Estensioni della copertura. La Compagnia assicura i rischi non compresi nell’Assicura- zione obbligatoria indicati specificati negli artt. 1.6 e 1.7 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pagg. 18-19) a cui si rinvia.
Estensioni della copertura. Dietro pagamento di un sovrappremio è possibile estendere la copertura a Rischi non com- presi nell’assicurazione obbligatoria, scegliendo le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate:
Estensioni della copertura. Sono previste le seguenti estensioni alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria disciplinata dal Codice delle Assicurazioni: – circolazione in aree private; – operazioni di carico e scarico; – responsabilità civile dei terzi trasportati. Per maggiori dettagli si veda l’articolo 2.1) “Oggetto del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
Estensioni della copertura. L’assicurazione comprende anche – a titolo esemplificativo e non limitativo - gli infortuni conseguenti a o derivanti da: ◊ imprudenze e negligenze anche gravi ◊ malore ed incoscienza, purché non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili assorbite per scopi non terapeutici ◊ tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici, aggressioni, atti violenti qualunque ne sia il mo- vente purché avvenuti sul territorio italiano, compresi Citta del Vaticano e X.Xxxxxx. ◊ calamità naturali; solo per il punto in parola, nel caso di infortunio che riguardi contemporanea- mente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo a carico della Società non potrà superare l'importo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per anno assicu- rativo e per singola Azienda. Le parti convengono inoltre che per tutte le polizze Infortuni stipulate tra le Aziende e la Società, il limite massimo di indennizzo riferito alla presente garanzia non potrà essere superiore ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ciascuna annualità assicurativa. Su- perando detti limiti, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato verranno ridotti proporzional- mente. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. ◊ stati di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora non in stato di guerra, nonché: ◊ l’annegamento ed asfissia di natura accidentale ◊ l’avvelenamento da ingestione o l’assorbimento subitaneo di sostanze nocive ◊ il contatto con corrosivi ◊ le lesioni, compresa l’ernia ma esclusi gli infarti, determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico ◊ la folgorazione, i colpi di sole o di calore, l’assideramento o il congelamento ◊ le influenze termiche e atmosferiche ◊ i morsi di animali o punture di insetti. L’assicurazione è estesa alle ernie da causa violenta nonché alle lesioni muscolari da sforzo, con l'intesa che:
Estensioni della copertura. In alcuni casi, la Società estende gratuitamente la copertura assicurativa prevista dalla Legge e da ogni norma di essa attuativa su richiesta del Contraente e con il pagamento di un’integrazione di Premio (si rinvia all’articolo 1.3 delle CGA per gli aspetti di dettaglio).
Estensioni della copertura. Sono comprese le seguenti estensioni alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria disciplinata dal Codice delle Assicurazioni: - circolazione in aree private; - operazioni di carico e scarico; - responsabilità civile dei terzi trasportati. La copertura è altresì sempre estesa, con rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 ai seguenti Rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria:
Estensioni della copertura. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private comprese le aree aeroportuali. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa premessa, i rischi non compresi nella assicurazione obbligatoria indicati in tali Condizioni. In questi casi, i massimali assicurati sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive. Si fa rinvio all’art. 26 delle CGA per ulteriori estensioni della copertura. 4.Xxxxxxxx esclusi dalla garanzia La garanzia assicurativa prestata dal contratto di assicurazione R.C.A. non copre i danni subiti dal conducente nel caso in cui questi sia responsabile del sinistro e, sempre nel caso in cui il conducente sia responsabile del sinistro, i danni alle cose subiti dalle seguenti persone:
Estensioni della copertura. L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana e per tutti gli stati come previsto dall’art. 1.6 “Estensione territoriale” delle C.G.A. Per la garanzia Assistenza come previsto dall’art. 5.3 “Estensione territoriale” delle C.G.A. Per la garanzia Tutela Legale come previsto dall’art. 6.4 “Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione” delle C.G.A.
Estensioni della copertura. Per le ulteriori garanzie che possono essere prestate, e solo per i tipi di veicoli che le prevedono, si rinvia alla Sezione 8 - “Protezione Imprevisti” delle C.G.A. Altri Veicoli.
Estensioni della copertura. L’Impresa estende gratuitamente la copertura al Rischio di Responsabilità civile per i danni cagionati dalla circolazione del veicolo per fatto dei figli minori. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo A.7 – “Condizioni aggiuntive per la copertura dei Rischi non compresi in quella obbligatoria per la Responsabilità civile”, lettera M). Dietro pagamento di un sovrappremio è possibile, inoltre, estendere la copertura a Rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria, scegliendo la Garanzia Aggiuntiva K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto da dall’articolo