Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente schema di accordo quadro, l'Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti in base ai prezzi rilevati dalla Commissione regionale prezzi per il Lazio del Ministero dell’Infrastrutture e Trasporti (Circ. Ministero LL.PP. n. 505/IAC del 28/01/1977) (Riferimento Provincia di Roma) e dell’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti ASSISTAL (Riferimento Provincia di Roma), ed agli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso Contratto Nazionale del Lavoro, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’Aggiudicatario stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Aggiudicatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Aggiudicatario l'inadempienza accertata e procede ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 207/10 e xx.xx. e ii..
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L'Aggiudicatario L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di a comunicare alla Direzione Lavori tutte le legginotizie relative all'impiego della manodopera. L'Appaltatore dovrà comunicare alla sottoscrizione del Contratto e, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e disposizioni sulla manodoperacomunque, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso prima dell'inizio dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione il nominativo del proprio Direttore Tecnico. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente schema di accordo quadrolavori, l'Aggiudicatario l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per gli operai dipendenti in base ai prezzi rilevati dalla Commissione regionale prezzi per il Lazio del Ministero dell’Infrastrutture dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e Trasporti (Circ. Ministero LL.PP. n. 505/IAC del 28/01/1977) (Riferimento Provincia di Roma) e dell’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti ASSISTAL (Riferimento Provincia di Roma), ed agli negli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso Contratto Nazionale del Lavorostesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario l'Appaltatore anche qualora se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’Aggiudicatario stesso e dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) , economica e sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. L’Appaltatore si obbliga altresì a fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato alla diposizioni di legge in materia di assunzione dei lavoratori. L’Appaltatore deve consentire l’eventuale contemporanea esecuzione dei lavori complementari condotti da imprese diverse, anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Aggiudicatario dalla responsabilità, secondo le disposizioni della Direzione Lavori per i tempi e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) modi di esecuzione. L’Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o a essa segnalata da un ente prepostopiù soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Aggiudicatario l'inadempienza accertata trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e procede ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli arttdell’art. 4 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’Appaltatore, il RUP provvede all’inoltro delle richieste e 5 delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del DPR 207/10 e xx.xxLavoro per i necessari accertamenti. e ii..Fermo restando quanto previsto all’art. 3.3, l’Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al DL. Il DL può vietare l’esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo: in ogni caso l’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Di Lavori, Construction Contract
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L'Aggiudicatario 1. Ai sensi dell‟art. 7 del Cap. Gen. n. 145/00, l‟appaltatore è tenuto all'esatta all‟esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e disposizioni sulla manodoperamateria, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione a. -nell‟esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente schema di accordo quadroappalto, l'Aggiudicatario l‟appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale contratto nazionale di Lavoro lavoro per gli operai dipendenti in base ai prezzi rilevati dalla Commissione regionale prezzi per il Lazio del Ministero dell’Infrastrutture dalle aziende industriali edili e Trasporti (Circ. Ministero LL.PP. n. 505/IAC del 28/01/1977) (Riferimento Provincia di Roma) affini e dell’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti ASSISTAL (Riferimento Provincia di Roma), ed agli gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso Contratto Nazionale del Lavorostesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i b. -i suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario l‟appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’Aggiudicatario stesso dell‟impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è c. -è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza appaltante dell‟osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto contratto collettivo non disciplina l'ipotesi disciplini l‟ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Aggiudicatario l‟appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltanteappaltante;
d) è d. -è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante appaltante o a ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante appaltante medesima comunica all'Aggiudicatario l'inadempienza all‟appaltatore l‟inadempienza accertata e procede può procedere a una detrazione del … % (indicare una percentuale, tenendo conto che detta penale sommata alle altre - eventuali - penali deve soddisfare i limiti previsti all’art. 23 del presente capitolato) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell‟adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all‟impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell‟art. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l‟appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d‟opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all‟appaltatore in esecuzione del contratto.
4. Ai sensi dell‟art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del DLgs n. 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.
