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Common use of Contratto a tempo determinato Clause in Contracts

Contratto a tempo determinato. L'Ente può assumere personale a tempo determinato nei seguenti casi: a) per la sostituzione di personale assente, quando l’assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nell’ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal Dlgs. N. 1512001; c) per assunzione legate a particolari punte di attività, e per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Nei casi di cui alle lett. a) e b) nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. L’apposizione di un termine al rapporto di lavoro è consentita, altresì, nei seguenti casi: a) necessità straordinarie derivanti dall’avvio di nuovi servizi e/o tecnologie; b) per esigenze temporanee di lavoro dovuto a flussi straordinari di attività; c) per esigenze di lavoro derivanti da significativi provvedimenti di legge in materia previdenziale o assistenziale; d) per l’O.N.A.O.S.I. anche nei casi previsti nello specifico allegato. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta indicata in atto scritto che, in copia, deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Tale termine può risultare direttamente, ovvero indirettamente, perché connesso alla durata delle motivazioni che hanno costituito presupposto per il ricorso a tale fattispecie. E’ fatto divieto di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) da parte degli Enti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto medesimo sia inferiore a tre anni. In tale caso la proroga è ammessa una sola volta a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale tale contratto è stato stipulato; con esclusivo riferimento a tale ipotesi, la durata del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza agli effetti dell’eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato per lo svolgimento delle medesime attività. Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto ad un periodo di prova. Tale periodo non può essere superiore ad un mese per i contratti di durata fino a sei mesi e due mesi per quelli di durata superiore. Durante tale periodo il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti senza preavviso. Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto dal lavoratore con un preavviso di 10 giorni lavorativi. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. L'assunzione a tempo determinato può avvenire: a tempo pieno, part-time, on-line e in job-sharing (lavoro ripartito) Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue: - le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; - in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi restando, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dagli artt. 23 e seguenti del presente contratto, si applica l'art. 5 del D.lgs. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638. La durata della conservazione del posto ed il trattamento economico non possono comunque essere prorogati oltre la data prestabilita della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore a tempo determinato, che abbia superato il periodo di prova, possono essere concessi, per motivate esigenze, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni complessivi su base annua. Sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, ivi compresa la Legge 53/2000. L'Ente, in riferimento alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, può prorogare il termine stabilito nel contratto di assunzione, previo consenso del lavoratore, così come previsto e regolamentato dalla normativa vigente in materia. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, previo consenso scritto del lavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. L'Ente 1. L'Amministrazione può assumere stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi: a) per la sostituzione di personale assente, quando l’assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per la durata e nei limiti del restante periodo di assente con diritto alla conservazione del posto posto, ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n.53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate (con l’esclusione delle ipotesi di sciopero), l’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento del dipendente assentelavoratore che si deve assentare; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nell’ipotesi nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal Dlgs. N. 1512001dagli articoli 4, 5, 7 della legge n.1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n.903/1977, come modificati dall’art.3 della legge n.53/2000; in tali casi l’assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell’inizio del periodo di astensione; c) per assunzione legate soddisfare proprie esigenze organizzative nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di sei mesi; d) per lo svolgimento di attività stagionali, nell’ambito delle vigenti disposizioni; e) per soddisfare particolari punte esigenze straordinarie, anche derivanti dall’assunzione di attivitànuovi servizi o dall’introduzione di nuove tecnologie, e per esigenze straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite massimo di sei nove mesi; f) per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi; g) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo di otto mesi e purché siano avviate la procedure per la copertura dei posti stessi. 2. Per il reclutamento del personale, l'Amministrazione ricorre all’avviamento dalle Direzioni Provinciali del Lavoro per le categorie A e B. Per le categorie C e D utilizza prioritariamente le eventuali graduatorie degli idonei per concorsi regionali vigenti; in mancanza predispone forme selettive delle quali informa le Organizzazioni Sindacali. 3. Nei casi di cui alle lett. lettere a) e b) ), nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. L’apposizione di un termine al rapporto di lavoro è consentita, altresì, nei seguenti casi:. a) necessità straordinarie derivanti dall’avvio di nuovi servizi e/o tecnologie; b) per esigenze temporanee di lavoro dovuto a flussi straordinari di attività; c) per esigenze di lavoro derivanti da significativi provvedimenti di legge in materia previdenziale o assistenziale; d) per l’O.N.A.O.S.I. anche nei casi previsti nello specifico allegato. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta indicata in atto scritto che, in copia, deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Tale termine può risultare direttamente, ovvero indirettamente, perché connesso alla durata delle motivazioni che hanno costituito presupposto per il ricorso a tale fattispecie. E’ fatto divieto di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) da parte degli Enti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto medesimo sia inferiore a tre anni. In tale caso la proroga è ammessa una sola volta a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale tale contratto è stato stipulato; con esclusivo riferimento a tale ipotesi, la durata del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza agli effetti dell’eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato per lo svolgimento delle medesime attività. Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto ad un periodo di prova. Tale periodo non può essere superiore ad un mese per i contratti di durata fino a sei mesi e due mesi per quelli di durata superiore. Durante tale periodo il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti senza preavviso. Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto dal lavoratore con un preavviso di 10 giorni lavorativi4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato indicata nel contratto individuale e comunque o, prima di tale data, con il rientro in servizio del lavoratore sostituitosostituito avente titolo alla conservazione del posto. 5. L'assunzione a tempo determinato può avvenire: a tempo pieno, part-time, on-line e in job-sharing (lavoro ripartito) Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue: - con la precisazione che le ferie maturano in proporzione sono proporzionali al servizio prestato. 6. Il contratto a termine è nullo quando sia stipulato al di fuori delle ipotesi dei commi precedenti e l’apposizione del termine non risulti da atto scritto. 7. Il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato con il consenso del dipendente non più di una volta e per una durata non superiore alla durata del servizio prestato; - in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavorocontratto iniziale, fermi restando, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dagli artt. 23 quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti e seguenti del presente contratto, imprevedibili e si applica l'art. 5 del D.lgs. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638. La durata della conservazione del posto ed il trattamento economico non possono comunque essere prorogati oltre la data prestabilita della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore a tempo determinato, che abbia superato il periodo di prova, possono essere concessi, per motivate esigenze, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni complessivi su base annua. Sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, ivi compresa la Legge 53/2000. L'Ente, in riferimento riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, può prorogare il termine stabilito prevista nel contratto di assunzione, previo consenso del lavoratore, così come previsto e regolamentato dalla normativa vigente in materiaprecedentemente stipulato. Il contratto In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può essere trasformato trasformarsi in contratto rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previo consenso scritto del lavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. L'Ente può assumere personale Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo, ai sensi della normativa vigente e consentono l’apposizione, in forma scritta, di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale a fronte di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive. L'assunzione a tempo determinato è consentita nei seguenti casi: a) per la sostituzione di personale assente, quando l’assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nell’ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal Dlgs. N. 1512001; c) per assunzione legate a particolari punte di attività, e per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Nei casi di cui alle lett. a) e b) nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. L’apposizione di un termine al rapporto di lavoro è consentita, altresì, nei seguenti casi: a) coprire necessità straordinarie derivanti dall’avvio dall'assunzione di nuovi servizi e/o dall'avvio di nuove tecnologie; b) per rispondere a specifiche esigenze temporanee di lavoro dovuto a flussi straordinari di attivitàorganizzative dell'Azienda, derivanti dalle particolari periodicità del ciclo produttivo; c) per esigenze di lavoro derivanti da significativi provvedimenti temporaneo, dovuto a flussi straordinari di legge in materia previdenziale o assistenzialeutenti ovvero riferite all'organizzazione di fiere, mostre, eventi, mercati nonché per attività connesse; d) per l’O.N.A.O.S.I. anche nei far fronte ad appalti, concessioni e/o affidamenti di servizi di cui all'art. 2, primo periodo, comunque limitati nel tempo, per la durata dell'appalto, dell'atto concessorio o dell'affidamento; e) per coprire esigenze di servizio in caso di concomitanti assenze, nelle ipotesi previste dalla legge; f) per affiancare lavoratori per i quali sia stata programmata un'astensione dal lavoro (con esclusione dei casi previsti nello di sciopero). Limitatamente alle causali di cui alla lettera d), al fine stabilire livelli organizzativi ottimali, è consentita la deroga a quanto stabilito dall’art. 20-bis sulla percentuale massima di utilizzo di rapporti di lavoro flessibili, per un periodo massimo pari a 12 mesi, relativi al primo anno di attività. In tale evenienza, con riferimento ai lavoratori assunti per lo specifico allegatoappalto/concessione/affidamento, le parti concordano nell’escludere l’utilizzo di ulteriori tipologie di rapporti flessibili, ad eccezione del contratto part-time. