Costi ammissibili. I costi possono essere imputati alla convenzione di sovvenzione, a condizione che siano conformi alle disposizioni di cui alla parte B dell'allegato II. In particolare, i costi relativi alle attività di ricerca svolte nell'ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito: 1. Spese ammissibili per le attività svolte dal ricercatore L'allegato I stabilisce un importo forfettario, esclusivamente a favore dei ricercatori assunti nell'ambito del progetto, sulla base degli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro, a prescindere da ogni ulteriore contributo che può essere corrisposto dal beneficiario al ricercatore. I relativi importi di riferimento del programma di lavoro sono stabiliti prendendo in considerazione un'assunzione a tempo pieno del ricercatore nell'ambito del progetto. In caso di un'assunzione a tempo parziale le indennità saranno adeguate proporzionalmente al tempo effettivamente dedicato al progetto. L’importo forfettario stabilito nell’allegato I per il ricercatore è composto dalle voci indicate di seguito. a) Un'indennità mensile di soggiorno, conformemente all'allegato I. Per permanenze più lunghe, il beneficiario assume il ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro, salvo nei casi adeguatamente documentati in cui la regolamentazione nazionale vieti questa possibilità. Per permanenze più brevi, il beneficiario può optare tra l'assunzione del ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro o di una borsa ad importo fisso. Gli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro per i ricercatori assunti sulla base di un contratto di lavoro comprendono tutte le detrazioni obbligatorie ai sensi della normativa nazionale nell’ambito della presente convenzione di sovvenzione. Quando non è possibile offrire un contratto di lavoro, il beneficiario assume il ricercatore secondo modalità contrattuali equivalenti ad una borsa ad importo fisso, a condizione che ciò sia compatibile con la legislazione applicabile del beneficiario, garantendo al ricercatore l'adeguata copertura previdenziale, non necessariamente pagata con la borsa. b) Un contributo ai costi di mobilità costituito dalle voci indicate di seguito. - Un’indennità mensile di mobilità, conformemente all’allegato I, che tiene conto della situazione familiare del ricercatore alla data stabilita come termine ultimo di presentazione della proposta. Per avere diritto a un'indennità di mobilità il ricercatore deve effettuare un periodo di mobilità fisica transnazionale all'inizio delle attività di formazione alla ricerca o entro un periodo inferiore a dodici mesi (12) mesi prima del termine ultimo di presentazione della proposta. Per tenere conto del costo della vita e della struttura retributiva nazionale dei paesi nei quali il ricercatore svolge le attività di ricerca, alle suddette indennità mensili di soggiorno e di mobilità si applicano i coefficienti correttivi indicati nel programma di lavoro in vigore al momento della firma della convenzione di sovvenzione. La Commissione si riserva il diritto di applicare alle convenzioni di sovvenzione in corso le revisioni dei coefficienti correttivi previsti dal programma di lavoro, in caso di un aumento di tale coefficiente pari o superiore al 10%. Gli adeguamenti finanziari necessari del contributo finanziario della Comunità saranno effettuati al momento del pagamento finale. - Inoltre se il ricercatore ha diritto all’indennità mensile di mobilità beneficerà anche di un'indennità di viaggio calcolata in base alla distanza tra il proprio luogo di origine e la sede del beneficiario presso la quale svolge le proprie attività di formazione alla ricerca per ciascun periodo di dodici (12) mesi o per un periodo inferiore se quello residuo ha una durata inferiore a dodici (12) mesi. La prima indennità di viaggio viene versata al momento dell'entrata in servizio; quelle successive sono versate con frequenza annua. c) Un contributo, conformemente all'allegato I, a copertura degli altri costi connessi alla partecipazione del ricercatore al progetto a seconda della natura delle attività previste dal progetto. Tale indennità sarà gestita dal beneficiario e verrà utilizzata per costi direttamente connessi al ricercatore. I costi relativi alle altre attività svolte nell’ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito:
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Samples: Grant Agreement
Costi ammissibili. I costi possono essere imputati alla convenzione ammissibili per la realizzazione dei progetti di sovvenzionericerca sono i seguenti:
a) spese di personale (ricercatori, a condizione che siano conformi alle disposizioni di tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui alla parte B dell'allegato II. In particolare, i costi relativi alle sono impiegati nelle attività di ricerca svolte nell'ambito e sviluppo) dei soggetti proponenti; il costo del personale per l’esecuzione di attività non classificabili come ricerca e/o sviluppo in senso stretto deve essere imputato alle spese generali;
