Contribuzione. 1. La contribuzione al Fondo, a decorrere dalla data della sua effettiva operatività è così stabilita, sul valore dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di an- zianità e trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.): - 1 % a carico dell’impresa - 1 % a carico del lavoratore. 2. Con riferimento agli istituti retributivi di cui al comma precedente nonché all’indennità di mensa, nei limiti del valore determinato della contrattazione nazionale, dalla decorrenza di cui sopra costi- tuiscono altresì contribuzione le seguenti quote di T.F.R., da maturare nell’anno: - 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al 31/12/95, pari allo 1,73% (25% di 7,41% - 0,50%). - 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni al 31/12/95, pari al 2,28% (33% di 7,41% - 0,50%). 3. Per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993 costituisce, altresì, contribuzione il 100% della quota di T.F.R. da maturare nell’anno, pari al 6,91% della retribuzione utile per il TFR, così come aziendalmente calcolata (100% di 7,41% - 0,50%). 4. Le parti si danno atto che l’individuazione degli istituti retributivi per la determinazione delle quote di T.F.R., prevista nei precedenti commi 2 e 3, è effettuata ai soli ed esclusivi fini del computo della contribuzione al Fondo e non intende, quindi, modificare la retribuzione utile per il T.F.R., così co- me aziendalmente calcolata. 5. Il versamento al Fondo delle quote di T.F.R. determina una corrispondente riduzione delle quote di accantonamento annuale di tale istituto. 6. E’ fatta salva la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo nei limiti della normativa vigente pro-tempore ed alle condi- zioni stabili statuto del Fondo. 7. La contribuzione di cui al presente articolo decorre dalla data di operatività del Fondo. 8. In caso di mancato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente stabiliti, il soggetto di cui al punto 13, comma 3, è tenuto al versamento dei contributi dovuti, maggiorati, a titolo di in- dennizzo, di una percentuale corrispondente al tasso di riferimento fissato dal 1° gennaio 1999 dalla Banca centrale europea, incrementato, al più, di 2 punti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contribuzione. 1. La contribuzione al Fondo, a decorrere dalla data della sua effettiva operatività è così stabilita, sul valore dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di an- zianità anzianità e trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.t.d.r.): - 1 1% a carico dell’impresa dell'impresa - 1 1% a carico del lavoratore.
2. Con riferimento agli istituti retributivi di cui al comma precedente nonché all’indennità nonchè all'indennità di mensa, nei limiti del valore determinato della dalla contrattazione nazionale, dalla decorrenza di cui sopra costi- tuiscono costituiscono altresì contribuzione le seguenti quote di T.F.R.t.f.r., da maturare nell’annonell'anno: - 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al 31/12/9531 dicembre 1995, pari allo 1,73all'1,73% (25% di 7,41% - 0,50%). ; - 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni al 31/12/9531 dicembre 1995, pari al 2,28% (33% di 7,41% - 0,50%).
3. Per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993 28 aprile 1993 costituisce, altresì, contribuzione il 100% della quota di T.F.R. t.f.r. da maturare nell’annonell'anno, pari al 6,91% della retribuzione utile per il TFRt.f.r., così come aziendalmente calcolata (100% di 7,41% - 0,50%).
4. Le parti si danno atto che l’individuazione l'individuazione degli istituti retributivi per la determinazione delle quote di T.F.R.t.f.r., prevista nei precedenti commi 2 e 3, è effettuata ai soli ed esclusivi fini del computo della contribuzione al Fondo e non intende, quindi, modificare la retribuzione utile per il T.F.R.t.f.r., così co- me come aziendalmente calcolata.
5. Il versamento al Fondo delle quote di T.F.R. t.f.r. determina una corrispondente riduzione delle quote di accantonamento annuale di tale istituto.
6. E’ ' fatta salva la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo nei limiti della normativa vigente pro-pro- tempore ed alle condi- zioni stabili condizioni stabilite dallo statuto del Fondo.
