CONTRATTI ATIPICI Clausole campione

CONTRATTI ATIPICI. Apprendistato
CONTRATTI ATIPICI. 1.9 I contratti gratuiti
CONTRATTI ATIPICI. ► sostituito dall’art. 7 del CCNL 27 novembre 2000, a sua volta successivamente sosti- tuito dall’art. 2 del CCNL 18 novembre 2004 (v. pag. 106).
CONTRATTI ATIPICI. Si conferma il contenuto dell'art. 7 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995 con le seguenti modifiche:
CONTRATTI ATIPICI. Si conferma il contenuto dell'articolo 7 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995 con le seguenti modifiche: Il punto 2) è sostituito dai seguenti:
CONTRATTI ATIPICI. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
CONTRATTI ATIPICI. Sotto questa voce vengono, di solito, indicati i contratti di locazione aventi forme particolari che per l'uso a cui sono destinati non sono disciplinati dalla legge 392/78, ma dalle norme del codice civile. CONTRATTI DISCIPLINATI DALLE NORME DEL CODICE CIVILE NON SOGGETTI ALLA LEGGE 392/78 I contratti non soggetti alla disciplina della legge 392/78 possono riferirsi alle locazioni: - di alloggi classificati catastalmente nelle categorie A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi e, in genere, tutte le costruzioni dichiarate dalla legge n.1089 del 1938 di particolare interesse storico, artistico ecc.; - di alloggi per vacanza o soggiorni saltuari situati in comuni diversi da quello di residenza del conduttore; - di alloggi secondari che pur essendo situati nello stesso comune di residenza del conduttore, vengono destinati a scopi diversi dall'abitazione principale; - di alloggi secondari situati in comuni diversi da quello di residenza del conduttore locati per motivi diversi da quelli di lavoro o di studio; - di alloggi concessi ad una società, che a sua volta lo concede in uso a un terzo (uso foresteria); - collegata a rapporto di lavoro; - delle autorimesse ad uso privato, quando il locale non è considerato "pertinenza dell'abitazione" ed è oggetto di contratto separato da quello della abitazione del conduttore. - di immobili adibiti a magazzini o locali di deposito non rientranti in quelli indicati nel punto 2) precedentemente descritto che non sono considerati pertinenze della abitazione locata allo stesso conduttore; - di immobili adibiti a magazzino o deposito di materiali utilizzati dal conduttore per la sua attività ricadente nei punto 2) precedentemente descritti, quando essa viene svolta in un immobile situato in altra località o, comunque, indipendente e non comunicante con esso; - di locali da adibirsi a mense aziendali; - di vetrine pubblicitarie o di muri o tetti per pubblicità, quando non sono collegate direttamente con l'immobile nel quale viene esercitata una delle attività indicate nel punto 2) precedentemente descritto e quando il contratto viene stipulato in un momento diverso da quello inerente i locali adibiti all'attività principale; - le aree nude da destinare a stazione di servizio o a costruzioni precarie;
CONTRATTI ATIPICI. E’ difficile stimare quanto siano diffusi i contratti di lavoro non standard nei settori del commercio e del pulimento. In quest’ultimo, peraltro, i lavoratori sono solitamente assunti con contratto a tempo indeterminato, ma rimangono precari poiché la loro occupazione è di poche ore giornaliere, e la durata del rapporto di lavoro dipende dall’appalto. Nell’ambito del commercio, le percezioni dei funzionari sindacali sono differenti. Da un lato, ci sono coloro che ritengono i contratti atipici poco diffusi, per motivi legati alla loro onerosità contributiva in rapporto ad un fatturato in costante diminuzione, e a motivi di funzionamento dei punti di vendita. Sotto quest’ultimo profilo, è stato citato, ad esempio, il contratto integrativo (nazionale) di una catena di supermercati, nel quale si è stabilito che, alle casse, i lavoratori atipici non possono rappresentare più di 1/3 del totale. Infatti, poiché i barcode degli articoli non sono sempre leggibili, gli operatori devono essere in grado di sopperire a tali lacune avendo dimestichezza diretta con i codici (che sono centinaia, se non migliaia) pena il fatto di bloccare le casse, una conoscenza che richiede tempo e perciò un’occupazione di lungo termine. Dall’altro lato, alcuni segretari hanno invece evidenziato come i contratti atipici siano numerosi e, vista la debole presenza sindacale nei luoghi di lavoro, le organizzazioni dei lavoratori non siano in grado di avere un’idea precisa del fenomeno. Essi lamentano il mancato rispetto da parte di alcune aziende delle norme legati ai contratti atipici, con supermercati che assumono i lavoratori tramite voucher oppure con il contratto di associato in partecipazione. Quest’ultima tipologia, per quanto recentemente regolata in senso più restrittivo, risulta ancora talvolta presente, secondo alcuni rappresentanti, in qualche negozio dei centri commerciali. Queste normative vengono evase anche perché i controlli sono limitati, visto il sotto-dimensionamento degli Enti preposti alla vigilanza. A ciò si aggiunge la paura che le stesse persone assunte con contratto atipico hanno di esercitare i propri diritti. Per esempio, pur essendo un diritto del lavoratore affermare il diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo indeterminato o di nuove assunzioni a tempo determinato nell’azienda presso cui ha già lavorato, in realtà sono pochi i dipendenti che decidono di far valere tale diritto, proprio per timore di non essere poi riconfermati dall’azienda. La rego...
CONTRATTI ATIPICI. Art.22 Apprendistato Professionalizzante Pag. 14