Contratto a tempo determinato. 1. Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7 lett. a) dell’art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall’inizio dell’attività produttiva o di servizio di una nuova impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n 218, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodi, in relazione a specifiche caratteristiche produttive aziendali o di mercato. 2. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche: a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva; b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti; c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresa. L’impresa fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’impresa stessa, in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione in uso aziendalmente. 3. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. Tali interventi non potranno essere inferiori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto nell’impresa. 4. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato la contrattazione di secondo livello trova applicazione secondo criteri e modalità definiti nell’ambito della stessa.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contratto a tempo determinato. 1. Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7 lett. a) dell’art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall’inizio dell’attività produttiva o di servizio di una nuova impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n 218, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodi, in relazione a specifiche caratteristiche produttive aziendali o di mercato.
2. In relazione a quanto disposto previsto dal comma 7 dell’artD.lgs. 10 06/09/2001 n° 368 e dal CCNL vigente, si specifica che tra le ipotesi che legittimano l’apposizione del termine del contratto previste dal citato D.Lgs. n. 368/2001, il numero CCNL rientrano: - iniziative commerciali che comportino momentanei incrementi delle vendite; - ristrutturazioni o nuove aperture di punti vendita; - situazioni straordinarie ed impreviste o realizzazioni di progetti che rendano necessario un temporaneo incremento degli organici; - alle assunzioni per sostituzione di lavoratori occupati assenti per ferie sono equiparate le assunzioni dei lavoratori assenti per permessi, recuperi compensativi o aspettative volontarie. I limiti numerici previsti dal CCNL vigente potranno essere superati solo previo accordo scritto da stipularsi tra le parti e/o RSU/RSA firmatarie del presente accordo. In attuazione di quanto previsto dal vigente CCNL (articolo 84) e con contratto l’obiettivo di stabilizzare e/o incrementare l’occupazione e nel caso si ravvedesse tale opportunità Coop Reno si impegna ad assumere a tempo determinato non può superare il 18% in media annua indeterminato con riferimento alle mansioni già espletate durante i rapporti a termine, i lavoratori che abbiano completato, con esito positivo, uno o più contratti a termine che abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi. Ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza da parte dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore determinato rispetto a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti future assunzioni a tempo determinatoindeterminato da parte della Cooperativa vengono individuate due zone: Alto Ferrarese (Casumaro, Poggio Renatico, Sant’Xxxxxxxx, Renazzo) e Basso Ferrarese (Berra, Bosco Mesola, Jolanda di Savoia). L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresa. L’impresa fornirà ai lavoratori assunti Il lavoratore con contratto a tempo determinato informazioni potrà esercitare tale diritto di precedenza per una o entrambe le Aree come sopra identificate entro i successivi 12 mesi decorrenti dal termine del contratto. Quando il lavoratore in merito ai posti vacanti graduatoria rifiuti l’assunzione a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’impresa stessaper uno dei negozi indicati perderà il diritto e sarà automaticamente escluso dalla graduatoria relativa ai negozi prescelti sino a presentazione di nuova domanda. Per l’iscrizione nelle graduatorie il lavoratore dovrà inviare all’Ufficio Amministrazione del Personale apposita richiesta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente la specifica del/dei punti vendita prescelti; la posizione in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta graduatoria del lavoratore, a parità di posti mansione di assunzione e/o quelle effettivamente svolte, sarà determinata in base alla data di inizio del primo rapporto di lavoro a tempo indeterminatoo dalla data di presentazione della nuova domanda se precedentemente cancellato dalla graduatoria stessa. Le graduatorie saranno affisse, utilizzando a tal fine gli strumenti con cadenza semestrale, all'interno di comunicazione in uso aziendalmenteogni punto vendita per la consultazione da parte dei lavoratori.
3. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. Tali interventi non potranno essere inferiori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto nell’impresa.
4. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato la contrattazione di secondo livello trova applicazione secondo criteri e modalità definiti nell’ambito della stessa.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Contratto a tempo determinato. 1Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini dell’attuazione Un ulteriore contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti, della previsione durata massima di dodici mesi, può essere stipulato secondo quanto previsto dall’art. 19, 3° comma Dlgs 15 giugno 2015, n. 81.; gli eventuali accordi in materia sottoscritti a livello aziendale e/o territoriale saranno immediatamente inviati all’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 50 del presente CCNL. Il limite di trentasei mesi non si applica nei casi di:
1 assunzioni a tempo determinato per l’intera durata della stagione teatrale intendendo per stagione teatrale il periodo, normalmente compreso tra il mese di settembre e il mese di luglio dell’anno successivo, nel quale il teatro completa la sua programmazione di produzione, ospitalità e altre eventuali attività comunque compatibili con le finalità istituzionali dell’impresa, avendo strutturalmente una pausa continuata tra una stagione e l’altra di almeno 9 settimane;
2 assunzioni a tempo determinato per le attività previste nell'elenco allegato al comma 7 lett. a) dell’art. 10 D.P.R. 1525/1963 e successive modificazioni;
3 assunzioni di personale di cui alla parte V del D.Lgs. n. 368/2001, presente CCNL;
4 per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
5 nella fase di avvio di nuove attività si intende per un periodo di tempo fino comunque non superiore a 24 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall’inizio dell’attività produttiva o mesi;
6 nelle assunzioni di servizio personale con disabilità secondo quanto previsto dal relativo comma della circolare n° 18/2013 del Min. del Lav. Nelle ipotesi di una nuova impresa, ovvero dall’entrata in funzione cui al comma 1 è consentita l'assunzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n 218, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodi, in relazione a specifiche caratteristiche produttive aziendali o di mercato.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il un numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresa. L’impresa fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’impresa stessa, in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione in uso aziendalmente.
3. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. Tali interventi non potranno essere inferiori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto nell’impresa.
4. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato pari al 30% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza nel mese di gennaio dell’anno di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore . La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita per una quota percentuale aggiuntiva, rispetto a quella di cui al comma precedente, fino ad un massimo di un ulteriore 10% in relazione ad esigenze straordinarie connesse ad eventi o serie di eventi non programmabili quali ad esempio particolari eventi teatrali, rassegne, attività convegnistiche, etc. Resta salva la contrattazione possibilità di accordi aziendali o territoriali sottoscritti con le XX.XX. firmatarie il presente CCNL in merito ad ulteriori casistiche e diverse modalità nonché a diverse proporzioni numeriche che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a termine. Tali accordi saranno tempestivamente inviati all’Osservatorio Nazionale. Ferme restando le maggiorazioni previste al comma 1 dell’art. 22 del d.lgs 81/2015, In caso di continuazione del rapporto di lavoro dopo la scadenza inizialmente fissata, oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Al lavoratore assunto a tempo determinato per un periodo inferiore al mese è dovuta una maggiorazione del 34,25% della retribuzione giornaliera, da tenersi distinta dalla retribuzione stessa, in sostituzione del trattamento di fine rapporto, della gratifica natalizia o 13^ mensilità, del premio annuale aggiuntivo della gratifica natalizia o 13^ mensilità nonché dell’indennità sostitutiva delle ferie. Al lavoratore assunto a tempo determinato per un periodo pari o superiore a 6 mesi consecutivi presso la stessa azienda nel corso dell’anno solare è consentita, previa esplicita richiesta, l’adesione alla previdenza complementare secondo livello trova applicazione secondo le norme di legge e nel rispetto dell’accordo 15/5/2007. In tal caso, al lavoratore sarà corrisposta, in luogo della maggiorazione di cui al comma precedente, una maggiorazione del 25% della retribuzione giornaliera, da tenersi distinta dalla retribuzione stessa, in sostituzione della gratifica natalizia o 13^ mensilità, del premio annuale aggiuntivo della gratifica natalizia o 13^ mensilità nonché dell’indennità sostitutiva delle ferie. L’impresa verserà peraltro quanto dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto al Fondo di previdenza complementare indicato dal lavoratore. Ove le imprese intendano procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nei profili professionali cui si riferiscono dette nuove assunzioni ovvero assunti a termine in profili professionali compatibili con i profili professionali di dette nuove assunzioni, il cui rapporto di lavoro abbia avuto, nell’arco dei 36 mesi precedenti, una durata superiore a 12 mesi e il cui contratto ultimo sia scaduto da non più di 12 mesi e che ne abbia fatto richiesta scritta entro i 90 giorni successivi alla scadenza dell’ultimo rapporto di lavoro. Nel caso di concorso tra più aspiranti, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano maturato il maggior periodo di lavoro a termine. Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali ovvero per attività professionalmente compatibili con quelle svolte nella/e stagione/i precedente/i, a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al teatro entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per le assunzioni stagionali di cui sopra l’impresa si atterrà ai seguenti criteri di priorità:
a) compatibilità tra le funzioni svolte nel/nei precedente/i contratto/i a termine e modalità definiti nell’ambito funzioni da svolgere nel nuovo contratto a termine;
b) mantenimento dei requisiti per l’espletamento della specifica mansione, mancanza di provvedimenti disciplinari nei termini previsti al precedente comma;
c) anzianità di servizio, da intendere come somma complessiva dei periodi di lavoro prestati presso l’impresa con contratti a termine nella/e stessa/e funzione/i oppure in funzioni compatibili con quelle da assegnare nel nuovo contratto a termine.
