CURE ONCOLOGICHE. La Società rimborsa, fino a concorrenza di euro 10.000,00 per nucleo e per anno, le prestazioni legate a patologie oncologiche sostenute per: - assistenza infermieristica domiciliare; - chemioterapia; - radioterapia; - altre terapie finalizzate alle cure oncologiche; - visite specialistiche. Ai fini del rimborso delle terapie e visite specialistiche soprariportate, tali prestazioni devono essere effettuate da medico con specializzazione attinente alla patologia denunciata. Qualora le suindicate prestazioni siano contemplate anche nelle precedenti lett. A e B del presente art. “Area prestazioni extraospedaliere specialistiche e/o ambulatoriali”, in caso di rimborso delle prestazioni, si procederà - in primo luogo – ad erogare il massimale previsto per la presente garanzia “Cure oncologiche”. Ad esaurimento del predetto massimale, verrà utilizzato quello previsto per le suddette lett. A e B.
CURE ONCOLOGICHE. La Società provvede al pagamento o al rimborso delle spese per visite specialistiche, esami e per accertamenti diagnostici e di laboratorio, terapie (ivi comprese quelle riabilitative) e farmaci, relativi a cure oncologiche. Per l’attivazione della garanzia è necessaria una certificazione medica che indichi la patologia che ha reso necessario la prestazione. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni di cui al presente Articolo è di € 5.000 da intendersi come disponibilità unica per annualità assicurativa e per assicurato (ovvero per nucleo familiare ove sia stata estesa la copertura anche a quest’ultimo). Per le prestazioni di cui al presente Articolo, nel caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con la Società con utilizzo del servizio di pagamento diretto delle prestazioni (di cui all’Art. 3, Sezione IV), le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di scoperti e franchigie. Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie non convenzionate con la Società (ovvero non si avvalga del servizio di pagamento diretto delle prestazioni di cui all’Art. 3, Sezione IV), le spese sostenute vengono rimborsate all’Assicurato con l’applicazione di uno scoperto del 20%. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato. La garanzia prevista dal presente Articolo opera in aggiunta a quelle previste dalla presente Sottosezione.
CURE ONCOLOGICHE. La Società provvede aL rimborso delle spese per le visite specialistiche accertamenti diagnostici, terapie, terapie mediche e farmacologiche relative a malattie oncologiche. Le spese sostenute vengono rimborsate integralmente. Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 20.000,00 per nucleo familiare.
CURE ONCOLOGICHE. Copia delle fatture e/o ricevute fiscali.
CURE ONCOLOGICHE. La Società provvede al pagamento delle spese relative a chemioterapia e terapie radianti (da effettuarsi sia in regime di Ricovero o Day-Hospital che in regime di extraricovero) nei casi di Malattia Oncologica. Si intendono incluse in garanzia le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici e le terapie farmacologiche. La garanzia è prestata nei limiti dello specifico Massimale indicato in Polizza per Annualità Assicurativa.
CURE ONCOLOGICHE a) nel caso di utilizzo di Centri Sanitari Convenzionati con Equipe Medica Convenzionata, a pagare direttamente al Centro Sanitario Convenzionato e all’Equipe Medica Convenzionata l’indennizzo spettante all’Assicurato per le spese relative alle prestazioni ricevute;
b) nel caso di utilizzo di Centri Sanitari Convenzionati con equipe medica non convenzionata o di centri sanitari non convenzionati, a rimborsare le spese riconosciute e sostenute dall’Assicurato con l’applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 60,00 per ogni visita specialistica, prestazione/Accertamento Diagnostico o ciclo di terapia;
c) nel caso di utilizzo di strutture del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionate con esso, a rimborsare eventuali ticket sanitari a carico dell’Assicurato.
CURE ONCOLOGICHE. II Fornitore/Fondo sanitario dovrà rimborsare entro un limite assistenziale di € 7000,00 anno/nucleo, con scoperto a carico dell’assistito pari al 19 %, e minimo non rimborsabile di € 60,00, le spese sostenute a seguito di patologie oncologiche per: - visite specialistiche; - terapie radianti; - chemioterapia; - assistenza infermieristica domiciliare.
CURE ONCOLOGICHE. Nei casi di malattie oncologiche la Società liquida le spese relative a chemioterapia e terapie radianti (sono escluse le spese relative al ricovero o Day Hospital), con massimale autonomo. Si intendono inclusi in garanzia anche le visite, gli accertamenti diagnostici e le terapie farmacologiche. Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia. Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate integralmente. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 7.000,00 per nucleo familiare.
CURE ONCOLOGICHE. La Cassa rimborsa senza alcun limite, le spese sostenute per le terapie relative a malattie oncologiche.
CURE ONCOLOGICHE. In caso di malattia oncologica, l’Assicuratore rimborsa o prende in carico le spese sostenute per: • prestazioni mediche ed infermieristiche; • esami ed accertamenti diagnostici, • cure, trattamenti e terapie riconosciute dai protocolli internazionali oncologici (a titolo indicativo e non esaustivo: chemioterapia, radioterapia, cure palliative, terapie del dolore etc.) comprensive dell’eventuale degenza in Day Hospital o in regime di ricovero. Le prestazioni sopra elencate vengono rimborsate o prese in carico su prescrizione del medico oncologo o di base anche in caso di trattamento domiciliare in presenza di scadute condizioni cliniche del paziente senza applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia sino alla concorrenza del limite massimo di assistenza di € 50.000,00 anno. Successivamente, in caso di esaurimento di detto limite massimo, saranno applicati, nell’ordine, i massimali e gli scoperti previsti dagli artt. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 del presente Piano Sanitario A e i massimali, gli scoperti e le franchigie previsti dal Piano Sanitario B qualora sottoscritto.