5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:
a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
6. Ai sensi dell‟art. 36 bis, comma 2, della legge n. 248/06, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.
8. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli arttestremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
9. Ai sensi dell‟art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/06, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 608/96 e 5 del DPR 207/10 e xx.xxs.m. e ii..i. (di conversione del DL n. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
11. L‟impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all‟omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
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Samples: Construction Contract
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L'Aggiudicatario 1. Ai sensi dell’art. 7 del Cap. Gen. n. 145/00, l’appaltatore è tenuto all'esatta all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e disposizioni sulla manodoperamateria, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente schema di accordo quadroappalto, l'Aggiudicatario l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale contratto nazionale di Lavoro lavoro per gli operai dipendenti in base ai prezzi rilevati dalla Commissione regionale prezzi per il Lazio del Ministero dell’Infrastrutture dalle aziende industriali edili e Trasporti (Circ. Ministero LL.PP. n. 505/IAC del 28/01/1977) (Riferimento Provincia di Roma) affini e dell’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti ASSISTAL (Riferimento Provincia di Roma), ed agli gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso Contratto Nazionale del Lavorostesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) b. i suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’Aggiudicatario stesso dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) c. è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto contratto collettivo non disciplina l'ipotesi disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Aggiudicatario l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltanteappaltante;
d) d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante appaltante o a ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante appaltante medesima comunica all'Aggiudicatario l'inadempienza all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede può procedere a una detrazione del …. % (indicare una percentuale, tenendo conto che detta penale sommata alle altre - eventuali - penali deve soddisfare i limiti previsti all’art. 23 del presente capitolato) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. Ai sensi degli arttdell’art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. 66/2003 e s.m.i, può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.
5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
6. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, della legge n. 248/06, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.
8. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di
9. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/06, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 608/96 e 5 del DPR 207/10 e xx.xxs.m. e ii..i. (di conversione del D.L. n. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
11. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
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Samples: Contract for Construction Works
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L'Aggiudicatario L’Appaltatore è tenuto all'esatta all’esatta osservanza di tutte tute le leggi, regolamenti regolamenti, norme e norme vigenti in materia prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali, firmatarie di contratti collettivi nazionali, comparativamente più rappresentative, de lle leggi e disposizioni dei regolamenti sulla manodoperatutela, nonché sicurezza, salute, assicurazione e assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavori, vigenti e/o eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori : -L’Appaltatore è esplicitamente tenuto alla integrale applicazione degli obblighi di assunzione e tutela che formano oggetto del presente schema competono al datore di accordo quadrolavoro in forza della L. 12 marzo 1999, l'Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti in base ai prezzi rilevati dalla Commissione regionale prezzi per il Lazio del Ministero dell’Infrastrutture n. 68 e Trasporti (Circ. Ministero LL.PP. n. 505/IAC del 28/01/1977) (Riferimento Provincia di Roma) e dell’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti ASSISTAL (Riferimento Provincia di Roma)s.m.i., ed agli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso Contratto Nazionale del Lavoroed, in vigore per il tempo e nella località generale, della disciplina in cui si svolgono i lavori;
b) materia di collocamento obbligatorio; i suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o struttura, dalle dimensioni dell’Aggiudicatario stesso dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) ; -L’Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto contratto collettivo non disciplina l'ipotesi disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Aggiudicatario l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) appaltante; -L’Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In -In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante appaltante medesima comunica all'Aggiudicatario l'inadempienza all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. -Ai sensi dell'art. 30 c.5 del D. Lgs.50/2016, in caso di Durc che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa nei lavori la Cassa Edile. -Ai sensi dell'art. 30 c.5 del D. Lgs.50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione, da parte dell'Appaltatore, della richiesta di provvedere al pagamento, la stazione appaltante provvede all'inoltro della richiesta e della relativa contestazione alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. -In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’Appaltatore o del sub Appaltatore autorizzato. -Tutti i lavoratori, nell'ambito dello svolgimento delle attività inerenti l'appalto, nonché gli eventuali subappaltatori autorizzati, devono esibire la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; essa deve contenere, Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 136/2010, oltre agli elementi specificati dal decreto legislativo n. 81/2008, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente. -Al personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli artteventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili), l’Appaltatore fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione di tale personale estraneo. 4 -Qualora l’Appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa. -La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del DPR 207/10 e xx.xx. e ii..decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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Samples: Accordo Quadro
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L'Aggiudicatario 1. L’appaltatore è tenuto all'esatta all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e disposizioni sulla manodoperamateria, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente schema di accordo quadroappalto, l'Aggiudicatario l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale contratto nazionale di Lavoro lavoro per gli operai dipendenti in base ai prezzi rilevati dalla Commissione regionale prezzi per il Lazio del Ministero dell’Infrastrutture dalle aziende industriali edili e Trasporti (Circ. Ministero LL.PP. n. 505/IAC del 28/01/1977) (Riferimento Provincia di Roma) affini e dell’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti ASSISTAL (Riferimento Provincia di Roma), ed agli gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso Contratto Nazionale del Lavorostesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario l’appaltatore anche qualora se non sia è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’Aggiudicatario stesso dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Aggiudicatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In Ai sensi dell’articolo 30 c. 6 del Codice dei contratti, in caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente prepostoritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Aggiudicatario l'inadempienza accertata appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate.
