Common use of Considerazioni conclusive Clause in Contracts

Considerazioni conclusive. Per concludere il rapporto che si stabilisce tra il preponente ed il pro- cacciatore d’affari si estrinseca in un contratto innominato o atipico, che pur non appartenendo alle tipologie contrattuali specificamente disciplina- te dal codice civile, e` diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322, 2º co., c.c.). Da cio` consegue che, secondo quanto previsto dall’art. 1323 c.c., in pre- senza di un contratto atipico il rapporto viene non soltanto disciplinato dall’autonomia individuale dei contraenti, ma per quanto non previsto dal- le parti, dalle norme che disciplinano i negozi tipici piu` affini a quello spe- cificamente voluto dalle parti. Cio` in conformita`, peraltro,all’orientamento giurisprudenziale domi- nante che, appunto, prevede che ai contratti non espressamente discipli- nati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittima- mente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto at- teggiarsi del rapporto quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme (Cass. civ., sez. I, 23.2.2000, n. 2069; Cass. civ., sez. III, 13.1.2005, n. 574). Xxxxxx, alla luce di tutto quanto finora esposto, con riguardo specifico al contratto di procacciatore d’affari, e` evidente che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale si fara` riferimento per la relativa discipli- na alle norme sul contratto d’agenzia, nei limiti di compatibilita`, in quanto presentano maggiori affinita` e sono piu` compatibili con tale figura profes- sionale.

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Considerazioni conclusive. Per concludere Il settore dell’intermediazione finanziaria è annoverabile tra quelli nell’ambito dei quali ha trovato espressa mani- festazione la tendenza del legislatore nazionale al neoformalismo negoziale, quale esplicazione, a livello normativo, dell’intento di proteggere il rapporto che si stabilisce processo di formazione della volontà negoziale attraverso una tutela di tipo formale, fun- zionale a condurre il contraente in posizione di debolezza contrattuale alla piena consapevolezza della scelta operata con la stipulazione del contratto. Al detto fine il decreto legislativo n. 58 del 1998 ha imposto, in sede di stipulazione dei contratti relativi alla pre- stazione dei servizi di investimento, il requisito della forma scritta ad substantiam, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità c.d. di protezione: la specialità di quest’ultima risiede nella regola della legittimazione ad agire differenziata, essendo il contraente debole, rectius protetto, l’unica parte contrattuale legittimata al relativo rilievo in via giudiziale. Nell’ipotesi di contratti derivati stipulati dagli enti locali la concorrenza tra il preponente ed requisito formale prescritto dal Tuf e il pro- cacciatore d’affari si estrinseca rigore formale tipico della contrattualistica pubblica è stata risolta, dalla giurisprudenza di legittimità, con il ricono- scimento della prevalenza della disciplina recata dal regio decreto n. 2440 del 1923. Ciò in un contratto innominato o atipicoragione dell’esigenza – sottesa all’imposizione della forma scritta ad substantiam – consistente nella tutela degli interessi generali della collet- tività, i quali soverchiano quelli – seppure pubblici, ma, comunque, settoriali – dell’ente locale che pur non appartenendo alle tipologie contrattuali specificamente disciplina- te dal codice civileè parte del contratto, e` diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art108) Corte conti, Sez. 1322, 2º co., c.c.)contr. Da cio` consegue che, secondo quanto previsto dall’artreg. 1323 c.c., in pre- senza di un contratto atipico il rapporto viene non soltanto disciplinato dall’autonomia individuale dei contraenti, ma per quanto non previsto dal- le parti, dalle norme che disciplinano i negozi tipici piu` affini a quello spe- cificamente voluto dalle parti. Cio` in conformita`, peraltro,all’orientamento giurisprudenziale domi- nante che, appunto, prevede che ai contratti non espressamente discipli- nati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittima- mente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto at- teggiarsi del rapporto quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme (Cass. civ., sez. I, 23.2.2000Trentino-Alto Adige, n. 2069; Cass. civ35/2018, cit., sez. III, 13.1.2005, n. 574). Xxxxxx, alla luce di tutto quanto finora esposto, con riguardo specifico al contratto di procacciatore d’affari, e` evidente che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale si fara` riferimento per la relativa discipli- na alle norme sul contratto d’agenzia, nei limiti di compatibilita`, in quanto presentano maggiori affinita` e sono piu` compatibili con tale figura profes- sionale.

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Considerazioni conclusive. Per concludere La Quadriennale di Roma è nata con l’obiettivo di promuovere l’arte contemporanea italiana mediante l’esposizione quadriennale d’arte e la promozione delle iniziative culturali che ad essa sono collegate. In data 20 marzo 2018 la Fondazione ha stipulato un accordo con il rapporto che si stabilisce tra il preponente Mibact per la valorizzazione dell’ex Arsenale Pontificio a Ripa Grande, complesso monumentale a Porta Portese-Trastevere, che, dopo la ristrutturazione - presumibilmente nel secondo semestre 2022 - diventerà la sede della Fondazione. Il Consiglio di amministrazione ed il pro- cacciatore d’affari si estrinseca Presidente hanno terminato l’incarico, compreso il periodo in un contratto innominato o atipicoregime di prorogatio, in data 24 maggio 2019. Il nuovo Presidente della Fondazione è stato nominato con decreto ministeriale del 6 agosto 2019 ed il Consiglio di Amministrazione con decreto ministeriale del 12 agosto 2019. Il Collegio dei revisori ha terminato l’incarico l’8 giugno 2019. Il nuovo Collegio è stato nominato con decreto ministeriale del 12 agosto 2019. La spesa complessiva sostenuta per i compensi degli organi nel 2019 ammonta ad euro 27.761. L’incarico di Direttore generale è affidato dal 2009 con rinnovi quadriennali ad una dipendente della Fondazione a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale, il cui mandato è scaduto il 30 giugno 2020. Il nuovo Direttore generale è stato nominato con delibera del Cda n. 18 del 16 giugno 2020 in esito a una procedura comparativa per titoli e colloquio, pubblicata online. La delibera di nomina è stata approvata dall’Amministrazione vigilante con nota del 2 settembre 2020. Al 31 dicembre 2019 le unità di personale in servizio a tempo indeterminato, compresa l’unica unità dirigenziale che pur non appartenendo alle tipologie contrattuali specificamente disciplina- te dal codice civilesvolge anche le funzioni di Direttore, e` diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico sono 10 (art. 13221 unità in più, 2º co., c.c.rispetto al 2018); il relativo costo è pari ad euro 474.194 (euro 470.940 nel 2018). Da cio` consegue che, secondo quanto previsto dall’art. 1323 c.c.Anche nell’esercizio in esame la situazione finanziaria ed economico-patrimoniale della Fondazione è risultata in equilibrio, in pre- senza linea con il trend degli ultimi anni. L’Ente nel 2019 presenta un patrimonio netto di oltre 36 ml, una consistenza di cassa che raggiunge quasi 2,2 mln, un contratto atipico il rapporto viene avanzo di amministrazione (stabile rispetto al 2018) di 1,2 ml, un rendiconto finanziario che chiude in pareggio, e un avanzo economico pari a euro 10.451. Le entrate correnti crescono del 16,8 per cento, passando da euro 900.469 ad euro 1.051.991 grazie alla registrazione di proventi da servizi non soltanto disciplinato dall’autonomia individuale dei contraenti, ma altrimenti classificati per quanto non previsto dal- le parti, dalle norme che disciplinano i negozi tipici piu` affini a quello spe- cificamente voluto dalle partieuro 73.394. Cio` in conformita`, peraltro,all’orientamento giurisprudenziale domi- nante che, appunto, prevede che ai contratti non espressamente discipli- nati dal codice civile I contributi pubblici aumentano del 58,7 per cento (contratti atipici o innominati) possono legittima- mente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto at- teggiarsi del rapporto quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme (Cass. civ., sez. I, 23.2.2000, n. 2069; Cass. civ., sez. III, 13.1.2005, n. 574da euro 662.925 ad euro 1.051.991). XxxxxxTale variazione è da ricondursi all’incremento sia del contributo ordinario del Mibact determinato per il 2019 in euro 711.284 (euro 445.456 nel 2018), alla luce di tutto quanto finora espostocui euro 450.284 a titolo di contributo ordinario (euro 442.956 nel 2018) ed euro 2.000 a titolo di contributo ad hoc per l’attività di catalogazione dell’Archivio Biblioteca (euro 2.500 nel 2018), con riguardo specifico al contratto di procacciatore d’affari, e` evidente che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale si fara` riferimento nonchè euro 259.000 per la relativa discipli- na alle norme sul contratto d’agenziarealizzazione del Premio AccadeMibact (euro 0 nel 2018), nei limiti sia dei contributi del CNR pari a euro 123.238 (euro 0 nel 2018). Il trasferimento della Regione Lazio di compatibilita`euro 140.000 e il contributo del Comune di Roma di euro 77.469 restano, in quanto presentano maggiori affinita` invece, invariati rispetto all’esercizio precedente e sono piu` compatibili con tale figura profes- sionalestati finalizzati alla gestione ordinaria. Le entrate proprie, costituite dalle sole risorse connesse alle prestazioni dei servizi svolti dalla biblioteca in regime commerciale, subiscono un rilevante aumento (euro 73.394, euro 844 nel 2018). La consistenza dei residui attivi nel 2019 subisce un decremento di euro 106.886 raggiungendo euro 427.323 (sono costituiti per euro 152.469 da contributi vantati nei confronti del Comune di Roma e del CNR). Anche la massa dei residui passivi cresce in valore assoluto di euro 394.736 portandosi ad euro 1.431.910, riferiti soprattutto alla competenza (da euro 433.100 ad euro 955.257). Sul punto la Corte ribadisce l’invito all’Ente ad effettuare una verifica costante della presenza delle condizioni formali e sostanziali che giustifichino la permanenza dell’iscrizione dei residui nelle scritture contabili.

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Considerazioni conclusive. Per concludere L’Ente nazionale per il rapporto che microcredito, già Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, istituito con il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è stato costituito in ente pubblico non economico con la legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. L’Enm è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è assoggettato alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. La predetta legge n. 106 del 2011 assegna all’Enm la funzione di coordinatore nazionale - con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio- degli strumenti micro-finanziari promossi dall’Unione europea nonché delle attività micro-finanziarie realizzate a valere su fondi dell’Unione stessa. All’Enm, la citata disposizione da, inoltre, facoltà di “stipulare convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo”. Con deliberazione del 25 ottobre 2018, sono state approvate significative modifiche allo statuto, che, tra l’altro, hanno ridefinito gli obiettivi perseguiti dall’Ente, come previsti all’art. 1. Sono rimaste sostanzialmente immutate, invece, attribuzioni e competenze del Presidente e degli organi statutari (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Nazionale, Collegio dei Revisori dei conti). Il bilancio consuntivo riferito all’esercizio 2019 è stato redatto dall’Ente, secondo i criteri previsti dal dpr n. 97 del 2003. Si richiamano le risultanze più significative della gestione dell’anno in esame: - l’esercizio ha registrato un disavanzo finanziario di competenza pari ad euro 223.364, mentre nel 2018 era stato conseguito un avanzo di euro 467.319. Tale squilibrio è riconducibile essenzialmente alla riduzione di circa un milione del contributo annuale erogato dallo Stato, sceso da euro 3.171.363, nel 2018, a euro 2.200.000, nel 2019; - le entrate correnti accertate dall’Ente registrano un incremento del 36,5 per cento rispetto al 2018, essendo pari ad euro 13.235.137. Come nei precedenti esercizi, non si stabilisce tra il preponente ed il pro- cacciatore d’affari si estrinseca riscontrano entrate in un contratto innominato o atipicoconto capitale. Si segnala, in merito, che pur l’incidenza rispetto al complesso delle entrate correnti del contributo di funzionamento erogato dal Mise, si è ridotta al 17 per cento, a fronte del 33 per cento del precedente esercizio e del 66 per cento del 2017. Crescono, corrispondentemente le altre entrate (sia provenienti da fonti europee, sia da Regioni ed Enti locali o da privati); - le uscite correnti impegnate nel 2019 ammontano ad euro 13.452.015; quelle in conto capitale nell’esercizio sono pari ad euro 6.486; - le partite di giro pareggiano per l’importo di euro 5.088.000; - l’avanzo di amministrazione, pari ad euro 4.134.111, risulta vincolato per un importo di euro 850.000; ne risultano disponibilità libere pari ad euro 3.284.111; - il valore della produzione, pari euro 13.235.137, cresce di euro 3.535.930 (36 per cento), a seguito dei proventi per progetti finanziati da terzi e contributi ricevuti da privati, da Regioni ed Enti locali, per un importo complessivo di euro 11.035.137, (euro 6.527.844 nel 2018). I corrispondenti costi della produzione, pari ad euro 13.464.939, registrano un incremento del 46 per cento rispetto al precedente esercizio. Da ciò consegue che il risultato economico del 2019, a differenza dell’anno precedente (euro 463.584), si attesta su un valore negativo pari ad euro - 229.802; - cresce l’ammontare complessivo dei residui al 31 dicembre 2019: i residui passivi ammontano ad euro 12.296.492, quelli attivi ad euro 12.973.499. Tale tendenza è, almeno in parte, riconducibile alla natura pluriennale dei progetti affidati all’Ente; - la situazione patrimoniale evidenzia, al 31 dicembre 2019, attività per euro 16.458.928 e passività per euro 14.739.593. Il patrimonio netto, pari ad euro 1.719.335, diminuisce dell’11,7 per cento rispetto al precedente esercizio; - la composizione percentuale del valore dell’attività contrattuale si è sensibilmente modificata rispetto al passato. Si rileva, in particolare, la riduzione del ricorso agli affidamenti diretti, scesi al 7 per cento rispetto al 94 per cento dell’esercizio 2017; - i finanziamenti erogati risultano in significativo incremento tanto nel numero (n.1348 a fronte dei n.1202 del 2018) quanto nell’ammontare (euro 32.647.151 a fronte di euro 28.497.457 del 2018). Un particolare focus è stato posto a riguardo delle problematiche relative al personale e, con esse della gestione complessiva dell’Ente; in particolare, è stata oggetto di specifico contradditorio la consolidata tendenza da parte dell’Enm a ricorrere sistematicamente a personale con rapporti di lavoro non appartenendo alle tipologie contrattuali specificamente disciplina- te stabili. Tale problematica non può non essere oggetto di rilievo: ad avviso di questa Corte, infatti, la mancata definizione di una struttura organica costituisce un vulnus rispetto al conseguimento dell’obiettivo della piena operatività dell’Ente, rendendo indispensabile, pertanto, già nel breve, l’attivazione di apposite procedure assunzionali. In questa ottica, il completamento dell’organico a suo tempo previsto è l’obiettivo immediato da perseguire, nella prospettiva di portare nell’ambito dell’amministrazione le funzioni essenziali rispetto ai compiti affidati all’Ente stesso che attualmente sono svolte da personale con contratto di lavoro interinale o affidate all’esterno mediante contratti di outsourcing. Il conseguimento di tale obiettivo avrebbe come effetto diretto ed immediato il risparmio quantomeno della non irrilevante uscita annuale per diritti spettanti all’agenzia di lavoro interinale, liberando ulteriori risorse finanziarie, da impiegare per la promozione e l’alimentazione di fondi di garanzia di microcredito sia imprenditoriale che sociale. Peraltro, l’Ente appare recentemente essersi orientato nel senso auspicato: infatti, con delibera in data 1° aprile 2021, il Cda ha adottato il piano triennale di fabbisogno di personale, del quale è stata data comunicazione ai Ministeri vigilanti e al Dipartimento della funzione pubblica, al fine di definire l’iter approvativo delle procedure concorsuali, volte all’assunzione in organico di personale. Il piano predetto prevede l’assunzione di 14 unità a tempo indeterminato, per le varie aree operative e qualifiche; in relazione a ciò, nel piano stesso si afferma che “al fine di superare l’attuale fase di precariato contraddistinta dal codice civilericorso a personale con contratto di somministrazione di lavoro interinale ed al fine di valorizzare le professionalità acquisite da tale personale nel tempo, e` diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela l’Ente potrà bandire procedure concorsuali riservate in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili secondo l’ordinamento giuridico (i requisiti previsti dal comma 2, art. 1322, 2º co., c.c20 d.lgs. n. 75/2017”. Il relativo onere a carico del bilancio dell’Enm è quantificato in euro 698.000.). Da cio` consegue che, secondo quanto previsto dall’art. 1323 c.c., in pre- senza di un contratto atipico il rapporto viene non soltanto disciplinato dall’autonomia individuale dei contraenti, ma per quanto non previsto dal- le parti, dalle norme che disciplinano i negozi tipici piu` affini a quello spe- cificamente voluto dalle parti. Cio` in conformita`, peraltro,all’orientamento giurisprudenziale domi- nante che, appunto, prevede che ai contratti non espressamente discipli- nati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittima- mente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto at- teggiarsi del rapporto quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme (Cass. civ., sez. I, 23.2.2000, n. 2069; Cass. civ., sez. III, 13.1.2005, n. 574). Xxxxxx, alla luce di tutto quanto finora esposto, con riguardo specifico al contratto di procacciatore d’affari, e` evidente che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale si fara` riferimento per la relativa discipli- na alle norme sul contratto d’agenzia, nei limiti di compatibilita`, in quanto presentano maggiori affinita` e sono piu` compatibili con tale figura profes- sionale.

