Common use of Contratti a tempo determinato Clause in Contracts

Contratti a tempo determinato. Art. 65 Modalita’ e causali di impiego 1. Ai sensi dell’art. 23, della L. 23/02/1987 n. 56, le parti individuano ipotesi per la quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a un mese e non superiore a 12 mesi, ai sensi della L. 18/04/1962 n. 230. 2. Le assunzioni ai sensi del precedente punto 1), potranno aver luogo in presenza di: a. Incrementi di attività in dipendenza di progetti straordinari e/o di periodi stagionali: in questo caso può avvenire: · con contratto a tempo indeterminato utilizzando a tal fine quanto previsto dal Capo 3° (rapporto a tempo parziale); · con contratto a tempo indeterminato, prevedendo la sospensione temporanea del lavoratore dal momento della cessazione della stagione all’inizio di quella successiva. Durante il periodo di sospensione, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro, il lavoratore non maturerà alcun istituto contrattuale e di legge a carico del datore di lavoro. Resta inteso che lo stato di sospensione non preclude altro rapporto di lavoro, fermo restando che il lavoratore al ripristino della nuova stagione sia a disposizione dell’azienda dandone conferma entro il 31 gennaio; · a termine fisso secondo le vigenti disposizioni contrattuali e di legge. b. punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici della struttura lavorativa. c. assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti per ferie. d. aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1, lettera b) della L. 230/62. 3. Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di all’art. 8 bis, della L. 79/1983. 4. I datori di lavoro, con un numero di dipendenti fino a 15, non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le ipotesi di contratto a tempo determinato di cui al punto 2), in numero superiore a 2 unità. 5. Nelle singole strutture lavorative che abbiamo più di 15 dipendenti è consentito in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per 3 lavoratori. Ai fini del calcolo delle unità predette non si computano le assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste direttamente dalla L. 230/62 e dalla L. 196/97, quelle effettuate con contratto di formazione e lavoro e quelle effettuate ai sensi del successivo art. 106 (congedi familiari non retribuiti). 6. I datori di lavoro che si avvalgono del presente istituto contrattuale sono tenuti, entro 15 giorni dall’avvenuta assunzione del lavorazione a darne comunicazione scritta all’Ente Bilaterale specificando le quantità, la causale e le modalità del rapporto instaurato. 7. L’Ente Bilaterale, nell’ambito dei suoi compiti, segnala alle parti stipulanti il CCNL i casi che possono configurarsi anomali rispetto all’istituto del contratto a tempo determinato. 8. Nelle strutture lavorative in cui sono in atto sospensioni dal lavoro e/o licenziamenti operati nell’arco dell’anno, la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi e/o licenziati.

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Contratti a tempo determinato. Art. 65 Modalita’ e causali di impiego 1. Ai sensi dell’artdell'art. 231 del D. Lgs. 6 settembre 2001, della L. 23/02/1987 n. 56368, le parti individuano ipotesi per la quali sono consentite assunzioni con contratti è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato fronte di durata non inferiore a un mese e non superiore a 12 mesiragioni di carattere tecnico, ai sensi della L. 18/04/1962 n. 230organizzativo, produttivo o sostitutivo. 2. Le assunzioni ai sensi L'apposizione del precedente punto 1)termine è priva di effetto se non risulta, potranno aver luogo direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate in presenza di:dettaglio le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. a. Incrementi 3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di attività in dipendenza lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 4. In relazione a quanto disposto dal D. Lgs. 6 settembre 2001, n.368, le parti convengono sulle seguenti ipotesi di progetti straordinari e/o apposizione di periodi stagionali: in questo caso può avvenire: · con un termine al contratto a tempo indeterminato utilizzando a tal fine quanto previsto dal Capo 3° (rapporto a tempo parziale); · con contratto a tempo indeterminato, prevedendo la sospensione temporanea del lavoratore dal momento della cessazione della stagione all’inizio di quella successiva. Durante il periodo di sospensione, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro, il lavoratore non maturerà alcun istituto contrattuale e nel caso di legge a carico assunzioni di lavoratori: a) per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del datore di lavoroposto ai sensi dell'art. Resta inteso che lo stato di sospensione non preclude altro rapporto di lavoro, fermo restando che il lavoratore al ripristino della nuova stagione sia a disposizione dell’azienda dandone conferma entro il 31 gennaio; · a termine fisso secondo le vigenti disposizioni contrattuali e di legge2110 cod. civ.; b. punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici della struttura lavorativa. c. assunzioni b) per sostituzione di lavoratori assenti per ferieferie e permessi; c) per sostituzione di lavoratori assenti per aspettative, per le quali comunque sia legalmente previsto l'obbligo della conservazione del posto; d) per sostituzione di lavoratori impegnati in attività formative; e) per sostituzione di lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale; f) a servizio di residenze turistiche a carattere stagionale ovvero con mansioni relative a strutture, impianti o apparati con funzionamento limitato solo ad alcuni periodi nell'anno; g) per supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro; h) per lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione; i) per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno; j) la conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; k) per l'inserimento di lavoratori con età superiore ai 55 anni; l) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale; m) per esigenze connesse ad eccezionali cause di forza maggiore e/o calamità naturali. Per tali fattispecie sono applicabili, in alternativa a quelle del presente articolo, anche le norme del successivo art. 51, relative al contratto a tempo parziale. d. aspettative diverse da quelle già previste dall’art5. 1, lettera b) della L. 230/62In ogni caso i contratti a tempo determinato non potranno superare il 10% dell'organico complessivo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (in caso di insussistenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato potrà essere comunque stipulato n. 1 contratto a termine). Le frazioni saranno arrotondate al valore unitario superiore. 36. Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di all’art. 8 bis, della L. 79/1983. 4. I datori di lavoro, con un numero di dipendenti fino Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a 15, non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti tempo determinato conclusi per soddisfare le ipotesi di cui alle lettere d), e), g), h), i), l), m) ed n). 7. Sono inoltre esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui sopra, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga. Quest'ultima esenzione non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi. 8. Il termine del contratto a tempo determinato di cui al punto 2)può essere, in numero con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore a 2 unitàai tre anni. 59. Nelle singole strutture lavorative che abbiamo più di 15 dipendenti è consentito in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per 3 lavoratori. Ai fini del calcolo delle unità predette non si computano le assunzioni effettuate Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste direttamente dalla L. 230/62 e dalla L. 196/97dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, quelle effettuate con contratto al fine di formazione e lavoro e quelle effettuate ai sensi prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del successivo art. 106 (congedi familiari non retribuiti)lavoro. 610. I datori di lavoro Ai lavoratori occupati a tempo determinato dovrà essere inoltrata comunicazione circa i posti vacanti che si avvalgono del presente istituto contrattuale sono tenutirendessero disponibili, entro 15 giorni dall’avvenuta assunzione del lavorazione a darne comunicazione scritta all’Ente Bilaterale specificando in modo da garantire loro le quantità, la causale e le modalità del rapporto instauratostesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori. 7. L’Ente Bilaterale, nell’ambito dei suoi compiti, segnala alle parti stipulanti il CCNL i casi che possono configurarsi anomali rispetto all’istituto del contratto a tempo determinato. 8. Nelle strutture lavorative in cui sono in atto sospensioni dal lavoro e/o licenziamenti operati nell’arco dell’anno, la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi e/o licenziati.