b) spese per strumentazione e attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata dello stesso. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito: 1. Spese ammissibili per le attività svolte dal ricercatore L'allegato I stabilisce un importo forfettarioricerca, esclusivamente a favore dei ricercatori assunti nell'ambito del progetto, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili. Nel caso in cui l’acquisizione di strumenti e attrezzature avvenga attraverso un contratto di leasing, il costo imputabile al programma è calcolato sulla base dei canoni pagati nel periodo di svolgimento delle attività, al netto degli importi interessi;
c) spese dei fabbricati e dei terreni utilizzati per il progetto di riferimento indicati ricerca e per la durata dello stesso, nel programma di lavoro, a prescindere da ogni ulteriore contributo che può essere corrisposto dal beneficiario al ricercatore. I relativi importi di riferimento limite complessivo massimo del programma di lavoro sono stabiliti prendendo in considerazione un'assunzione a tempo pieno 30% del ricercatore nell'ambito costo totale del progetto. In caso di un'assunzione a tempo parziale le indennità saranno adeguate proporzionalmente al tempo effettivamente dedicato al Le spese per i terreni non possono superare il 10% del costo totale del progetto. L’importo forfettario stabilito nell’allegato I Le aree e i fabbricati suddetti possono essere ammessi all’agevolazione se nei 10 anni precedenti alla domanda di agevolazione non siano stati oggetto di concessione di aiuto di qualsiasi natura, da parte di enti pubblici locali, nazionali o comunitari ovvero, se lo sono stati, l’ente concedente abbia revocato e recuperato interamente l’aiuto concesso;
d) spese per il ricercatore è composto dalle voci indicate servizi di seguito.
a) Un'indennità mensile consulenza e di soggiorno, conformemente all'allegato I. Per permanenze più lunghe, il beneficiario assume il ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro, salvo nei casi adeguatamente documentati in cui la regolamentazione nazionale vieti questa possibilità. Per permanenze più brevi, il beneficiario può optare tra l'assunzione del ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro o di una borsa ad importo fisso. Gli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro per i ricercatori assunti sulla base di un contratto di lavoro comprendono tutte le detrazioni obbligatorie servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai sensi della normativa nazionale nell’ambito della presente convenzione di sovvenzione. Quando non è possibile offrire un contratto di lavoro, il beneficiario assume il ricercatore secondo modalità contrattuali equivalenti ad una borsa ad importo fisso, a condizione che ciò sia compatibile con la legislazione applicabile del beneficiario, garantendo al ricercatore l'adeguata copertura previdenziale, non necessariamente pagata con la borsa.
b) Un contributo ai costi di mobilità costituito dalle voci indicate di seguito. - Un’indennità mensile di mobilità, conformemente all’allegato I, che tiene conto della situazione familiare del ricercatore alla data stabilita come termine ultimo di presentazione della proposta. Per avere diritto a un'indennità di mobilità il ricercatore deve effettuare un periodo di mobilità fisica transnazionale all'inizio delle attività di formazione alla ricerca o entro un periodo inferiore a dodici mesi (12) mesi prima del termine ultimo di presentazione della proposta. Per tenere conto del costo della vita e della struttura retributiva nazionale dei paesi nei quali il ricercatore svolge le attività fini dell'attività di ricerca, alle suddette indennità mensili di soggiorno e di mobilità si applicano i coefficienti correttivi indicati nel programma di lavoro in vigore al momento della firma della convenzione di sovvenzione. La Commissione si riserva il diritto di applicare alle convenzioni di sovvenzione in corso le revisioni dei coefficienti correttivi previsti dal programma di lavoroivi inclusi gli oneri connessi alla costituzione dell’ATS/RTI, in caso di un aumento aggregazione tra soggetti diversi;
e) spese della ricerca contrattuale;
f) costi per l’acquisizione di tale coefficiente pari brevetti, acquisiti o superiore al 10%. Gli adeguamenti finanziari necessari del contributo finanziario della Comunità saranno effettuati al momento del pagamento finale. - Inoltre se ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione e spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (tra cui i depositi delle domande di brevetto);
g) spese per la diffusione e il ricercatore ha diritto all’indennità mensile di mobilità beneficerà anche di un'indennità di viaggio calcolata in base alla distanza tra il proprio luogo di origine e la sede del beneficiario presso la quale svolge le proprie attività di formazione alla ricerca per ciascun periodo di dodici (12) mesi o per un periodo inferiore se quello residuo ha una durata inferiore a dodici (12) mesi. La prima indennità di viaggio viene versata al momento dell'entrata in servizio; quelle successive sono versate con frequenza annua.