7. La contribuzione di cui al presente articolo decorre dalla data di operatività del Fondo.
8. In caso di mancato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente stabiliti, il soggetto di cui al punto 13, comma 3, è tenuto al versamento dei contributi dovuti, maggiorati, a titolo di in- dennizzoindennizzo, di una percentuale corrispondente al tasso di riferimento fissato dal 1° gennaio 1999 dalla Banca centrale europea, incrementato, al più, di 2 TUS più due punti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contribuzione. I lavoratori associati a CONCRETO e le Aziende da cui gli stessi dipendono sono tenuti al versamento dei contributi secondo la misura, le modalità e i termini stabiliti dalla fonte istitutiva, in cifra fissa ovvero in misura percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR. - Pertanto, la contribuzione minima a CONCRETO (a seguito dell’accordo di rinnovo del Contratto siglato in data 18 Febbraio 2010)è così stabilita: - un'aliquota dello 1,40% a carico del lavoratore da calcolarsi sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR per 13 mensilità; - un'aliquota dello 1,40% a carico del datore di lavoro da calcolarsi sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR per 13 mensilità. In base al rinnovo del c.c.n.l., siglato in data 20 Marzo 2013, a partire dal 1° gennaio 2014 tale l’aliquota sarà dell’ 1,50% e dal 1° Dicembre 2015 passerà all’1,70%. La contribuzione - un’aliquota minima pari al Fondo40% dell’accantonamento annuo del TFR, per gli iscritti il cui rapporto di lavoro sia anteriore alla 28.04.1993; - l’integrale destinazione della quota del TFR maturando, a decorrere dalla data della sua effettiva operatività è così stabilitadi iscrizione al Fondo, sul valore dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di an- zianità e trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.): - 1 % a carico dell’impresa - 1 % a carico del lavoratore.
2. Con riferimento agli istituti retributivi di cui al comma precedente nonché all’indennità di mensa, nei limiti del valore determinato della contrattazione nazionale, dalla decorrenza di cui sopra costi- tuiscono altresì contribuzione le seguenti quote di T.F.R., da maturare nell’anno: - 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al 31/12/95, pari allo 1,73% (25% di 7,41% - 0,50%). - 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni al 31/12/95, pari al 2,28% (33% di 7,41% - 0,50%).
3. Per il lavoratore gli iscritti di prima occupazione occupazione, successiva al 28/4/1993 costituisce, altresì, contribuzione il 100% della quota di T.F.R. da maturare nell’anno, pari al 6,91% della retribuzione utile per il TFR, così come aziendalmente calcolata (100% di 7,41% - 0,50%)28.04.1993.
4. Le parti si danno atto che l’individuazione degli istituti retributivi per la determinazione delle quote di T.F.R., prevista nei precedenti commi 2 e 3, è effettuata ai soli ed esclusivi fini del computo della contribuzione al Fondo e non intende, quindi, modificare la retribuzione utile per il T.F.R., così co- me aziendalmente calcolata.
5. Il versamento al Fondo delle quote di T.F.R. determina una corrispondente riduzione delle quote di accantonamento annuale di tale istituto.
6. E’ fatta salva la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo nei limiti della normativa vigente pro-tempore ed alle condi- zioni stabili statuto del Fondo.
7. La contribuzione di cui al presente articolo decorre dalla data di operatività del Fondo.
8. In caso di mancato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente stabiliti, il soggetto di cui al punto 13, comma 3, è tenuto al versamento dei contributi dovuti, maggiorati, a titolo di in- dennizzo, di una percentuale corrispondente al tasso di riferimento fissato dal 1° gennaio 1999 dalla Banca centrale europea, incrementato, al più, di 2 punti.
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Contribuzione. 1. La contribuzione al Fondo, a decorrere dalla data della sua effettiva operatività è così stabilita, sul valore dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di an- zianità anzianità e trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.): - 1 % a carico dell’impresa - dell'impresa 1 % a carico del lavoratore.
2. Con riferimento agli istituti retributivi di cui al comma precedente nonché all’indennità all'indennità di mensa, nei limiti del valore determinato della contrattazione nazionale, dalla decorrenza di cui sopra costi- tuiscono costituiscono altresì contribuzione le seguenti quote di T.F.R., da maturare nell’annonell'anno: - − 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al 31/12/95, pari allo 1,73% (25% di 7,41% - 0,50%). - − 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni al 31/12/95, pari al 2,28% (33% di 7,41% - 0,50%).
3. Per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993 costituisce, altresì, contribuzione il 100% della quota di T.F.R. da maturare nell’annonell'anno, pari al 6,91% della retribuzione utile per il TFR, così come aziendalmente calcolata (100% di 7,41% - 0,50%).
4. Le parti si danno atto che l’individuazione l'individuazione degli istituti retributivi per la determinazione delle quote di T.F.R., prevista nei precedenti commi 2 e 3, è effettuata ai soli ed esclusivi fini del computo della contribuzione al Fondo e non intende, quindi, modificare la retribuzione utile per il T.F.R., così co- me come aziendalmente calcolata.