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta indicata in atto scritto che, in copia, deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Tale termine può risultare direttamente, ovvero indirettamente, perché connesso alla durata delle motivazioni che hanno costituito presupposto per il ricorso a tale fattispecie. E’ fatto divieto di apporre un termine alla durata del di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei seguenti casi: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli art.4 e 24 della Legge 23 Luglòio 1991 n.223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’art.8 comma 2 della Legge 23 Luglio 1991 n. 223, ovvero abbia durata inferiore a tre mesi; c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione di orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, ad esclusione delle ipotesi di cui all’art. 5, comma 5 del d.l. 20.05.1993, convertito in legge 19.07.1993 n. 236; d) da parte degli Enti delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D. LgsD.Lgs. 626/94 19 Settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni. Il termine Per gli appalti, concessioni o affidamenti della durata iniziale pari ad un anno, la deroga sopra descritta troverà eccezionalmente applicazione, previa informazione preventiva alle R.S.U. e R.S.A ovvero, in mancanza agli organismi locali delle XX.XX. stipulanti il presente Contratto, anche per i periodi di proroga disposti dalla Committente, per un arco di tempo non superiore a 3 mesi. Per le causali di cui alle lett. a), b), c), e) ed f), l’Azienda si impegna a stipulare contratti a tempo determinato per una durata non superiore a tre anni. Al di fuori delle ipotesi che precedono, in caso di obbiettive necessità di carattere straordinario, i limiti quantitativi per l'utilizzo di tale strumento contrattuale possono essere derogati sulla base di un apposito accordo aziendale, in conformità di quanto stabilito all'art. 20-bis, terzo periodo. Le assunzioni a tempo determinato non possono, in ogni caso, essere utilizzate come mezzo di copertura, protratto e reiterato nel tempo, di vuoti di organico di carattere strutturale. In ragione di tale premessa l'Azienda, qualora abbia adottato contratti a tempo determinato per far fronte alle esigenze individuate dalla lettera d) del secondo periodo, si impegna a trasformare - in caso di rinnovo del medesimo appalto/concessione/affidamento - i predetti rapporti in rapporti a tempo indeterminato, tenuto conto delle effettive esigenze di strutturazione dell'organico aziendale connesse alla fase di prosieguo dell'appalto/concessione/affidamento. Nell’ipotesi di mutamento nella titolarità dell’attività oggetto dell’appalto, concessione o affidamento – che comporti l’acquisizione del personale del cedente impiegato nella suddetta attività – troverà applicazione la disciplina normativa in tema di trasferimento d’azienda, di cui all’art. 2112 c.c.. In tale evenienza, ove il cedente stipuli con il cessionario un distinto contratto di appalto / sub-appalto, la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra cedente e cessionario opererà il regime di solidarietà di cui all’art. 1676 c.c.. Le politiche adottate dall'Azienda circa l'utilizzo del contratto a tempo determinato può essererientrano fra i diritti d'informazione sindacale riguardanti le linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale e dell'occupazione, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto medesimo sia inferiore di cui all'art. 8. L'Azienda assicura l'informazione ai lavoratori a tre anni. In tale caso la proroga è ammessa una sola volta tempo determinato circa i posti a condizione tempo indeterminato che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale tale contratto è stato stipulato; con esclusivo riferimento a tale ipotesirendessero disponibili, la durata del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anniin modo da garantire loro le stesse disponibilità di ottenere posti duraturi garantiti agli altri lavoratori. Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza precedenza, a parità di requisiti, agli effetti dell’eventuale dell'eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato per lo svolgimento delle medesime attivitàindeterminato. Il lavoratore assunto Al contratto a tempo determinato può essere sottoposto ad un apposta la clausola relativa al periodo di prova. Tale periodo non può essere superiore ad un mese prova nelle seguenti misure: a) per i contratti di durata l'assunzione fino a sei mesi e due mesi 6 mesi: 15 giorni; b) per quelli di durata superioreperiodi superiori: 30 giorni. Durante tale periodo il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti senza preavviso. Dopo il Il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto dal lavoratore con un preavviso di 10 giorni lavorativiè stabilito nelle seguenti misure: a) per l'assunzione fino a 6 mesi: 15 giorni; b) per periodi superiori: 30 giorni. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. L'assunzione a tempo determinato può avvenire: a tempo pieno, part-time, on-line e in job-sharing (lavoro ripartito) Al personale assunto a tempo determinato si applica viene applicato il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto Contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue: - le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio periodo lavorativo prestato; - in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi restandosempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. In particolare, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dagli artt. 23 e seguenti del presente contratto, si applica l'art. 5 del D.lgs. 12 settembre 1983, n. 463, convertito al lavoratore con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638. La durata della conservazione del posto ed il trattamento economico non possono comunque essere prorogati oltre la data prestabilita della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore a tempo determinato, che abbia superato il periodo di prova, possono essere concessi, per motivate esigenze, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni complessivi su base annua. Sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, ivi compresa la Legge 53/2000. L'Ente, in riferimento alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, può prorogare il termine stabilito nel contratto di assunzione, previo consenso del lavoratore, così come previsto e regolamentato dalla normativa vigente in materia. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere trasformato in è assicurata una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Ai fini dell’art.35 della Legge n. 300 /1970 è utile il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, previo consenso scritto del lavoratoredeterminato di durata superiore a 9 mesi.

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Samples: Accordo Di Rinnovo Del CCNL Federculture, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. L'Ente può assumere personale Il ricorso all’istituto del contratto a tempo determinato, oltre che nei casi di stagionalità meglio specificati nel successivo art. 30, è ammesso in presenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostituivo riferite alla normale attività aziendale, riscontrabili alla data della stipula del contratto a termine e precisate nella lettera di assunzione. In attuazione di quanto disposto dall’art. 10, comma 7 del D.Lgs. 368/01 in ordine all’eventuale individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a termine, si conviene che le assunzioni con contratto a tempo determinato nei seguenti casi: a) per la sostituzione le sole ipotesi di personale assenteseguito individuate, quando l’assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; non possano eccedere, come media su base annua, il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per la durata e nei limiti 10% del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nell’ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal Dlgs. N. 1512001; c) per assunzione legate a particolari punte di attività, e per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Nei casi forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, da calcolarsi su base regionale con riferimento alla singola Azienda: • lavori di cui alle lett. a) e b) nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. L’apposizione manutenzione straordinaria degli impianti o delle attrezzature; • copertura di un termine al rapporto di lavoro è consentita, altresì, nei seguenti casi: a) necessità straordinarie derivanti dall’avvio di nuovi servizi e/o tecnologie; b) per esigenze temporanee di lavoro dovuto a flussi straordinari di attività; c) per esigenze posizioni di lavoro derivanti da significativi provvedimenti disposizioni temporanee e non definitive delle autorità amministrative, o di legge in materia previdenziale o assistenziale; d) per l’O.N.A.O.S.I. anche nei casi previsti nello specifico allegato. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta indicata in atto scritto che, in copia, deve essere consegnata dal datore posizioni di lavoro non ancora stabilizzate a seguito di modifiche organizzative; • attività non programmabili e non riconducibili all’attività ordinaria dell’impresa; • adempimenti relativi ad attività amministrative o tecnico-procedurali aventi carattere saltuario e/o straordinario. Negli aeroporti con traffico annuo inferiore a 2 milioni di passeggeri la percentuale di cui sopra viene elevata al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione15%. Tale termine può risultare direttamenteLa frazione eventualmente risultante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità superiore. Tali limiti potranno essere superati, ovvero indirettamenteprevie intese a livello locale con le competenti strutture delle XX.XX. stipulanti, perché connesso alla durata delle motivazioni che hanno costituito presupposto per il ricorso motivate esigenze tecnico, produttive od organizzative. Al fine di dare attuazione a tale fattispeciequanto previsto dall’art. E’ fatto divieto di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:10, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 368/01, si concorda che la fase di avvio di nuove attività/ servizi debba essere riferita ad un periodo di diciotto mesi decorrenti dal momento dell’effettivo start-up dell’attività/servizio in questione, dovendosi intendere per tale, a titolo esemplificativo, anche quello connesso alla messa in esercizio di nuovi impianti e/o infrastrutture. La durata di tale periodo potrà essere incrementata previe intese a livello locale con le competenti strutture delle XX.XX. stipulanti, qualora ricorrano specifiche ragioni di ordine tecnico, organizzativo o produttivo. In tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è possibile un periodo di affiancamento della durata massima di mesi 2 tra il lavoratore da sostituire ed il sostituto, sia prima dell’assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne. L’Azienda informerà annualmente la sostituzione RSU ove costituita, o le RSA, sulle dimensioni quantitative del ricorso all’istituto del contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati. I lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) da parte degli Enti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni. Il termine del assunti con contratto a tempo determinato può dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro. Inoltre potranno fruire, secondo la disciplina in essere, con il consenso del lavoratoreservizio mensa/ trasporto, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto medesimo sia inferiore a tre anniove già pattuite ed esistenti. In tale caso la proroga è ammessa una sola volta a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale tale contratto è stato stipulato; con esclusivo riferimento a tale ipotesiquanto previsto dall’art. 5 comma 4 bis del D.Lgs. 368/2001 così come modificato dalla L. 247/2007 e da ultimo in considerazione dell’ulteriore novella introdotta dall’art. 21, comma 2, L.133/2008, le Parti ritengono che la durata specificità del rapporto settore debba guidare ad una valorizzazione della delega che il legislatore ha ritenuto affidare all’autonomia negoziale. A tal fine condividono che, ferme restando diverse intese a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Il servizio prestato livello aziendale finalizzate anche al raggiungimento di obiettivi di stabilizzazione della forza lavoro, il periodo massimo di svolgimento di mansioni equivalenti a fronte di successione di contratti a tempo determinato costituisce titolo fra lo stesso datore di precedenza agli effetti dell’eventuale assunzione di personale lavoro e lo stesso lavoratore previsto dal predetto art. 5, comma 4 bis del D.Lgs. 368/2001, sia elevato da 36 a tempo indeterminato per lo svolgimento delle medesime attività. Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto ad un periodo di prova. Tale periodo non può essere superiore ad un mese per i contratti di durata 60 mesi fino a sei mesi al 30 settembre 2011 e due mesi per quelli di durata superiore. Durante dal 1° ottobre 2011 tale periodo il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti senza preavviso. Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto dal lavoratore con un preavviso di 10 giorni lavorativi. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e comunque con il rientro rimane fissato in servizio del lavoratore sostituito. L'assunzione a tempo determinato può avvenire: a tempo pieno, part-time, on-line e in job-sharing (lavoro ripartito) Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato44 mesi, salvo quanto segue: - le ferie maturano diverse intese in proporzione alla durata del servizio prestato; - in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi restandosede locale. Inoltre, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dagli artt. 23 e seguenti ossequio al potere di deroga sancito nel secondo periodo del presente contratto, si applica l'artcitato art. 5 comma 4 bis, le Parti fanno riferimento all’Avviso Comune del D.lgs10 aprile 2008. 12 settembre 1983Rimane ferma la possibilità di ulteriori diversi accordi a livello aziendale in particolare nei casi di crisi, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638. La durata della conservazione del posto ed il trattamento economico non possono comunque essere prorogati oltre la data prestabilita della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore a tempo determinato, che abbia superato il periodo di prova, possono essere concessi, per motivate esigenze, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni complessivi su base annua. Sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, ivi compresa la Legge 53/2000. L'Ente, in riferimento alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, può prorogare il termine stabilito nel contratto di assunzione, previo consenso del lavoratore, così come previsto e regolamentato dalla normativa vigente in materia. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, previo consenso scritto del lavoratoreristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. L'Ente L’Azienda può assumere personale a tempo determinato nei seguenti casi: a) per la nelle ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 1, legge n. 230/62: attività stagionali, sostituzione di personale assente, quando l’assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per la durata e nei limiti del restante periodo di lavoratori con diritto alla conservazione del posto del dipendente assente; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperioposto, nell’ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal Dlgslavori che richiedono maestranze diverse da quelle impiegate in Azienda, ecc.). N. 1512001; c) per assunzione legate a particolari punte di attivitàIn base all’art. 23, e per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesilegge n. 56/87, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Nei casi di cui alle lett. a) e b) nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. L’apposizione è, inoltre, consentita l’apposizione di un termine al rapporto di lavoro è consentita, altresì, anche nei seguenti altri casi: a) per coprire necessità straordinarie derivanti dall’avvio dall'assunzione di nuovi servizi e/o dall'avvio di nuove tecnologie; b) per rispondere a specifiche esigenze temporanee di lavoro dovuto a flussi straordinari di attivitàorganizzative dell'Azienda derivanti dalle particolari periodicità del ciclo produttivo; c) per esigenze di lavoro derivanti da significativi provvedimenti temporaneo dovuto a flussi straordinari di legge in materia previdenziale utenti o assistenzialeriferite all’organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, eventi, mercati nonché per le attività connesse; d) per l’O.N.A.O.S.I. anche sostituire personale in stato di detenzione preventiva o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti comunque restrittivi della libertà personale oppure sospeso in via cautelare; e) per coprire esigenze di servizio in caso di concomitanti assenze per ferie di più lavoratori del medesimo settore/reparto/ufficio; f) per far fronte alle esigenze organizzative dell'Azienda nei casi previsti nello specifico allegato. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta indicata in atto scritto che, in copia, deve essere consegnata dal datore trasformazione temporanea di rapporti di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Tale termine può risultare direttamente, ovvero indirettamente, perché connesso alla durata da tempo pieno a tempo parziale; g) nelle more dell'espletamento delle motivazioni che hanno costituito presupposto per il ricorso a tale fattispecie. E’ fatto divieto procedure di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:assunzione; ah) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) da parte degli Enti che temporaneamente non abbiano effettuato la valutazione dei rischi idonei a svolgere le mansioni assegnate ai sensi dell’artdell'art. 4 del 8, D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, n. 626/94; i) per affiancare lavoratori per i quali è programmata un'astensione dal lavoro (con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto medesimo sia inferiore a tre anni. In tale caso la proroga è ammessa una sola volta a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale tale contratto è stato stipulato; con esclusivo riferimento a tale ipotesi, la durata del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo esclusione dei casi di precedenza agli effetti dell’eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato per lo svolgimento delle medesime attivitàsciopero). Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto ad un periodo di prova, come previsto al successivo art. Tale 21, ma in ogni caso tale periodo non può essere superiore ad un mese a 2 settimane per i contratti rapporti di durata fino a sei 6 mesi e due mesi di 4 settimane per quelli di durata superiore. Durante tale periodo il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti senza preavviso. Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto dal lavoratore con un preavviso di 10 giorni lavorativi. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e comunque e, comunque, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. L'assunzione L’assunzione a tempo determinato può avvenire: avvenire a tempo pieno, pieno e part-time, on-line e in job-sharing (lavoro ripartito) . Al personale assunto a tempo determinato si applica viene applicato il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto Contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo escluso quanto segue: - le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; - in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi restando, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dagli artt. 23 e seguenti del presente contratto, lavoro si applica l'artl’art. 5 del D.lgs. 12 settembre 19835, D.L. n. 463463/83, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638n. 638/83. La durata della conservazione Relativamente alle fattispecie indicate al secondo comma del posto ed il trattamento economico non possono comunque essere prorogati oltre la data prestabilita della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore a tempo determinato, che abbia superato il periodo di prova, presente articolo possono essere concessi, assunti con contratto a termine lavoratori per motivate esigenze, permessi non retribuiti fino ad un numero massimo di 10 giorni complessivi su base annua. Sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i pari al 25% dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la Legge 53/2000. L'Ente, in riferimento alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, può prorogare il termine stabilito nel contratto di assunzione, previo consenso del lavoratore, così come previsto e regolamentato dalla normativa vigente in materia. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere trasformato in contratto di lavoro impegnati a tempo indeterminato, previo consenso scritto del lavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. L'Ente può assumere personale Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo, ai sensi della normativa vigente e consentono l’apposizione, in forma scritta, di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale a fronte di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, anche ove le stesse siano riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro. L'assunzione a tempo determinato è comunque consentita nei seguenti casi: a) per la sostituzione di personale assente, quando l’assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nell’ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal Dlgs. N. 1512001; c) per assunzione legate a particolari punte di attività, e per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Nei casi di cui alle lett. a) e b) nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. L’apposizione di un termine al rapporto di lavoro è consentita, altresì, nei seguenti casi: a) coprire necessità straordinarie derivanti dall’avvio dall'assunzione di nuovi servizi e/o dall'avvio di nuove tecnologie; b) per rispondere a specifiche esigenze temporanee di lavoro dovuto a flussi straordinari di attivitàorganizzative dell'Azienda, derivanti dalle particolari periodicità del ciclo produttivo; c) per esigenze di lavoro derivanti da significativi provvedimenti temporaneo, dovuto a flussi straordinari di legge in materia previdenziale o assistenzialeutenti ovvero riferite all'organizzazione di fiere, mostre, eventi, mercati nonché per attività connesse; d) per l’O.N.A.O.S.I. anche nei far fronte ad appalti, concessioni e/o affidamenti di servizi di cui all'art. 2, primo periodo, comunque limitati nel tempo, per la durata dell'appalto, dell'atto concessorio o dell'affidamento, in deroga alle percentuali di cui all’art. 20-bis; e) per coprire esigenze di servizio in caso di concomitanti assenze, nelle ipotesi previste dalla legge; f) per affiancare lavoratori per i quali sia stata programmata un'astensione dal lavoro (con esclusione dei casi previsti nello specifico allegatodi sciopero). L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta indicata in atto scritto che, in copia, deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Tale termine può risultare direttamente, ovvero indirettamente, perché connesso alla durata delle motivazioni che hanno costituito presupposto per il ricorso a tale fattispecie. E’ fatto divieto di apporre un termine alla durata del di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei seguenti casi: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli art.4 e 24 della Legge 23 Luglio 1991 n.223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’art.8 comma 2 della Legge 23 Luglio 1991 n. 223, ovvero abbia durata inferiore a tre mesi; c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione di orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, ad esclusione delle ipotesi di cui all’art. 5, comma 5 del d.l. 20.05.1993, convertito in legge 19.07.1993 n. 236; d) da parte degli Enti delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 28 del D. Lgsd.lgs. 626/94 n. 81/2008. Per le causali di ammissione, di cui alle lett. a), b), c), e) ed f), l’Azienda si impegna a stipulare contratti a tempo determinato per una durata non superiore a tre anni. Resta altresì inteso che le assunzioni a tempo determinato non possono, in ogni caso, essere utilizzate come mezzo di copertura, protratto e successive modificazionireiterato nel tempo, di vuoti di organico di carattere strutturale e, pertanto, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro verrà considerato a tempo indeterminato a far data dalla scadenza dei predetti termini. Il Anche nell’ipotesi di cui alla lett. d) delle causali di ammissione, i rapporti a termine instaurati non potranno superare il limite dei trentasei mesi. Le politiche adottate dall'Azienda circa l'utilizzo del contratto a tempo determinato può essererientrano fra i diritti d'informazione sindacale riguardanti le linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale e dell'occupazione, con il consenso del lavoratoredi cui all'art. 8. L'Azienda, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto medesimo sia inferiore anche ai sensi di quanto previsto al periodo successivo, assicura l'informazione ai lavoratori a tre anni. In tale caso la proroga è ammessa una sola volta tempo determinato circa i posti a condizione tempo indeterminato che si riferisca alla stessa rendessero disponibili, in modo da garantire loro le stesse disponibilità di ottenere posti duraturi garantiti agli altri lavoratori. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piu' contratti a termine presso il datore di lavoro abbia prestato attività lavorativa per la quale tale contratto è stato stipulato; con esclusivo riferimento un periodo superiore a tale ipotesisei mesi, la durata del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo ha diritto di precedenza agli effetti dell’eventuale assunzione di personale nelle assunzioni a tempo indeterminato per lo svolgimento delle medesime attivitàeffettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei pregressi rapporti a termine. Il lavoratore assunto Al contratto a tempo determinato può essere sottoposto ad un apposta la clausola relativa al periodo di prova. Tale periodo non può essere superiore ad un mese prova nelle seguenti misure: a) per i contratti di durata l'assunzione fino a sei mesi e due mesi 6 mesi: 15 giorni; b) per quelli di durata superioreperiodi superiori: 30 giorni. Durante tale periodo il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti senza preavviso. Dopo il Il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto dal lavoratore con un preavviso di 10 giorni lavorativiè stabilito nelle seguenti misure: a) per l'assunzione fino a 6 mesi: 15 giorni; b) per periodi superiori: 30 giorni. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. L'assunzione a tempo determinato può avvenire: a tempo pieno, part-time, on-line e in job-sharing (lavoro ripartito) Al personale assunto a tempo determinato si applica viene applicato il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto Contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue: - le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio periodo lavorativo prestato; - in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi restandosempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. In particolare, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dagli artt. 23 e seguenti del presente contratto, si applica l'art. 5 del D.lgs. 12 settembre 1983, n. 463, convertito al lavoratore con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638. La durata della conservazione del posto ed il trattamento economico non possono comunque essere prorogati oltre la data prestabilita della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore a tempo determinato, che abbia superato il periodo di prova, possono essere concessi, per motivate esigenze, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni complessivi su base annua. Sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, ivi compresa la Legge 53/2000. L'Ente, in riferimento alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, può prorogare il termine stabilito nel contratto di assunzione, previo consenso del lavoratore, così come previsto e regolamentato dalla normativa vigente in materia. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere trasformato in è assicurata una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Ai fini dell’art.35 della Legge n. 300 /1970 è utile il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, previo consenso scritto del lavoratoredeterminato di durata superiore a 9 mesi.