c) Un contributo, conformemente all'allegato I, a copertura degli altri costi connessi alla partecipazione del ricercatore al progetto a seconda della natura delle attività previste dal progetto. Tale indennità sarà gestita dal beneficiario e verrà utilizzata per costi direttamente connessi al ricercatore. I costi relativi alle altre attività svolte nell’ambito trasferimento dei risultati del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito:ricerca (organizzazione di seminari ed incontri, produzione di materiali informativi, realizzazione di laboratori dimostrativi, etc.);
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Samples: Bando Per La Presentazione Delle Domande Di Aiuti Alle Imprese
Costi ammissibili. I costi possono essere Per tutte le tipologie di progetti/programma di ricerca elencati all’art. 5.9, sono ammissibili a finanziamento e imputati alla convenzione fase di sovvenzionericerca industriale, allo sviluppo sperimentale od ad attività di dimostrazione, i seguenti costi: Attività Tipologie ammissibili di spesa Spese di management e coordinamento a condizione che siano conformi alle disposizioni la stessa sia svolta con risorse interne del Capofila di progetto ed, eventualmente, dei WP leader. Tali spese non devono superare il 5% del costo totale. Non sono ammessi partner il cui alla parte B dell'allegato IIapporto si sostanzi Per attività di esclusivamente nello svolgimento di suddette attività ricerca industriale Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura del loro impiego sul progetto di ricerca). In particolareIl personale amministrativo deve essere imputato sulle spese generali. Per attività di sviluppo sperimentale Costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di ricerca per tutto il loro ciclo di vita, sono considerati ammissibili unicamente i costi relativi alle di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi Per attività di dimostrazione etc della buona prassi contabile. Nel caso di beni destinati alla realizzazione di attività dimostrativa, questi, purché gli stessi esauriscano il loro periodo di vita utile in funzione del dimostratore, possono essere riconosciuti per intero. Tali spese non devono superare il 40% calcolato sul costo totale riferito al singolo beneficiario. Potranno valutarsi scostamenti se debitamente motivati in relazione con la natura complessa degli “output” realizzati. Spese per missioni (connesse ai progetti finanziati) all’estero e in Italia del personale impegnato sul progetto di ricerca svolte nell'ambito nel limite del 5% dei costi di personale. I costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca. Tali spese sono consentite per ammontare max pari al 50% calcolato sul costo delle spese di personale del singolo beneficiario. Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili all’attività di ricerca Tali spese non devono superare il 30% calcolato sul costo totale riferito al singolo beneficiario. Potranno valutarsi scostamenti se giustificati alla natura complessa degli “output” realizzati. Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito: 1. Spese ricerca nella misura massima del 3% delle spese totali ammissibili per le attività svolte dal ricercatore L'allegato I stabilisce un importo forfettario, esclusivamente a favore dei ricercatori assunti nell'ambito del progetto, sulla base degli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro, a prescindere da ogni ulteriore contributo che può essere corrisposto dal beneficiario al ricercatore. I relativi importi di riferimento del programma di lavoro sono stabiliti prendendo in considerazione un'assunzione a tempo pieno del ricercatore nell'ambito del progetto. In Nel caso di un'assunzione a tempo parziale partecipazioni ad eventi organizzati da terzi, sono ammissibili in questa voce solamente le indennità spese di iscrizione. Le spese di trasporto, effettuate esclusivamente con mezzi pubblici (aereo, treno, bus, taxi), di vitto e di alloggio devono essere inserite tra le spese di Missione. In tutti i casi, tali spese saranno adeguate proporzionalmente sottoposte ad autorizzazione preventiva da parte della Regione o Finpiemonte al tempo effettivamente dedicato al fine di accertare la stretta correlazione dell’evento con il progetto stesso. Possono rientrare in questa categoria le spese di allestimento del sito web del progetto. L’importo forfettario stabilito nell’allegato I Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca comprensivo del personale amministrativo impegnato in attività di rendicontazione. Esse sono ammissibili e da calcolarsi forfetariamente nella misura massima del 15% del costo per il ricercatore è composto dalle voci indicate “spese di seguito.
