Contratto di formazione e lavoro. 1. Nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, l'ENAC può stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. 2. L'ENAC non può stipulare contratti di formazione e lavoro qualora abbia proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell’art.20. 3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze. 4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato: a) per l’acquisizione di professionalità elevate ed intermedie; b) per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato. 5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nella categoria di FUNZIONARI e intermedie le professionalità inserite nella categoria di COLLABORATORI. 6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. a) del comma 4, ha una durata di almeno 80 ore per le professionalità intermedie e di almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere effettuata in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b) del comma 4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve riguardare: la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti- infortunistica. 7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all’art. 15 del CCNL RAI 14/7/1997 del personale non dirigente, e deve contenere l’indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore. 8. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento relativo alla posizione economica iniziale della categoria corrispondente al profilo di assunzione. Spettano, inoltre, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità. La contrattazione integrativa può disciplinare la attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro, nonché la fruizione dei servizi sociali previsti per il personale dell'ENAC, nell’ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro. 9. Il trattamento normativo è quello previsto per i lavoratori a tempo determinato. Il periodo di prova è stabilito in un mese nei contratti di un anno ed è elevato proporzionalmente in relazione alla maggiore durata. Nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare. 10. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. 11. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa: a) malattia b) gravidanza e puerperio c) astensione facoltativa post partum d) servizio militare di leva e richiamo alle armi e) infortunio sul lavoro 12. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa. 13. Al termine del rapporto l'ENAC è tenuto ad attestare l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell’attestato è rilasciata al lavoratore. 14. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. L’ENAC disciplina, previa concertazione ai sensi dell’art.8, il procedimento ed i criteri per l’accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 11. 15. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio. 16. Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro qualora l'ENAC non confermi almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili. 17. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contratto di formazione e lavoro. 1. Nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personalepersonale di cui all’art. 39, l'ENAC può comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli enti possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. L'ENAC non può Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro qualora abbia gli enti che abbiano proceduto a dichiarazioni dichiara- zioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti prece- denti la richiesta, salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di profili professionali diversi professionalità diverse da quelli dichiarati quelle dichiarate in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell’art.20.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese com- prese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando procedure sem plificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l’acquisizione di professionalità elevate ed intermedieelevate;
b) per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza un’esp erienza lavorativa che consenta un adeguamento ade- guamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
5. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo l’utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono posso- no contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni tipologie di assunzione a tempo tem po determinato.
56. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate conside- rate elevate le professionalità inserite nella categoria D. Il contratto di FUNZIONARI formazione e intermedie le lavoro non può essere stipulato per l’acquisizione di professionalità inserite ricom prese nella categoria A.
7. Ai lavoratori assunti con contratto di COLLABORATORI.
6. La formazioneformazione e lavoro, nel caso previsto dalla lett. ai sensi delle lettere a) del comma 4, ha una durata di almeno 80 ore per le professionalità intermedie e di almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere effettuata in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b) del comma 4, la vie ne corrisposto il trattamento tabellare corrispondente al profilo di assunzione (B1,B3,C1, D1 e D3).
8. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione ha una e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a), nell’am- bito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di almeno formazione, che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore com plessive; per i lavoratori assunti ai sensi dell’art.4, lett. b) il suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore e deve riguardare: la ed è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione all’organizzazione del lavoro, la lavoro non- ché alla prevenzione ambientale ed anti- infortunisticaantinfortunistica. Per il l’area della vigilanza le ore minime di formazione riguardano le materie attinenti alla specifica professionalità. Gli oneri della formazione di cui al presente comma non gravano sulle risorse di cui all’art.23, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999.
79. Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione rispetto a quelle previste dall’art. 16, comma 5 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 non sono retribuite.
10. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all’art. 15 14 del CCNL RAI 14/7/1997 del personale non dirigente6.7.1995, e deve contenere l’indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia ti- pologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma com- ma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
811. Ai Il trattamento economico spettante ai lavoratori assunti con i contratti contratto di formazione e lavoro previsti è co- stituito dal comma 4 è attribuito il trattamento relativo alla posizione economica iniziale tabellare iniziale, dall’indennità integrativa speciale, dalla tredicesima men- silità, dagli altri com pensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche della categoria corrispondente al profilo di assunzione. Spettanoeffettiva prestazione lavorativa, inoltre, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilitàse ed in quanto dovute. La contrattazione integrativa decentrata può disciplinare la attribuzione l’at- tribuzione di compensi com pensi per particolari condizioni di lavorolavoro o per altri incentivi previsti dall’art.17 del CCNL dell’1.04.1999, nonché la fruizione dei servizi sociali previsti per il personale dell'ENAC, nell’ambito del utilizzando esclusivamente le risorse previste nel finanziamento del progetto pro- getto di formazione e lavoro.
912. Il trattamento normativo La disciplina normativa è quello previsto quella prevista per i lavoratori a tempo tem po determinato. Il , con le seguenti ec- cezioni: – la durata del periodo di prova è stabilito in pari ad un mese nei di prestazione effettiva per i contratti di un anno ed stipulati ai sensi del comma 4, lett. b); lo stesso periodo è elevato proporzionalmente in relazione alla maggiore durataa due mesi per i contratti previsti dal comma 4, lett. Nelle a); – nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
1013. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
1114. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere es- sere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento com pletamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi im peditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
a) malattia
b) : – malattia – gravidanza e puerperio
c) , astensione facoltativa post partum
d) post-partu m – servizio militare di leva e richiamo alle armi
e) armi – infortunio sul lavoro
1215. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 10 il contratto di formazione e lavoro può essere es- sere risolto esclusivamente per giusta causa.
1316. Al termine del rapporto l'ENAC l’amministrazione è tenuto tenuta ad attestare l’attività svolta ed i risultati formativi forma- tivi conseguiti dal lavoratore. Copia dell’attestato è rilasciata al lavoratore.
1417. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato tem po indeter- minato ai sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazionimo- dificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. L’ENAC disciplinaGli enti disciplinano, previa concertazione ai sensi dell’art.8dell’art.8 del CCNL dell’1.4.1999, il procedimento ed i criteri per l’accertamento selettivo dei requisiti requi- siti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando assicuran- do la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 1114.
1518. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo tem po indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato com putato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
1619. Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro qualora l'ENAC da parte degli enti che non confermi conferma- no almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità com provata im possibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
17. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
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Samples: Contratto Di Formazione E Lavoro
Contratto di formazione e lavoro. 1. Nell’ambito Nell’am bito della programmazione del fabbisogno di personale, l'ENAC può gli enti possono stipulare contratti con- tratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre ot- tobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre dicem bre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. L'ENAC non può Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro qualora abbia gli enti che si trovino nelle condizioni pre- viste dall’art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integra- zioni o che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione l’ac- quisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari neces- sari per la ricollocazione del personale ai sensi dell’art.20dell’art. 3.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese com- prese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l’acquisizione di professionalità elevate ed intermedieelevate;
b) per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza un’esp erienza lavorativa che consenta un adeguamento ade- guamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo l’utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono posso- no contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo tem po determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate conside- rate elevate le professionalità inserite nella categoria nell’Area C. Il contratto di FUNZIONARI formazione e intermedie le lavoro non può es- sere stipulato per l’acquisizione di professionalità inserite nella categoria di COLLABORATORI.ricom prese nell’Area A.
6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. a) del comma 4, ha una durata di almeno 80 ore per le professionalità intermedie e di almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere effettuata effettu ata in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b) del comma 4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve riguardare: la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione l’organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti- infortunistica.