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Contratti a tempo determinato. Art. 65 Modalita’ e causali di impiego 1. Ai sensi dell’art. 23, della L. 23/02/1987 n. 56, le parti individuano ipotesi per la quali sono consentite assunzioni con contratti La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di durata lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non inferiore a può superare i ventiquattro mesi. E’ consentita l’apposizione di un mese e termine non superiore a 12 mesidodici mesi alla durata del contratto di lavoro subordinato senza necessità di causale alcuna. Un termine di durata superiore ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi è possibile solo in presenza di una delle condizioni di cui all’art. 19, ai sensi della L. 18/04/1962 n. 230.comma 1 D.lgs. 81/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare: - esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività svolta dal datore di lavoro; - esigenze di sostituzione di altri lavoratori; - esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; 2. Le assunzioni ai sensi Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 del precedente punto 1), potranno aver luogo in presenza di: a. Incrementi di attività in dipendenza di progetti straordinari e/o di periodi stagionali: in questo caso può avvenire: · con contratto a tempo indeterminato utilizzando a tal fine quanto previsto dal Capo 3° (rapporto a tempo parziale); · con contratto a tempo indeterminato, prevedendo la sospensione temporanea del lavoratore dal momento della cessazione della stagione all’inizio di quella successivaD.Lgs. Durante il periodo di sospensione, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro, il lavoratore non maturerà alcun istituto contrattuale e di legge a carico del datore di lavoro. Resta inteso che lo stato di sospensione non preclude altro rapporto di lavoro, fermo restando che il lavoratore al ripristino della nuova stagione sia a disposizione dell’azienda dandone conferma entro il 31 gennaio; · a termine fisso secondo le vigenti disposizioni contrattuali e di legge. b. punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici della struttura lavorativa. c. assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti per ferie. d. aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1, lettera b) della L. 230/6281/2015. 3. Ai lavoratori assunti ai sensi Il contratto, con il consenso del presente articolo si applica il diritto lavoratore, può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di priorità cui all'articolo 19, comma 1 del D.Lgs. 81/2015. Il termine del contratto può essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi. La proroga del contratto è ammessa per un massimo di all’art. 8 bis, della L. 79/1983quattro volte nell’arco dei ventiquattro mesi. 4. I datori Con l’eccezione dei rapporti di lavoro, con un numero di dipendenti fino a 15, durata non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le ipotesi di contratto a tempo determinato di cui al punto 2), in numero superiore a 2 unitàdodici giorni, l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. 5. Nelle singole strutture lavorative che abbiamo più di 15 dipendenti è consentito in In ogni caso i contratti a tempo determinato non potranno superare il 10% dell’organico complessivo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (in caso di insussistenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato potrà essere comunque stipulato n. 1 contratto a termine). Le frazioni saranno arrotondate al valore unitario superiore. 6. Sono inoltre esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui sopra, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la stipulazione dei predetti contratti per 3 lavoratorieventuale proroga. Ai fini del calcolo delle unità predette Quest’ultima esenzione non si computano applica a singoli contratti stipulati per le assunzioni effettuate durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi. 7. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste direttamente dalla L. 230/62 e dalla L. 196/97dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, quelle effettuate con contratto al fine di formazione e lavoro e quelle effettuate ai sensi prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del successivo art. 106 (congedi familiari non retribuiti). 6. I datori di lavoro che si avvalgono del presente istituto contrattuale sono tenuti, entro 15 giorni dall’avvenuta assunzione del lavorazione a darne comunicazione scritta all’Ente Bilaterale specificando le quantità, la causale e le modalità del rapporto instaurato. 7. L’Ente Bilaterale, nell’ambito dei suoi compiti, segnala alle parti stipulanti il CCNL i casi che possono configurarsi anomali rispetto all’istituto del contratto a tempo determinatolavoro. 8. Nelle strutture lavorative Ai lavoratori occupati a tempo determinato dovrà essere inoltrata comunicazione circa i posti vacanti che si rendessero disponibili, in cui sono in atto sospensioni dal lavoro e/o licenziamenti operati nell’arco dell’anno, la presente normativa non si applica per assunzioni con modo da garantire loro le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi e/o licenziatistesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.

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Contratti a tempo determinato. Art. 65 Modalita’ e causali di impiego 1. Ai sensi dell’artFatte salve le ipotesi di cui all'art. 231, della L. 23/02/1987 comma 1 bis, del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 56368, le parti individuano ipotesi per la quali sono consentite assunzioni con contratti è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato fronte di durata non inferiore a un mese e non superiore a 12 mesiragioni di carattere tecnico, ai sensi della L. 18/04/1962 n. 230organizzativo, produttivo o sostitutivo. 2. Le assunzioni ai sensi L'apposizione del precedente punto 1)termine è priva di effetto se non risulta, potranno aver luogo direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate in presenza di:dettaglio le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. a. Incrementi 3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di attività in dipendenza lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 4. In relazione a quanto disposto dal D. Lgs. 6 settembre 2001, n.368, le parti convengono sulle seguenti ipotesi di progetti straordinari e/o apposizione di periodi stagionali: in questo caso può avvenire: · con un termine al contratto a tempo indeterminato utilizzando a tal fine quanto previsto dal Capo 3° (rapporto a tempo parziale); · con contratto a tempo indeterminato, prevedendo la sospensione temporanea del lavoratore dal momento della cessazione della stagione all’inizio di quella successiva. Durante il periodo di sospensione, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro, il lavoratore non maturerà alcun istituto contrattuale e nel caso di legge a carico assunzioni di lavoratori: a) per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del datore di lavoroposto ai sensi dell'art. Resta inteso che lo stato di sospensione non preclude altro rapporto di lavoro, fermo restando che il lavoratore al ripristino della nuova stagione sia a disposizione dell’azienda dandone conferma entro il 31 gennaio; · a termine fisso secondo le vigenti disposizioni contrattuali e di legge2110 cod. civ.; b. punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici della struttura lavorativa. c. assunzioni b) per sostituzione di lavoratori assenti per ferieferie e permessi; c) per sostituzione di lavoratori assenti per aspettative, per le quali comunque sia legalmente previsto l'obbligo della conservazione del posto; d) per sostituzione di lavoratori impegnati in attività formative; e) per sostituzione di lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale; f) a servizio di residenze turistiche a carattere stagionale ovvero con mansioni relative a strutture, impianti o apparati con funzionamento limitato solo ad alcuni periodi nell'anno; g) per supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro; h) per lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione; i) per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno; j) la conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; k) per l'inserimento di lavoratori con età superiore ai 55 anni; l) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale; m) per esigenze connesse ad eccezionali cause di forza maggiore e/o calamità naturali. Per tali fattispecie sono applicabili, in alternativa a quelle del presente articolo, anche le norme del successivo art. 54, relative al contratto a tempo parziale. d. aspettative diverse da quelle già previste dall’art5. 1, lettera b) della L. 230/62In ogni caso i contratti a tempo determinato non potranno superare il 10% dell'organico complessivo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (in caso di insussistenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato potrà essere comunque stipulato n. 1 contratto a termine). Le frazioni saranno arrotondate al valore unitario superiore. 36. Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di all’art. 8 bis, della L. 79/1983. 4. I datori di lavoro, con un numero di dipendenti fino Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a 15, non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti tempo determinato conclusi per soddisfare le ipotesi di cui alle lettere d), e), g), h), i), j), k) ed l). 7. Sono inoltre esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui sopra, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga. Quest'ultima esenzione non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi. 8. Il termine del contratto a tempo determinato di cui al punto 2)può essere, in numero con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore a 2 unitàai tre anni. 59. Nelle singole strutture lavorative che abbiamo più di 15 dipendenti è consentito in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per 3 lavoratori. Ai fini del calcolo delle unità predette non si computano le assunzioni effettuate Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste direttamente dalla L. 230/62 e dalla L. 196/97dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, quelle effettuate con contratto al fine di formazione e lavoro e quelle effettuate ai sensi prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del successivo artlavoro. 106 (congedi familiari non retribuiti). 6. I datori di lavoro 00.Xx lavoratori occupati a tempo determinato dovrà essere inoltrata comunicazione circa i posti vacanti che si avvalgono del presente istituto contrattuale sono tenutirendessero disponibili, entro 15 giorni dall’avvenuta assunzione del lavorazione a darne comunicazione scritta all’Ente Bilaterale specificando in modo da garantire loro le quantità, la causale e le modalità del rapporto instauratostesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori. 7. L’Ente Bilaterale, nell’ambito dei suoi compiti, segnala alle parti stipulanti il CCNL i casi che possono configurarsi anomali rispetto all’istituto del contratto a tempo determinato. 8. Nelle strutture lavorative in cui sono in atto sospensioni dal lavoro e/o licenziamenti operati nell’arco dell’anno, la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi e/o licenziati.