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Considerazioni conclusive. Per concludere La Quadriennale di Roma è nata con l’obiettivo di promuovere l’arte contemporanea italiana mediante l’esposizione quadriennale d’arte e la promozione delle iniziative culturali che ad essa sono collegate. Nel gennaio 2017 si è chiusa la 16a edizione della quadriennale d’arte, finanziata interamente con apporti esterni (un contributo straordinario di un milione di euro dal Mibac; euro 502.787 di sponsorizzazioni finanziarie da terzi; euro 49.760 da scambi di servizi). Anche nell’esercizio in esame la situazione finanziaria ed economico-patrimoniale della Fondazione è risultata in equilibrio, in linea con il rapporto trend degli ultimi anni. L’Ente nel 2017 presenta un patrimonio netto di oltre 36 ml, una consistenza di cassa, che si stabilisce tra seppur in calo, supera 1,6 ml, un avanzo di amministrazione (stabile rispetto al 2016) di 1,2 ml ed un conto economico che chiude in pareggio. Il Presidente della Fondazione, il preponente Consiglio di amministrazione ed il pro- cacciatore d’affari si estrinseca Collegio dei revisori attualmente in carica sono stati nominati nel 2015, con un contratto innominato o atipicomandato di 4 anni; la spesa complessiva sostenuta per gli organi nel 2017 ammonta ad euro 16.216. L’incarico all’attuale Direttore generale è stato rinnovato nel 2016 per un ulteriore quadriennio. Al 31 dicembre 2017 le unità di personale a tempo indeterminato ammontano ad 8 (1 unità in meno, che pur non appartenendo alle tipologie contrattuali specificamente disciplina- te dal codice civile, e` diretto rispetto al 2016) e a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico 2 quelle a tempo determinato; il relativo costo è pari ad euro 464.374 (art. 1322, 2º co., c.c.euro 473.384 nel 2016). Da cio` consegue Nel presente esercizio, con delibera n. 1 del 2 marzo 2017, il Consiglio di amministrazione ha approvato le linee generali di indirizzo della programmazione per il 2018-2020, per la cui attuazione la Fondazione si è dotata, per la prima volta, di una nuova figura professionale, il Direttore artistico, selezionato attraverso una procedura pubblica. L’incarico è stato affidato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 14 del 27 novembre 2017, per il triennio 2018- 2020, ed un compenso annuo lordo di euro 60.000. Nel corso del 2017 la Fondazione ha, inoltre, concluso un accordo con il Mibac per la valorizzazione dell’ex Arsenale Pontificio a Ripa Grande, complesso monumentale a Porta Portese-Trastevere, che, secondo quanto previsto dall’artdopo la ristrutturazione, diventerà la sede della Fondazione. 1323 c.c.Il recupero e la valorizzazione dell’ex Arsenale è finanziato dal Ministero con uno stanziamento di sette milioni di euro all’interno del Piano strategico denominato “Grandi Progetti beni Culturali” annualità 2015-2016. Di seguito si riportano i dati relativi ai risultati gestionali della Fondazione ne emerge una situazione finanziaria ed economico patrimoniale in equilibrio, in pre- senza come nel trend degli ultimi anni: 2016 2017 Avanzo/pareggio finanziario 0 4.077 Avanzo/pareggio economico 3.512 0 Patrimonio netto 36.039.162 36.039.162 Consistenza di un contratto atipico il rapporto viene non soltanto disciplinato dall’autonomia individuale dei contraenti, ma per quanto non previsto dal- le parti, dalle norme che disciplinano i negozi tipici piu` affini a quello spe- cificamente voluto dalle parti. Cio` in conformita`, peraltro,all’orientamento giurisprudenziale domi- nante che, appunto, prevede che ai contratti non espressamente discipli- nati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittima- mente applicarsi, oltre alle norme generali in materia cassa al 31/12 2.317.357 1.629.813 Avanzo di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto at- teggiarsi del rapporto quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme (Cass. civ., sez. I, 23.2.2000, n. 2069; Cass. civ., sez. III, 13.1.2005, n. 574). Xxxxxx, alla luce di tutto quanto finora esposto, con riguardo specifico al contratto di procacciatore d’affari, e` evidente che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale si fara` riferimento per la relativa discipli- na alle norme sul contratto d’agenzia, nei limiti di compatibilita`amministrazione 1.191.050 1.194.294 I contributi pubblici nel 2017 ammontano ad euro 695.586, in quanto presentano maggiori affinita` registrano la diminuzione di un milione, rispetto al 2016, corrispondente al contributo straordinario di cui la Fondazione ha beneficiato per la messa in opera della quadriennale d’arte. Lo stesso fenomeno si rileva sul fronte delle entrate proprie, che nel 2016 avevano raggiunto euro 631.023, grazie agli introiti derivanti dalla mostra quadriennale d’arte, mentre nell’esercizio in esame quasi si azzerano (euro 758, costituiti dalle sole risorse connesse alle prestazioni dei servizi svolti dalla biblioteca in regime commerciale). Alla luce di quanto rappresentato la Corte rinnova l’auspicio che la Fondazione prosegua nella equilibrata gestione e adotti ogni misura utile per incentivare un percorso di autofinanziamento, al fine di pervenire a risultati gestionali sempre più favorevoli. La rilevata esigenza di accrescere i margini di autofinanziamento dell’Ente è connessa anche all’ammontare delle spese di funzionamento, che nel 2017 (euro 572.871) superano di oltre il 25 per cento la contribuzione ordinaria statale (euro 453.117), e alla rigidità strutturale delle medesime tipologie di spesa sul totale delle spese correnti (82 per cento nel 2017). La consistenza dei residui attivi nel 2017 quasi si dimezza per i minori residui formatisi nell’esercizio, i quali passano da euro 802.292 ad euro 303.639 (sono piu` compatibili con tale figura profes- sionalecostituiti per euro 242.469 dai contributi annuali della regione Lazio, del comune di Roma e del Cnr). Risultano radiati nel 2017 residui attivi per euro 6.940,84. Anche la massa dei residui passivi diminuisce significativamente da euro 1.999.074 ad euro 858.477, grazie ai minori debiti riferiti alla competenza (da euro 1.419.288 ad euro 175.856). A seguito di riaccertamento, sono stati eliminati nel 2017 residui passivi per euro 6.107,33.

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Considerazioni conclusive. Per concludere il rapporto che si stabilisce La gestione commissariale è cessata, dopo successive proroghe, con l’approvazione dello statuto (d.m. 1° marzo 2018). Nonostante l’intervenuta ridefinizione delle competenze, risulta non risolta la demarcazione dei rapporti tra il preponente ed Consigliere delegato e il pro- cacciatore d’affari si estrinseca Sovrintendente. Si è riproposta un’ulteriore soluzione di continuità nella governance dell’Ente con la sostituzione del Consigliere delegato alla fine del 2018. I dati finanziari trasmessi dall’amministrazione ai fini del presente referto sono risultati spesso non in un contratto innominato o atipicolinea con quelli del bilancio di esercizio, che pur non appartenendo alle tipologie contrattuali specificamente disciplina- te presenta un avanzo economico di 132.420 euro. Il valore della produzione, di 6.493.388 euro, diminuisce rispetto al precedente esercizio, in cui era stato di 6.658.407 euro. I ricavi dell’attività teatrale e, in generale, le entrate proprie, rimangono ancora insufficienti in un’ottica di autonomia economica della Fondazione, che continua a dipendere, in parte, dai contributi pubblici. È necessario, pertanto, incrementare ulteriormente le entrate di biglietteria; dal codice civilemomento che i prezzi degli spettacoli hanno raggiunto valori ragguardevoli, e` diretto a realizzare un interesse meritevole andrebbero fatti ulteriori sforzi per l’aumento della partecipazione agli spettacoli e per ridurre il numero dei biglietti gratuiti. Benché la Fondazione possa essere sostenuta anche da soggetti privati, l’apporto di tutela secondo l’ordinamento giuridico questi è ormai quasi inesistente (art. 1322, 2º co., c.c.50 mila euro). Da cio` consegue che, secondo quanto previsto dall’art. 1323 c.c., in pre- senza Molti crediti nei confronti della Regione appaiono di un contratto atipico il rapporto viene non soltanto disciplinato dall’autonomia individuale dei contraenti, ma per quanto non previsto dal- le parti, dalle norme che disciplinano i negozi tipici piu` affini a quello spe- cificamente voluto dalle parti. Cio` in conformita`, peraltro,all’orientamento giurisprudenziale domi- nante che, appunto, prevede che ai contratti non espressamente discipli- nati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittima- mente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto at- teggiarsi del rapporto quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme (Cass. civ., sez. I, 23.2.2000, n. 2069; Cass. civ., sez. III, 13.1.2005, n. 574). Xxxxxx, alla luce di tutto quanto finora esposto, con riguardo specifico al contratto di procacciatore d’affari, e` evidente che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale si fara` riferimento per la relativa discipli- na alle norme sul contratto d’agenzia, nei limiti di compatibilita`difficile realizzazione, in quanto presentano maggiori affinita` la stessa ha avviato la revoca anche di risorse già erogate, per cui la loro acquisizione definitiva dipende dagli esiti del contenzioso. Tale situazione potrebbe avere ripercussioni rilevanti sull’equilibrio economico-finanziario dell’Ente. Infatti, i crediti a titolo di cofinanziamento Fesr, se divenissero inesigibili, produrrebbero insussistenze dell’attivo, con un’ingente perdita del patrimonio. La capienza del fondo per rischi e sono piu` compatibili oneri risulta pari a 2.019.382 euro, per far fronte anche all’eventuale esito negativo dei giudizi pendenti. Risulta ineludibile, come anche ripetutamente segnalato dal Collegio dei revisori, un più puntuale e generalizzato ricorso alle procedure ad evidenza pubblica, in un contesto di maggiore trasparenza, per l’acquisto di beni e servizi e per gli incarichi di collaborazione. Si impone, dopo anni di invito in tal senso degli organi di controllo, il ricorso a rigorose selezioni per il personale docente dell’Accademia, attraverso una qualificata commissione per la loro valutazione. È necessaria una particolare attenzione da parte del Ministero vigilante e del Collegio dei revisori sulle criticità rilevate recentemente nella gestione dell’Ente, quali la corresponsione di premi individuali di produzione, rimborsi spese e pagamenti per ospitalità, rifusione di parcelle ad amministratori e dipendenti, ecc. Vanno monitorati i contenziosi in atto della Fondazione con tale figura profes- sionaleil precedente e l’attuale Sovrintendente, in quanto scaturiti da decisioni illegittime da parte dei vertici dell’Ente e potenzialmente produttive di danno erariale.

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Considerazioni conclusive. Per concludere La Fondazione Human Technopole è stata istituita con la l. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi da 116 a 123, “per la creazione di un’infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell’alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human Technopole”. La finalità è rappresentata dall’incremento degli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, coerentemente con il rapporto che si stabilisce tra Programma nazionale per la ricerca. Nell’esercizio 2020 hanno operato tutti gli organi della Fondazione, ossia il preponente Presidente, il Consiglio di sorveglianza, il Comitato di gestione, il Direttore ed il pro- cacciatore d’affari si estrinseca in un contratto innominato o atipicoCollegio dei revisori, che pur non appartenendo alle tipologie contrattuali specificamente disciplina- te dal codice civileoltre all’organismo di consultazione scientifica, e` diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322, 2º co., c.c.). Da cio` consegue che, secondo quanto previsto dall’art. 1323 c.c.al quale sono stati demandati, in pre- senza via temporanea, compiti, attribuzioni e funzioni del Comitato scientifico in una composizione numerica più ristretta. Sotto il profilo della pianificazione, il Consiglio di un contratto atipico sorveglianza ha approvato in data 29 ottobre 2020, in base all’art. 13 dello statuto, il rapporto viene non soltanto disciplinato dall’autonomia individuale dei contraentipiano strategico 2020-2024 della Fondazione, ma per quanto non previsto dal- le parti, dalle norme che disciplinano i negozi tipici piu` affini a quello spe- cificamente voluto dalle partiall’esito di una attività di analisi intrapresa dal marzo 2020 e sentito l’organismo di consultazione scientifica. Cio` in conformita`, peraltro,all’orientamento giurisprudenziale domi- nante che, appunto, prevede che ai contratti non espressamente discipli- nati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittima- mente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto at- teggiarsi del rapporto quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme (Cass. civ., sez. I, 23.2.2000, n. 2069; Cass. civ., sez. III, 13.1.2005, n. 574). XxxxxxIn buona sostanza, alla luce di tutto quanto finora espostocristallizzato nel predetto documento, HT persegue la missione primaria di promuovere e contribuire al miglioramento della salute e del benessere dell’uomo, mediante il conseguimento di una serie di obiettivi strategici, quali promuovere lo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria; offrire infrastrutture e servizi scientifici; sviluppare talenti scientifici di eccellenza; incentivare il trasferimento di tecnologia e l’innovazione. Nell’esercizio 2020 HT ha proceduto nel percorso funzionale all’implementazione delle attività scientifiche ed amministrative, anche mediante la progressiva selezione del relativo personale. L’insediamento dell’Ente sul sito dell’area ex Expo contempla l’utilizzo da parte della Fondazione di vari immobili di proprietà di Arexpo, ed in particolare di Palazzo Italia, acquistato da HT in data 31 luglio 2020 per un prezzo pari ad euro 34.387.343, oltre imposte, nonchè del Cardo Nord Ovest/South Pavilion ed US6/North Pavilion, entrambi acquistati da HT, in data 28 settembre 2021, per un prezzo complessivo di euro 14.470.855,34 oltre IVA. La configurazione del campus ricomprende, altresì, un lotto di terreno di circa 22.000 mq ove insisterà il South Building, in relazione al quale è stato portato a compimento un concorso internazionale per il progetto di fattibilità tecnico- economica, con riguardo specifico spazi verdi ed aree tecniche di supporto. Per quanto concerne le risorse umane, il personale in servizio, al 31 dicembre 2020, è pari a 70 dipendenti, di cui 21 dirigenti (compreso il Direttore), 17 quadri e 32 impiegati. Il totale del costo del personale relativo ai rapporti di lavoro subordinato in senso proprio, che include tutte le voci di costo, imputato a bilancio 2020 è pari a 4.154.009 euro, per un monte salari complessivo di euro 3.016.694. La retribuzione media unitaria ammonta ad euro 43.096, a fronte di un costo medio unitario di euro 59.343. Tale dato medio, comprensivo di tutte le voci esposte a bilancio relative ai rapporti di lavoro dipendente, risulta inferiore rispetto al precedente esercizio, attesa la differente composizione dell’organico connotato, nell’anno 2020, da una maggiore presenza di personale con qualifiche di quadro ed impiegato. Ai sensi dell’art. 6, c. 5, del regolamento di HT, il compenso del Direttore “è stabilito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze”. In mancanza del predetto d.p.c.m., a partire dall’esercizio 2019 HT ha stipulato con il Direttore un contratto di procacciatore d’affarilavoro dirigenziale, e` evidente con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza in data 31 dicembre 2022, pattuendo un trattamento retributivo pari ad euro 240.000 lordi annui omnicomprensivi. La Fondazione ha, dunque, auto-applicato il limite massimo al compenso dei dipendenti pubblici, pari a tale importo. La Corte ribadisce la necessità dell’adozione del prescritto d.p.c.m., quale fonte normativamente abilitata a quantificare il compenso dell’organo burocratico di vertice di HT. La disciplina pattizia, nelle more vigente tra HT ed il Direttore, dovrà, poi, coordinarsi con le relative previsioni di cui all’emanando decreto. In materia di controlli interni, ferme le prerogative istituzionali del Consiglio di sorveglianza e del Collegio dei revisori, ha concorso all’assolvimento di tale funzione anche l’organismo di vigilanza (O.d.v.), competente sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e gestione di cui all’art. 6, c. 1, lett. b) del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ai sensi dell’art. 2 dello statuto. Inoltre, è stata istituita un’apposita area internal audit and compliance, la quale, impregiudicato il monitoraggio dei processi volta a volta individuati, ha fornito specifico supporto nella predisposizione di alcuni atti di natura generale. Per quanto concerne l’attività negoziale in materia di contratti pubblici, ferma la natura di organismo di diritto pubblico ed il conseguente assoggettamento all’evidenza pubblica di matrice comunitaria, nell’esercizio 2020 la gran parte dei contratti di lavori, servizi e forniture è stata stipulata a seguito di affidamenti diretti. In punto di diritto, la Fondazione ha sottolineato che il ricorso a questi ultimi ha avuto luogo nel rispetto del presupposto di soglia di valore di cui al codice dei contratti pubblici, secondo i criteri di proporzionalità, urgenza e confronto con prezzo standard. L’Ente ha, altresì, precisato a questa Corte che vi è stata una crescita nell’adesione alle convenzioni Consip e di procedere alla gestione di trattative per affidamenti diretti tramite la piattaforma della centrale acquisto telematica della regione Lombardia (Sintel) ed il proprio albo fornitori. Sotto il profilo contabile, la Fondazione intrattiene un rapporto di tesoreria con un istituto di credito ed ha, poi, aperto, nel mese di ottobre 2020, il conto infruttifero presso la Tesoreria dello Stato, ai sensi dell’art. 00, x. 0 xxx, xxx x.x. x. 00 del 2020, ove vengono accreditate le somme richieste al Ministero dell’economia e delle finanze a valere sugli importi spettanti ex lege alla Fondazione. Muovendo dallo stato patrimoniale, si segnala che i crediti iscritti nell’attivo circolante ammontano ad euro 308.023.261. Nell’ambito delle poste creditorie contabilizzate nell’attivo circolante, i crediti residui verso lo Stato per tali contributi, relativi all’arco temporale 2017 - 2020, sono stati pari ad euro 306.549.630. Nell’alveo del patrimonio netto, il fondo di dotazione, costituito dal fondo vincolato per l’avvio dell’attività del progetto scientifico Human Technopole è stato contabilizzato nel 2020 per un ammontare complessivo pari ad euro 77.261.869. Inizialmente attribuito all’Istituto italiano di tecnologia, per un ammontare originario di euro 79.900.000, esso è stato trasferito, sotto forma sia di risorse finanziarie sia di beni in mancanza natura, alla Fondazione per l’importo residuo pari ad euro 77.230.557, corrispondente all’importo iniziale, al netto degli oneri sostenuti per il progetto da IIT. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, HT ha ricevuto un importo pari ad euro 31.312 da parte di una specifica pattuizione contrattuale si fara` riferimento IIT quale residuo del fondo di dotazione derivante dalla chiusura del conto corrente dedicato alla gestione del “Progetto HT”. Ai sensi dell’art. 6, c.4, dello statuto di HT e dell’art. 3 del regolamento, tale fondo di dotazione è indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie. Il fondo di gestione, a chiusura dell’esercizio 2020, risulta iscritto nel patrimonio netto per un ammontare complessivo di euro 304.654.974; esso comprende i contributi ex art. 1, c. 121 della l. n. 232 del 2016, relativi agli anni 2018, 2019 e 2020, per la relativa discipli- na alle norme sul contratto d’agenziaquota non utilizzata alla data di chiusura dell’esercizio, nei limiti ed i contributi erogati per il Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita, relativi all’anno 2020, per la quota da utilizzare. Tale fondo si compone, quindi, di compatibilita`due voci: a) fondo di gestione HT per euro 294.745.749; b) fondo di gestione CITT per euro 9.909.225. Ai sensi dell’art. 6, in quanto presentano maggiori affinita` c. 4, dello statuto e sono piu` compatibili dell’art. 3 del regolamento, il fondo di gestione è destinato alla copertura delle spese di funzionamento. Il conto economico chiude con tale figura profes- sionaleun utile pari ad euro 13.918. I costi della produzione ammontano ad euro 12.187.935. I costi per servizi, che nel 2019 erano pari ad euro 2.551.697, ammontano ad euro 6.252.890, con un aumento di euro 3.701.193. La voce costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e costi per servizi è pari ad euro 889.440 e riguarda i costi sostenuti per l’approvvigionamento del materiale di consumo, quale diretta conseguenza delle attività di ricerca e dei costi di struttura sostenuti da HT. Le disponibilità liquide a fine esercizio ammontano ad euro 49.546.724.

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Considerazioni conclusive. PagoPA S.p.a. è una partecipata statale avente per azionista il Ministero dell’economia e delle finanze (detentore del 100 per cento del capitale sociale), costituita per promuovere l’innovazione digitale, tramite lo sviluppo di infrastrutture e soluzioni tecnologiche avanzate al servizio del Paese. Costituita il 24 luglio 2019, per sviluppare e gestire progetti strategici e servizi digitali innovativi già lanciati, la Società ha visto crescere il novero delle sue attività nel corso del 2020 e anche nel 2021. Basti ricordare, al riguardo, lo sviluppo sull’app IO del c.d. Green pass per certificare la vaccinazione contro il Covid-19 in sede di spostamento. La Società stessa è stata resa operativa in tempi rapidi per assolvere i tanti compiti progressivamente affidati. Nel 2020, il compenso annuale dell’Amministratore unico è stato di euro 120.000, mentre il compenso del Collegio sindacale è stato determinato in euro 12.000 per il Presidente e in euro 8.000 per ciascuno degli altri componenti effettivi. Il corrispettivo di competenza dell’esercizio 2020 per i servizi resi dalla società di revisione legale è stato pari ad euro 5.250. Alla data del 31 dicembre 2020, il personale in servizio, di cui 2 unità in distacco, è di 70 unità, il cui costo complessivo ammonta a 4,38 mln. Nella nota integrativa è stato chiarito che l’incremento registrato è dovuto alle assunzioni perfezionate nell’anno di riferimento, in correlazione con lo sviluppo delle attività e dei progetti che hanno portato la società alla piena operatività. PagoPA è chiamata a favorire la diffusione dei pagamenti cashless e dei servizi digitali nel Paese, anche tramite lo sviluppo di piattaforme e nuove soluzioni tecnologiche, operando e fatturando nei confronti di soggetti terzi. Più in dettaglio, le principali attività che la Società è chiamata a svolgere per legge e per statuto sono: sviluppo, gestione e diffusione della piattaforma PagoPA di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 82 del 2005; sviluppo, gestione e diffusione del punto di accesso, di cui all’art. 00-xxx xxx x.xxx. x. 00 xxx 0000 (xxx IO); sviluppo, gestione della piattaforma di cui all’art. 50-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 (piattaforma digitale nazionale dati); sviluppo e gestione della piattaforma digitale per le notifiche, ai sensi dell’art. 1, comma 402, della legge n. 160 del 2019; valorizzazione della piattaforma PagoPA per facilitare e automatizzare attraverso i pagamenti elettronici i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri (c.d. fatturazione automatica). PagoPA offre servizi a circa 23.000 enti pubblici (7.904 comuni; oltre 140 enti regionali e provinciali; oltre 9.000 scuole e università; circa 90 enti del settore sanitario; oltre 5.000 amministrazioni centrali). La Società ha individuato 50 servizi da digitalizzare per ciascun Comune. Tali servizi sono, in tutto o in parte, rivolti a circa 25,7 milioni di famiglie e circa 6 milioni di imprese. Per concludere il rapporto quanto concerne le altre Pubbliche Amministrazioni (con particolare riguardo agli enti sanitari e alle amministrazioni centrali, segnatamente Agenzia delle Entrate e INPS), PagoPA ha individuato numerose situazioni di interazione con i cittadini, che spesso terminano con moduli da compilare, pagamenti da effettuare o notifiche da ricevere, e che si stabilisce tra svolgono in modo analogico o telematico, ma solo raramente in forma digitale. Acquisiscono rilievo la diffusione della piattaforma di pagamento PagoPA e della app “IO”, chiamata a diventare il preponente ed il pro- cacciatore d’affari punto di accesso unico per i servizi digitali della Pubblica Amministrazione. PagoPA si estrinseca pone, dunque, come snodo importante nel quadro del processo di necessaria rivoluzione digitale della Pubblica Amministrazione e, in generale, del sistema-Paese. Il patrimonio netto è pari ad euro 1,05 mln, costituito dal capitale sociale di euro 1 mln, interamente versato, oltre all’utile d’esercizio pari ad euro 35.180 e degli utili portati a nuovo di euro 18.430. L’esercizio 2020 ha chiuso con un contratto innominato o atipicoutile pari a 35.180 euro, che pur non appartenendo alle tipologie contrattuali specificamente disciplina- te dal codice civile, e` diretto a realizzare un interesse meritevole con una variazione in aumento di tutela secondo l’ordinamento giuridico 15.780 euro rispetto all’esercizio 2019 (art. 1322, 2º co., c.c.19.400 euro). Da cio` consegue cheIl valore della produzione ammonta a euro 13.314.383, secondo quanto con una variazione in aumento di euro 9.244.280 rispetto all’esercizio 2019 (euro 4.070.103). I costi della produzione ammontano a euro 13.066.158, con una variazione in aumento di euro 9.028.795 rispetto all’esercizio 2019 (euro 4.037.363). La differenza tra i ricavi ed i costi ammonta a euro 248.225, con una variazione in aumento di euro 215.485 rispetto all’esercizio 2019 (euro 32.740). Il rendiconto finanziario è stato redatto con il metodo indiretto, utilizzando lo schema previsto dall’artdal principio OIC 10. 1323 c.c.Le disponibilità monetarie nette iniziali, in pre- senza pari a euro 4,25 mln di euro, sono passate a 14,42 mln di euro a fine esercizio, con un contratto atipico il rapporto viene non soltanto disciplinato dall’autonomia individuale dei contraentiincremento di 10,17 mln di euro, ma dovuto principalmente al ricevimento a dicembre della prima tranche relativa alla linea di credito ottenuta dalla Banca Europea per quanto non previsto dal- le parti, dalle norme che disciplinano i negozi tipici piu` affini a quello spe- cificamente voluto dalle parti. Cio` in conformita`, peraltro,all’orientamento giurisprudenziale domi- nante che, appunto, prevede che ai contratti non espressamente discipli- nati dal codice civile gli Investimenti (contratti atipici o innominati) possono legittima- mente applicarsieuro 7,5 mln), oltre alle norme generali in materia all’incasso di contratticrediti verso i PSP (euro 8,5 mln) ed ai fondi trasferiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) (euro circa 2 mln), anche le norme regolatrici di cui euro 1 mln da restituire alla Presidenza del Consiglio dei contratti nominati, quante volte il concreto at- teggiarsi del rapporto quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme (Cass. civministri., sez. I, 23.2.2000, n. 2069; Cass. civ., sez. III, 13.1.2005, n. 574). Xxxxxx, alla luce di tutto quanto finora esposto, con riguardo specifico al contratto di procacciatore d’affari, e` evidente che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale si fara` riferimento per la relativa discipli- na alle norme sul contratto d’agenzia, nei limiti di compatibilita`, in quanto presentano maggiori affinita` e sono piu` compatibili con tale figura profes- sionale.

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Considerazioni conclusive. Per concludere il rapporto che si stabilisce tra il preponente ed il pro- cacciatore d’affari si estrinseca in un contratto innominato o atipicoI giudici della Corte EDU cercano i limiti delle norme minime CEDU, che pur non appartenendo alle tipologie contrattuali specificamente disciplina- te dal codice civile, e` diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico cui gli stati membri devono soddisfare (artpar. 1322, 2º co., c.c.IV.4.2). Da cio` consegue cheCiò tuttavia non significa che laddove possibile non si debbano e non si possano offrire altri diritti. In merito alle limitazioni dei diritti dei detenuti gli organi di ispezione riscontrano situazioni inopportune, secondo anche dove non vi è contrasto con disposizioni di legge e a quanto previsto dall’artpare non si violano nemmeno dei diritti dell’uomo. 1323 c.c.Come più volte affermato, i contatti con il mondo esterno per i detenuti formano l’anello indispensabile sulla strada della risocializzazione e della reintegrazione nella società. Quando la società, come sembra essere il caso in pre- senza misura sempre più larga, corrode i principi di un contratto atipico risocializzazione e di limitazioni minime, c’è da aspettarsi che gli 502 BC 5 marzo 2010, 09/2956/GA. 503 Il combinato disposto dell’art. 18-ter O.P. e l’art. 14-ter O.P. Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, 00 febbraio 2003, Sezioni Riunite, Xxxxxx, C. pen. 04, 1362. 504 Sarebbe sufficiente l’estensione dell’art. 64 comma 4 Pbw. effetti si risentiranno a medio termine. In particolare ciò avverrà quando i diritti dei detenuti a contatti con il rapporto viene mondo esterno saranno limitati oltremisura. Non si deve dimenticare che più il detenuto è risocializzato quando esce dal carcere, più piccolo sarà il rischio di recidiva. Nonostante parole di monito di giuristi esperti sia nei Paesi Bassi sia in Italia, il clima per i detenuti non soltanto disciplinato dall’autonomia individuale dei contraentisembra migliorare, ma peggiorare. Nel 2008 Kelk fece presenti i tagli drastici e gli effetti negativi sulla vita familiare creati dai problemi nel mantenere i contatti: “Quanto a contenuto e portata, la posizione giuridica materiale del detenuto olandese non è ancora così completa per quanto poter dire che sotto ogni aspetto è andato di pari passo con gli sviluppi della società nel campo dei vigenti criteri generali di benessere e vivibilità. Si pensi tra l’altro allo stipendio, alle telefonate e alla misura e alla forma della possibilità di colloqui personali”.505 Le parole ‘pari passo’ ricordano l’uso tuttora non previsto dal- le parti, dalle norme che disciplinano i negozi tipici piu` affini a quello spe- cificamente voluto dalle partiammesso dei mezzi moderni di comunicazione negli istituti (par. Cio` in conformita`, peraltro,all’orientamento giurisprudenziale domi- nante che, appunto, prevede che ai contratti non espressamente discipli- nati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittima- mente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto at- teggiarsi del rapporto quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme (Cass. civVI.3.3.3)., sez. I, 23.2.2000, n. 2069; Cass. civ., sez. III, 13.1.2005, n. 574). Xxxxxx, alla luce di tutto quanto finora esposto, con riguardo specifico al contratto di procacciatore d’affari, e` evidente che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale si fara` riferimento per la relativa discipli- na alle norme sul contratto d’agenzia, nei limiti di compatibilita`, in quanto presentano maggiori affinita` e sono piu` compatibili con tale figura profes- sionale.

