CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI Clausole campione

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI. (Art. 5, comma 2 e 3, L. 431/98, e art. 3 D.M. 30/12/2002) 8.I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017. 0.Xx canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT.
CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI. (art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98, e art. 3 D.M. 16.1.2017) 1. L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Vercelli. 2. Il territorio del Comune di Vercelli, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1 del D.M. 16.1.2017, viene suddiviso in aree aventi caratteristiche omogenee, come da allegato 1 (cartografia). Non sono state evidenziate altresì zone di particolare pregio o di particolare degrado. I confini tra le aree omogenee si intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade. 3. Per le aree omogenee, come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegati 4 e 5 con valori espressi in euro ad anno per ogni metro quadro utile. 4. Si ritiene opportuno definire convenzionalmente, per quanto occorrere possa, il concetto di metro quadro utile e ciò per un’avvertita e diffusa esigenza di chiarezza delle future parti contrattuali private. A tal fine le parti hanno concordato di calcolare al 100% i metri relativi alle abitazioni, al 80% i metri relativi ai box e al 25% i metri relativi alle cantine, soffitte, balconi e terrazzi.
CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI. Ai sensi del D.M. 16.01.2017 è possibile stipulare contratti di locazione per studenti universitari fuori sede. • Tale tipologia contrattuale è utilizzabile unicamente dagli studenti iscritti a un corso di laurea o di formazione post lauream - quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti universitari e di conservatorio, che risiedono normalmente in altro comune, iscritti a corsi di laurea o di specializzazione tenuti da istituti universitari o da conservatori che operino sul territorio del Comune di Mantova. Tale condizione deve essere specificata nel contratto. • Il contratto tipo per il Comune di Mantova è quello previsto dal D.M. 16.01.2017 che viene allegato al n. 3 del presente accordo. • Il conduttore che ha necessità di stipulare contratti per studenti universitari deve essere in grado, in qualsiasi momento, di dimostrare il permanere del presupposto. • Il contratto potrà avere durata da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni e sarà rinnovabile alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tale contratto potrà essere sottoscritto da un singolo o da gruppi di studenti, oppure da agenzie per il diritto allo studio. • Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato, all'interno delle fasce di oscillazione, con i criteri e con il metodo desunto dallo schema contenuto negli allegati A e B.
CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI. L’ambito di applicazione del presente Accordo, in attuazione dell’Art. 5 , commi 2 e 3, della Legge 431/1998, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Teramo. Si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti e le fasce di oscillazione di cui all’ALLEGATO A). • Fino a 70 mq min Euro 323 • Fino a 120 mq min Euro 557 • Oltre 120 mq min Euro 5,13 per mq max Euro 8,10 per mq • Fino a 70 mq min max Euro 205 Euro 306 • Fino a 120 mq min max Euro 351 Euro 524 • Oltre 120 mq min max Euro 3,42 per mq Euro 5,13 per mq • Fino a 70 mq min Euro 188 • Fino a 120 mq min Euro 322 • Oltre 120 mq min Euro 3,09 per mq max Euro 4,62 per mq • Fino a 70 mq min Euro 168 • Fino a 120 mq min Euro 288 • Oltre 120 mq min Euro 2,70 per mq max Euro 3,93 per mq • Fino a 70 mq min Euro 187 • Fino a 120 mq min Euro 321 • Oltre 120 mq min Euro 3,02 per mq max Euro 4,37 per mq • Fino a 70 mq min Euro 145 • Fino a 120 mq min Euro 248 • Oltre 120 mq min Euro 2,25 per mq max Euro 3,33 per mq • Fino a 70 mq min Euro 154 • Fino a 120 mq min Euro 265 • Oltre 120 mq min Euro 2,48 per mq max Euro 3,47 per mq • Fino a 70 mq min Euro 168 • Fino a 120 mq min Euro 288 • Oltre 120 mq min Euro 2,70 per mq max Euro 3,93 per mq • Fino a 70 mq min Euro 164 • Fino a 120 mq min Euro 281 • Oltre 120 mq min Euro 2,43 per mq max Euro 3,60 per mq • Fino a 70 mq min Euro 126 • Fino a 120 mq min Euro 216 • Oltre 120 mq min Euro 2,07 per mq max Euro 3,02 per mq • Fino a 70 mq min Euro 120 • Fino a 120 mq min Euro 205 • Oltre 120 mq min Euro 1,98 per mq max Euro 2,79 per mq • Fino a 70 mq min Euro 121 • Fino a 120 mq min Euro 208 • Oltre 120 mq min Euro 2,03 per mq max Euro 2,75 per mq • Fino a 70 mq min Euro 118 • Fino a 120 mq min Euro 203 • Oltre 120 mq min Euro 1,98 per mq max Euro 2,76 per mq • Fino a 70 mq min Euro 128 • Fino a 120 mq min Euro 219 • Oltre 120 mq min Euro 2,07 per mq max Euro 2,95 per mq. Il presente Accordo viene depositato presso la Segreteria Generale del Comune di Teramo. Letto, confermato e sottoscritto in data 18 Febbraio 2014 dalle Organizzazioni e dagli Enti stipulanti.
CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI. (art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 30.12.2002)
CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI. ( art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98, e art. 3 D.M. 16.1.2017 ) 1. L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Novara. 2. Ai fini dell’art. 3 D.M. 16.1.2017, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune di Novara, così come individuati ai commi 2. – 3. – 4. – 5 – 8. – 9. del precedente capitolo 1° ”Contratti agevolati” e nei relativi allegati A, A/bis, B/1, C. Gli allegati B/2 – B/3 – B/4 non sono applicabili ai contratti per studenti universitari. 3. Per gli alloggi arredati le parti potranno concordare che i valori delle fasce di oscillazione di cui all’allegato B/1 subiscano, nei valori minimo e massimo, un aumento massimo del 30%, nel rispetto delle condizioni indicate nella nota in calce all’allegato D/bis, e a valere per l’intera durata contrattuale. 4. Per gli immobili di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 431/98, le fasce di oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 20 per cento a valere per l’intera durata contrattuale. 5. Il canone annuo di locazione di ogni singola unità immobiliare potrà essere aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione istat dell’indice dei prezzi al consumo FOI verificatasi nell’anno precedente, senza necessità di richiesta scritta da parte del locatore. 6. Al fine di agevolare le parti contrattuali private nella definizione del canone, si è formulata una tabella (allegato D/bis) che tiene conto delle particolari esigenze degli studenti universitari ed attribuisce un punteggio alle caratteristiche oggettive dell’immobile locato, per la collocazione nelle subfasce di cui alla tabella allegata B/1. 7. Il presente accordo ha validità per tutti i corsi di studio, di specializzazione e di perfezionamento attivati presso l’Università del Piemonte Orientale – Xxxxxx Xxxxxxxx nonché presso gli istituti di istruzione superiore, disciplinati dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI. (Art. 5 comma 2)
CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI. (Art. 5, comma 2 e 3, Legge 431/98, Art. 3, D.M. 30.12.2002) 1. I contratti di locazione stipulati per soddisfare esigenze abitative degli studenti universitari iscritti a corsi di laurea, specializzazione o master, nel comune di Aosta, hanno durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. 2. Il contratto può essere sottoscritto da un singolo studente, da gruppi di studenti o da agenzie per il diritto allo studio. 3. Il canone di locazione è individuato in modo analogo a quello previsto per i ocntratti di cui al capo II del presente accordo. Qualora i contratti di locazione, stipulati secondo il presente accordo territoriale, rsultino controfirmati e ratificati da almeno una delle Assocaizioni di categoria dei proprietari e degli inquilini maggiormente rappresentative che abbiano sottoscritto il presente accordo, il Comune di Aosta ne riconoscerà tutti i vantaggi fiscali conseguenti senza che occorrano ulteriori controlli da parte dell'amministrazione comunale, così come la sottoscrizione delle parti sociali garantirà l'esatta applicazione dei patti concordati da parte dei contraenti. Per le ragioni di cui sopra, la sede per la stipula dei ocntratti di cui al presente accordo è quella di ciascun sindacato firmatario del presente accordo. Xxxxxxx, confermano e sottoscrivono le Organizzazioni della proprietà immobiliare: Appc (Xxxxxxx Xxxxxxxxxx) Unioncasa (Xxxxxxxx Xxxxxx) Confedilizia (Xxxxxxx Xxxx) e degli inquilini: Uniat (Xxxxxx Xxxxx) Xxxxx (Xxxxxx Xxxxxx) Xxxxx (Xxxxxxxxxxx Xxxxxx) 1) Impianto di riscaldamento 6) Soffitte 11) Area verde condominiale 2) Ascensore 7) Porta blindata 12) Cortile comunale 3) Doppi vetri 8) Autorimessa singola o posto auto coperto 13) Area Verde di pertinenza 4) Doppi servizi 9) Posto auto scoperto 14) Adeguatamente ammobiliato 5) Cantine 10) Allacciamento rete gas ZONA 1 Valore massimo € 6,30 Valore minimo € 3,00

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  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;

  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati

  • QUALI DATI RACCOGLIAMO Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti utilizzando il format (Allegato 1F) per il tramite della messaggistica della RDO Amministrativa seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma Procedura Aperta Multi lotto”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08/07/2020. Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste Italiane, nell’apposita area “messaggi” della RdO Amministrativa ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa verrà inviata comunque una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste Italiane potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica della RdO Amministrativa , le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.

  • Cartello di cantiere L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

  • Lavoratori studenti I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su loro richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame, e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 55, salvo quanto previsto dal punto B) del medesimo articolo. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. Xxxxx restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dall'art. 58 i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. La concessione e l'utilizzo di tali permessi verrà programmata trimestralmente "pro-quota", compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.

  • Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. 3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture eseguite.

  • Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le ricordiamo che può sempre revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX). Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxx.xx al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8). Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.