7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all’art. 15 14 del CCNL RAI 14/7/1997 del personale non dirigente6.7.1995, e deve contenere l’indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia ti- pologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma com- ma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
8. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento relativo alla trat- tamento della posizione economica iniziale della categoria corrispondente al profilo di assunzioneassunzione (B1, B2, C1, C3). Spettano, inoltre, l'indennità l’indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità. La contrattazione integrativa inte- grativa nazionale di ente può disciplinare la attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro, nonché la fruizione dei servizi sociali previsti per il personale dell'ENACdisciplinare, nell’ambito del finanziamento del progetto di formazione formazio- ne e lavoro, la attribuzione di com pensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dal CCNL del 16 / 02 / 1999 nonché la fruizione di servizi sociali previsti per il personale del- l’ente.
9. Il trattamento normativo è quello previsto per i lavoratori a tempo tem po determinato. Il periodo di prova pro- va è stabilito in un mese nei contratti di un anno ed è elevato proporzionalmente in relazione alla maggiore durata. Nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
10. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
11. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere es- sere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento com pletamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi im peditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
a) : malattia
b) ; gravidanza e puerperio
c) puer- perio; astensione facoltativa post partum
d) partu m; servizio militare di leva e richiamo alle armi
e) ; infortunio sul lavoro.
12. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 il contratto di formazione e lavoro può essere es- sere risolto esclusivamente per giusta causa.
13. Al termine del rapporto l'ENAC l’ente è tenuto ad attestare l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti consegui- ti dal lavoratore. Copia dell’attestato è rilasciata al lavoratore.
14. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato tem po indeter- minato ai sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazionimo- dificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. L’ENAC disciplinaGli enti disciplinano, previa concertazione ai sensi dell’art.8dell’art. 6 del CCNL del 16.2.1999, il procedimento ed e i criteri per l’accertamento selettivo dei requisiti requi- siti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando assicuran- do la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 11.
15. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo tem po indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato com putato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
16. Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro qualora l'ENAC da parte degli enti che non confermi conferma- no almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità com provata im possibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
17. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 300 / 1970 e possono partecipare alle assemblee del personale per- sonale dipendente.
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Samples: Contratto Di Formazione E Lavoro
Contratto di formazione e lavoro. 1. Nell’ambito Nell’a m bito della programmazione progra mm azione del fabbisogno di personale, l'ENAC il CNEL può stipulare contratti di formazione form azione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre otto- bre 1984, n. 726, convertito, con modificazionim odificazioni, dalla legge 19 dicembre dicem bre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16 maggio m aggio 1994, n. 299, convertito, con modificazionim odificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. L'ENAC Il CNEL non può stipulare contratti di formazione e lavoro qualora si trovi nelle condizioni previ- ste dall’art. 3 del D. Lgs. 29 / 1993 o qualora abbia proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento collo- camento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenzaecce- denza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell’art.20dell’art. 19.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese com- prese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l’acquisizione di professionalità elevate ed intermedie;
b) per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza un’esp erienza lavorativa che consenta un adeguamento ade- guamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo l’utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono posso- no contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo tem po determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate conside- rate elevate le professionalità inserite nella categoria di FUNZIONARI nell’area C e intermedie le professionalità inserite nella categoria nell’area B. Il contratto di COLLABORATORI.formazione e lavoro non può essere stipulato per l’acquisizione di professionalità ri- com prese nell’Area A.
6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. a) del comma 4, ha una durata di almeno 80 ore per le professionalità intermedie e di almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere effettuata effettu a- ta in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b) del comma 4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve riguardare: la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione l’organizza- zione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti- anti-infortunistica.