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Samples: Employment Agreement
Contratto a tempo determinato. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i trentasei mesi. Un ulteriore contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato secondo quanto previsto dall’art. 19, 3° comma D.Lgs. 15.6.2015, n. 81; gli eventuali accordi in materia sottoscritti a livello aziendale e/o territoriale saranno immediatamente inviati all’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 50 del presente C.C.N.L. Il limite di trentasei mesi non si applica nei casi di:
1. Ai fini dell’attuazione assunzioni a tempo determinato per l’intera durata della previsione stagione teatrale intendendo per stagione teatrale il periodo, normalmente compreso tra il mese di settembre e il mese di luglio dell'anno successivo, nel quale il teatro completa la sua programmazione di produzione, ospitalità e altre eventuali attività comunque compatibili con le finalità istituzionali dell’impresa, avendo strutturalmente una pausa continuata tra una stagione e l’altra di almeno 9 settimane;
2. assunzioni a tempo determinato per le attività previste nell'elenco allegata al D.P.R. n. 1525/1963 e successive modificazioni;
3. assunzioni di personale di cui al comma 7 lettalla parte V del presente C.C.N.L.;
4. a) dell’artper la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
5. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per nella fase di avvio di nuove attività si intende per un periodo di tempo fino comunque non superiore a 24 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall’inizio dell’attività produttiva o mesi;
6. nelle assunzioni di servizio personale con disabilità secondo quanto previsto dal relativo comma della circolare n. 18/2013 del Min. del Lav. Nelle ipotesi di una nuova impresa, ovvero dall’entrata in funzione cui al comma 1 è consentita l’assunzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n 218, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodi, in relazione a specifiche caratteristiche produttive aziendali o di mercato.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il un numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresa. L’impresa fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’impresa stessa, in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione in uso aziendalmente.
3. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. Tali interventi non potranno essere inferiori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto nell’impresa.
4. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato pari al 30% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza nel mese di gennaio dell'anno di riferimento, con arrotondamento all’unità superiore. La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita per una quota percentuale aggiuntiva, rispetto a quella di cui al comma precedente, fino ad un massimo di un ulteriore 10% in relazione ad esigenze straordinarie connesse ad eventi o serie di eventi non programmabili quali ad esempio particolari eventi teatrali, rassegne, attività convegnistiche, etc. Resta salva la possibilità di accordi aziendali o territoriali sottoscritti con le XX.XX., firmatarie il presente C.C.N.L. in merito ad ulteriori casistiche e diverse modalità nonché a diverse proporzioni numeriche che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a termine. Tali accordi saranno tempestivamente inviati all'Osservatorio Nazionale. Ferme restando le maggiorazioni previste al comma 1 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015, in caso di continuazione del rapporto di lavoro dopo la scadenza inizialmente fissata, oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Al lavoratore assunto a tempo determinato per un periodo inferiore al mese è dovuta una maggiorazione del 34,25% della retribuzione giornaliera, da tenersi distinta dalla retribuzione stessa, in sostituzione del trattamento di fine rapporto, della gratifica natalizia o 13ª mensilità, del premio annuale aggiuntivo della gratifica natalizia o 13ª mensilità nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie. Al lavoratore assunto a tempo determinato per un periodo pari o superiore a 6 mesi consecutivi presso la stessa azienda nel corso dell'anno solare è consentita, previa esplicita richiesta, l’adesione alla previdenza complementare secondo le norme di legge e nel rispetto dell'accordo 15.5.2007. In tal caso, al lavoratore sarà corrisposta, in luogo della maggiorazione di cui al comma precedente, una maggiorazione del 25% della retribuzione giornaliera, da tenersi distinta dalla retribuzione stessa, in sostituzione della gratifica natalizia o 13ª mensilità, del premio annuale aggiuntivo della gratifica natalizia o 13ª mensilità nonché dell'indennità sostitutiva della ferie. L'impresa verserà peraltro quanto dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto al Fondo di previdenza complementare indicato dal lavoratore. Ove le imprese intendano procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nei profili professionali cui si riferiscono dette nuove assunzioni ovvero assunti a termine in profili professionali compatibili con i profili professionali di dette nuove assunzioni, il cui rapporto di lavoro abbia avuto, nell'arco dei 36 mesi precedenti una durata superiore a 12 mesi e il cui contratto ultimo sia scaduto da non più di 12 mesi e che ne abbia fatto richiesta scritta entro i 90 giorni successivi alla scadenza dell'ultimo rapporto di lavoro. Nel caso di concorso tra più aspiranti, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano maturato il maggior periodo di lavoro a termine. Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali ovvero per attività professionalmente compatibili con quelle svolte nella/e stagione/i precedente/i, a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al teatro entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per le assunzioni stagionali di cui sopra l'impresa si atterrà ai seguenti criteri di priorità:
a) compatibilità tra le funzioni svolte nel/nei precedente/i contratto/i a termine e funzioni da svolgere nel nuovo contratto a termine;
b) mantenimento dei requisiti per l’espletamento della specifica mansione, mancanza di provvedimenti disciplinari nei termini previsti al precedente comma;
c) anzianità di servizio, da intendere come somma complessiva dei periodi di lavoro prestati presso l'impresa con contratti a termine nella/e stessa/e funzione/i oppure in funzioni compatibili con quelle da assegnare nel nuovo contratto a termine. Xxxxx aggiuntiva Le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione di secondo livello collettiva nazionale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, convengono che la disciplina sulla successione dei contratti a termine non trova applicazione secondo criteri per il personale che, nei termini di cui al D.P.R. n. 1525/1963 n. 49:
a) svolge mansioni artistiche e/o tecniche;
b) non svolgendo mansioni strettamente artistiche e/o tecniche, collabora comunque alla preparazione e modalità definiti nell’ambito della stessaproduzione di spettacoli;
c) è addetto a funzioni collaterali e/o connesse allo svolgimento dello spettacolo.