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Considerazioni conclusive. Per concludere il rapporto che si stabilisce tra il preponente ed il pro- cacciatore d’affari si estrinseca in un contratto innominato o atipico, che pur non appartenendo alle tipologie contrattuali specificamente disciplina- te Sport e salute S.p.a. è una società per azioni interamente posseduta dal codice civile, e` diretto Ministero dell’economia e delle finanze. La sua finalità è di produrre e fornire servizi di interesse generale a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322, 2º co., c.c.). Da cio` consegue chefavore dello sport, secondo quanto le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente in materia, nei confronti della quale si pone come organismo in house. In base all’articolo 4 dello statuto l’attività è rivolta alla predisposizione di mezzi e strutture necessari per lo svolgimento di manifestazioni e attività sportive ed eventi collegati, nonché per la gestione di impianti sportivi, in particolare finalizzata a espletare attività strumentali volte al perseguimento e all’attuazione dei compiti istituzionali dell’ente pubblico Coni. Con apposito contratto di servizio, previsto dall’art. 1323 c.c.17, comma 3, del d.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, la Società eroga prestazioni e servizi anche al Comitato Italiano Paralimpico (Cip), comprese le risorse umane. Il legislatore è intervenuto apportando sostanziali modifiche all’assetto istituzionale della Società con la legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le modifiche hanno riguardato principalmente: la denominazione, il finanziamento, l’istituzione di un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, la governance, le nomine ed il regime delle incompatibilità degli organi sociali. Nel corso del 2020 il fattore che ha caratterizzato il periodo è stata l’evoluzione della governance, sul primo biennio di attività di Sport e salute S.p.a. e le modifiche di organizzazione intervenute. Per quanto riguarda gli organi della Società, la prima nomina dell’Autorità di Governo in applicazione della legge n. 145 del 2018 era avvenuta a maggio 2019 con l’insediamento del nuovo C.d.a. e del nuovo Presidente. Le dimissioni di quest’ultimo a fine dicembre 2019, hanno portato ad una fase transitoria di circa due mesi che ha assicurato la continuità aziendale e poi alla nomina (2 marzo 2020) di un nuovo Presidente, al quale sono state attribuite anche le funzioni di amministratore delegato, da parte dell’Autorità di Governo. Questa situazione – coincisa quest’ultima, peraltro, con l’inizio della fase di emergenza sanitaria durata per tutto il 2020 – ha condizionato l’avvio operativo della riforma del settore sportivo, considerando anche che la Società ha acquisito, per la prima volta, le linee di indirizzo gestionale dell’Autorità politica solo a fine aprile 2020, recepite nell’ambito di una riedizione del budget e della predisposizione di un action plan pluriennale a fine maggio 2020. I compensi degli organi della Società nel 2020 rispetto all’esercizio precedente sono rimasti invariati. Il costo del lavoro della Società nel 2020 rispetto all’esercizio precedente è rimasto sostanzialmente stabile attestandosi a 44,6 milioni. Al 31 dicembre 2020 il numero del personale è diminuito di 50 unità, anche in conseguenza della politica mirata di esodi incentivati, che la Società ha proseguito per il 2020. In ordine agli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme anticorruzione e trasparenza (legge n. 190 del 2012 e d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), la Società ha approvato il Piano triennale condiviso per la prevenzione della corruzione 2019-2021, provvedendo all’attuazione degli obiettivi annuali ivi previsti, nonché alla gestione del processo aziendale in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme di trasparenza. Nel corso del 2020 la Società ha provveduto ai versamenti diretti alle casse dello Stato di quanto dovuto in termini di “dividendo” deliberato dall’Azionista in sede di Assemblea di approvazione del bilancio 2019. L’attività contrattuale per il 2020, ha evidenziato il frequente ricorso a procedure sottosoglia comunitaria per importi economici estremamente ridotti. In riferimento ai tempi di pagamento, nel 2020 l’indicatore di tempestività dei pagamenti mostra un ritardo di 29,38 giorni. Questa Corte raccomanda che vengano assunte misure – anche di tipo organizzativo e regolatorio – funzionali ad efficientare la dinamica dei pagamenti, al fine di eliminare i ritardi rispetto alla scadenza delle fatture. La Società Sport e salute ha introdotto, a partire dal precedente esercizio di bilancio, coerentemente con le prescrizioni normative, un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi per il riparto delle risorse agli organismi sportivi che si è sostanziato nella separazione finanziaria, organizzativa, contabile, nonché delle operazioni di pagamento e trasferimento fondi. Nel corso dell’ esercizio in esame la Società è stata chiamata ad amministrare, nell’ambito della gestione separata, risorse per un ammontare complessivo pari a euro 1.202,6 mln di cui 393,4 mln a valere sulla gestione dei contributi agli Organismi Sportivi, 168,2 mln a valere su quella del fondo “Sport e Periferie” e, infine, 641 mln di euro relativamente alle indennità dei collaboratori sportivi in ragione di quanto disposto dall’art.96 del decreto – legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge del 24 aprile 2020 n. 27 (“Fondo Cura Italia”). L’andamento dell’esercizio ha certamente risentito, sotto il profilo gestionale - come, d’altra parte, tutto il sistema sportivo e tutte le attività legate all’intrattenimento - dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid 19. A seguito della situazione generatasi con la pandemia, la Società ha visto mutare radicalmente il quadro economico di riferimento e molti dei presupposti gestionali su cui era stata impostata l’ipotesi di conto economico di budget 2020 del dicembre precedente; ciò, con impatti negativi sui ricavi - per l’annullamento di importanti eventi sportivi - e anche sui costi, sia per quelli correlati agli eventi descritti, che per molte altre attività e progetti inizialmente programmati, ma rivelatisi non procedibili o comunque molto rallentati. Con riferimento ai profili contabili e gestionali, il patrimonio netto risulta aumentato di euro 4.755.676, passando da euro 61.715.663 del 2019 a euro 66.471.339 del 2020. Al 31 dicembre 2020 i crediti, pari a euro 19.957.484 risultano aumentati di euro 7.630.495 rispetto al 31 dicembre 2019 (euro 12.326.989). In particolare, i crediti verso clienti sono pari a euro 14.739.745, con un incremento di euro 4.605.286 rispetto al precedente esercizio. La situazione debitoria ordinaria nell’esercizio 2020 pari a euro 120.595.384 registra una diminuzione (di euro 11.376.742) rispetto all’esercizio 2019 (euro 131.972.126). In particolare, nel corso del 2020, la Società ha diminuito del 7,9 per cento (euro 5.798.079) l’esposizione debitoria complessiva nei confronti degli Istituti di credito. Il fondo rischi ed oneri - che include il fondo di previdenza - alla data del 31 dicembre 2020, risulta pari a euro 148.406.017, in pre- senza diminuzione di euro 1.692.588 rispetto all’esercizio precedente (euro 150.098.605). Il conto economico presenta un utile d’esercizio pari a euro 5.538.002, in aumento di euro 2.578.493 rispetto al 2019 (euro 2.959.509), dovuto principalmente, alle sopravvenienze attive da imposte precedenti in seguito all’accoglimento di un contratto atipico il rapporto viene non soltanto disciplinato dall’autonomia individuale dei contraentiinterpello presentato nell’esercizio all’Agenzia delle Entrate, ma per quanto non previsto dal- le partiche ha comportato un segno positivo alle imposte sul reddito di esercizio. Il miglioramento del risultato d’esercizio va, dalle norme che disciplinano i negozi tipici piu` affini a quello spe- cificamente voluto dalle parti. Cio` in conformita`pertanto, peraltro,all’orientamento giurisprudenziale domi- nante che, appunto, prevede che ai contratti non espressamente discipli- nati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittima- mente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto at- teggiarsi del rapporto quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme (Cass. civ., sez. I, 23.2.2000, n. 2069; Cass. civ., sez. III, 13.1.2005, n. 574). Xxxxxx, alla luce di tutto quanto finora esposto, valutato con riguardo specifico al contratto di procacciatore d’affari, e` evidente che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale si fara` riferimento per la relativa discipli- na alle norme sul contratto d’agenzia, nei limiti di compatibilita`cautela, in quanto presentano maggiori affinita` non correlato ad una situazione strutturale ma ad un evento a carattere straordinario che ha inciso per oltre un terzo sull’utile conseguito. Si registra una diminuzione di euro 16.452.674 del valore della produzione rispetto all’esercizio precedente (da euro 152.439.330 a euro 135.986.656), cui peraltro, corrisponde una riduzione dei costi sostanzialmente proporzionale (da euro 145.239.214 a euro 130.593.930). Il risultato prima delle imposte pari a euro 3.508.979 (rispetto a euro 6.199.916 del 2019), registra un decremento pari al 43,40 per cento. Sotto il profilo finanziario, al 31 dicembre si registrano disponibilità finanziarie pari a 309,6 mln, con un rilevante incremento rispetto all’anno precedente (+103,9 mln), in conseguenza del saldo della gestione ordinaria (+23,8 mln) e sono piu` compatibili con tale figura profes- sionaledal saldo della gestione separata che accoglie la liquidità affluita sul conto di tesoreria centrale dello Stato (presso Banca d’Italia) intestato alla Società e vincolato per l’utilizzo nell’ambito del progetto “Sport e Periferie”, e dalla gestione dei contributi agli Organismi Sportivi (+285,8 mln).