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Samples: Accordo Di Rinnovo

Contratto a tempo determinato. L'Ente può assumere personale a tempo determinato nei seguenti casi: a) per la sostituzione di personale assente, quando l’assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nell’ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal Dlgs. N. 1512001; c) per assunzione legate a particolari punte di attività, e per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Nei casi di cui alle lett. a) e b) nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. L’apposizione di un termine al rapporto di lavoro è consentita, altresì, nei seguenti casi: a) necessità straordinarie derivanti dall’avvio di nuovi servizi e/o tecnologie; b) per esigenze temporanee di lavoro dovuto a flussi straordinari di attività; c) per esigenze di lavoro derivanti da significativi provvedimenti di legge in materia previdenziale o assistenziale; d) per l’O.N.A.O.S.I. anche nei casi previsti nello specifico allegato. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta indicata in atto scritto che, in copia, deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Tale termine può risultare direttamente, ovvero indirettamente, perché connesso alla durata delle motivazioni che hanno costituito presupposto per il ricorso a tale fattispecie. E’ fatto divieto di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:. a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) da parte degli Enti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto medesimo sia inferiore a tre anni. In tale caso la proroga è ammessa una sola volta a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale tale contratto è stato stipulato; con esclusivo riferimento a tale ipotesi, la durata del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza agli effetti dell’eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato per lo svolgimento delle medesime attività. Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto ad un periodo di prova. Tale periodo non può essere superiore ad un mese per i contratti di durata fino a sei mesi e due mesi per quelli di durata superiore. Durante tale periodo il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti senza preavviso. Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto dal lavoratore con un preavviso di 10 giorni lavorativi. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. L'assunzione a tempo determinato può avvenire: a tempo pieno, part-time, on-line e in job-sharing (lavoro ripartito) Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue: - le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; - in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi restando, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dagli artt. 23 e seguenti del presente contratto, si applica l'art. 5 del D.lgs. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638. La durata della conservazione del posto ed il trattamento economico non possono comunque essere prorogati oltre la data prestabilita della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore a tempo determinato, che abbia superato il periodo di prova, possono essere concessi, per motivate esigenze, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni complessivi su base annua. Sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, ivi compresa la Legge 53/2000. L'Ente, in riferimento alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, può prorogare il termine stabilito nel contratto di assunzione, previo consenso del lavoratore, così come previsto e regolamentato dalla normativa vigente in materia. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, previo consenso scritto del lavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. L'Ente 1. L’Amministrazione può assumere stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti se- guenti casi: a) a. per la sostituzione di personale assente, quando l’assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per la durata e nei limiti del restante periodo di assente con diritto alla conservazione del posto posto, ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n.53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate (con l’esclusione delle ipotesi di sciopero), l’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento del dipendente assentelavoratore che si deve assentare; b) b. per la sostituzione di personale assente per gravidanza gravidan- za e puerperio, nell’ipotesi nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal Dlgs. N. 1512001dagli articoli 4, 5, 7 della legge n.1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n.903/1977, come modificati dall’art.3 della legge n.53/2000; in tali casi l’assunzione a tempo determinato può avvenire an- che trenta giorni prima dell’inizio del periodo di asten- sione; c) c. per assunzione legate soddisfare proprie esigenze organizzative nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tem- po pieno a tempo parziale, per un periodo di sei mesi; d. per lo svolgimento di attività stagionali, nell’ambito delle vigenti disposizioni; e. per soddisfare particolari punte esigenze straordinarie, anche derivanti dall’assunzione di attivitànuovi servizi o dall’introdu- zione di nuove tecnologie, e per esigenze straordinarie non fronteggiabili con il per- sonale in servizio, nel limite massimo di sei nove mesi; f. per attività connesse allo svolgimento di specifici proget- ti o programmi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi; g. per la temporanea copertura di posti vacanti nelle di- verse categorie, per un periodo massimo di otto mesi e purché siano avviate la procedure per la copertura dei posti stessi. 2. Per il reclutamento del personale, l’Amministrazione ricorre all’avviamento dalle Direzioni Provinciali del La- voro per le categorie A e B. Per le categorie C e D utilizza prioritariamente le eventuali graduatorie degli idonei per concorsi regionali vigenti; in mancanza predispone forme selettive delle quali informa le Organizzazioni Sindacali. 3. Nei casi di cui alle lett. lettere a) e b) ), nel contratto individuale indivi- duale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. L’apposizione di un termine al rapporto di lavoro è consentita, altresì, nei seguenti casi:. a) necessità straordinarie derivanti dall’avvio di nuovi servizi e/o tecnologie; b) per esigenze temporanee di lavoro dovuto a flussi straordinari di attività; c) per esigenze di lavoro derivanti da significativi provvedimenti di legge in materia previdenziale o assistenziale; d) per l’O.N.A.O.S.I. anche nei casi previsti nello specifico allegato. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta indicata in atto scritto che, in copia, deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Tale termine può risultare direttamente, ovvero indirettamente, perché connesso alla durata delle motivazioni che hanno costituito presupposto per il ricorso a tale fattispecie. E’ fatto divieto di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) da parte degli Enti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto medesimo sia inferiore a tre anni. In tale caso la proroga è ammessa una sola volta a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale tale contratto è stato stipulato; con esclusivo riferimento a tale ipotesi, la durata del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza agli effetti dell’eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato per lo svolgimento delle medesime attività. Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto ad un periodo di prova. Tale periodo non può essere superiore ad un mese per i contratti di durata fino a sei mesi e due mesi per quelli di durata superiore. Durante tale periodo il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti senza preavviso. Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto dal lavoratore con un preavviso di 10 giorni lavorativi4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza sen- za diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato indicata nel contratto individuale e comunque o, prima di tale data, con il rientro in servizio del lavoratore sostituitosostituito avente titolo alla conservazione del posto. 5. L'assunzione a tempo determinato può avvenire: a tempo pieno, part-time, on-line e in job-sharing (lavoro ripartito) Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue: - con la precisazione che le ferie maturano in proporzione sono proporzionali al ser- vizio prestato. 6. Il contratto a termine è nullo quando sia stipulato al di fuori delle ipotesi dei commi precedenti e l’apposizione del termine non risulti da atto scritto. 7. Il termine del contratto a tempo determinato può esse- re eccezionalmente prorogato con il consenso del dipenden- te non più di una volta e per una durata non superiore alla durata del servizio prestato; - in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavorocontratto iniziale, fermi restando, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dagli artt. 23 quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti e seguenti del presente contratto, imprevedibili e si applica l'art. 5 del D.lgs. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638. La durata della conservazione del posto ed il trattamento economico non possono comunque essere prorogati oltre la data prestabilita della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore a tempo determinato, che abbia superato il periodo di prova, possono essere concessi, per motivate esigenze, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni complessivi su base annua. Sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, ivi compresa la Legge 53/2000. L'Ente, in riferimento riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, può prorogare il termine stabilito prevista nel contratto di assunzione, previo consenso del lavoratore, così come previsto e regolamentato dalla normativa vigente in materiapreceden- temente stipulato. Il contratto In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può essere trasformato trasformarsi in contratto rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previo consenso scritto del lavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. L'Ente può assumere personale a tempo determinato determinato, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, come modificata dall’art. 12 della legge 196/97 nei seguenti casi: a) per la sostituzione di personale assente, quando l’assenza l'assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nell’ipotesi nell'ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal DlgsD.lgs. N. 1512001151/2001; c) per assunzione assunzioni legate a particolari punte di attività, e per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Nei casi di cui alle lett. lettere a) e b) nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. L’apposizione In base all’art.23 , legge 56/87 è inoltre consentita l’apposizione di un termine al rapporto di lavoro è consentita, altresì, nei seguenti casiin altri casi quali ad esempio: a) necessità straordinarie derivanti dall’avvio di nuovi servizi e/o tecnologie; b) per esigenze temporanee di lavoro dovuto a flussi straordinari di attività; c) per esigenze di lavoro derivanti da significativi provvedimenti di legge in materia previdenziale o assistenziale; d) per l’O.N.A.O.S.I. anche nei casi previsti nello specifico allegato. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta indicata in atto scritto che, in copia, deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Tale termine può risultare direttamente, ovvero indirettamente, perché connesso alla durata delle motivazioni che hanno costituito presupposto per il ricorso a tale fattispecie. E’ fatto divieto di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) da parte degli Enti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto medesimo sia inferiore a tre anni. In tale caso la proroga è ammessa una sola volta a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale tale contratto è stato stipulato; con esclusivo riferimento a tale ipotesi, la durata del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza agli effetti dell’eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato per lo svolgimento delle medesime attività. Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto ad un periodo di prova. Tale periodo non può essere superiore ad un 1 mese per i contratti di durata fino a sei 6 mesi e due 2 mesi per quelli di durata superiore. Durante tale periodo il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti senza preavviso. Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto dal lavoratore con un preavviso di 10 giorni lavorativi. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. L'assunzione a tempo determinato può avvenire: a tempo pieno, part-time, on-line e in job-sharing (lavoro ripartito) avvicendato). Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue: - le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; - in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi restando, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dagli artt. 23 e seguenti del presente contratto, si applica l'art. 5 del D.lgs. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638. La durata della conservazione del posto ed il trattamento economico non possono comunque essere prorogati oltre la data prestabilita della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore a tempo determinato, che abbia superato il periodo di prova, possono essere concessi, per motivate esigenze, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni complessivi su base annuacomplessivi. Sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, ivi compresa la Legge 53/2000. L'Ente, in riferimento alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinatocomprovate esigenze organizzative, può prorogare il termine stabilito prestabilito nel contratto di assunzione, previo consenso non più di una volta e nei limiti di durata del lavoratore, così come previsto e regolamentato dalla normativa vigente in materia. Il contratto primo rapporto; può inoltre trasformare il rapporto di lavoro a da tempo determinato può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, previo consenso scritto del lavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. L'Ente può assumere personale Le parti stipulanti si richiamano all’accordo europeo UNICE-CEEP-CES 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno a essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato nei seguenti casi: a) rappresentano una caratteristica dell’impiego di alcuni settori, occupazioni e attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I contratti a tempo determinato stipulati dalle imprese in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la sostituzione di personale assente, quando l’assenza prevista superi messa a regime della organizzazione aziendale e comunque non eccedente i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nell’ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal Dlgs. N. 1512001; c) per assunzione legate a particolari punte di attività, e per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei dodici mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale che possono essere elevati sino a ventiquattro in servizio. Nei casi di cui alle lett. a) e b) nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. L’apposizione di un termine al rapporto di lavoro è consentita, altresì, nei seguenti casi: a) necessità straordinarie derivanti dall’avvio di nuovi servizi sede aziendale e/o tecnologie; b) territoriale. Sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 25% in media annua dei lavoratori occupati con contratto atempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, i contratti a tempo determinato conclusi per esigenze temporanee le seguenti ipotesi specifiche: - per operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti; - per copertura di posizione di lavoro dovuto non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione dell’impresa; - per sperimentazione tecniche, produttive o organizzative; - per copertura di necessità straordinarie connesse all’introduzioni di innovazioni tecnologiche; al comma precedente può essere elevata fino al 30 %. Sono comunque consentite, ai titoli di cui sopra, 5 assunzioni a flussi straordinari di attività; c) per esigenze di lavoro derivanti da significativi provvedimenti di legge in materia previdenziale o assistenziale; d) per l’O.N.A.O.S.I. anche nei casi previsti nello specifico allegato. L’apposizione del termine è priva di effetto se purché non risulta indicata venga superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto scritto chenell’unità produttiva. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, in copiaal fine di prevenire i rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Le parti individueranno un diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Tale termine può risultare direttamente, ovvero indirettamente, perché connesso alla durata delle motivazioni che hanno costituito presupposto per il ricorso a tale fattispecie. E’ fatto divieto di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi: a) per la sostituzione di favore dei lavoratori che esercitano il diritto abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall’art. 23, 2° comma, L. n° 56/87 nel rispetto delle condizioni di sciopero; b) da parte degli Enti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’artlegge. 4 del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni. Il termine Alla scadenza del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la verrà corrisposto al lavoratore un trattamento di fine rapporto proporzionato alla durata iniziale del contratto medesimo sia inferiore stesso. Gli istituti a tre anni. In tale caso la proroga è ammessa una sola volta a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa carattere annuale saranno frazionati per la quale tale contratto è stato stipulato; con esclusivo riferimento a tale ipotesi, la trecentosessantacinquesimi e corrisposti per quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre annitermine. Il servizio prestato Le aziende forniranno annualmente alle RSU e alle XX.XX. territoriali informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato costituisce titolo o di precedenza agli effetti dell’eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato per lo svolgimento delle medesime attività. Il lavoratore assunto somministrazione a tempo determinato può essere sottoposto ad un periodo stipulati. Le parti si danno atto che nel settore dei Teatri di prova. Tale periodo non può essere superiore ad un mese per i contratti di durata fino a sei mesi e due mesi per quelli di durata superiore. Durante tale periodo il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti senza preavviso. Dopo il periodo di provaposa, il rapporto di lavoro può essere risolto dal lavoratore con un preavviso di 10 giorni lavorativi. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza considerate le particolari caratteristiche ed esigenze del termine indicato nel contratto individuale e comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. L'assunzione a tempo determinato può avvenire: a tempo pieno, part-time, on-line e in job-sharing (lavoro ripartito) Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue: - le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; - in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi restando, in quanto compatibilicomparto, i criteri stabiliti dagli artt. 23 e seguenti del presente contratto, si applica l'art. limiti quantitativi di utilizzo percentuale di cui al comma 5 del D.lgs. 12 settembre 1983, n. 463, convertito potranno essere elevati di intesa con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638. La durata della conservazione del posto ed il trattamento economico non possono comunque essere prorogati oltre la data prestabilita della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore a tempo determinato, che abbia superato il periodo di prova, possono essere concessi, per motivate esigenze, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni complessivi su base annua. Sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, ivi compresa la Legge 53/2000. L'Ente, in riferimento alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, può prorogare il termine stabilito nel contratto di assunzione, previo consenso del lavoratore, così come previsto e regolamentato dalla normativa vigente in materia. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, previo consenso scritto del lavoratore.R.S.U.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. L'Ente può assumere personale Le modifiche alla disciplina previgente apportate dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 87 del 2018 riguardano in primo luogo la riduzione da 36 a tempo determinato nei seguenti casi: a) per la sostituzione di personale assente, quando l’assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per la 24 mesi della durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nell’ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal Dlgs. N. 1512001; c) per assunzione legate a particolari punte di attività, e per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Nei casi di cui alle lett. a) e b) nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. L’apposizione di un termine al rapporto di lavoro è consentita, altresì, nei seguenti casi: a) necessità straordinarie derivanti dall’avvio di nuovi servizi e/o tecnologie; b) per esigenze temporanee di lavoro dovuto a flussi straordinari di attività; c) per esigenze di lavoro derivanti da significativi provvedimenti di legge in materia previdenziale o assistenziale; d) per l’O.N.A.O.S.I. anche nei casi previsti nello specifico allegato. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta indicata in atto scritto che, in copia, deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Tale termine può risultare direttamente, ovvero indirettamente, perché connesso alla durata delle motivazioni che hanno costituito presupposto per il ricorso a tale fattispecie. E’ fatto divieto di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) da parte degli Enti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni. Il termine massima del contratto a tempo determinato può esseredeterminato, con il consenso del riferimento ai rapporti stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, prorogato solo quando anche per effetto di una successione di contratti, o di periodi di missione in somministrazione a tempo determinato, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione (art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 81/2015). Più precisamente, le parti possono stipulare liberamente un contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, mentre in caso di durata superiore tale possibilità è riconosciuta esclusivamente in presenza di specifiche ragioni che giustificano un’assunzione a termine. Tali condizioni, sono rappresentate esclusivamente da: - esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; - esigenze di sostituzione di altri lavoratori; - esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. Per stabilire se ci si trovi in presenza di tale obbligo si deve tener conto della durata complessiva dei rapporti di lavoro a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando sia la durata iniziale del contratto medesimo di quelli già conclusi, sia inferiore la durata di quello che si intende eventualmente prorogare. Si consideri l’esempio di un primo rapporto a tre annitermine della durata di 10 mesi che si intenda prorogare di ulteriori 6 mesi. In tale caso caso, anche se la proroga è ammessa una sola volta a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale tale contratto è stato stipulato; con esclusivo riferimento a tale ipotesiinterviene quando il rapporto non ha ancora superato i 12 mesi, la durata del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza agli effetti dell’eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato per lo svolgimento delle medesime attività. Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto ad un periodo di prova. Tale periodo non può essere superiore ad un mese per i contratti di durata fino a sei mesi e due mesi per quelli di durata superiore. Durante tale periodo sarà comunque necessario indicare le esigenze innanzi richiamate in quanto complessivamente il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti senza preavviso. Dopo il periodo di provaavrà una durata superiore a tale limite, il rapporto di lavoro può essere risolto dal lavoratore con un preavviso di 10 giorni lavorativi. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. L'assunzione a tempo determinato può avvenire: a tempo pieno, part-time, on-line e in job-sharing (lavoro ripartito) Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue: - le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; - in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi restando, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dagli artt. 23 e seguenti del presente contratto, si applica l'art. 5 del D.lgs. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638. La durata della conservazione del posto ed il trattamento economico non possono comunque essere prorogati oltre la data prestabilita della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore a tempo determinato, che abbia superato il periodo di prova, possono essere concessi, per motivate esigenze, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni complessivi su base annua. Sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, ivi compresa la Legge 53/2000. L'Ente, in riferimento alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, può prorogare il termine stabilito nel contratto di assunzione, previo consenso del lavoratore, così come previsto e regolamentato dalla normativa vigente in materiadall’articolo 19, comma 4, del d.lgs. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, previo consenso scritto del lavoratoren. 81/2015.