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Contratti a tempo determinato. Art. 65 Modalita’ e causali di impiego 1. Ai sensi dell’art. 23, della L. 23/02/1987 n. 56, le parti individuano ipotesi per la quali sono consentite assunzioni con contratti Il presente articolo disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato e recepisce, integrandole, le norme di durata non inferiore cui al D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e la normativa vigente in materia. Nella lettera di assunzione sono specificate le ragioni a un mese e non superiore a 12 mesifronte delle quali è apposto il termine al contratto di lavoro, ai sensi della L. 18/04/1962 n. 230. 2. Le assunzioni ai sensi del precedente punto 1), potranno aver luogo in presenza di: a. Incrementi di attività in dipendenza di progetti straordinari e/o di periodi stagionali: in questo caso può avvenire: · con contratto a tempo indeterminato utilizzando a tal fine quanto previsto dal Capo 3° (rapporto a tempo parziale); · con contratto a tempo indeterminato, prevedendo la sospensione temporanea del lavoratore dal momento della cessazione della stagione all’inizio di quella successiva. Durante il periodo di sospensione, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro, il lavoratore non maturerà alcun istituto contrattuale e delle vigenti disposizioni di legge a carico del datore di lavoro. Resta inteso che lo stato di sospensione non preclude altro rapporto di lavoro, fermo restando che il lavoratore al ripristino della nuova stagione sia a disposizione dell’azienda dandone conferma entro il 31 gennaio; · a termine fisso secondo le vigenti disposizioni contrattuali e di legge. b. punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici della struttura lavorativa. c. assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti per ferie. d. aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1, lettera b) della L. 230/62. 3. Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di all’artCCNL. 8 bis, della L. 79/1983. 4. I datori di lavoro, con un numero di dipendenti fino a 15, Indipendentemente dalla durata del contratto le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore al 25% dell'orga- nico in forza a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore in caso di frazione in- feriore all’unità Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 10 dipendenti è consentita in ogni caso la stipu- lazione di 3 contratti a tempo determinato. Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di le- gittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le seguenti ipotesi: a. Sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi comprese le se- guenti ipotesi: 1) infermità per malattia 2) infortunio sul lavoro; 3) aspettativa; 4) sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18.1.1992, n. 16 e successive modificazioni; 5) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151; 6) ferie. b. imprevista intensificazione di attività; c. esecuzione di maggiori servizi in particolari periodi annuali; d. manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco sede, uffici, magazzini, ecc.; e. esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; f. esecuzione di un servizio e/o di un appalto definito e predeterminato nel tempo; g. fase di avvio di nuove attività. La fase di avvio di nuove attività non può comunque superare i 12 mesi. La durata del contratto a tempo determinato di cui al punto 2), in numero non può essere superiore a 36 mesi compresa l’eventuale proroga. Al lavoratore assunto a tempo determinato spettano la 13° e 14° mensilità, il trattamento di fine rapporto e tutti gli altri istituti a carattere differito che spettano ai lavoratori a tempo indetermina- to. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratti a tempo determinato uguali o su- periori a sette (7) mesi, per le ipotesi già previste dall’art. 23 comma 2 unità. 5della Legge 56 del 28/2/1987 hanno diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda e con le medesime qualifiche. Nelle singole strutture lavorative Detto diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che abbiamo più manifesti in tal senso la propria volontà al datore di 15 dipendenti è consentito in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per 3 lavoratorilavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Ai fini del calcolo delle unità predette non si computano le assunzioni effettuate lavoratori con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste direttamente dalla L. 230/62 verrà corrisposto anche quanto previsto dal secon- do livello di contrattazione secondo le modalità stabilite nei relativi accordi. Le erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concor- dati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa, ove spettanti, saranno riconosciu- te per i lavoratori assunti con contratto a termine in rapporto al periodo di utilizzo con le stesse modalità e dalla L. 196/97criteri previsti per i dipendenti assunti a tempo indeterminato e comunque concordato tra le parti. Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, quelle effettuate per fornire informazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasformazioni degli stessi o sulla necessità di ulteriori assunzioni. Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari ad un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tal fine si computano le assenze dovute ad un unico evento od a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L’obbligo di conservazione del posto ces- sa in ogni caso alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro. La durata dell'eventuale periodo di prova è pari a 1/3 della durata prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sarà considerato assolto in caso di trasformazione a tempo indetermina- to. Il periodo di lavoro prestato è valido ai fini del computo dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, ivi compreso in caso di passaggio a tempo indeterminato. Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all’art. 6 del D.Lgs n. 368/2001. Ai fini dell’art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro e quelle effettuate ai sensi del successivo art. 106 (congedi familiari non retribuiti)durata superiore a 4 mesi. 6. I datori di lavoro che si avvalgono del presente istituto contrattuale sono tenuti, entro 15 giorni dall’avvenuta assunzione del lavorazione a darne comunicazione scritta all’Ente Bilaterale specificando le quantità, la causale e le modalità del rapporto instaurato. 7. L’Ente Bilaterale, nell’ambito dei suoi compiti, segnala alle parti stipulanti il CCNL i casi che possono configurarsi anomali rispetto all’istituto del contratto a tempo determinato. 8. Nelle strutture lavorative in cui sono in atto sospensioni dal lavoro e/o licenziamenti operati nell’arco dell’anno, la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi e/o licenziati.

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Contratti a tempo determinato. Art. 65 Modalita’ e causali Tornando ai discorsi relativi ai contratti a termine che rappresentano il punto centrale di impiego 1. Ai sensi questa riflessione, ricordo che, per effetto dell’art. 2329 (non “toccato”) dalla riforma sono esclusi dal campo di applicazione di tutto il Capo III (e, della L. 23/02/1987 n. 56quindi, le parti individuano ipotesi per la quali sono consentite assunzioni con contratti anche dalle disposizioni del presente Decreto) una serie di lavoro rapporti che fanno riferimento: a) agli operai agricoli a tempo determinato la cui disciplina si trova all’interno del D.L. vo n. 375/1993; b) ai richiami in servizio dei volontari del Corpo dei Vigili del Fuoco; c) ai contratti a termine del personale con qualifica dirigenziale; d) ai rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non inferiore a un mese e non superiore a 12 mesitre giorni, ai sensi della L. 18/04/1962 n. 230. 2. Le assunzioni ai sensi nel settore del precedente punto 1)turismo e del commercio, potranno aver luogo in presenza di: a. Incrementi nei casi individuati dalla contrattazione collettiva, fermo restando l’obbligo di attività in dipendenza di progetti straordinari e/o di periodi stagionali: in questo caso può avvenire: · con contratto a tempo indeterminato utilizzando a tal fine quanto previsto dal Capo 3° (rapporto a tempo parziale); · con contratto a tempo indeterminato, prevedendo la sospensione temporanea del lavoratore dal momento della cessazione della stagione all’inizio di quella successiva. Durante il periodo di sospensione, ferma restando la titolarità comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro, il lavoratore non maturerà alcun istituto contrattuale e di legge a carico del datore di lavoro. Resta inteso che lo stato di sospensione non preclude altro rapporto di lavoro, fermo restando che il lavoratore al ripristino della nuova stagione sia a disposizione dell’azienda dandone conferma lavoro entro il 31 gennaio; · giorno antecedente. Si tratta di una tipologia contrattuale presente, da tempo, nel nostro ordinamento, ritornata “in auge” dopo la cancellazione dei“voucher” avvenuta con il D.L. n. 25/2017; e) ai contratti a termine fisso secondo le vigenti disposizioni contrattuali e di legge.del personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze ed al personale sanitario, anche dirigente, del Servizio Sanitario b. punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici della struttura lavorativa. c. assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti per ferie. d. aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1, lettera bf) della L. 230/62. 3. Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di all’art. 8 bis, della L. 79/1983. 4. I datori di lavoro, con un numero di dipendenti fino a 15, non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le ipotesi di contratto contratti a tempo determinato di cui ex lege n. 240/2010; g) al punto 2)personale artistico e tecnico delle Fondazioni musicali non si applicano i primi tre commi dell’art. 19 e l’art. 21; h) al personale delle Pubbliche Amministrazione continua ad applicarsi l’art., in numero superiore a 2 unità36 del D.L. vo n. 165/2001. 5. Nelle singole strutture lavorative che abbiamo più 1.1 Le novità del nuovo articolo 19 del Decreto Legislativo n. 81/2015 a) aumento dell’aliquota contributiva in caso di 15 dipendenti è consentito in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per 3 lavoratori. Ai fini del calcolo delle unità predette xxxxxxx dopo il primo contratto pari allo 0,5, cosa che, però, non si computano le assunzioni effettuate con contratto riguarda i rapporti a tempo determinato nelle ipotesi previste direttamente dalla L. 230/62 e dalla L. 196/97del settore domestico, quelle effettuate come chiarito con contratto l’emendamento approvato nel corso della discussione alla Camera; b) diminuzione della durata massima complessiva riferita ai rapporti a termine, intesi anche in sommatoria; c) introduzioni delle causali, a partire dal tredicesimo mese di formazione e lavoro e quelle effettuate ai sensi utilizzazione del successivo art. 106 (congedi familiari non retribuiti). 6. I datori di lavoro lavoratore, sia che si avvalgono superi la soglia dell’anno in virtù di un contratto iniziale, di una proroga o di un rinnovo; d) ampliamento dei termini per la proposizione del presente istituto contrattuale sono tenuti, entro 15 giorni dall’avvenuta assunzione del lavorazione a darne comunicazione scritta all’Ente Bilaterale specificando le quantità, la causale e le modalità del rapporto instauratoricorso giudiziario. 7. L’Ente Bilaterale, nell’ambito dei suoi compiti, segnala alle parti stipulanti il CCNL i casi che possono configurarsi anomali rispetto all’istituto del contratto a tempo determinato. 8. Nelle strutture lavorative in cui sono in atto sospensioni dal lavoro e/o licenziamenti operati nell’arco dell’anno, la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi e/o licenziati.

