Common use of Coperture assicurative offerte Clause in Contracts

Coperture assicurative offerte. La copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone per i ciclomotori e motocicli la formula tariffaria Bo- nus/Malus (Condizione Speciale H, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsa- bilità principale nei Periodi di osservazione, e si articola in 18 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione Speciale H. Si può scegliere di pattuire l’applicazione di una Franchigia, con riduzione del Premio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia, come riportato al punto 15 della stessa Condizione Speciale H (Franchigia Fissa ed Assoluta). AVVERTENZA NOTA INFORMATIVA Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa (punto 15 della Condizione Speciale H), si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esem- pio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo. Ricordiamo inoltre che i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risar- cimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali “Condizioni Aggiuntive” acquistate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Ciclomotori E Motocicli, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Ciclomotori E Motocicli, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Ciclomotori E Motocicli

Coperture assicurative offerte. La In base a specifiche esigenze e necessità il Contraente può richiedere l’estensione della copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile della Circolazione (d’ora in poi RCA) ai danni diretti subiti dal veicolo assicurato o alla persona che lo condu- ce, nonché garantirsi per i quali l’assistenza legale e stradale. In nessun caso è obbligatoria l’assicurazione possibile acquistare separatamente una ga- ranzia accessoria senza stipulare contestualmente e per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi lo stesso periodo assicurativo anche una garanzia RCA sul medesimo veicolo. Per tutto quanto non espressamente indicato per le singo- le garanzie, si applicano le medesime condizioni previste dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate garanzia RCA. ❯ RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di AssicurazioneRCA) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone per i ciclomotori e motocicli la La formula tariffaria Bo- nus/Malus (Condizione Speciale Hproposta è di tipo Bonus-Malus, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione aumen- to o in aumento diminuzione del Premio, rispettivamentepremio applicato all’atto della sti- pulazione o del rinnovo, in assenza relazione al verificarsi o in presenza meno di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsa- bilità principale nei Periodi sinistri pagati nel corso del periodo di osservazione, così come indicato alla Sezione 1 art.1.4 delle Condizioni di Assicurazione Altri Veicoli (d’ora in poi C.G.A. Altri Veicoli) - “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”. La Compagnia si articola obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in 18 classi contratto, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civil- mente responsabile ai sensi di appartenenzalegge, come riportate nella Tabella a titolo di risarcimen- to (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche o equiparate. Sono inoltre garantiti, con lo stesso massimale e senza sovrappremio, i danni involon- tariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali), nonché quelli cagionati da un rimorchio regolarmente trainato dal vei- colo assicurato, dal gancio di traino del veicolo assicurato o da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità civile dei terzi trasportati). Sono inoltre inclusi in garanzia, entro il 3% del massimale, i danni arrecati a terzi in conseguenza di incendio del veicolo (c.d. “Ricorso Terzi”). Per i soli Mo- tocarri viene garantita anche la responsabilità del Contra- ente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico. Per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia alla Sezione 1 - Responsabilità Civile: art. 1.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 1.3 - “Esclusioni” e art. 4 delle Norme Comuni - “Estensio- ne Territoriale” delle C.G.A. Altri Veicoli. Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.3 - “Esclusioni”, art. 9.1 “Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di incidente”, art. 9.2 “Risarcimento del terzo trasportato”. Se nel contratto è previsto un pagamento rateale, in caso di mancato pagamento degli importi di premio dovuti en- tro il 15° giorno dalla data di scadenza, è prevista la so- spensione della Premessa copertura. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della Condizione Speciale H. Si può scegliere polizza, si rinvia a quanto disposto nelle Norme Comuni art. 3 - “Periodo di pattuire l’applicazione Coper- tura” e art. 9 - “Sospensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”. Inoltre, qualora il Contraente abbia beneficiato di una Franchigiaridu- zione di premio per aver dichiarato che il veicolo non sarà guidato mai o quasi mai da conducenti “inesperti” (età in- feriore ai 25 anni o con meno di due anni di patente), se il veicolo viene guidato da tale conducente, alla garanzia Responsabilità Civile si applica la franchigia prevista in pre- ventivo e in contratto. Infine, nei casi in cui sia previsto un guidatore esclusivo, se il veicolo viene guidato da persona diversa da questi, alla garanzia Responsabilità Civile si ap- plica una franchigia supplementare di Euro 1.500. Avvertenza: sono previste rivalse ossia azioni per il recu- pero delle somme che la Compagnia ha dovuto corrispon- dere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presup- posti ed effetti per il Contraente si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 1.3 - “Esclu- sioni” (che prevede la rivalsa per quanto liquidato ai terzi trasportati nel caso in cui il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti), art. 1 delle Norme Co- muni - “Modalità di adesione” . Si segnala inoltre che le ri- valse previste dall’ art.1.3 lettera c) (limitatamente ai sinistri determinati dalla guida sotto l’influenza dell’alcool - art.186 del Codice della Strada) e d) (veicolo in circolazione non in regola da più di due mesi con riduzione le norme relative alla revisio- ne) possono essere escluse richiedendo la garanzia “PRO- TEZIONE IMPREVISTI” sempre che sia possibile inserirla per il profilo contrattuale scelto dal Contraente. Massimale assicurato € 6.000.000 Ammontare del Premio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante danno € 6.100.000 Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza € 6.000.000 Parte di danno a carico dell’Assicurato €100.000 Massimale assicurato € 6.000.000 Franchigia € 500 Ammontare del danno €5.000 Parte di danno a carico della Compagnia € 4.500, ovvero l’ammontare del danno detratta la franchigia Parte di danno a carico dell’Assicurato € 500 Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro e franchigie. Per gli aspetti di dettaglio relativamente ai massimali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.1 - “Ogget- to dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 9.2 - “Risarcimento del terzo trasportato”. Per gli aspetti di dettaglio relativamente alle franchigie si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli art 1.4 “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”, art. 1.5 “Franchigia” e art. 9.1 “Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di incidente”. libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra Compagnia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli, come riportato al punto 15 art. 3 delle Norme Comuni - “Perio- do di copertura”. ❯ FURTO E INCENDIO (solo per Autocarri, Autocaravan, Quadricicli e Motocarri) La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di Furto o Incendio. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella Sezione 2 - Furto e Incendio, art. 2.1 delle C.G.A. Altri Veicoli. Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 2.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 2.2 - “Esclusioni”, art. 10.1 - “Mo- dalità per la denuncia del sinistro”, art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate”, art. 10.3 - “Determinazione dell’ammontare del danno”. La garanzia Furto e Incendio non opera nei periodi di sospen- sione della stessa Condizione Speciale H (Franchigia Fissa ed Assoluta)polizza. AVVERTENZA NOTA INFORMATIVA Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione Per gli aspetti di una Franchigia fissa (punto 15 dettaglio, in merito alla sospensione della Condizione Speciale H)polizza, si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo rinvia alle Norme Comuni: art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “Sospensione Tempo- ranea del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessacontratto e sua riattivazione”. in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per esem- piogli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 2.3 - “Scoperto e minimo”, se è stata pattuita una Franchigia art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate” e art. 10.3 Somma Assicurata € 20.000 Scoperto 5% (€ 20.000*5%= € 1.000) con un minimo di € 218, in presenza 250 Parte di danno a carico della Compagnia € 19.000 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 1.000 Somma Assicurata € 20.000 Danno a seguito di danneggiamento € 1.000 Scoperto 5% (€ 1.000*5%= € 50) con un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno minimo di € 150 Parte di danno a carico della Compagnia € 850 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 150 (in quan- to lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile) - “Determinazione dell’ammontare del danno”. Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo. Le copertu- re saranno operanti fino alle ore 24 del giorno di scadenza. Alla scadenza e senza alcun preavviso, il Contraente sarà ❯ DANNI AL VEICOLO (KASKO) (solo per Autocarri e Autocaravan) La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi even- tuali accessori stabilmente fissati, a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato (c.d. “Minikasko”), urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi, urto di og- getti contro il veicolo, uscita di strada o ribaltamento. Per gli aspetti di dettaglio si dovrà rimborsare quest’ultimo importo. Ricordiamo inoltre rimanda a quanto previsto nella Somma Assicurata € 20.000 Danni a seguito del sinistro € 3.000 Scoperto 5% (€ 3.000*5%= € 150) con un minimo di € 350 Parte di danno a carico della Compagnia € 2.650 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 350 (in quan- to lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile) Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 3.2 - “Esclusioni”, art. 10.1 - “Modalità per la parte denuncia del sinistro” , art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneg- giate”. Le garanzie Kasko e MiniKasko non assorbita dai medesimioperano nei pe- riodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di dettaglio, ai risar- cimenti dovuti sulla base delle estensioni in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni art. 3 - “Periodo di garanzia Copertura” e sulla base delle eventuali art. 9 - Condizioni Aggiuntive” acquistate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione)Sospensio- ne Temporanea del contratto e sua riattivazione”.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Circolazione, Contratto Di Assicurazione Per La Circolazione