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Samples: Circolare

Contratto a tempo determinato. L'Ente può assumere personale A partire dalla comune considerazione che la situazione occupazionale in Coop Consumatori Nordest è caratterizzata da elevate percentuali di stabilizzazione che la Cooperativa si impegna a tempo determinato nei seguenti casi: a) per la sostituzione di personale assentemantenere, quando l’assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; le parti sono concordi nel ritenere il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nell’ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal Dlgs. N. 1512001; c) per assunzione legate a particolari punte di attività, e per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Nei casi di cui alle lett. a) e b) nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. L’apposizione di un termine al rapporto di lavoro è consentita, altresì, nei seguenti casi: a) necessità straordinarie derivanti dall’avvio di nuovi servizi e/o tecnologie; b) per esigenze temporanee di lavoro dovuto a flussi straordinari di attività; c) per esigenze di lavoro derivanti da significativi provvedimenti di legge in materia previdenziale o assistenziale; d) per l’O.N.A.O.S.I. anche nei casi previsti nello specifico allegato. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta indicata in atto scritto che, in copia, deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Tale termine può risultare direttamente, ovvero indirettamente, perché connesso alla durata delle motivazioni che hanno costituito presupposto per il ricorso a tale fattispecie. E’ fatto divieto di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) da parte degli Enti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni. Il termine del contratto a tempo determinato può essereuna leva gestionale necessaria, nei termini previsti dal CCNL in corso di validità cui si rimanda, che concorre alla definizione del bacino di riferimento per la trasformazione e tempo indeterminato in Coop Consumatori Nordest unitamente alle altre forme contrattuali praticabili. Per i lavoratori assunti con il consenso contratto a tempo determinato, le parti peraltro convengono sulla necessità di definire opportunità certe e criteri trasparenti di possibile conversione del lavoratoreproprio rapporto di lavoro in tipologie contrattuali con più alta valenza in termini di stabilità occupazionale o a tempo indeterminato. A tal fine le parti confermano la validità della definizione di graduatorie cui i lavoratori avranno su richiesta diritto di accesso, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto medesimo sia inferiore e di criteri di priorità, non di prevalenza, rispetto alla possibilità di trasformazione a tre annitempo indeterminato. In tale caso la proroga è ammessa una sola volta Coloro che per effetto di successive assunzioni a condizione che si riferisca alla stessa termine siano chiamati a svolgere attività lavorativa in negozi o reparti diversi, ma che per la quale tale contratto è stato stipulato; con esclusivo riferimento a tale ipotesicaratteristiche dimensionali e di prodotto/servizio possono essere considerati omogenei, la durata del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza agli effetti dell’eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato per lo svolgimento delle medesime attività. Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto saranno sottoposti ad un periodo di provaprova corrispondente alla metà di quello contrattualmente previsto. Tale Sarà cura della Cooperativa definire i criteri di riferimento per l’applicazione di quanto sopra, fermo restando che qualora per effetto di successive assunzioni a termine la prestazione lavorativa venga svolta in una situazione diversa e non omogenea rispetto alle precedenti, si darà corso per intero al periodo non può essere superiore ad di prova contrattualmente previsto. l lavoratori che hanno svolto un mese per i contratti di durata fino a sei mesi e due mesi per quelli di durata superiore. Durante tale periodo il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti senza preavvisoa termine in Coop Consumatori Nordest per un periodo superiore a 60 gg. Dopo il periodo annui, potranno richiedere di prova, avere priorità rispetto a nuove assunzioni a termine. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo per il rapporto di lavoro può essere risolto dal lavoratore con un preavviso di 10 giorni lavorativi. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. L'assunzione a tempo determinato può avvenire: a tempo pieno, part-time, on-line e in job-sharing (lavoro ripartito) Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue: - le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; - in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi restando, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dagli artt. 23 e seguenti del presente contratto, si applica l'art. 5 del D.lgs. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638. La durata della conservazione del posto ed il trattamento economico non possono comunque essere prorogati oltre la data prestabilita della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore a tempo determinato, che abbia superato il periodo di prova, possono essere concessi, per motivate esigenze, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni complessivi su base annua. Sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, ivi compresa la Legge 53/2000. L'Ente, in riferimento alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, può prorogare il termine stabilito nel contratto di assunzione, previo consenso del lavoratore, così come previsto e regolamentato dalla normativa vigente in materia. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere trasformato in contratto valgono le disposizioni contenute nel CCNL nei termini di lavoro a tempo indeterminato, previo consenso scritto del lavoratorevalidità anche temporali dello stesso.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Contratto a tempo determinato. L'Ente può assumere personale Le assunzioni con contratto a tempo determinato nei seguenti casi: a) per la sostituzione di personale assentesono disciplinate dalle norme del presente articolo, quando l’assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per la durata ai sensi della normativa vigente e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nell’ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal Dlgs. N. 1512001; c) per assunzione legate a particolari punte di attività, e per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Nei casi di cui alle lett. a) e b) nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. L’apposizione di un termine al rapporto di lavoro è consentita, altresì, nei seguenti casi: a) necessità straordinarie derivanti dall’avvio di nuovi servizi e/o tecnologie; b) per esigenze temporanee di lavoro dovuto a flussi straordinari di attività; c) per esigenze di lavoro derivanti da significativi provvedimenti di legge in materia previdenziale o assistenziale; d) per l’O.N.A.O.S.I. anche nei casi previsti nello specifico allegato. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta indicata in atto scritto checonsentono l’apposizione, in copiaforma scritta, deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Tale termine può risultare direttamente, ovvero indirettamente, perché connesso alla durata delle motivazioni che hanno costituito presupposto per il ricorso a tale fattispecie. E’ fatto divieto di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro individuale a fronte di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive. L'assunzione a tempo determinato è consentita nei seguenti casi: a) a. per coprire necessità derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'avvio di nuove tecnologie; b. per rispondere a specifiche esigenze organizzative dell'Azienda, derivanti dalle particolari periodicità del ciclo produttivo; c. per esigenze di lavoro temporaneo, dovuto a flussi straordinari di utenti ovvero riferite all'organizzazione di fiere, mostre, eventi, mercati nonché per attività connesse; d. per far fronte ad appalti, concessioni e/o affidamenti di servizi di cui all'art.2, primo periodo, comunque limitati nel tempo, per la durata dell'appalto, dell'atto concessorio o dell'affidamento; e. per coprire esigenze di servizio in caso di concomitanti assenze, nelle ipotesi previste dalla legge; f. per affiancare lavoratori per i quali sia stata programmata un'astensione dal lavoro (con esclusione dei casi di sciopero). Limitatamente alle causali di cui alla lettera d), al fine stabilire livelli organizzativi ottimali, è consentita la deroga a quanto stabilito dall’art.20-bis sulla percentuale massima di utilizzo di rapporti di lavoro flessibili, per un periodo massimo pari a 12 mesi, relativi al primo anno di attività. In tale evenienza, con riferimento ai lavoratori assunti per lo specifico appalto/concessione/affidamento, le parti concordano nell’escludere l’utilizzo di ulteriori tipologie di rapporti flessibili, ad eccezione del contratto part-time. L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei seguenti casi: a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) b. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli art.4 e 24 della Legge 23 Luglòio 1991 n.223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’art.8 comma 2 della Legge 23 Luglio 1991 n.223, ovvero abbia durata inferiore a tre mesi; c. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione di orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, ad esclusione delle ipotesi di cui all’art.5, comma 5 del d.l. 20.05.1993, convertito in legge 19.07.1993 n.236; d. da parte degli Enti delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’artdell’art.4 del D.Lgs. 4 del D. Lgs. 626/94 19 Settembre 1994 n.626 e successive modificazioni. Il termine Per gli appalti, concessioni o affidamenti della durata iniziale pari ad un anno, la deroga sopra descritta troverà eccezionalmente applicazione, previa informazione preventiva alle R.S.U. e R.S.A ovvero, in mancanza agli organismi locali delle XX.XX. stipulanti il presente Contratto, anche per i periodi di proroga disposti dalla Committente, per un arco di tempo non superiore a 3 mesi. Per le causali di cui alle lett. a), b), c), e) ed f), l’Azienda si impegna a stipulare contratti a tempo determinato per una durata non superiore a tre anni. Al di fuori delle ipotesi che precedono, in caso di obbiettive necessità di carattere straordinario, i limiti quantitativi per l'utilizzo di tale strumento contrattuale possono essere derogati sulla base di un apposito accordo aziendale, in conformità di quanto stabilito all'art.20-bis, terzo periodo. Le assunzioni a tempo determinato non possono, in ogni caso, essere utilizzate come mezzo di copertura, protratto e reiterato nel tempo, di vuoti di organico di carattere strutturale. In ragione di tale premessa l'Azienda, qualora abbia adottato contratti a tempo determinato per far fronte alle esigenze individuate dalla lettera d) del secondo periodo, si impegna a trasformare - in caso di rinnovo del medesimo appalto/concessione/affidamento - i predetti rapporti in rapporti a tempo indeterminato, tenuto conto delle effettive esigenze di strutturazione dell'organico aziendale connesse alla fase di prosieguo dell'appalto/concessione/affidamento. Nell’ipotesi di mutamento nella titolarità dell’attività oggetto dell’appalto, concessione o affidamento – che comporti l’acquisizione del personale del cedente impiegato nella suddetta attività – troverà applicazione la disciplina normativa in tema di trasferimento d’azienda, di cui all’art.2112 c.c.. In tale evenienza, ove il cedente stipuli con il cessionario un distinto contratto di appalto / sub-appalto, la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra cedente e cessionario opererà il regime di solidarietà di cui all’art.1676 c.c.. Le politiche adottate dall'Azienda circa l'utilizzo del contratto a tempo determinato può essererientrano fra i diritti d'informazione sindacale riguardanti le linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale e dell'occupazione, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto medesimo sia inferiore di cui all'art.8. L'Azienda assicura l'informazione ai lavoratori a tre anni. In tale caso la proroga è ammessa una sola volta tempo determinato circa i posti a condizione tempo indeterminato che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale tale contratto è stato stipulato; con esclusivo riferimento a tale ipotesirendessero disponibili, la durata del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anniin modo da garantire loro le stesse disponibilità di ottenere posti duraturi garantiti agli altri lavoratori. Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza precedenza, a parità di requisiti, agli effetti dell’eventuale dell'eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato per lo svolgimento delle medesime attivitàindeterminato. Il lavoratore assunto Al contratto a tempo determinato può essere sottoposto ad un apposta la clausola relativa al periodo di prova. Tale periodo non può essere superiore ad un mese prova nelle seguenti misure: a. per i contratti di durata l'assunzione fino a sei mesi e due mesi 6 mesi: 15 giorni; b. per quelli di durata superioreperiodi superiori: 30 giorni. Durante tale periodo il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti senza preavviso. Dopo il Il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto dal lavoratore con un preavviso di 10 giorni lavorativiè stabilito nelle seguenti misure: a. per l'assunzione fino a 6 mesi: 15 giorni; b. per periodi superiori: 30 giorni. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. L'assunzione a tempo determinato può avvenire: a tempo pieno, part-time, on-line e in job-sharing (lavoro ripartito) Al personale assunto a tempo determinato si applica viene applicato il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto Contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue: - le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio periodo lavorativo prestato; - in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi restandosempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. In particolare, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dagli artt. 23 e seguenti del presente contratto, si applica l'art. 5 del D.lgs. 12 settembre 1983, n. 463, convertito al lavoratore con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638. La durata della conservazione del posto ed il trattamento economico non possono comunque essere prorogati oltre la data prestabilita della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore a tempo determinato, che abbia superato il periodo di prova, possono essere concessi, per motivate esigenze, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni complessivi su base annua. Sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, ivi compresa la Legge 53/2000. L'Ente, in riferimento alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, può prorogare il termine stabilito nel contratto di assunzione, previo consenso del lavoratore, così come previsto e regolamentato dalla normativa vigente in materia. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere trasformato in è assicurata una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Ai fini dell’art.35 della Legge n.300 /1970 è utile il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, previo consenso scritto del lavoratoredeterminato di durata superiore a 9 mesi.

