiudicatario dell’accordo quadro non può, pertanto, rivendicare alcuna pretesa al riguardo. • L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 36 co. 9-bis del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale unico offerto sull’importo posto a base di gara pari a € 209.660,00 • di stabilire che la procedura non riveste carattere transfrontaliero ai sensi dell’art. 97 comma 8, in considerazione del carattere manutentivo degli interventi, dell’importo al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, nonché della localizzazione degli interventi; come previsto dall’art. 1197, comma 8, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 32-bis dello stesso art. 97 quando il numero delle offerte ammesse è di cinque o più. • Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida. • Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. per la partecipazione alla procedura sono richieste: iscrizione alla Camera di Commercio; • Certificazione ISO 9001 • L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso la compilazione del Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii e di quelle indicate nel disciplinare di gara; i requisiti di capacità tecnico – professionale: aver svolto nel triennio precedente servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di importo minimo pari ad €. 20.966,00. Tale importo, pari al 10% dell’importo posto a base di gara, dovrà nessere considerato al lordo di eventuali ribassi, esclusa IVA. • La verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico –finanziaria e tecnico organizzativa avviene attraverso il sistema AVCPASS reso disponibile dall’ANAC ed i concorrenti, pertanto devono acquisire il PASSOE; • L’importo del contributo da versare all’ANAC, a pena di esclusione da parte dei concorrenti, per la partecipazione è fissato in € 20,00; • Lo scrivente Ufficio inoltrerà al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della medesima leggeSpesa del Personale richiesta di verifica anti pantouflage di cui all’art. 53, co.16 ter.D.Lgs.165/2001; - l’art• La validità delle offerte è pari ad almeno 180 giorni dalla scadenza fissata dal disciplinare di gara per la loro presentazione e, ai sensi dell’art. 532, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione co. 4 del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti, la protrazione della validità dell’offertafino ad un massimo di ulteriori 180 giorni, qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità delle offerte medesime; L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del Codice dell’impegno del fidejussore, anche diverso da quello che le stesse sono tenute ha rilasciato la garanzia provvisoria, a svolgererilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, siano prestati di cui agli artt. 103 e 104 del medesimo Codice. L’Amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di proroga di cui all’art. 106 comma 11 del Codice per il conseguimento di obiettivi comuni; tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione del nuovo contraente. Inoltre possono essere ammesse varianti ai sensi dell’art. 106 del Codice dei Contratti, che non possono riguardare la revisione dei prezzi. Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “Codice, non trova applicazione il Piano Settoriale termine dilatorio di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone 35 gg prima di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento procedere alla stipula dei singoli contratti applicativi/ordini di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunitàservizio. Fermo quanto previsto dall’art. 32 comma 12 del Codice, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritariocontratto verrà stipulato mediante scrittura privata, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza ai sensi dell’art. 32 comma 14, del Codice. Con il presente accordo non soddisfa la condizione atto, pertanto, si procede a: • approvare lo Schema di cui al Accordo Quadro contenente gli elementi essenziali del contratto, in base a quanto previsto dall’art. 32, comma 12 del Codice e ss.mm.ii; • avviare una gara con procedura negoziata, lettera aai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. c-bis) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché con il criterio del minor costo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice dei Contratti, mediante richiesta di RDO tramite MePa; • prevedere l'esclusione automatica (come previsto dall’art. 97, comma 8) dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis dello stesso art. 97 quando il numero delle offerte ammesse è di cinque o più. • ammettere a presentare l’offerta gli operatori economici iscritti alla CCIAA ed in possesso della CERTIFICAZIONE ISO 9001, nonché dei requisiti tecnico professionali sopra richiamati; • aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto; • stabilire che l’accordo quadro è dato a misura; approvare il disciplinare di gara allegato alla presente determinazione dirigenziale, richiamati • l’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., il quale stabilisce che, gli appaltatori, i risultati subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle ricerche da effettuare sono pubblici e imprese devono utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati, anche non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni; • il comma 8 della sua attivitàmedesima legge, nella quale è stabilito che nei contratti d’appalto venga inserita un’apposita clausola con la condizione quale gli appaltatori assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;legge