7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all’art. 15 del CCNL RAI 14/7/1997 del personale non dirigente13, e deve contenere l’indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare par- ticolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. .
a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto con- tratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
8. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento relativo alla trat- tamento della posizione economica iniziale della categoria corrispondente al profilo di assunzioneassunzione (B1, B2, C1, C2). Spettano, inoltre, l'indennità l’indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità. La contrattazione integrativa inte- grativa può disciplinare la attribuzione di compensi com pensi per particolari condizioni di lavoro, nonché la fruizione dei servizi sociali previsti per il personale dell'ENACdel CNEL, nell’ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
9. Il trattamento normativo è quello previsto per i lavoratori a tempo tem po determinato. Il periodo di prova pro- va è stabilito in un mese nei contratti di un anno ed è elevato proporzionalmente in relazione alla maggiore durata. Nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
10. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
11. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere es- sere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento com pletamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi im peditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
a) malattia
b) gravidanza e puerperio
c) astensione facoltativa post partumpartu m
d) servizio militare di leva e richiamo alle armi
e) infortunio sul lavoro
12. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 il contratto di formazione e lavoro può essere es- sere risolto esclusivamente per giusta causa.
13. Al termine del rapporto l'ENAC il CNEL è tenuto ad attestare l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti conse- guiti dal lavoratore. Copia dell’attestato è rilasciata al lavoratore.
14. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato tem po indeter- minato ai sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazionimo- dificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. L’ENAC Il CNEL disciplina, previa concertazione ai sensi dell’art.8dell’art. 6, il procedimento ed i criteri per l’accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali pro- fessionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 11.
15. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo tem po indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato com putato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
16. Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro qualora l'ENAC il CNEL non confermi almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità com pro- vata im possibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
17. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 300 / 1970 e possono partecipare alle assemblee del personale per- sonale dipendente.
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Samples: Contratto Di Formazione E Lavoro
Contratto di formazione e lavoro. 1. Nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, l'ENAC il CONI può stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. L'ENAC Il CONI non può stipulare contratti di formazione e lavoro qualora abbia proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell’art.20dell’art. 19.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l’acquisizione di professionalità elevate ed intermedie;
b) per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nella categoria di FUNZIONARI C e intermedie le professionalità inserite nella categoria di COLLABORATORI.B.
6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. a) del comma 4, ha una durata di almeno 80 ore per le professionalità intermedie e di almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere effettuata in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b) del comma 4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve riguardare: la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti- infortunistica.
7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all’art. 15 del CCNL RAI 14/7/1997 del personale non dirigente15, e deve contenere l’indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
8. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento relativo alla posizione economica iniziale della categoria corrispondente al profilo di assunzione. Spettano, inoltre, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità. La contrattazione integrativa può disciplinare la attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro, nonché la fruizione dei servizi sociali previsti per il personale dell'ENACdel CONI, nell’ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
9. Il trattamento normativo è quello previsto per i lavoratori a tempo determinato. Il periodo di prova è stabilito in un mese nei contratti di un anno ed è elevato proporzionalmente in relazione alla maggiore durata. Nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
10. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
11. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
a) malattia
b) gravidanza e puerperio
c) astensione facoltativa post partum
d) servizio militare di leva e richiamo alle armi
e) infortunio sul lavoro
12. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
13. Al termine del rapporto l'ENAC è tenuto ad attestare l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell’attestato è rilasciata al lavoratore.
14. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. L’ENAC disciplina, previa concertazione ai sensi dell’art.8, il procedimento ed i criteri per l’accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 11.
15. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
16. Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro qualora l'ENAC non confermi almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
17. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
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Contratto di formazione e lavoro. 1. Nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, l'ENAC può gli enti possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. L'ENAC non può Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro qualora abbia gli enti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni o che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell’art.20dell’art. 3.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l’acquisizione di professionalità elevate ed intermedieelevate;
b) per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nella categoria nell’Area C. Il contratto di FUNZIONARI formazione e intermedie le lavoro non può essere stipulato per l’acquisizione di professionalità inserite nella categoria di COLLABORATORI.ricomprese nell’Area A.
6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. a) del comma 4, ha una durata di almeno 80 ore per le professionalità intermedie e di almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere effettuata in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b) del comma 4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve riguardare: la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti- anti-infortunistica.