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Contratti a tempo determinato. Art. 65 Modalita’ e causali di impiego 1. Ai sensi dell’art. 23, della L. 23/02/1987 n. 56, le parti individuano ipotesi per la quali sono consentite assunzioni con contratti Il presente articolo disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato e recepisce, integrandole, le norme di durata non inferiore a un mese cui al D.lgs 6 settembre 2001, n. 368 e non superiore a 12 mesi, ai sensi della L. 18/04/1962 n. 230alla normativa vigente in materia. 2. Le assunzioni ai sensi del precedente punto 1), potranno aver luogo in presenza di: a. Incrementi Nella lettera di attività in dipendenza di progetti straordinari e/o di periodi stagionali: in questo caso può avvenire: · con assunzione sono specificate le ragioni a fronte delle quali è apposto il termine al contratto a tempo indeterminato utilizzando a tal fine quanto previsto dal Capo 3° (rapporto a tempo parziale); · con contratto a tempo indeterminato, prevedendo la sospensione temporanea del lavoratore dal momento della cessazione della stagione all’inizio di quella successiva. Durante il periodo di sospensione, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro, il lavoratore non maturerà alcun istituto contrattuale e ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a carico e del datore di lavoro. Resta inteso che lo stato di sospensione non preclude altro rapporto di lavoro, fermo restando che il lavoratore al ripristino della nuova stagione sia a disposizione dell’azienda dandone conferma entro il 31 gennaio; · a termine fisso secondo le vigenti disposizioni contrattuali e di legge. b. punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici della struttura lavorativa. c. assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti per ferie. d. aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1, lettera b) della L. 230/62presente CCNL. 3. Ai lavoratori assunti ai sensi Indipendentemente dalla durata del presente articolo si applica il diritto di priorità di all’art. 8 bis, della L. 79/1983. 4. I datori di lavoro, con un numero di dipendenti fino a 15, contratto le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato sia full-time che part-time, in numero superiore al 25% dell'organico in forza a tempo indeterminato. Nelle aziende fino a 4 dipendenti può comunque essere concluso 1 contratto a termine, in quelle da 5 a 10 dipendenti è consentita la stipulazione di 2 contratti a tempo determinato. 4. E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali: 1. Sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi: infermità per malattia; infortunio sul lavoro; aspettativa; sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di contratto a tempo determinato cui alla legge 18.1.1992, n. 16 e successive modificazioni; astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151; 2. intensificazione non programmabile di cui al punto 2)attività; 3. esecuzione di maggiori servizi in particolari periodi annuali; 4. manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco sede, in numero superiore a 2 unitàuffici, magazzini, ecc.; 5. esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; 6. assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie; 7. esecuzione di un servizio e/o di un appalto definito e predeterminato nel tempo; 8. fase di avvio di nuove attività. 5. Nelle singole strutture lavorative che abbiamo più di 15 dipendenti è consentito in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per 3 lavoratori. Ai fini del calcolo delle unità predette non si computano percentuali di cui al comma 3 sono conteggiate le assunzioni effettuate a tempo determinato sia full-time che part- time dei punti c,d,e,f,g,h comma 4. 6. Le assunzioni con contratto a termine e i motivi che le hanno indotte verranno comunicate entro 10 giorni dalla loro stipulazione alle RSA/RSU o in assenza di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto. 7. La durata del contratto a tempo determinato non può essere inferiore a 30 giorni di calendario e non può essere superiore a 36 mesi compresa l’eventuale proroga. Dal predetto limite massimo sono esclusi i contratti a tempo determinato attivati per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto. 8. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratti a tempo determinato uguali o superiori a sei (6) mesi, per le ipotesi già previste dall’art. 23 comma 2 della Legge 56 del 28/2/1987 hanno diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda e con le medesime qualifiche. 9. Detto diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. 10. Ai lavoratori con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste direttamente dalla L. 230/62 verrà corrisposto anche quanto previsto dal secondo livello di contrattazione secondo le modalità stabilite nei relativi accordi. 11. Il periodo di comporto in caso di malattia e dalla L. 196/97di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari ad un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tal fine si computano le assenze dovute ad un unico evento od a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L’obbligo di conservazione del posto cessa in ogni caso alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro. 12. La durata dell'eventuale periodo di prova è pari a 1/3 della durata prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sarà considerato assolto in caso di trasformazione a tempo indeterminato. 13. Il periodo di lavoro prestato è valido ai fini del computo dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, quelle effettuate ivi compreso in caso di passaggio a tempo indeterminato 14. Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all’art.6 de D.Lgs n. 368/2001. 15. Ai fini dell’art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro e quelle effettuate ai sensi del successivo art. 106 (congedi familiari non retribuiti)durata superiore a 4 mesi. 6. I datori di lavoro che si avvalgono del presente istituto contrattuale sono tenuti, entro 15 giorni dall’avvenuta assunzione del lavorazione a darne comunicazione scritta all’Ente Bilaterale specificando le quantità, la causale e le modalità del rapporto instaurato. 7. L’Ente Bilaterale, nell’ambito dei suoi compiti, segnala alle parti stipulanti il CCNL i casi che possono configurarsi anomali rispetto all’istituto del contratto a tempo determinato. 8. Nelle strutture lavorative in cui sono in atto sospensioni dal lavoro e/o licenziamenti operati nell’arco dell’anno, la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi e/o licenziati.