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Samples: CCNL 19.4.2018
Contratto a tempo determinato. 1Le parti si richiamano all’accordo quadro europeo UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 in cui si prevede che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Ai fini dell’attuazione della previsione Le parti inoltre ritengono che il contratto di cui al comma 7 lettlavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore tessile abbigliamento, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati. a) dell’art. 10 L’assunzione del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall’inizio dell’attività produttiva o di servizio di una nuova impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n 218, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodi, in relazione a specifiche caratteristiche produttive aziendali o di mercato.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il numero di lavoratori occupati lavoratore con contratto a tempo determinato termine avviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali di durata fino a 12 giorni, l’apposizione del termine è priva di effetto se non può superare il 18% risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione) in media annua dei lavoratori con cui sono specificate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) esecuzione termine e sulle tipologie di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua attività per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218quali tali contratti sono stati stipulati. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10Su richiesta, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresa. L’impresa l’azienda fornirà ai lavoratori assunti in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’impresa stessa, in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta nell’unità produttiva di posti di lavoro appartenenza. I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminatodeterminato dovranno ricevere una informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, utilizzando al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro. Come previsto dall’art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001, per i contratti a tal fine gli strumenti tempo determinato esclusivamente riferiti alle seguenti ipotesi specifiche, anche se di comunicazione in uso aziendalmente.durata inferiore a 7 mesi:
1. lavorazioni connesse all’aggiudicazione di commesse pubbliche che rappresentino caratteri di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva;
2. particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all’acquisizione del normale portafoglio ordini;
3. I sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni;
4. attività non programmabili e non riconducibili nell’attività ordinaria dell’impresa il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno in forza presso l’azienda non può superare il: - 10% per aziende fino a 70 dipendenti; - 5% per aziende con oltre 70 dipendenti; è comunque consentita la stipulazione di interventi informativi/formativi almeno 7 contratti. Le frazioni saranno arrotondate all’unità superiore. Le percentuali sopra indicate sono elevabili con accordo aziendale. La fase di avvio di nuove attività di cui alla lettera a), comma 7 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 368/2001 è di 12 mesi, ed è riferita all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Le parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici. Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L’obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso, alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro. In tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è possibile un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto, sia riguardo prima dell’assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne. Nel contratto a termine è applicabile il periodo di prova. In caso di risoluzione anticipata del contratto a termine - rispetto alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativoscadenza prevista - ad opera del lavoratore, adeguati all’esperienza lavorativa trovano applicazione gli articoli 94, 102 e 112 del vigente contratto in materia di preavviso. Le durate ivi indicate, anche ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, sono ridotte alla tipologia dell’attività. Tali interventi non potranno essere inferiori ad 8 ore metà; fanno eccezione le durate previste per i lavoratori al primo contratto nell’impresa.
4con qualifica di operaio dall’art. Per 94, che sono confermate in una settimana lavorativa per i lavoratori di primo e secondo livello e in due settimane lavorative per i lavoratori di terzo, quarto e quinto livello. Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato la contrattazione si applica il principio di secondo livello trova applicazione secondo criteri e modalità definiti nell’ambito della stessanon discriminazione di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo n. 368 del 6.9.2001.
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Contratto a tempo determinato. 1. Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7 lett. a) dell’art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001Le parti stipulanti, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall’inizio dell’attività produttiva o di servizio di una nuova impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n 218, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodi, anche in relazione a specifiche caratteristiche produttive aziendali o di mercato.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 alla Direttiva CE 99/70 e dell’Avviso Comune sottoscritto tra le Parti Sociali del citato D.Lgs. n. 368/200124 aprile 2008, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 riconoscono che i contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresa. L’impresa fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’impresa stessa, in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di comunicazione lavoro; è tuttavia consentita l’assunzione del personale con previsione dei termini in uso aziendalmente.
3. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi e alla tipologia dell’attività. Tali interventi non potranno essere inferiori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto nell’impresa.
4. Per i lavoratori con dalla contrattazione collettiva sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
a) In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determinato quando si verificano casi di esigenze con carattere di contingenza o temporaneo e nelle seguenti ipotesi:
1. per la contrattazione sostituzione di secondo livello trova applicazione secondo criteri personale assente per malattia, congedo di maternità, congedi parentali di cui alla L. 53/00, aspettativa, ferie, per attività di formazione e/o aggiornamento e modalità definiti nell’ambito per effetto della stessatrasformazione di contratti a tempo pieno in part-time, fatti salvi i divieti previsti dall’art. 3, D.Lgs. 368/01;
2. punte di più intensa attività derivanti da richieste della clientela che non sia possibile evadere col normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti;
3. esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività. A partire dal 1° dicembre 2011 nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui al precedente punto 1) è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l’assenza sia successivamente al rientro di quest’ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. Qualora l’assenza delle lavoratrici/xxxx, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del D. lgs. n. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno alla maternità e alla paternità), il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all’affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l’allattamento.
b) Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l' assunzione di 3 lavoratori a tempo determinato. Per le imprese con più di 5 dipendenti e fino a 10 , così come sopra calcolati, è consentita l' assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due o frazione, con arrotondamento all’unità superiore. Per le imprese con più di 10 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 25% dei lavoratori con arrotondamento all’unità superiore. Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) punti 1) del presente articolo. Ai sensi del comma 7 lett. A) dell’art. 10 D.lgs 368/2001, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi nove
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Contratto a tempo determinato. Le parti stipulanti, anche in relazione alla Direttiva CE 99/70 e dell’Avviso Comune sottoscritto tra le Parti Sociali del 24 aprile 2008, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro; è tuttavia consentita l’assunzione del personale con previsione dei termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi e dalla contrattazione collettiva sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
a) In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determinato quando si verificano casi di esigenze con carattere di contingenza o temporaneo e nelle seguenti ipotesi:
1. Ai fini dell’attuazione per la sostituzione di personale assente per malattia, congedo di maternità, congedi parentali di cui alla L. 53/00, aspettativa, ferie, per attività di formazione e/o aggiornamento e per effetto della previsione trasformazione di contratti a tempo pieno in part-time, fatti salvi i divieti previsti dall’art. 3, D.Lgs. 368/01;
2. punte di più intensa attività derivanti da richieste della clientela che non sia possibile evadere col normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti;
3. esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività. A partire dal 1° dicembre 2011 nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui al precedente punto 1) è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l’assenza sia successivamente al rientro di quest’ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. Qualora l’assenza delle lavoratrici/xxxx, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno alla maternità e alla paternità), il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all’affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l’allattamento.
b) Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a tempo determinato. Per le imprese con più di 5 dipendenti e fino a 10, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due o frazione, con arrotondamento all’unità superiore. Per le imprese con più di 10 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 25% dei lavoratori con arrotondamento all’unità superiore. Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) punti 1) del presente articolo. Ai sensi del comma 7 lett. aA) dell’art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi nove (9) mesi dalla fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino imprenditoriali, che possono essere elevati sino a 24 mesi decorrentidalla contrattazione regionale.
c) nella contrattazione collettiva regionale potranno essere individuate tra le parti ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato. Ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, primo periodo, del D.Lgs. 368 del 2001 il contratto a titolo esemplificativotempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, dall’inizio dell’attività produttiva o non può superare i 36 mesi comprensivi di servizio proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro. Superato tale periodo, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato una nuova impresavolta decorsi i termini previsti ai sensi del comma 2 dell’art. 5, ovvero dall’entrata in funzione del D.Lgs. 368 del 2001. In attuazione di quanto previsto dall’Avviso comune del 24 aprile 2008 sottoscritto dalle Associazioni Artigia ne e da Cgil, Cisl e Uil, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una nuova linea di produzione o di serviziosola volta, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n 218, tale periodo potrà avere per una durata massima di 36 8 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodiIl lavoratore che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, in relazione abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a specifiche caratteristiche produttive aziendali o sei mesi, ha diritto di mercato.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori con contratto precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni effettuate dal datore di lavoro non ancora stabilizzate entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in conseguenza esecuzione dei rapporto a termine, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto al datore di modifiche dell’organizzazione d’impresalavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le aziende operanti nei territori diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresa. L’impresa fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’impresa stessa, in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione in uso aziendalmentelavoro.
3. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. Tali interventi non potranno essere inferiori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto nell’impresa.
4. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato la contrattazione di secondo livello trova applicazione secondo criteri e modalità definiti nell’ambito della stessa.