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Samples: www.comune.roma.it

CONSIDERATO CHE. l’art. 15 l’Amministrazione della Camera dei deputati, d’ora in avanti “Amministrazione della Camera”, è impegnata a sviluppare l’attività di supporto all’esercizio delle funzioni proprie dell’organo parlamentare nel settore delle infrastrutture strategiche anche attraverso un monitoraggio dell’attuazione della legge 7 agosto 1990n. 443 del 2001 che si svolge attraverso la presentazione di rapporti annuali all’VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici); - nell’ambito di tale attività, che è stata avviata nel 2004, sono state pubblicate nove successive edizioni del rapporto “L’attuazione della legge obiettivo” ed è stato realizzato un sistema informativo denominato SILOS (Sistema informativo legge opere strategiche) accessibile sul sito della Camera dei deputati e consultabile anche in modalità open data; - a decorrere dal 2010, su richiesta dell’VIII Commissione (ambiente), è stata avviata una collaborazione tra l’Amministrazione della Camera e l’Autorità nell’ambito della quale è stata messa a disposizione dell’Autorità una parte del citato sistema al fine di farvi confluire, con riferimento alle opere comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 241443 del 2001 che siano state oggetto di delibera da parte del CIPE, “Nuove norme i dati e le informazioni che i responsabili del procedimento sono tenuti a comunicare all'Autorità, in materia virtù di procedimento amministrativo quanto disposto dai predetti articoli 7, comma 8, e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”6, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere commi 9, lettera a), e 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006; - è stato firmato in data 17 dicembre 2012 un accordo quadro tra loro accordi per la Presidenza della Camera e la Presidenza dell’Autorità, volto a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di delle attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima leggefornitura di dati ed informazioni necessari all’attività di monitoraggio; - l’art. 5ritenuto che permangano le esigenze della Camera e dell’Autorità per la prosecuzione delle predette attività, comma 6anche nella prospettiva del superamento della legge n. 443 del 2001 e della riprogrammazione delle relative risorse, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito nonché della definizione di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati un nuovo contesto normativo di riferimento per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% realizzazione delle attività oggetto della cooperazioneopere pubbliche; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale l’attività di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione collaborazione di cui alla lettera b) per presente intesa appare tanto più utile nella prospettiva, più volte sollecitata in sede parlamentare, della piena interoperabilità di tutte le ragioni esposte banche dati, che contengono dati sulle opere pubbliche e che sono attualmente utilizzate dai soggetti istituzionali operanti nel settore, al fine di seguito; - il progetto pervenire a un’omogeneizzazione e a una maggiore trasparenza delle informazioni ed evitare la duplicazione di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, richieste informative alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;stazioni appaltanti.

