Common use of Danni Clause in Contracts

Danni. Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l’Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell’Appaltatore (es. sciopero dei dipendenti dell’Appaltatore medesimo). I danni che dovessero derivare dall’esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti. L’Appaltatore è responsabile, a qualsiasi titolo, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza dell’esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti. La garanzia assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilità è regolata dall'art. 20 del presente Capitolato. In caso di danni arrecati a beni preesistenti e/o su cui si interviene (edifici, impianti, manufatti, ecc.), la Stazione Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell’Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell’idoneità tecnica e dell’affidabilità operativa e a suo insindacabile giudizio, può invitare l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite. Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 165 e 166 del d.P.R. 207/2010 e degli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2001).

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Danni. Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l’Appaltatore il Fornitore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell’Appaltatore del Fornitore (ad es. sciopero dei dipendenti dell’Appaltatore medesimo). I del Fornitore stesso.) AMA S.p.A. non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare dall’esecuzione al Fornitore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. Il Fornitore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, nonché a causa dell’esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai essere ascritti sia in corso di esecuzione che già ultimate, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità impegnandosi, altresì, a causa di forza maggiore e tenere sollevata ed indenne AMA S.p.A. da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi. Essi dovranno essere riparati riparti a cura e spese dell’Appaltatoredel Fornitore, il quale è altresì quale, altresì, obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti. L’Appaltatore è responsabileIl Fornitore sarà responsabile verso AMA S.p.A. e verso qualsiasi terzo di eventuali danni alle canalizzazioni dei servizi pubblici esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti nel corso dell’esecuzione dei lavori. Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, AMA S.p.A. si riserva la facoltà di ordinare al Fornitore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a qualsiasi titolomezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese, effettivamente sostenute, dai mandati di ogni sinistro o danno pagamento da effettuare in favore del Fornitore. Il Fornitore si obbliga a garantire e sollevare AMA S.p.A. da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare alle cose ed alle persone da terzi in dipendenza dell’esecuzione del Accordo Quadro, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell’adempimento dei medesimi o in conseguenza dell’esecuzione dei lavori diretta o per altre cause ad essi contingenti. La garanzia assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilità è regolata dall'art. 20 del presente Capitolato. In caso di danni arrecati a beni preesistenti e/o su cui si interviene (edifici, impianti, manufatti, eccindiretta delle opere.), la Stazione Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell’Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell’idoneità tecnica e dell’affidabilità operativa e a suo insindacabile giudizio, può invitare l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite. Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 165 e 166 del d.P.R. 207/2010 e degli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2001).

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Danni. Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l’Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione Il Cliente risarcirà la Ditta di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenzadanno subito dal veicolo, per qualunque evento, connesso e non con l'uso di questo che derivasse o non per colpa del Cliente e ciò fino all'importo totale delle franchigie previste; inoltre sarà a carico del Cliente, ove i danni siano stati da esso procurati, il costo giornaliero del veicolo fermo per riparazioni, che sarà addebitato alla tariffa giornaliera del noleggio in vigore a quella data. Non potranno L'utente inoltre autorizza la Ditta per l'ipotesi del danno al veicolo ad incassare e trattenere l'intera cauzione, fino al momento del risarcimento da parte dell'Assicurazione. La cauzione, dedotto quanto non risarcito dall'Assicurazione ed effettuate le altre deduzioni previste dalle Condizioni Generali, in ogni quanto applicabili, sarà restituita all'utente senza interessi, al momento del risarcimento da parte dell'assicurazione. Nel caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione violazione delle norme di circolazione stradale e controllo dell’Appaltatore (esdi quanto disposto agli art. sciopero dei dipendenti dell’Appaltatore medesimo)3, 5, 7, 9 e 13 il Cliente sarà responsabile per l'intero ammontare del danno e della perdita. I La Ditta non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare dall’esecuzione negligente della prestazione lavorativa subire gli occupanti del proprio automezzo dopo l’affidamento al cliente e, parimenti restano a carico del cliente i danni non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti. L’Appaltatore è responsabile, a qualsiasi titolo, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza dell’esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingentisegnalati al momento dell’ affidamento dell’automezzo. La garanzia assicurativa da stipulare ditta non è responsabile in alcun modo per carenze o guasti, ritardi dovuti a copertura di tale responsabilità è regolata dall'art. 20 del presente Capitolatoforza maggiore. In caso di mancata consegna del camper per guasti o avarie o di altra natura la ditta non ha alcuna responsabilità e verrà responsabilizzato il cliente per danni arrecati a beni preesistenti e/alla frizione, usura dei freni e quanto altro evento causato da guida negligente o su cui si interviene (edificicon spie di allarme inosservate NON è possibile estendere l'assicurazione RCA, impiantil'assicurazione furto e incendio, manufattie l'assistenza stradale, eccal di fuori dalla Regione Sicilia, se non dietro specifica autorizzazione scritta della Ditta. Qualora il cliente esca dai confini della Regione Sicilia senza previa autorizzazione in forma scritta, avrà addebitato il deposito cauzionale per l'importo di € 1000,00.), la Stazione Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell’Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell’idoneità tecnica e dell’affidabilità operativa e a suo insindacabile giudizio, può invitare l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite. Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 165 e 166 del d.P.R. 207/2010 e degli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2001).