a) Un'indennità mensile di soggiornopersonale” riferito al singolo beneficiario3 Ai sensi dell’art. 28.2.a del REG CE n. 651/2014, conformemente all'allegato I. Per permanenze più lunghe, il beneficiario assume il ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro, salvo nei casi adeguatamente documentati sono altresì ammissibili a finanziamento i seguenti costi esclusivamente nel caso in cui la regolamentazione nazionale vieti questa possibilità. Per permanenze più brevi, il beneficiario può optare tra l'assunzione siano sostenuti da piccole e medie imprese ovvero da altri soggetti del ricercatore nell'ambito raggruppamento che siano riconducibili alla definizione di un contratto di lavoro o di una borsa ad importo fisso. Gli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro per i ricercatori assunti sulla base di un contratto di lavoro comprendono tutte le detrazioni obbligatorie ai sensi della normativa nazionale nell’ambito della presente convenzione di sovvenzione. Quando non è possibile offrire un contratto di lavoro, il beneficiario assume il ricercatore secondo modalità contrattuali equivalenti ad una borsa ad importo fisso, a condizione che ciò sia compatibile con la legislazione applicabile del beneficiario, garantendo al ricercatore l'adeguata copertura previdenziale, non necessariamente pagata con la borsa.
b) Un contributo ai costi di mobilità costituito dalle voci indicate di seguito. - Un’indennità mensile di mobilità, conformemente all’allegato I, che tiene conto della situazione familiare del ricercatore alla data stabilita come termine ultimo di presentazione della proposta. Per avere diritto a un'indennità di mobilità il ricercatore deve effettuare un periodo di mobilità fisica transnazionale all'inizio delle attività di formazione alla ricerca o entro un periodo inferiore a dodici mesi (12) mesi prima del termine ultimo di presentazione della proposta. Per tenere conto del costo della vita e della struttura retributiva nazionale dei paesi nei quali il ricercatore svolge le attività di ricerca, alle suddette indennità mensili di soggiorno e di mobilità si applicano i coefficienti correttivi indicati nel programma di lavoro in vigore al momento della firma della convenzione di sovvenzione. La Commissione si riserva il diritto di applicare alle convenzioni di sovvenzione in corso le revisioni dei coefficienti correttivi previsti dal programma di lavoro, in caso di un aumento di tale coefficiente pari o superiore al 10%. Gli adeguamenti finanziari necessari del contributo finanziario della Comunità saranno effettuati al momento del pagamento finale. - Inoltre se il ricercatore ha diritto all’indennità mensile di mobilità beneficerà anche di un'indennità di viaggio calcolata in base alla distanza tra il proprio luogo di origine e la sede del beneficiario presso la quale svolge le proprie attività di formazione alla ricerca per ciascun periodo di dodici (12) mesi o per un periodo inferiore se quello residuo ha una durata inferiore a dodici (12) mesi. La prima indennità di viaggio viene versata al momento dell'entrata in servizio; quelle successive sono versate con frequenza annua.
c) Un contributo, conformemente all'allegato I, a copertura degli altri costi connessi alla partecipazione del ricercatore al progetto a seconda della natura delle attività previste dal progetto. Tale indennità sarà gestita dal beneficiario e verrà utilizzata per costi direttamente connessi al ricercatore. I costi relativi alle altre attività svolte nell’ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito:P.M.I..
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Samples: Accordo Di Programma
Costi ammissibili. I Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le spese e i costi relativi a:
a) il personale dipendente del soggetto richiedente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, lavoratori interinali, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d’uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere imputati alla convenzione interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore;
c) i servizi di sovvenzioneconsulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall’articolo 20 del Regolamento Delegato UE n. 480/2014 e dall’articolo 29 del Regolamento UE n. 1290/2013;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. Ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del Regolamento UE 1303/2013, il soggetto richiedente deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un’adeguata codificazione contabile atta a condizione che siano conformi alle disposizioni di cui alla parte B dell'allegato II. In particolaretenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi relativi alle sostenuti nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell’ambito delle attività di ricerca svolte nell'ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo industriale. Si rimanda all’Appendice V – “Criteri per la determinazione dei costi ammissibili” per dettagli sui criteri per la determinazione dei costi e le disposizioni inerenti alle modalità indicate di seguito: 1. Spese ammissibili per le attività svolte dal ricercatore L'allegato I stabilisce un importo forfettario, esclusivamente a favore dei ricercatori assunti nell'ambito del progetto, sulla base degli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro, a prescindere da ogni ulteriore contributo che può essere corrisposto dal beneficiario al ricercatore. I relativi importi di riferimento del programma di lavoro sono stabiliti prendendo in considerazione un'assunzione a tempo pieno del ricercatore nell'ambito del progetto. In caso di un'assunzione a tempo parziale le indennità saranno adeguate proporzionalmente al tempo effettivamente dedicato al progetto. L’importo forfettario stabilito nell’allegato I per il ricercatore è composto dalle voci indicate di seguitorendicontazione.
