Copertura Responsabilità Civile Auto Clausole campione

Copertura Responsabilità Civile Auto p.24 p.27
Copertura Responsabilità Civile Auto. Cos’è assicurato
Copertura Responsabilità Civile Auto. Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione ‐ Termini di garanzia ‐ Formula di assicurazione operante L’Impresa assicura, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione; a tal fine si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. a) la responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo, ferme le esclusioni di cui all'art. 2.4 ‐ "Esclusioni e rivalsa". I trasportati non sono considerati terzi fra di loro; b) quando il veicolo identificato in polizza è destinato al trasporto cose la garanzia comprende la responsabilità del Contraente e ‐ se persona diversa ‐ del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché‚ non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo o coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi; c) la responsabilità civile della circolazione del veicolo assicurato quando traina un carrello appendice a non più di due ruote, non dotato di targa propria, destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili; nel caso di veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap, l’assicurazione vale per i trasportati che necessitano di sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa con l’aiuto di mezzi meccanici; d) relativamente ai soli Camper e Autocaravan, l’assicurazione è valida anche quando il peso complessivo a pieno carico del veicolo al momento del sinistro risulti superiore a quello indicato sulla carta di circolazione e per il quale è stato pagato il relativo premio.
Copertura Responsabilità Civile Auto. Art. 2.1 Cos’è assicurato a) la responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo, ferme le esclusioni di cui all’Art. 2.2 ‐ “Cosa non è assicurato”. b) la responsabilità civile della circolazione del veicolo assicurato quando traina un rimorchio; c) nel caso di veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap, l’assicurazione vale per i trasportati che necessitano di sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa con l’aiuto di mezzi meccanici. d) Per il veicolo adibito a scuola guida l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame (prova pratica di guida), e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

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  • Esonero da responsabilità La conduzione tecnico-sportiva e le scelte organizzative restano completamente estranee allo Sponsor, il quale non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive.

  • Responsabilità civile dei trasportati L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

  • RESPONSABILITA’ CIVILE 19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

  • Esonero di responsabilità Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate. Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità.

  • Responsabilità civile verso terzi In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.

  • Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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