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Contratti a tempo determinato. Art. 65 Modalita’ e causali di impiego 1. Ai sensi dell’art. 23, della L. 23/02/1987 n. 56, le parti individuano ipotesi per la quali sono consentite assunzioni con contratti Il presente articolo disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato e recepisce, integrandole, le norme di durata non inferiore a un mese cui al D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 smi e non superiore a 12 mesi, ai sensi della L. 18/04/1962 n. 230la normativa vigente in materia. 2. Le assunzioni ai sensi Il numero complessivo di contratti a tempo determinato attivabili da ciascuna impresa, visto quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 1 e dal comma 7 dell’articolo 10 del precedente punto 1)decreto legislativo 6 settembre 2001, potranno aver luogo in presenza di: a. Incrementi n. 368 e smi, è stabilito nelle misure di attività in dipendenza seguito indicate: La base di progetti straordinari e/o di periodi stagionali: in questo caso può avvenire: · computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato utilizzando a tal fine quanto previsto dal Capo 3° (rapporto a tempo parziale); · e con contratto a tempo indeterminatodi apprendistato, prevedendo la sospensione temporanea che risultino iscritti nel libro unico del lavoratore dal momento della cessazione della stagione all’inizio lavoro all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di quella successivalavoro di cui al presente articolo. Durante il periodo Le frazioni di sospensione, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro, il lavoratore non maturerà alcun istituto contrattuale e di legge a carico del datore di lavoro. Resta inteso che lo stato di sospensione non preclude altro rapporto di lavoro, fermo restando che il lavoratore al ripristino della nuova stagione sia a disposizione dell’azienda dandone conferma entro il 31 gennaio; · a termine fisso secondo le vigenti disposizioni contrattuali e di legge. b. punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non unità si riesca a far fronte con i normali organici della struttura lavorativa. c. assunzioni computano per sostituzione di lavoratori assenti per ferie. d. aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1, lettera b) della L. 230/62intero. 3. Ai lavoratori assunti ai sensi Salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo si applica il diritto articolo, la durata complessiva del rapporto a termine– comprensivo di priorità di all’art. 8 bis, della L. 79/1983rinnovi e proroghe – non può superare i 36 mesi. 4. I datori La durata minima è pari a 30 giorni di lavorocalendario per tutti i contratti a termine, con un numero ad eccezione di dipendenti fino a 15, non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze quelli attivati per la sostituzione di lavoratori assunti per le ipotesi di contratto a tempo determinato di cui al punto 2), in numero superiore a 2 unitàche hanno diritto alla conservazione del posto. 5. Nelle singole strutture lavorative L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto. La mancanza della forma scritta comporta la nullità della clausola relativa al termine, con la conseguenza che abbiamo il contratto si considera a tempo indeterminato. 6. Resta ferma la disposizione di cui all’art. 5 co. 4 bis del D.lgs. 368/2001, raggiunto il limite di cui al comma 3 del presente articolo di stipulare un ulteriore successivo contratto a termine, a condizione che la stipula avvenga presso la DTL competente e con l’assistenza di un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL. Tale ulteriore contratto avrà la durata massima di mesi 8, elevabili a 12 dal secondo livello di contrattazione 7. Sono esclusi dalle percentuali di utilizzo di cui al comma 2 del presente accordo assunzioni di lavoratori a tempo determinato ricompresi nelle seguenti casistiche: a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti di lavoro anche in misura non uniforme la durata e individuata in 10 mesi, prolungabile a 18 mesi a seguito di contrattazione con le RSU/RSA o in mancanza con le Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL. b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni; ai sensi del comma 4 ter dell’art. 5, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, le parti potranno convenire di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell’anno previa contrattazione con le RSU/RSA o in mancanza con le Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL. c) lavoratori di età superiore a 55 anni. 8. In applicazione dell’art. 5, comma 4 quater, del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche e integrazioni, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale già attribuito, daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nella stessa impresa per un periodo, anche frazionato, superiore a 7 mesi e il cui contratto sia scaduto da non più di 15 dipendenti 12 mesi e che ne abbiano fatto richiesta scritta entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni. Il diritto di precedenza di cui sopra non è consentito in ogni caso esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni. 9. I lavoratori assunti a termine riceveranno adeguati interventi formativi/informativi su sicurezza e processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate. 10. Al lavoratore assunto a tempo determinato spettano la stipulazione dei predetti contratti per 3 lavoratori13° e 14° mensilità, il trattamento di fine rapporto e tutti gli altri istituti a carattere differito che spettano ai lavoratori a tempo indeterminato. 11. Ai fini del calcolo delle unità predette non si computano le assunzioni effettuate lavoratori con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste direttamente dalla L. 230/62 e dalla L. 196/97verrà corrisposto anche quanto previsto dal secondo livello di contrattazione secondo le modalità stabilite nei relativi accordi. 12. Le erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa, quelle effettuate ove spettanti, saranno riconosciute per i lavoratori assunti con contratto a termine in rapporto al periodo di formazione utilizzo con le stesse modalità e lavoro criteri previsti per i dipendenti assunti a tempo indeterminato e quelle effettuate ai sensi del successivo art. 106 (congedi familiari non retribuiti)comunque concordato tra le parti. 613. I datori Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza di lavoro che si avvalgono del queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente istituto contrattuale sono tenuticontratto, entro 15 giorni dall’avvenuta assunzione del lavorazione per fornire informazioni circa il numero dei contratti a darne comunicazione scritta all’Ente Bilaterale specificando le quantitàtermine in corso, la causale e le modalità del rapporto instauratosulle eventuali trasformazioni degli stessi o sulla necessità di ulteriori assunzioni. 714. L’Ente Bilaterale, nell’ambito dei suoi compiti, segnala alle parti stipulanti il CCNL i casi che possono configurarsi anomali rispetto all’istituto Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari ad un terzo della durata del contratto a tempo determinatotermine con un minimo di 30 giorni; a tal fine si computano le assenze dovute ad un unico evento od a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L’obbligo di conservazione del posto cessa in ogni caso alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro. 815. Nelle strutture lavorative La durata dell'eventuale periodo di prova è pari a 1/3 della durata prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sarà considerato assolto in cui sono caso di trasformazione a tempo indeterminato. 16. Il periodo di lavoro prestato è valido ai fini del computo dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, ivi compreso in atto sospensioni caso di passaggio a tempo indeterminato. 17. Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro e/o licenziamenti operati nell’arco dell’anno, la presente normativa non con contratto a tempo determinato si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi e/o licenziati.il principio di non discriminazione di cui all’art. 6 del D.Lgs n. 368/2001 s.m.i.. 18. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 368/2001 e s.m.i..

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Contratti a tempo determinato. Art. 65 Modalita’ e causali di impiego 1. Ai sensi dell’artdell'art. 231 del D. Lgs. 6 settembre 2001, della L. 23/02/1987 n. 56368, le parti individuano ipotesi per la quali sono consentite assunzioni con contratti è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato fronte di durata non inferiore a un mese e non superiore a 12 mesiragioni di carattere tecnico, ai sensi della L. 18/04/1962 n. 230organizzativo, produttivo o sostitutivo. 2. Le assunzioni ai sensi L'apposizione del precedente punto 1)termine è priva di effetto se non risulta, potranno aver luogo direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate in presenza di:dettaglio le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. a. Incrementi 3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di attività in dipendenza lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 4. In relazione a quanto disposto dal D. Lgs. 6 settembre 2001, n.368, le parti convengono sulle seguenti ipotesi di progetti straordinari e/o apposizione di periodi stagionali: in questo caso può avvenire: · con un termine al contratto a tempo indeterminato utilizzando a tal fine quanto previsto dal Capo 3° (rapporto a tempo parziale); · con contratto a tempo indeterminato, prevedendo la sospensione temporanea del lavoratore dal momento della cessazione della stagione all’inizio di quella successiva. Durante il periodo di sospensione, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro, il lavoratore non maturerà alcun istituto contrattuale e nel caso di legge a carico assunzioni di lavoratori: a) per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del datore di lavoroposto ai sensi dell'art. Resta inteso che lo stato di sospensione non preclude altro rapporto di lavoro, fermo restando che il lavoratore al ripristino della nuova stagione sia a disposizione dell’azienda dandone conferma entro il 31 gennaio; · a termine fisso secondo le vigenti disposizioni contrattuali e di legge2110 cod. civ.; b. punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici della struttura lavorativa. c. assunzioni b) per sostituzione di lavoratori assenti per ferie.ferie e permessi; d. aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1c) per sostituzione di lavoratori assenti per aspettative, lettera b) della L. 230/62. 3. Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di all’art. 8 bis, della L. 79/1983. 4. I datori di lavoro, con un numero di dipendenti fino a 15, non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le ipotesi quali comunque sia legalmente previsto l'obbligo della conservazione del posto; d) per sostituzione di contratto lavoratori impegnati in attività formative; e) per sostituzione di lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo determinato parziale; f) a servizio di cui al punto 2)residenze turistiche a carattere stagionale ovvero con mansioni relative a strutture, impianti o apparati con funzionamento limitato solo ad alcuni periodi nell'anno; g) per supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro; h) per lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione; i) per l'intensificazione dell'attività lavorativa in numero superiore a 2 unità. 5. Nelle singole strutture lavorative che abbiamo più di 15 dipendenti è consentito in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per 3 lavoratori. Ai fini del calcolo delle unità predette non si computano le assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste direttamente dalla L. 230/62 e dalla L. 196/97, quelle effettuate con contratto di formazione e lavoro e quelle effettuate ai sensi del successivo art. 106 (congedi familiari non retribuiti). 6. I datori di lavoro che si avvalgono del presente istituto contrattuale sono tenuti, entro 15 giorni dall’avvenuta assunzione del lavorazione a darne comunicazione scritta all’Ente Bilaterale specificando le quantità, la causale e le modalità del rapporto instaurato. 7. L’Ente Bilaterale, nell’ambito dei suoi compiti, segnala alle parti stipulanti il CCNL i casi che possono configurarsi anomali rispetto all’istituto del contratto a tempo determinato. 8. Nelle strutture lavorative in cui sono in atto sospensioni dal lavoro e/o licenziamenti operati nell’arco dell’anno, la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi e/o licenziati.determinati periodi dell'anno;