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Considerazioni conclusive. L’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), istituito con il d.lgs. 23 luglio 1999 n. 296, e successivamente riordinato con il d.lgs. 4 giugno 2003 n. 138, è il principale ente pubblico per la ricerca nel campo dell’astrofisica e dell’astronomia. È stato oggetto della riforma contenuta nel d.lgs. n. 218 del 2016, che ha comportato la rivisitazione dello statuto e del regolamento di organizzazione, mentre il regolamento di contabilità non è stato ancora deliberato. L’andamento della gestione economica e finanziaria degli ultimi esercizi ha risentito degli oneri necessari per le procedure di stabilizzazione del personale. L’incremento registrato, infatti, nel 2019 (poi stabilizzata nel 2020), nell’assegnazione ordinaria del Foe, da parte del Mur, è stato quasi interamente assorbito dalle procedure di stabilizzazione previste dall’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017. La situazione è stata aggravata dall’incremento esponenziale dei costi, diretti e indiretti, del personale, imputabile, oltre che all’aumento della dotazione organica, anche alle dinamiche retributive che le nuove assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato hanno attivato (ricostruzioni di carriera e passaggi di fascia stipendiale). Un problema altrettanto importante riguarda i finanziamenti destinati alla realizzazione di programmi e progetti di ricerca erogati da altri soggetti, pubblici o privati. Questi ultimi destinano, generalmente, alla copertura delle spese generali una misura percentuale ridotta, che, nella maggior parte dei casi, non corrisponde a quella effettivamente necessaria per lo svolgimento delle attività. Pertanto, l’Istituto, per accedere a questi fondi, deve assicurare un ulteriore apporto finanziario, che, spesso, non è in grado di garantire. Sul piano organizzativo e della governance interna va salutato con favore il rinnovo, intervenuto fra fine 2019 ed inizio 2020, del Presidente e dei consiglieri di amministrazione (e, a cascata, di Direttore scientifico e Direttore generale), nonché l’immediata sostituzione, a fine 2020, del Presidente, a seguito dell’improvviso decesso del precedente. E’ stato concluso il processo teso ad adeguare il regolamento di organizzazione e funzionamento (adottato dal Cda dell’Inaf e approvato dal parte del Mur), mentre continua a dover essere aggiornato il regolamento di amministrazione e contabilità alla successiva evoluzione normativa (in particolare, avente fonte nel d.lgs. n. 218 del 2016, di semplificazione dell’attività degli enti di ricerca, e nel d.lgs. n. 91 del 2011, di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti pubblici non territoriali, entrato in vigore a regime dal 2016). Per concludere quanto riguarda la gestione economico-finanziaria, l’esercizio 2020 ha fatto registrare un disavanzo di competenza pari a euro 16.274.999 (in controtendenza rispetto ai saldi positivi conseguiti nei precedenti esercizi, da ultimo nel 2019, per euro 27.403.071, e nel 2018, per euro 9.251.264). Resta apprezzabile, pur riducendosi, il rapporto fra il “fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca” (Foe), pari, nel 2020, a euro 94.572.966 (nel 2019, euro 94.535.47) e le entrate complessive dell’Istituto (al netto delle partite di giro), pari a euro 147.846.722 (nel 2019, euro 171.811.481), palesante una percentuale del 63,96 per cento (nel 2019, 55,02 per cento), che evidenzia la capacità di reperire fondi non esclusivamente dal bilancio dello Stato, ma anche da convenzioni o progetti con altri enti di ricerca (su tutti, l’Asi) o, in generale, altre amministrazioni pubbliche e l’Unione europea. Anche nel 2020 la maggiore categoria di spesa corrente è stata il personale (78,02 milioni, compresi gli oneri riflessi), in crescita rispetto ai 76,53 milioni del 2019 ed ai 72,55 del 2018. Tale voce ha assorbito il 47,54 per cento degli impegni di spesa complessivi (escluse le partite di giro) ed il 55,30 per cento di quella corrente (nel 2019, rispettivamente pari al 52,9 ed al 55,6 per cento). Le spese per acquisto di beni e servizi, pari a 21,75 milioni (in netta riduzione rispetto ai 28,2 milioni del 2019), hanno assorbito, invece, il 13,25 per cento della spesa complessiva e il 15,42 per cento di quella corrente (nel 2019, rispettivamente pari al 19,52 ed al 20,49 per cento). Gli oneri per il personale, in particolare di quello assunto a tempo indeterminato, sono cresciuti in ragione del citato processo di stabilizzazione, avviato nel 2018, ponendo la necessità, da parte dell’Istituto, di valutare la relativa sostenibilità prima di procedere a nuove assunzioni. Le spese per trasferimenti correnti, pari a 35,76 milioni (nel 2019, 27,39 milioni), sono risultate in crescita significativa ed hanno assorbito il 16,6 per cento della spesa complessiva ed il 19,91 per cento di quella corrente (nel 2019, rispettivamente, il 16 ed il 19,9 per cento). Queste ultime, che si stabilisce sostanziano, principalmente, in trasferimenti finalizzati al finanziamento di progetti di ricerca, in base ad accordi e convenzioni con istituzioni scientifiche esterne, denotano una maggiore capacità attrattiva, in merito, da parte dell’Istituto. Va segnalato come, nel 2020, la spesa annua per investimenti (euro 22,84 milioni) abbia raggiunto la percentuale del 13,92 per cento di quella totale, in sensibile incremento, in termini assoluti e percentuali, rispetto al 2019 (in cui era stata pari ad euro 6,6 milioni, 4,60 per cento delle spese complessive). A tale voce, vanno aggiunti, naturalmente, tutti gli investimenti immateriali legati all’attività di ricerca che, in base al prospetto di riclassificazione in missioni e programmi, sommano impegni per euro 151,83 milioni. Il risultato di amministrazione a fine 2020 ammonta a euro 156.560.626, registrando una riduzione percentuale del 9,62 per cento rispetto al 2019, in cui era stato pari a euro 173.229.658 (comunque superiore a quello degli esercizi 2018, euro 146.893.081, e 2017, euro 137.585.019). E’ costituito, in prevalenza, da economie vincolate (euro 147.856.517), alcune delle quali aventi fonte in fenomeni necessitanti di azioni correttive, quali il sensibile ritardo nella costituzione dei fondi per la contrattazione del personale e nella stipula dei contratti integrativi, criticità attenuatesi nel corso dell’esercizio (con l’intervenuta certificazione, da parte del Collegio dei revisori dei conti e dei ministeri vigilanti, dei fondi di contrattazione del personale dirigente e dei livelli IV-VIII per il triennio 2015-2017). La quota libera di avanzo è cresciuta, nel 2020, fino ad euro 8.704.109 (contro gli euro 7.539.847 del 2019), consentendo di dare copertura, oltre che a progetti di ricerca, anche ad alcuni oneri (quota annuale di accantonamento a Tfr e Tfs), che, più opportunamente, dovrebbero trovare pertinenti stanziamenti nel bilancio di previsione. Più volte anche il Collegio dei revisori dei conti ha prospettato la necessità che la programmazione finanziaria dell’Istituto tenga conto delle effettive capacità di spesa (in particolare, per progetti) da parte delle Strutture territoriali di ricerca. Le ridette osservazioni sono state fatte proprie, da ultimo, anche dalla Ragioneria generale dello Stato, in sede di esame del rendiconto consuntivo 2020. In proposito, questa Corte ritiene opportuna l’indicazione, in nota integrativa, anche dell’esercizio di attribuzione dei finanziamenti finalizzati a progetti di ricerca, al fine di poter valutare eventuali ritardi nell’attuazione delle iniziative o della conseguente rendicontazione. Inoltre, appare necessario proseguire l’attività di corretta quantificazione dell’importo annuale dell’accantonamento a trattamento di fine rapporto (costantemente pari, da vari esercizi, a euro 2,3 milioni), nonché di verifica della corretta copertura finanziaria dei trattamenti corrisposti, in anni precedenti, ai dipendenti collocati in quiescenza (se effettivamente finanziati su capitoli di spesa coperti dal fondo Tfr o da ulteriori autonomi stanziamenti di bilancio, in modo da pervenire, eventualmente, ad una riduzione della quota vincolata nel risultato di amministrazione). La gestione finanziaria ha palesato, al 31 dicembre 2020, residui attivi per euro 46.356.691 (sostanzialmente stabili rispetto a fine 2019, pari a euro 46.911.239), alcuni dei quali risalenti nel tempo o non esattamente quantificati, criticità che sono state in parte attenuate, da un lato mediante l’iscrizione di un fondo svalutazione crediti e, dall’altro, con la radiazione di alcune posizioni valutate inesigibili. I residui passivi, a fine 2020, sono stati pari a euro 41.850.402 (in sensibile crescita rispetto al 2019, in cui erano pari a euro 19.999.613), senza che siano emerse, tuttavia, situazioni patologiche sotto il profilo del ritardo nei pagamenti. L’indicatore di tempestività, infatti, registra un valore medio ponderato di -8,86 (palesante un anticipo di circa 9 giorni rispetto ai 30 prescritti, in via ordinaria, dalla legge), mentre l’importo dei pagamenti eseguiti in ritardo è stato di euro 3.734.969 (su un ammontare complessivo pari a euro 19.581.702), in miglioramento rispetto al 2019. L’Inaf è tenuto ad approvare, a fini conoscitivi, anche i documenti propri della contabilità economico-patrimoniale. L’utile del conto economico è cresciuto, nel 2020, da 10,98 a 13,57 milioni di euro, in particolare grazie alla gestione operativa, che presenta un saldo di 13,93 milioni (in crescita rispetto agli 11,03 del 2019) e all’aumento dei proventi, che ha permesso di compensare i maggiori costi. La gestione finanziaria presenta un saldo negativo di soli 145 mila euro (in linea con gli euro 154.810 del 2019), derivanti da interessi passivi sugli unici due mutui contratti dall’Istituto. La gestione straordinaria chiude con un saldo negativo di 208 mila euro, derivante da “insussistenze dell’attivo” (2,24 milioni), superiori alle “insussistenze del passivo” (1,56 milioni) ed alle “sopravvenienze attive” (475 mila) di cui, tuttavia, i documenti di bilancio non specificano le motivazioni contabili sottostanti (come già rilevato nella Relazione di questa Sezione, approvata con determinazione n. 38/2021). L’importo complessivo dell’attivo patrimoniale al 31 dicembre 2020 è stato pari a euro 242.587.233 (in lieve crescita rispetto agli euro 241.828.534 di fine 2019). In particolare, il patrimonio netto aumenta da euro 138.065.174 ad euro 151.641.672, in ragione dell’utile registrato dalla gestione economica nel 2020). Si ribadisce, in proposito, la presenza di discrasie fra gli importi esposti a titolo di credito e debito con quelli riportati, nelle scritture finanziarie, come residui attivi e passivi, incongruenze che rendono necessaria la prosecuzione delle azioni tese a integrare le scritture finanziarie ed economico patrimoniali, rendendone coerenti gli esiti (esigenza già segnalata nelle relazioni di questa Sezione sugli esercizi 2018 e 2019, approvate con determinazioni n. 66/2020 e n. 38/2021). Nel corso del 2020 sono state completate alcune delle programmate fasi del processo di monitoraggio e valorizzazione del patrimonio immobiliare detenuto, a vario titolo, dall’Istituto, presupposto funzionale non solo ad una migliore utilizzazione ma anche all’osservanza delle regole di finanza pubblica che al ridetto aggregato fanno riferimento. Appare, in prospettiva, necessario assicurare la coincidenza (o meglio, la conciliabilità) fra i dati ed i valori riportati nell’inventario e quelli esposti nello stato patrimoniale. Invece, risulta conclusa l’operazione del trasferimento in proprietà dei beni immobili del Cnr, utilizzati da tempo dall’Inaf in virtù di contratti di comodato. L’Istituto, con la deliberazione n. 1 del 29 gennaio 2021, di approvazione del piano periodico di revisione delle partecipazioni societarie per il 2020, ha confermato, come già fatto con le precedenti deliberazioni n. 97/2017, n. 110/2018 e n. 28/2020, di mantenere le quote di minoranza detenute presso tre consorzi, espletanti attività di ricerca inerente alla propria missione istituzionale, la cui costituzione è stata promossa e autorizzata a suo tempo dal Miur, e che non comportano oneri finanziari. Meritevoli di particolare attenzione risultano i rapporti con la “Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxx – Inaf Fundacion Canaria, ente di diritto spagnolo, costituita nel 2004 dall’Inaf (previa autorizzazione del Miur), in attuazione di accordi diplomatici intervenuti tra l’Italia e la Spagna, per la gestione di un telescopio nelle Isole Canarie. A seguito dei rilievi formulati dal Collegio dei revisori (ripresi dalle relazioni di questa Sezione per gli esercizi 2018 e 2019), sono stati messi a disposizione del Consiglio d’amministrazione i documenti di bilancio della Fondazione, anche al fine di valutare la congruità del contributo annuo erogato dall’Istituto (cresciuto nel 2019, e mantenuto nel 2020, a 2,7 milioni) e che, a seguito della riduzione, sempre dal 2019, del finanziamento ministeriale (da 2,5 a 2 milioni annui), incide, parzialmente, su risorse proprie. La Corte dei conti ribadisce, in proposito, la necessità che l’Inaf prosegua l’avviato percorso, teso ad effettuare controlli periodici e monitoraggi in ordine al regolare utilizzo, da parte della Fondazione, del contributo annuale ad essa erogato, nonché sulla congruità di quest’ultimo. Il rendiconto 2020 dell’Istituto mantiene una situazione creditoria nei confronti del Consiglio nazionale delle ricerche a titolo di quote per trattamento di fine rapporto o di fine servizio maturate dal personale già in servizio presso quest’ultimo e transitato all’Inaf (in numero di 317 unità) a decorrere dal 1° gennaio 2005. Nel febbraio 2020 il Cnr ha quantificato il debito residuo (al netto delle cessazioni intervenute fra il 2005 ed il 2019) in euro 5.007.599 e le modalità di adempimento (rateizzate in base all’esercizio di programmato pensionamento del personale), importo aggiornato, da ultimo, nel gennaio 2021, in euro 5.162.772. Analoghe problematiche permangono con riguardo ai crediti vantati dall’Inaf nei confronti dell’Inps, gestione ex Inpdap, stimati in euro 4.581.955, a titolo di contributi previdenziali versati in eccesso, a titolo di Tfr/Tfs, nell’arco temporale 2006-2009 (riscosso per circa 50 mila euro nel 2020). Sul punto, il Consiglio d’amministrazione ha accantonato a fondo svalutazione crediti l’importo di euro 1.350.000, pari a circa il 30 per cento della posizione in esame. Gli importi non risultano ancora, nemmeno parzialmente, riscossi. Infine, sono proseguite le azioni tese a recuperare il credito, pari a circa trecentomila euro, che l’Inaf vanta nei confronti del presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione in carica nel periodo compreso tra il preponente 2005 ed il pro- cacciatore d’affari si estrinseca in 2007, a titolo di indennità percepite per un contratto innominato o atipico, che pur non appartenendo alle tipologie contrattuali specificamente disciplina- te dal codice civile, e` diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322, 2º co., c.c.). Da cio` consegue che, secondo quanto previsto dall’art. 1323 c.c., in pre- senza di un contratto atipico il rapporto viene non soltanto disciplinato dall’autonomia individuale dei contraenti, ma per quanto non previsto dal- le parti, dalle norme che disciplinano i negozi tipici piu` affini importo superiore a quello spe- cificamente voluto dalle parti. Cio` in conformita`, peraltro,all’orientamento giurisprudenziale domi- nante che, appunto, prevede che ai contratti non espressamente discipli- nati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittima- mente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto at- teggiarsi del rapporto quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme (Cass. civspettante., sez. I, 23.2.2000, n. 2069; Cass. civ., sez. III, 13.1.2005, n. 574). Xxxxxx, alla luce di tutto quanto finora esposto, con riguardo specifico al contratto di procacciatore d’affari, e` evidente che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale si fara` riferimento per la relativa discipli- na alle norme sul contratto d’agenzia, nei limiti di compatibilita`, in quanto presentano maggiori affinita` e sono piu` compatibili con tale figura profes- sionale.

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Considerazioni conclusive. Nel presente documento sono stati illustrati i risultati delle simulazioni per la verifica della capacità di laminazione dell’invaso della diga dell’Alto Temo, la cui attuale quota di esercizio autorizzata è pari a 222.5 m s.l.m., 2.5 m al di sotto della quota di massima regolazione. Le analisi sviluppate per via simulativa dal DICAAR hanno avuto la finalità di fornire le basi per la predisposizione di un documento che possa essere di supporto alla redazione dei “Piani di laminazione statica, anche speditivi”, così come definiti sulla base delle decisioni assunte dal Tavolo Tecnico nella riunione del 10 Febbraio 2016 e riportato nel documento in data 16 Febbraio 2016, prot. n. 0001522 dell’Agenzia di Distretto Idrografico della Sardegna. Sono stati analizzati i risultati ottenuti con le attuali regole gestionali, confrontandoli con quelli ottenuti con ulteriori ipotesi di gestione dell’invaso, proposte in sede di Tavolo Tecnico. Inoltre, sono state verificate le possibilità di erogazione tramite la simulazione del sistema di approvvigionamento idrico facente capo all’invaso dell’Alto Temo. Per concludere quanto riguarda la capacità di erogazione dell’invaso sono stati considerati tre differenti scenari in funzione del livello massimo d’invaso autorizzato: - scenario 1: massima quota invasabile 221.8 m s.l.m., pari alla quota della soglia dello scarico di superficie; - scenario 2: attuale configurazione, massima quota invasabile 222.5 m s.l.m.; - scenario 3: massima quota invasabile 225 m s.l.m., pari alla quota di massima regolazione. Considerando le serie idrologiche PSURI la simulazione del sistema idrico ha evidenziato la presenza di deficit strutturali nel trasferimento all’utenza irrigua in maniera proporzionale al diminuire del volume utile di regolazione. Se però si considera il rapporto massimo deficit annuo consentito, ipotizzato pari al 10%, è emerso per i primi due scenari lo stesso numero di anni caratterizzati da deficit. D’altro canto, si è evidenziato che considerando come input al serbatoio le serie storiche di deflusso SISS-2 si stabilisce tra il preponente ed il pro- cacciatore d’affari si estrinseca evidenzia l’annullamento dei deficit irrigui in tutti e tre gli scenari. Nell’ambito della laminazione sono state analizzate tre configurazioni gestionali: - configurazione A: stessa configurazione utilizzata nel PSFF, paratoie completamente abbattute massima quota d’invaso 221.8 m s.l.m.; livello iniziale d’invaso 221.8 m s.l.m.; - configurazione B: attuale configurazione gestionale degli scarichi, paratoie parzializzate alla quota attualmente autorizzata; massima quota d’invaso 222.5 m s.l.m.; livello iniziale d’invaso 222.5 m s.l.m.; - configurazione C: paratoie sollevate, massimo livello d’invaso 225.0 m s.l.m.; tre livelli iniziali d’invaso considerati 221.8, 222.5, 225 m s.l.m.; La configurazione C è stata quindi analizzata considerando tre diversi livelli inziali d’invaso pari a quelli caratterizzanti i tre scenari di regolazione. In sintesi, dai risultati ottenuti è emerso che: - l’incremento della quota autorizzata al valore di massima regolazione, 225 m s.l.m., comporta una portata in uscita dall’invaso superiore rispetto all’attuale configurazione, con conseguente incremento del colmo dell’onda di piena laminata in arrivo all’invaso di Monte Crispu; - la ulteriore diminuzione della quota autorizzata al valore di 221.8 m s.l.m. non procura un contratto innominato o atipicosignificativo beneficio in termini di laminazione, soprattutto in considerazione della riduzione del colmo di piena propagata a valle dell’invaso; - considerando l’attuale quota autorizzata di 222.5 m s.l.m., la terza configurazione gestionale, che pur non appartenendo alle tipologie contrattuali specificamente disciplina- te dal codice civile, e` diretto consente di invasare durante l’evento di piena senza rilasciare a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322, 2º co., c.c.). Da cio` consegue che, secondo quanto previsto dall’art. 1323 c.cvalle fino a quota 225 m s.l.m., è quella che consente di laminare maggiormente l’onda di piena verso valle. Sulla base delle precedenti considerazioni si ritiene che l’attuale quota autorizzata rappresenti il giusto compromesso tra potenzialità di regolazione e capacità di laminazione dell’invaso dell’Alto Temo, e pertanto si ritiene non necessaria una modifica della limitazione di quota di invaso attualmente adottata, confermando il valore di 222.5 m s.l.m. Si suggerisce, però, una variazione dell’attuale regola gestionale delle paratoie dello scarico di superficie della diga che consenta, durante gli eventi di piena, il raggiungimento della quota di massima regolazione (225 m s.l.m.) al fine di contenere maggiormente il volume idrico in pre- senza arrivo all’invaso e realizzare una maggior laminazione. Tale configurazione produrrebbe maggiori benefici soprattutto in termini di un contratto atipico il rapporto viene non soltanto disciplinato dall’autonomia individuale dei contraentionda di piena propagata a valle, ma in particolare si otterrebbe una riduzione sostanziale del colmo di piena in ingresso alla diga di Monte Crispu. Nel PGRA per quanto non previsto dal- le partivalutazioni idrologiche e, dalle norme che disciplinano i negozi tipici piu` affini a quello spe- cificamente voluto dalle parti. Cio` in conformita`, peraltro,all’orientamento giurisprudenziale domi- nante che, appunto, prevede che ai contratti non espressamente discipli- nati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittima- mente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contrattipertanto, anche nel presente documento, si sono seguite le norme regolatrici dei contratti nominatiindicazioni e le quantificazioni delle portate di piena ai diversi tempi di ritorno date nel PSFF. Si ricorda che per il calcolo dell'idrogramma di piena il PSFF, quante volte come esplicitato nell'elaborato “Integrazioni metodologiche”1, utilizza una metodologia semplificata proposta dal Soil Conservation Service. E’ infatti detto in PSFF: La definizione dell’idrogramma di piena, allorché la portata al colmo è stimata con il concreto at- teggiarsi del rapporto metodo diretto (analisi locale o metodo regionale) può essere condotta con tecniche semplificate, quale risultante dagli interessi coinvoltiquella proposta dal SCS. Queste assegnano la forma triangolare dell’idrogramma, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie ipotizzando che il tempo di norme (Cassbase, Tb, sia dato da: T = 2 ⋅W Qmax dove W è il volume dell’idrogramma depurato della portata di base e quindi pari al volume di pioggia netta e Qmax la portata al colmo stimata. civ., sez. I, 23.2.2000, n. 2069; Cass. civ., sez. III, 13.1.2005, n. 574). Xxxxxx, alla luce di tutto quanto finora esposto, con riguardo specifico al contratto di procacciatore d’affari, e` evidente che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale si fara` riferimento per la relativa discipli- na alle norme sul contratto d’agenzia, nei limiti di compatibilita`, in quanto presentano maggiori affinita` e sono piu` compatibili con tale figura profes- sionale.Tp = Tb