Coperture assicurative offerte. La copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l’assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo dell’autovettura nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 A.1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazioneassicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile) compresa la Responsabilità Civile dei TrasportatiTrasportati nonché i danni cagionati dall’incendio dell’autovettura anche quando non si trovi in circolazione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI L’Impresa propone per i ciclomotori e motocicli le autovetture la formula tariffaria Bo- nusBonus/Malus (articolo A.8 “Condizione Speciale Hspeciale di assicurazione relativa alla garanzia di Responsabilità civile “F) Bonus/Malus per autovetture”, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad a ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione aumento o in aumento diminuzione del Premio, rispettivamente, in assenza presenza o in presenza assenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsa- bilità Responsabilità principale nei Periodi periodi di osservazione, e si articola in 18 ventiquattro classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della dell’articolo A.8.1 “Premessa”. • fino ad un massimo di 2.500 euro per Xxxxxxxx, qualora venga pattuita la Condizione Speciale H. Si può scegliere Aggiuntiva Y - Conducente esperto, se la persona alla guida del veicolo è di pattuire l’applicazione età pari o inferiore a 25 anni e non ha conseguito la patente, valida per la guida del veicolo indicato in Polizza, da almeno due anni. Come previsto dall'art. 22 del Decreto Legge nr. 179/2012 del 18/10/2012 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il contratto, di una Franchigiadurata annuale (o su richiesta dell'Assicurato, con riduzione del Premio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia, come riportato al punto 15 della stessa Condizione Speciale H (Franchigia Fissa ed Assoluta). AVVERTENZA NOTA INFORMATIVA Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa (punto 15 della Condizione Speciale Hanno più frazione), si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo cesserà automaticamente alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta. Le relative garanzie saranno operanti fino all'ora e alla data di effetto del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esem- pio, se è stata pattuita una Franchigia nuovo contratto assicurativo Rc Auto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo. Ricordiamo inoltre che i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risar- cimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali “Condizioni Aggiuntive” acquistate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione).annualità

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione a Mezzo Rappresentanti

Coperture assicurative offerte. La In base a specifiche esigenze e necessità il Contraente può richiedere l’estensione della copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile della Circolazione (d’ora in poi RCA) ai danni diretti subiti dal veicolo assicurato o alla persona che lo condu- ce, nonché garantirsi per i quali l’assistenza legale e stradale. In nessun caso è obbligatoria l’assicurazione possibile acquistare separatamente una ga- ranzia accessoria senza stipulare contestualmente e per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi lo stesso periodo assicurativo anche una garanzia RCA sul medesimo veicolo. Per tutto quanto non espressamente indicato per le singo- le garanzie, si applicano le medesime condizioni previste dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate garanzia RCA. ❯ RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di AssicurazioneRCA) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone per i ciclomotori e motocicli la La formula tariffaria Bo- nus/Malus (Condizione Speciale Hproposta è di tipo Bonus-Malus, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione aumen- to o in aumento diminuzione del Premio, rispettivamentepremio applicato all’atto della sti- pulazione o del rinnovo, in assenza relazione al verificarsi o in presenza meno di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsa- bilità principale nei Periodi sinistri pagati nel corso del periodo di osservazione, così come indicato alla Sezione 1 art.1.4 delle Condizioni di Assicurazione Altri Veicoli (d’ora in poi C.G.A. Altri Veicoli) - “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”. La Compagnia si articola obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in 18 classi contratto, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civil- mente responsabile ai sensi di appartenenzalegge, come riportate nella Tabella a titolo di risarcimen- to (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche o equiparate. Sono inoltre garantiti, con lo stesso massimale e senza sovrappremio, i danni involon- tariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali), nonché quelli cagionati da un rimorchio regolarmente trainato dal vei- colo assicurato, dal gancio di traino del veicolo assicurato o da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità civile dei terzi trasportati). Sono inoltre inclusi in garanzia, entro il 3% del massimale, i danni arrecati a terzi in conseguenza di incendio del veicolo (c.d. “Ricorso Terzi”). Per i soli Mo- tocarri viene garantita anche la responsabilità del Contra- ente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico. Per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia alla Sezione 1 - Responsabilità Civile: art. 1.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 1.3 - “Esclusioni” e art. 4 delle Norme Comuni - “Estensio- ne Territoriale” delle C.G.A. Altri Veicoli. Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.3 - “Esclusioni”, art. 9.1 “Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di incidente”, art. 9.2 “Risarcimento del terzo trasportato”. Se nel contratto è previsto un pagamento rateale, in caso di mancato pagamento degli importi di premio dovuti entro il 15° giorno dalla data di scadenza, è prevista la sospensio- ne della Premessa copertura. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della Condizione Speciale H. Si può scegliere polizza, si rinvia a quanto disposto nelle Norme Comuni art. 3 - “Periodo di pattuire l’applicazione Copertura” e art. 9 - “So- spensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”. Inoltre, qualora il Contraente abbia beneficiato di una Franchigiaridu- zione di premio per aver dichiarato che il veicolo non sarà guidato mai o quasi mai da conducenti “inesperti” (età in- feriore ai 25 anni o con meno di due anni di patente), se il veicolo viene guidato da tale conducente, alla garanzia Responsabilità Civile si applica la franchigia prevista in pre- ventivo e in contratto. Infine, nei casi in cui sia previsto un guidatore esclusivo, se il veicolo viene guidato da persona diversa da questi, alla garanzia Responsabilità Civile si ap- plica una franchigia supplementare di Euro 1.500. Avvertenza: sono previste rivalse ossia azioni per il re- cupero delle somme che la Compagnia ha dovuto cor- rispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 1.3 - “Esclusioni” (che prevede la rivalsa per quanto liqui- dato ai terzi trasportati nel caso in cui il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti), art. 1 delle Norme Comuni - “Modalità di adesione” . Si segnala inoltre che le rivalse previste dall’ art.1.3 lettera c) (limita- tamente ai sinistri determinati dalla guida sotto l’influenza dell’alcool - art.186 del Codice della Strada) e d) (veicolo in circolazione non in regola da più di due mesi con riduzione le norme relative alla revisione) possono essere escluse ri- chiedendo la garanzia “PROTEZIONE IMPREVISTI” sempre che sia possibile inserirla per il profilo contrattuale scelto dal Contraente. Massimale assicurato € 6.000.000 Ammontare del Premio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante danno € 6.100.000 Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza € 6.000.000 Parte di danno a carico dell’Assicurato €100.000 Massimale assicurato € 6.000.000 Franchigia € 500 Ammontare del danno €5.000 Parte di danno a carico della Compagnia € 4.500, ovvero l’ammontare del danno detratta la franchigia Parte di danno a carico dell’Assicurato € 500 Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro e franchigie. Per gli aspetti di dettaglio relativamente ai massimali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.1 - “Ogget- to dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 9.2 - “Risarcimento del terzo trasportato”. Per gli aspetti di dettaglio relativamente alle franchigie si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli art 1.4 “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”, art. 1.5 “Franchigia” e art. 9.1 “Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di incidente”. libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra Compagnia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli, come riportato al punto 15 art. 3 delle Norme Comuni - “Perio- do di copertura”. ❯ FURTO E INCENDIO (solo per Autocarri, Autocaravan, Quadricicli e Motocarri) La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di Furto o Incendio. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella Sezione 2 - Furto e Incendio, art. 2.1 delle C.G.A. Altri Veicoli. Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 2.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 2.2 - “Esclusioni”, art. 10.1 - “Mo- dalità per la denuncia del sinistro”, art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate”, art. 10.3 - “Determinazione dell’ammontare del danno”. La garanzia Furto e Incendio non opera nei periodi di sospen- sione della stessa Condizione Speciale H (Franchigia Fissa ed Assoluta)polizza. AVVERTENZA NOTA INFORMATIVA Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione Per gli aspetti di una Franchigia fissa (punto 15 dettaglio, in merito alla sospensione della Condizione Speciale H)polizza, si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo rinvia alle Norme Comuni: art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “Sospensione Tempo- ranea del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessacontratto e sua riattivazione”. in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per esem- piogli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 2.3 - “Scoperto e minimo”, se è stata pattuita una Franchigia art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate” e art. 10.3 Somma Assicurata € 20.000 Scoperto 5% (€ 20.000*5%= € 1.000) con un minimo di € 218, in presenza 250 Parte di danno a carico della Compagnia € 19.000 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 1.000 Somma Assicurata € 20.000 Danno a seguito di danneggiamento € 1.000 Scoperto 5% (€ 1.000*5%= € 50) con un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno minimo di € 150 Parte di danno a carico della Compagnia € 850 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 150 (in quan- to lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile) - “Determinazione dell’ammontare del danno”. Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo. Le copertu- re saranno operanti fino alle ore 24 del giorno di scadenza. Alla scadenza e senza alcun preavviso, il Contraente sarà ❯ DANNI AL VEICOLO (KASKO) (solo per Autocarri e Autocaravan) La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi even- tuali accessori stabilmente fissati, a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato (c.d. “Minikasko”), urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi, urto di og- getti contro il veicolo, uscita di strada o ribaltamento. Per gli aspetti di dettaglio si dovrà rimborsare quest’ultimo importo. Ricordiamo inoltre rimanda a quanto previsto nella Somma Assicurata € 20.000 Danni a seguito del sinistro € 3.000 Scoperto 5% (€ 3.000*5%= € 150) con un minimo di € 350 Parte di danno a carico della Compagnia € 2.650 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 350 (in quan- to lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile) Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 3.2 - “Esclusioni”, art. 10.1 - “Modalità per la parte denuncia del sinistro” , art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneg- giate”. Le garanzie Kasko e MiniKasko non assorbita dai medesimioperano nei pe- riodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di dettaglio, ai risar- cimenti dovuti sulla base delle estensioni in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni art. 3 - “Periodo di garanzia Copertura” e sulla base delle eventuali art. 9 - Condizioni Aggiuntive” acquistate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione)Sospensio- ne Temporanea del contratto e sua riattivazione”.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Circolazione