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Contratto a tempo determinato. (modifiche al testo dell’accordo del 7 luglio 2008)
a) In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determinato quando si verificano casi di esigenze con carattere di contingenza o temporaneo e nelle seguenti ipotesi:
1. Ai fini dell’attuazione per la sostituzione di personale assente per malattia, congedo di maternità, congedi parentali di cui alla L. 53/00, aspettativa, ferie, per attività di formazione e/o aggiornamento e per effetto della previsione trasformazione di contratti a tempo pieno in part- time, fatti salvi i divieti previsti dall’art. 3, D.Lgs. 368/01;
2. punte di più intensa attività derivanti da richieste della clientela che non sia possibile evadere col normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti;
3. esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività. Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui al precedente punto 1) è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l’assenza sia successivamente al rientro di quest’ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. Qualora l’assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del D. lgs. n. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno alla maternità e alla paternità), il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all’affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l’allattamento.
b) Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l' assunzione di 3 lavoratori a tempo determinato. Per le imprese con più di 5 dipendenti e fino a 10 , così come sopra calcolati, è consentita l' assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due o frazione, con arrotondamento all’unità superiore. Per le imprese con più di 10 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 25% dei lavoratori con arrotondamento all’unità superiore. Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) punti 1) del presente articolo. Ai sensi del comma 7 lett. aA) dell’art. 10 del D.Lgs. n. D.lgs 368/2001, per sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi nove (9) mesi dalla fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino imprenditoriali, che possono essere elevati sino a 24 mesi decorrentidalla contrattazione regionale.
c) nella contrattazione collettiva regionale potranno essere individuate tra le parti ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato. Ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, primo periodo, del D.Lgs 368 del 2001 il contratto a titolo esemplificativotempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, dall’inizio dell’attività produttiva o non può superare i 36 mesi comprensivi di servizio proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro. Superato tale periodo, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato una nuova impresavolta decorsi i termini previsti ai sensi del comma 2 dell’art. 5, ovvero dall’entrata in funzione del D.Lgs 368 del 2001. In attuazione di quanto previsto dall’Avviso comune del 24 aprile 2008 sottoscritto dalle Associazioni Artigiane e da Cgil, Cisl e Uil, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una nuova linea di produzione o di serviziosola volta, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n 218, tale periodo potrà avere per una durata massima di 36 8 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodiIl lavoratore che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, in relazione abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a specifiche caratteristiche produttive aziendali o sei mesi, ha diritto di mercato.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori con contratto precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni effettuate dal datore di lavoro non ancora stabilizzate entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in conseguenza esecuzione dei rapporto a termine, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto al datore di modifiche dell’organizzazione d’impresalavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le aziende operanti nei territori diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresa. L’impresa fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’impresa stessa, in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione in uso aziendalmentelavoro.
3. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. Tali interventi non potranno essere inferiori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto nell’impresa.
4. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato la contrattazione di secondo livello trova applicazione secondo criteri e modalità definiti nell’ambito della stessa.
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Contratto a tempo determinato. 1Le parti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. Le aziende, conseguentemente, prima di ulteriori assunzioni di lavoratori con contratti a tempo determinato valuteranno la possibilità di trasformare in rapporti a tempo indeterminato contratti a termine o di somministrazione già in essere per lo svolgimento di mansioni di pari livello e/o categoria legale. Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7 lett. a) sensi dell’art. 10 19 del D.Lgs. n. 368/200181/2015 il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro. Ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015 il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto stesso sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. È escluso il periodo di prova contrattualmente previsto dalla stipula del 2° contratto di lavoro a tempo determinato, qualora lo stesso sia già stato integralmente eseguito in occasione del primo contratto ed abbia ad oggetto lo svolgimento delle medesime mansioni. Trascorsi 24 mesi dalla cessazione dell’ultimo contratto a termine, nel caso venga stipulato un nuovo contratto a tempo determinato o indeterminato, anche per lo svolgimento delle medesime mansioni, il lavoratore sarà chiamato ad espletare nuovamente il periodo di prova contrattualmente previsto. L’impresa associata ad una delle associazioni artigiane stipulanti il presente CCRL ed in regola con i versamenti al Fondo Regionale di Categoria ed alla Bilateralità, potrà stipulare un ulteriore contratto a termine aggiuntivo rispetto ai limiti definiti nel CCNL. L’impresa preventivamente comunicherà alla Commissione Paritetica Regionale che verrà istituita presso l’Ente Bilaterale regionale del Friuli Venezia Giulia di cui all’art 22 del presente CCRL. La medesima impresa associata che abbia necessità di incrementare ulteriormente il numero dei contratti a tempo determinato rispetto a quanto sopra previsto, dovrà inviare apposita richiesta motivata alla Commissione Paritetica Regionale di cui all’art 22 del presente CCRL. La Commissione esprimerà il proprio parere vincolante entro 15 giorni lavorativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative di cui all’articolo 23 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, con un numero massimo di cinque lavoratori contemporaneamente, le assunzioni a tempo determinato concluse nei primi 24 mesi dalla fase di avvio di nuove attività si intende un periodo d'impresa, nuovi reparti, nuovi appalti, nuove linee di tempo fino a 24 mesi decorrentiproduzione, a titolo esemplificativo, dall’inizio dell’attività produttiva nei casi di avvio di attività derivanti da investimenti consistenti o nei casi di servizio prime assunzioni con contratti di una nuova impresalavoro subordinati da parte dell’impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n 218, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodi, in relazione a specifiche caratteristiche produttive aziendali o di mercato.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore aventi sede legale o produttiva nelle aree soggette a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresa. L’impresa fornirà variazioni dei consumi collegate ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’impresa stessa, in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione in uso aziendalmenteflussi turistici negli ambiti territoriali.
3. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. Tali interventi non potranno essere inferiori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto nell’impresa.
4. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato la contrattazione di secondo livello trova applicazione secondo criteri e modalità definiti nell’ambito della stessa.
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Contratto a tempo determinato. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i trentasei mesi. Un ulteriore contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato secondo quanto previsto dall’art. 19, 3° comma D.Lgs. 15.6.2015, n. 81; gli eventuali accordi in materia sottoscritti a livello aziendale e/o territoriale saranno immediatamente inviati all’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 50 del presente C.C.N.L. Il limite di trentasei mesi non si applica nei casi di:
1. Ai fini dell’attuazione assunzioni a tempo determinato per l’intera durata della previsione stagione teatrale intendendo per stagione teatrale il periodo, normalmente compreso tra il mese di settembre e il mese di luglio dell'anno successivo, nel quale il teatro completa la sua programmazione di produzione, ospitalità e altre eventuali attività comunque compatibili con le finalità istituzionali dell’impresa, avendo strutturalmente una pausa continuata tra una stagione e l’altra di almeno 9 settimane;
2. assunzioni a tempo determinato per le attività previste nell'elenco allegata al D.P.R. n. 1525/1963 e successive modificazioni;
3. assunzioni di personale di cui al comma 7 lettalla parte V del presente C.C.N.L.;
4. a) dell’artper la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
5. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per nella fase di avvio di nuove attività si intende per un periodo di tempo fino comunque non superiore a 24 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall’inizio dell’attività produttiva o mesi;
6. nelle assunzioni di servizio personale con disabilità secondo quanto previsto dal relativo comma della circolare n. 18/2013 del Min. del Lav. Nelle ipotesi di una nuova impresa, ovvero dall’entrata in funzione cui al comma 1 è consentita l’assunzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n 218, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodi, in relazione a specifiche caratteristiche produttive aziendali o di mercato.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il un numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresa. L’impresa fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’impresa stessa, in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione in uso aziendalmente.
3. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. Tali interventi non potranno essere inferiori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto nell’impresa.
4. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato pari al 30% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza nel mese di gennaio dell'anno di riferimento, con arrotondamento all’unità superiore. La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita per una quota percentuale aggiuntiva, rispetto a quella di cui al comma precedente, fino ad un massimo di un ulteriore 10% in relazione ad esigenze straordinarie connesse ad eventi o serie di eventi non programmabili quali ad esempio particolari eventi teatrali, rassegne, attività convegnistiche, etc. Resta salva la possibilità di accordi aziendali o territoriali sottoscritti con le XX.XX., firmatarie il presente C.C.N.L. in merito ad ulteriori casistiche e diverse modalità nonché a diverse proporzioni numeriche che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a termine. Tali accordi saranno tempestivamente inviati all'Osservatorio Nazionale. Ferme restando le maggiorazioni previste al comma 1 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015, in caso di continuazione del rapporto di lavoro dopo la scadenza inizialmente fissata, oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Al lavoratore assunto a tempo determinato per un periodo inferiore al mese è dovuta una maggiorazione del 34,25% della retribuzione giornaliera, da tenersi distinta dalla retribuzione stessa, in sostituzione del trattamento di fine rapporto, della gratifica natalizia o 13ª mensilità, del premio annuale aggiuntivo della gratifica natalizia o 13ª mensilità nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie. Al lavoratore assunto a tempo determinato per un periodo pari o superiore a 6 mesi consecutivi presso la stessa azienda nel corso dell'anno solare è consentita, previa esplicita richiesta, l’adesione alla previdenza complementare secondo le norme di legge e nel rispetto dell'accordo 15.5.2007. In tal caso, al lavoratore sarà corrisposta, in luogo della maggiorazione di cui al comma precedente, una maggiorazione del 25% della retribuzione giornaliera, da tenersi distinta dalla retribuzione stessa, in sostituzione della gratifica natalizia o 13ª mensilità, del premio annuale aggiuntivo della gratifica natalizia o 13ª mensilità nonché dell'indennità sostitutiva della ferie. L'impresa verserà peraltro quanto dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto al Fondo di previdenza complementare indicato dal lavoratore. Ove le imprese intendano procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nei profili professionali cui si riferiscono dette nuove assunzioni ovvero assunti a termine in profili professionali compatibili con i profili professionali di dette nuove assunzioni, il cui rapporto di lavoro abbia avuto, nell'arco dei 36 mesi precedenti una durata superiore a 12 mesi e il cui contratto ultimo sia scaduto da non più di 12 mesi e che ne abbia fatto richiesta scritta entro i 90 giorni successivi alla scadenza dell'ultimo rapporto di lavoro. Nel caso di concorso tra più aspiranti, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano maturato il maggior periodo di lavoro a termine. Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali ovvero per attività professionalmente compatibili con quelle svolte nella/e stagione/i precedente/i, a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al teatro entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per le assunzioni stagionali di cui sopra l'impresa si atterrà ai seguenti criteri di priorità:
a) compatibilità tra le funzioni svolte nel/nei precedente/i contratto/i a termine e funzioni da svolgere nel nuovo contratto a termine;
b) mantenimento dei requisiti per l’espletamento della specifica mansione, mancanza di provvedimenti disciplinari nei termini previsti al precedente comma;
c) anzianità di servizio, da intendere come somma complessiva dei periodi di lavoro prestati presso l'impresa con contratti a termine nella/e stessa/e funzione/i oppure in funzioni compatibili con quelle da assegnare nel nuovo contratto a termine. Xxxxx aggiuntiva Le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione di secondo livello collettiva nazionale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, convengono che la disciplina sulla successione dei contratti a termine non trova applicazione secondo criteri per il personale che, nei termini di cui al D.P.R. n. 1525/1963 n. 49:
a) svolge mansioni artistiche e/o tecniche;
b) non svolgendo mansioni strettamente artistiche e/o tecniche, collabora comunque alla preparazione e modalità definiti nell’ambito della stessaproduzione di spettacoli;
c) è addetto a funzioni collaterali e/o connesse allo svolgimento dello spettacolo.
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Samples: CCNL 19.4.2018
Contratto a tempo determinato. Le Parti stipulanti si richiamano all’accordo UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, idonea a soddisfare le esigenze sia delle aziende sia dei lavoratori. Ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 368/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 20% in media annua dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, i contratti a tempo determinato conclusi nelle seguenti ipotesi:
1. per aumento temporaneo dell’attività indotto da particolari esigenze;
2. per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo anche non aventi carattere straordinario od occasionale;
3. per attività e servizi a carattere eccezionale che richiedono professionalità diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate;
4. per operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti;
5. per copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione di impresa;
6. per sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
7. per copertura di necessità straordinarie connesse alla introduzione di innovazioni tecnologiche. Nei casi in cui il rapporto percentuale del 20% dia luogo a un numero inferiore a cinque (5), resta ferma la possibilità dell’impresa di stipulare sino a cinque (5) contratti di lavoro a tempo determinato. In situazioni particolari, in sede aziendale, con accordo tra impresa ed RSU e, in mancanza di questa ultima, con le Parti stipulanti, la percentuale del 20% può essere elevata fino al 25%. Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata superiore ad un mese può essere richiesto un periodo di prova ragguagliato a dieci (10) giorni per ogni mese di durata del contratto, fermi restando i limiti di cui all’art. 22 del CCL. Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al dell’art. 10, comma 7 7, lett. a) dell’artdel d. lgs. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall’inizio dell’attività produttiva dodici (12) mesi. Tale periodo può essere incrementato -previo accordo aziendale- con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio di una nuova impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n 218, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodi, in relazione a specifiche caratteristiche produttive aziendali o di mercato.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale aree di cui sopra è arrotondata all’unità intera superioreagli Obiettivi 1 e 2 del Regolamento 93/2081/CE del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Le percentuali Gli istituti a carattere annuale sono frazionati per trecentosessantacinquesimi (1/365) e corrisposti per quanti sono i giorni di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresadurata del rapporto a termine. L’impresa fornirà ai I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato devono ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del proprio contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro. Le imprese forniranno annualmente alle RSU, su richiesta, informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati. La disciplina relativa al superamento dei trentasei mesi di cui all’articolo 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001, non opera quando il superamento avviene per ragioni obiettive attinenti il rinnovo o la proroga (ad esempio: protrarsi del rapporto dell’impresa con il cliente esterno, modifiche nell’ambito del rapporto in merito essere con il cliente esterno, nuove esigenze o integrazioni intervenute sugli obiettivi della commessa/rapporto in essere, eccetera; sostituzione di persona avente diritto alla conservazione del posto, eccetera). 45Inoltre, il limite dei 36 mesi non opera nei casi seguenti:
1. decorso un periodo di 18 mesi dall’ultimo giorno del contratto che ha esaurito la fascia dei suddetti trentasei mesi;
2. ove fra un contratto di lavoro ed il successivo con la stessa impresa intercorra un periodo di non lavoro pari a 12 mesi consecutivi. Nei casi sopra richiamati, i periodi di lavoro già maturati sono azzerati ed il computo di cui ai posti vacanti commi che precedono ripartirà dal nuovo contratto. La durata del contratto a termine in deroga (primo periodo dell’art. 5, comma 4 bis, d. lgs. n. 368/2001, modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n.247) non può essere superiore a dodici mesi. Ai fini di quanto previsto dall’art. 5, comma 4-ter del d. lgs. 368/2001, sono considerate stagionali, in aggiunta a quelle elencate nel dpr 1525/1963 e successive modifiche e integrazioni, le attività prestate in occasione di Fiere, Saloni, Esposizioni, Manifestazioni ed Eventi promozionali, eccetera. Il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato a favore del lavoratore, collegato alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine precedenti, si realizza come segue: • domanda dell’interessato al datore di lavoro in forma scritta entro i termini di legge (art. 4, comma 4-sexies); • avere prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 12 mesi; • luogo della precedenza: medesima unità produttiva e medesimo ambito comunale presso cui è stato prestato il precedente servizio: • criteri di priorità per la scelta: nel caso di concomitanza di più aspiranti che si rendessero disponibili nell’impresa stessaabbiano maturato i requisiti e manifestato nei termini previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta di posti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine; in caso di parità si farà riferimento alla maggior anzianità anagrafica; • il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto che lo origina; • il destinatario della proposta di assunzione che non l’accetti entro 10 giorni dalla data di ricevimento, decade dal diritto di precedenza nell’assunzione a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione in uso aziendalmente.
3. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. Tali interventi non potranno essere inferiori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto nell’impresa.
4. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato la contrattazione di secondo livello trova applicazione secondo criteri e modalità definiti nell’ambito della stessa.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Contratto a tempo determinato. 18.1 Le Parti Stipulanti concordano che la valorizzazione delle risorse interne, da parte della Compagnia, deve avere la massima priorità, rappresentando la migliore politica in termini di impiego delle risorse umane in quanto la progressione ottimale, in termini di professionalità, può avvenire solo ed unicamente dopo lunga e maturata esperienza nello stesso contesto lavorativo. Ai fini dell’attuazione della previsione Ciò premesso si potranno verificare casi e situazioni particolari e contingenti ove la Compagnia necessita di cui dover attingere direttamente al comma 7 lettmercato esterno per l’utilizzo di AD/PNT. a) dell’artper un tempo ritenuto necessario ma comunque definito. 10 In questo contesto l’assunzione di un AD/PNT, che dovrà essere motivata da comprovate esigenze tecniche, produttive, organizzative e/o sostitutive, potrà avvenire anche con prefissione di termine purché: - venga convocata la R.S.A. per discutere le ragioni, i termini di tale assunzione e venga raggiunto un accordo a proposito; - nel caso di accordo il rapporto di lavoro sarà regolato dalle disposizioni di legge in materia, ivi incluso l’art. 2 del D.Lgs. n. 368/2001368/2001 e successive modifiche e dalle norme del presente CCL; - nel caso di mancato accordo, per fase la Compagnia non potrà procedere unilateralmente all’assunzione di avvio di nuove attività si intende un periodo di PNT a tempo fino a 24 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall’inizio dell’attività produttiva o di servizio di una nuova impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n 218, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodi, in relazione a specifiche caratteristiche produttive aziendali o di mercatodeterminato.