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Samples: Accordo Di Collaborazione

Considerazioni conclusive. Per concludere il rapporto che si stabilisce tra il preponente determinare l’efficacia delle misure applicate è auspicabile un periodo di monitoraggio post operam per verificare l’effettivo utilizzo dei passaggi, soprattutto da parte degli anfibi, dopo l’entrata in esercizio della strada, con controllo delle orme o con strumentazione fotografica collegata a fotocellule all’infrarosso, da effettuare a cominciare dal primo anno di funzionamento dell’infrastruttura viaria per un periodo di almeno tre anni, poiché la fauna richiede un periodo di adattamento. Tale monitoraggio deve essere accompagnato da un censimento periodico delle collisioni con i veicoli, facendo particolare attenzione ai periodi primaverili ed il pro- cacciatore d’affari si estrinseca in un contratto innominato o atipico, che pur non appartenendo alle tipologie contrattuali specificamente disciplina- te dal codice civile, e` diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico autunnali (art. 1322, 2º co., c.c.Fauna Selvatica e Infrastrutture Lineari 2005). Da cio` consegue cheLe considerazioni emerse da questo studio dimostrano la sostanziale compatibilità ecosistemica ed ambientale dell’opera. Per quanto concerne gli effetti su vegetazione, secondo flora e fauna, essi risultano: ⮚ bassi relativamente alla componente vegetazionale, faunistica ed eco sistemica. Non si prevedono riduzioni e/o alterazioni di habitat in modo permanente, tantomeno effetti permanenti di disturbo irreversibile alla comunità faunistica presente. In considerazione della tipologia di opere in progetto, le alterazioni maggiori sono da ricondursi alla fase di cantiere e di, eventuale, dismissione-demolizione dell’opera. Gli impatti, di bassa entità, sono mitigabili con misure molto ridotte e localizzate in aree dimensionalmente circoscritte; ⮚ per quanto previsto riguarda la struttura del paesaggio questi risultano medio – bassi con compatibilità dell’intervento medio - alta. In riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. all’art. 20 Verifica di assoggettabilità (articolo così modificato dall'art. 2, comma 17, d.lgs. n. 128 del 2010) “ …4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente ….”, ovvero come da Allegato V - Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 “ …3. Caratteristiche dell'impatto potenziale Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare: - della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata); - della natura transfrontaliera dell'impatto; - dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto; - della probabilità dell'impatto; - della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto …”. Analogamente come recepito dall’art. 1323 c.c.49, in pre- senza comma 1 della L.R. 10/2010 e s.m.i. “l’autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute e dei pareri delle amministrazioni interessate, sulla base degli elementi di un contratto atipico il rapporto viene non soltanto disciplinato dall’autonomia individuale dei contraenticui all’allegato D alla presente legge, ma verifica se possa essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente, tali da richiedere per quanto non previsto dal- le partila loro precisa individuazione e valutazione, dalle norme che disciplinano i negozi tipici piu` affini a quello spe- cificamente voluto dalle parti. Cio` in conformita`e per l’individuazione delle eventuali misure di mitigazione ad essi relative, peraltro,all’orientamento giurisprudenziale domi- nante che, appunto, prevede che ai contratti non espressamente discipli- nati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittima- mente applicarsi, oltre alle norme generali in materia l’elaborazione di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto at- teggiarsi del rapporto quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie uno studio di norme (Cass. civ., sez. I, 23.2.2000, n. 2069; Cass. civ., sez. III, 13.1.2005, n. 574). Xxxxxx, alla luce di tutto quanto finora esposto, con riguardo specifico al contratto di procacciatore d’affari, e` evidente che in mancanza impatto ambientale e lo svolgimento di una specifica pattuizione contrattuale si fara` riferimento per la relativa discipli- na alle norme sul contratto d’agenziaprocedura di valutazione”. Le tempistiche sono dettate invece dall’avvenuto deposito ravvisato su BURT, nei limiti di compatibilita`, in quanto presentano maggiori affinita` come previsto ai commi 7 e sono piu` compatibili con tale figura profes- sionale8 dell’art. 48.

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Samples: collabora.regione.toscana.it

Considerazioni conclusive. Per concludere Le funzioni dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) sono state interessate da recenti interventi legislativi, che hanno configurato un nuovo ruolo dell’Ente, nell’ambito delle politiche del lavoro in Italia, pur conservando linee di continuità con il rapporto precedente quadro ordinamentale. L’INAPP ,ai sensi del decreto legislativo 150 del 2015 e dello Statuto, si occupa di “ricerca, di analisi strategica, di monitoraggio e di valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale, al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche”. Su tali tematiche fornisce supporto tecnico-scientifico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Promuove infine, in linea con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il merito scientifico, secondo gli standard propri della ricerca internazionale, il confronto con la comunità scientifica internazionale e l’apertura verso di essa. Lo Statuto vigente è stato adottato nel gennaio 2018, in conformità all’art. 10 comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ed in ossequio al citato decreto legislativo 218 del 2016, dopo una lunga interlocuzione con il Ministero vigilante. In particolare, è previsto l’aumento, da tre a cinque, dei membri del Consiglio di amministrazione (art.6), così come richiesto dal Ministero stesso. Ad avviso di questa Corte, la disposizione non appare coerente con quanto disposto dall’art. 10 comma 1 del citato decreto legislativo 150 del 2015, che si stabilisce tra il preponente prevede la riduzione a tre unità dell’entità numerica dell’organo di indirizzo e programmazione generale dell’attività dell’Ente. Va precisato che attualmente lo statuto è oggetto di impugnativa, innanzi al Giudice amministrativo, da parte di una organizzazione sindacale. L’esercizio 2017 è stato caratterizzato da stabilità e collegialità nell’attività di indirizzo politico dell’Ente, in ragione della nomina del nuovo Consiglio di amministrazione alla fine del 2016; è stato altresì strutturato l’assetto organizzativo interno e sono state portate a termine le procedure per l’individuazione ed il pro- cacciatore d’affari si estrinseca in un contratto innominato o atipicotrasferimento delle risorse umane all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), che pur non appartenendo alle tipologie contrattuali specificamente disciplina- te dal codice civile, e` diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322, 2º co., c.cai sensi del medesimo decreto legislativo 150 del 2015.). Da cio` consegue che, secondo quanto previsto dall’art. 1323 c.c., in pre- senza di un contratto atipico il rapporto viene non soltanto disciplinato dall’autonomia individuale dei contraenti, ma per quanto non previsto dal- le parti, dalle norme che disciplinano i negozi tipici piu` affini a quello spe- cificamente voluto dalle parti. Cio` in conformita`, peraltro,all’orientamento giurisprudenziale domi- nante che, appunto, prevede che ai contratti non espressamente discipli- nati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittima- mente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto at- teggiarsi del rapporto quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme (Cass. civ., sez. I, 23.2.2000, n. 2069; Cass. civ., sez. III, 13.1.2005, n. 574). Xxxxxx, alla luce di tutto quanto finora esposto, con riguardo specifico al contratto di procacciatore d’affari, e` evidente che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale si fara` riferimento per la relativa discipli- na alle norme sul contratto d’agenzia, nei limiti di compatibilita`, in quanto presentano maggiori affinita` e sono piu` compatibili con tale figura profes- sionale.

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Samples: www.inapp.gov.it

Considerazioni conclusive. Per concludere Il presente Rapporto illustra la metodologia e i risultati dello studio sull’impatto sanitario degli smaltimenti controllati e abusivi di rifiuti, compresi quelli pericolosi, e delle combustioni incontrollate di rifiuti, svolto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) su mandato della Procura della Repubblica di Napoli Nord, nell’ambito dell’accordo di collaborazione siglato tra le due Istituzioni il rapporto che si stabilisce tra 23 giugno 2016. Il Rapporto presentato il preponente ed 28 giugno 2019 dei dati preliminari ne è parte integrante. Questo lavoro è stato possibile grazie alla collaborazione dei colleghi dei Registri Tumori di popolazione di Caserta e Napoli Nord, del Registro Tumori infantili e del Registro Malformazioni Congenite della Regione Campania, i registri regionali di patologia di riferimento per il pro- cacciatore d’affari si estrinseca in un contratto innominato o atipicoterritorio indagato, che pur non appartenendo alle tipologie contrattuali specificamente disciplina- te dal codice civileaccreditati al momento dell’avvio dello studio, e` diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico e dei colleghi dell’Associazione Italiana dei Registri Tumori (art. 1322, 2º co., c.c.AIRTUM). Da cio` consegue Per lo svolgimento delle attività tutte le istituzioni coinvolte si sono avvalse delle proprie risorse umane ed economiche, senza far ricorso ad alcun finanziamento ad hoc. Alcune premesse sono necessarie, prima di illustrare i principali risultati. L’indagine è stata svolta per rispondere al quesito posto dalla Procura: costruire una mappa interrogabile dei siti di smaltimento dei rifiuti presenti sul territorio ed evidenziare le aree nelle quali le attività illegali/non controllate di smaltimento di rifiuti possono aver avuto, oppure hanno tuttora, un impatto sulla salute delle popolazioni che vi risiedono. Il disegno dello studio è stato messo a punto in base ai dati disponibili al momento dell’avvio dell’indagine e facendo riferimento alla letteratura scientifica accreditata (articoli pubblicati su riviste “peer-rewieved”) del settore. interventi di sanità pubblica a livello di comunità (Xxxxxx, 1996). Inoltre, in relazione al disegno adottato, si fa presente che negli studi di epidemiologia geografica basati su dati aggregati (in questo caso a livello comunale), l’imprecisione nell’attribuzione dei livelli di esposizione ai singoli soggetti, indipendentemente dal loro essere malati o meno, la cosiddetta misclassificazione casuale (non differenziale) dell’esposizione, può determinare una sottostima del rischio (Xxxxxxxxx et al., 2004). La questione è stata trattata in testi di epidemiologia occupazionale ed ambientale ai quali si rinvia per una trattazione più accurata (Xxxxxx, 2003, Xxxxxxxxx et al., 2004). A questo proposito, più recentemente, Xxxxx et al., (2008) hanno raccomandato, nei casi concreti nei quali i dati disponibili lo permettono, l'utilizzo di analisi di sensibilità per valutare sussistenza ed entità di questa sottostima. Anche nel presente contesto, nel quale si può ragionevolmente assumere l’assenza di una misclassificazione differenziale dell’esposizione a rifiuti, si ritiene importante tenere aperta la prospettiva di approfondimenti di carattere epidemiologico su questo tema. Al fine di identificare i comuni maggiormente esposti ai contaminanti emessi/rilasciati dai siti di smaltimento dei rifiuti è stato costruito un Indicatore ad hoc (Indicatore di rischio da rifiuti comunale: IRC), i cui metodi e risultati sono stati pubblicati su una rivista scientifica peer-rewieved (Fazzo et al., 2020). L’indicatore non include altri possibili fattori di rischio, quali ad esempio esposizioni ambientali determinate da altri sorgenti di contaminazione presenti sul territorio, stili di vita (come fumo e dieta), lo stato socio-economico e la qualità dell’accesso alle cure. Aver focalizzato le analisi a specifiche patologie che riconoscono tra i fattori di rischio l’esposizione ai rifiuti e/o a contaminanti da essi rilasciati, le cosiddette patologie a priori, rende più confidenti nel possibile ruolo causale o concausale delle esposizioni in studio: tale approccio, utilizzato anche nel Progetto Sentieri, viene indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come un approccio idoneo in studi di questo tipo (WHO, 2013). Inoltre, il territorio indagato può ritenersi abbastanza omogeneo, in termini di accesso alle cure e di stato socio-economico delle popolazioni, per cui si può ragionevolmente ritenere che i risultati delle analisi di regressione per classi di comuni di IRC, condotte all’interno dell’area in studio, siano al netto di questi fattori. La disponibilità di informazioni sulla contaminazione delle matrici ambientali e sulla tipologia dei rifiuti presenti sul territorio è risultata, dalla ricognizione svolta presso gli enti competenti all’avvio della presente indagine, molto disomogenea e con una disponibilità di dati analitici della contaminazione ambientale e/o della caratterizzazione dei siti molto esigua. Tali limiti accomunano molte di queste aree, per il carattere non controllato o illegale delle attività che vi si svolgono, sia in Italia sia in altri Paesi. Per questi motivi l’indicatore utilizzato è stato sviluppato sulla base di una serie di assunzioni sviluppate da esperti del settore, i cui criteri sono stati descritti e pubblicati al fine di una loro riproducibilità (Fazzo et al., 2020). Anche riguardo la scala temporale, si fa presente che la presente analisi ha considerato tutti quei siti rilevati nel periodo dal 2008 al 2017. Attività illecite di smaltimento di rifiuti, anche pericolosi, in queste aree fin dalla metà degli anni ’80 da parte della criminalità organizzata sono documentate negli atti della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illegali legate al ciclo dei rifiuti (xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/XXX/XXXXxxxxx/XXX/000000.xxx) e, al momento dell’avvio dell’indagine, molti di questi siti non erano stati bonificati (Fazzo et al., 2020). Si fa comunque presente che molte delle patologie indagate, come quelle oncologiche, hanno lunghi periodi di latenza, e i contaminanti, come i metalli pesanti, se non bonificati, possono perdurare nelle matrici lungamente. Per quanto riguarda le malattie tumorali va comunque registrato un limite nella copertura temporale dei dati sull’incidenza che, secondo quanto previsto dall’artin particolare nel caso dei comuni della provincia di Caserta copre solo due anni, dal 2010 al 2012; anche l’analisi di regressione sull’incidenza di specifiche malattie tumorali, quindi, è stata possibile solo per questi due anni (periodo di copertura per tutti i comuni dell’area), inficiando quindi la precisione delle stime. 1323 c.c.Fatte queste premesse e definiti i limiti, si ritiene che i risultati della presente indagine presentino importanti punti di forza che permettono di fornire utili indicazioni per le finalità del presente Accordo. Uno dei punti di forza è rappresentato dal fatto che le valutazioni delle stime di rischio ambientale, determinato dalla presenza di siti di rifiuti, sono state condotte in maniera assolutamente indipendente e preliminarmente alle analisi dei dati sanitari. Ciò ha consentito di escludere la possibilità che la classificazione dei comuni da un punto di vista del rischio ambientale da rifiuti sia stata guidata post hoc da una lettura dei dati epidemiologici. L’utilizzo dell’ambiente GIS ha consentito la creazione di un geodatabase dei siti di rifiuti presenti sul territorio e delle relative informazioni ambientali e di caratterizzazione dei rifiuti. Sono stati messi in relazione dati finora frastagliati presso diversi Enti e in banche-dati diverse, in pre- senza base alle norme dalle quali discendono. Tale geodatabase rappresenta uno dei prodotti delle attività svolte e fornisce un inquadramento attuale della presenza di siti sul territorio e potrà essere aggiornato ed arricchito da eventuali ulteriori variabili. La mappa dei comuni per classi di IRC rappresenta i comuni nei quali la presenza di siti di smaltimento di rifiuti costituisce un contratto atipico il rapporto viene non soltanto disciplinato dall’autonomia individuale maggior rischio per la salute delle popolazioni. La classificazione è relativa ai comuni all’interno dell’area, per cui anche quelli della classe più bassa sono comunque impattati da siti di rifiuti. Per un inquadramento dello stato sanitario delle popolazioni residenti nell’area, sono state svolte analisi a livello comunale dei contraentidiversi esiti sanitari disponibili, ma per quanto non previsto dal- le partipatologie di interesse. Come riportato in “Materiali e metodi” sono state indagate le patologie associabili ai siti di smaltimento dei rifiuti e a singoli contaminanti presenti nei siti in studio. Di queste patologie, dalle norme grazie alla collaborazione di ISS con gli accreditati Registri regionali di patologia, è stato possibile studiare i diversi esiti: la mortalità e i ricoveri ospedalieri (dati Istat del Servizio di Statistica di ISS), l’incidenza oncologica (Registri Tumori locali e AIRTUM), la prevalenza di malformazioni congenite (dati Registro campano Malformazioni Congenite) e nati pretermine e con basso peso (Certificati di Assistenza al Parto, CeDAP, del Ministero della Salute). Nella scheda di ciascun comune (Allegato 1) vengono riportati i dettagli “ambientali da rifiuti” e “sanitari”. Tali informazioni forniscono un quadro specifico per comune ed evidenziano eventuali emergenze su cui intervenire sia in termini di risanamento ambientale che disciplinano di interventi sanitari (Prevenzione-diagnosi- trattamento-assistenza). Per ogni comune, è stato sviluppato un Indicatore sinottico di Esito Sanitario (IES) e relativa categorizzazione. Tale indicatore evidenzia i negozi tipici piu` affini comuni con un maggior numero di patologie in eccesso, rispetto alle popolazioni di riferimento e, quindi, con un maggior rischio sanitario complessivo. La categorizzazione è una relazione interna ai comuni dell’area, per cui anche i comuni con valore IES inferiore (categoria A), presentano eccessi per specifiche patologie, per i cui dettagli si rimanda alle singole schede dei comuni. Come passaggio successivo, al fine di evidenziare, laddove presente, una correlazione tra l’esposizione ai rifiuti e lo stato di salute, sono state eseguite analisi di regressione del rischio di specifiche patologie sui valori dell’IRC. I risultati evidenziano se le popolazioni che vivono nei comuni con un maggiore rischio di esposizione a quello spe- cificamente voluto dalle partirifiuti (valore IRC più elevato), presentano in media un rischio di malattia maggiore rispetto ai comuni meno esposti. Cio` in conformita`, peraltro,all’orientamento giurisprudenziale domi- nante Nella lettura di questi dati si deve tener presente che, appuntoanche se le analisi sono state eseguite su patologie a priori associabili a rifiuti, prevede che queste ultime sono malattie multifattoriali, per cui probabilmente i rifiuti hanno causato oppure hanno concorso in maniera con-causale alla loro insorgenza. Fatte tali premesse, qui di seguito i risultati principali, rimandando alle singole schede per il quadro relativo ai contratti non espressamente discipli- nati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittima- mente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto at- teggiarsi del rapporto quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme (Cass. civsingoli comuni., sez. I, 23.2.2000, n. 2069; Cass. civ., sez. III, 13.1.2005, n. 574). Xxxxxx, alla luce di tutto quanto finora esposto, con riguardo specifico al contratto di procacciatore d’affari, e` evidente che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale si fara` riferimento per la relativa discipli- na alle norme sul contratto d’agenzia, nei limiti di compatibilita`, in quanto presentano maggiori affinita` e sono piu` compatibili con tale figura profes- sionale.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Scientifica Tra Istituto Superiore Di Sanità E Procura Della Repubblica Di Napoli Nord (prot.n.1104 Procuratore Del 23 Giugno 2016)

