Estensioni della copertura. La Compagnia assicura i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria come specificato negli artt. 1.7 e 1.8 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 17) a cui si rinvia.
Estensioni della copertura. Sono previste le seguenti estensioni alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria disciplinata dal Codice delle Assicurazioni: – circolazione in aree private; – operazioni di carico e scarico; – responsabilità civile dei terzi trasportati. Per maggiori dettagli si veda l’articolo 2.1) “Oggetto del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
Estensioni della copertura. L’assicurazione comprende anche – a titolo esemplificativo e non limitativo - gli infortuni conseguenti a o derivanti da: ◊ Imprudenze, negligenze o imperizie in conseguenza di comportamenti colposi degli assicurati o del Contraente ai sensi dell’art.1900 C.C., e fatto salvo il caso di dolo del Contraente o dell’Assicurato; ◊ malore, incoscienza, colpi di sonno, o vertigini; ◊ gli infortuni sofferti sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, purché l’assunzione abbia comprovato carattere terapeutico, ma con esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere; ◊ eventi tellurici, calamità naturali e forze della natura in generale, compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, straripamenti, inondazioni, frane, allagamenti, neve, grandine, smottamenti, valanghe, slavine; solo per il punto in parola, nel caso di infortunio che riguardi contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo a carico della Società non potrà superare l’importo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per anno assicurativo; superando questo limite, le indennità spettanti verranno proporzionalmente ridotte; ◊ tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici, aggressioni, atti violenti o azioni coercitive o dolose di terzi, qualunque ne sia il movente; ◊ stati di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora non in stato di guerra; ◊ dall'uso o conduzione di veicoli a motore e non, natanti, ciclomotori, cicli, veicoli a pedalata assistita o a trazione elettrica autorizzati alla circolazione, e compresa la salita e la discesa su/dal mezzo di trasporto, veicolo e natante, per gli infortuni subiti, in caso di fermata e/o sosta del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia; nonché’: ◊ l’annegamento ed asfissia di natura accidentale; ◊ l’avvelenamento o l’intossicazione da ingestione o l’assorbimento subitaneo di sostanze o alimenti nocivi; ◊ il contatto con acidi o agenti corrosivi in genere; ◊ le lesioni, esclusi gli infarti, determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico, e comprese le ernie traumatiche da sforzo e gli strappi muscolari da sforzo; ◊ la folgorazione, le scariche elettriche in genere, o l’azione del fulmine; ◊ i colpi di sole o di calore, l’assideramento o il congelam...
Estensioni della copertura. Dietro pagamento di un sovrappremio è possibile estendere la copertura a Rischi non com- presi nell’assicurazione obbligatoria, scegliendo le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate:
Estensioni della copertura. In alcuni casi, la Società estende gratuitamente la copertura assicurativa prevista dalla Legge e da ogni norma di essa attuativa su richiesta del Contraente e con il pagamento di un’integrazione di Premio (si rinvia all’articolo 1.3 delle CGA per gli aspetti di dettaglio).
Estensioni della copertura. Sono comprese le seguenti estensioni alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria disciplinata dal Codice delle Assicurazioni: - circolazione in aree private; - operazioni di carico e scarico; - responsabilità civile dei terzi trasportati. La copertura è altresì sempre estesa, con rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 ai seguenti Rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria:
A) Xxxxx subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
B) Nei confronti dell’Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria per danni subiti dai trasportati, per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacienti o psicotrope e se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.10 della SEZIONE CONDIZIONI AGGIUNTIVE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO.
Estensioni della copertura. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione e giacenza del natante in acque private. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa premessa, i rischi non compresi nella assicurazione obbligatoria indicati in tali Condizioni. In questi casi, i massimali assicurati sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive. Si fa rinvio all’art. 34 delle CGA per ulteriori estensioni della copertura. La garanzia assicurativa prestata dal contratto di assicurazione R.C.A. non copre i danni subiti dal conducente nel caso in cui questi sia responsabile del sinistro e, sempre nel caso in cui il conducente sia responsabile del sinistro, i danni alle cose subiti dalle seguenti persone:
1) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti (ad es. genitori e nonni) e i discendenti (ad es. figli e nipoti) legittimi, naturali o adottivi del conducente e dei soggetti di cui al precedente punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti (ad es. fratelli e sorelle) e affini (ad es. suoceri e cognati) fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questo o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto 2). Avvertenza: La Società presta la garanzia di Responsabilità Civile e determina il premio in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente che, con la firma della polizza, si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Ai fini dell’applicazione delle citate norme del Codice Civile, nella polizza sottoscritta dal Contraente sono esplicitati gli elementi che la Società considera influenti sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del premio. Si fa rinvio all’art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione per le relative conseguenze.
Estensioni della copertura. L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana e per tutti gli stati come previsto dall’art. 1.6 “Estensione territoriale” delle C.G.A. Per la garanzia Assistenza come previsto dall’art. 5.3 “Estensione territoriale” delle C.G.A. Per la garanzia Tutela Legale come previsto dall’art. 6.4 “Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione” delle C.G.A.
Estensioni della copertura. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa premessa, i rischi non compresi nella assicurazione obbligatoria indicati in tali Condizioni. In questi casi, i massimali assicurati sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive. Si fa rinvio all’art. 26 delle CGA per ulteriori estensioni della copertura.
Estensioni della copertura. Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto sono previ- ste estensioni alla copertura obbligatoria menzionate negli articoli 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11 delle Condizioni di Assicurazione.