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Samples: CCNL Renewal Agreement

Contratto a tempo determinato. L'Ente può assumere personale Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo, ai sensi della normativa vigente e consentono l’apposizione, in forma scritta, di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale a fronte di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, anche ove le stesse siano riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro. L'assunzione a tempo determinato è comunque consentita nei seguenti casi: a) per la sostituzione di personale assente, quando l’assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nell’ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal Dlgs. N. 1512001; c) per assunzione legate a particolari punte di attività, e per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Nei casi di cui alle lett. a) e b) nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. L’apposizione di un termine al rapporto di lavoro è consentita, altresì, nei seguenti casi: a) coprire necessità straordinarie derivanti dall’avvio dall'assunzione di nuovi servizi e/o dall'avvio di nuove tecnologie; b) per rispondere a specifiche esigenze temporanee di lavoro dovuto a flussi straordinari di attivitàorganizzative dell'Azienda, derivanti dalle particolari periodicità del ciclo produttivo; c) per esigenze di lavoro derivanti da significativi provvedimenti temporaneo, dovuto a flussi straordinari di legge in materia previdenziale o assistenzialeutenti ovvero riferite all'organizzazione di fiere, mostre, eventi, mercati nonché per attività connesse; d) per l’O.N.A.O.S.I. anche nei far fronte ad appalti, concessioni e/o affidamenti di servizi di cui all'art. 2, primo periodo, comunque limitati nel tempo, per la durata dell'appalto, dell'atto concessorio o dell'affidamento, in deroga alle percentuali di cui all’art. 20-bis; e) per coprire esigenze di servizio in caso di concomitanti assenze, nelle ipotesi previste dalla legge; f) per affiancare lavoratori per i quali sia stata programmata un'astensione dal lavoro (con esclusione dei casi previsti nello specifico allegatodi sciopero). L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta indicata in atto scritto che, in copia, deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Tale termine può risultare direttamente, ovvero indirettamente, perché connesso alla durata delle motivazioni che hanno costituito presupposto per il ricorso a tale fattispecie. E’ fatto divieto di apporre un termine alla durata del di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei seguenti casi: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli art.4 e 24 della Legge 23 Luglio 1991 n.223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’art.8 comma 2 della Legge 23 Luglio 1991 n. 223, ovvero abbia durata inferiore a tre mesi; c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione di orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, ad esclusione delle ipotesi di cui all’art. 5, comma 5 del d.l. 20.05.1993, convertito in legge 19.07.1993 n. 236; d) da parte degli Enti delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 28 del D. Lgsd.lgs. 626/94 n. 81/2008. Per le causali di ammissione, di cui alle lett. a), b), c), e) ed f), l’Azienda si impegna a stipulare contratti a tempo determinato per una durata non superiore a tre anni. Resta altresì inteso che le assunzioni a tempo determinato non possono, in ogni caso, essere utilizzate come mezzo di copertura, protratto e successive modificazionireiterato nel tempo, di vuoti di organico di carattere strutturale e, pertanto, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro verrà considerato a tempo indeterminato a far data dalla scadenza dei predetti termini. Il Anche nell’ipotesi di cui alla lett. d) delle causali di ammissione, i rapporti a termine instaurati non potranno superare il limite dei trentasei mesi. Le politiche adottate dall'Azienda circa l'utilizzo del contratto a tempo determinato può essererientrano fra i diritti d'informazione sindacale riguardanti le linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale e dell'occupazione, con il consenso del lavoratoredi cui all'art. 8. L'Azienda, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto medesimo sia inferiore anhe ai sensi di quanto previsto al periodo successivo, assicura l'informazione ai lavoratori a tre anni. In tale caso la proroga è ammessa una sola volta tempo determinato circa i posti a condizione tempo indeterminato che si riferisca alla stessa rendessero disponibili, in modo da garantire loro le stesse disponibilità di ottenere posti duraturi garantiti agli altri lavoratori. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piu' contratti a termine presso il datore di lavoro abbia prestato attività lavorativa per la quale tale contratto è stato stipulato; con esclusivo riferimento un periodo superiore a tale ipotesisei mesi, la durata del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo ha diritto di precedenza agli effetti dell’eventuale assunzione di personale nelle assunzioni a tempo indeterminato per lo svolgimento delle medesime attivitàeffettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei pregressi rapporti a termine. Il lavoratore assunto Al contratto a tempo determinato può essere sottoposto ad un apposta la clausola relativa al periodo di prova. Tale periodo non può essere superiore ad un mese prova nelle seguenti misure: a) per i contratti di durata l'assunzione fino a sei mesi e due mesi 6 mesi: 15 giorni; b) per quelli di durata superioreperiodi superiori: 30 giorni. Durante tale periodo il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti senza preavviso. Dopo il Il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto dal lavoratore con un preavviso di 10 giorni lavorativiè stabilito nelle seguenti misure: a) per l'assunzione fino a 6 mesi: 15 giorni; b) per periodi superiori: 30 giorni. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. L'assunzione a tempo determinato può avvenire: a tempo pieno, part-time, on-line e in job-sharing (lavoro ripartito) Al personale assunto a tempo determinato si applica viene applicato il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto Contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue: - le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio periodo lavorativo prestato; - in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi restandosempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. In particolare, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dagli artt. 23 e seguenti del presente contratto, si applica l'art. 5 del D.lgs. 12 settembre 1983, n. 463, convertito al lavoratore con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638. La durata della conservazione del posto ed il trattamento economico non possono comunque essere prorogati oltre la data prestabilita della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore a tempo determinato, che abbia superato il periodo di prova, possono essere concessi, per motivate esigenze, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni complessivi su base annua. Sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, ivi compresa la Legge 53/2000. L'Ente, in riferimento alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, può prorogare il termine stabilito nel contratto di assunzione, previo consenso del lavoratore, così come previsto e regolamentato dalla normativa vigente in materia. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere trasformato in è assicurata una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Ai fini dell’art.35 della Legge n. 300 /1970 è utile il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, previo consenso scritto del lavoratoredeterminato di durata superiore a 9 mesi.

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Samples: CCNL Federculture

Contratto a tempo determinato. L'Ente può assumere personale Le parti stipulanti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato nei seguenti casi: a) per rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività. Considerata la sostituzione particolarità dei Settori a cui si applica il presente C.C.N.L., ai sensi della legislazione vigente e consentita l’apposizione di personale assente, quando l’assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nell’ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal Dlgs. N. 1512001; c) per assunzione legate a particolari punte di attività, e per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Nei casi di cui alle lett. a) e b) nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. L’apposizione di un termine al rapporto di lavoro è consentita, altresì, nei seguenti casi: a) necessità straordinarie derivanti dall’avvio di nuovi servizi e/o tecnologie; b) per esigenze temporanee di lavoro dovuto a flussi straordinari di attività; c) per esigenze di lavoro derivanti da significativi provvedimenti di legge in materia previdenziale o assistenziale; d) per l’O.N.A.O.S.I. anche nei casi previsti nello specifico allegato. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta indicata in atto scritto che, in copia, deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Tale termine può risultare direttamente, ovvero indirettamente, perché connesso alla durata delle motivazioni che hanno costituito presupposto per il ricorso a tale fattispecie. E’ fatto divieto di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:subordinate di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. aA) Affiancamento Nell'ipotesi di assunzione a termine per la sostituzione e consentito un periodo di lavoratori affiancamento fino a 120 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che esercitano inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il diritto passaggio delle consegne. Ai fini di sciopero; b) da parte degli Enti quanto previsto dal periodo che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi precede, il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia e consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi. Qualora l’assenza delle lavoratrici/xxxx, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi dell’artdel D.Lgs. 4 del D. Lgs. 626/94 n. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e successive modificazioni. Il termine del sostegno alla maternità e alla paternità), il contratto a tempo determinato può esserestipulato per ragioni di carattere sostitutivo, con il consenso del lavoratoreoltre all'affiancamento di cui al comma precedente, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto medesimo sia inferiore a tre anni. In tale caso la proroga è ammessa una sola volta a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale tale contratto è stato stipulato; con esclusivo riferimento a tale ipotesi, la durata del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza agli effetti dell’eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato per lo svolgimento delle medesime attività. Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto ad un periodo di prova. Tale periodo non può essere superiore ad un mese per i contratti di durata prorogato fino a sei mesi e due mesi per quelli di durata superiore. Durante tale periodo il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti senza preavviso. Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto dal lavoratore con un preavviso di 10 giorni lavorativi. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. L'assunzione a tempo determinato può avvenire: a tempo pieno, part-time, on-line e in job-sharing (lavoro ripartito) Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue: - le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; - in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi restando, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dagli artt. 23 e seguenti del presente contratto, si applica l'art. 5 del D.lgs. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638. La durata della conservazione del posto ed il trattamento economico non possono comunque essere prorogati oltre la data prestabilita della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore a tempo determinato, che abbia superato il periodo di prova, possono essere concessi, per motivate esigenze, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni complessivi su base annua. Sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, ivi compresa la Legge 53/2000. L'Ente, in riferimento alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, può prorogare il termine stabilito nel contratto di assunzione, previo consenso del lavoratore, così come previsto e regolamentato dalla normativa vigente in materia. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, previo consenso scritto del lavoratorel’allattamento.