Considerazioni conclusive. Per concludere L’Istituto nazionale di statistica è un ente pubblico di ricerca la cui finalità istituzionale è il rapporto che si stabilisce tra il preponente ed il pro- cacciatore d’affari si estrinseca in un contratto innominato o atipicorilevamento e la diffusione dei dati statistici. Nel 2022, che pur non appartenendo alle tipologie contrattuali specificamente disciplina- te dal codice civile, e` diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322, 2º co., c.c.). Da cio` consegue che, secondo quanto previsto dall’art. 1323 c.c., in pre- senza di un contratto atipico il rapporto viene non soltanto disciplinato dall’autonomia individuale dei contraenti, ma per quanto non previsto dal- le parti, dalle sono intervenute diverse norme che disciplinano i negozi tipici piu` affini a quello spe- cificamente voluto dalle partihanno attribuito all’Istat compiti specifici. Cio` in conformita`, peraltro,all’orientamento giurisprudenziale domi- nante che, appunto, prevede che ai contratti non espressamente discipli- nati dal codice civile Particolare rilevanza assume n. 53 dl 2022 (contratti atipici o innominati) possono legittima- mente applicarsi, oltre alle norme generali “Disposizioni in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto at- teggiarsi del rapporto quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda statistiche in tema di violenza di genere”) che assegna una serie di norme compiti e adempimenti all’Istituto, per garantire un flusso informativo sulla tematica, al fine di consentire l’adozione di politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno. All’Istituto stesso è stato assegnato, in coerenza con la missione istituzionale e la natura di ente di ricerca, lo sviluppo di due linee di intervento nell’ambito della Missione 1 del PNRR, in qualità di ente attuatore. La prima riguarda la progettazione e la realizzazione del c.d. “Catalogo nazionale dati”, attività relativa alla transizione digitale specifica per la componente dati e all’interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni, nell’ambito della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (CassPDND). civ.La seconda afferisce alla misurazione ed il monitoraggio delle azioni di semplificazione della PA, seznell’ambito delle riforme previste dal PNRR. IIn aggiunta, 23.2.2000l’Istat, è stato individuato con decreto direttoriale MUR (Direzione della ricerca) n. 0001557 del 11.10.2022 come “soggetto affiliato” ai due Spoke, (l’Università di Firenze e l’Università di Bologna), partecipando al partenariato esteso “Age-It”, nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, Allo stato attuale l’Istat ha attestato che risultano conseguite tutte le milestones previste dal cronoprogramma delle attività. I compensi individuali annui lordi dei componenti degli organi di governance sono i seguenti: euro 10.040 a ciascuno dei quattro membri del Consiglio; 7.530 euro a ciascuno dei tre componenti il Collegio dei revisori dei conti; 5.020 euro a ciascuno dei quattordici membri del Comstat, per un costo complessivo di euro 91.848. In quanto in quiescenza a decorrere dal 1° novembre 2019, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 2069; Cass95, il Presidente dell’Istat ha percepito nell’esercizio 2022 unicamente il rimborso spese. civ.Nel corso del 2023 il mandato del Presidente è scaduto ed è stato sostituito dal consigliere anziano in attesa del completamento della procedura di nomina del successore. Il Direttore generale, seznominato in data 19 aprile 2019 per un triennio, è stato riconfermato dal Consiglio nella seduta del 22 aprile 2022 per il triennio 2022–2024. IIIIl costo del personale nell’esercizio 2022 risulta leggermente in flessione (euro 118.426.189 rispetto ai 119.271.563 euro del 2021), 13.1.2005mentre il suo costo medio, pari ad euro 63.567 lordi, registra un incremento del 3,8 per cento. Il comma 237 dell’art. 1 della legge n. 574205 del 2017 aveva quantificato il fabbisogno necessario per lo svolgimento di tutti i Censimenti permanenti e per il Censimento generale dell’agricoltura nel quadriennio 2018-2021 in complessivi euro 281.864.000, con una media di circa 70 mln annui, mentre a decorrere dall’ esercizio 2022, è stato preventivato un fabbisogno annuo di spesa pari a euro 26.881.600. Per le spese censuarie sia il costo 2022 che la previsione del fabbisogno per il triennio 2023- 2025 non risulta coerente con le risorse previste a regime, talché la copertura finanziaria viene assicurata mediante applicazione dell’avanzo vincolato. Come già nella precedente relazione, la Sezione richiama l’attenzione sulla necessità, a legislazione vigente, che l’Istituto attui una accorta programmazione gestionale, finalizzata ad assicurare sia la sostenibilità prospettica di bilancio, sia gli standard quali-quantitativi programmati, al fine di dare un adeguato quadro informativo statistico a livello nazionale, regionale e locale. Il bilancio 2022 è relativo al primo esercizio in contabilità economico-patrimoniale dell’Istituto, contabilità adottata ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 2016. Pertanto, questo primo bilancio deve essere inquadrato in un procedimento di progressivo affinamento che si completerà nei prossimi esercizi. L’adozione della nuova metodologia ha comportato una completa revisione dei tradizionali prospetti di bilancio, con riclassificazioni che per il 2022 comportano una ridotta possibilità di confronto con gli esercizi precedenti. Venendo all’esame dei dati di bilancio, il totale dell’attivo dello stato patrimoniale nel 2022, pari a 519,81 mln, presenta un aumento rispetto all’anno precedente (510,24 mln), principalmente, per effetto dell’incremento delle immobilizzazioni, che passano da 59,03 mln a 84,17 mln, e dell’incremento dei crediti, che passano da 18,45 mln a 21,12 mln. Si evidenzia, inoltre, un incremento del patrimonio netto, che passa da 196,54 mln a 215,04 mln rispetto all’esercizio 2021 a seguito dell’avanzo economico (22,23 mln), nonché un incremento dei fondi rischi e del trattamento di fine rapporto. Le disponibilità monetarie, nel 2022, diminuiscono di 18,22 mln, rispetto al valore iniziale dell’esercizio, passando da 432,68 mln a 414,46 mln. Al riguardo, l’Istat ha utilizzato la liquidità generata dalla gestione reddituale (23,39 mln) per coprire la liquidità assorbita dall’attività degli investimenti (-37,87 mln), finalizzati allo sviluppo dei software ed alla costituzione della società 3-I S.p.a. anche ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati dal PNRR, oltre a coprire le spese necessarie per lo svolgimento dei censimenti (3,74 mln). XxxxxxIn ordine all’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, alla luce di tutto quanto finora espostoil valore, con riguardo specifico al contratto di procacciatore d’affariper l’anno 2022, e` evidente che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale si fara` riferimento per la relativa discipli- na alle norme sul contratto d’agenzia, nei limiti di compatibilita`è pari a 4,72 giorni, in quanto presentano maggiori affinita` e sono piu` compatibili con tale figura profes- sionalesensibile peggioramento rispetto ai -12,59 giorni del 2021, da imputare principalmente sia alla modifica del sistema contabile in uso presso l’Istituto sia al passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico patrimoniale.

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Considerazioni conclusive. Per concludere L’attività della Società risulta caratterizzata anche nel 2017 da una sostanziale continuità con gli anni precedenti. Il processo di integrazione di Fintecna con Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. non ha portato ancora alla puntuale configurazione di missioni nuove in una prospettiva unitaria del Gruppo. Le modifiche statutarie apportate nell’esercizio hanno anzi ancora di più accresciuto il rapporto che “rischio contenitore” con l’attribuzione di funzioni e competenze eterogenee, non unite da una coerente missione comune. L’implementazione dell’assistenza alla pubblica amministrazione si stabilisce tra configura in termini troppo generici per concretizzare una significativa funzione autonoma. In definitiva l’esercizio in esame ha confermato il preponente ed il pro- cacciatore d’affari si estrinseca sostanziale esaurimento delle missioni produttive tradizionali in un contratto innominato o atipicocapo a Fintecna. In particolare, con l’avallo di norme primarie, a Fintecna sono state attribuite competenze di supporto alle amministrazioni commissariali per gli interventi post sismici, che pur non appartenendo nel tempo hanno interessato l’Xxxxxx - Romagna, l’Aquila, le regioni dell’Italia centrale. L’attività di Fintecna si è concentrata nell’individuazione delle figure professionali tecniche incaricate di seguire i progetti di messa in sicurezza e di ripristino degli edifici, con particolare riferimento a quelli con vocazione pubblica. Non è chiaro il valore aggiunto conferito da Fintecna in questa attività di selezione, che fra l’altro ha portato alla frequente scelta di personale in loco, ben noto alle tipologie contrattuali specificamente disciplina- te dal codice civileautorità commissariali operanti sul territorio. I servizi resi da Fintecna sono comunque stati remunerati nel 2017 per complessivi euro 3.834.000. Nel corso del 2017 si è compiuto il riassetto della governance della Società. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stato elevato a sei, e` ed è stata confermata la scelta di mantenere la figura dell’Amministratore delegato, già soppressa il 12 aprile 2014 e ripristinata nell’agosto 2016, con la contestuale soppressione della figura del direttore generale. Con deliberazione del 12 giugno 2017 è stato completato il riassetto organizzativo, che ha riguardato innanzitutto i primi livelli con diretto riporto all’Amministratore delegato e al Consiglio medesimo. Il costo complessivo del personale è passato da 27,775 milioni del 2016 ad 26,173 milioni del 2017, con un lieve decremento del 5,77 per cento. Anche gli oneri complessivi per incarichi e consulenti sono diminuiti, passando da 9,878 a realizzare un interesse meritevole 8,646 milioni. Senza variazioni di tutela secondo l’ordinamento giuridico rilievo contabile è il valore delle partecipazioni (art. 1322, 2º co., c.c.754,585 milioni). Da cio` consegue cheNel settembre 2017 il Consorzio Aerest ha terminato l’attività di liquidazione, secondo quanto previsto dall’artrimborsando a Fintecna il valore della partecipazione. 1323 c.c.Al 31 dicembre le partecipazioni più significative riguardano la S.p.a. Fincantieri (per un valore di euro 654.054.000), le società di scopo Ligestra Due (euro 248.000), Ligestra Quattro (euro 22.000), la S.r.l. XXI Aprile (euro 20.000) e i Consorzi in pre- senza di un contratto atipico il rapporto viene non soltanto disciplinato dall’autonomia individuale dei contraenti, ma per quanto non previsto dal- le parti, dalle norme che disciplinano i negozi tipici piu` affini a quello spe- cificamente voluto dalle parti. Cio` in conformita`, peraltro,all’orientamento giurisprudenziale domi- nante che, appunto, prevede che ai contratti non espressamente discipli- nati dal codice civile liquidazione (contratti atipici o innominati) possono legittima- mente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto at- teggiarsi del rapporto quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme (Cass. civ., sez. I, 23.2.2000, n. 2069; Cass. civ., sez. III, 13.1.2005, n. 574euro 125.000). XxxxxxFintecna detiene, alla luce inoltre, una partecipazione minoritaria (2,87 per cento, pari ad euro 100.000.000) in Cdp Equity S.p.a. – società sottoposta a direzione e coordinamento di tutto quanto finora espostoXxxxx Xxxxxxxx e Prestiti. Il 30 marzo 2017 il Consiglio di amministrazione ha deliberato l’operazione straordinaria di fusione per incorporazione delle controllate S.r.l. Ligestra e S.r.l. Ligestra Tre nella S.r.l. Ligestra Due. Tale operazione ha avuto come obiettivo quello di razionalizzare le procedure liquidatorie. Fintecna ha provveduto ad erogare agli azionisti un dividendo ordinario di euro 21,2 milioni, con riguardo specifico a valere sull’utile 2016 (deliberazione assembleare del 22 maggio 2017), mentre il 15 novembre ha riscosso da Cassa euro 28,8 milioni per crediti derivanti dalla adesione al contratto di procacciatore d’affariregime del consolidato fiscale. Il valore della produzione si è incrementato del 32,59 per cento, e` evidente che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale si fara` riferimento passando da 78,415 milioni a 103,974 milioni. Il patrimonio netto è rimasto sostanzialmente stabile rispetto all’esercizio precedente. È continuata anche nel 2017 la progressiva riduzione dell’utile d’esercizio, passato da 92,214 milioni nel 2015 a 48,048 milioni nel 2016 (-47,50 per la relativa discipli- na alle norme sul contratto d’agenzia, nei limiti di compatibilita`, in quanto presentano maggiori affinita` e sono piu` compatibili con tale figura profes- sionalecento) a 22,356 milioni (-53,47 per cento) nel 2017.

