Somministrazione a tempo determinato. 1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. L’azienda comunicherà preventivamente alla RSU o RSA ove esistenti, o, in mancanza, alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda, il numero dei contratti di somministrazione da attivare, la durata degli stessi nonchè il numero e la qualifica dei lavoratori interessati . Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione è fornita entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Le parti convengono che la comunicazione di cui al presente comma assorbe quella prevista dall’art. 36, comma 3, del D.Lgs 81/20015.
3. I lavoratori somministrati a tempo determinato dovranno essere in possesso delle specifiche abilitazioni/patenti prescritte per le mansioni da svolgere.
4. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso le aziende utilizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20.5.1970, n. 300.
5. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. E), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.
Somministrazione a tempo determinato. 1. Nelle specifiche fattispecie sotto indicate il ricorso alla somministrazione a tempo determinato è soggetto a limiti quantitativi di utilizzo nella misura del 13% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente:
a) esecuzione di un’opera o di un servizio che abbia carattere straordinario connesso all’introduzione di innovazioni tecnologiche;
b) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico- ambientali che non consentano la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell’anno;
c) esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
d) per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate. Tale percentuale è aumentata al 15% per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda di stipulare sino a 5 contratti di somministrazione a tempo determinato.
2. A livello aziendale le Parti potranno definire maggiori percentuali – in questo caso nel limite massimo aggiuntivo del 5% in media annua - di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato per le fattispecie previste nel precedente comma 1.
3. I lavoratori somministrati dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche della mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro.
4. Le aziende forniranno annualmente alle RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati.
Somministrazione a tempo determinato. 1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
2. L’azienda comunicherà preventivamente alla RSU o RSA ove esistenti, o, in mancanza, alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, il numero e la figura professionale dei lavoratori interessati e la durata delle missioni. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione è fornita entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Le parti convengono che la comunicazione di cui al presente punto assorbe quella prevista dall’art. 36, comma 3, del D.Lgs 81/2015.
3. I lavoratori somministrati a tempo determinato dovranno essere in possesso delle specifiche abilitazioni/patenti prescritte per le mansioni da svolgere.
4. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso le aziende utilizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20.5.1970, n. 300.
5. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, i lavoratori somministrati sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore.
Somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito garantito (MOG) 57
Somministrazione a tempo determinato. 49 Art.24 - Telelavoro 50 Art.25 - Altre tipologie di lavoro flessibile 51 Art.26 - Percentuali di utilizzo 52
Somministrazione a tempo determinato. Ai sensi dell’art.34, comma 2, in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del contratto a tempo determinato, prevista dal Capo III del Decreto Legislativo n. 81/2015, ossia vengono applicate tutte le regole del contratto a termine con esclusione degli articoli 21, comma 2, 23 e 24 relativi, rispettivamente: • STOP AND GO ossia i periodi che devono necessariamente intercorrere tra un contratto a termine e l'altro stipulati tra le stesse parti; • limiti quantitativi; • diritto di precedenza. Ulteriore limite quantitativo del 30% La norma (art. 31, comma 2) introduce un ulteriore limite complessivo all’utilizzo delle forme flessibili di lavoro, perché si prevede che: • il numero complessivo di lavoratori impiegati tramite somministrazione a termine (fermo restando il limite del 20% relativo ai contratti a termine) non possa eccedere il 30% di quelli impiegati a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione con arrotondamento del decimale (maggiore o uguale a 0,5 si arrotonda all’unità superiore). Per quanto riguarda le modalità di calcolo della percentuale nel caso di inizio di attività in corso d’anno si fa riferimento al numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Ulteriore limite quantitativo del 30% - Eccezioni Le fattispecie in cui è possibile stipulare contratti di somministrazione “esenti” da limiti quantitativi: • deroghe previste dai contratti collettivi; • contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 8, comma 2 della legge 223/91; • contratti a termine stipulati con percettori di indennità di disoccupazione non agricola da almeno 6 mesi; • contratti a termine stipulati con lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati che rientrano nella categoria di cui ai numeri 4) e 99) dell’art. 2 Regolamento UE n. 651/2014, come richiamato dall’art. 31 co. 2 D.Lgs. 81/2015. Risultano lavoratori svantaggiati coloro che rientrano almeno in una delle seguenti situazioni:
Somministrazione a tempo determinato. Viene aumentata al 10% la percentuale massima di utilizzo, con un minimo di tre lavoratori somministrati (in precedenza all’8%) per unità produttiva calcolata sul numero dei dipendenti. Sono escluse dalla percentuale le somministrazioni attivate per sostituzione e per eventi e fiere.
Somministrazione a tempo determinato. 59 CLassIFICaZIoNE, moBILItà E sVILUPPo DEL PERsoNaLE 61 Art. 17 - Classificazione del personale 61 Art. 18 - Quadri 67
Somministrazione a tempo determinato. 1. E’ consentito il ricorso a contratti di somministrazione a tempo determinato, nelle seguenti ipotesi: - per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (ad esempio malattia, aspettativa, ferie etc.); - per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento e addestramento; - per l’avvio e la realizzazione di nuovi progetti e attività per un periodo non superiore a dodici mesi elevabile a ventiquattro mesi previo accordo in sede aziendale con le RSU o, in mancanza di queste ultime, con le XX.XX. territoriali; - per la sostituzione di personale temporaneamente adibito ad altre mansioni, per un periodo non superiore a sei mesi; - per l’assunzione di personale riferito a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi, con possibilità di impiego, in caso di eventuale fermo produttivo, su altre produzioni in corso; - per incremento e intensificazione temporanea dell’attività lavorativa, cui non è possibile far fronte con il personale a tempo indeterminato in organico; - per la copertura di una posizione rimasta vacante per il periodo necessario a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione, comunque non superiore a sei mesi; - per l’esecuzione di opere e servizi straordinari relativi all’introduzione di nuove tecnologie; - per la copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione dell’impresa; - per l’aumento temporaneo dell’attività indotto da particolari esigenze del mercato.
2. Nell’ipotesi di ricorso al contratto di somministrazione per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l’assenza sia successivamente al rientro di quest’ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
3. In sede aziendale, tra Direzione e RSU verranno individuati modalità e criteri per l’attribuzione ai lavoratori dipendenti dal somministratore di eventuali trattamenti economici collettivi, quali i premi di risultato, riconosciuti dall’utilizzatore al proprio personale. L’azienda utilizzatrice comunicherà preventivamente alla RSU o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero ed i motivi che giustificano l’utilizzo dei contratti di somministrazione. Inoltre, una volta all’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce m...
Somministrazione a tempo determinato. In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato, fermi restando i casi di esclusione previsti dal comma 5, art. 20, D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, non potrà superare nelle seguenti fattispecie: