Spese per la gestione del Fondo Clausole campione

Spese per la gestione del Fondo. 1. All’atto dell’associazione del singolo lavoratore si procederà, al versamento di una quota d’iscrizione una tantum il cui importo per ciascun lavoratore iscritto è pari a L. 20.000, di cui L. 10.000 a carico dell’azienda e L. 10.000 a carico del lavoratore. 2. Al finanziamento delle spese per la gestione, il Fondo provvede, in via prioritaria, con la quota di Avvio di cui al comma 7 del punto 18, con la suddetta quota d’iscrizione nonché con le contribu- zioni versate dalle aziende ai sensi del comma 3 del presente punto. 3. Le aziende provvederanno a versare per ciascun lavoratore un contributo articolato in tre rate, cia- scuna di L. 40.000, la prima alla data di autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo, la se- conda dopo 12 mesi dalla predetta data. La terza dopo 24 mesi dalla stessa data. Il contributo è do- vuto per i lavoratori di ruolo al 31.12.1995 e in forza alla fine del mese precedente alla data di sca- denza delle suddette rate. Tali contributi sono prioritariamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.
Spese per la gestione del Fondo. 1. All'atto dell'associazione del singolo lavoratore si procederà, secondo quanto contrattualmente stabilito dalle parti istitutive, al versamento per ciascun lavoratore iscritto di un importo di lire 10.000 a carico dell'azienda e di lire 10.000 a carico del lavoratore, quale quota di adesione. 2. Al finanziamento delle spese per la gestione, il Fondo provvede con la quota di adesione, con il rendimento del fondo di riserva di cui al comma 4 del presente punto ed eventualmente con l'utilizzazione di una quota parte della contribuzione versata dai lavoratori e dalle imprese. 3. Il Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto disposto dalle parti istitutive, nonchè dal protocollo di autonomia gestionale previsto dalla lettera d), comma 3, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede annualmente a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, sulla base del relativo preventivo, le risorse necessarie alla gestione del Fondo, nonchè la individuazione della quota di cui al comma 2 del presente punto nei limiti previsti dallo statuto. 4. Le aziende, con riferimento ai lavoratori di ruolo al 31 dicembre 1995 e in forza alla fine del mese precedente alla data di scadenza delle seguenti rate, provvederanno a versare tre tranche di pari importo, ciascuna di lire 40.000, la prima alla data di operatività, la seconda dopo 12 mesi dalla predetta data di operatività, la terza dopo 24 mesi dalla stessa data di operatività. Tali quote sono finalizzate alla costituzione di un fondo di riserva, allo scopo di garantire in via ordinaria il funzionamento del Fondo (spese di gestione amministrativa) e in via straordinaria dal verificarsi delle vicende descritte dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto concerne le modalità di costituzione, di gestione e di utilizzo del predetto fondo di riserva, con particolare riguardo all'uso straordinario, le parti concordano di chiedere in proposito un parere all'Organo di vigilanza al fine di garantire l'invarianza dei costi. 5. Le parti si danno atto che per data di operatività del Fondo si intende quella nella quale viene comunicata la relativa autorizzazione all'esercizio da parte dell'organo competente.
Spese per la gestione del Fondo. 1. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all’investimento delle risorse finanziarie. 2. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il fondo provvede, in via prioritaria, mediante l’utilizzo: • delle quote di iscrizione non impiegate per le spese di avvio e di amministrazione provvisoria; • di una parte dei contributi, denominata “quota associativa”, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo; • degli interessi di mora versati dalle amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi; • delle somme provenienti dall’acquisizione al fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari ex lege; • di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l’oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo. 3. Gli oneri relativi all’investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo. 4. La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del Fondo sarà determinata di anno in anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicità. L’entità della quota associativa non può superare in ogni caso lo 0,12% della retribuzione annua utile al calcolo della contribuzione. 5. Nei primi 12 mesi di esercizio del Fondo gli oneri della gestione amministrativa saranno coperti interamente dalle risorse del D.L. 346/2000.
Spese per la gestione del Fondo. Alle spese per la gestione del Fondo si fa fronte attraverso la quota associativa dedotta dalla contribuzione di cui all’art. 10, il cui importo è determinato annualmente con delibera del Consiglio di amministrazione sulla base del preventivo di spesa.
Spese per la gestione del Fondo. Art. 17 – Norme transitorie e finali
Spese per la gestione del Fondo. All'atto dell'associazione ogni lavoratore versa un importo una tantum pari a Lire 5.000. Alle spese per la gestione del Fondo si farà fronte sia mediante il suddetto importo una tantum, sia mediante la "quota associativa"; l'entità della quota è determinata annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa e non potrà superare in ogni caso lo 0,10% dell'ERN o del minimo contrattuale annuo del livello di appartenenza entro l'importo massimo di Lire 30.000. Tale delibera sarà oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea.
Spese per la gestione del Fondo. All'atto dell'adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione al fondo una tantum nella misura prevista dal Consiglio di amministrazione.
Spese per la gestione del Fondo. All’atto dell’adesione, il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una tantum nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo: delle quote di iscrizione “non impiegate per le spese di avvio e di amministrazione provvisoria”; di una "quota associativa" ricompresa nella contribuzione, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo; degli interessi di mora versati dalle Amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi; delle somme provenienti dall'acquisizione al fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari ex lege; di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo. La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del Fondo è determinata di anno in anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicità.
Spese per la gestione del Fondo. A seguito dell’adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una tantum pari a £ 10.000. Le spese per l’amministrazione ed il funzionamento del Fondo sono a carico degli associati. Ad esse si fa fronte mediante la istituzione di un fondo comune alimentato dalla trattenuta denominata "quota associativa", prelevata dalla contribuzione stabilita, con esclusione della quota del t.f.r.. L’entità della trattenuta è determinata annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa e non può superare in ogni caso lo 0,12% della retribuzione annua, così come richiamata all’articolo 12 del presente accordo. Il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea gli importi da destinare al finanziamento dell’attività del Fondo, che devono essere ripartiti pariteticamente fra lavoratori e datori di lavoro e non superare le quote massime indicate dalle Parti istitutive del Fondo. I costi inerenti la Banca Depositaria ed i soggetti gestori saranno addebitati direttamente in misura percentuale sul patrimonio gestito.

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  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti : b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • Gestione del contratto La Società dichiara di aver affidato la gestione agenziale del presente contratto alla BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. con sede in xxx xxx Xxxx x° 000 – 00000 Xxxxxx, anche per il tramite del Broker espressamente incaricato dal Contraente.

  • RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 9.1 Nel periodo di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.