5. Il versamento al Fondo delle quote di T.F.R. determina una corrispondente riduzione delle quote di accantonamento annuale di tale istituto.
6. E’ ' fatta salva la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo nei limiti della normativa vigente pro-tempore ed alle condi- zioni condizioni stabili statuto del Fondo.
7. La contribuzione di cui al presente articolo decorre dalla data di operatività del Fondo.
8. In caso di mancato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente stabiliti, il soggetto di cui al punto 13, comma 3, è tenuto al versamento dei contributi dovuti, maggiorati, a titolo di in- dennizzoindennizzo, di una percentuale corrispondente al tasso di riferimento fissato dal 1° gennaio 1999 dalla Banca centrale europea, incrementato, al più, di 2 punti.
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Samples: Accordo Per l'Istituzione Del Fondo Nazionale Di Previdenza Complementare
Contribuzione. 1. La contribuzione al Fondo, a decorrere dalla data della sua effettiva operatività è così stabilita, sul valore dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di an- zianità anzianità e trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.t.d.r.): - 1 1% a carico dell’impresa - 1 dell'impresa 1% a carico del lavoratore.
2. Con riferimento agli istituti retributivi di cui al comma precedente nonché all’indennità all'indennità di mensa, nei limiti del valore determinato della dalla contrattazione nazionale, dalla decorrenza di cui sopra costi- tuiscono costituiscono altresì contribuzione le seguenti quote di T.F.R.t.f.r., da maturare nell’annonell'anno: - 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al 31/12/9531 dicembre 1995, pari allo 1,73all'1,73% (25% di 7,41% - 0,50%). - 0,50%); 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni al 31/12/9531 dicembre 1995, pari al 2,28% (33% di 7,41% - 0,50%).
3. Per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993 28 aprile 1993 costituisce, altresì, contribuzione il 100% della quota di T.F.R. t.f.r. da maturare nell’annonell'anno, pari al 6,91% della retribuzione utile per il TFRt.f.r., così come aziendalmente calcolata (100% di 7,41% - 0,50%).
4. Le parti si danno atto che l’individuazione l'individuazione degli istituti retributivi per la determinazione delle quote di T.F.R.t.f.r., prevista nei precedenti commi 2 e 3, è effettuata ai soli ed esclusivi fini del computo della contribuzione al Fondo e non intende, quindi, modificare la retribuzione utile per il T.F.R.t.f.r., così co- me come aziendalmente calcolata.
5. Il versamento al Fondo delle quote di T.F.R. t.f.r. determina una corrispondente riduzione delle quote di accantonamento annuale di tale istituto.
6. E’ ' fatta salva la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo nei limiti della normativa vigente pro-tempore protempore ed alle condi- zioni stabili condizioni stabilite dallo statuto del Fondo.
7. La contribuzione di cui al presente articolo decorre dalla data di operatività del Fondo.
8. In caso di mancato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente stabiliti, il soggetto di cui al punto 13, comma 3, è tenuto al versamento dei contributi dovuti, maggiorati, a titolo di in- dennizzoindennizzo, di una percentuale corrispondente al tasso di riferimento fissato dal 1° gennaio 1999 dalla Banca centrale europea, incrementato, al più, di 2 TUS più due punti.
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Contribuzione. 1. La Le misure della contribuzione sono stabilite secondo lo schema seguente: • Quota che l’Azienda/Cooperativa si impegna a versare al Fondo, a decorrere dalla data della sua effettiva operatività è così stabilita, sul valore dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di an- zianità e trattamento distinto F.P.A. - % della retribuzione in base a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento o dall’accordo aziendale (T.D.R.): - 1 % a carico dell’impresa - 1 % fino al massimo di €.5.164,57, comprensivo della quota del dipendente, per beneficiare della deducibilità fiscale). • Quota a carico del lavoratore.
2. Con riferimento agli istituti retributivi di cui al comma precedente nonché all’indennità di mensa, nei limiti del valore determinato della contrattazione nazionale, dalla decorrenza di cui sopra costi- tuiscono altresì contribuzione le seguenti quote di T.F.R., da maturare nell’anno: lavoratore - 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al 31/12/95, pari allo 1,73% (25% di 7,41% - 0,50%). - 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni al 31/12/95, pari al 2,28% (33% di 7,41% - 0,50%).
3. Per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993 costituisce, altresì, contribuzione il 100% della quota di T.F.R. da maturare nell’anno, pari al 6,91% della retribuzione utile per il TFR, così come aziendalmente calcolata (100% di 7,41% - 0,50%).