2. In relazione a quanto disposto 8.2 Escluso dal comma 7 dell’art. 10 precedente articolo 8.1 è il caso dell’assunzione del citato D.Lgs. n. 368/2001, il numero personale di lavoratori occupati con contratto condotta a tempo determinato di PNT con meno di 1.500 ore di volo inserito nel processo aziendale di conseguimento del “type rating” su velivolo ATR e conseguente esperienza in linea per un periodo predeterminato massimo di un anno. Il numero massimo di tale tipologia di PNT non può superare il 18in ogni caso essere superiore al 10% in media annua del numero complessivo dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
b) operazioni di manutenzione ordinaria F/O e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresa. L’impresa fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’impresa stessa, in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione in uso aziendalmentepiloti.
3. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. Tali interventi non potranno essere inferiori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto nell’impresa.
4. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato la contrattazione di secondo livello trova applicazione secondo criteri e modalità definiti nell’ambito della stessa.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Contratto a tempo determinato. 1Le Parti si richiamano all’Accordo Quadro Europeo UNICE-CEEP-CES del 18.3.1999 e alle disposizioni di legge vigenti in cui si prevede che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Ai fini dell’attuazione Le Parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore Tessile Abbigliamento Moda, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è disciplinato dalla legge, integrata dalle seguenti disposizioni contrattuali. In base all’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, per le seguenti specifiche attività non trova applicazione il vincolo del limite di 36 24 mesi come termine massimo per la successione di contratti a termine tra stesso lavoratore e stesso datore di lavoro per lo svolgimento di mansioni riguardanti: - attività connesse alla campagna vendita in showroom; - attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere; - attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store; - attività di vendita stagionale o straordinaria. Inoltre, tenuto conto delle peculiari professionalità presenti nell’organizzazione della previsione filiera commerciale e distributiva della moda e degli specifici tempi e modalità con cui tali professionalità si inseriscono negli organici aziendali, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva, oltre alle attività stagionali previste dal D.P.R. n. 1525/1968, ai sensi dell’art. 21, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 81/2015, le medesime attività di cui al comma 7 lettprecedente sono individuate come ulteriori attività stagionali per le quali non sussiste la necessità di indicazioni delle causali di cui all’art. a) 19, comma 1, del D.Lgs. citato. Per la disciplina delle proroghe e dei rinnovi dei contratti a termine si applica la disciplina di legge (art. 21, D.Lgs. n. 81/2015). Tuttavia, ai sensi dello stesso art. 21, comma 2, nel caso di successione tra due contratti a tempo determinato gli intervalli di interruzione di 10/20 giorni non trovano applicazione nei seguenti ulteriori casi: - nell’ipotesi in cui il secondo contratto a termine sia stipulato per ragioni sostitutive; - nei casi di avvio di nuove attività, nell’ambito della durata complessiva di 12 mesi (18 mesi nei territori del Mezzogiorno); - nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; - in ogni altro caso individuato dalla contrattazione aziendale, svolta con l’assistenza delle articolazioni territoriali delle parti stipulanti il contratto nazionale, che ne potrà indicare i casi e le modalità di conferma. Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali, di durata fino a 12 giorni, l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione). Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'azienda informerà annualmente la R.S.U. sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati. Su richiesta, l’azienda fornirà, ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’unità produttiva di appartenenza. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere un'informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenirci rischi connessi al lavoro. Ai sensi dell’art. 10 23 del D.Lgs. n. 368/200181/2015, il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto di lavoro a tempo determinato non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. A titolo sperimentale e transitorio, esclusivamente per il periodo di vigenza del presente Contratto, tale percentuale è elevata al 32%. La percentuale di cui sopra si intende calcolata sulla base del numero medio annuo dei lavoratori a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti, esclusi i dirigenti) e viene calcolata come media annua dei contratti a termine stessi. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti sarà sempre possibile stipulare fino a 2 contratti a termine, purché non risulti superato il numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato. La percentuale di cui al comma precedente, che si intende comprensiva dei contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 43 del presente Contratto, potrà essere elevata con accordo aziendale. Sono in ogni caso esenti dai limiti di cui sopra le ipotesi di assunzione a termine previste dai commi 2 e 3 dell’art. 23 citato, nonché le seguenti ulteriori ipotesi: - attività direttamente connesse alla partecipazioni a fiere e mostre nazionali e internazionali e per l’allestimento dei relativi stands, corners o showrooms; - attività connesse alla campagna vendita in showroom; - attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store; - attività di vendita stagionale o straordinaria. La fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 cui alla lett. a), comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 è di 12 mesi decorrentied è riferita all’inizio di attività produttiva, a titolo esemplificativo, dall’inizio dell’attività produttiva o di servizio di una nuova impresaservizio, ovvero dall’entrata o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n 218, tale 6.3.1978 n. 218,tale periodo potrà avere una durata massima di 36 è esteso a 18 mesi. A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodi, Le Parti nazionali stipulanti il presente Contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche caratteristiche produttive aziendali di singoli comparti merceologici. Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. Il trattamento economico di mercato.
2malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L’obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso, alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro. In relazione tutti i casi di contratto a quanto disposto termine stipulato per esigenze sostitutive è possibile un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto, sia prima dell’assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne. Nel contratto a termine è applicabile il periodo di prova. In caso di risoluzione anticipata del contratto a termine - rispetto alla scadenza prevista - ad opera del lavoratore, trovano applicazione gli artt. 96, 104 e 114 del vigente Contratto in materia di preavviso. Le durate ivi indicate, anche ai fini della determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, sono ridotte alla metà; fanno eccezione le durate previste, per i lavoratori con qualifica di operaio, dall’art. 96, che sono confermate in una settimana lavorativa per i lavoratori di primo e secondo livello e in due settimane lavorative per i lavoratori di terzo, quarto e quinto livello. Ferma restando la disciplina prevista dal comma 7 dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 368/2001presente articolo, il numero al prestatore di lavoratori occupati lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non può superare discriminazione di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 81/2015. Per quanto concerne il 18% in media annua dei lavoratori con contratto diritto di precedenza nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) esecuzione di più commesse concomitanti termine nella stessa unità produttiva;
b) operazioni azienda, si rinvia a quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015. Secondo quanto disposto dalla normativa di manutenzione ordinaria e straordinaria cui sopra, il lavoratore dovrà esercitare il diritto di impianti;
c) copertura di posizioni precedenza manifestando la propria volontà al datore di lavoro non ancora stabilizzate nelle forme ed entro i termini di cui allo stesso art. 24, comma 4. Nota a verbale In considerazione delle iniziative legislative in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresacorso (conversione in legge del cd. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la DL Sostegni-bis) relative alla possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale superare i vincoli causali di cui sopra è arrotondata all’unità intera superioreall’art. Le percentuali 19, comma 1, nei casi di cui al specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro, le Parti si impegnano ad analizzare congiuntamente l’esito finale di tale processo normativo per darne applicazione nel presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali Contratto nazionale in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresa. L’impresa fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’impresa stessa, in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta sede di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione in uso aziendalmentestesura del testo definitivo.
3. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. Tali interventi non potranno essere inferiori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto nell’impresa.
4. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato la contrattazione di secondo livello trova applicazione secondo criteri e modalità definiti nell’ambito della stessa.
