Controversie collettive. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l’impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSU assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui alla prima parte del CCNL, le Parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di cui al presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Controversie collettive. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti parti assumono l’impegnol'impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSU assistite dalle rispettive Organizzazioni SindacaliXX.XX. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione l'applicazione o l’interpretazione l'interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui alla prima parte del CCNLC.C.N.L., le Parti parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di cui al presente articoloArt.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Imprese Di Viaggi E Turismo, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Controversie collettive. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l’impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire in caso di controversie collettivecol- lettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSU assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui alla prima parte del CCNL, le Parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di cui al presente articoloarti- colo.
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Controversie collettive. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti parti assumono l’impegnol'impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale aziendale e RSU R.S.U. assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacalisindacali. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione l'applicazione o l’interpretazione l'interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui alla prima parte del CCNLc.c.n.l., le Parti parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di cui al presente articolo.
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Controversie collettive. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti parti assumono l’impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSU assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui alla prima parte del CCNL, le Parti parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di cui al presente articolo.
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Controversie collettive. 1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l’impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSU RSA assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui alla prima parte del CCNL, le Parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di cui al presente articolo.
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