4. Le parti si danno atto che l’individuazione degli istituti retributivi per la determinazione delle quote di T.F.R., prevista nei precedenti commi 2 e 3, è effettuata ai soli ed esclusivi fini del computo della contribuzione al Fondo e non intende, quindi, modificare la retribuzione utile per il T.F.R., così co- me aziendalmente calcolata.
5. Il versamento al Fondo delle quote di T.F.R. determina una corrispondente riduzione delle quote di accantonamento annuale di tale istituto.
6. E’ fatta salva la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto in base a quelli previsti quanto disposto dal presente articolo nei limiti della normativa vigente pro-tempore ed alle condi- zioni stabili statuto del Fondo.
7. La contribuzione di cui al presente articolo decorre dalla data di operatività del Fondo.
8. In caso di mancato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente stabiliti, il soggetto di cui al punto 13, comma 3, è tenuto al versamento dei contributi dovuti, maggiorati, a titolo di in- dennizzo, di una percentuale corrispondente al tasso contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento fissato o dall’accordo aziendale (fino al massimo di €.5.164,57 comprensivo della quota del datore di lavoro, per beneficiare della deducibilità fiscale). Ai sensi dell’art.8, c.10 del D.Lgs.252/05, entro il 30 novembre di ogni anno il dipendente, come anche l’Azienda/Cooperativa, può variare la percentuale della quota a suo carico con decorrenza dal 1° gennaio 1999 dalla Banca centrale europeadell’anno successivo senza scendere al di sotto della percentuale su indicata. L’obbligazione alla quota a carico dell’Azienda ha durata annuale con rinnovo tacito, incrementatosalvo disdetta 3 mesi prima. • TFR che maturerà successivamente all’iscrizione - Per i dipendenti di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29.4.93 □ Se già iscritti al 1.1.07 a forme pensionistiche complementari, al piùviene effettuata la seguente scelta ex art.8, di 2 punti.c.7, lett.c, n.1: Conferimento parziale del TFR; Conferimento integrale del TFR; Mantenimento in Azienda/Cooperativa;
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Samples: Accordo Plurimo Su Base Individuale Per La Previdenza Complementare
Contribuzione. 1. La contribuzione al Fondo, a decorrere dalla data della sua effettiva operatività è così stabilita, sul valore dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di an- zianità anzianità e trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.): - 1 % a carico dell’impresa dell'impresa - 1 % a carico del lavoratore.
2. Con riferimento agli istituti retributivi di cui al comma precedente nonché all’indennità all'indennità di mensa, nei limiti del valore determinato della contrattazione nazionale, dalla decorrenza di cui sopra costi- tuiscono costituiscono altresì contribuzione le seguenti quote di T.F.R., da maturare nell’annonell'anno: - 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al 31/12/95, pari allo 1,73% (25% di 7,41% - 0,50%). - 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni al 31/12/95, pari al 2,28% (33% di 7,41% - 0,50%).
3. Per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993 costituisce, altresì, contribuzione il 100% della quota di T.F.R. da maturare nell’annonell'anno, pari al 6,91% della retribuzione utile per il TFR, così come aziendalmente calcolata (100% di 7,41% - 0,50%).
4. Le parti si danno atto che l’individuazione l'individuazione degli istituti retributivi per la determinazione delle quote di T.F.R., prevista nei precedenti commi 2 e 3, è effettuata ai soli ed esclusivi fini del computo della contribuzione al Fondo e non intende, quindi, modificare la retribuzione utile per il T.F.R., così co- me come aziendalmente calcolata.
5. Il versamento al Fondo delle quote di T.F.R. determina una corrispondente riduzione delle quote di accantonamento annuale di tale istituto.
6. E’ ' fatta salva la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo nei limiti della normativa vigente pro-tempore ed alle condi- zioni condizioni stabili statuto del Fondo.
7. La contribuzione di cui al presente articolo decorre dalla data di operatività del Fondo.
8. In caso di mancato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente stabiliti, il soggetto di cui al punto 13, comma 3, è tenuto al versamento dei contributi dovuti, maggiorati, a titolo di in- dennizzoindennizzo, di una percentuale corrispondente al tasso di riferimento fissato dal 1° gennaio 1999 dalla Banca centrale europea, incrementato, al più, di 2 punti.
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Samples: Accordo Per l'Istituzione Del Fondo Nazionale Di Previdenza Complementare