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Contratto a tempo determinato. 1Le Parti stipulanti si richiamano all’accordo europeo UNICE-CEEP-CES 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi del D.lgs 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni . Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al legge (art. 10, comma 7 7, lett. a) dell’art. 10 del D.Lgs. n. D.lgs 368/2001), per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 12 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall’inizio dell’attività produttiva o di servizio di una nuova impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero per l’avvio di una nuova unità produttiva aziendaleproduttiva. Per le Tale periodo potrà essere incrementato previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n 6 marzo 1978 n. 218, tale periodo potrà avere una durata massima . Xxxxx restando che i rapporti di 36 mesi. A livello aziendale lavoro a termine non potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodi, in relazione a specifiche caratteristiche produttive aziendali o di mercato.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 368/2001, superare il numero dei lavoratori a tempo indeterminato, pertanto sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 20% in media annua del lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 18% indeterminato in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del forza al 31 dicembre dell’anno precedente, nelle i contratti a tempo determinato conclusi per le seguenti ipotesi specifiche:
a) esecuzione : - per l’esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
b) un opera o di un servizio che abbia carattere straordinario od occasionale; - per operazioni di manutenzione ordinaria e o straordinaria di degli impianti;
c) ; - per copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresadi impresa; - per sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative; - per copertura di necessità straordinarie connesse alla introduzione di innovazioni tecnologiche; - per aumento temporaneo dell’attività indotto da particolari esigenze; - per attività e servizi a carattere eccezionale che richiedono professionalità diverse, per specializzazioni da quelle normalmente impiegate. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua In situazioni particolari, sempre per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato fattispecie sopra indicate, in sede aziendale, con D.P.R. 6/3/1978 n. 218accordo tra direzione e R.S.U. e, in mancanza di queste ultime con le XX.XX. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10territoriali, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superioreal comma precedente può essere elevata fino al 25%. Le percentuali Sono comunque consentite ai titoli di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresa. L’impresa fornirà ai sopra 5 assunzioni a termine.I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro. Le aziende, forniranno annualmente alla RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati. L’impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della RSU, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’impresa stessanell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza, e finalizzata alla priorità nell’assunzione. • domanda dell’interessato al datore di lavoro in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta forma scritta entro i termini di posti legge (art. 4, comma 4-sexies); • avere prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi; • luogo della precedenza: medesima unità produttiva e medesimo ambito comunale presso cui è stato prestato il precedente servizio: • criteri di priorità per la scelta: nel caso di concomitanza di più aspiranti che abbiano maturato i requisiti e manifestato nei termini previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine; in caso di parità si farà riferimento alla maggior anzianità anagrafica; • il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto che lo origina; • il destinatario della proposta di assunzione che non l’accetti entro 10 giorni dalla data di ricevimento, decade dal diritto di precedenza nell’assunzione a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione in uso aziendalmente.
3. I lavoratori con . Alla scadenza del contratto a tempo determinato usufruiranno verrà corrisposto al lavoratore un trattamento di interventi informativi/formativi sia riguardo fine rapporto proporzionato alla sicurezza che con riferimento durata del contratto stesso e pari al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa trattamento di fine rapporto previsto dal presente contratto nazionale. Gli istituti a carattere annuale saranno frazionati per 365esimi e alla tipologia dell’attivitàcorrisposti per quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine. Tali interventi In caso di malattia e infortunio non potranno essere inferiori ad 8 ore sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori al primo contratto nell’impresa.
4. Per i lavoratori assenti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad 1/4 della durata del contratto e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposta al contratto. L’integrazione economica a carico della azienda cessa con l’esaurimento del periodo di lavoro a tempo determinato la contrattazione di secondo livello trova applicazione secondo criteri e modalità definiti nell’ambito della stessaconservazione del posto ai sensi del comma precedente e/o con il cessare dell’indennità economica da parte dell’Inps.
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Samples: Contratto a Tempo Determinato
Contratto a tempo determinato. 1. Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7 lett. a) dell’art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività atti- vità si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi decorrenti, a titolo ti- tolo esemplificativo, dall’inizio dell’attività produttiva o di servizio di una nuova impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva produt- tiva aziendale. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n n. 218, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodi, in relazione a specifiche caratteristiche produttive aziendali o di mercato.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa nell’impre- sa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza con- seguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresa. L’impresa fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato deter- minato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato indetermi- nato che si rendessero disponibili nell’impresa stessa, in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione in uso aziendalmente.
3. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi in- terventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento ri- ferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. Tali interventi non potranno essere inferiori in- feriori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto nell’impresa.
4. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato la contrattazione con- trattazione di secondo livello trova applicazione secondo criteri e modalità definiti nell’ambito della stessa.
5. L’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato in so- stituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, ai sensi delle dispo- sizioni del Testo Unico n.151/2001 delle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, può avvenire anche con anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio del congedo, al fine di consentire l’affiancamento.
6. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa impresa, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato per giusta causa o giustificato mo- tivo soggettivo, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi tre mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
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Contratto a tempo determinato. 1Le parti si richiamano all'accordo quadro europeo UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 e alle disposizioni di legge vigenti in cui si prevede che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Ai fini dell’attuazione della previsione Le parti inoltre ritengono che il contratto di cui al lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore Tessile Abbigliamento Moda, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è disciplinato dalla legge, integrata dalle seguenti disposizioni contrattuali. In base all'articolo 19, comma 7 lett. a) dell’art. 10 2, del D.Lgs. n. 368/2001n.81/2015, per fase le seguenti specifiche attività non trova applicazione il vincolo del limite di 36 mesi come termine massimo per la successione di contratti a termine tra stesso lavoratore e stesso datore di lavoro per lo svolgimento di mansioni riguardanti: - attività connesse alla campagna vendita in showroom; - attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store; - attività di vendita stagionale o straordinaria. Per la disciplina delle proroghe e dei rinnovi dei contratti a termine si applica la disciplina di legge (Art.21, D.Lgs. n.81/2015). Tuttavia, ai sensi dello stesso Art. 21, comma 2, nel caso di successione tra due contratti a tempo determinato gli intervalli di interruzione di 10/20 giorni non trovano applicazione nei seguenti ulteriori casi: - nell'ipotesi in cui il secondo contratto a termine sia stipulato per ragioni sostitutive; - nei casi di avvio di nuove attività si intende un periodo attività, nell'ambito della durata complessiva di tempo fino a 24 12 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall’inizio dell’attività produttiva o di servizio di una nuova impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Per le aziende operanti (18 mesi nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato Mezzogiorno); - in ogni altro caso individuato dalla contrattazione aziendale, svolta con D.P.R. 6/3/1978 n 218l'assistenza delle articolazioni territoriali delle parti stipulanti il contratto nazionale, che ne potrà indicare i casi e le modalità di conferma. Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali, di durata fino a 12 giorni, l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione). Copia di tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesiatto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodi, in relazione a specifiche caratteristiche produttive aziendali o di mercato.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 L'azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del citato D.Lgs. n. 368/2001, il numero di lavoratori occupati con ricorso al contratto a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) esecuzione termine e sulle tipologie di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua attività per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218quali tali contratti sono stati stipulati. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10Su richiesta, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresa. L’impresa l'azienda fornirà ai lavoratori assunti in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’impresa stessa, in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta nell'unità produttiva di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione in uso aziendalmente.
3appartenenza. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato usufruiranno dovranno ricevere un'informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza prevenire i rischi connessi al lavoro. Ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. n.81/2015, il numero dei lavoratori che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. Tali interventi non potranno possono essere inferiori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto nell’impresa.