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Danni. L’Amministrazione contraente declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati negli immobili dall’Appaltatore. Sinistri ed infortuni che dovessero accadere a persone od a cose dell'Appaltatore, saranno sempre a carico dello stesso. Qualora nell’esecuzione delle prestazioni avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, l'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall’Amministrazione contraente alla presenza del Referente dell’Accordo Quadro e/o suo delegato o, nella sua impossibilità, alla presenza di due testimoni; i dati accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore. In base all’accertamento dei danni come indicato al punto precedente, il DEC redige apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adottando gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l’Amministrazione contraente le conseguenze dannose. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa; qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato, l’Amministrazione contraente è autorizzata a provvedere direttamente trattenendo l'importo sul pagamento in acconto di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale, fatta salva ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti. Qualora l’Amministrazione contraente dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità, in conseguenza ad attività svolte dall'Appaltatore nell'ambito dei servizi oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà rimborsare all’Amministrazione contraente la spesa sostenuta. Dette somme verranno rimborsate all’Amministrazione contraente sia mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in acconto dovuti all'Appaltatore, che con prelievo dalla garanzia di esecuzione (cauzione definitiva) o altre forme adeguate. L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Non vengono comunque accreditati all’Appaltatore compensi per danni, di qualunque entità e ragione, alle opere così dette provvisionali, alle provviste nonché ai materiali non ancora posti in opera. Si considerano danni derivanti da cause di forza maggiore esclusivamente quelli effettivamente provocati da eventi cause imprevedibili ed eccezionali che per le quali l’Appaltatore non sia riuscito abbia omesso le normali cautele atte ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell’Appaltatore (es. sciopero dei dipendenti dell’Appaltatore medesimo)evitarle. I danni che dovessero derivare dall’esecuzione negligente della prestazione lavorativa a causa di arbitrarie azioni dell’Appaltatore effettuate nello svolgimento dei servizi, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale altresì è altresì obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali consequenziali danni conseguentiderivati all’Amministrazione contraente. L’Appaltatore è responsabile, non può sospendere i servizi a qualsiasi titolo, lui affidati a nessun titolo e per alcuna motivazione neppure ove fossero accaduti eventi imputabili a causa di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza dell’esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti. La garanzia assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilità è regolata dall'art. 20 del presente Capitolatoforza maggiore. In caso tali casi dovrà porre in atto ogni azione necessaria per garantire comunque il servizio, anche in forma provvisoria ed utilizzando opere e mezzi provvisionali, sino a che il danno causato da lui stesso, ovvero da cause di danni arrecati a beni preesistenti e/o su cui si interviene (edificiforza maggiore, impianti, manufatti, eccnon sia stato ripristinato.), la Stazione Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell’Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell’idoneità tecnica e dell’affidabilità operativa e a suo insindacabile giudizio, può invitare l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite. Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 165 e 166 del d.P.R. 207/2010 e degli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2001).

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Samples: Contratto Di Servizio Di Pulizia E Igiene Ambientale

Danni. Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l’Appaltatore l’Assuntore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell’Appaltatore dell’Assuntore (d es. sciopero dei dipendenti dell’Appaltatore medesimodell’Assuntore stesso). I danni che dovessero derivare dall’esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatoredell’Assuntore, il quale è altresì obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti. L’Appaltatore L’Assuntore è responsabile, a qualsiasi titolo, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza dell’esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti. La garanzia assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilità è regolata dall'artdal successivo art. 20 del presente Capitolato15. In caso di danni arrecati a ai beni preesistenti e/o su cui si interviene (edifici, impianti, manufatti, ecc.), la Stazione Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell’Appaltatoredell’Assuntore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell’idoneità tecnica e dell’affidabilità operativa e a suo insindacabile giudizio, può invitare l’Appaltatore l’Assuntore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite. Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 165 e 166 del d.P.R. 207/2010 e degli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2001).