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Samples: Accordo Quadro Tra

CONSIDERATO CHE. l’art. 15 ● AgID svolge attività in linea con “Azioni per la crescita digitale” descritte nel documento della legge Presidenza del Consiglio dei Ministri “Strategia per la crescita digitale 2014-2020” e il “Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022, in particolare nell’ambito dell’e-procurement; ● allo stato attuale, il decreto 7 agosto 1990, n. 241, dicembre 2018 (e successive modificazioni) del Ministero dell'economia e delle finanze recante Nuove norme Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di diritto beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale” introduce obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni a partire da febbraio 2020; ● inoltre, il decreto legislativo n. 148/2018 recepisce in Italia l’obbligo della fattura elettronica conforme allo standard europeo nell’ambito di accesso ai documenti amministrativi”esecuzione di contratti riferiti ad appalti pubblici. In particolare, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservanol’articolo 3 del decreto 148 stabilisce che, in quanto applicabilia partire dal 18 aprile 2019, le disposizioni previste dall’art. 11amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1, commi 2 e 3comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge; - l’art. 5legge 31 dicembre 2009, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse 196 sono tenute a svolgerericevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici e che il medesimo obbligo, siano prestati dal 18 aprile 2020, è a carico anche delle amministrazioni aggiudicatrici sub- centrali; ● la Fondazione, forte dell'esperienza consolidata nella fornitura di supporto e nella realizzazione di servizi per il conseguimento conto di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) altre Pubbliche Amministrazioni, possiede le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento conoscenze tecnologiche per la tutela progettazione di servizi secondo le linee guida di interoperabilità emesse da AgID; in particolare, la conoscenza delle risorse genetiche autoctone procedure di acquisto e negoziazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni conseguita nell'interazione con le stesse, oltre che nel supporto alla formulazione di capitolati tecnici, costituisce un livello di formazione sull'intero ciclo di vita dell'e-procurement fondamentale per individuare le soluzioni tecnologiche ottimali per adeguare il mercato della pubblica amministrazione italiana alle recenti regolamentazioni europee e nazionali, nell'ottica della creazione di un mercato unico digitale europeo; ● XxXX ha individuato FUB come ente in grado di coniugare servizi di interesse agrario - Triennio pubblico con attività di ricerca e innovazione nel settore ICT; ● in particolare, XxXX e FUB, nell’ambito della citata Convenzione Quadro, collaborano sul tema dell’e-procurement dal 19 marzo 2018 – 2020” si propone attraverso gli Accordi esecutivi 2/2018, 1/2020 e 2/2020, e xxxxxxxxx l’esigenza di proseguire la collaborazione; ● il Ministero delle Sviluppo Economico (punti 1a e 1b; punto 2MISE), ovvero quale Ente Vigilante della Fondazione, ha approvato il perseguimento 26 agosto 2019 le modifiche allo Statuto della Fondazione, deliberate dal Consiglio di finalità più generali direttamente correlate Amministrazione della stessa, finalizzate a rafforzare ulteriormente la natura della FUB quale organismo di diritto pubblico, anche ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e in particolare, dell’art. 5 del medesimo decreto; ● con l’interesse dell’intera comunitàDetermina dell’ANAC del 10 gennaio 2021, il presente accordo stabilisce è stata disposta l’iscrizione del MISE, della Presidenza del Consiglio e dell’Agcom, “all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house di cui al all’art. 192, comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblicidecreto legislativo 18 aprile 2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attivitàn. 50, né la condizione in relazione agli affidamenti in regime di cui in house providing alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;Fondazione Xxx Xxxxxxx”.

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Samples: Accordo Esecutivo N. 1/2021

CONSIDERATO CHE. l’artl’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, richiamata e confermata anche da recenti delibere in merito (cfr. Delibera 216 del 02-03-2016, n. 5 del 08-01-2015) ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi; • il parere dell'Autorità di Xxxxxxxxx è stato espresso sulla scorta della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia CE, sentenza 9 giugno 2009, Causa 480/06) e nazionale (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4832/2013) • l’articolo 15 della legge Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che le Amministrazioni pubbliche esse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano• l’articolo 133, in quanto applicabililett. a), le disposizioni previste dall’artn. 2) del D.lgs. 112 luglio 2010, commi 2 e 3n. 104, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono tenute a svolgeredevolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo • le Parti, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “presente convenzione DATO ATTO CHE • il Piano Settoriale Responsabile scientifico del progetto RES MARIS con relazione del 25.07.2017 ha evidenziato la necessità di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati avvalersi della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza collaborazione dell'Agenzia Forestas e di conseguenza il presente accordo non soddisfa Unica-CCB • l'Agenzia Forestas, nell’ambito dei propri compiti di istituto, si è resa disponibile a collaborare alla realizzazione delle azioni previste; • UNICA-CCB, come previsto dal progetto, deve prestare la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) propria assistenza scientifica per tale attività • le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno predette attività rientrano xxxxxxx nelle pubbliche finalità affidate, affidate dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti a tutte le Parti coinvolte e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela salvaguardia dell’ambiente e valorizzazione conservazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;biodiversità.

