CONTRATTI ATIPICI Clausole campione

CONTRATTI ATIPICI. TITOLO I –
CONTRATTI ATIPICI. Apprendistato
CONTRATTI ATIPICI. ► sostituito dall’art. 7 del CCNL 27 novembre 2000, a sua volta successivamente sosti- tuito dall’art. 2 del CCNL 18 novembre 2004 (v. pag. 106).
CONTRATTI ATIPICISi conferma il contenuto dell'art. 7 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995 con le seguenti modifiche: A) Contratto a termine ex art. 23, legge n. 56/87. Il punto 2) è sostituito dai seguenti: "2) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo;
CONTRATTI ATIPICISi conferma il contenuto dell'articolo 7 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995 con le seguenti modifiche: A) Contratto a termine ex articolo 23, legge n. 56/1987
CONTRATTI ATIPICI. I contratti gratuiti
CONTRATTI ATIPICI. Limitazione dell’utilizzo dei “contratti atipici” ai soli casi strettamente necessari a risolvere situazioni contingenti e/o non programmabili, limitati nell’arco temporale, con definizione di percorsi orientati al recupero della professionalità acquisita; Possono essere attivati anche in caso di servizi occasionali affidati imprevedibilmente ed esclusivamente per il tempo necessario a svolgere le relative ordinarie procedure di assunzione. Ai lavoratori di cui al precedente comma deve essere in ogni caso garantito il diritto di prelazione e il loro riassorbimento presso l’azienda.
CONTRATTI ATIPICII contratti che si differenziano dagli schemi tipici, e per questo detti atipici, sono ammessi dall'ordinamento giuridico.
CONTRATTI ATIPICI. Si intendono qui per contratti atipici le forme di rapporto di lavoro subordinato diverse da quelle a tempo indeterminato e disciplinate dalle norme di legge e dal contratto di categoria. Alla stipula dei suddetti contratti non si applicano, di norma, le procedure di cui agli articoli precedenti. I rapporti di lavoro a tempo determinato non possono essere stipulati per periodi superiori ai tre anni, neanche per effetto di successivi contratti. L’eventuale selezione dei possibili contraenti sarà curata dal direttore generale, o suo delegato, coadiuvato dal responsabile delle risorse umane e dal responsabile dell’area interessata. L’utilizzo di personale somministrato è consentito, nel rispetto delle norme di legge vigenti e del contratto di categoria, ricorrendo alle agenzie autorizzate, selezionate mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.
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