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Samples: Disciplinare Di Gara

Danni. Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l’Appaltatore l’Assuntore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell’Appaltatore dell’Assuntore (ad es. sciopero dei dipendenti dell’Appaltatore medesimo). I dell’Assuntore stesso.) AMA S.p.A. non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare dall’esecuzione all’Assuntore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. A tal fine, l’Assuntore presterà la relativa garanzia, ai sensi e nei termini di cui all’art. 129, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006. L’Assuntore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, nonché a causa dell’esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai essere ascritti sia in corso di esecuzione che già ultimate, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità impegnandosi, altresì, a causa di forza maggiore e tenere sollevata ed indenne AMA S.p.A. da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi. Essi dovranno essere riparati riparti a cura e spese dell’Appaltatoredell’Assuntore, il quale è altresì quale, altresì, obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti. L’Appaltatore è responsabileL’Assuntore sarà responsabile verso AMA S.p.A. e verso qualsiasi terzo di eventuali danni alle canalizzazioni dei servizi pubblici esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti nel corso dell’esecuzione dei lavori. Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, AMA S.p.A. si riserva la facoltà di ordinare all’Assuntore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a qualsiasi titolomezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese, effettivamente sostenute, dai mandati di ogni sinistro o danno pagamento da effettuare in favore dell’Assuntore. L’Assuntore si obbliga a garantire e sollevare AMA S.p.A. da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare alle cose ed alle persone da terzi in dipendenza dell’esecuzione del Accordo Quadro, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell’adempimento dei medesimi o in conseguenza dell’esecuzione dei lavori diretta o per altre cause ad essi contingenti. La garanzia assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilità è regolata dall'art. 20 del presente Capitolato. In caso di danni arrecati a beni preesistenti e/o su cui si interviene (edifici, impianti, manufatti, ecc.), la Stazione Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell’Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell’idoneità tecnica e dell’affidabilità operativa e a suo insindacabile giudizio, può invitare l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo indiretta delle riparazioni eseguiteopere. Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 165 e 166 del d.P.R. 207/2010 e degli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2001)Regolamento.

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Samples: www.amaroma.it

Danni. Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l’Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell’Appaltatore (es. sciopero dei dipendenti dell’Appaltatore medesimo). I La Ditta appaltatrice sarà ritenuta responsabile degli eventuali danni che dovessero derivare dall’esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai essere ascritti a causa dovesse arrecare, durante l’esecuzione del servizio in oggetto, ai beni di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti. L’Appaltatore è responsabile, a qualsiasi titolo, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza dell’esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti. La garanzia assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilità è regolata dall'art. 20 del presente CapitolatoASA. In caso di danni arrecati a accertati, il Responsabile incaricato procederà alla contestazione scritta degli stessi provvedendo, nel contempo, alla richiesta di risarcimento che verrà quantificato secondo i criteri di seguito riportati: – per i beni preesistenti e/o su cui di cui, ad insindacabile giudizio di ASA, si interviene (edifici, impianti, manufatti, ecc.)rendesse necessaria l’integrale sostituzione con altri nuovi delle stesse caratteristiche, la Stazione Appaltante provvede comunque Ditta appaltatrice sarà tenuta a trattenererimborsare ad ASA il relativo onere, sugli importi che verranno salvo il diritto della Ditta appaltatrice ad acquisire la disponibilità dei beni sostituiti; – per i beni di cui XXX, a maturare a favore dell’Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell’idoneità tecnica e dell’affidabilità operativa e a suo proprio insindacabile giudizio, può invitare l’Appaltatore ritenga opportuno procedere alla sola riparazione, la Ditta appaltatrice sarà tenuta al rimborso dell’onere relativo alla stessa riparazione e dell’eventuale onere derivante dal deprezzamento del bene. In ogni caso la misura del danno da risarcire sarà stabilita da ASA, in contraddittorio con la Ditta appaltatrice. La Ditta appaltatrice è direttamente responsabile per i danni cagionati per aver eseguito le prestazioni non a “regola d’arte”, o in modo difforme da quanto previsto in contratto e nella normativa vigente, o per averle eseguite in ritardo. In dette ipotesi la Xxxxx dovrà rimborsare ad eseguire direttamente ASA gli importi delle sanzioni eventualmente erogate dagli organi di vigilanza, comprese le eventuali spese legali. Tutte le somme risultanti a carico della Ditta appaltatrice, per i motivi di cui ai punti precedenti, saranno recuperate dal primo pagamento utile in scadenza e, se questo non fosse sufficiente, dai successivi pagamenti o dalla cauzione definitiva. In caso di controversie derivanti da danni ai beni di ASA o a terzi, la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite. Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 165 e 166 Ditta appaltatrice non potrà sospendere la fornitura oggetto del d.P.R. 207/2010 e degli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2001)presente Capitolato.

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