Coperture assicurative offerte. La copertura offerta assicura Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Convenzione, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo all'Assicurato per i Rischi della danni materiali e diretti al fabbricato in relazione alle combinazioni di garanzie indicate nel Modulo di Adesione e riportate nei Pacchetti sotto elencati: PACCHETTI GARANZIE SETTORE PACCHETTO 1 Modulo BASE Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio SETTORE A PACCHETTO 2 Modulo INTERMEDIO Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio + Eventi naturali e Eventi sociopolitici SETTORE A SETTORE B PACCHETTO 3 Modulo AVANZATO Opzione A Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio + Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate Fabbricato SETTORE A SETTORE C PACCHETTO 4 (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione*) compresa la Modulo AVANZATO Opzione B Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio + Responsabilità Civile dei TrasportatiVita Privata SETTORE A SETTORE D Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio SETTORE A PACCHETTO 5 (*) Modulo GLOBALE + Eventi naturali e Eventi sociopolitici + Responsabilità Civile Vita Privata SETTORE B SETTORE D (*) Le garanzie prestate di cui ai pacchetti 4 e 5 non possono essere prestate a favore di persone giuridiche. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone per i ciclomotori e motocicli la formula tariffaria Bo- nus/Malus (Condizione Speciale H, cui si rinvia per gli aspetti La Copertura Assicurativa è prestata in relazione ai fabbricati o porzioni di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsa- bilità principale nei Periodi di osservazionefabbricati, e si articola in 18 classi di appartenenzarelative pertinenze, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione Speciale H. Si può scegliere di pattuire l’applicazione di una Franchigia, con riduzione del Premio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia, come riportato al punto 15 della stessa Condizione Speciale H (Franchigia Fissa ed Assoluta). AVVERTENZA NOTA INFORMATIVA Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa (punto 15 della Condizione Speciale H), si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esem- pio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo. Ricordiamo inoltre che i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria eadibiti, per la parte non assorbita dai medesimialmeno ¾ della superficie complessiva a civile abitazione, ai risar- cimenti dovuti sulla base delle estensioni uffici e/o studi professionali, sui quali esista un’ipoteca a favore della Banca Contraente della Convenzione a garanzia del contratto di garanzia e sulla base delle eventuali “Condizioni Aggiuntive” acquistate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione)mutuo stipulato con l’Assicurato.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio

Coperture assicurative offerte. La copertura garanzia offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile è Incendio ed elementi naturali, che contempla tre partite assicurabili anche singolarmente: Fabbricato, Rischio locativo (esclusivamente nella forma “a Valore Intero”) e Contenuto (esclusivamente nella forma “a Primo Rischio Assoluto”); al riguardo si precisa che il Rischio locativo è alternativo al Fabbricato; è acquistabile la garanzia complementare con sovrappremio Ricerca guasti. Fabbricato e Rischio locativo 10% indennizzo spese demolizione e sgombero - 10% indennizzo spese sostenute per i quali è obbligatoria l’assicurazione trasloco e alloggio provvisorio euro 258,23 Contenuto 5% massimale con limite euro 774,68 per i possibili danni involontariamente cagionati fenomeni elettrici - euro 5.164,56 per singolo oggetto per pellicce/tappeti/arazzi/argenteria/ quadri/ collezioni/oggetti d’antiquariato - euro 516,47 per denaro - euro 1.549,37 per preziosi - euro 1.032,91 per le cose contenute nei locali di ripostiglio euro 258,23 - franchigia, l’importo fisso contrattualmente stabilito che rimane a Terzi dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali carico dell’Assicurato in caso di Assicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone per i ciclomotori e motocicli la formula tariffaria Bo- nus/Malus (Condizione Speciale Hsinistro: ad esempio, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsa- bilità principale nei Periodi di osservazione, e si articola in 18 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione Speciale H. Si può scegliere di pattuire l’applicazione di una Franchigia, con riduzione del Premio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI se l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigiadanno indennizzabile è pari ad euro 1.000,00 e la franchigia è pari ad euro 100,00, come riportato al punto 15 della stessa Condizione Speciale H (Franchigia Fissa ed Assoluta). AVVERTENZA NOTA INFORMATIVA Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa (punto 15 della Condizione Speciale H), si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’indennizzo dovuto all’Assicurato è pari ad euro 900,00; se l’importo del risarcimento che rientra nei limiti danno indennizzabile è pari o inferiore all’importo della Franchigia stessa. Per esem- piofranchigia, all’Assicurato non è corrisposto alcun indennizzo; - limite di indennizzo, l’importo massimo dell’indennizzo contrattualmente previsto: ad esempio se l’importo del danno indennizzabile è stata pattuita una Franchigia pari o inferiore al limite di € 218indennizzo, in presenza l’indennizzo dovuto all’Assicurato è pari al danno indennizzabile; se l’importo del danno indennizzabile è superiore al limite di un danno indennizzo, l’indennizzo dovuto all’Assicurato è pari al limite di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo. Ricordiamo inoltre che i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risar- cimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali “Condizioni Aggiuntive” acquistate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione)indennizzo.