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Contratti a tempo determinato. Art. 65 Modalita’ e causali di impiego 1. Ai sensi dell’artLe assunzioni a tempo determinato avvengono nei casi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina legislativa e contrattuale. 2. 23Per le assunzioni a tempo determinato in categoria A e per i profili della categoria B per i quali è prescritto il possesso del solo requisito della scuola dell’obbligo, della L. 23/02/1987 si fa ricorso alle procedure di reclutamento previste dalla legge n. 56, 56 del 1987 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Per soddisfare con tempestività le parti individuano ipotesi per esigenze organizzative mediante la quali sono consentite assunzioni con utilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato nei casi diversi da quelli indicati nel comma 2, vengono predisposte specifiche graduatorie degli aspiranti, per categoria e profilo professionale, sulla base di durata non inferiore a un mese e non superiore a 12 mesi, ai sensi della L. 18/04/1962 n. 230. 2. Le assunzioni ai sensi del precedente punto 1), potranno aver luogo in presenza di: a. Incrementi di attività in dipendenza di progetti straordinari e/o di periodi stagionali: in questo caso può avvenire: · con contratto a tempo indeterminato utilizzando a tal fine quanto previsto dal Capo 3° (rapporto a tempo parziale); · con contratto a tempo indeterminato, prevedendo la sospensione temporanea del lavoratore dal momento della cessazione della stagione all’inizio di quella successiva. Durante il periodo di sospensione, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro, il lavoratore non maturerà alcun istituto contrattuale e di legge a carico del datore di lavoro. Resta inteso che lo stato di sospensione non preclude altro rapporto di lavoro, fermo restando che il lavoratore al ripristino della nuova stagione sia a disposizione dell’azienda dandone conferma entro il 31 gennaio; · a termine fisso secondo le vigenti disposizioni contrattuali e di legge. b. punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici della struttura lavorativa. c. assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti per ferie. d. aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1, lettera b) della L. 230/62. 3. Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di all’art. 8 bis, della L. 79/1983selezioni pubbliche semplificate. 4. I datori Le selezioni pubbliche possono essere articolate sulla base di lavoro, con un numero di dipendenti fino a 15, non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le ipotesi di contratto a tempo determinato uno o più dei momenti valutativi di cui al punto 2)successivo comma 6, strutturati in numero superiore a 2 unitàmodo diversificato in relazione alle peculiarità del profilo oggetto della selezione e alla complessità professionale della categoria nella quale il profilo stesso è collocato. Tra i distinti momenti valutativi indicati al comma 6, non può comunque prescindersi dalla valutazione dei titoli di studio e di specializzazione e delle esperienze di lavoro. 5. Nelle singole strutture lavorative che abbiamo più Si tiene conto, per i momenti valutativi, delle declaratorie di 15 dipendenti è consentito in professionalità di ogni caso categoria, stabilite dall’allegato A al CCNL del 31.3.1999 per la stipulazione dei predetti contratti revisione del sistema di classificazione del personale nonché delle specifiche declaratorie definite per 3 lavoratori. Ai fini del calcolo delle unità predette non si computano le assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste direttamente dalla L. 230/62 e dalla L. 196/97, quelle effettuate con contratto di formazione e lavoro e quelle effettuate ai sensi del successivo art. 106 (congedi familiari non retribuiti)i singoli profili professionali. 6. I datori distinti momenti valutativi possono avere ad oggetto: a) i titoli di studio e di specializzazione conseguiti; b) le esperienze di lavoro adeguatamente documentate; c) le prove tecniche, che si avvalgono possono consistere nella risposta a più quesiti a risposta multipla con risposta predefinita o a quesiti a risposta sintetica in un tempo predeterminato; d) la prova orale o colloquio che deve tendere ad accertare la idoneità culturale e professionale del presente istituto contrattuale sono tenuti, entro 15 giorni dall’avvenuta assunzione candidato con riferimento ai contenuti tipici del lavorazione a darne comunicazione scritta all’Ente Bilaterale specificando le quantità, la causale e le modalità del rapporto instauratoprofilo oggetto della selezione. 7. L’Ente Bilaterale, nell’ambito dei suoi compiti, segnala Per tutti gli altri aspetti relativi alla disciplina delle procedure selettive si fa riferimento alle parti stipulanti il CCNL i casi che possono configurarsi anomali rispetto all’istituto disposizioni del contratto presente regolamento relative alle assunzioni a tempo determinatoindeterminato, prevedendo, se necessario, la riduzione dei termini. 8. Nelle strutture lavorative in cui sono in atto sospensioni Le assunzioni a tempo determinato, nei limiti previsti dalla programmazione dei fabbisogni, avvengono per chiamata degli aspiranti nel rispetto dell'ordine di graduatoria. 9. Il contratto individuale di assunzione è sottoscritto dal lavoro e/o licenziamenti operati nell’arco dell’anno, la presente normativa non si applica per assunzioni dirigente del personale. Eventuali successivi rapporti a tempo determinato con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi e/o licenziatiil medesimo aspirante possono essere sottoscritti solo se consentiti dalla vigente normativa.

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Samples: Regolamento Per Le Selezioni Pubbliche Del Personale