3. In ogni momento il RUP può richiedere all’appaltatore copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 6 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e procede ai verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore.
4. Ai sensi degli arttarticoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della L. 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nei lavori una apposita tessera di riconoscimento, esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. La violazione degli obblighi comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 e 5 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del DPR 207/10 e xx.xxD.lgs. e ii..23 aprile 2004, n. 124.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e disposizioni sulla manodoperaNell’esecuzione del contratto l’Aggiudicataria, nonché eventualmente entrate gli eventuali sub-contraenti, hanno l’obbligo di osservare le norme e le prescrizioni dei CCNL di appartenenza, nonché ad assolvere scrupolosamente a tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla prevenzione ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni di legga o regolamentari in vigore nel corso dei lavorivigore. L’Aggiudicatario sarà responsabile, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente schema di accordo quadronei riguardi delle Società committenti, l'Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti in base ai prezzi rilevati dalla Commissione regionale prezzi per il Lazio del Ministero dell’Infrastrutture e Trasporti (Circ. Ministero LL.PP. n. 505/IAC del 28/01/1977) (Riferimento Provincia di Roma) e dell’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti ASSISTAL (Riferimento Provincia di Roma), ed agli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso Contratto Nazionale del Lavoro, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’Aggiudicatario stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza della osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendentidipendenti e dei lavoratori autonomi. Al fine della verifica dell’osservanza delle prescrizioni sopra indicate, anche nei casi le Società Appaltanti acquisiranno d’ufficio il DURC per l’Appaltatore e per gli eventuali subappaltatori ed è facoltà delle Società committenti richiedere, prima di ciascun pagamento, la documentazione attestante il regolare adempimento da parte dell’Aggiudicatario dei predetti obblighi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: copia della documentazione bancaria e/o contabile attestante il regolare versamento delle retribuzioni; copia delle denunce mensili dei versamenti contributi previdenziali INPS – mod. DM 10/02 e dei relativi versamenti; copia del modulo di autoliquidazione del premio INAIL – mod. 10/sm – e dei relativi versamenti – mod. F24). Ai sensi dell’art. 105 c. 10 del D. Lgs. 50/2016 in cui il Contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Aggiudicatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di inottemperanzaritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente prepostononché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 c. 5 e 6 del succitato decreto. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni alle Società committenti, né avrà titolo al risarcimento di danni. Nel caso in cui, per due volte consecutive il DURC sia negativo, trova applicazione la Stazione Appaltante medesima comunica all'Aggiudicatario l'inadempienza accertata e procede ai sensi degli arttrisoluzione del contratto di cui all’art. 4 e 5 del DPR 207/10 e xx.xx. e ii..18.
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Samples: Capitolato d'Oneri
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L'Aggiudicatario 1. L’Appaltatore è tenuto all'esatta all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e disposizioni sulla manodoperalavoro, sicurezza, previdenza ed assistenza, nonché altre norme eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavoridelle attività, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori nell’esecuzione della fornitura con posa che formano oggetto del presente schema di accordo quadroAppalto, l'Aggiudicatario l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale contratto nazionale di Lavoro lavoro per i dipendenti delle aziende edili e affini e gli operai dipendenti in base ai prezzi rilevati dalla Commissione regionale prezzi per il Lazio del Ministero dell’Infrastrutture e Trasporti (Circ. Ministero LL.PP. n. 505/IAC del 28/01/1977) (Riferimento Provincia di Roma) e dell’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti ASSISTAL (Riferimento Provincia di Roma), ed agli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso Contratto Nazionale del Lavorostesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavorile attività;
b) i suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla della struttura o dalle delle dimensioni dell’Aggiudicatario stesso dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza dell’osservanza delle norme notizie anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto contratto collettivo non disciplina l'ipotesi disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Aggiudicatario l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ed ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, ed a trasmettere, con periodicità quadrimestrale, alla Stazione Appaltante, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, A garanzia dell’osservanza delle norme indicate nei commi precedenti la Stazione Appaltante medesima comunica all'Aggiudicatario l'inadempienza accertata e procede opera una ritenuta dello 0,50% sull’importo progressivo della fornitura con posa ai sensi degli arttdell’art. 4 e 30 comma 5 del DPR 207/10 D.Lgs. 50/2016.