Appears in 1 contract

Samples: www.helvetia.com

Coperture assicurative offerte. La copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazioneassicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI L’Impresa propone per i ciclomotori e motocicli la formula tariffaria Bo- nusBonus/Malus (Condizione Speciale H, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione aumento o in aumento diminuzione del Premio, rispettivamente, in assenza presenza o in presenza assenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsa- bilità Responsabilità principale nei Periodi di osservazione, e si articola in 18 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione Speciale speciale H. Si può scegliere di pattuire l’applicazione di una Franchigia, con riduzione del Premio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI all’Impresa l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia, come riportato al punto 15 della stessa Condizione Speciale H (Franchigia Fissa ed AssolutaBonus/Malus con Franchigia). AVVERTENZA NOTA INFORMATIVA Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa (punto 15 della Condizione Speciale H), si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI all’Impresa l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esem- pioesempio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo. Ricordiamo inoltre che i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risar- cimenti risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali "Condizioni Aggiuntive" acquistate (articolo artIcolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione). Il contratto può essere stipulato con o senza il tacito rinnovo annuale. Per quanto concerne il Premio, vale invece quanto è previsto dall'articolo 5 “Adeguamento del Premio” delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso di stipulazione di contratto SENZA IL TACITO RINNOVO, la garanzia cesserà alla scadenza contrattuale e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilita’ Civile Per La Circolazione Di Ciclomotori E Motocicli

Coperture assicurative offerte. Le forme tariffarie proposte per la categoria di veicoli in oggetto sono: • Bonus/Malus, che si articola in 30 classi di merito e che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione della sinistrosità. Si fa rinvio alla condizione speciale F) delle Condizioni di Assicurazione • Bonus/Malus con franchigia, che si articola in 30 classi di merito e in una franchigia il cui ammontare, precisato in polizza, resta a carico dell’assicurato per ogni sinistro. Sono previste riduzioni di premio in assenza di sinistri nei periodi di osservazione della sinistrosità. Si fa rinvio alla condizione speciale H) delle Condizioni di Assicurazione • Per i soli rimorchi la garanzia è prestata nella forma Tariffa Fissa La copertura offerta assicura Società assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni private, i Rischi rischi della Responsabilità Civile responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti (massimali) convenuti, le somme che, per i possibili capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi terzi dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” descritto in contratto. Si fa rinvio all’art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone per i ciclomotori e motocicli la formula tariffaria Bo- nus/Malus (Condizione Speciale H, cui si rinvia Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale . Inoltre la variazione Società ritiene indenne l’Assicurato medesimo in diminuzione caso di responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o in aumento del Premioscoppio, rispettivamente, in assenza o in presenza ove tali danni non costituiscano un sinistro da circolazione di Sinistri cui al Codice delle Assicurazioni private. Si fa rinvio all’art. 16 per i quali l’Assicurato ha la Responsa- bilità principale nei Periodi gli aspetti di osservazione, e si articola in 18 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione Speciale H. Si può scegliere di pattuire l’applicazione di una Franchigia, con riduzione del Premio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia, come riportato al punto 15 della stessa Condizione Speciale H (Franchigia Fissa ed Assoluta). AVVERTENZA NOTA INFORMATIVA Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa (punto 15 della Condizione Speciale H), si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esem- pio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo. Ricordiamo inoltre che i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risar- cimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali “Condizioni Aggiuntive” acquistate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione)dettaglio.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori Autovetture E Autotassametri/ Dimensione Auto