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Samples: Contrattazione Collettiva

Contratto a tempo determinato. L'Ente può assumere personale 1. Le parti stipulanti si richiamano all’accordo europeo UNICE-CEEP-CES del 18.3.1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresenta- no una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. 2. Ai sensi del presente articolo, che disciplina gli ambiti affidati alla contrattazione collettiva, sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 10% in media annua dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno in corso nell’unità produttiva o nell’intera azienda nel caso di aziende con personale in forza mediamente inferiore, nei seguenti casi12 mesi precedenti, a 1.300 unità, i contratti a tempo determinato conclusi: a) per la sostituzione incrementi di personale assente, quando l’assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assenteproduzione non ricorrenti; b) per la sostituzione l’esecuzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nell’ipotesi un’attività o di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal Dlgs. N. 1512001un servizio non definiti o non predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale; c) per assunzione legate a particolari punte copertura di attività, e per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Nei casi di cui alle lett. a) e b) nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. L’apposizione di un termine al rapporto di lavoro è consentita, altresì, nei seguenti casi: a) necessità straordinarie derivanti dall’avvio connesse all’introduzione di nuovi servizi e/o tecnologie; b) per esigenze temporanee di lavoro dovuto innovazioni tecnologi- che ovvero a flussi straordinari di attività; c) per esigenze di lavoro derivanti da significativi provvedimenti di legge in materia previdenziale o assistenzialeprocessi produttivi soggetti a riorganizzazione e riconversione; d) per l’O.N.A.O.S.I. far fronte a più commesse concomitanti, anche nei casi previsti nello specifico allegato. L’apposizione del termine è priva in aree geografiche distinte, per le quali risulti inefficace l’attivazione di effetto se non risulta indicata in atto scritto che, in copia, deve essere consegnata dal datore processi di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Tale termine può risultare direttamente, ovvero indirettamente, perché connesso alla durata delle motivazioni che hanno costituito presupposto per il ricorso a tale fattispecie. E’ fatto divieto di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:mobilità interna; ae) per la sostituzione di lavoratori assenti per i quali le vigenti normative ferroviarie connesse alla circolazione non consentono ai fini della sicurezza una generalizzazione dell’istituto nei confronti del personale appartenente al medesimo impianto considerato. 3. Tenuto conto della specificità ferroviaria e delle particolari mansioni che esercitano il diritto di sciopero; b) da parte degli Enti che non abbiano effettuato la valutazione dei possono comporta- re i maggiori rischi ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto medesimo sia inferiore a tre anni. In tale caso la proroga è ammessa una sola volta a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale tale contratto è stato stipulato; con esclusivo riferimento a tale ipotesi, la durata del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza agli effetti dell’eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato circolazione e per lo svolgimento delle medesime attività. Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto ad un periodo di prova. Tale periodo non può essere superiore ad un mese per i contratti di durata fino a sei mesi e due mesi per quelli di durata superiore. Durante tale periodo il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti senza preavviso. Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto dal lavoratore con un preavviso di 10 giorni lavorativi. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e comunque con il rientro in servizio l’incolumità del lavoratore sostituito. L'assunzione a tempo determinato può avvenire: a tempo pienoe di soggetti terzi, part-time, on-line e in job-sharing (lavoro ripartito) Al personale assunto a tempo determinato si applica è esclu- so il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue: - le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; - in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi restando, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dagli artt. 23 e seguenti del presente contratto, si applica l'art. 5 del D.lgs. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638. La durata della conservazione del posto ed il trattamento economico non possono comunque essere prorogati oltre la data prestabilita della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore a tempo determinato, che abbia superato il periodo di prova, possono essere concessi, per motivate esigenze, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni complessivi su base annua. Sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, ivi compresa la Legge 53/2000. L'Ente, in riferimento alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, può prorogare il termine stabilito nel contratto di assunzione, previo consenso del lavoratore, così come previsto e regolamentato dalla normativa vigente in materia. Il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato può essere trasformato per le mansioni di seguito elencate: 4. La fase di avvio di nuove attività che consente, ai sensi di legge, la stipulazione di contratti a tempo determinato, è individuata in contratto un periodo di tempo di dieci mesi, prolungabile ulterior- mente, mediante verifica in sede aziendale, a fronte di specifiche esigenze riferibili all’area geo- grafica dell’unità organizzativa interessata e/o alle caratteristiche produttive e di mercato del comparto merceologico al quale l’unità stessa appartiene. 5. Nel caso in cui nell’unità produttiva interessata si applichino i contratti a tempo determinato per le tipologie di cui al precedente punto 2 in aggiunta al ricorso ai contratti di lavoro tempora- neo di cui al successivo art. 20, la percentuale complessiva di lavoratori utilizzabili con le suddet- te tipologie di rapporto di lavoro non potrà superare il 13 %. 6. A livello aziendale la direzione informerà annualmente le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professiona- li dei contratti a tempo indeterminatodeterminato. Le aziende informeranno le RSU sulle quantità dei contratti da stipulare. 7. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/ formativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo, previo consenso scritto adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. 8. Ai lavoratori a tempo determinato il premio di risultato di cui all’art. 68 (Premio di Risulta- to) del lavoratorepresente CCNL verrà riconosciuto con i criteri e le modalità definiti tra le parti a livello aziendale in proporzione al lavoro prestato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. L'Ente può assumere personale Le parti stipulanti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato nei seguenti casi: a) per la sostituzione di personale assenterappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, quando l’assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nell’ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal Dlgs. N. 1512001; c) per assunzione legate a particolari punte di occupazioni ed attività, e per atta a soddisfare le esigenze straordinarie nel limite massimo sia delle aziende che dei lavoratori. Ai sensi della legislazione vigente è consentita l'apposizione di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Nei casi di cui alle lett. a) e b) nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. L’apposizione di un termine al rapporto di lavoro è consentita, altresì, nei seguenti casi: a) necessità straordinarie derivanti dall’avvio di nuovi servizi e/o tecnologie; b) per esigenze temporanee di lavoro dovuto a flussi straordinari di attività; c) per esigenze di lavoro derivanti da significativi provvedimenti di legge in materia previdenziale o assistenziale; d) per l’O.N.A.O.S.I. anche nei casi previsti nello specifico allegato. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta indicata in atto scritto che, in copia, deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Tale termine può risultare direttamente, ovvero indirettamente, perché connesso alla durata delle motivazioni che hanno costituito presupposto per il ricorso a tale fattispecie. E’ fatto divieto di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. aA) Affiancamento Nell'ipotesi di assunzione a termine per la sostituzione è consentito un periodo di lavoratori affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che esercitano inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il diritto passaggio delle consegne. Ai fini di sciopero; b) da parte degli Enti quanto previsto dal periodo che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi precede, il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi. Qualora l'assenza delle lavoratrici/xxxx, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi dell’artdel D.lgs. 4 del D. Lgs. 626/94 n. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e successive modificazioni. Il termine del sostegno alla maternità e alla paternità), il contratto a tempo determinato può esserestipulato per ragioni di carattere sostitutivo, con il consenso del lavoratoreoltre all'affiancamento di cui al comma precedente, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto medesimo sia inferiore a tre anni. In tale caso la proroga è ammessa una sola volta a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale tale contratto è stato stipulato; con esclusivo riferimento a tale ipotesi, la durata del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza agli effetti dell’eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato per lo svolgimento delle medesime attività. Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto ad un periodo di prova. Tale periodo non può essere superiore ad un mese per i contratti di durata prorogato fino a sei mesi e due mesi per quelli di durata superiore. Durante tale periodo il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti senza preavviso. Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto dal lavoratore con un preavviso di 10 giorni lavorativi. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. L'assunzione a tempo determinato può avvenire: a tempo pieno, part-time, on-line e in job-sharing (lavoro ripartito) Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue: - le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; - in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi restando, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dagli artt. 23 e seguenti del presente contratto, si applica l'art. 5 del D.lgs. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638. La durata della conservazione del posto ed il trattamento economico non possono comunque essere prorogati oltre la data prestabilita della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore a tempo determinato, che abbia superato il periodo di prova, possono essere concessi, per motivate esigenze, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni complessivi su base annua. Sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, ivi compresa la Legge 53/2000. L'Ente, in riferimento alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, può prorogare il termine stabilito nel contratto di assunzione, previo consenso del lavoratore, così come previsto e regolamentato dalla normativa vigente in materia. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, previo consenso scritto del lavoratorel'allattamento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro