Servizio Di Acquedotto Clausole campione

Servizio Di Acquedotto. Il servizio di acquedotto include: la captazione delle acque mediante approvvigionamento da pozzi di prelievo, sorgenti e derivazioni superficiali gestiti direttamente dall’Emittente e mediante acquisti di acqua da terzi; il trattamento di potabilizzazione e il controllo della qualità dell’acqua prelevata e distribuita; l’adduzione, la distribuzione e vendita dell’acqua potabile, sia all’ingrosso che a clienti finali; e la progettazione e realizzazione delle reti e degli impianti di distribuzione. Al 31 dicembre 2006 il Gruppo Acque Potabili gestisce il servizio idrico in 107 Comuni in virtù di concessioni (per tre delle quali sono scaduti i termini contrattuali e il servizio è svolto in regime di proroga di fatto) e in un Comune in associazione temporanea di imprese con altra impresa, con oltre 5.000 km di rete di distribuzione di acqua potabile, servendo un bacino di utenza di circa 823.40015 abitanti corrispondenti a 260.267 utenti. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 il Gruppo ha immesso un volume complessivo di acqua pari a 122,3 Mmc e le vendite di acque potabili a tali clienti sono state pari a 88,2 Mmc che hanno generato a livello consolidato ricavi pari ad Euro 51.138 mila corrispondenti al 84,0% dei ricavi consolidati totali del Gruppo.
Servizio Di Acquedotto. I Comuni dell’ATO 1 Palermo sono serviti da 4.175 km di reti di adduzione e distribuzione di acqua potabile. Della popolazione residente complessiva dell’ATO 1 Palermo, risultano serviti 1.232.228 abitanti.
Servizio Di Acquedotto. Le principali disposizioni in tema di tariffe del servizio di acquedotto sono contenute nei provvedimenti del Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) n. 45 e n. 46 del 4 ottobre 1974 e n. 26 del 11 agosto 1975, e nei provvedimenti del CIPE n. 62 del 22 giugno 2000, n. 52 del 4 aprile 2001 e n. 131 del 19 dicembre 2002 che hanno emanato le direttive per la determinazione delle tariffe idriche rispettivamente, per il periodo 10 luglio 2000 - 30 giugno 2001, per il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002 e per il periodo 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003. La determinazione ed il controllo tariffario erano inizialmente ripartiti fra CIP e Ministero delle Finanze. Successivamente, l’evoluzione del sistema normativo ha affidato al CIPE la determinazione e l’aggiornamento dei criteri per la determinazione delle tariffe. Tali criteri, dall’anno 2000 al 2002, sono stati adottati con cadenza annuale. I criteri di calcolo per la determinazione della tariffa prevedono: • la percentuale di avvicinamento alla copertura dei costi di gestione del servizio, includendovi un tasso di remunerazione del capitale investito pari al 7%, ove per capitale investito si intende l’importo delle immobilizzazioni nette tecniche depurate dell’importo dei contributi pubblici a fondo perduto. • una componente aggiuntiva, nell’eventualità che l’ente o l’impresa che gestisce il servizio acquedottistico effettui determinati investimenti elencati nell’allegato 1 della delibera CIPE. In tale caso, è consentito un incremento pari al 5% nel caso in cui il rapporto tra investimenti e fatturato sia pari o superiore al 50%; in caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare, ossia si applica un aumento della tariffa pari al 10% del rapporto tra investimenti e fatturato. Il relativo programma di investimenti deve essere approvato dall’ATO o, in sua assenza, dalla Provincia. In particolare, le delibere CIPE prevedono un meccanismo correttivo diretto a favorire i gestori operanti in ambiti territoriali in cui la gestione del servizio del ciclo idrico è effettuata con modalità il più possibile aderenti alle previsioni della Legge Xxxxx. Viene, altresì, previsto un ulteriore incremento nella misura massima del 2% qualora la tipologia degli investimenti sia finalizzata alla riduzione delle perdite. L’incremento tariffario è proporzionale al rapporto tra il valore degli investimenti effettuati per la riduzione della dispersione e il valore complessivo degli investimenti stessi; • l’increment...
Servizio Di Acquedotto. Gli obiettivi del Piano per il servizio di acquedotto sono i seguenti: ▪ garantire la copertura del servizio nel territorio; ▪ garantire la qualità della risorsa distribuita per scopi idropotabili; ▪ proteggere le fonti di approvvigionamento; ▪ garantire il raggiungimento di dotazioni idriche adeguate; ▪ garantire la continuità del servizio; ▪ migliorare affidabilità ed efficienza delle reti di acquedotto; ▪ ridurre le perdite in rete; ▪ mantenere in buono stato di conservazione ed efficienza le opere esistenti (impianti e reti); ▪ incrementare la capacità di compenso dei serbatoi, ove necessario; ▪ implementare il sistema di telecontrollo; ▪ attuare politiche relative al risparmio idrico. Prioritari risultano gli interventi relativi a: ▪ risoluzione di criticità legate alla presenza di contaminanti nelle acque potabili, anche in caso di semplice prossimità delle relative concentrazioni ai limiti di legge; ▪ risoluzione di criticità quantitative, con particolare riferimento a situazioni di oggettiva difficoltà a garantire i fabbisogni di origine civile previsti dalla pianificazione di setto- re; ▪ estensione del servizio a nuclei insediati privi di rete acquedottistica; ▪ interventi di ripristino della piena funzionalità di infrastrutture in accertato stato di obsolescenza, che abbiano raggiunto o superato i limiti strutturali di efficienza o che manifestino sensibili perdite di rete (rif. PTUA MISURA KTM08-P3-a036); ▪ sostituzione dei tratti di rete realizzati in cemento-amianto; ▪ ricondizionamento, chiusura o sostituzione dei pozzi che, per le loro caratteristiche co- struttive, mettono in comunicazione acquiferi superficiali con quelli più profondi, con particolare riferimento alle aree nelle quali si sono rilevati fenomeni di inquinamento dell’acquifero profondo (rif. PTUA MISURA KTM13-P1-a043).
Servizio Di Acquedotto. Nel territorio interambito sopradescritto sono presenti anche delle interconnessioni degli impianti di acquedotto dei due gestori; in particolare nel comune di Borghetto Lodigiano (LO) – frazione Casoni e nel comune di Casalmaiocco (LO) è presente un’interconnessione con immissione di acqua potabile dall’impianto acquedottistico gestito da Cap Holding SpA verso l’impianto acquedottistico gestito da SAL srl, rispettivamente dalla centrale AP Casoni (Cap Holding) di ubicata in comune di Borghetto Lodigiano (LO) e dalla rete di distribuzione del comune di Dresano. Le planimetrie delle interconnessioni per il servizio di acquedotto sono rappresentate rispettivamente negli allegati C) e D) allo schema di accordo di cui all’Allegato 2).
Servizio Di Acquedotto. Nel territorio di San Zenone al Lambro (MI) è presente inoltre un’interconnessione tra la rete di distribuzione dell’acqua potabile comunale, gestita da Cap Holding, e la rete di distribuzione del comune di Sordio, gestita da SAL: in tale contesto gli impianti di acquedotto del gestore SAL forniscono acqua potabile a quelli milanesi. Vi è inoltre un ulteriore scambio di volumi di acqua potabile dal sistema di acquedotto di SAL, verso quello di Cap Holding in comune di Borghetto Lodigiano (LO) nella frazione Casoni (centrale AP Casoni) e al confine fra i comuni di San Colombano al Lambro (MI) e Graffignana (LO). Le planimetrie delle interconnessioni per il servizio di acquedotto sono rappresentate rispettivamente negli allegati F), G) ed H) allo schema di accordo di cui all’Allegato 2). Dal punto di vista della determinazione tariffaria, in conformità a quanto già stabilito con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 16.12.2019, si è previso di non procedere al calcolo di tariffe grossista per la remunerazione dei servizi resi dai Gestori nei territori interambito (tale opzione è riservata a situazioni interambito caratterizzate da un numero di abitanti superiori al 5% della popolazione dell’ATO Città Metropolitana di Milano), bensì di optare per uno scambio tariffario basato sulla tariffa d’Ambito connessa al servizio fornito. Pertanto la remunerazione delle attività di depurazione e di fornitura all’ingrosso di acqua potabile, rese da CAP Holding sul territorio dell’ATO della Provincia di Lodi, avverrà per il tramite di una tariffa di “scambio” all’ingrosso che dovrà coincidere rispettivamente con il valore della tariffa di depurazione determinata dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano per il proprio ATO e con la tariffa media annua del servizio acquedotto - ponderata ai volumi erogati - determinata a partire dai valori di tariffa approvati dal medesimo Ufficio d’Ambito, sulla scorta delle disposizioni ARERA. Allo stesso modo, la remunerazione delle attività di depurazione e di fornitura all’ingrosso di acqua potabile, rese da SAL sul territorio dell’ATO della Città Metropolitana di Milano, avverrà per il tramite di una tariffa di “scambio” all’ingrosso che dovrà coincidere rispettivamente con il valore della tariffa di depurazione e con la tariffa media annua del servizio di acquedotto, determinata dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lodi per il proprio ATO. Resta inteso che CAP Holding e SAL applicheranno agli ...