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Samples: Accordo Di Collaborazione

CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2)propone, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordoaccordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLTCNR-IBBR;

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Samples: Accordo Di Collaborazione

CONSIDERATO CHE. l’artChe l’importo complessivo assegnato dall’Accordo Quadro al Municipio Roma XII per l’anno 2022 è pari ad € 19.700,00; il Municipio Roma XII, in ottemperanza a quanto indicato con circolare SU5038 del 4 marzo 2022, ha già impegnato un importo pari ad € 4.999,98 con determinazione dirigenziale CQ760 del 3 giugno 2022 - IMPEGNI NN.2022/21906 – 21907- CIG derivato 92465530ED; è emersa la necessità di effettuare una ulteriore fornitura di articoli previsti nell’Accordo Quadro stavolta consistenti in caschi, scarpe e stivali antinfortunistica e gilet per esigenze di sicurezza presso le Strutture Educative; sono disponibili i fondi assegnati dall’Accordo Quadro in importo sufficiente all’acquisto; il Municipio Roma XII, in ottemperanza a quanto indicato con circolare SU5038 del 4 marzo 2022, deve impegnare i fondi assegnati alla Struttura dall'Accordo Quadro per l'anno 2022, nonchè nominare un R.U.P. e provvedere a chiedere l'emissione del CIG derivato ZAA37BD4C0 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Xxxx. 15 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx; Il predetto Responsabile ha dichiarato ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990241/1990 di aver posto in essere, n. 241per quanto rilevante nella fattispecie, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che tutti gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: adempimenti ivi previsti alle lettere a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire b) c) d) ed e); La Centrale Unica Appalti di Roma Capitale ha provveduto ai controlli in merito al possesso dei requisiti dei prescritti (art.80/83 Dlgs 50/2016) che hanno avuto esito favorevole. Il Durc relativo alla suddetta impresa, allegato al presente provvedimento, risulta regolare; dal controllo della visura della CCIAA non sono emerse anomalie; che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento controlli effettuati in sede di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento Accordo Quadro per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione verifica dei requisiti di cui al comma 1agli art 80, lettera a) dell’articolo 158 83 e 86 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici D.lgs. n. 50/2016 e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio ss.mm.ii. hanno dato esito favorevole; la ditta ha indicato il seguente conto corrente dedicato ai sensi della sua attività, né legge 136/10: IBAN XX00X0000000000000000000000; attestata la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto regolarità tecnica e la correttezza del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale atto ai sensi e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia per gli effetti di tutela e valorizzazione quanto dispone l'art. 147bis del D.lgs. 267/2000 nonché il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione della biodiversità Giunta Capitolina n. 10 del 31/1/2017; Vista la legge 241/90; Visto il DPR 5/10/2010 n. 207; Visto il Decreto legislativo 267/00; Visto lo Statuto di interesse agrario Roma Capitale; Vista la Deliberazione del LazioConsiglio Comunale 10/99; - Visto la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLTDeliberazione della Giunta Comunale n. 26/01;