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Considerazioni conclusive. Per concludere Il fenomeno della circolazione internazionale di modelli contrattuali uniformi appare ancora oggi di non scarso rilievo anche sotto il rapporto profilo dell’influenza che la prassi contrattuale internazionale esercita sul diritto nazionale. Come si stabilisce tra è evidenziato, infatti, il preponente contratto alieno porta con sé la regola dell’ordinamento di provenienza la quale penetra, per tale via, nell’ordinamento in cui pretende di essere applicata. In tal senso, i giudici dei singoli paesi sono chiamati «a farsi organi di una società civile internazionalmente integrata»56 ed aprire le frontiere nazionali alla circolazione internazionale di figure giuridiche non appartenenti al proprio sistema, con lo scopo di proteggere interessi meritevoli di tutela connessi all’espansione del commercio internazionale attraverso il pro- cacciatore d’affari riconoscimento della validità dei suddetti contratti atipici. In passato la giurisprudenza italiana ha dato prova di riconoscere i rischi di un’eventuale chiusura alla loro diffusione internazionale. In particolare, un’autorevole dottrina ha ricordato alcune pronunce di merito57 in cui si estrinseca è osservato che «disconoscere la possibilità in un contratto innominato o atipicoesame equivarrebbe ad ostacolare una serie vieppiù imponente di traffici giuridici, che pur non appartenendo hanno trovato invece in questo strumento un fattore consolidato di speditezza ed affidabilità»58; o, ancora, si è ammessa «la permeabilità del nostro ordinamento, oltre che alle tipologie contrattuali specificamente disciplina- te dal codice civileesigenze economiche, e` anche alle influenze di figure giuridiche già codificate all’estero»59. Un ulteriore aspetto del contratto nell’economia globale è rappresentato, come detto, dalla formazione di un diritto transazionale60. Ancor più nella 56 XXXXXXX, X. (diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322da): “I contratti del commercio”, 2º co., c.c.). Da cio` consegue che, secondo quanto previsto dall’art. 1323 c.ccit., in pre- senza di un contratto atipico il rapporto viene non soltanto disciplinato dall’autonomia individuale dei contraentip. XXIX. 57 Cfr. XXXXXXX, ma per quanto non previsto dal- le partiX. (diretto da): “I contratti del commercio”, dalle norme che disciplinano i negozi tipici piu` affini a quello spe- cificamente voluto dalle parti. Cio` in conformita`, peraltro,all’orientamento giurisprudenziale domi- nante che, appunto, prevede che ai contratti non espressamente discipli- nati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittima- mente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto at- teggiarsi del rapporto quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme (Cass. civcit., sezpp. IXXX s. 58 Trib. Milano, 23.2.2000, n. 2069; Cass. civ., sez. III, 13.1.2005, n. 574). Xxxxxx, alla luce di tutto quanto finora esposto, con riguardo specifico al contratto di procacciatore d’affari, e` evidente che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale si fara` riferimento per la relativa discipli- na alle norme sul contratto d’agenzia, nei limiti di compatibilita`22 settembre 1986, in quanto presentano maggiori affinita` e sono piu` compatibili con tale figura profes- sionaleBanca Borsa, 1987, II, p. 331. 59 Trib. Milano, 9 ottobre 1986, in Banca Borsa, 1987, II, p. 337.

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Considerazioni conclusive. Per concludere L’Ente nazionale per il rapporto microcredito, già Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, istituito con il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è stato costituito in ente pubblico non economico con la legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. L’Enm è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è assoggettato alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. La predetta legge n. 106 del 2011 assegna all’Enm la funzione di coordinatore nazionale - con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio- degli strumenti micro-finanziari promossi dall’Unione europea nonché delle attività micro-finanziarie realizzate a valere su fondi dell’Unione stessa. È in facoltà dell’Enm, inoltre, stipulare “convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo [di garanzia a favore delle piccole e medie imprese] dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo”. Con deliberazione del 25 ottobre 2018, sono state approvate significative modifiche allo statuto, che, tra l’altro, hanno ridefinito gli obiettivi perseguiti dall’Ente, come previsti all’art. 1. Sono rimaste sostanzialmente immutate, invece, attribuzioni e competenze del Presidente e degli organi statutari (Consiglio di amministrazione, Consiglio Nazionale, Collegio dei revisori dei conti). Un particolare rilievo rivestono le problematiche relative al personale e, con esse alla gestione complessiva dell’Ente; in particolare, non può non essere oggetto di rilievo la consolidata tendenza da parte dell’Enm a ricorrere sistematicamente a personale con rapporti di lavoro non stabili. A fronte di due soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato, si rilevano infatti, n. 14 unità di personale assunte a tempo determinato con contratti di somministrazione. Il costo complessivo è pari a euro 757.323, somma nella quale sono computati gli oneri per i diritti spettanti all’agenzia di lavoro interinale (euro 68.802). Ad avviso di questa Corte, la mancata definizione di una struttura organica costituisce un vulnus rispetto al conseguimento dell’obiettivo della piena operatività dell’Ente, rendendo indispensabile, pertanto, già nel breve, l’attivazione di apposite procedure assunzionali. In questa ottica, il completamento dell’organico a suo tempo previsto è l’obiettivo immediato da perseguire, nella prospettiva di portare nell’ambito dell’amministrazione le funzioni essenziali rispetto ai compiti affidati all’Ente stesso che attualmente sono svolte da personale con contratto di lavoro interinale o affidate all’esterno mediante contratti di outsourcing. Peraltro, l’Ente appare recentemente essersi orientato nel senso auspicato: infatti, con delibera in data 1° aprile 2021, il Cda ha adottato il piano triennale di fabbisogno di personale. Tale piano prevede l’assunzione di 14 unità a tempo indeterminato, per le varie aree operative e qualifiche. In relazione a ciò, nel piano stesso si stabilisce tra afferma che “al fine di superare l’attuale fase di precariato contraddistinta dal ricorso a personale con contratto di somministrazione di lavoro interinale ed al fine di valorizzare le professionalità acquisite da tale personale nel tempo, l’Ente potrà bandire procedure concorsuali riservate in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili secondo i requisiti previsti dal comma 2, art. 20 d.lgs. n. 75/2017. Il relativo onere a carico del bilancio dell’Enm è quantificato in euro 698.000”. Il bilancio consuntivo riferito all’esercizio 2020 è stato redatto dall’Ente secondo i criteri previsti dal d.p.r. n. 97 del 2003: l’Ente stesso è invitato, per il preponente ed il pro- cacciatore d’affari futuro a dettagliare analiticamente tutte le poste di bilancio, soprattutto quelle che per la contabilità economica hanno caratteristiche di aggregato generico e residuale. Si richiamano le risultanze più significative della gestione dell’anno in esame: - l’esercizio ha registrato un lieve avanzo finanziario di competenza, pari ad euro 23.198, mentre nel 2019 era stato conseguito un disavanzo di euro 223.364. - si estrinseca evidenzia la riduzione di un milione del contributo annuale erogato dallo Stato, sceso da euro 2.200.000, nel 2019, a euro 1.200.000, nel 2020; - le entrate correnti accertate dall’Ente registrano un incremento del 43,8 per cento rispetto al 2019, essendo pari ad euro 19.033.311. Si segnala, in un contratto innominato o atipicomerito, che pur non appartenendo alle tipologie contrattuali specificamente disciplina- te l’incidenza rispetto al complesso delle entrate correnti del contributo di funzionamento erogato dal codice civileMise, e` diretto si è ridotta al 6 per cento, a realizzare fronte del 17 per cento del precedente esercizio e del 33 per cento del 2018. Crescono, corrispondentemente le altre entrate (sia provenienti da fonti europee, sia da Regioni ed Enti locali o da privati); - le uscite correnti impegnate nel 2019 ammontano ad euro 19.007.430; quelle in conto capitale nell’esercizio sono pari ad euro 52.683; - le partite di giro pareggiano per l’importo di euro 8.425.235; - l’avanzo di amministrazione, pari ad euro 4.157.309, risulta vincolato per un interesse meritevole importo di tutela secondo l’ordinamento giuridico euro 850.000; ne risultano disponibilità libere pari ad euro 3.307.309; - il valore della produzione, pari euro 19.033.312, cresce di euro 5.798.175 (art. 132243,8 per cento), 2º co.a seguito dei proventi per progetti finanziati da terzi e contributi ricevuti da privati, c.c.da Regioni ed Enti locali, per un importo complessivo di euro 17.833.312, (euro 11.035.137 nel 2019). I corrispondenti costi della produzione, pari ad euro 19.015.467, registrano un incremento del 41,2 per cento rispetto al precedente esercizio. Da cio` ciò consegue cheche il risultato economico del 2020, secondo a differenza dell’anno precedente (euro -229.802), si attesta su un valore positivo pari ad euro 17.845; - cresce l’ammontare complessivo dei residui al 31 dicembre 2020: i residui passivi ammontano ad euro 22.197.926, quelli attivi ad euro 20.921.014. Tale tendenza è, almeno in parte, riconducibile alla natura pluriennale dei progetti affidati all’Ente; - la situazione patrimoniale evidenzia, al 31 dicembre 2020, attività per euro 26.378.207 e passività per euro 24.641.027. Il patrimonio netto, pari ad euro 1.737.179, si incrementa dell’1,04 per cento rispetto al precedente esercizio; - il valore dell’attività contrattuale si è ridotto del 15 per cento rispetto all’esercizio precedente; - i finanziamenti erogati risultano in significativo decremento, tanto nel numero (n.560 a fronte dei n.1.348 del 2019) quanto previsto dall’art. 1323 c.c., in pre- senza nell’ammontare (euro 14.186.598 a fronte di un contratto atipico il rapporto viene non soltanto disciplinato dall’autonomia individuale dei contraenti, ma per quanto non previsto dal- le parti, dalle norme che disciplinano i negozi tipici piu` affini a quello spe- cificamente voluto dalle parti. Cio` in conformita`, peraltro,all’orientamento giurisprudenziale domi- nante che, appunto, prevede che ai contratti non espressamente discipli- nati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittima- mente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto at- teggiarsi euro 32.647.151 del rapporto quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme (Cass. civ., sez. I, 23.2.2000, n. 2069; Cass. civ., sez. III, 13.1.2005, n. 5742019). Xxxxxx, La rilevata contrazione dei finanziamenti di microcredito nel corso dell’anno 2020 è dovuta principalmente alla luce di tutto quanto finora esposto, con riguardo specifico al contratto di procacciatore d’affari, e` evidente che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale si fara` riferimento per la relativa discipli- na alle norme sul contratto d’agenzia, nei limiti di compatibilita`, in quanto presentano maggiori affinita` e sono piu` compatibili con tale figura profes- sionaleminore mobilità causata dalla pandemia da Covid-19.

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Considerazioni conclusive. Per concludere Nel presente documento sono stati illustrati i risultati delle elaborazioni per la verifica della capacità di laminazione dell’invaso della diga di Monte Crispu sul fiume Temo. Le analisi sviluppate per via simulativa dal DICAAR hanno avuto la finalità di fornire le basi per la predisposizione di un documento che possa essere di supporto alla redazione dei “Piani di laminazione statica, anche speditivi”, così come definiti sulla base delle decisioni assunte dal Tavolo Tecnico nella riunione del 10 Febbraio 2016 e riportato nel documento in data 16 Febbraio 2016, prot. n. 0001522 dell’Agenzia di Distretto Idrografico della Sardegna. Sono stati analizzati i risultati ottenuti con le attuali regole gestionali, confrontandoli con quelli ottenuti con ulteriori ipotesi di gestione degli scarichi dell’invaso proposte in sede di Tavolo Tecnico, utilizzando due differenti scenari idrologici: con e senza riduzione del volume di piena. Le configurazioni gestionali analizzate si differenziano per la quota di invaso alla quale avviene l’apertura dello scarico di alleggerimento: - 24.8 m s.l.m. (attuale regola adottata dal gestore); - 60 o 62 m s.l.m.; - 68.15 m s.l.m. Dai risultati ottenuti è emerso che: • in termini di portata laminata in uscita dall’invaso o per lo scenario con volume di piena ridotto l’attuale configurazione risulta quella più cautelativa per il rapporto che si stabilisce tra tempo di ritorno maggiore (Tr=200 anni), mentre per gli altri due tempi di ritorno il preponente ed il pro- cacciatore d’affari si estrinseca maggior beneficio in un contratto innominato o atipicotermini di riduzione del colmo di portata laminata è fornito dall’attivazione dello scarico di alleggerimento a partire dalla quota di 68.15 m s.l.m. La configurazione intermedia, che pur non appartenendo alle tipologie contrattuali specificamente disciplina- te dal codice civile, e` diretto a realizzare un interesse meritevole con apertura al raggiungimento di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322, 2º co., c.c.). Da cio` consegue che, secondo quanto previsto dall’art. 1323 c.cquota 60 m s.l.m., risulta un buon compromesso tra i due casi precedenti in pre- senza quanto assicura gli stessi benefici della terza configurazione per tempi di ritorno più bassi e limita l’incremento della portata laminata per i due tempi di ritorno maggiori, con il raggiungimento di un contratto atipico livello massimo d’invaso ben al di sotto della quota limite; o anche per lo scenario con volume di piena non ridotto l’attuale configurazione risulta la più cautelativa per il rapporto viene non soltanto disciplinato dall’autonomia individuale dei contraentitempo di ritorno maggiore, la terza è invece teoricamente da preferire in termini di riduzione del colmo di portata laminata per gli altri tempi di ritorno ma risulta comunque da escludere in quanto determina per quanto non previsto dal- le partiTr 200 il superamento della quota di xxxxxxx xxxxxx. La configurazione intermedia per tale scenario, dalle norme che disciplinano i negozi tipici piu` affini a quello spe- cificamente voluto dalle parti. Cio` in conformita`, peraltro,all’orientamento giurisprudenziale domi- nante che, appunto, prevede che ai contratti non espressamente discipli- nati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittima- mente applicarsi, oltre alle norme generali in materia con apertura al raggiungimento della quota di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto at- teggiarsi del rapporto quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme (Cass. civ68.15 m s.l.m., sez. I, 23.2.2000, n. 2069; Cass. civ., sez. III, 13.1.2005, n. 574). Xxxxxx, alla luce di tutto quanto finora esposto, con riguardo specifico al contratto di procacciatore d’affari, e` evidente che in mancanza di assume una specifica pattuizione contrattuale si fara` riferimento per la relativa discipli- na alle norme sul contratto d’agenzia, nei limiti di compatibilita`, rilevanza limitata in quanto presentano pur assicurando gli stessi benefici della terza configurazione per tempi di ritorno più bassi e limitando l’incremento di portata laminata per i tempi di ritorno maggiori, determina il raggiungimento di un livello di invaso critico determina il raggiungimento di un livello di invaso critico, di poco inferiore alla quota di massimo invaso in occasione della piena bicentenaria; • le differenze tra i valori della portata propagata nelle sezioni di valle per i tempi di ritorno maggiori affinita` e sono piu` compatibili con tale figura profes- sionalesi riducono notevolmente fra le tre configurazioni analizzate. In definitiva lo scarico di alleggerimento dovrà essere mantenuto sempre aperto.

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