CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dell’Azienda USL che della Coop. Tragitti, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. La Coop. Tragitti avrà cura di informare tempestivamente l’Azienda USL sulle motivazioni e cause dell’interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dell’Azienda USL, per esigenze di pubblico interesse, la stessa si impegna a darne congruo preavviso alla Coop. Tragitti per consentire l’opportuna informazione dell’utenza. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata. In materia di scioperi si applica la normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali ed in particolare l’art. 7 lett. g) della L. 146/90.
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Samples: Contratto Per La Gestione Della Residenza Sanitaria Psichiatrica Accreditata a Trattamento Socio Riabilitativo (Rsr) “Casa F. Basaglia” Di Imola – Periodo 1.5.2013 – 4.8.2015, Contratto Per La Gestione Della Residenza Accreditata Per Trattamenti Riabilitativi Biopsicosociali a Medio Termine a Carattere Estensivo (Rtr Estensiva) “Casa F. Basaglia” Di Imola – Periodo 5.8.2015 – 13.7.2019
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. L’erogazione 1.L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmataprogrammato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore. In tale ipotesi l’interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario 0.Xx caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dell’Azienda USL dei committenti che della Coop. Tragittidel gestore, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. La Coop. Tragitti Il gestore avrà cura di informare tempestivamente l’Azienda USL i committenti sulle motivazioni e cause dell’interruzione della interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del serviziosospensione. In 0.Xx caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dell’Azienda USLdei committenti, per esigenze di pubblico interesse, la stessa i committenti si impegna impegnano a darne dare congruo preavviso alla Coop. Tragitti al gestore per consentire l’opportuna informazione dell’utenza. Al 0.Xx di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata. In materia di scioperi si applica la normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali ed in particolare l’art. 7 lett. g) della L. 146/90.
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Samples: Contratto Di Servizio Tra L’unione Val D’enza E L’asp “Carlo Sartori” Per Il Conferimento All’asp Medesima Della Gestione Dei Servizi Di Assistenza Domiciliare, Contratto Di Servizio Tra L’unione Val D’enza E L’asp “Carlo Sartori” Per Il Conferimento All’asp Medesima Della Gestione Dei Servizi Di Centro Diurno Per Anziani
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmataprogrammato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggioremaggiore (calamità naturali, ecc.). In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dell’Azienda USL dei Committenti che della Coop. Tragittidel gestore, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. La Coop. Tragitti Il gestore avrà cura di informare tempestivamente l’Azienda USL i Committenti sulle motivazioni e cause dell’interruzione della interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del serviziosospensione. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dell’Azienda USLdei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, la stessa si impegna i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso alla Coop. Tragitti al gestore per consentire l’opportuna informazione dell’utenza. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata. In materia di scioperi si applica la normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali ed in particolare l’art. 7 lett. g) della L. 146/90.
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Samples: Contratto Di Servizio Tra Comune Di Modena, Azienda u.s.l. Distretto Di Modena E “… ”per La Gestione
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. L’erogazione L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di o per forza maggiore. In caso tale ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario. Deve inoltre essere assicurata ogni necessaria ed indispensabile azione di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dell’Azienda USL che della Coop. Tragitti, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. La Coop. Tragitti avrà cura di informare tempestivamente l’Azienda USL sulle motivazioni e cause dell’interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del serviziosufficiente tutela dell’utenza. In caso di sciopero, si rinvia agli accordi sindacali siglati. Di ogni caso di sospensione e/o interruzione o sospensione del servizio l’Azienda deve dare immediata comunicazione al Comune, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi all’utenza. Al Comune è data facoltà di interventi chiedere chiarimenti e servizi derivanti da volontà dell’Azienda USL, per esigenze fornire suggerimenti di pubblico interesse, la stessa cui l’Azienda si impegna a darne congruo preavviso alla Cooptenere conto. Tragitti per consentire l’opportuna informazione dell’utenza. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione L'interruzione del servizio è sempre e/o la sua sospensione, se non dovute a gravissima causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e comunque vietata. In materia di scioperi si applica la normativa vigente in tema di revoca parziale o totale del conferimento dei servizi pubblici essenziali ed in particolare l’art. 7 lett. g) della L. 146/90interventi.
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CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dell’Azienda USL che della Coop. Tragittidi Comunità Solidale, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. La Coop. Tragitti Comunità Solidale avrà cura di informare tempestivamente l’Azienda USL sulle motivazioni e cause dell’interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dell’Azienda USL, per esigenze di pubblico interesse, la stessa si impegna a darne congruo preavviso alla Coop. Tragitti a Comunità Solidale per consentire l’opportuna informazione dell’utenza. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata. In materia di scioperi si applica la normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali ed in particolare l’art. 7 lett. g) della L. 146/90.
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CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. L’erogazione In caso di sciopero programmato del personale delle scuole, l’azienda sarà preavvertita dall’autorità scolastica o dall’Ente appaltante possibilmente almeno 24 ore prima. L’attuazione o meno del servizio, in relazione alla sciopero, sarà comunicata entro le ore 9.00 dello stesso giorno della fornitura. In caso di sciopero programmato del personale della ditta, la ditta stessa dovrà darne comunicazione all’Ente appaltante con un preavviso di almeno 24 ore, impegnandosi, comunque, a ricercare soluzioni alternative, anche attraverso la preparazione di piatti freddi la cui composizione sarà concordata con l’Ente appaltante e con il S.I.A.N dell’Azienda ULSS. Le interruzioni del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause causa di forza maggioremaggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta. In caso di interruzione o sospensione degli interventi del servizio per cause imputabili alla ditta la stazione appaltante fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 36 e servizi37, si riserva di addebitare alla stessa i danni conseguiti. Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria temporaneamente non fosse, per cause indipendenti sia dalla volontà dell’Azienda USL che della Coop. Tragittigravi motivi, quest’ultimo in grado di svolgere regolarmente il servizio, dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed tempestivamente informare gli utenti. La Coop. Tragitti avrà cura di informare tempestivamente l’Azienda USL sulle motivazioni e cause dell’interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dell’Azienda USLla stazione appaltante, per esigenze di pubblico interesse, provvedendo altresì in accordo con la stessa si impegna a darne congruo preavviso proprie spese e senza alcun onere aggiunto per la medesima ad assicurare comunque il servizio mediante Ditta autorizzata alla Coop. Tragitti per consentire l’opportuna informazione dell’utenza. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata. In materia di scioperi si applica la normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali ed in particolare l’art. 7 lett. g) della L. 146/90refezione scolastica.
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Samples: www.comune.san-fior.tv.it