3. Ai sensi dell’art. 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 l’Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e xx.xx. normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e ii..territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L'Aggiudicatario 1. L’appaltatore è tenuto all'esatta all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e disposizioni sulla manodoperamateria, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente schema di accordo quadroappalto, l'Aggiudicatario l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale contratto nazionale di Lavoro lavoro per gli operai dipendenti in base ai prezzi rilevati dalla Commissione regionale prezzi per il Lazio del Ministero dell’Infrastrutture dalle aziende industriali edili e Trasporti (Circ. Ministero LL.PP. n. 505/IAC del 28/01/1977) (Riferimento Provincia di Roma) affini e dell’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti ASSISTAL (Riferimento Provincia di Roma), ed agli gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso Contratto Nazionale del Lavorostesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’Aggiudicatario stesso dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è È responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto contratto collettivo non disciplina l'ipotesi disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Aggiudicatario l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltanteappaltante;
d) è È obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante appaltante medesima comunica all'Aggiudicatario l'inadempienza all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del …… per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli artt. dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del DPR 207/10 e xx.xx. e ii..decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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Samples: Project Financing Agreement
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L'Aggiudicatario 1. L’appaltatore è tenuto all'esatta all’esatta osservanza di tutte d i tu tte le leggile ggi, regolamenti r egolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e disposizioni sulla manodoperan orme vi genti i n m ateria, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori nell’esecuzione d ei lav ori che formano oggetto del presente schema di accordo quadrof ormano ogget to d el present e appalt o, l'Aggiudicatario l’appalt atore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale di Lavoro i ntegralmente i l cont ratto nazi onale d i lav oro per gli operai dipendenti in base ai prezzi rilevati dalla Commissione regionale prezzi per il Lazio del Ministero dell’Infrastrutture d ipendenti d alle aziende industriali edili e Trasporti (Circ. Ministero LL.PP. n. 505/IAC del 28/01/1977) (Riferimento Provincia di Roma) affini e dell’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti ASSISTAL (Riferimento Provincia di Roma)gl i accordi l ocali e azie ndali int egrativi xx xxx xx xxxx, ed agli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso Contratto Nazionale del Lavoro, in vigore per xx x xxxxx xx r il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda re ceda da esse e indipendentemente dalla natura industriale sse e indipe ndentemente dal la nat ura indu striale o artigianaart igiana, dalla struttura dal la st ruttura o dalle dal le dimensioni dell’Aggiudicatario stesso dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto rapport o alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle appaltante de ll’osservanza de lle norme anzidette anzide tte da parte part e degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui cu i il Contratto contratto collettivo non disciplina l'ipotesi disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato st ato autorizzato non esime l'Aggiudicatario dalla responsabilitàl’appaltato re d alla respo nsabilità, e ciò senza ci ò senz a pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltanteal tri dirit ti de lla St azione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanzainot temperanza, accertata accert ata dalla Stazione Appaltante St azione appalt ante o a essa segnalata segnalat a da un ente ent e preposto, la Stazione Appaltante St azione appalt ante medesima comunica all'Aggiudicatario l'inadempienza accertata comu nica all’appalt atore l’inadempienza accert ata e procede a una det razione del 20 % ( venti per cent o) (40) sui pagame nti in accont o, se i l avori sono in corso d i esecuzi one, oppure alla sospensi one d el pagamento del saldo, se i lav ori so no ulti mati, destinando l e somme così accant onate a garanzia de ll’adempimento de gli obbl ighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’articolo 13 d el capi tolato g enerale d’appalto, i n caso d i ri tardo nel pag amento d elle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non v i prov veda o non cont esti formalment e e motivatamente la le gittimità d ella r ichiesta, la Stazione appalt ante può pagare diret tamente ai lav oratori le ret ribuzioni arret rate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copi a d el li bro uni co d el lav oro d i cu i all’art icolo 39 d ella legge 9 agost o 2008, n. 133, possono altresì richiedere i docu menti di riconoscime nto al personale presente in cantiere e verificarne la e ffettiva iscrizione ne l pre detto l ibro u nico d el lav oro d ell’appaltatore o del subappal tatore autorizzato.