7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all’art. 15 14 del CCNL RAI 14/7/1997 del personale non dirigente6.7.1995, e deve contenere l’indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
8. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento relativo alla della posizione economica iniziale della categoria corrispondente al profilo di assunzioneassunzione (B1, B2, C1, C3). Spettano, inoltre, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità. La contrattazione integrativa nazionale di ente può disciplinare la attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro, nonché la fruizione dei servizi sociali previsti per il personale dell'ENACdisciplinare, nell’ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro, la attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dal CCNL del 16/02/1999 nonché la fruizione di servizi sociali previsti per il personale dell’ente.
9. Il trattamento normativo è quello previsto per i lavoratori a tempo determinato. Il periodo di prova è stabilito in un mese nei contratti di un anno ed è elevato proporzionalmente in relazione alla maggiore durata. Nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
10. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
11. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
a) : − malattia
b) ; − gravidanza e puerperio
c) ; − astensione facoltativa post partum
d) ; − servizio militare di leva e richiamo alle armi
e) ; − infortunio sul lavoro.
12. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
13. Al termine del rapporto l'ENAC l’ente è tenuto ad attestare l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell’attestato è rilasciata al lavoratore.
14. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. L’ENAC disciplinaGli enti disciplinano, previa concertazione ai sensi dell’art.8dell'art. 6 del CCNL del 16.2.1999, il procedimento ed e i criteri per l’accertamento l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 11.
15. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
16. Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro qualora l'ENAC da parte degli enti che non confermi confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
17. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
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Contratto di formazione e lavoro. 1. Nell’ambito Nell'àmbito della programmazione del fabbisogno di personale, l'ENAC può previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999, le aziende possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’artall'art. 3 del decreto decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 863, e all’artall'art. 16 del decreto decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il numero dei contratti di formazione e lavoro stipulabili è definito nell'àmbito dei progetti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge n. 863/1984.
2. L'ENAC non può Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro qualora abbia le aziende che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 34 del decreto legislativo n. 29/1993 o che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo a meno che l’assunzione l'assunzione avvenga per l’acquisizione l'acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell’art.20dell'art. 21.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioniaziende del comparto, ivi comprese le disposizioni di legge riferite a riservecategorie riservatarie, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l’acquisizione l'acquisizione di professionalità elevate ed intermedieelevate;
b) per agevolare l’inserimento l'inserimento professionale mediante un’esperienza un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nella categoria D. Il contratto di FUNZIONARI formazione e intermedie le lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità inserite nella categoria di COLLABORATORIricomprese nelle categorie A e B, posizione economica iniziale.
6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. a) Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4, ha una lettera a), nell'àmbito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di almeno 80 ore per le professionalità intermedie e di almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere effettuata in luogo della formazione che esclude ogni prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b) , non inferiore a centotrenta ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi del comma 4, la lettera b), il suddetto periodo non può essere inferiore a venti ore ed è destinato alla formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve riguardare: la base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti- anti-infortunistica.
7. Le eventuali ore aggiuntive destinate alla formazione rispetto a quelle previste dall'art. 16, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, non sono retribuite.
8. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi princìpi di cui all’artall'art. 15 14 del CCNL RAI 14/7/1997 del personale non dirigente1º settembre 1995, e deve contenere l’indicazione l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 ventiquattro mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. lettera a) ), e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. lettera b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
89. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento relativo alla posizione economica iniziale della categoria del livello economico corrispondente al profilo di assunzioneassunzione (Bs, C, D o Ds) dal CCNL del 7 aprile 1999 come integrato dal CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001. Spettano, inoltre, l'indennità integrativa speciale speciale, e la tredicesima mensilità. La contrattazione integrativa può disciplinare la attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro, nell'àmbito delle risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro, nonché la fruizione dei servizi sociali eventualmente previsti per il personale dell'ENACpersonale, nell’ambito nell'àmbito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
910. Il trattamento normativo La disciplina normativa è quello previsto quella prevista per i lavoratori a tempo determinatodeterminato di cui all'art. Il 17 del CCNL 1º settembre 1995, come riprodotto all'art. 31 del presente contratto, con le seguenti eccezioni: - il periodo di prova è stabilito in un mese nei contratti di un anno ed è elevato proporzionalmente in relazione alla maggiore durata. Nelle prestazione effettiva per i contratti di cui al comma 4, lettera b); di due mesi per i contratti stipulati ai sensi dello stesso comma lettera a); - nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
1011. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi princìpi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
1112. Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
a) : - malattia
b) ; - gravidanza e puerperio
c) ; - astensione facoltativa post partum
d) ; - servizio militare di leva e richiamo alle armi
e) ; - infortunio sul lavoro.