Coperture assicurative offerte. La In base a specifiche esigenze e necessità il Contraente può richiedere l’estensione della copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile della Circolazione (d’ora in poi RCA) ai danni diretti subiti dal veicolo assicurato o alla persona che lo condu- ce, nonché garantirsi per i quali l’assistenza legale e stradale. In nessun caso è obbligatoria l’assicurazione possibile acquistare separatamente una ga- ranzia accessoria senza stipulare contestualmente e per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi lo stesso periodo assicurativo anche una garanzia RCA sul medesimo veicolo. Per tutto quanto non espressamente indicato per le singo- le garanzie, si applicano le medesime condizioni previste dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate garanzia RCA. ❯ RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di AssicurazioneRCA) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone per i ciclomotori e motocicli la La formula tariffaria Bo- nus/Malus (Condizione Speciale Hproposta è di tipo Bonus-Malus, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione aumento o in aumento diminuzione del Premio, rispettivamentepremio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in assenza relazione al verificarsi o meno di sinistri pagati nel corso del periodo di osser- vazione, così come indicato alla Sezione 1 art.1.4 delle Condizioni di Assicurazione Altri Veicoli (d’ora in presenza poi C.G.A. Altri Veicoli) - “Classe di Sinistri merito e attestazione dello stato di rischio”. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in contratto, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civil- mente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimen- to (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche o equiparate. Sono inoltre garantiti, con lo stesso massimale e senza sovrappremio, i danni involon- tariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali), nonché quelli cagionati da un rimorchio regolarmente trainato dal vei- colo assicurato, dal gancio di traino del veicolo assicurato o da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità civile dei terzi trasportati). Sono inoltre inclusi in garanzia, entro il 3% del massimale, i danni arrecati a terzi in conseguenza di incendio del veicolo (c.d. “Ricorso Terzi”). Per i soli Mo- tocarri viene garantita anche la responsabilità del Contra- ente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico. Per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia alla Sezione 1 - Responsabilità Civile: art. 1.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 1.3 - “Esclusioni” e art. 4 delle Norme Comuni - “Estensio- ne Territoriale” delle C.G.A. Altri Veicoli. Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali l’Assicurato ha si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.3 - “Esclusioni”, art. 9.1 “Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di incidente”, art. 9.2 “Risarcimento del terzo trasportato”. Se nel contratto è previsto un pagamento rateale, in caso di mancato pagamento degli importi di premio dovuti entro il 15° giorno dalla data di scadenza, è prevista la Responsa- bilità principale nei Periodi sospensio- ne della copertura. Per gli aspetti di osservazionedettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia a quanto disposto nelle Norme Comuni art. 3 - “Periodo di Copertura” e si articola in 18 classi di appartenenzaart. 9 - “So- spensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”. Inoltre, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione Speciale H. Si può scegliere di pattuire l’applicazione qualora il Contraente abbia beneficiato di una Franchigiaridu- zione di premio per aver dichiarato che il veicolo non sarà guidato mai o quasi mai da conducenti “inesperti” (età in- feriore ai 25 anni o con meno di due anni di patente), se il veicolo viene guidato da tale conducente, alla garanzia Responsabilità Civile si applica la franchigia prevista in pre- ventivo e in contratto. Avvertenza: sono previste rivalse ossia azioni per il re- cupero delle somme che la Compagnia ha dovuto cor- rispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 1.3 - “Esclusioni” (che prevede la rivalsa per quanto liqui- dato ai terzi trasportati nel caso in cui il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti), art. 1 delle Norme Comuni - “Modalità di adesione” . Si segnala inoltre che le rivalse previste dall’ art.1.3 lettera c) (limita- tamente ai sinistri determinati dalla guida sotto l’influenza dell’alcool - art.186 del Codice della Strada) e d) (veicolo in circolazione non in regola da più di due mesi con riduzione le norme relative alla revisione) possono essere escluse ri- chiedendo la garanzia “PROTEZIONE IMPREVISTI” sempre che sia possibile inserirla per il profilo contrattuale scelto dal Contraente. Massimale assicurato € 10.000.000 Ammontare del Premio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante danno € 10.100.000 Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza € 10.000.000 Parte di danno a carico dell’Assicurato €100.000 Massimale assicurato € 10.000.000 Franchigia € 500 Ammontare del danno € 5.000 Parte di danno a carico della Compagnia € 4.500, ovvero l’ammontare del danno detratta la franchigia Parte di danno a carico dell’Assicurato € 500 Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro e franchigie. Per gli aspetti di dettaglio relativamente ai massimali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.1 - “Ogget- to dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 9.2 - “Risarcimento del terzo trasportato”. Per gli aspetti di dettaglio relativamente alle franchigie si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli art 1.4 “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”, art. 1.5 “Franchigia” e art. 9.1 “Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di incidente”. alle C.G.A. Altri Veicoli, come riportato al punto 15 art. 3 delle Norme Comuni - “Perio- do di copertura”. ❯ FURTO E INCENDIO (solo per Autocarri, Autocaravan, Quadricicli e Motocarri) La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di Furto o Incendio. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella Sezione 2 - Furto e Incendio, art. 2.1 delle C.G.A. Altri Veicoli. Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 2.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 2.2 - “Esclusioni”, art. 10.1 - “Mo- dalità per la denuncia del sinistro”, art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate”, art. 10.3 - “Determinazione dell’ammontare del danno”. La garanzia Furto e Incendio non opera nei periodi di sospen- sione della stessa Condizione Speciale H (Franchigia Fissa ed Assoluta)polizza. AVVERTENZA NOTA INFORMATIVA Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione Per gli aspetti di una Franchigia fissa (punto 15 dettaglio, in merito alla sospensione della Condizione Speciale H)polizza, si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo rinvia alle Norme Comuni: art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “Sospensione Tempo- ranea del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessacontratto e sua riattivazione”. in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per esem- piogli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 2.3 - “Scoperto e minimo”, se è stata pattuita una Franchigia art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate” e art. 10.3 Somma Assicurata € 20.000 Scoperto 5% (€ 20.000*5%= € 1.000) con un minimo di € 218, in presenza 250 Parte di danno a carico della Compagnia € 19.000 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 1.000 Somma Assicurata € 20.000 Danno a seguito di danneggiamento € 1.000 Scoperto 5% (€ 1.000*5%= € 50) con un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno minimo di € 150 Parte di danno a carico della Compagnia € 850 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 150 (in quan- to lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile) - “Determinazione dell’ammontare del danno”. Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo. Le copertu- re saranno operanti fino alle ore 24 del giorno di scadenza. Alla scadenza e senza alcun preavviso, il Contraente sarà libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra Compagnia. Per gli aspetti di dettaglio si dovrà rimborsare quest’ultimo importorinvia ❯ DANNI AL VEICOLO (KASKO) (solo per Autocarri e Autocaravan) La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi even- tuali accessori stabilmente fissati, a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato (c.d. Ricordiamo inoltre che i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e“Minikasko”), per la parte non assorbita dai medesimiurto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi, ai risar- cimenti dovuti sulla base delle estensioni urto di garanzia e sulla base delle eventuali “Condizioni Aggiuntive” acquistate og- getti contro il veicolo, uscita di strada o ribaltamento. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella Sezione 3 - Danni al Veicolo (articolo 1 Kasko), art. 3.1 - “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali C.G.A. Altri Veicoli. la Compagnia rinuncia al diritto di Assicurazione)rivalsa Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 3.2 - “Esclusioni”, art. 10.1 - “Modalità per la denuncia del sinistro” , art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneg- giate”. Le garanzie Kasko e MiniKasko non operano nei pe- riodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “Sospensio- ne Temporanea del contratto e sua riattivazione”. che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati e dei familiari e dei dipendenti dell’Assicurato. Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 3.3 - “Scoperto e minimo” e art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate” e art. 10.3 “Determinazione dell’ammontare del danno”.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Circolazione

Coperture assicurative offerte. La copertura offerta assicura Per i Rischi della Responsabilità Civile veicoli del settore III – autobus le forme tariffarie proposte sono: - la forma Tariffa Fissa - la forma Franchigia Fissa ed Assoluta, il cui ammontare, precisato in polizza, resta a carico dell’assicurato per i quali è obbligatoria l’assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” ogni sinistro. Si fa rinvio alla condizione speciale E) delle Condizioni Generali di Assicurazione) compresa . Per i veicoli del settore IV – autoveicoli trasporto cose le forme tariffarie proposte sono: - la Responsabilità Civile dei Trasportati. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone per i ciclomotori e motocicli la formula tariffaria Bo- nusforma Bonus/Malus (Condizione Speciale HMalus, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsa- bilità principale nei Periodi di osservazione, e si articola in 18 classi di appartenenzamerito e che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, come riportate nella Tabella 1 rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione della Premessa della Condizione Speciale H. Si può scegliere di pattuire l’applicazione di una Franchigia, con riduzione del Premiosinistrosità. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia, come riportato al punto 15 della stessa Condizione Speciale H (- la forma Franchigia Fissa ed Assoluta). AVVERTENZA NOTA INFORMATIVA Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa (punto 15 della Condizione Speciale H), si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessacome descritta sopra. Per esem- pio, se i veicoli dei settori VI – macchine operatrici e carrelli e VII – macchine agricole e per i rimorchi la forma tariffaria proprosta è stata pattuita una Franchigia di € 218la Tariffa Fissa. La Società assicura, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni private, i rischi della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo. Ricordiamo inoltre che responsabilità civile per i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione quali è obbligatoria el’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti (massimali) convenuti, le somme che, per la parte non assorbita dai medesimicapitale, ai risar- cimenti dovuti sulla base delle estensioni interessi e spese, siano dovute a titolo di garanzia e sulla base delle eventuali “Condizioni Aggiuntive” acquistate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. Si fa rinvio all’art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione)Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Inoltre la Società ritiene indenne l’Assicurato medesimo in caso di responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano un sinistro da circolazione di cui al Codice delle Assicurazioni private. Si fa rinvio all’art. 16 per gli aspetti di dettaglio.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori Autobus, Autoveicoli Trasporto Cose, Macchine Operatrici E Carrelli, Macchine Agricole