Servizio Di Acquedotto. Il Gestore darà in ogni caso garanzia di Intervento immediato (tempo coincidente con quello di trasferimento degli addetti del Gestore dalla sede operativa più prossima al luogo del guasto a partire dalla segnalazione ricevuta) in caso di pericolo per la salute umana dovuto alla qualità dell’acqua in erogazione o di necessità di messa in sicurezza stradale. Il gestore dovrà evidenziare sulla carta del SII quanto attualmente previsto dalla vigente convenzione di regolazione del Servizio Idrico e dal connesso disciplinare tecnico relativamente ai tempi massimi per l’eliminazione del disagio all’utente per guasti al contatore o a parte aerea della rete idrica, dei tempi massimi di avvio dei lavori per le parti interrate della rete e dei tempi massimi previsti per la riparazione del guasto ed il ripristino del funzionamento a partire dall’avvio dei lavori. I tempi si intendono valutati salvo impossibilità per cause di forza maggiore. Nel caso non sia possibile riprendere l’erogazione della fornitura idrica entro un tempo massimo di 8 ore decorrente dall’avvio dei lavori, il Gestore attiverà un servizio di fornitura alternativo. Se per cause di forza maggiore non potranno essere rispettati i tempi massimi indicati per l’ultimazione dei lavori essi procederanno senza interruzione. Nei casi in cui una molteplicità di richieste concomitanti non consentisse di rispettare gli standard previsti, il Gestore fornirà agli utenti finali alcune prime indicazioni comportamentali in attesa dell’intervento diretto.
Servizio Di Acquedotto. 1 Il Gestore presta il servizio di distribuzione dell’acqua per usi civili nei territori dei Comuni serviti, nei limiti delle disponibilità idriche secondo contratti di fornitura alle condizioni tutte del presente Regolamento. 2 Nelle zone in cui la rete idrica sia stata realizzata da terzi in forza di convenzione con l’Ente interessato, la somministrazione potrà avvenire dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte del Gestore. Esso assumerà la gestione delle opere dopo averne verificato la conformità alle autorizzazioni rilasciate ed alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio. 3 Per gli immobili per i quali non è possibile effettuare l’allaccio alla pubblica fognatura, il Gestore, subordinerà la fornitura dell'acqua all'esistenza di sistemi di smaltimento delle acque reflue, adeguatamente dimensionati e debitamente autorizzati dalle competenti autorità. Per tali impianti l’Utente dovrà provvedere periodicamente a prelevare i fanghi raccolti nel suddetto sistema individuale ed a smaltire i fanghi prelevati. 4 Il Gestore assicura la somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino all’apparecchio di misura. 5 In ogni caso il Gestore non provvederà alla messa in esercizio dell’allaccio idrico fino a quando l’Utente non abbia provveduto ad assicurare un idoneo sistema di smaltimento
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  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.

  • Luogo di esecuzione A partire dall’avvio dei servizi di architettura ed ingegneria, l’Aggiudicatario potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni, siano esse richieste dall’Aggiudicatario stesso oppure indette dal Responsabile Unico del Procedimento, si terranno presso una sede della specifica Amministrazione Contraente, di volta in volta individuata da quest’ultima.

  • Corrispettivo del servizio Il corrispettivo dei servizi erogati da Vodafone potrebbe comprendere, a seconda del Piano Tariffario applicabile, l’eventuale importo forfettario a copertura del servizio di adeguamento della rete locale. Sono altresì gratuite, nei casi di emergenza tecnica e di segnalazione guasti, le chiamate dirette al servizio di assistenza tecnica di Vodafone, mediante l’apposito numero per la segnalazione di eventuali guasti o disservizi.

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide. Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.