Composizione del Comitato Clausole campione

Composizione del Comitato. Il Comitato di gestione (denominato qui appresso «il Comitato») è composto da rappresentanti di ogni Stato membro, che può nominarne parecchi onde permettere segnatamente la rappresentanza degli interessi dell’aviazione civile e della difesa nazionale. Ogni rappresentante è provvisto di un supplente che lo rappresenta vali- damente in caso d’impedimento (art. 4.1, Statuti dell’Agenzia).
Composizione del Comitato. Compongono il Comitato Aziendale Europeo i rappresentanti dei lavoratori del Gruppo, come definito nell'Art. 3. Il numero dei componenti, pari a 28, e la distribuzione per Paese sono indicati nella tabella allegata (Tab. 1). La composizione per Paese e per Xxxxxxx tiene conto dell'esigenza di garantire la rappresentanza a tutti i paesi interessati e del livello di occupazione complessivo e per Settore, presenti nel Paese. Al fine di favorire il rispetto di questa esigenza, si allega la tabella relativa alla distribuzione dell'occupazio- ne del Gruppo Fiat per Paese e Settore (Tab. 2). Le Parti potranno aumentare il numero dei componenti il Comitato fino a un massimo di 30 per tener conto delle nuove esigenze di rappresentatività nel caso previsto dall'ultimo comma dell'Art. 3, e rivedranno la composizione del Comitato nel caso di sostanziale modifica della presenza del Gruppo Fiat nei Paesi rappre- sentati nel Comitato Aziendale Europeo. Tutti i componenti del Comitato Aziendale devono essere dipendenti del Gruppo Fiat da almeno tre anni.
Composizione del Comitato. Qualora, con riferimento ad una determinata Operazione: (i) uno degli Amministratori che compongono il Comitato non sia qualificabile come Amministratore Non Correlato, ovvero sia un Amministratore Coinvolto nell’Operazione, detto Amministratore non potrà prendere parte ai lavori del Comitato, il quale si considererà validamente costituito con la presenza dei restanti 3 (tre) Amministratori Non Correlati e non Coinvolti nell’Operazione. (ii) più Amministratori che compongono il Comitato non siano qualificabili come Amministratori Non Correlati, ovvero siano Amministratori Coinvolti nell’Operazione, detti Amministratori non potranno prendere parte ai lavori del Comitato e, in tale caso: (a) se vi sono almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell’Operazione (in caso di Operazione di Maggiore Rilevanza), ovvero almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell’Operazione (in caso di Operazione di Minore Rilevanza), il Comitato si considererà validamente costituito con la presenza dei suddetti Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell’Operazione; (b) se non vi sono almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell’Operazione (in caso di Operazione di Maggiore Rilevanza), ovvero almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell’Operazione (in caso di Operazione di Minore Rilevanza), il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei restanti Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell’Operazione che compongono il Comitato (o, in assenza di Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell’Operazione, del Collegio Sindacale), provvederà senza indugio a integrare il numero dei componenti del Comitato con uno più Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell’Operazione fino a raggiungere il numero minimo di 3 (tre) Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell’Operazione (in caso di Operazione di Maggiore Rilevanza), ovvero di almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell’Operazione (in caso di Operazione di Minore Rilevanza). Ove non sia possibile applicare le disposizioni di cui al precedente paragrafo 5.1.1 la Banca farà ricorso ai presidi equivalenti disciplinati ai paragrafi 7.3 e 8.3, rispettivamente, per le Operazioni di Minore Rilevanza e per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.
Composizione del Comitato. Il Comitato comunale di Protezione civile (C.C.P.C.) è l'organismo motore della struttura comunale di Protezione civile: ne fanno parte elementi interni al Comune ed esterni così come previsto dall’art.7 comma 1.

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  • Composizione delle delegazioni 1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del d.lgs n. 29 del 1993, la delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue: 2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d. lgs n. 29 del 1993. 3. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:

  • Composizione Alla costituzione della RSU si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all'art.2095 c.c., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un’adeguata composizione della rappresentanza. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • Variazione del rischio Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendente alla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione. d) Le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile L’assicurazione non comprende: e) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose od animali che l’Appaltatore, il Committente o qualsiasi altra Ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti; f) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell’esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l’uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990; g) i danni causati da natanti o aeromobili; h) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l’esecuzione dei lavori; i) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione dei diritti altrui; j) i danni da polvere; k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; l) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; m) i danni da furto; n) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti. Solo mediante espresso richiamo nella scheda di copertura delle relative condizioni particolari, sono assicurabili: o) Pluralità di assicurati – Responsabilità Civile Incrociata; p) I danni a cose dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento ed a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere.

  • Composizione delle controversie In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascu- na delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.

  • Risoluzione del rapporto Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo e quindi le garanzie cesseranno di avere efficacia alla scadenza prevista.