Coperture assicurative offerte. La In base a specifiche esigenze e necessità il Contraente può richiedere l’estensione della copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile della Circolazione (d’ora in poi RCA) ai danni diretti subiti dal veicolo assicurato o alla persona che lo condu- ce, nonché garantirsi per i quali l’assistenza legale e stradale. In nessun caso è obbligatoria l’assicurazione possibile acquistare separatamente una garanzia accessoria senza stipulare contestualmente e per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi lo stesso periodo assicurativo anche una garanzia RCA sul medesimo veicolo. Per tutto quanto non espressamente indicato per le singo- le garanzie, si applicano le medesime condizioni previste dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate garanzia RCA. ❯ RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di AssicurazioneRCA) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone per i ciclomotori e motocicli la La formula tariffaria Bo- nus/Malus (Condizione Speciale Hproposta è di tipo Bonus – Malus, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione aumen- to o in aumento diminuzione del Premio, rispettivamentepremio applicato all’atto della sti- pulazione o del rinnovo, in assenza relazione al verificarsi o in presenza meno di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsa- bilità principale nei Periodi sinistri pagati nel corso del periodo di osservazione, così come indicato alla Sezione 1 art.1.4 delle Condizioni di Assicurazione Autovettura (d’ora in poi C.G.A. Autovettura) - “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”. La Compagnia si articola obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in 18 classi contratto, del- le somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmen- te responsabile ai sensi di appartenenzalegge, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione Speciale H. Si può scegliere a titolo di pattuire l’applicazione di una Franchigiarisarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche o equiparate. Sono inoltre garantiti, con riduzione lo stesso massimale e senza sovrappremio, i danni involon- tariamente cagionati a terzi dalla circolazione del Premioveicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali), nonché quelli cagionati da un rimorchio regolarmente trainato dal vei- colo assicurato, dal gancio di traino del veicolo assicurato o da un passeggero del veicolo (c.d. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia, come riportato al punto 15 della stessa Condizione Speciale H (Franchigia Fissa ed Assoluta“Responsabilità civile dei terzi trasportati). AVVERTENZA NOTA INFORMATIVA Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione Sono inoltre inclusi in garanzia, entro il 3% del massimale, i danni arrecati a terzi in conseguenza di una Franchigia fissa incendio del veicolo (punto 15 della Condizione Speciale Hc.d. “Ricorso Terzi”), si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esem- pio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 la regolamentazione delle suddette coperture si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importorinvia alla Sezione 1 - Responsabilità Civile: art. Ricordiamo inoltre che i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risar- cimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali “Condizioni Aggiuntive” acquistate (articolo 1 1.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 1.3 - “Esclusioni” e art. 4 delle Norme Comuni - “Estensio- ne Territoriale” delle Condizioni Generali C.G.A. Autovettura. Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Autovettura: art. 1.3 - “Esclusioni”, art. 9.1 “Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Assicurazioneincidente”, art. 9.2 “Risarcimento del terzo trasportato”. Se nel contratto è previsto un pagamento rateale, in caso di mancato pagamento degli importi di premio dovu- ti entro il 15° giorno dalla data di scadenza, è prevista la sospensione della copertura. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia a quanto disposto nelle Norme Comuni art. 3 - “Periodo di Coper- tura” e art. 9 - “Sospensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”. Inoltre, qualora il Contraente abbia beneficiato di una ri- duzione di premio per aver dichiarato che il veicolo non sarà guidato mai o quasi mai da conducenti “inesperti” (età inferiore ai 25 anni o con meno di due anni di patente), se il veicolo viene guidato da tale conducente, alla garanzia Avvertenza: sono previste rivalse ossia azioni per il re- cupero delle somme che la Compagnia ha dovuto corri- spondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia alle C.G.A. Autovettura: art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 1.3 -“Esclusioni” (che prevede la rivalsa per quanto liquidato ai terzi trasportati nel caso in cui il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti), art. 1 delle Norme Comuni - “Modalità di adesione”. Si segnala inoltre che le rivalse previste dall’art.1.3 lettera c) (limitatamente ai sinistri determinati dalla guida sotto l’influenza dell’alcool -art.186 del Codice della Strada) e d) (veicolo in circolazione non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisio- ne) possono essere escluse richiedendo la garanzia “PRO- TEZIONE IMPREVISTI” sempre che sia possibile inserirla per il profilo contrattuale scelto dal Contraente.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Coperture assicurative offerte. La In base a specifiche esigenze e necessità il Contraente può richiedere l’estensione della copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile della Circolazione (d’ora in poi RCA) ai danni diretti subiti dal veicolo assicurato o alla persona che lo conduce, nonché garantirsi per i quali l’assistenza legale e stradale. In nessun caso è obbligatoria l’assicurazione possibile acquistare separatamente una garanzia accesso- ria senza stipulare contestualmente e per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi lo stesso periodo assicurativo anche una garanzia RCA sul medesimo veicolo. Per tutto quanto non espressamente indicato per le singo- le garanzie, si applicano le medesime condizioni previste dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate garanzia RCA. ❯ RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di AssicurazioneRCA) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone per i ciclomotori e motocicli la La formula tariffaria Bo- nus/Malus (Condizione Speciale Hproposta è di tipo Bonus - Malus, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione aumento o in aumento diminuzione del Premio, rispettivamentepremio applicato all’atto della stipula- zione o del rinnovo, in assenza relazione al verificarsi o in presenza meno di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsa- bilità principale nei Periodi sini- stri pagati nel corso del periodo di osservazione, così come indicato alla Sezione 1 art.1.4 delle Condizioni di Assicurazio- ne Furgoni & Van (d’ora in poi C.G.A. Furgoni & Van) - “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”. La Compagnia si articola obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in 18 classi contratto, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente re- sponsabile ai sensi di appartenenzalegge, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione Speciale H. Si può scegliere a titolo di pattuire l’applicazione di una Franchigiarisarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche o equiparate. Sono inoltre garantiti, con riduzione lo stesso massimale e senza sovrappremio, i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del Premioveicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali), nonché quelli cagionati da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato, dal gancio di trai- no del veicolo assicurato o da un passeggero del veicolo (c.d. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia, come riportato al punto 15 della stessa Condizione Speciale H (Franchigia Fissa ed Assoluta“Responsabilità civile dei terzi trasportati). AVVERTENZA NOTA INFORMATIVA Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione Sono inoltre inclusi in garanzia, entro il 3% del massimale, i danni arrecati a terzi in conseguenza di una Franchigia fissa incendio del veicolo (punto 15 della Condizione Speciale Hc.d. “Ricorso Terzi”), si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esem- pio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 la regolamentazione delle suddette coperture si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importorinvia alla Sezione 1 - Responsabilità Civile: art. Ricordiamo inoltre che i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risar- cimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali “Condizioni Aggiuntive” acquistate (articolo 1 1.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 1.3 - “Esclusioni” e art. 4 delle Norme Comuni - “Estensione Territoriale” delle Condizioni Generali C.G.A. Furgoni & Van. Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pa- gamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 1.3 - “Esclusioni”, art. 9.1 “Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Assicurazioneinciden- te”, art. 9.2 “Risarcimento del terzo trasportato”. Se nel contratto è previsto un pagamento rateale, in caso di mancato pagamento degli importi di premio dovuti entro il 15° giorno dalla data di scadenza, è prevista la sospensio- ne della copertura. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia a quanto disposto nelle Norme Comuni art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “So- spensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”. Inoltre, qualora il Contraente abbia beneficiato di una ridu- zione di premio per aver dichiarato che il veicolo non sarà guidato mai o quasi mai da conducenti “inesperti” (età in- feriore ai 25 anni o con meno di due anni di patente), se il veicolo viene guidato da tale conducente, alla garanzia Responsabilità Civile si applica la franchigia prevista in pre- ventivo e in contratto. Avvertenza: sono previste rivalse ossia azioni per il re- cupero delle somme che la Compagnia ha dovuto corri- spondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 1.3 - “Esclusioni” (che prevede la rivalsa per quanto liquidato ai terzi trasportati nel caso in cui il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti), art. 1 delle Norme Comuni - “Modalità di adesione”. Si segnala inoltre che le rivalse previste dall’art.1.3 lettera c) (limitatamente ai sinistri determinati dalla guida sotto l’influenza dell’alcool -art.186 del Codice della Strada) e d) (veicolo in circolazione non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisio- ne) possono essere escluse richiedendo la garanzia “PRO- TEZIONE IMPREVISTI” sempre che sia possibile inserirla per il profilo contrattuale scelto dal Contraente. Massimale assicurato € 10.000.000 Ammontare del danno € 10.100.000 Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza € 10.000.000 Parte di danno a carico dell’Assicurato €100.000 Massimale assicurato € 10.000.000 Franchigia € 500 Ammontare del danno €5.000 Parte di danno a carico della Compagnia € 4.500, ovvero l’ammontare del danno detratta la franchigia Parte di danno a carico dell’Assicurato € 500 Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro e franchigie. Per gli aspetti di dettaglio relativamente ai mas- simali si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 1.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 9.2- “Risarcimento del terzo trasportato”. Per gli aspetti di detta- glio relativamente alle franchigie si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van art 1.4 “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”, art. 1.5 “Franchigia” e art. 9.1 “Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di incidente”.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Circolazione