1213. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 8 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
1314. Al termine del rapporto l'ENAC l'azienda è tenuto tenuta ad attestare l’attività l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell’attestato dell'attestato è rilasciata al lavoratore.
1415. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’artdell'art. 3, comma 11, del decreto decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. L’ENAC disciplinaLe aziende disciplinano, previa concertazione ai sensi dell’art.8dell'art. 6, comma 1, lettera B), del CCNL del 7 aprile 1999, il procedimento ed i criteri per l’accertamento l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 1112.
1516. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell’anzianità nell'anzianità di servizio.
1617. Non è consentita la stipula di contratti di formazione e lavoro qualora l'ENAC da parte delle aziende che non confermi confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 ventiquattro mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili, informandone i soggetti sindacali.
1718. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro hanno diritto di esercitare esercitano i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee 300 del personale dipendente1970.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Integrativo
Contratto di formazione e lavoro. 1. Nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, l'ENAC il CNEL può stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. L'ENAC Il CNEL non può stipulare contratti di formazione e lavoro qualora si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3 del D. Lgs. 29/1993 o qualora abbia proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell’art.20dell’art. 19.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l’acquisizione di professionalità elevate ed intermedie;
b) per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nella categoria di FUNZIONARI nell’area C e intermedie le professionalità inserite nella categoria nell’area B. Il contratto di COLLABORATORI.formazione e lavoro non può essere stipulato per l’acquisizione di professionalità ricomprese nell’Area A.
6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. a) del comma 4, ha una durata di almeno 80 ore per le professionalità intermedie e di almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere effettuata in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b) del comma 4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve riguardare: la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti- infortunistica.
7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all’art. 15 del CCNL RAI 14/7/1997 del personale non dirigente13, e deve contenere l’indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
8. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento relativo alla della posizione economica iniziale della categoria corrispondente al profilo di assunzioneassunzione (B1, B2, C1, C2). Spettano, inoltre, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità. La contrattazione integrativa può disciplinare la attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro, nonché la fruizione dei servizi sociali previsti per il personale dell'ENACdel CNEL, nell’ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
9. Il trattamento normativo è quello previsto per i lavoratori a tempo determinato. Il periodo di prova è stabilito in un mese nei contratti di un anno ed è elevato proporzionalmente in relazione alla maggiore durata. Nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
10. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
11. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
a) malattia
b) gravidanza e puerperio
c) astensione facoltativa post partum
d) servizio militare di leva e richiamo alle armi
e) infortunio sul lavoro
12. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
13. Al termine del rapporto l'ENAC è tenuto ad attestare l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell’attestato è rilasciata al lavoratore.
14. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. L’ENAC disciplina, previa concertazione ai sensi dell’art.8, il procedimento ed i criteri per l’accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 11.
15. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
16. Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro qualora l'ENAC non confermi almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
17. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
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Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001
Contratto di formazione e lavoro. 1. Nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, l'ENAC può stipulare contratti di formazione Ai sensi e lavoro nel rispetto delle disposizioni per gli effetti di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 198416, n. 726comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’artlett. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. L'ENAC non può stipulare contratti di formazione e lavoro qualora abbia proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell’art.20.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l’acquisizione di della Legge n. 451/94, si considerano professionalità intermedie quelle inquadrate nei livelli dal 2° al 6° ed elevate ed intermedie;
b) per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali quelle inquadrate nei livelli superiori al contesto organizzativo e di servizio6°. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo Per la disciplina specifica dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4si fa riferimento: • alle disposizioni degli Accordi Interconfederali 18 dicembre 1988 e 31 gennaio 1995, in relazione al vigente sistema di classificazione del personalei cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, sono considerate elevate le professionalità inserite nella categoria di FUNZIONARI e intermedie le professionalità inserite nella categoria di COLLABORATORI.