a) Un'indennità mensile di soggiorno, conformemente all'allegato I. Per permanenze più lunghe, il beneficiario assume il ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro, salvo nei casi adeguatamente documentati in cui la regolamentazione nazionale vieti questa possibilità. Per permanenze più brevi, il beneficiario può optare tra l'assunzione del ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro o di una borsa ad importo fisso. Gli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro per i ricercatori assunti sulla base di un contratto di lavoro comprendono tutte le detrazioni obbligatorie ai sensi della normativa nazionale nell’ambito della presente convenzione di sovvenzione. Quando non è possibile offrire un contratto di lavoro, il beneficiario assume il ricercatore secondo modalità contrattuali equivalenti ad una borsa ad importo fisso, a condizione che ciò sia compatibile con la legislazione applicabile del beneficiario, garantendo al ricercatore l'adeguata copertura previdenziale, non necessariamente pagata con la borsa.
b) Un contributo ai costi di mobilità costituito dalle voci indicate di seguito. - Un’indennità mensile di mobilità, conformemente all’allegato I, che tiene conto della situazione familiare del ricercatore alla data stabilita come termine ultimo di presentazione della proposta. Per avere diritto a un'indennità di mobilità il ricercatore deve effettuare un periodo di mobilità fisica transnazionale all'inizio delle attività di formazione alla ricerca o entro un periodo inferiore a dodici mesi (12) mesi prima del termine ultimo di presentazione della proposta. Per tenere conto del costo della vita e della struttura retributiva nazionale dei paesi nei quali il ricercatore svolge le attività di ricerca, alle suddette indennità mensili di soggiorno e di mobilità si applicano i coefficienti correttivi indicati nel programma di lavoro in vigore al momento della firma della convenzione di sovvenzione. La Commissione si riserva il diritto di applicare alle convenzioni di sovvenzione in corso le revisioni dei coefficienti correttivi previsti dal programma di lavoro, in caso di un aumento di tale coefficiente pari o superiore al 10%. Gli adeguamenti finanziari necessari del contributo finanziario della Comunità saranno effettuati al momento del pagamento finale. - Inoltre se il ricercatore ha diritto all’indennità mensile di mobilità beneficerà anche di un'indennità di viaggio calcolata in base alla distanza tra il proprio luogo di origine e la sede del beneficiario presso la quale svolge le proprie attività di formazione alla ricerca per ciascun periodo di dodici (12) mesi o per un periodo inferiore se quello residuo ha una durata inferiore a dodici (12) mesi. La prima indennità di viaggio viene versata al momento dell'entrata in servizio; quelle successive sono versate con frequenza annua.
c) Un contributo, conformemente all'allegato I, a copertura degli altri costi connessi alla partecipazione del ricercatore al progetto a seconda della natura delle attività previste dal progetto. Tale indennità sarà gestita dal beneficiario e verrà utilizzata per costi direttamente connessi al ricercatore. I costi relativi alle altre attività svolte nell’ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito:
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Samples: Bando Per La Selezione Di Progetti Di Maturazione Tecnologica Industry 4.0
Costi ammissibili. I costi possono essere imputati alla convenzione 1. personale impiegato nelle attività di sovvenzioneR&S (personale altamente qualificato e personale tecnico) che sia: dipendente dell’impresa con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili, e commerciali; in rapporto di collaborazione con l’impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, impiegato nelle attività di R&S, a condizione che siano conformi alle disposizioni svolga la propria attività presso le strutture dell’impresa. Viene considerata ammissibile anche l’eventuale retribuzione per l’attività di cui R&S svolta dall’amministratore non dipendente dell’impresa. L’incremento delle spese oggetto del credito d’imposta può essere determinato da: assunzione di nuovo personale, aumento della retribuzione, aumento delle ore di lavoro dedicate all’attività di R&S.
2. quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla parte B dell'allegato IImisura e al periodo di utilizzo per l'attività di R&S e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'IVA; l’ammortamento rilevante è sempre quello ordinario o tabellare applicato al costo sostenuto per l’acquisto o la produzione del bene, al lordo dei contributi ricevuti. Non rilevano i super – ammortamenti (legge di stabilità 2016);
3. spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca o con altre imprese comprese le start-up innovative esterne al gruppo societario. In particolare, tale categoria possono rientrare anche i costi relativi alle attività compensi corrisposti per l’attività di ricerca svolte nell'ambito svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi ed organizzazione. Il soggetto commissionario dell’attività di R&S può impegnarsi a svolgere direttamente o indirettamente l’attività. L’oggetto sociale del progetto possono soggetto commissionario può essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate diverso da R&S; l’impegno su commissione deve essere coerente con l’attività svolta dal commissionario. L’acquisizione da parte del committente dei risultati della ricerca deve essere effettuata nell’ambito di seguito: 1un’operazione realizzata alle normali condizioni di mercato;
4. Spese ammissibili per le attività svolte dal ricercatore L'allegato I stabilisce un importo forfettario, esclusivamente competenze tecniche e privative industriali relative a favore dei ricercatori assunti nell'ambito del progetto, sulla base degli importi di riferimento indicati nel programma di lavoroun'invenzione industriale o biotecnologica, a prescindere una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da ogni ulteriore contributo che può essere corrisposto dal beneficiario fonti esterne. Le spese sostenute possono riguardare anche progetti di R&S avviati anteriormente al ricercatore. I relativi importi di riferimento del programma di lavoro sono stabiliti prendendo in considerazione un'assunzione a tempo pieno del ricercatore nell'ambito del progetto. In caso di un'assunzione a tempo parziale le indennità saranno adeguate proporzionalmente al tempo effettivamente dedicato al progetto. L’importo forfettario stabilito nell’allegato I per il ricercatore è composto dalle voci indicate di seguito.
a) Un'indennità mensile di soggiorno, conformemente all'allegato I. Per permanenze più lunghe, il beneficiario assume il ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro, salvo nei casi adeguatamente documentati in cui la regolamentazione nazionale vieti questa possibilità. Per permanenze più brevi, il beneficiario può optare tra l'assunzione del ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro o di una borsa ad importo fisso. Gli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro per i ricercatori assunti sulla base di un contratto di lavoro comprendono tutte le detrazioni obbligatorie ai sensi della normativa nazionale nell’ambito della presente convenzione di sovvenzione. Quando non è possibile offrire un contratto di lavoro, il beneficiario assume il ricercatore secondo modalità contrattuali equivalenti ad una borsa ad importo fisso, a condizione che ciò sia compatibile con la legislazione applicabile del beneficiario, garantendo al ricercatore l'adeguata copertura previdenziale, non necessariamente pagata con la borsa.
b) Un contributo ai costi di mobilità costituito dalle voci indicate di seguito. - Un’indennità mensile di mobilità, conformemente all’allegato I, che tiene conto della situazione familiare del ricercatore alla data stabilita come termine ultimo di presentazione della proposta. Per avere diritto a un'indennità di mobilità il ricercatore deve effettuare un periodo di mobilità fisica transnazionale all'inizio delle attività di formazione alla ricerca o entro un periodo inferiore a dodici mesi (12) mesi prima del termine ultimo di presentazione della proposta. Per tenere conto del costo della vita e della struttura retributiva nazionale dei paesi nei quali il ricercatore svolge le attività di ricerca, alle suddette indennità mensili di soggiorno e di mobilità si applicano i coefficienti correttivi indicati nel programma di lavoro imposta in vigore al momento della firma della convenzione di sovvenzione. La Commissione si riserva il diritto di applicare alle convenzioni di sovvenzione in corso le revisioni dei coefficienti correttivi previsti dal programma di lavoro, in caso di un aumento di tale coefficiente pari o superiore al 10%. Gli adeguamenti finanziari necessari del contributo finanziario della Comunità saranno effettuati al momento del pagamento finale. - Inoltre se il ricercatore ha diritto all’indennità mensile di mobilità beneficerà anche di un'indennità di viaggio calcolata in base alla distanza tra il proprio luogo di origine e la sede del beneficiario presso la quale svolge le proprie attività di formazione alla ricerca per ciascun periodo di dodici (12) mesi o per un periodo inferiore se quello residuo ha una durata inferiore a dodici (12) mesi. La prima indennità di viaggio viene versata al momento dell'entrata in servizio; quelle successive sono versate con frequenza annuaxxxxx xx 00.00.0000.
c) Un contributo, conformemente all'allegato I, a copertura degli altri costi connessi alla partecipazione del ricercatore al progetto a seconda della natura delle attività previste dal progetto. Tale indennità sarà gestita dal beneficiario e verrà utilizzata per costi direttamente connessi al ricercatore. I costi relativi alle altre attività svolte nell’ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito:
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