Coperture assicurative offerte. La copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a Terzi dalla circolazione corrispondere al Beneficiario un Indennizzo nei casi sotto indicati, diversi a seconda del veicolo nelle aree pubbliche “Pacchetto” di garanzie scelto dall’Assicurato in fase di sottoscrizione: Inabilità Totale Temporanea da Infortunio e Malattia, qualora l’Assicurato sia Lavoratore Autonomo o a queste equiparate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico, PACCHETTO A Garanzie Danni Perdita di Impiego, qualora l’Assicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, Ricovero Ospedaliero, qualora l’Assicurato sia Non Lavoratore PACCHETTO B Inabilità Totale Temporanea da Infortunio e Malattia, qualora l’Assicurato sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico, PACCHETTO C Garanzie Vita Decesso Invalidità Totale Permanente da Infortunio Le garanzie Danni sono disciplinate nel presente Fascicolo Informativo e si intendono operanti qualora sia stato sottoscritto dall'Assicurato, nel Modulo di Adesione il relativo Pacchetto A o B di cui sopra, secondo le modalità previste dalle relative Condizioni Generali di Assicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone per i ciclomotori e motocicli la formula tariffaria Bo- nus/Malus (Condizione Speciale H, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsa- bilità principale nei Periodi di osservazione, e si articola in 18 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione Speciale H. Si può scegliere di pattuire l’applicazione di una Franchigia, con riduzione del Premio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia, come riportato al punto 15 della stessa Condizione Speciale H (Franchigia Fissa ed Assoluta). AVVERTENZA NOTA INFORMATIVA Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa (punto 15 della Condizione Speciale H), si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esem- pio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo. Ricordiamo inoltre che i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risar- cimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali “Condizioni Aggiuntive” acquistate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa Temporanea in Caso Di Morte Ed Invalidita’ Totale Permanente Da Infortunio a Premio Unico E a Capitale Decrescente

Coperture assicurative offerte. La copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria obbligato- NOTA INFORMATIVA xxx l’assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo dell’autovettura nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazionedell’assi- curazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone per i ciclomotori e motocicli le autovetture la formula tariffaria Bo- nusBonus/Malus (Condizione Speciale HF, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad a ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsa- bilità Responsabilità principale nei Periodi di osservazione, e si articola in 18 ventiquattro classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione Speciale H. F. Si può scegliere di pattuire l’applicazione di una Franchigia, con riduzione del Premio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia, come riportato al punto 15 14 della stessa Condizione Speciale H (F Franchigia Fissa ed Assoluta). Per le Polizze amministrate nella forma a Libro Ma- tricola e destinate alla copertura di flotte di veicoli, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone in alternativa alle forme Bonus/Malus e Bonus /Malus con Franchigia la Condizione Speciale E Franchigia Fissa e Assoluta, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio. AVVERTENZA NOTA INFORMATIVA AVVERTENZA • qualora venga pattuita la Condizione Aggiuntiva X - Conducente esclusivo, se la persona alla guida del veicolo non è quella indicata in Polizza come Conducente esclusivo; • qualora venga pattuita la Condizione Aggiuntiva Y - Conducente esperto, se la persona alla guida del veicolo non è di età pari o superiore a 26 anni e non ha conseguito la patente, valida per la guida del veicolo indicato in Polizza, da al- meno due anni. Segnaliamo che in base alle Condizioni Auto Intelligente in caso di Sinistro UNIPOL- SAI ASSICURAZIONI potrà rivalersi nei confronti dell’Assicurato in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di Responsabilità Civile ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa, e con il massimo di € 5.000, nei casi di assenza del dispositivo satellitare o inoperatività del dispositivo mede- simo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza. Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il termine di 15 giorni lavora- tivi, l’azione di rivalsa verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di effetto della Polizza. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Auto Intelligente. Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa (Condizio- ne speciale E) e punto 15 14 della Condizione Speciale H)F, si deve rimborsare a UNIPOLSAI UNIPOL- SAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esem- pioesempio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo. Ricordiamo inoltre che i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria eNOTA INFORMATIVA Come previsto dall’art. 170 bis del Codice, per la parte il contratto, di durata annuale (o su richie- sta dell’Assicurato, di anno più frazione) cesserà automaticamente alla sua scaden- za senza alcun obbligo di disdetta. Le relative garanzie saranno operanti fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo RC Auto eventualmente stipulato e comunque fino e non assorbita dai medesimi, ai risar- cimenti dovuti sulla base delle estensioni oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di garanzia e sulla base delle eventuali “Condizioni Aggiuntive” acquistate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione)annualità.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autovetture