6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. a) del comma 4, ha una durata di almeno 80 ore per le professionalità intermedie e di almeno 130 ore Aziende aderenti alla CONFINDUSTRIA; alle disposizioni dell’Accordo FEDERGASACQUA 12 ottobre 1999, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, per le professionalità elevate e deve essere effettuata in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b) del comma 4Aziende a questa aderenti, con la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve riguardare: la disciplina del rapporto di lavoroprecisazione che, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti- infortunistica.
7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all’art. 15 del CCNL RAI 14/7/1997 del personale non dirigente, e deve contenere l’indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
8. Ai lavoratori assunti con per quanto concerne i contratti di formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento relativo alla posizione economica iniziale della categoria corrispondente al profilo di assunzione. Spettanoper l’inserimento professionale, inoltre, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità. La contrattazione integrativa può disciplinare la attribuzione di compensi questi si possono stipulare per particolari condizioni di lavoro, nonché la fruizione dei servizi sociali previsti per il personale dell'ENAC, nell’ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavorotutte le professionalità.
95. Il trattamento normativo è quello previsto per i lavoratori a tempo determinato. Il periodo di prova è stabilito Nei casi in un mese nei contratti di un anno ed è elevato proporzionalmente in relazione alla maggiore durata. Nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
10. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
11. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
a) malattia
b) gravidanza e puerperio
c) astensione facoltativa post partum
d) servizio militare di leva e richiamo alle armi
e) infortunio sul lavoro
12. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
13. Al termine del rapporto l'ENAC è tenuto ad attestare l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell’attestato è rilasciata al lavoratore.
14. Il inserimento venga trasformato in rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. L’ENAC disciplina, previa concertazione ai sensi dell’art.8, il procedimento ed i criteri per l’accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 11.
15. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene inserimento verrà computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizioser- vizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
166. Non Il progetto individuale di inserimento è consentita definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del la- voratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
7. Nel progetto verranno indicati: - la stipula qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inseri- mento/reinserimento oggetto del contratto; - la durata e le modalità della formazione.
8. Il contratto di inserimento avrà una durata non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto mesi, in relazione al tipo di professionalità posseduta dal lavoratore rispet- to al nuovo contesto lavorativo. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professio- nalità compatibili coerenti con il contesto organizzativo, anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto, potrà essere prevista una durata massima di dodici mesi.
9. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di un numero di ore pari a 24 per i contratti fino a 12 mesi e 32 per i contratti di durata superiore, ripartita fra preven- zione antinfortunistica e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
10. La formazione dovrà risultare da libretto formativo approvato con d.m. 10 otto- bre 2005 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione. Transitoriamente, in attesa della disponibilità del libretto formativo del cittadino la certificazione della formazione sarà effettuata a cura del datore di lavoro qualora l'ENAC o di un suo delegato.
11. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i con- tratti di inserimento/reinserimento, non confermi può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventual- mente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavora- tiva previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
12. Per poter assumere mediante contratti di inserimento le imprese devono aver man- tenuto in servizio almeno il 60% sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto venuto a scadere nei 24 diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, fatti salvi quelli licenziati per giusta causa e quel- li che al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i casi contratti risolti in corso o al termine del periodo di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e prova nonché i contratti non prevedibilitrasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1713. I Ai sensi dell’art. 59, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003, le parti convengono che nei con- tratti di inserimento, stipulati ai sensi del presente articolo, anche alle lavoratrici di cui all’art. 54, comma 1, lettera e) si possa applicare la medesima disciplina sulle modalità di inquadramento definita per tutti i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendenteinserimento.
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