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CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia si ricorre alla procedura di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, A.Q. in quanto applicabilitutti gli interventi oggetto di tale procedura non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati dalla stazione appaltante nel corso dello svolgimento dell’appalto in base alle necessità dell’Amministrazione; l’ Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione consiliare AG/62/15/AP 29/7/2015 ha rilevato in merito all’utilizzo del sistema di affidamento mediante Accordo Quadro quanto segue: “Con l’Accordo Quadro, l’Amministrazione effettua una gara unica accorpando per un periodo determinato prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, rispetto alle quali non vi è certezza ex ante in ordine alla quantità di servizi o prodotti che nel tempo dovranno essere acquisiti ed ai relativi prezzi, perciò l’affidamento dei singoli appalti viene disposto man mano che l’esatta misura e consistenza delle attività viene definita, sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite mediante procedura di evidenza pubblica; Considerato inoltre che, secondo quanto riportato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania (Del/Par n.77/2018), l’Accordo Quadro realizza un pactum de modo contrahendi, cioè un contratto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà delle stesse parti e, nel caso in cui l’Amministrazione si determini a contrarre, è obbligata unicamente ad applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le disposizioni previste dall’artcondizioni predefinite nello stesso Accordo Quadro; non è la stipulazione dell’Accordo Quadro a far sorgere l’obbligo di adempimenti contabili, bensì i correlati contratti applicativi che saranno posti in essere in base alle necessità e alla disponibilità dell’ente (sulla base di congrue previsioni di Bilancio) e formeranno altresì oggetto di futuri provvedimenti di impegno; ai fini della realizzazione delle opere in oggetto ai sensi dell’art. 11, commi 32 co 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte occorre assumere determina a contrarre per l’individuazione degli operatori economici cui affidare i lavori dei due Lotti in oggetto, mediante procedura aperta ex art. 60 del Codice; l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sarà determinata con riferimento agli elementi e sub-elementi indicati nel paragrafo 16 del disciplinare di gara e ai rispettivi punteggi e sub-punteggi massimi a loro attribuibili: prezzo espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara: Punt. Max 30 offerta tecnica: Punt. Max 70 è ammesso il subappalto per ciascun lotto, ai sensi dell’art.105 del D.Lgs n. 50/2016 nonché le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento ipotesi di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione pagamento diretto ai subappaltatori nei casi di cui al all’art. 105 comma 113, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblicimedesimo Decreto secondo le modalità definite nel disciplinare di gara; si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto in considerazione della necessità di garantire la continuità del servizio; non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara; per l’esecuzione dell’intervento è richiesta la categoria prevalente OG1, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attivitàclassifica IV ovvero III-bis, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici categorie scorporabili OG3, classifica III, OS24 classifica III, OG2 classifica II; il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D. Lgs.n.50/2016; il rapporto contrattuale sarà formalizzato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice; Dato atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6, comma 2) e 7 del D.P.R. 62/2013 non sussistono casi di conflitto di interessi in materia di tutela Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLTs.m.i.;

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CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, Ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 152/06, art. 184 lett. a), i rifiuti provenienti dalle attività agricole sono rifiuti speciali e vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani di origine domestica; Il Decreto Legislativo n. 50 – Codice 152/2006 stabilisce: ▪ all’art. 179, c. 1: Le Pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei Contratti Pubblici - rifiuti, […]; ▪ all’art. 180, c. 1, lett. c): “[…] le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare: … la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti”; ▪ all’art. 206, c. 1: “[…] le altre autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria”. ▪ all’art. 206, c. 3: “Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria”. Il Decreto Legislativo 152/2006 prevede altresì: ▪ all’art. 183, c. 1, lett. b) e lett. c), la definizione di “produttore”e“detentore” di rifiuti; ▪ all’art. 185, c. 1, lett. e), tra i “Limiti al campo di applicazione”, che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito nel campo di applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/06 i rifiuti agricoli così descritti “materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola”; ▪ all’art. 188, c. 2, lett. c), la possibilità, per i produttori/detentori di rifiuti speciali, di conferire i rifiuti anche ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; ▪ all’art. 189, c. 3, che […] chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, […] le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le Amministrazioni finalizzata a garantire imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti; ▪ all’art. 189, c. 4, che nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita; ▪ all’art. 190, c. 4, che i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi pubbliciche provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi; ▪ all’art. 190, c. 6, che […] i registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti; ▪ all’art. 193, c. 4, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione disposizioni di cui al comma 11 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubbliciin modo occasionale e saltuario, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e che non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né eccedano la condizione quantità di cui alla lettera b) per le ragioni esposte trenta chilogrammi o di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;trenta litri.

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Samples: Accordo Di Programma Per La Gestione Dei

CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il la presente accordo convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il la presente accordo convenzione non soddisfa la condizione di cui al comma 1, rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblicie b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del della presente Accordo convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, affidate dal Legislatore legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del della presente Accordo convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento di dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal dalla presente Accordoconvenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;dal DAFNE.

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Samples: Convenzione Operativa

CONSIDERATO CHE. l’artla Convenzione Quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR), il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito CNDCEC), ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 199043, n. 241co. 2, “Nuove norme D.lgs. 139/2005, siglata nel mese di ottobre 2014, ha fissato le condizioni minime che consentono: ● lo svolgimento del tirocinio professionale necessario per l'accesso alla sezione B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in materia concomitanza con l'ultimo anno del corso di procedimento amministrativo laurea; ● l'esonero dalla prima prova dell'Esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; ● lo svolgimento del tirocinio professionale per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in concomitanza con l'ultimo anno del corso di diritto laurea magistrale; ● l'esonero dalla prima prova dell'Esame di accesso ai documenti amministrativi”Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; - la predetta Convenzione Quadro ha, altresì, fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile; - la Convenzione Quadro tra il MIUR e il CNDCEC prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi al tirocinante si applica l'accordo siglato dall'Università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale accordo sia stato sottoscritto con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante chiede l'iscrizione per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguitotirocinio; - il progetto Dipartimento di ricercaEconomia e Management di UniTrento, oggetto del presente Accordo rientra appieno ha attivato corsi di laurea nelle pubbliche finalità affidateclassi L18 e L33 e corsi di laurea magistrale nelle classi LM56 e LM77; Tutto ciò premesso e considerato, dal Legislatore statale le Parti come in epigrafe indicate e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;domiciliate

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Samples: www.odctrento.it

CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990Il citato Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 241n.9: • disciplina puntualmente destinatari, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo termini, limiti, competenze e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”modalità operative e procedurali, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi qui si osservanointendono recepite; • prevede, in quanto applicabilirelazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni previste dall’art. 11un sostegno ad imprese e lavoratori, commi 2 e 3reintroducendo, a favore delle imprese, lo strumento della medesima legge; - l’art. 5Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD) e, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice a favore dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunitàlavoratori autonomi, il riconoscimento di un’indennità, come delineati nel presente accordo stabilisce Accordo; • Considerato che attualmente i risultati della ricerca residui a valere sulle risorse assegnate al Veneto e non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione utilizzate di cui al D.lgs. n. 148/2015, art. 44, comma 6 bis, ammontano complessivamente a 58 milioni di euro, risultanti dalla scheda ufficiale di monitoraggio messa disposizione della Regione dal Sistema Informativo INPS. • Considerato che il DL n. 9/2020 all’art. 17 ha stanziato risorse pari a 40 milioni di euro per il Veneto; • Considerato che all’art. 15 il DL n. 9/2020 ha stanziato risorse pari a 7,3 milioni di euro per i Comuni compresi nell’Allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020; • Considerato che all’art. 16 il DL n. 9/2020 ha stanziato risorse pari a 5,8 milioni di euro per i Comuni compresi nell’Allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020; • Considerato altresì che si può stimare un fabbisogno, lettera a) dell’articolo 158 del Codice anche alla luce di quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020, tenuto conto delle prime stime acquisite dalle parti datoriali e sindacali, molto più ampio rispetto alle risorse attualmente previste e destinate; • Considerato che, pertanto, le risorse non sono adeguate a dare copertura alle richieste sia dei Contratti Pubblicidatori di lavoro privati sia dei lavoratori autonomi che potranno pervenire nel 2020 a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria “Covid – 19” e che pertanto, poiché i risultati successivi provvedimenti dovranno recepire in maniera più puntuale le esigenze dei territori colpiti dall’emergenza; • Viste le richieste di modifica normativa al DL n. 9/2020 già avanzate in sede di Conferenza delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attivitàRegioni, né la condizione che riguardano: ▪ estensione a tutto il Veneto delle previsioni di cui alla lettera bagli artt. 13, 14, 15 e 16 del DL n. 9/2020 ▪ estensione a tre mesi in tutto il Veneto nei casi di cui all’art. 17 ▪ possibilità di utilizzo di tutte le risorse residue del Veneto risultanti dalla scheda ufficiale di monitoraggio messa a disposizione della Regione dal Sistema Informativo INPS ▪ il prolungamento di ulteriori tre mesi della NASPI per i lavoratori del settore stagionale, in considerazione della sospensione o riduzione delle attività nei settori in cui operano. • Visto altresì l’accordo interconfederale nazionale del 26 Febbraio 2020 sul Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiani (FSBA) per attuato in Veneto con accordo interconfederale del 4 marzo 2020, che ha previsto di erogare le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto prestazioni del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e Fondo a tutte le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata imprese artigiane con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivocausale “Covid – 19”; • Ritenuto che sia, comprensivo di un margine di guadagnocomunque, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti necessario ed urgente assicurare la CIG in deroga e responsabilità, rappresenta un contributo l’indennità lavoratori autonomi per l’anno 2020 alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;condizioni attuali per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria “Covid – 19”.