Coperture assicurative offerte. La In base a specifiche esigenze e necessità il Contraente può richiedere l’estensione della copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile della Circolazione (d’ora in poi RCA) ai danni diretti subiti dal veicolo assicurato o alla persona che lo condu- ce, nonché garantirsi per i quali l’assistenza legale e stradale. In nessun caso è obbligatoria l’assicurazione possibile acquistare separatamente una ga- ranzia accessoria senza stipulare contestualmente e per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi lo stesso periodo assicurativo anche una garanzia RCA sul medesimo veicolo. Per tutto quanto non espressamente indicato per le singo- le garanzie, si applicano le medesime condizioni previste dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate garanzia RCA. ❯ RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di AssicurazioneRCA) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone per i ciclomotori e motocicli la La formula tariffaria Bo- nus/Malus (Condizione Speciale Hproposta è di tipo Bonus-Malus, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione aumen- to o in aumento diminuzione del Premio, rispettivamentepremio applicato all’atto della sti- pulazione o del rinnovo, in assenza relazione al verificarsi o in presenza meno di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsa- bilità principale nei Periodi sinistri pagati nel corso del periodo di osservazione, così come indicato alla Sezione 1 art.1.4 delle Condizioni di Assicurazione Altri Veicoli (d’ora in poi C.G.A. Altri Veicoli) - “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”. La Compagnia si articola obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in 18 classi contratto, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civil- mente responsabile ai sensi di appartenenzalegge, come riportate nella Tabella a titolo di risarcimen- to (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche o equiparate. Sono inoltre garantiti, con lo stesso massimale e senza sovrappremio, i danni involon- tariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali), nonché quelli cagionati da un rimorchio regolarmente trainato dal vei- colo assicurato, dal gancio di traino del veicolo assicurato o da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità civile dei terzi trasportati). Sono inoltre inclusi in garanzia, entro il 3% del massimale, i danni arrecati a terzi in conseguenza di incendio del veicolo (c.d. “Ricorso Terzi”). Per i soli Mo- tocarri viene garantita anche la responsabilità del Contra- ente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico. Per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia alla Sezione 1 - Responsabilità Civile: art. 1.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 1.3 - “Esclusioni” e art. 4 delle Norme Comuni - “Estensio- ne Territoriale” delle C.G.A. Altri Veicoli. Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.3 - “Esclusioni”, art. 9.1 “Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di incidente”, art. 9.2 “Risarcimento del terzo trasportato”. Se nel contratto è previsto un pagamento rateale, in caso di mancato pagamento degli importi di premio dovuti en- tro il 15° giorno dalla data di scadenza, è prevista la so- spensione della Premessa copertura. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della Condizione Speciale H. Si può scegliere polizza, si rinvia a quanto disposto nelle Norme Comuni art. 3 - “Periodo di pattuire l’applicazione Coper- tura” e art. 9 - “Sospensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”. Inoltre, qualora il Contraente abbia beneficiato di una Franchigiaridu- zione di premio per aver dichiarato che il veicolo non sarà guidato mai o quasi mai da conducenti “inesperti” (età in- feriore ai 25 anni o con meno di due anni di patente), se il veicolo viene guidato da tale conducente, alla garanzia Responsabilità Civile si applica la franchigia prevista in pre- ventivo e in contratto. Infine, nei casi in cui sia previsto un guidatore esclusivo, se il veicolo viene guidato da persona diversa da questi, alla garanzia Responsabilità Civile si ap- plica una franchigia supplementare di Euro 1.500. Avvertenza: sono previste rivalse ossia azioni per il re- cupero delle somme che la Compagnia ha dovuto cor- rispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 1.3 - “Esclusioni” (che prevede la rivalsa per quanto liqui- dato ai terzi trasportati nel caso in cui il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti), art. 1 delle Norme Comuni - “Modalità di adesione” . Si segnala inoltre che le rivalse previste dall’ art.1.3 lettera c) (limita- tamente ai sinistri determinati dalla guida sotto l’influenza dell’alcool - art.186 del Codice della Strada) e d) (veicolo in circolazione non in regola da più di due mesi con riduzione le norme relative alla revisione) possono essere escluse ri- chiedendo la garanzia “PROTEZIONE IMPREVISTI” sempre che sia possibile inserirla per il profilo contrattuale scelto dal Contraente. Massimale assicurato € 6.000.000 Ammontare del Premio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante danno € 6.100.000 Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza € 6.000.000 Parte di danno a carico dell’Assicurato €100.000 Massimale assicurato € 6.000.000 Franchigia € 500 Ammontare del danno €5.000 Parte di danno a carico della FranchigiaCompagnia € 4.500, come riportato al punto 15 ovvero l’ammontare del danno detratta la franchigia Parte di danno a carico dell’Assicurato € 500 Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro e franchigie. Per gli aspetti di dettaglio relativamente ai massimali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.1 - “Ogget- to dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 9.2 - “Risarcimento del terzo trasportato”. Per gli aspetti di dettaglio relativamente alle franchigie si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli art 1.4 “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”. libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra Compagnia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli, art. 3 delle Norme Comuni - “Perio- do di copertura”. ❯ FURTO E INCENDIO (solo per Autocarri, Autocaravan, Quadricicli e Motocarri) La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di Furto o Incendio. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella Sezione 2 - Furto e Incendio, art. 2.1 delle C.G.A. Altri Veicoli. Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 2.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 2.2 - “Esclusioni”, art. 10.1 - “Mo- dalità per la denuncia del sinistro”, art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate”, art. 10.3 - “Determinazione dell’ammontare del danno”. La garanzia Furto e Incendio non opera nei periodi di sospen- sione della stessa Condizione Speciale H (Franchigia Fissa ed Assoluta)polizza. AVVERTENZA NOTA INFORMATIVA Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione Per gli aspetti di una Franchigia fissa (punto 15 dettaglio, in merito alla sospensione della Condizione Speciale H)polizza, si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo rinvia alle Norme Comuni: art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “Sospensione Tempo- ranea del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessacontratto e sua riattivazione”. in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per esem- piogli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 2.3 - “Scoperto e minimo”, se è stata pattuita una Franchigia art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate” e art. 10.3 Somma Assicurata € 20.000 Scoperto 5% (€ 20.000*5%= € 1.000) con un minimo di € 218, in presenza 250 Parte di danno a carico della Compagnia € 19.000 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 1.000 Somma Assicurata € 20.000 Danno a seguito di danneggiamento € 1.000 Scoperto 5% (€ 1.000*5%= € 50) con un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno minimo di € 150 Parte di danno a carico della Compagnia € 850 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 150 (in quan- to lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile) - “Determinazione dell’ammontare del danno”. Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo. Le copertu- re saranno operanti fino alle ore 24 del giorno di scadenza. Alla scadenza e senza alcun preavviso, il Contraente sarà ❯ DANNI AL VEICOLO (KASKO) (solo per Autocarri e Autocaravan) La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi even- tuali accessori stabilmente fissati, a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato (c.d. “Minikasko”), urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi, urto di og- getti contro il veicolo, uscita di strada o ribaltamento. Per gli aspetti di dettaglio si dovrà rimborsare quest’ultimo importo. Ricordiamo inoltre rimanda a quanto previsto nella Somma Assicurata € 20.000 Danni a seguito del sinistro € 3.000 Scoperto 5% (€ 3.000*5%= € 150) con un minimo di € 350 Parte di danno a carico della Compagnia € 2.650 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 350 (in quan- to lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile) Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 3.2 - “Esclusioni”, art. 10.1 - “Modalità per la parte denuncia del sinistro” , art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneg- giate”. Le garanzie Kasko e MiniKasko non assorbita dai medesimioperano nei pe- riodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di dettaglio, ai risar- cimenti dovuti sulla base delle estensioni in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni art. 3 - “Periodo di garanzia Copertura” e sulla base delle eventuali art. 9 - Condizioni Aggiuntive” acquistate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione)Sospensio- ne Temporanea del contratto e sua riattivazione”.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Coperture assicurative offerte. La copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria obbligato- ria l’assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo dell’autovettura nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazionedell’assi- curazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone per i ciclomotori e motocicli le autovetture la formula tariffaria Bo- nusBonus/Malus (Condizione Speciale HF, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad a ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsa- bilità Responsabilità principale nei Periodi di osservazione, e si articola in 18 ventiquattro classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione Speciale H. F. Si può scegliere di pattuire l’applicazione di una Franchigia, con riduzione del Premio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia, come riportato al punto 15 14 della stessa Condizione Speciale H (F Franchigia Fissa ed Assoluta). Per le Polizze amministrate nella forma a Libro Ma- tricola e destinate alla copertura di flotte di veicoli, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone in alternativa alle forme Bonus/Malus e Bonus /Malus con Franchigia la Condizione Speciale E Franchigia Fissa e Assoluta, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio. AVVERTENZA NOTA INFORMATIVA Ricordiamo AVVERTENZA • qualora venga pattuita la Condizione Aggiuntiva X - Conducente esclusivo, se la persona alla guida del veicolo non è quella indicata in Polizza come Conducente esclusivo; • qualora venga pattuita la Condizione Aggiuntiva Y - Conducente esperto, se la persona alla guida del veicolo non è di età pari o superiore a 26 anni e non ha conseguito la patente, valida per la guida del veicolo indicato in Polizza, da al- meno due anni. Segnaliamo che qualora sia pattuita l’applicazione in base alle Condizioni Auto Intelligente in caso di una Franchigia fissa (punto Sinistro UNIPOL- SAI ASSICURAZIONI potrà rivalersi nei confronti dell’Assicurato in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di Responsabilità Civile ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa, e con il massimo di € 5.000, nei casi di assenza del dispositivo satellitare o inoperatività del dispositivo mede- simo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza. Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il termine di 15 giorni lavora- tivi, l’azione di rivalsa verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di effetto della Condizione Speciale H), si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessaPolizza. Per esem- piogli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Auto. Come previsto dall’art. 22 del Decreto Legge nr. 179 del 18/10/2012, se è stata pattuita una Franchigia convertito con modificazioni dalla Legge nr. 221 del 17 dicembre 2012, il contratto, di € 218durata an- nuale (o su richiesta dell’Assicurato, in presenza di un danno anno più frazione) cesserà automaticamente alla sua scadenza senza alcun obbligo di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece disdetta. Le relative garanzie saranno operanti fino all’ora ed alla data di un danno effetto del nuovo contratto assicurativo RC Auto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo. Ricordiamo inoltre che i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risar- cimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali “Condizioni Aggiuntive” acquistate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione)annualità.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autovetture