5. Ai sensi degli arttarticoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 d el 2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun sogget to o ccupato i n c antiere u na a pposita te ssera d i riconoscimento, impermeabile ed e sposta in forma v isibile, corre data di fot ografia, cont enente l e generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 4 L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli st essi obblig hi d evono ot temperare anche i lav oratori aut onomi che eserci tano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli ev entuali subappaltatori (soci, artigiani di dit te individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 pe r ci ascun lav oratore. Il lav oratore muni to d ella tessera di riconosciment o di cui al comma 3 che non prov vede ad esporla è punit o con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del DPR 207/10 e xx.xx. e ii..decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L'Aggiudicatario 1. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, l’Appaltatore è tenuto all'esatta all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e disposizioni sulla manodoperamateria, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente schema di accordo quadroappalto, l'Aggiudicatario l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale contratto nazionale di Lavoro lavoro per gli operai dipendenti in base ai prezzi rilevati dalla Commissione regionale prezzi per il Lazio del Ministero dell’Infrastrutture dalle aziende industriali, edili e Trasporti (Circ. Ministero LL.PP. n. 505/IAC del 28/01/1977) (Riferimento Provincia di Roma) affini e dell’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti ASSISTAL (Riferimento Provincia di Roma), ed agli gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso Contratto Nazionale del Lavorostesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’Aggiudicatario stesso dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto contratto collettivo non disciplina l'ipotesi disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Aggiudicatario l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltanteappaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza degli adempimenti di cui all’art. 14 del D.Lgs.. 81/2008.
3. In caso di inottemperanza, accertata inadempienze accertate dalla Stazione Appaltante appaltante o a ad essa segnalata segnalate da un ente Ente preposto, la Stazione Appaltante appaltante medesima comunica all'Aggiudicatario l'inadempienza accertata all’Appaltatore le inadempienze accertate e procede ai dispone il pagamento a valere sulle ritenute di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4. Ai sensi degli arttdell’art. 4 e 5 del DPR 207/10 D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore, invitato per iscritto dal Responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni, non vi provveda o non contesti formalmente e xx.xx. e ii..motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione committente può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione 1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente schema di accordo quadrodell'appalto, l'Aggiudicatario si obbliga l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il Contratto Nazionale le disposizioni di Lavoro per gli operai dipendenti cui al comma 9 dell'art. 105 del Codice,
2. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei Contratti Collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, e una dichiarazione in base ai prezzi rilevati dalla Commissione regionale prezzi per il Lazio del Ministero dell’Infrastrutture merito al rispetto degli obblighi assicurativi e Trasporti (Circprevidenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
3. Ministero LL.PP. n. 505/IAC del 28/01/1977) (Riferimento Provincia di Roma) e dell’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti ASSISTAL (Riferimento Provincia di Roma), ed agli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso Contratto Nazionale del Lavoro, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario l'Appaltatore, anche qualora se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e esse, indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione, o dalle dimensioni dell’Aggiudicatario stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica;, economica o sindacale.
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Aggiudicatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali4. In caso di inottemperanzainottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante Direzione Lavori o a essa segnalata da un ente prepostodagli organismi interessati, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Aggiudicatario l'inadempienza accertata ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti ed all'Ispettorato del Lavoro.
5. E' obbligatorio secondo quanto disposto dall'art. 3 del Protocollo d'intesa per la regolarità e procede sicurezza del lavoro del 22/02/2012, provvedere al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati, tramite bonifico bancario o altre forme che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso; restano ferme le iniziative che potranno essere assunte dagli organismi interessati dalla Stazione Appaltante.
6. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori, non consente il pagamento della ritenuta a garanzia dello 0,50% dopo l'approvazione del collaudo.
7. In ogni momento, il Direttore dei Lavori, e/o il Responsabile Unico del Procedimento, possono richiedere all'Appaltatore ed ai subappaltatori, copia del Libro Matricola; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere, e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
8. L'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto operante in cantiere, un cartellino di riconoscimento, impermeabile ed esposto in forma visibile, recante la denominazione dell'impresa del quale è dipendente, il nome, il cognome, il numero di matricola e la data di assunzione.
9. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo, anche per il personale dei subappaltatori autorizzati; al personale presente occasionalmente in cantiere, che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili), fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione di tale personale estraneo;
10. Ai sensi degli arttdell'art. 4 e 30 comma 5 del DPR 207/10 Codice, in caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di Pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e xx.xx. ne dispone il pagamento direttamente agli Enti Previdenziali e ii..assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
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Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L'Aggiudicatario 1. Ai sensi dell’art. 7 del Cap. Gen. n. 145/00, l’appaltatore è tenuto all'esatta all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti regola- menti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e disposizioni sulla manodoperamateria, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione a. -nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente schema di accordo quadroappalto, l'Aggiudicatario l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente inte- gralmente il Contratto Nazionale contratto nazionale di Lavoro lavoro per gli operai dipendenti in base ai prezzi rilevati dalla Commissione regionale prezzi per il Lazio del Ministero dell’Infrastrutture dalle aziende industriali edili e Trasporti (Circ. Ministero LL.PP. n. 505/IAC del 28/01/1977) (Riferimento Provincia di Roma) affini e dell’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti ASSISTAL (Riferimento Provincia di Roma), ed agli gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso Contratto Nazionale del Lavorostesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i b. -i suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’Aggiudicatario stesso dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è c. -è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali even- tuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto contratto collettivo non disciplina l'ipotesi disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Aggiudicatario l’appaltatore dalla responsabilitàresponsa- bilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltanteappaltante;
d) è d. -è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica antinfor- tunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante appaltante o a ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante appaltante medesima comunica all'Aggiudicatario l'inadempienza all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede può procedere a una detra- zione sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli ob- blighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovu- te al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.
4. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavo- ro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori rego- larmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del DLgs n. 66/2003 e s.m., può adot- tare il provvedimento di sospensione dei lavori.
5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:
a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di su- peramento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
6. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, della legge n. 248/06, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbli- go grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, del- l'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.
8. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante anno- tazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente compe- tente da tenersi sul luogo di lavoro, degli arttestremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del pre- sente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipo- logia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
9. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/06, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 com- porta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per cia- scun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad e- sporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'ar- ticolo 9 bis, comma 2, della legge n. 608/96 e 5 del DPR 207/10 e xx.xxs.m. e ii..i. (di conversione del DL n. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
11. L’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la san- zione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
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Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L'Aggiudicatario 1. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, l'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e disposizioni sulla manodoperamateria, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente schema di accordo quadroappalto, l'Aggiudicatario l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale contratto nazionale di Lavoro lavoro per gli operai dipendenti in base ai prezzi rilevati dalla Commissione regionale prezzi per il Lazio del Ministero dell’Infrastrutture dalle aziende industriali edili e Trasporti (Circ. Ministero LL.PP. n. 505/IAC del 28/01/1977) (Riferimento Provincia di Roma) affini e dell’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti ASSISTAL (Riferimento Provincia di Roma), ed agli gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso Contratto Nazionale del Lavorostesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) b. i suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’Aggiudicatario stesso dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) c. è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto contratto collettivo non disciplina disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Aggiudicatario l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Aggiudicatario all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede può procedere a una detrazione pari all'importo corrispondente all'inadempienza, sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero sul pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'amministrazione aggiudicatrice direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai sensi degli artt. 4 e 5 lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del DPR 207/10 e xx.xx. e ii..contratto.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L'Aggiudicatario 1. L’appaltatore è tenuto all'esatta all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e disposizioni sulla manodoperamateria, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente schema di accordo quadroappalto, l'Aggiudicatario l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale contratto nazionale di Lavoro lavoro per gli operai dipendenti in base ai prezzi rilevati dalla Commissione regionale prezzi per il Lazio del Ministero dell’Infrastrutture dalle aziende industriali edili e Trasporti (Circ. Ministero LL.PP. n. 505/IAC del 28/01/1977) (Riferimento Provincia di Roma) affini e dell’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti ASSISTAL (Riferimento Provincia di Roma), ed agli accordi gli ac¬cordi locali e aziendali integrativi dello stesso Contratto Nazionale del Lavorostesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) b. i suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale in¬dustriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’Aggiudicatario stesso dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) c. è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza appaltante dell’osservanza delle norme anzidette anzi¬dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto contratto collettivo non disciplina l'ipotesi disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Aggiudicatario l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltanteappaltante;
d) d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In Ai sensi dell’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o a essa segnalata da un ente prepostodei subappaltatori, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Aggiudicatario l'inadempienza accertata e procede appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli arttarticoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del DPR 207/10 D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
7. Al personale impiegato nei lavori di cui al presente contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e xx.xx. territoriale in vigore per il settore e ii..per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto