DANNI DI FORZA MAGGIORE. Nel corso di esecuzione di ciascun contratto attuativo, saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere, alle persone e alle cose da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate od ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, macchine o ponti di servizio e, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimento, per iscritto. L’appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto. L’Impresa dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni a sua cura e spese senza indugio per non rallentare o sospendere i lavori n corso, fatti salvi i necessari accertamenti.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria
DANNI DI FORZA MAGGIORE. Nel corso I danni riconosciuti esclusivamente di esecuzione di ciascun contratto attuativoforza maggiore, in quanto provocati da eventi eccezionali, saranno considerati riconosciuti e compensati all’Appaltatore ai sensi dell’art.20 del Capitolato generale d’appalto. Pertanto non si riconosceranno danni di forza maggiore quelli provocati alle opere, alle persone e alle cose da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate od ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in operamateriali, di manufatti approvvigionati dall’Impresa a pié d'opera, di utensili, macchine di attrezzature di cantiere e mezzi d’opera. In particolare per i materiali ed i manufatti a piè d’opera, questi sino alla loro completa posa in opera rimarranno a rischio e pericolo dell’Impresa, anche se già accettati dal Direttore dei lavori e contabilizzati, per qualunque causa di deterioramento o ponti di servizio eperdita, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta potranno essere rifiutati se al momento dell'impiego non fossero più ritenuti idonei dal Direttore dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun casoAi sensi dell’art.14 del Capitolato generale d’appalto, sotto pena di decadenzarisultano a carico dell’Impresa tutte le misure, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimentocomprese le opere provvisionali, tutti gli adempimenti, nonché le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili, per iscritto. L’appaltatore non potràevitare il verificarsi di danni, sotto nessun pretestodurante l’esecuzione dell’appalto, sospendere o rallentare l’esecuzione alle opere ed ai lavori eseguiti, all’ambiente, alle persone, alle attrezzature, ai materiali ed in genere ad ogni cosa la cui salvaguardia sia messa a rischio dalla realizzazione dei lavori. In particolare non verranno comunque riconosciuti, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Il compensoanche se determinati da causa di forza maggiore, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contrattoche dovessero verificarsi nella costruzione delle varie opere ove l’Impresa non avesse scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto negli articoli del presente capitolato. L’Impresa dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni In quest'ultimo caso l’Impresa sarà anzi tenuta a sua cura ripristinare a suo carico e spese senza indugio per non rallentare o sospendere anche i lavori n corso, fatti salvi i necessari accertamentimateriali eventualmente forniti dall'Amministrazione.
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Samples: Construction Contract
DANNI DI FORZA MAGGIORE. Nel corso L’onere per il ripristino di esecuzione opere o il risarcimento di ciascun contratto attuativodanni a luoghi, saranno considerati cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di un’adeguata copertura assicurativa ai sensi del precedente art. 15 In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di forza maggiore quelli provocati alle opere, alle persone e alle cose da eventi imprevedibili od ed eccezionali e per i quali l’appaltatore non abbia trascurato siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni. Nessun compenso sarà dovuto quando , l’Appaltatore ne fa denuncia al D.L., a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate od ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, macchine o ponti di servizio e, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i immediatamente o al massimo entro cinque giorni dalla data da quello dell’avvenimento, per iscritto. L’appaltatore I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l’Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti. Il compenso, compenso per quanto riguarda i la riparazione dei danni alle opere, è sarà limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati necessari, contabilizzati ai prezzi ed alle e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, e attrezzature dell’Appaltatore. L’Impresa dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni Nessun compenso sarà dovuto qualora a sua cura e spese senza indugio per non rallentare determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o sospendere i lavori n corso, fatti salvi i necessari accertamentidelle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
DANNI DI FORZA MAGGIORE. Nel corso L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di esecuzione di ciascun contratto attuativo, saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere, alle persone e alle cose da eventi imprevedibili od eccezionali cose. Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell’evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore per l’Esecuzione del Contratto che redigerà apposito verbale. L’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzionilavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra. Nessun Il compenso per la riparazione dei danni sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o limitato all’importo dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionalilavori necessari, dalle opere non ancora misurate od ufficialmente riconosciutecontabilizzati ai prezzi, nonché i e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, macchine o ponti ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore. Non saranno considerati danni di servizio eforza maggiore gli scoscendimenti di terreno, in generalele sellature, di quant’altro occorra all’esecuzione piena l’interramento delle cunette e perfetta dei lavoril’allagamento degli scavi. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente La cattiva esecuzione del contratto e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimento, per iscritto. L’appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto. L’Impresa dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni a sua cura e spese senza indugio per non rallentare o sospendere i lavori n corso, fatti salvi i necessari accertamenticonseguenti rifacimenti potrà comportare l’esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che l’Amministrazione indirà.
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Samples: Appalto Del Servizio Di Gestione Dei Servizi Cimiteriali
DANNI DI FORZA MAGGIORE. Nel corso L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di esecuzione di ciascun contratto attuativo, saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere, alle persone e alle cose da eventi imprevedibili od eccezionali cose. Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell’evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori e/o dal direttore dell’esecuzione dei servizi che redigerà apposito verbale; l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori o i servizi, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra. Il compenso per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. Nessun compenso la riparazione dei danni sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore limitato all’importo dei lavori o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionaliservizi necessari, dalle opere non ancora misurate od ufficialmente riconosciutecontabilizzati ai prezzi, nonché i e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, macchine o ponti ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore. Non saranno considerati danni di servizio eforza maggiore gli scoscendimenti di terreno, in generalele sellature, l’interramento delle cunette e l’allagamento dei cavi di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavorifondazione. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimento, per iscritto. L’appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo La cattiva esecuzione dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto. L’Impresa dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni a sua cura o dei servizi e spese senza indugio per non rallentare o sospendere i lavori n corso, fatti salvi i necessari accertamenticonseguenti rifacimenti potrà comportare l’esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che l’Amministrazione indirà.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione
DANNI DI FORZA MAGGIORE. Nel corso In caso di esecuzione di ciascun contratto attuativo, saranno considerati danni di causati da forza maggiore quelli provocati alle opereagli immobili oggetto di manutenzione da parte della Bari Multiservizi nel momento dell’evento, alle persone e alle cose da a seguito di eventi imprevedibili od ed eccezionali e per i quali l’appaltatore non abbia trascurato siano state approntate le normali ed ordinarie precauzioni, la Bari-Multiservizi ne da comunicazione all’’Amministrazione immediatamente o al massimo entro 5 giorni dall’avvenimento. Nessun I danni saranno accertati in contraddittorio dai Responsabili delle parti che redigeranno apposito verbale. La Bari-Multiservizi non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra. I l compenso per la riparazione dei danni sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o limitato all’importo dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionalilavori necessario, dalle opere non ancora misurate od ufficialmente riconosciutecontabilizzato ai prezzi e condizioni di contratto, nonché i con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, macchine o ponti ponteggi e attrezzature della Bari-Multiservizi. Nessun compenso sarà dovuto ove a determinare il danno abbia concorso la colpa della Bari-Multiservizi. Sono a carico della società Bari-Multiservizi:
1) le spese ed imposte per eventuali autorizzazione e permessi da chiedere a terzi, escluso il Comune di servizio eBari, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimento, per iscritto. L’appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori che si rendessero necessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni lo svolgimento del servizio;
2) I l rispetto delle norme vigenti in materia di contratto. L’Impresa dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro; Sono a carico del Comune di Bari
1) la fornitura di energia elettrica e acqua sui luoghi dell’attività forniti di tali danni a sua cura servizi;
2) l’onere fiscale conseguente all’applicazione dell’I VA sul tipo di opere e spese senza indugio servizi affidati alla Società;
3) il rilascio di eventuali deroghe disposte per non rallentare o sospendere i lavori n corso, fatti salvi i necessari accertamentila Società in materia di occupazione di suolo comunale per l’espletamento del servizio.
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Samples: Convenzione Generale
DANNI DI FORZA MAGGIORE. Nel corso di esecuzione di ciascun contratto attuativo, saranno considerati I danni di forza maggiore quelli saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del Capitolato Generale D.M. n° 145/2000. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati alle opere, alle persone e alle cose da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali eccezionali, saranno compensati all’Impresa ai sensi del Regolamento. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. Nessun compenso sarà dovuto quando ne fa denuncia al direttore dei lavori entro tre giorni da quello dell’evento, a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate od ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, macchine o ponti di servizio e, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenzadecadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimentoil direttore dei lavori procederà, per iscritto. L’appaltatore non potràredigendone processo verbale, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo all’accertamento:
a) dello stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei fattidanni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
c) dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
d) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed e alle condizioni di contratto. L’Impresa dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni Nessun compenso è dovuto quando a sua cura e spese senza indugio per non rallentare determinare il danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore o sospendere i lavori n corso, fatti salvi i necessari accertamentidelle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
DANNI DI FORZA MAGGIORE. Nel corso di esecuzione di ciascun contratto attuativo, saranno considerati I danni di forza maggiore quelli provocati saranno accertati con la procedura stabilita dall’articolo 107, comma 4, del D.Lgs 50/2016. L'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle opere, alle persone e alle cose da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. Nessun compenso sarà dovuto quando sospensioni dei lavori sono iscritte a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate od ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, macchine o ponti di servizio e, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimento, per iscritto. L’appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, tranne in quelle parti salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei fattilavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Il compensoResta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni gli scoscendimenti, per quanto riguarda i danni le solcature, ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia o altri avvenimenti atmosferici anche di carattere eccezionale, alle operescarpate degli scavi o dei rilevati, è limitato all’importo gli allagamenti nella zona dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni in dipendenza del fatto di contratto. L’Impresa dovrà provvederenon aver l’Impresa mantenuto lo scolo delle acque, in ogni casononchè gli assestamenti, alla riparazione di i ritiri, e altri guasti ecc, dovendo l’Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese senza indugio per non rallentare o sospendere i lavori n corsospesa, fatti salvi i necessari accertamentiindipendentemente dalle caratteristiche di eccezionalità dell’evento stesso.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
DANNI DI FORZA MAGGIORE. Nel corso di esecuzione di ciascun contratto attuativo, saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere, alle persone e alle cose da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate od ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, macchine o ponti di servizio e, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimento, per iscritto. L’appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavoridella prestazione, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opereprovocati, è limitato all’importo dei lavori necessari necessario per l’occorrente riparazione valutati valutato ai prezzi ed alle condizioni di contratto. L’Impresa dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni a sua cura e spese senza indugio per non rallentare o sospendere i lavori n le prestazioni in corso, fatti salvi i necessari accertamenti.
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Samples: Accordo Quadro Servizio Noleggio