Contratti a tempo determinato. Art. 65 Modalita’ e causali di impiego 1. Ai sensi dell’artFatte salve le ipotesi di cui all’art. 231, della L. 23/02/1987 comma 1-bis, D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 56368, le parti individuano ipotesi per la quali sono consentite assunzioni con contratti è consentita l’apposizione di un termine alla durata del con- tratto di lavoro subordinato a tempo determinato fronte di durata non inferiore a un mese e non superiore a 12 mesiragioni di carattere tecnico, ai sensi della L. 18/04/1962 n. 230organiz- zativo, produttivo o sostitutivo. 2. Le assunzioni ai sensi L’apposizione del precedente punto 1)termine è priva di effetto se non risulta, potranno aver luogo direttamente o in- direttamente, da atto scritto nel quale sono specificate in presenza di:dettaglio le ragio- ni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. a. Incrementi 3. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di attività in dipendenza lavoro al lavora- tore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. 4. In relazione a quanto disposto dal D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, le par- ti convengono sulle seguenti ipotesi di progetti straordinari e/o apposizione di periodi stagionali: in questo caso può avvenire: · con contratto a tempo indeterminato utilizzando a tal fine quanto previsto dal Capo 3° (rapporto a tempo parziale); · con contratto a tempo indeterminato, prevedendo la sospensione temporanea del lavoratore dal momento della cessazione della stagione all’inizio di quella successiva. Durante il periodo di sospensione, ferma restando la titolarità del rapporto un termine al contrat- to di lavoro, il lavoratore non maturerà alcun istituto contrattuale e nel caso di legge a carico assunzioni di lavoratori: a) per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del datore di lavoropo- sto ai sensi dell’art. Resta inteso che lo stato di sospensione non preclude altro rapporto di lavoro, fermo restando che il lavoratore al ripristino della nuova stagione sia a disposizione dell’azienda dandone conferma entro il 31 gennaio; · a termine fisso secondo le vigenti disposizioni contrattuali e di legge2110 cod. civ.; b. punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici della struttura lavorativa. c. assunzioni b) per sostituzione di lavoratori assenti per ferieferie e permessi; c) per sostituzione di lavoratori assenti per aspettative, per le quali comun- que sia legalmente previsto l’obbligo della conservazione del posto; d) per sostituzione di lavoratori impegnati in attività formative; e) per sostituzione di lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamen- te trasformato da tempo pieno a tempo parziale; f) a servizio di residenze turistiche a carattere stagionale ovvero con man- sioni relative a strutture, impianti o apparati con funzionamento limitato solo ad alcuni periodi nell’anno; g) per supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro; h) per lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione; i) per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi del- l’anno; j) la conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilita- re l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; k) per l’inserimento di lavoratori con età superiore ai 55 anni; l) per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale; m) per esigenze connesse ad eccezionali cause di forza maggiore e/o cala- mità naturali. d. aspettative diverse da quelle già previste dall’art5. 1, lettera b) della L. 230/62In ogni caso i contratti a tempo determinato non potranno superare il 10% dell’organico complessivo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (in caso di insussistenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato potrà es- sere comunque stipulato n. 1 contratto a termine). Le frazioni saranno arro- tondate al valore unitario superiore. 36. Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di all’art. 8 bis, della L. 79/1983. 4. I datori di lavoro, con un numero di dipendenti fino Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a 15, non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti tempo de- terminato conclusi per soddisfare le ipotesi di cui alle lettere d), e), g), h), i), j), k) ed l). 7. Sono inoltre esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determina- to non rientranti nelle tipologie di cui sopra, di durata non superiore ai set- te mesi, compresa la eventuale proroga. Quest’ultima esenzione non si ap- plica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato ogget- to di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi. 8. Il termine del contratto a tempo determinato di cui al punto 2)può essere, in numero con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferio- re a tre anni. La proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia ri- chiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo rife- rimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non po- trà essere superiore a 2 unitàai tre anni. 59. Nelle singole strutture lavorative che abbiamo più di 15 dipendenti è consentito in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per 3 lavoratori. Ai fini del calcolo delle unità predette non si computano le assunzioni effettuate Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste direttamente dalla L. 230/62 e dalla L. 196/97dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni ogget- to del contratto, quelle effettuate con contratto al fine di formazione e lavoro e quelle effettuate ai sensi prevenire rischi specifici connessi alla esecuzio- ne del successivo art. 106 (congedi familiari non retribuiti)lavoro. 610. I datori di lavoro Ai lavoratori occupati a tempo determinato dovrà essere inoltrata comuni- cazione circa i posti vacanti che si avvalgono del presente istituto contrattuale sono tenutirendessero disponibili, entro 15 giorni dall’avvenuta assunzione del lavorazione a darne comunicazione scritta all’Ente Bilaterale specificando in modo da garan- tire loro le quantità, la causale e le modalità del rapporto instauratostesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri la- voratori. 7. L’Ente Bilaterale, nell’ambito dei suoi compiti, segnala alle parti stipulanti il CCNL i casi che possono configurarsi anomali rispetto all’istituto del contratto a tempo determinato. 8. Nelle strutture lavorative in cui sono in atto sospensioni dal lavoro e/o licenziamenti operati nell’arco dell’anno, la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi e/o licenziati.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratti a tempo determinato. Art. 65 Modalita’ e causali di impiego 1. Ai sensi dell’artdell'art. 23, della L. 23/02/1987 Legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti Parti individuano ipotesi per la le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato termine di durata non inferiore a un mese e non superiore a 12 dodici mesi, comunque prorogabili, ai sensi della L. 18/04/1962 legge 18 aprile 1962, n. 230. 2. Le assunzioni ai sensi del precedente punto 1), paragrafo potranno aver luogo in presenza di: a. Incrementi a) incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari e/o di periodi stagionali: in questo caso può avvenire: · con contratto a tempo indeterminato utilizzando a tal fine quanto previsto dal Capo 3° (rapporto a tempo parziale); · con contratto a tempo indeterminato, prevedendo la sospensione temporanea del lavoratore dal momento della cessazione della stagione all’inizio di quella successiva. Durante il periodo di sospensione, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro, il lavoratore non maturerà alcun istituto contrattuale e di legge a carico del datore di lavoro. Resta inteso che lo stato di sospensione non preclude altro rapporto di lavoro, fermo restando che il lavoratore al ripristino della nuova stagione sia a disposizione dell’azienda dandone conferma entro il 31 gennaio; · a termine fisso secondo le vigenti disposizioni contrattuali e di legge.straordinari; b. b) punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici della struttura lavorativa.aziendali; c. assunzioni c) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie.; d. d) aspettative diverse da quelle già previste dall’artdall'art. 1, lettera b), Xxxxx 230/62; e) della L. 230/62. 3assunzione per sostituzione part time post maternità ex art. 57 bis, seconda parte. Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di all’artcui all'art. 8 bis, della L. 79/1983. 4bis legge 79/83. I datori di lavoro, con un numero di dipendenti fino a 15, Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a tempo determinato di cui al punto 2), termine in numero superiore al 10% dell'organico in forza a 2 unità. 5tempo indeterminato in ogni unità produttiva. Nelle singole strutture lavorative unità produttive che abbiamo più abbiano meno di 15 30 dipendenti è consentito consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per 3 tre lavoratori. Ai fini del calcolo delle unità predette della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (n. 230/62; D.L. 876/77 convertito nella L. 230/62 18/78 e dalla L. 196/97successive proroghe), quelle effettuate con contratto di formazione e lavoro e lavoro, nè quelle effettuate ai sensi dell'art. 78, Seconda Parte. Nell'ambito del successivo artsecondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma. 106 (congedi familiari non retribuiti). 6. I datori di lavoro Le aziende che si avvalgono intendono avvalersi del presente istituto contrattuale provvedimento sono tenutitenute, entro 15 giorni dall’avvenuta assunzione del lavorazione pena la decadenza, a darne dame preventiva comunicazione scritta all’Ente ad apposita Commissione costituita presso l'Ente Bilaterale specificando le quantitàterritoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a termine intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del presente contratto. La Commissione, ove ritenga che con la causale e le modalità richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del rapporto instaurato. 7. L’Ente Bilateralecontratto a termine, nell’ambito dei suoi compiti, segnala ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione della richiesta stessa, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate. All'atto della richiesta di nulla-osta per le assunzioni di cui al presente punto, l'azien- da dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione ad Associazione aderente alla Confcommercio, nonchè una dichiarazione di impegno relativa all'applicazione del presente CCNL i casi che possono configurarsi anomali rispetto all’istituto del contratto a tempo determinato. 8e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro. Nelle strutture lavorative unità produttive in cui sono in atto sospensioni dal lavoro e/o licenziamenti operati nell’arco dell’annocon ricorso alla CIGS, la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi e/o licenziatisospesi. Gli accordi territoriali e aziendali in materia già in atto all'entrata in vigore del contratto sono confermati.

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Contratti a tempo determinato. Art. 65 Modalita’ e causali 52 (Modalità di impiego) 1a) nella fase di avvio di nuove attività per i primi 18 mesi elevabili a 24 mesi dalla contrattazione territoriale; b) per ragioni di carattere sostitutivo; c) con lavoratori di età superiore a 55 anni. Ai sensi dell’artI lavoratori assunti in ottemperanza del presente articolo avranno titolo preferenziale per il passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato in caso di nuove assunzioni, con le stesse mansioni, alle condizioni previste dal D.Lgs. 23, della L. 23/02/1987 n. 56, le parti individuano ipotesi per la quali sono consentite assunzioni con contratti 368/2001. A tal fine i datori di lavoro devono attenersi alla seguente graduatoria: - lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto negli ultimi 6 (sei) mesi con precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo; - lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto in un periodo superiore agli ultimi 6 mesi e con precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo. I lavoratori assunti con più di un contratto a termine dallo stesso datore di lavoro, avranno titolo preferenziale per ulteriori assunzioni a tempo determinato, per Io svolgimento delle medesime mansioni, nei dodici mesi successivi dalla cessazione dell'ultimo contratto. Tale diritto deve essere esercitato dal lavoratore entro tre mesi dalla cessazione dell'ultimo rapporto. Il diritto di precedenza deve essere richiamato nel contratto di lavoro individuale. Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, convengono che la durata non inferiore del contratto a termine può essere stipulata in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 368/2001 per un mese e ulteriore periodo non superiore a 12 otto mesi, ai sensi della L. 18/04/1962 n. 230elevabile a dodici mesi mediante la contrattazione territoriale. 2Art. Le assunzioni ai sensi del precedente punto 1), potranno aver luogo in presenza di: a. Incrementi di attività in dipendenza di progetti straordinari e/o di periodi stagionali: in questo caso può avvenire: · con contratto 53 (Contratto a tempo indeterminato utilizzando a tal fine quanto previsto dal Capo 3° (rapporto a tempo parziale); · con contratto a tempo indeterminato, prevedendo la sospensione temporanea del lavoratore dal momento della cessazione della stagione all’inizio di quella successiva. Durante il periodo di sospensione, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro, il lavoratore non maturerà alcun istituto contrattuale e di legge a carico del datore di lavoro. Resta inteso che lo stato di sospensione non preclude altro rapporto di lavoro, fermo restando che il lavoratore al ripristino della nuova stagione sia a disposizione dell’azienda dandone conferma entro il 31 gennaio; · a termine fisso secondo le vigenti disposizioni contrattuali e di legge. b. punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici della struttura lavorativa. c. assunzioni determinato per sostituzione di lavoratori assenti per ferie. d. aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1, lettera b) della L. 230/62. 3. Ai lavoratori assunti ai sensi con diritto alla conservazione del presente articolo si applica il diritto di priorità di all’art. 8 bis, della L. 79/1983. 4. I datori di lavoro, con un numero di dipendenti fino a 15, non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le ipotesi di contratto a tempo determinato di cui al punto 2posto), in numero superiore a 2 unità. 5. Nelle singole strutture lavorative che abbiamo più di 15 dipendenti è consentito in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per 3 lavoratori. Ai fini del calcolo delle unità predette non si computano le assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste direttamente dalla L. 230/62 e dalla L. 196/97, quelle effettuate con contratto di formazione e lavoro e quelle effettuate ai sensi del successivo art. 106 (congedi familiari non retribuiti). 6. I datori di lavoro che si avvalgono del presente istituto contrattuale sono tenuti, entro 15 giorni dall’avvenuta assunzione del lavorazione a darne comunicazione scritta all’Ente Bilaterale specificando le quantità, la causale e le modalità del rapporto instaurato. 7. L’Ente Bilaterale, nell’ambito dei suoi compiti, segnala alle parti stipulanti il CCNL i casi che possono configurarsi anomali rispetto all’istituto del contratto a tempo determinato. 8. Nelle strutture lavorative in cui sono in atto sospensioni dal lavoro e/o licenziamenti operati nell’arco dell’anno, la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi e/o licenziati.