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Samples: Accordo Quadro Per La Cassa Integrazione in Deroga (Artt. 15 E 17 Del Decreto Legge 2 Marzo 2020, N. 9) E Per La Concessione Dell’indennità Di Lavoro Autonomo

CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. LgsD.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - 50, prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice codice dei Contratti contratti di cui al medesimo D.Lgs. quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata finalizzate a garantire che i servizi pubblici, pubblici che le stesse sono tenute a svolgere, svolgere siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per . le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno predette attività rientrano xxxxxxx nelle pubbliche finalità affidate, affidate dal Legislatore statale e regionale, alle predette a tutte le parti coinvolte e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela conservazione e valorizzazione promozione della conoscenza della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la collaborazione legge ha affidato la cura di interessi comuni ed ha attribuito compiti in parte diversi per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo consente Accordo.; la creazione di creare sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per il raggiungimento i soggetti in premessa perché permette di obiettivi comuni mettere a sistema informazioni, dati e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di conoscenze, in un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna.

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Samples: Accordo Di Collaborazione

CONSIDERATO CHE. l’artIl Manuale del Programma Interreg IPA CBC Italy–Albania–Montenegro 2014-2020 prevede che per il reclutamento dell’external expertise si possa far ricorso all’affidamento in-house nel rispetto della normativa EU vigente in materia. 15 della legge • La Legge 7 agosto 1990, n. 241241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede che stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le Amministrazioni amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservanocomune". • L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in conformemente a quanto applicabiliaffermato dalla giurisprudenza comunitaria, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, ha ribadito la legittimità del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni non rientrano nell’ambito assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di applicazione del Codice dei Contratti quando presupposti. • I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono soddisfatte le stati individuati da ANAC nei seguenti condizionipunti: aA) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblicil'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le stesse sono tenute a svolgereParti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, siano prestati per da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula pagamento di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;

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Samples: Convenzione Per “Smart Adria Blue Growth”

CONSIDERATO CHE. l’artil Manuale del Programma Interreg Europe prevede che per il reclutamento dell’external expertaise si possa far ricorso anche all’affidamento in-house. 15 della legge In tal caso, i costi sostenuti da società interne o affiliate (persone giuridiche diverse dall'organizzazione partner) possono essere riportati nella categoria dei costi per servizi e consulenze esterne sulla base del costo reale, a condizione esiste un effettivo flusso di cassa tra l'organizzazione partner e l'azienda interna; • la Legge 7 agosto 1990, n. 241, 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, prevede che le Amministrazioni amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune comune”; • la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e che per tali accordi si osservanoForniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in quanto applicabiliprecedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le disposizioni previste finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; • i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 1112, commi 2 par. 4 della direttiva 24/2014/UE e 3, della medesima legge; - l’artrecepiti nell'art. 5, comma 6, del D. LgsD.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei Contratti Pubblici - contratti di concessione, prevede sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che gli accordi conclusi dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientrano rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone • l'Autorità Nazionale Anticorruzione (punti 1a e 1b; punto 2ANAC), ovvero il perseguimento conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di finalità cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunitàamministrazioni assumono impegni reciproci, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone realizzando congiuntamente le finalità chiedano istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo. - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;presupposti::

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Samples: burp.regione.puglia.it