4. Per i lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo determinato la contrattazione non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. La percentuale di cui sopra si intende calcolata sulla base del numero medio annuo dei lavoratori a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti, esclusi i dirigenti) e viene calcolata come media annua dei contratti a termine stessi. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti sarà sempre possibile stipulare fino a 2 contratti a termine, purché non risulti superato il numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato. La percentuale di cui al comma precedente, che si intende comprensiva dei contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'Art. 43 del presente contratto, potrà essere elevata con accordo aziendale. Sono in ogni caso esenti dai limiti di cui sopra le ipotesi di assunzione a termine previste dai commi 2 e 3 dell'Art.23 citato, nonché le seguenti ulteriori ipotesi: - attività direttamente connesse alla partecipazioni a fiere e mostre nazionali e internazionali e per l'allestimento dei relativi stands, corners o showrooms; - attività connesse alla campagna vendita in showroom; - attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store; - attività di vendita stagionale o straordinaria. La fase di avvio di nuove attività di cui alla lettera a), comma 2 dell'Art. 23 del decreto legislativo n. 81/2015 è di 12 mesi ed è riferita all'inizio di attività produttiva, o di servizio, o all'entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal TU. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Le parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici. Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell'azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L'obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso, alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro. In tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è possibile un adeguato periodo di gaffiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto, sia prima dell'assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne. Nel contratto a termine è applicabile il periodo di prova. In caso di risoluzione anticipata del contratto a termine - rispetto alla scadenza prevista - ad opera del lavoratore, trovano applicazione gli articoli 96, 104 e 114 del vigente contratto in materia di preavviso. Le durate ivi indicate, anche ai fini della determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, sono ridotte alla metà; fanno eccezione le durate previste, per i lavoratori con qualifica di operaio, dall'Art. 96, che sono confermate in una settimana lavorativa per i lavoratori di primo e secondo livello trova applicazione secondo criteri e modalità definiti nell’ambito della stessain due settimane lavorative per i lavoratori di terzo, quarto e quinto livello. Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all'Art. 25 del D.Lgs. n.81/2015. Per quanto concerne il diritto di precedenza nell'esecuzione di uno o più contratti a termine nella stessa azienda, si rinvia a quanto previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015. Secondo quanto disposto dalla normativa di cui sopra, il lavoratore dovrà esercitare il diritto di precedenza manifestando la propria volontà al datore di lavoro nelle forme ed entro i termini di cui allo stesso Art. 24, comma 4.
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Contratto a tempo determinato. 1Le parti si richiamano all’accordo quadro europeo UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 in cui si prevede che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Ai fini dell’attuazione della previsione Le parti inoltre ritengono che il contratto di cui al comma 7 lettlavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore tessile abbigliamento, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati. a) dell’art. 10 L’assunzione del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall’inizio dell’attività produttiva o di servizio di una nuova impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n 218, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodi, in relazione a specifiche caratteristiche produttive aziendali o di mercato.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il numero di lavoratori occupati lavoratore con contratto a tempo determinato termine avviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali di durata fino a 12 giorni, l’apposizione del termine è priva di effetto se non può superare il 18% risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione) in media annua dei lavoratori con cui sono specificate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) esecuzione termine e sulle tipologie di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua attività per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218quali tali contratti sono stati stipulati. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10Su richiesta, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresa. L’impresa l’azienda fornirà ai lavoratori assunti in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’impresa stessa, in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta nell’unità produttiva di posti di lavoro appartenenza. I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminatodeterminato dovranno ricevere una informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, utilizzando al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro. Come previsto dall’art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001, per i contratti a tal fine gli strumenti tempo determinato esclusivamente riferiti alle seguenti ipotesi specifiche, anche se di comunicazione in uso aziendalmente.durata inferiore a 7 mesi:
1. lavorazioni connesse all’aggiudicazione di commesse pubbliche che rappresentino caratteri di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva;
2. particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all’acquisizione del normale portafoglio ordini;
3. I sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni;
4. attività non programmabili e non riconducibili nell’attività ordinaria dell’impresa il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno in forza presso l’azienda non può superare il: - 10% per aziende fino a 70 dipendenti; - 5% per aziende con oltre 70 dipendenti; è comunque consentita la stipulazione di interventi informativi/formativi almeno 7 contratti. Le frazioni saranno arrotondate all’unità superiore. Le percentuali sopra indicate sono elevabili con accordo aziendale. La fase di avvio di nuove attività di cui alla lettera a), comma 7 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 368/2001 è di 12 mesi, ed è riferita all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Le parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici. Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L’obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso, alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro. In tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è possibile un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto, sia riguardo prima dell’assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne. Nel contratto a termine è applicabile il periodo di prova. In caso di risoluzione anticipata del contratto a termine - rispetto alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativoscadenza prevista - ad opera del lavoratore, adeguati all’esperienza lavorativa trovano applicazione gli articoli 90, 100 e 111 del vigente contratto in materia di preavviso. Le durate ivi indicate, anche ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, sono ridotte alla tipologia dell’attività. Tali interventi non potranno essere inferiori ad 8 ore metà; fanno eccezione le durate previste per i lavoratori al primo contratto nell’impresa.
4con qualifica di operaio dall’art. Per 90, che sono confermate in una settimana lavorativa per i lavoratori di primo e secondo livello e in due settimane lavorative per i lavoratori di terzo, quarto e quinto livello. Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo n. 368 del 6.9.2001. Non è assoggettabile al periodo di prova il lavoratore assunto nuovamente dalla medesima impresa e per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la propria attività con contratto di lavoro a tempo determinato subordinato per un periodo complessivo di almeno 9 mesi nell’arco dei 2 anni antecedenti la contrattazione di secondo livello trova applicazione secondo criteri e modalità definiti nell’ambito data della stessanuova assunzione.
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Samples: Verbale Di Accordo
Contratto a tempo determinato. Le parti stipulanti, anche in relazione alla Direttiva CE 99/70 e dell’Avviso Comune sotto- scritto tra le Parti Sociali del 24 aprile 2008, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro; è tuttavia consentita l’assunzione del personale con previsione dei termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi e dalla contrattazione collettiva sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
a) In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determi- nato quando si verificano casi di esigenze con carattere di contingenza o temporaneo e nelle seguenti ipotesi:
1. Ai fini dell’attuazione per la sostituzione di personale assente per malattia, congedo di maternità, congedi pa- rentali di cui alla L. 53/00, aspettativa, ferie, per attività di formazione e/o aggiornamento e per effetto della previsione trasformazione di contratti a tempo pieno in part-time, fatti salvi i divieti previsti dall’art. 3, D.Lgs. 368/01;
2. punte di più intensa attività derivanti da richieste della clientela che non sia possibile eva- dere col normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti;
3. esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività. A partire dal 1° dicembre 2011 nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui al precedente punto 1) è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni tra sosti- tuto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l’assenza sia successivamente al rientro di quest’ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. Qualora l’assenza delle lavoratrici/xxxx, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del D. lgs. n. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno alla maternità e alla paternità), il contratto a tempo determinato sti- pulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all’affiancamento di cui al comma prece- dente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l’allattamento.
b) Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo in- determinato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è con- sentita l' assunzione di 3 lavoratori a tempo determinato. Per le imprese con più di 5 dipendenti e fino a 10 , così come sopra calcolati, è consentita l' assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due o frazione, con arrotondamento all’unità superiore. Per le imprese con più di 10 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 25% dei lavoratori con arrotondamento all’unità superiore. Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) punti 1) del presente articolo. Ai sensi del comma 7 lett. aA) dell’art. 10 del D.Lgs. n. D.lgs 368/2001, per sono in ogni caso esenti da limita- zioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi nove (9) mesi dalla fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino imprenditoriali, che possono essere elevati sino a 24 mesi decorrentidalla contrattazione regionale.
c) nella contrattazione collettiva regionale potranno essere individuate tra le parti ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato. Ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, primo periodo, del D.Lgs 368 del 2001 il contratto a titolo esemplificativotempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, dall’inizio dell’attività produttiva o non può superare i 36 mesi comprensivi di servizio proroghe e rinnovi, indipen- dentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro. Superato tale periodo, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato una nuova impresavolta decorsi i termini pre- visti ai sensi del comma 2 dell’art. 5, ovvero dall’entrata in funzione del D.Lgs 368 del 2001. In attuazione di quanto previsto dall’Avviso comune del 24 aprile 2008 sottoscritto dalle Associazioni Artigiane e da Cgil, Cisl e Uil, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una nuova linea di produzione o di serviziosola volta, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n 218, tale periodo potrà avere per una durata massima di 36 8 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodiIl lavoratore che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, in relazione abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a specifiche caratteristiche produttive aziendali o sei mesi, ha diritto di mercato.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori con contratto prece- denza nelle assunzioni a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni effettuate dal datore di lavoro non ancora stabilizzate entro i suc- cessivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in conseguenza esecuzione dei rapporto a termine, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto al datore di modifiche dell’organizzazione d’impresalavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le aziende operanti nei territori diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresa. L’impresa fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’impresa stessa, in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione in uso aziendalmentelavoro.
3. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. Tali interventi non potranno essere inferiori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto nell’impresa.
4. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato la contrattazione di secondo livello trova applicazione secondo criteri e modalità definiti nell’ambito della stessa.
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