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Contratti a tempo determinato. Art. 65 Modalita’ e causali di impiego 1. Ai sensi dell’art. 23, della L. 23/02/1987 n. 56, le parti individuano ipotesi per la quali sono consentite assunzioni con contratti Il presente articolo disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato de- terminato e recepisce, integrandole, le norme di durata non inferiore a un mese cui al D.lgs 6 settembre 2001, n. 368 e non superiore a 12 mesi, ai sensi della L. 18/04/1962 n. 230alla normativa vigente in materia. 2. Le assunzioni ai sensi del precedente punto 1), potranno aver luogo in presenza di: a. Incrementi Nella lettera di attività in dipendenza di progetti straordinari e/o di periodi stagionali: in questo caso può avvenire: · con assunzione sono specificate le ragioni a fron- te delle quali è apposto il termine al contratto a tempo indeterminato utilizzando a tal fine quanto previsto dal Capo 3° (rapporto a tempo parziale); · con contratto a tempo indeterminato, prevedendo la sospensione temporanea del lavoratore dal momento della cessazione della stagione all’inizio di quella successiva. Durante il periodo di sospensione, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro, il lavoratore non maturerà alcun istituto contrattuale e ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a carico e del datore di lavoro. Resta inteso che lo stato di sospensione non preclude altro rapporto di lavoro, fermo restando che il lavoratore al ripristino della nuova stagione sia a disposizione dell’azienda dandone conferma entro il 31 gennaio; · a termine fisso secondo le vigenti disposizioni contrattuali e di legge. b. punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici della struttura lavorativa. c. assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti per ferie. d. aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1, lettera b) della L. 230/62presente CCNL. 3. Ai lavoratori assunti ai sensi Indipendentemente dalla durata del presente articolo si applica il diritto di priorità di all’art. 8 bis, della L. 79/1983. 4. I datori di lavoro, con un numero di dipendenti fino a 15, contratto le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti as- sunti a tempo determinato sia full-time che part-time, in numero superiore al 25% dell'organico in forza a tempo indeterminato. Nelle aziende fino a 4 dipendenti può comunque essere concluso 1 contratto a termine, in quelle da 5 a 10 dipendenti è consentita la stipulazione di 2 contratti a tempo de- terminato. 4. E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del con- tratto di lavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali: a. Sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi: • infermità per malattia; • infortunio sul lavoro; • aspettativa; • sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di contratto a tempo determinato cui alla legge 18.1.1992, n. 16 e successive modificazioni; • astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151; b. intensificazione non programmabile di cui al punto 2)attività; c. esecuzione di maggiori servizi in particolari periodi annuali; d. manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco sede, in numero superiore a 2 unitàuffici, ma- gazzini, ecc.; e. esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle nor- malmente impiegate; f. assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie; g. esecuzione di un servizio e/o di un appalto definito e predeterminato nel tempo; h. fase di avvio di nuove attività. 5. Nelle singole strutture lavorative che abbiamo più di 15 dipendenti è consentito in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per 3 lavoratori. Ai fini del calcolo delle unità predette non si computano percentuali di cui al comma 3 sono conteggiate le assunzioni effettuate a tempo determinato sia full-time che part-time dei punti c,d,e,f,g,h comma 4. 6. Le assunzioni con contratto a termine e i motivi che le hanno indotte verranno comunicate entro 10 giorni dalla loro stipulazione alle RSA/RSU o in assenza di queste con le organizzazioni territoriali compe- tenti stipulanti il presente contratto. 7. La durata del contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste direttamente dalla L. 230/62 non può essere inferiore a 30 giorni di calendario e dalla L. 196/97, quelle effettuate con contratto di formazione e lavoro e quelle effettuate ai sensi del successivo artnon può essere superiore a 36 mesi compresa l’eventuale proroga. 106 (congedi familiari non retribuiti). 6. I datori di lavoro che si avvalgono del presente istituto contrattuale Dal predetto limite massimo sono tenuti, entro 15 giorni dall’avvenuta assunzione del lavorazione a darne comunicazione scritta all’Ente Bilaterale specificando le quantità, la causale e le modalità del rapporto instaurato. 7. L’Ente Bilaterale, nell’ambito dei suoi compiti, segnala alle parti stipulanti il CCNL esclusi i casi che possono configurarsi anomali rispetto all’istituto del contratto contratti a tempo determinatodeterminato attivati per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto. 8. Nelle strutture lavorative in cui sono in atto sospensioni dal lavoro e/o licenziamenti operati nell’arco dell’anno, la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi e/o licenziati.

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Contratti a tempo determinato. Art. 65 Modalita’ e causali di impiego 1. Ai sensi dell’artdell'art. 231 del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate in dettaglio le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della L. 23/02/1987 n. 56prestazione. In relazione a quanto disposto dal D. Lgs. 6 settembre 2001, n.368, le parti individuano convengono sulle seguenti ipotesi per la quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato apposizione di durata non inferiore a un mese e non superiore a 12 mesi, ai sensi della L. 18/04/1962 n. 230. 2. Le assunzioni ai sensi del precedente punto 1), potranno aver luogo in presenza di: a. Incrementi di attività in dipendenza di progetti straordinari e/o di periodi stagionali: in questo caso può avvenire: · con termine al contratto a tempo indeterminato utilizzando a tal fine quanto previsto dal Capo 3° (rapporto a tempo parziale); · con contratto a tempo indeterminato, prevedendo la sospensione temporanea del lavoratore dal momento della cessazione della stagione all’inizio di quella successiva. Durante il periodo di sospensione, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro, il lavoratore non maturerà alcun istituto contrattuale e nel caso di legge a carico assunzioni di lavoratori: per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del datore di lavoroposto ai sensi dell'art. Resta inteso che lo stato di sospensione non preclude altro rapporto di lavoro, fermo restando che il lavoratore al ripristino della nuova stagione sia a disposizione dell’azienda dandone conferma entro il 31 gennaio2110 cod. civ.; · a termine fisso secondo le vigenti disposizioni contrattuali e di legge. b. punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici della struttura lavorativa. c. assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti per ferie. d. aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1ferie e permessi; per sostituzione di lavoratori assenti per aspettative, lettera b) della L. 230/62. 3. Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di all’art. 8 bis, della L. 79/1983. 4. I datori di lavoro, con un numero di dipendenti fino a 15, non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le ipotesi quali comunque sia legalmente previsto l'obbligo della conservazione del posto; per sostituzione di contratto lavoratori impegnati in attività formative; per sostituzione di lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo determinato parziale; a servizio di cui al punto 2)residenze turistiche a carattere stagionale ovvero con mansioni relative a strutture, impianti o apparati con funzionamento limitato solo ad alcuni periodi nell'anno; per supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro; per lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione; per l'intensificazione dell'attività lavorativa in numero superiore a 2 unità. 5. Nelle singole strutture lavorative che abbiamo più di 15 dipendenti è consentito in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per 3 lavoratori. Ai fini del calcolo delle unità predette non si computano le assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste direttamente dalla L. 230/62 e dalla L. 196/97, quelle effettuate con contratto di formazione e lavoro e quelle effettuate ai sensi del successivo art. 106 (congedi familiari non retribuiti). 6. I datori di lavoro che si avvalgono del presente istituto contrattuale sono tenuti, entro 15 giorni dall’avvenuta assunzione del lavorazione a darne comunicazione scritta all’Ente Bilaterale specificando le quantità, la causale e le modalità del rapporto instaurato. 7. L’Ente Bilaterale, nell’ambito dei suoi compiti, segnala alle parti stipulanti il CCNL i casi che possono configurarsi anomali rispetto all’istituto del contratto a tempo determinato. 8. Nelle strutture lavorative in cui sono in atto sospensioni dal lavoro e/o licenziamenti operati nell’arco dell’anno, la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi e/o licenziati.determinati periodi dell'anno;

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